Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17303/2023
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 26.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 17303/2023
TRA
9rappresentato dall'avv. Domenico Naso Parte 1 C.F.
, C.F. 1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
(C.F. P.IVA 1 ) e Controparte_1
Controparte 2 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in CP 2 alla Via Ponte della Maddalena, n. 55Controparte_1
RESISTENTI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01.10.2023, il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente del Controparte_1 a tempo indeterminato dal 01.09.2010 nella qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e di prestare attualmente servizio presso
Controparte 3 di CP 2 il che prima dell'immissione nel ruolo attuale, svolgeva i servizi pre-ruolo analiticamente indicati nel
-
ricorso in scuole statali per complessivi anni 17 mesi 1 giorni 20;
- che ottenuta la conferma in ruolo, presentava al CP 4 'istanza per ottenere la ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 5691 e 5702 d.lgs. 297/94;
15-20 anni prevista dal CCNL del Comparto Scuola con la seguente anzianità di servizio “anzianità complessiva anni 14 mesi 5 giorni 8”.
- che il MI, dunque, gli attribuiva un'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici inferiore a quella maturata sulla base dei servizi pregressi;
che il decreto di ricostruzione carriera era, dunque, illegittimo per violazione del principio di non
-
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti di una stessa
Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate;
che a decorrere dalla data di assunzione in servizio, avrebbe dovuto essere inquadrato nella fascia
-
stipendiale 15-20 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici pari a ANNI 17 MESI 1
GIORNI 20, sulla base della progressione stipendiale prevista dalla Tabella B allegata al CCNL
Comparto Scuola, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità. - che l'anzianità di servizio maturata dallo stesso alla data di conferma in ruolo, comprensiva dei servizi espletati era di anni 17 mesi 1 giorni 20; che l'Amministrazione, dunque, in sede di ricostruzione carriera decurtava illegittimamente
-
l'anzianità di servizio maturata dallo stesso, tutto ciò senza addurre alcuna giustificazione idonea a costituire la c.d. "ragione oggettiva" richiesta dalla direttiva 99/70/CE, cagionandogli in tal modo un danno economico permanente.
In diritto deduceva la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.99 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE e la conseguente violazione dell'art.25
d.lgs. 81/2015 (ex art.6 d.lgs. 368/2001), richiamando diverse pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.
Sulla base di tali permesse il ricorrente conveniva in giudizio il Controparte_5 al fine di sentir: "1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre- ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di DSGA;
E PER L'EFFETTO
2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
3.
CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente, a decorrere dal
01.09.2010, nella fascia stipendiale 15-20 anni con la qualifica professionale di "Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi" e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 17 Mesi 1 giorni 20, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
4.
CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di
EURO 10.109,15 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del CU di euro 259,00"
Si costituiva parte resistente eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico è attribuita alla Istituzioni scolastiche, dotate di autonoma personalità giuridica, e non all'Amministrazione centrale. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda ed in via subordinata eccepiva l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive anteriori al 2018.
Concludeva nel modo seguente: “in via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio;
in via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dalla ricorrente, dichiarando l'intervenuta prescrizione e procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att.
c.p.c.."
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente non sussiste la legittimazione passiva dell'istituto scolastico in persona del Dirigente
p.t
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa.
Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del CP 1 mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_6 (Cass. 21.3.2011 n. 6372; nello stesso senso, v. Cass. 15.10.2010 n. 21276; Cass. 28.7.2008 n. 20521; Cass. 10.5.2005 n. 9752;
App. Torino n. 61/2012; App. Torino n. 940/12).
In punto di fatto è incontestato che per tutto il periodo coperto dai vari contratti a termine il ricorrente abbia percepito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo corrispondente alla qualifica, senza beneficiare della progressione economica riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo, con medesimo inquadramento professionale e impegnato nelle medesime mansioni.
Questo giudice condivide l'orientamento già espresso da altri giudici di questa sezione, al quale si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. (fra le altre, dott.ssa Urzini sentenza n.2860/22 del 18.05.2022)
Tanto premesso al fine della presente decisione può senz'altro farsi utile riferimento all' arresto della
Corte di Cassazione, che riguarda espressamente il rapporto di lavoro del personale scolastico amministrativo (Cass n. 28/11/2019, n. 31150)
In particolare la Suprema Corte, dopo aver chiarito che la normativa dettata dal T.U. (d.lgs. n. 297 del 1994) in tema di riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente (basti considerare che il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito" e che il periodo pre ruolo è valutato un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), ha altresì evidenziato come la norma non potesse dirsi priva di ragionevolezza, in relazione ad un sistema di reclutamento che, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, prevedeva all'art. 554 l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, - evidenzia la Corte - l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
E' noto, però (cfr plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e Corte di
Cassazione che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine) che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
A questo punto, avuto riguardo anche ai rilievi fatti dalla PA in genere sulla legittimità del proprio operato, in materia di contratti a temine, risulta utile riportare testualmente le motivazioni di Cass.
31150/2019 (il corsivo e il neretto sono di questo estensore): “...8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti
(Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra
Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, Persona 1
Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass.
n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Persona 2 8.9.2011, causa
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Per 3 con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del
Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che
"ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi"..... 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia". Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Per_3 è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche"
(art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter)."
Ciò posto in punto di diritto ne consegue che, nel caso di specie, ove nulla è stato allegato prima ancora che provato da parte resistente sulla non totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dal ricorrente nel periodo in cui è stata assunto a tempo determinato, a quelle dei dipendenti immessi nei ruoli con lo stesso profilo di 'assistente amministrativo', va altresì esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio. Pertanto va disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola
4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). In definitiva va dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi valutare per intero tutto il servizio svolto con contratti a termine ai fini dell'inquadramento retributivo. Le progressioni stipendiali previste per i dipendenti del CP 4 a tempo indeterminato, oggetto di domanda, nel settore scolastico avvengono per anzianità di anni, che, raggruppate in determinate fasce o scaglioni, alla data di assunzione del ricorrente erano, per quanto qui d'interesse, i seguenti: 15-20 anni. Cont Nella presente controversia, come dedotto dal la ricorrente è stata allocata nella fascia 15/20 fino all'A/S di immissione in ruolo 2010/2011 e di tanto ne fa riferimento la stessa ricorrente che non reclama differenze retributive fini all'A/S 2014/2015. E' controverso tra le parti il conseguimento della fascia 21/27, che il MIM colloca a decorrere dall'A/S 18/19 e la ricorrente dall'A/S 15/16, in conseguenza dell'anzianità di preruolo così come calcolata dalla ricorrente e non riconosciuto dal Cont La prospettazione della ricorrente è fondata per cui le somme contabilizzate a pag 20 del ricorso e non specificamente contestati, sono dovuti alla ricorrente. Non va esaminata l'eccezione di
Cont prescrizione, essendosi il costituito tardivamente, in quanto la data dell'udienza di discussione era il 30.04.25 ( data di scadenza del termine per le note di trattazione scritta)
Conclusivamente il CP 4 a condannato al pagamento di € 10.109,15 Euro, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo a titolo di differenze retributive spettanti per il periodo dedotto in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente, ai fini giuridici ed economici, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine con la stessa Amministrazione scolastica convenuta e segnatamente l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 17 mesi 1 e giorni 20, fin dalla data della assunzione in ruolo
(1.09.2020)
2) condanna il Controparte_8 al pagamento di € 10.109,15
oltre interessi legali dalla data di maturazione mensile di ciascuna componente del credito al saldo, a titolo di differenze retributive maturate per il periodo dedotto in giudizio.
3) condanna il CP 4 al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2695,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi
Napoli 26.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia