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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 194/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 04.02.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 194/2022 R.G. pendente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Nicola Melani, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Vinci (FI) Via R. Sanzio 36
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. . IVA in qualità Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2 di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gian Paolo Stefanelli ed elettivamente domiciliato in Empoli, via Giovan- ni da Empoli, 19
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la in persona del proprio Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 508/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 29.12.2021, con il quale veniva
1
ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 20.000,00 oltre interessi e spese di procedura liquidate in favore della ditta . Controparte_1
Premetteva, in particolare, di essersi rivolta nel mese di marzo 2021 alla ditta CP_1
al fine di affidargli l'esecuzione di alcune delle opere edili che si rendevano
[...]
necessarie per la costruzione di numero due villini unifamiliari ad uso abitativo posti nel
Comune di ON TI (FI), meglio individuati nell'allegata perizia redatta dal geom. Evidenziava che le opere affidate alla convenuta opposta Controparte_2
venivano individuate, come desumibile dal preventivo sottoscritto fra le parti in data
22.03.2021, nelle voci “fondazione per fabbricato”, “muri”, “solai (comprensivi di scala e pilastri)”; rilevava, inoltre, che l'accordo si limitava ad individuare il prezzo al mq, rimandando la quantificazione finale alla contabilità a consuntivo delle lavorazioni affi- date alla ditta ricorrente.
Tanto premesso, a fronte della richiesta economica cristallizzata nel decreto ingiuntivo opposto, eccepiva l'inesatto adempimento di controparte nell'esecuzione dei lavori a quest'ultima affidati. Deduceva, in particolare, di aver riscontrato numerose difformità nelle opere eseguite da controparte, specificamente individuate nella perizia di parte a firma del geom. difformità prontamente contestate a mezzo PEC del CP_2
28.09.2021.
Riferiva, inoltre, che, a causa dei vizi riscontrati, si rendevano necessari ulteriori lavori da parte degli operai della per l'eliminazione degli stessi. Spiegava, dun- Parte_2
que, domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni relativi alle spese di ripristino sostenute, pari a € 16.000,00.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lagonegro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta: - Nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto in- giuntivo opposto 508/2021 (R.G. 1289/2021), emesso dal Tribunale di Lagonegro in da- ta 29.12.2021, perché invalido, inammissibile, illegittimo e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, respingendo comunque ogni e qualsivoglia domanda svolta dalla dit- ta , in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
corrente in 50058 Signa (FI) via degli Alberti n. 3/C (c.f. e CodiceFiscale_2
p.iva ), nei confronti della in persona del legale rappre- P.IVA_3 Parte_1
sentante pro-tempore sig. corrente in (03100) ON (FR) Controparte_3
via Casilina Nord n. 40 (C.F. e P.IVA ), in quanto inammissibile, infonda- P.IVA_1
ta in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
2
- In via riconvenzionale, per i motivi di cui in narrativa, accertata e dichiarata la pre- senza di vizi nell'esecuzioni delle opere edili eseguite dalla ditta , Controparte_1
in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore, corrente in 50058 Signa
(FI) via degli Alberti n. 3/C (c.f. e p.iva presso CodiceFiscale_2 P.IVA_3
il cantiere di ON TI (FI) via di Pulica, condannare la stessa al paga- mento in favore della in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore sig. corrente in (03100) ON (FR) via Casilina Controparte_3
Nord n. 40 (C.F. e P.IVA ), della somma di € 16.000,00 quale risarcimen- P.IVA_1
to danni e spese di ripristino.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, anche della fase monitoria”
Con comparsa di costituzione depositata in data 01.06.2022, si costituiva in giudizio in qualità di titolare dell'omonima ditta, il quale deduceva che, solo a Controparte_1
seguito della richiesta di pagamento del saldo del 07.09.2021, la riteneva Parte_2
di formulare (in data 28.09.2021) la prima ed unica contestazione, mentre tutte le fatture emesse in precedenza nei confronti della società opponente risultano integralmente pa- gate senza la formulazione di alcuna riserva. Eccepiva, pertanto, la decadenza dal ter- mine di cui all'art. 1667 u.c. poiché alla data del 28.09.2021 risultavano ampiamente decorsi i sessanta giorni prescritti dalla norma per la denunzia, considerato che il cantie- re veniva consegnato nel mese di luglio 2021. Eccepiva, inoltre, l'impossibilità di effet- tuare gli accertamenti necessari alla individuazione dei vizi descritti da controparte non- ché il costo delle relative riparazioni, atteso che, per stessa ammissione di parte oppo- nente, i luoghi oggetto di causa venivano fatti oggetto di lavori di ripristino da parte di soggetti terzi.
