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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2024, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel ed est ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3923/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto” e promossa
DA
[n. a Cosenza il 02.10.1972 - C.F. ] e Parte_1 C.F._1
[n. a Vico Equense il 21.04.1982 - C.F. ] Parte_2 C.F._2 entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Manuela Izzo;
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.9.2024 . In data 26.1.2024 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.12.2023, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto, ai sensi dell'art. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., domanda cumulativa diretta ad ottenere la omologa della separazione consensuale e, all'esito del passaggio in giudicato e del verificarsi della condizione di procedibilità, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto il 12.10.2007. All'uopo esponevano che dall'unione sono nate due figlie, e Persona_1 Per_2
di anni 16 e 15, e che da tempo la convivenza è divenuta intollerabile.
[...]
Nel corso del presente giudizio, con sentenza n. 176/2024 pubblicata il 26.1.2024 il
Tribunale di Avellino ha omologato la separazione consensuale di essi coniugi.
Disposta la remissione della causa sul ruolo, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi il divorzio alle condizioni concordate.
La causa è stata dunque rimessa in decisione al Collegio.
La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento.
E' invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con sentenza del Tribunale di Avellino n. 176/2024 pubblicata il 26.1.2024, passata in giudicato (cfr. certificazione in atti).
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 9.1.2024 (data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Delegato nel procedimento di separazione) sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
Parimenti, nessun rilievo può muoversi rispetto alle condizioni concordate dai coniugi, che di seguito si riportano:
“…2.- Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Monteforte Irpino alla Via Giardini di sopra n. 2/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse delle figlie minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento delle figlie e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni
2 ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente delle figlie presso la dimora paterna.
5. La madre potrà tenere con sé ogni volta che le figlie vorranno salvo il necessario preavviso e coordinamento e poi comunque per i periodi di tempo specificamente appresso indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: la madre, in considerazione della residenza in Piemonte, potrà visitare le figlie ogni due settimane dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 08:00 del lunedì salvo diverso accordo;
nonché nel periodo natalizio tre giorni interi, coincidenti con il Natale o con il
Capodanno, ad anni alterni;
nel periodo pasquale due giorni, coincidenti con la
Pasqua o con il Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni;
nel periodo estivo 15 giorni continuativi le figlie staranno con ciascun genitore, con accordo entro il 20 maggio;
fatti salvi gli eventuali diversi accordi che si rendessero necessari.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 400,00 mensili e così € 200,00 per ciascuna figlia, che la madre verserà al padre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. La sig.ra si obbliga a rimborsare -in ragione della metà- al sig. gli Pt_2 Pt_1 importi che questi sarà tenuto a corrispondere a titolo di spese straordinarie per il mantenimento delle figlie, secondo il Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Avellino.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. le parti rinunciano al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti” …”.
Tali condizioni, invero, non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e sono rispondenti all'interesse superiore della prole minore di età.
La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del contratto in Gragnano (NA) il
12.10.2007 da e da (Registro degli atti Parte_1 Parte_2
3 di matrimonio del Comune di Gragnano (NA) anno 2007 atto n.
7- parte II-serie A), alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2.- compensa le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R.
3.11.2000, n. 396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gragnano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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