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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5369/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5369/2022 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Pachino
(SR), Via Francesco Garrano n.1 presso lo studio dell'avv. Viviana Girmenia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Pachino (SR), Via Piazzale Pozzo Vecchio n.17;
- resistente contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 1/06/2023);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 25/11/2022, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in Pachino (SR), in data 27/05/2005 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 8, Parte I, Anno 2005).
Esponeva in premessa: pagina 1 di 5 - di avere contratto matrimonio con il Sig. , in data 27/05/2005, in Pachino (SR); Controparte_1
- che dalla loro unione sono nati i figli: (a Modica (RG), in data 23/07/2007), (a Persona_1 Per_2
Modica (RG), in data 4/07/2008) e (a Modica (RG), in data 16/12/2015), tutti ad oggi Per_3
minorenni ed economicamente non autosufficienti;
- di essersi separata giudizialmente dal marito con sentenza n. 1818/2022, pubblicata il 30/09/2022, con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, sono stati affidati i figli minori in via esclusiva alla madre e collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la casa familiare, assegnata alla stessa;
è stato regolato l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti dei figli con i tempi e le modalità concordate con l'ausilio del Servizio Sociale del
Comune di Pachino;
è stato posto a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2018,
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di Euro 600,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale ISTAT;
è stata disposta la percezione dell'assegno unico per i figli in favore della madre per l'intero; ed infine, con rigetto della domanda di mantenimento nei confronti della moglie.
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, confermando le statuizioni della separazione, anche per quel che concerne la corresponsione di un assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore dei figli nella misura di Euro 600,00 mensili (Euro 200,00 ciascuno), con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con decreto del 16/12/2022, il Presidente ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 3/04/2023, fissando il termine del 3/04/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
All'udienza camerale suindicata, il Presidente - dato atto della mancata costituzione del resistente, regolarmente citato e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione - confermava in via temporanea ed urgente i provvedimenti adottati in sede di separazione e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 7/11/2023.
All'udienza del 7/11/2023, il Presidente assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 16/04/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Alla successiva udienza cartolare del 16/04/2024, il Presidente - lette le note depositate dalla ricorrente
- rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 28/01/2025.
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 12/02/2025, il Presidente - lette le note depositate dalla ricorrente - rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 1/06/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente, il quale, attinto ritualmente dalla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Sulla domanda di divorzio
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Invero, la natura delle allegazioni mosse dalla ricorrente, la mancata costituzione in giudizio del resistente dimostrano in modo concludente l'impossibilità del ripristino del consortum vitae.
Sull'affidamento della prole
Stante il permanente disinteresse del padre già vagliato in sede di separazione il Collegio fa proprie le determinazioni assunte in via temporanea ed urgente dal Presidente all'udienza del 3/04/2023 e pertanto ritiene di dover confermare, alla luce di quanto già stabilito in sede di separazione, il regime di affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocazione presso la madre nella casa coniugale, sita in
Pachino (SR), Via Piazzale Pozzo Vecchio n.17, assegnata alla stessa, in quanto regime in concreto più adeguato al loro preminente interesse.
Sul diritto di visita del padre
Il Collegio, inoltre, constatato che dalle risultanze in atti non emergono elementi di segno diverso, né elementi nuovi rispetto al tempo della separazione, fa proprie le determinazioni assunte in via temporanea ed urgente dal Presidente all'udienza del 3/04/2023.
Le predette determinazioni devono infatti ritenersi in concreto adeguate a tutelare l'interesse morale e materiale dei figli, garantendo ai medesimi il sostegno morale nonché economico necessario alla loro crescita ed evoluzione.
Sulla decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli
pagina 3 di 5 Per quel che concerne la domanda di parte ricorrente, avanzata in sede istruttoria e ribadita con la comparsa conclusionale, di decadenza ex art. 330 c.c. dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli per violazione dei doveri di assistenza genitoriale, morale e materiale da parte del Sig. , il Collegio ritiene che tale domanda sia inammissibile, in quanto Controparte_1
tardiva ed, in ogni caso, non adeguatamente supportata da elementi probatori nuovi rispetto al tempo della separazione e comunque idonei a supportate la chiesta dichiarazione di decadenza.
Sull'assegno di mantenimento nei confronti dei figli
In mancanza di elementi nuovi va confermato il regime di contribuzione stabilito con la sentenza di separazione così come confermato con l'ordinanza presidenziale, in conformità, peraltro, alla domanda della ricorrente.
è quindi onerato del versamento alla entro il giorno 5 di ogni mese, della Controparte_1 Pt_1
somma di euro 600,00 per il mantenimento dei figli, con rivalutazione annua su base ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico spetta di diritto alla quale genitrice affidataria in via esclusiva della prole. Pt_1
Sulle spese di lite
Stante la condotta non oppositiva dimostrata dal resistente non costituito, le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, in Pachino (SR) in data 27/05/2005 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile CP_1
del medesimo Comune al n. 8, Parte I, Anno 2005), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte. dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 600,00 per il mantenimento dei figli, con rivalutazione annua su base ISTAT;
pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50 % ciascuno;
dispone che l'assegno unico per la prole sia interamente percepito dalla Pt_1
dichiara inammissibile la domanda di decadenza;
conferma per il resto l'ordinanza presidenziale 3/04/2023; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
compensa le spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
10/06/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5369/2022 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Pachino
(SR), Via Francesco Garrano n.1 presso lo studio dell'avv. Viviana Girmenia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Pachino (SR), Via Piazzale Pozzo Vecchio n.17;
- resistente contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 1/06/2023);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 25/11/2022, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in Pachino (SR), in data 27/05/2005 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 8, Parte I, Anno 2005).
Esponeva in premessa: pagina 1 di 5 - di avere contratto matrimonio con il Sig. , in data 27/05/2005, in Pachino (SR); Controparte_1
- che dalla loro unione sono nati i figli: (a Modica (RG), in data 23/07/2007), (a Persona_1 Per_2
Modica (RG), in data 4/07/2008) e (a Modica (RG), in data 16/12/2015), tutti ad oggi Per_3
minorenni ed economicamente non autosufficienti;
- di essersi separata giudizialmente dal marito con sentenza n. 1818/2022, pubblicata il 30/09/2022, con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, sono stati affidati i figli minori in via esclusiva alla madre e collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la casa familiare, assegnata alla stessa;
è stato regolato l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti dei figli con i tempi e le modalità concordate con l'ausilio del Servizio Sociale del
Comune di Pachino;
è stato posto a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2018,
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di Euro 600,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale ISTAT;
è stata disposta la percezione dell'assegno unico per i figli in favore della madre per l'intero; ed infine, con rigetto della domanda di mantenimento nei confronti della moglie.
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, confermando le statuizioni della separazione, anche per quel che concerne la corresponsione di un assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore dei figli nella misura di Euro 600,00 mensili (Euro 200,00 ciascuno), con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con decreto del 16/12/2022, il Presidente ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 3/04/2023, fissando il termine del 3/04/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
All'udienza camerale suindicata, il Presidente - dato atto della mancata costituzione del resistente, regolarmente citato e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione - confermava in via temporanea ed urgente i provvedimenti adottati in sede di separazione e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 7/11/2023.
All'udienza del 7/11/2023, il Presidente assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 16/04/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Alla successiva udienza cartolare del 16/04/2024, il Presidente - lette le note depositate dalla ricorrente
- rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 28/01/2025.
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 12/02/2025, il Presidente - lette le note depositate dalla ricorrente - rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 1/06/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente, il quale, attinto ritualmente dalla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Sulla domanda di divorzio
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Invero, la natura delle allegazioni mosse dalla ricorrente, la mancata costituzione in giudizio del resistente dimostrano in modo concludente l'impossibilità del ripristino del consortum vitae.
Sull'affidamento della prole
Stante il permanente disinteresse del padre già vagliato in sede di separazione il Collegio fa proprie le determinazioni assunte in via temporanea ed urgente dal Presidente all'udienza del 3/04/2023 e pertanto ritiene di dover confermare, alla luce di quanto già stabilito in sede di separazione, il regime di affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocazione presso la madre nella casa coniugale, sita in
Pachino (SR), Via Piazzale Pozzo Vecchio n.17, assegnata alla stessa, in quanto regime in concreto più adeguato al loro preminente interesse.
Sul diritto di visita del padre
Il Collegio, inoltre, constatato che dalle risultanze in atti non emergono elementi di segno diverso, né elementi nuovi rispetto al tempo della separazione, fa proprie le determinazioni assunte in via temporanea ed urgente dal Presidente all'udienza del 3/04/2023.
Le predette determinazioni devono infatti ritenersi in concreto adeguate a tutelare l'interesse morale e materiale dei figli, garantendo ai medesimi il sostegno morale nonché economico necessario alla loro crescita ed evoluzione.
Sulla decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli
pagina 3 di 5 Per quel che concerne la domanda di parte ricorrente, avanzata in sede istruttoria e ribadita con la comparsa conclusionale, di decadenza ex art. 330 c.c. dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli per violazione dei doveri di assistenza genitoriale, morale e materiale da parte del Sig. , il Collegio ritiene che tale domanda sia inammissibile, in quanto Controparte_1
tardiva ed, in ogni caso, non adeguatamente supportata da elementi probatori nuovi rispetto al tempo della separazione e comunque idonei a supportate la chiesta dichiarazione di decadenza.
Sull'assegno di mantenimento nei confronti dei figli
In mancanza di elementi nuovi va confermato il regime di contribuzione stabilito con la sentenza di separazione così come confermato con l'ordinanza presidenziale, in conformità, peraltro, alla domanda della ricorrente.
è quindi onerato del versamento alla entro il giorno 5 di ogni mese, della Controparte_1 Pt_1
somma di euro 600,00 per il mantenimento dei figli, con rivalutazione annua su base ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico spetta di diritto alla quale genitrice affidataria in via esclusiva della prole. Pt_1
Sulle spese di lite
Stante la condotta non oppositiva dimostrata dal resistente non costituito, le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, in Pachino (SR) in data 27/05/2005 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile CP_1
del medesimo Comune al n. 8, Parte I, Anno 2005), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte. dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 600,00 per il mantenimento dei figli, con rivalutazione annua su base ISTAT;
pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50 % ciascuno;
dispone che l'assegno unico per la prole sia interamente percepito dalla Pt_1
dichiara inammissibile la domanda di decadenza;
conferma per il resto l'ordinanza presidenziale 3/04/2023; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
compensa le spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
10/06/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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