Contestava, infine, la perizia redatta dal geom. evidenziandone le incon- CP_2
gruenze.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “via preliminare: ex art. 648 c.p.c. concede- re la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 508/21 emesso in data 29.12.21, n.
1289/2021 R.G. dal Tribunale di Lagonegro, in persona della Dott.ssa Abagnara, per tutti i motivi esposti in narrativa al presente atto;
Nel merito, in via principale: riget- tare tutte le domande spiegate dall'attore opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di prova, dichiarando che nulla è dovuto da parte della odierna comparente e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
508/21 emesso in data 29.12.21, n. 1289/2021 R.G. dal Tribunale di Lagonegro, in per- sona della Dott.ssa Abagnara, oltre interessi moratori e spese professionali, compresi
3
accessori; In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale con riserva di speci- ficazione del nominativo del testimone/i sulla circostanza relativa alla consegna del cantiere. In ogni caso con vittoria di compensi professionali, oltre accessori e spese”.
Con provvedimento emesso in data 06.06.2022, il precedente istruttore, dott. Riccardo
Sabato, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e rin- viava per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 20.03.2023.
Subentrato lo scrivente sul ruolo in data 30.11.2022, con provvedimento del 21.03.2023 reso all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 20.03.2023 venivano rigettate tutte le richieste istruttorie articolate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisa- zione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2023. A seguito di alcuni rinvii determina- ti da esigenze di ruolo, la causa veniva infine rinviata per discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza cartolare del 04.02.2025.
Scaduto il termine perentorio fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 04.02.2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Giova preliminarmente osservare che con la proposizione dell'opposizione a decreto in- giuntivo si istaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, at- traverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in oppo- sizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, ri- spettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento del giudice, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che l'azione proposta va qualificata in termini di azione di condanna Controparte_1
4
all'adempimento contrattuale: la pretesa fatta valere dall'opposta, infatti, si fonda su di un contratto di appalto stipulato dalle parti nel marzo 2021.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento de- ve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore con- venuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'ec- cezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle par- ti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora in- tervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadem- pimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di do- veri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbli- go di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntua- le i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Ebbene, per quanto rileva in questa sede, risulta documentalmente provata, oltre che in- contestata, l'esistenza del titolo (contratto del 22.03.2021) in virtù del quale è stata emessa la fattura n. 31 del 07.09.2021.
Parte opponente, tuttavia, pur non contestando specificamente la somma richiesta dalla a saldo dei lavori eseguiti, eccepisce l'inesatto adempimento di Controparte_4 controparte, avendo riscontrato “numerosi vizi nell'esecuzione delle opere”.
Rispetto a siffatta eccezione, la società opposta eccepisce, a sua volta, l'intempestività della denuncia effettuata dalla per essere decorso invano il termine di gior- Parte_2
5
ni 60 dalla scoperta dei vizi, con conseguente decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1667, ult. co., c.c.
Ebbene, l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposta è fondata, con conseguente inammissibilità dell'eccezione formulata dalla società opponente.
Ed invero, premesso che l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gra- vata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi, essendo questo risultato er- meneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (così Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013), ritiene il giudicante che la Parte_2
non abbia fornito adeguata prova di aver tempestivamente denunciato i vizi dell'opera appaltata. Tale convincimento fonda sul principio costantemente espresso dalla Supre- ma Corte, in forza del quale seppure non risulta necessaria ai fini dell'art. 1667 c.c., una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consen- tire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, occorre comunque, onde impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una sia pur sinte- tica indicazione delle difformità o dei vizi, suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accettabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (cfr. ex multiis Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 11520 del 2011, non- ché Cass. 23/01/1999 n. 644).
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, appare evidente come l'unica contestazione formalizzata dall'opponente – contenuta nella PEC inoltrata a con- troparte in data 28.09.2021 - non risponda a questa esigenza, posto che il contenuto di tale denuncia resta su di un piano di estrema genericità (nella missiva si fa infatti riferi- mento a “diverse lavorazioni” non eseguite a regola d'arte, tra cui imprecisate difformi- tà relative ai pilastri e al cordolino) come tale non suscettibile di consentire di avere co- gnizione, sia pure in maniera concisa, dei pretesi vizi riscontrati, ai quali in effetti non vi
è alcuno riferimento.
Conseguentemente, parte opponente deve essere dichiarata decaduta dalla garanzia pre- vista dall'ultimo comma dell'art. 1667, con conseguente declaratoria di inammissibilità della relativa eccezione.
In relazione poi al motivo di opposizione attinente al quantum della pretesa azionata in sede monitoria, valga in questa sede richiamare i principi giurisprudenziali elaborati dal- la Suprema Corte, sulla scorta dei quali il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenu- to, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed anali-
6
tico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono rite- nersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. civ. n. 19896/2015).
Orbene, la si è limitata a dedurre la insufficienza della mera emissione di un do- Pt_2
cumento fiscale per pretenderne il pagamento;
nessuna contestazione specifica è stata, tuttavia, mossa alla quantificazione operata da controparte. Ne consegue che, non aven- do tale deduzione i crismi della contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., la do- manda azionata in sede monitoria, oggetto della presente opposizione, deve ritenersi fondata, in quanto sostanzialmente ammessa nei suoi presupposti.
Venendo, infine, alla domanda riconvenzionale articolata dalla società opponente, la stessa demerita accoglimento.
La , infatti, pur avendo espressamente riferito di aver posto rimedio ai vizi asse- Pt_2
ritamente riscontrati mediante proprie maestranze, ha omesso di fornire la prova delle spese sostenute, affidandosi, in punto di quantificazione dei danni subiti, alle considera- zioni di un consulente di parte, che, in disparte l'assenza di autonomo valore probatorio della CTP - la perizia di parte costituisce, infatti, per consolidata giurisprudenza una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, né il contenuto tecnico del documento ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo
– giunge alla richiesta di € 16.000,00 specificando, tuttavia, che tale quantificazione è stata operata non mediante sopralluoghi e misurazioni (“prove che comporterebbero tempistiche non compatibili con quelle dell'incarico conferito” cfr. pag. 10 CTP a firma del Geo. , bensì facendo apodittico riferimento “all'esperienza maturata ne- CP_2
gli anni ed al ricorso ad indagini per lavorazioni similari con imprese edili e di carpen- teria operanti in zona” (pag. 10 cit.).
Né alcun documento giustificativo è stato offerto in produzione circa gli asseriti lavori correttivi che avrebbe posto in essere . Pt_2
Alla luce del sin qui detto, l'opposizione proposta dalla DI va integralmente respin- ta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, così come modifi- cato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00,
7
per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dei valori minimi previsti per la fase istruttoria, attesa la natura meramente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il de- Parte_2
creto ingiuntivo n. 508/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data
29.12.2021, dichiarandone la definitiva esecutività nei confronti di parte oppo- nente;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_2
- condanna la in persona del proprio legale rappresentante p.t., al Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore di in qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta, che liquida in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 07.02.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 04.02.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 194/2022 R.G. pendente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Nicola Melani, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Vinci (FI) Via R. Sanzio 36
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. . IVA in qualità Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2 di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gian Paolo Stefanelli ed elettivamente domiciliato in Empoli, via Giovan- ni da Empoli, 19
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la in persona del proprio Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 508/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 29.12.2021, con il quale veniva
1
ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 20.000,00 oltre interessi e spese di procedura liquidate in favore della ditta . Controparte_1
Premetteva, in particolare, di essersi rivolta nel mese di marzo 2021 alla ditta CP_1
al fine di affidargli l'esecuzione di alcune delle opere edili che si rendevano
[...]
necessarie per la costruzione di numero due villini unifamiliari ad uso abitativo posti nel
Comune di ON TI (FI), meglio individuati nell'allegata perizia redatta dal geom. Evidenziava che le opere affidate alla convenuta opposta Controparte_2
venivano individuate, come desumibile dal preventivo sottoscritto fra le parti in data
22.03.2021, nelle voci “fondazione per fabbricato”, “muri”, “solai (comprensivi di scala e pilastri)”; rilevava, inoltre, che l'accordo si limitava ad individuare il prezzo al mq, rimandando la quantificazione finale alla contabilità a consuntivo delle lavorazioni affi- date alla ditta ricorrente.
Tanto premesso, a fronte della richiesta economica cristallizzata nel decreto ingiuntivo opposto, eccepiva l'inesatto adempimento di controparte nell'esecuzione dei lavori a quest'ultima affidati. Deduceva, in particolare, di aver riscontrato numerose difformità nelle opere eseguite da controparte, specificamente individuate nella perizia di parte a firma del geom. difformità prontamente contestate a mezzo PEC del CP_2
28.09.2021.
Riferiva, inoltre, che, a causa dei vizi riscontrati, si rendevano necessari ulteriori lavori da parte degli operai della per l'eliminazione degli stessi. Spiegava, dun- Parte_2
que, domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni relativi alle spese di ripristino sostenute, pari a € 16.000,00.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lagonegro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta: - Nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto in- giuntivo opposto 508/2021 (R.G. 1289/2021), emesso dal Tribunale di Lagonegro in da- ta 29.12.2021, perché invalido, inammissibile, illegittimo e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, respingendo comunque ogni e qualsivoglia domanda svolta dalla dit- ta , in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
corrente in 50058 Signa (FI) via degli Alberti n. 3/C (c.f. e CodiceFiscale_2
p.iva ), nei confronti della in persona del legale rappre- P.IVA_3 Parte_1
sentante pro-tempore sig. corrente in (03100) ON (FR) Controparte_3
via Casilina Nord n. 40 (C.F. e P.IVA ), in quanto inammissibile, infonda- P.IVA_1
ta in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
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- In via riconvenzionale, per i motivi di cui in narrativa, accertata e dichiarata la pre- senza di vizi nell'esecuzioni delle opere edili eseguite dalla ditta , Controparte_1
in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore, corrente in 50058 Signa
(FI) via degli Alberti n. 3/C (c.f. e p.iva presso CodiceFiscale_2 P.IVA_3
il cantiere di ON TI (FI) via di Pulica, condannare la stessa al paga- mento in favore della in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore sig. corrente in (03100) ON (FR) via Casilina Controparte_3
Nord n. 40 (C.F. e P.IVA ), della somma di € 16.000,00 quale risarcimen- P.IVA_1
to danni e spese di ripristino.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, anche della fase monitoria”
Con comparsa di costituzione depositata in data 01.06.2022, si costituiva in giudizio in qualità di titolare dell'omonima ditta, il quale deduceva che, solo a Controparte_1
seguito della richiesta di pagamento del saldo del 07.09.2021, la riteneva Parte_2
di formulare (in data 28.09.2021) la prima ed unica contestazione, mentre tutte le fatture emesse in precedenza nei confronti della società opponente risultano integralmente pa- gate senza la formulazione di alcuna riserva. Eccepiva, pertanto, la decadenza dal ter- mine di cui all'art. 1667 u.c. poiché alla data del 28.09.2021 risultavano ampiamente decorsi i sessanta giorni prescritti dalla norma per la denunzia, considerato che il cantie- re veniva consegnato nel mese di luglio 2021. Eccepiva, inoltre, l'impossibilità di effet- tuare gli accertamenti necessari alla individuazione dei vizi descritti da controparte non- ché il costo delle relative riparazioni, atteso che, per stessa ammissione di parte oppo- nente, i luoghi oggetto di causa venivano fatti oggetto di lavori di ripristino da parte di soggetti terzi.
Contestava, infine, la perizia redatta dal geom. evidenziandone le incon- CP_2
gruenze.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “via preliminare: ex art. 648 c.p.c. concede- re la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 508/21 emesso in data 29.12.21, n.
1289/2021 R.G. dal Tribunale di Lagonegro, in persona della Dott.ssa Abagnara, per tutti i motivi esposti in narrativa al presente atto;
Nel merito, in via principale: riget- tare tutte le domande spiegate dall'attore opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di prova, dichiarando che nulla è dovuto da parte della odierna comparente e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
508/21 emesso in data 29.12.21, n. 1289/2021 R.G. dal Tribunale di Lagonegro, in per- sona della Dott.ssa Abagnara, oltre interessi moratori e spese professionali, compresi
3
accessori; In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale con riserva di speci- ficazione del nominativo del testimone/i sulla circostanza relativa alla consegna del cantiere. In ogni caso con vittoria di compensi professionali, oltre accessori e spese”.
Con provvedimento emesso in data 06.06.2022, il precedente istruttore, dott. Riccardo
Sabato, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e rin- viava per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 20.03.2023.
Subentrato lo scrivente sul ruolo in data 30.11.2022, con provvedimento del 21.03.2023 reso all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 20.03.2023 venivano rigettate tutte le richieste istruttorie articolate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisa- zione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2023. A seguito di alcuni rinvii determina- ti da esigenze di ruolo, la causa veniva infine rinviata per discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza cartolare del 04.02.2025.
Scaduto il termine perentorio fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 04.02.2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Giova preliminarmente osservare che con la proposizione dell'opposizione a decreto in- giuntivo si istaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, at- traverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in oppo- sizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, ri- spettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento del giudice, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che l'azione proposta va qualificata in termini di azione di condanna Controparte_1
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all'adempimento contrattuale: la pretesa fatta valere dall'opposta, infatti, si fonda su di un contratto di appalto stipulato dalle parti nel marzo 2021.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento de- ve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore con- venuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'ec- cezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle par- ti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora in- tervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadem- pimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di do- veri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbli- go di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntua- le i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Ebbene, per quanto rileva in questa sede, risulta documentalmente provata, oltre che in- contestata, l'esistenza del titolo (contratto del 22.03.2021) in virtù del quale è stata emessa la fattura n. 31 del 07.09.2021.
Parte opponente, tuttavia, pur non contestando specificamente la somma richiesta dalla a saldo dei lavori eseguiti, eccepisce l'inesatto adempimento di Controparte_4 controparte, avendo riscontrato “numerosi vizi nell'esecuzione delle opere”.
Rispetto a siffatta eccezione, la società opposta eccepisce, a sua volta, l'intempestività della denuncia effettuata dalla per essere decorso invano il termine di gior- Parte_2
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ni 60 dalla scoperta dei vizi, con conseguente decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1667, ult. co., c.c.
Ebbene, l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposta è fondata, con conseguente inammissibilità dell'eccezione formulata dalla società opponente.
