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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3506/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3506 2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Maria Ravasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Italia n. 28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito così stabilire: 01) disporre l'affido condiviso del figlio minore (C.F. Persona_1
), nato a Monza in data [...] ad [...] i genitori, con esercizio C.F._3 disgiunto della responsabilità genitoriale nei periodi in cui il figlio starà presso ciascun genitore e collocamento prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici;
02) disporre che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni più importanti attinenti all'educazione, l'istruzione, la salute e le attività ludico/sportive del figlio in un'ottica di fattiva e reciproca collaborazione, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni dello stesso prevedendo che mantenga rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, il tutto ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
03) il padre avrà con sé il figlio tutte le settimane per un pomeriggio e pernottamento, da Per_1 intendersi nei giorni della settimana in cui il sig. non ha il turno, previo riferimento alla Parte_2 madre del giorno della settimana prescelto con almeno quattro giorni di anticipo. Il sig. Parte_2 prenderà il figlio dall'uscita della scuola alle ore 16.00, lo terrà per il pernottamento e lo riporterà a scuola il giorno successivo. Qualora nella settimana il sig. avesse due giorni di riposo, Parte_2 egli prenderà il bambino sempre all'uscita della scuola, lo terrà per due pernottamenti e avrà la possibilità di non portarlo scuola in uno dei due giorni, purché questo accada per non più di due giorni al mese. Nel caso in cui il sig. abbia la fine turno in un orario incompatibile con l'arrivo presso Parte_2 la scuola alle ore 16.00 sarà la sig.ra o suo delegato a prendere e di conseguenza Pt_1 Per_1 il sig. lo prenderà presso la residenza della mamma Parte_2
Il padre terrà con sé il figlio anche per tre fine settimana consecutivi dal venerdì all'uscita Per_1 della scuola al lunedì mattina quanto riaccompagnerà il figlio a scuola dal momento che, sulla base dei turni di lavoro lavorerà per i cinque fine settimana consecutivi successivi nei quali il bambino rimarrà con la mamma. Qualora il sig. non avesse la fine turno entro il pomeriggio del venerdì, il padre prenderà Parte_2 il figlio nella giornata di sabato entro le ore 12.00 avendo cura di comunicare alla madre l'orario preciso del suo arrivo con congruo anticipo;
- resta salvo ogni diverso miglior accordo fra le parti, alla luce anche degli impegni lavorativi paterni o materni o di una modifica degli impegni di;
Per_1
- il bambino, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre settimane,
anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno:
- durante il periodo natalizio il bambino trascorrerà con la madre il giorno di Natale e il giorno 26 dicembre con il padre. Il padre potrà prendere il figlio nella sera del giorno 25 dicembre per far si che trascorra con lo stesso anche la serata;
poi trascorrerà con la madre e il padre il 31 Per_1 dicembre e il 1° gennaio ad anni alterni. Nel presente anno 2025 trascorrerà detti due giorni Per_1 con la mamma. Gli altri giorni di vacanza del periodo Natalizio saranno ripartiti tra i genitori, secondo calendario ordinario;
- trascorrerà la Pasque e il Lunedi dell'Angelo con mamma o papa con il criterio Per_1 dell'alternanza. Nel presente anno 2025 il bambino trascorrerà detti due giorni con il papà. Il resto delle vacanze pasquali sarà suddiviso come da calendario ordinario:
- resta salvo ogni diverso miglior accordo fra le parti, alla luce anche dei reciproci impegni lavorativi o di una modifica degli impegni di . Per_1
04) le parti si danno reciproco assenso al rilascio della documentazione necessaria per l'espatrio dei figli (carta di identità valida per l'espatrio, passaporto, visti);
5) porre a carico del sig. un concorso al mantenimento ordinario del figlio nella misura Parte_2 di € 250,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate note, a comunque alle coordinate che la sig.ra avrà per tempo cura di Pt_1 comunicare, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data della sentenza di omologa che sarà emessa dal Tribunale di Monza. Si dà atto che il sig.
ha iniziato ad effettuare il predetto versamento con queste modalità a partire dal mese Parte_2 di dicembre 2024. Le parti concordano che nel momento in cui il bambino inizierà la scuola primaria potranno rivedere al rialzo il contributo al mantenimento del figlio sul cui ammontare si accorderanno, anche con il patrocinio della scrivente difesa,
06) i genitori si faranno carico al 50% delle spese straordinarie per il figlio che saranno approvate e disciplinate secondo protocollo tribunalizio monzese datato 07 maggio 2018 (allegato A).