Ed invero, premesso che l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gra- vata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi, essendo questo risultato er- meneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (così Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013), ritiene il giudicante che la Parte_2
non abbia fornito adeguata prova di aver tempestivamente denunciato i vizi dell'opera appaltata. Tale convincimento fonda sul principio costantemente espresso dalla Supre- ma Corte, in forza del quale seppure non risulta necessaria ai fini dell'art. 1667 c.c., una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consen- tire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, occorre comunque, onde impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una sia pur sinte- tica indicazione delle difformità o dei vizi, suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accettabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (cfr. ex multiis Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 11520 del 2011, non- ché Cass. 23/01/1999 n. 644).
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, appare evidente come l'unica contestazione formalizzata dall'opponente – contenuta nella PEC inoltrata a con- troparte in data 28.09.2021 - non risponda a questa esigenza, posto che il contenuto di tale denuncia resta su di un piano di estrema genericità (nella missiva si fa infatti riferi- mento a “diverse lavorazioni” non eseguite a regola d'arte, tra cui imprecisate difformi- tà relative ai pilastri e al cordolino) come tale non suscettibile di consentire di avere co- gnizione, sia pure in maniera concisa, dei pretesi vizi riscontrati, ai quali in effetti non vi
è alcuno riferimento.
Conseguentemente, parte opponente deve essere dichiarata decaduta dalla garanzia pre- vista dall'ultimo comma dell'art. 1667, con conseguente declaratoria di inammissibilità della relativa eccezione.
In relazione poi al motivo di opposizione attinente al quantum della pretesa azionata in sede monitoria, valga in questa sede richiamare i principi giurisprudenziali elaborati dal- la Suprema Corte, sulla scorta dei quali il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenu- to, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed anali-
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tico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono rite- nersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. civ. n. 19896/2015).
Orbene, la si è limitata a dedurre la insufficienza della mera emissione di un do- Pt_2
cumento fiscale per pretenderne il pagamento;
nessuna contestazione specifica è stata, tuttavia, mossa alla quantificazione operata da controparte. Ne consegue che, non aven- do tale deduzione i crismi della contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., la do- manda azionata in sede monitoria, oggetto della presente opposizione, deve ritenersi fondata, in quanto sostanzialmente ammessa nei suoi presupposti.
Venendo, infine, alla domanda riconvenzionale articolata dalla società opponente, la stessa demerita accoglimento.
La , infatti, pur avendo espressamente riferito di aver posto rimedio ai vizi asse- Pt_2
ritamente riscontrati mediante proprie maestranze, ha omesso di fornire la prova delle spese sostenute, affidandosi, in punto di quantificazione dei danni subiti, alle considera- zioni di un consulente di parte, che, in disparte l'assenza di autonomo valore probatorio della CTP - la perizia di parte costituisce, infatti, per consolidata giurisprudenza una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, né il contenuto tecnico del documento ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo
– giunge alla richiesta di € 16.000,00 specificando, tuttavia, che tale quantificazione è stata operata non mediante sopralluoghi e misurazioni (“prove che comporterebbero tempistiche non compatibili con quelle dell'incarico conferito” cfr. pag. 10 CTP a firma del Geo. , bensì facendo apodittico riferimento “all'esperienza maturata ne- CP_2
gli anni ed al ricorso ad indagini per lavorazioni similari con imprese edili e di carpen- teria operanti in zona” (pag. 10 cit.).
Né alcun documento giustificativo è stato offerto in produzione circa gli asseriti lavori correttivi che avrebbe posto in essere . Pt_2
Alla luce del sin qui detto, l'opposizione proposta dalla DI va integralmente respin- ta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, così come modifi- cato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00,
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per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dei valori minimi previsti per la fase istruttoria, attesa la natura meramente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il de- Parte_2
creto ingiuntivo n. 508/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data
29.12.2021, dichiarandone la definitiva esecutività nei confronti di parte oppo- nente;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_2
- condanna la in persona del proprio legale rappresentante p.t., al Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore di in qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta, che liquida in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 07.02.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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