07) resta inteso che il mantenimento ordinario e le spese straordinarie saranno disciplinati cosi come da Protocollo datato 07 maggio 2018, vigente presso il Tribunale di Monza e concordato con l'Ordine degli Avvocati di Monza che sottoscritto dalle parti si allega al presente ricorso all'allegato A a farne parte integrante: 08) le Parti concordano che l'assegno unico per il figlio, ad oggi ammontante ad € 200,00 circa continui ad essere percepito per intero dalla madre, sicché la stessa potrà farne richiesta ogni anno. La madre potrà inoltre fare richiesta e percepire al 100% la cosiddetta dote scuola ed ogni altro emolumento pubblico previsto per i figli. Le parti si impegnano a far predisporre ogni anno DSU ed ISEE al fine di ottenere la precisa e corretta determinazione periodica dell'assegno unico per i figli e di ogni eventuale altro contributo pubblico riconosciuto per i minori che necessitasse di tale documentazione. 10) le spese e competenze legali saranno compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 21.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3506 2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Maria Ravasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Italia n. 28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito così stabilire: 01) disporre l'affido condiviso del figlio minore (C.F. Persona_1
), nato a Monza in data [...] ad [...] i genitori, con esercizio C.F._3 disgiunto della responsabilità genitoriale nei periodi in cui il figlio starà presso ciascun genitore e collocamento prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici;
02) disporre che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni più importanti attinenti all'educazione, l'istruzione, la salute e le attività ludico/sportive del figlio in un'ottica di fattiva e reciproca collaborazione, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni dello stesso prevedendo che mantenga rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, il tutto ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
03) il padre avrà con sé il figlio tutte le settimane per un pomeriggio e pernottamento, da Per_1 intendersi nei giorni della settimana in cui il sig. non ha il turno, previo riferimento alla Parte_2 madre del giorno della settimana prescelto con almeno quattro giorni di anticipo. Il sig. Parte_2 prenderà il figlio dall'uscita della scuola alle ore 16.00, lo terrà per il pernottamento e lo riporterà a scuola il giorno successivo. Qualora nella settimana il sig. avesse due giorni di riposo, Parte_2 egli prenderà il bambino sempre all'uscita della scuola, lo terrà per due pernottamenti e avrà la possibilità di non portarlo scuola in uno dei due giorni, purché questo accada per non più di due giorni al mese. Nel caso in cui il sig. abbia la fine turno in un orario incompatibile con l'arrivo presso Parte_2 la scuola alle ore 16.00 sarà la sig.ra o suo delegato a prendere e di conseguenza Pt_1 Per_1 il sig. lo prenderà presso la residenza della mamma Parte_2
Il padre terrà con sé il figlio anche per tre fine settimana consecutivi dal venerdì all'uscita Per_1 della scuola al lunedì mattina quanto riaccompagnerà il figlio a scuola dal momento che, sulla base dei turni di lavoro lavorerà per i cinque fine settimana consecutivi successivi nei quali il bambino rimarrà con la mamma. Qualora il sig. non avesse la fine turno entro il pomeriggio del venerdì, il padre prenderà Parte_2 il figlio nella giornata di sabato entro le ore 12.00 avendo cura di comunicare alla madre l'orario preciso del suo arrivo con congruo anticipo;
- resta salvo ogni diverso miglior accordo fra le parti, alla luce anche degli impegni lavorativi paterni o materni o di una modifica degli impegni di;
Per_1
- il bambino, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre settimane,
anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno:
- durante il periodo natalizio il bambino trascorrerà con la madre il giorno di Natale e il giorno 26 dicembre con il padre. Il padre potrà prendere il figlio nella sera del giorno 25 dicembre per far si che trascorra con lo stesso anche la serata;
poi trascorrerà con la madre e il padre il 31 Per_1 dicembre e il 1° gennaio ad anni alterni. Nel presente anno 2025 trascorrerà detti due giorni Per_1 con la mamma. Gli altri giorni di vacanza del periodo Natalizio saranno ripartiti tra i genitori, secondo calendario ordinario;
- trascorrerà la Pasque e il Lunedi dell'Angelo con mamma o papa con il criterio Per_1 dell'alternanza. Nel presente anno 2025 il bambino trascorrerà detti due giorni con il papà. Il resto delle vacanze pasquali sarà suddiviso come da calendario ordinario:
- resta salvo ogni diverso miglior accordo fra le parti, alla luce anche dei reciproci impegni lavorativi o di una modifica degli impegni di . Per_1
04) le parti si danno reciproco assenso al rilascio della documentazione necessaria per l'espatrio dei figli (carta di identità valida per l'espatrio, passaporto, visti);
5) porre a carico del sig. un concorso al mantenimento ordinario del figlio nella misura Parte_2 di € 250,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate note, a comunque alle coordinate che la sig.ra avrà per tempo cura di Pt_1 comunicare, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data della sentenza di omologa che sarà emessa dal Tribunale di Monza. Si dà atto che il sig.
ha iniziato ad effettuare il predetto versamento con queste modalità a partire dal mese Parte_2 di dicembre 2024. Le parti concordano che nel momento in cui il bambino inizierà la scuola primaria potranno rivedere al rialzo il contributo al mantenimento del figlio sul cui ammontare si accorderanno, anche con il patrocinio della scrivente difesa,
06) i genitori si faranno carico al 50% delle spese straordinarie per il figlio che saranno approvate e disciplinate secondo protocollo tribunalizio monzese datato 07 maggio 2018 (allegato A).
07) resta inteso che il mantenimento ordinario e le spese straordinarie saranno disciplinati cosi come da Protocollo datato 07 maggio 2018, vigente presso il Tribunale di Monza e concordato con l'Ordine degli Avvocati di Monza che sottoscritto dalle parti si allega al presente ricorso all'allegato A a farne parte integrante: 08) le Parti concordano che l'assegno unico per il figlio, ad oggi ammontante ad € 200,00 circa continui ad essere percepito per intero dalla madre, sicché la stessa potrà farne richiesta ogni anno. La madre potrà inoltre fare richiesta e percepire al 100% la cosiddetta dote scuola ed ogni altro emolumento pubblico previsto per i figli. Le parti si impegnano a far predisporre ogni anno DSU ed ISEE al fine di ottenere la precisa e corretta determinazione periodica dell'assegno unico per i figli e di ogni eventuale altro contributo pubblico riconosciuto per i minori che necessitasse di tale documentazione. 10) le spese e competenze legali saranno compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 21.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi