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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2007 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Filippo
[...] C.F._1
Rotella per procura in atti
- ATTORE -
E
in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Natale Cardile per procura in atti P.IVA_1
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Teresa Blanca per procura in atti
- CONVENUTI -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1989/2017 del giudice di pace di Messina
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 14 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio il Controparte_3
dinanzi all'intestato Tribunale, e premetteva che aveva
[...] Controparte_2 promosso un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina, nei confronti del CP_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza delle
[...] infiltrazioni verificatesi il 24/06/2009 nell'appartamento di sua proprietà e provenienti dalla terrazza condominiale, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; che in quella sede il , CP_1 costituendosi, aveva, preliminarmente, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della ditta individuale , Parte_1 esecutrice dei lavori di impermeabilizzazione della terrazza, a suo dire responsabile in via diretta ex art. 1667 c.c., ovvero, in via gradata, in rivalsa per la scorretta esecuzione delle opere appaltate;
che l'appellante si era costituito, in via preliminare, rilevando il difetto di legittimazione attiva del ad effettuare la chiamata in causa nei suoi confronti, CP_1 nonché della propria legittimazione passiva per carenza della qualità di custode dell'immobile e la nullità dell'atto di citazione per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.; nel merito aveva dedotto la maturazione dei termini di prescrizione e decadenza ex artt. 1667 e 1669 c.c., chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti, nonché della domanda attorea, ovvero di valutare il concorso dell'attrice nella verificazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c. e l'incidenza del caso fortuito.
L'appellante lamentava:
1. l'erroneità della sentenza laddove aveva rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione attiva del , il difetto di legittimazione passiva di CP_1 [...]
e la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo;
2. la decadenza e prescrizione Parte_1 dal diritto, ex artt. 1667 e 1669 c.c.; 3. la decadenza dal diritto di regresso ex art. 1670 c.c.; 4.
l'inammissibilità della riqualificazione giuridica (ex art. 1669 c.c.) operata dal GdP;
5. la sussistenza del caso fortuito;
6. l'errata valutazione della CTU e delle prove assunte;
7.
l'assenza di prova della responsabilità di . Parte_1
Si costituiva in giudizio il , che contestava l'appello e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto. Deduceva che aveva riconosciuto i vizi dell'opera Parte_1
pagina 2 di 14 realizzata e aveva provveduto a impermeabilizzare l'intera terrazza in data 7/10/2009, come emerge dal relativo verbale di constatazione, non potendosi configurare alcuna ipotesi di decadenza e prescrizione, ex art. 1669 c.c., operando il solo termine prescrizionale ordinario
(art. 2946 c.c.). Aggiungeva che il termine di prescrizione era stato, comunque, interrotto dalle raccomandate dell'amministratore di condominio del 7/12/2010 e del 10/03/2011. Escludeva anche l'operatività dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., risultando esclusa la necessità della denuncia in caso di riconoscimento dei vizi (art. 1667, comma 2, c.c.) ed essendo stata incoata l'azione entro il termine di prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera (comma 3), in considerazione delle interruzioni realizzate e della notifica dell'atto di citazione in data 15/06/2012.
Sosteneva la correttezza della sentenza del Giudice di pace laddove aveva riqualificato la domanda ai sensi dell'art. 1669 c.c., atteso che la qualificazione di danno grave o di vizio o difformità dell'opera è una valutazione del decidente, operata sulla scorta dei fatti prospettati dalle parti e delle prove assunte in corso di causa;
la correttezza della CTU, con riferimento all'accertamento dei danni e delle relative responsabilità, e della condanna alle spese.
Si costituiva, altresì, in giudizio rilevando preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.c., e, nel merito, l'infondatezza dell'appello alla luce delle risultanze istruttorie che avevano dimostrato la sussistenza delle infiltrazioni nell'appartamento della , il nesso eziologico con la scorretta impermeabilizzazione della CP_2 terrazza e i danni riportati dal suo appartamento, confermati dalla CTU.
Sosteneva la correttezza della statuizione del giudice di primo grado che aveva dato atto della modifica dello stato dei luoghi al momento dell'espletamento della CTU e della cristallizzazione dei danni nella CTP dell'ing. , peraltro, non contestati dalle Persona_1 controparti;
dell'importo dei danni accertato dal CTU che, tuttavia, non teneva conto dei danni alla mobilia.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello, con condanna di al Parte_1 pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
pagina 3 di 14 Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, veniva dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342
c.p.c..
La causa subiva alcuni rinvii per ottemperare alle prime misure di contenimento del covid-
19, per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le cause più anziane della presente.
All'udienza del 14/12/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
4/10/2023 e poi, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 6/04/2024, successivamente differita – per questioni organizzative – al 20/6/2024.
A detta udienza – tenuta da g.o.t. cui è sottratta la decisione dei giudizi in grado di appello, stante il trasferimento ad altro tribunale del giudice titolare – la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti.
A seguito di alcuni rinvii necessari per la ricostruzione della CTU espletata nel primo grado di giudizio, in quanto non presente in atti, all'udienza del 19/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza termini vista la rinuncia delle parti.
RITENUTO IN DIRITTO
Nel presente giudizio , titolare dell'omonima ditta individuale, ha gravato Parte_1 la sentenza di primo grado eccependo, preliminarmente, l'erroneità della sentenza di primo grado per avere rigettato le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per chiamata del terzo, di difetto di legittimazione attiva del e di difetto di legittimazione passiva CP_1 dell'appellante.
In realtà, la statuizione della sentenza pare scevra da vizi logici laddove ha statuito la validità dell'atto di citazione del terzo, per la presenza di tutti gli elementi idonei a mettere il chiamato nelle condizioni di potere esercitare il proprio diritto di difesa, risultando certi e determinati – diversamente da quanto opinato da – sia il petitum che la causa petendi, e Pt_1 ciò a prescindere dalla norma richiamata dalla parte, che non incide né sulla validità dell'atto di citazione né sull'identificazione dei fatti costitutivi e delle domande in concreto proposte.
pagina 4 di 14 Quanto alle eccezioni attinenti alla legittimazione attiva e passiva, va rilevato che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione della domanda offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia e riguarda la fondatezza della domanda e, quindi, la verifica che il diritto azionato appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
Nella specie, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del è priva di CP_1 fondamento, dal momento che la prospettazione del fatto da parte dello stesso CP_1 permette di individuarne la posizione di committente che, con la chiamata di terzo, ha esercitato nei confronti dell'appaltatore in via diretta una domanda di condanna e, in via gradata, una domanda di manleva. L'accertamento è, pertanto, da svolgere nel merito, con riferimento alla fondatezza o meno della detta domanda.
Per le stesse ragioni, anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dall'appellante è destituita di fondamento e va rigettata.
Per motivi di ordine sistematico, occorre vagliare prioritariamente i motivi di gravame relativi alla sussistenza dell'an debeatur.
La ditta ha contestato la sentenza di primo grado laddove, sulla scorta Parte_1 delle risultanze della CTU disposta in corso di causa, il giudice di pace ha accertato la pagina 5 di 14 responsabilità del infiltrazioni, ex art. 2051 c.c., non ritenendo sussistente il Controparte_4 caso fortuito, e ha condannato la ditta appellante a tenere indenne il ex art. 1669 CP_1
c.c., ritendo integrato il nesso eziologico tra la scorretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e i danni.
L'appello va rigettato, integrando la motivazione del primo decidente.
In primo luogo, occorre rilevare che il giudice di pace ha fatto buon governo dei principi in materia di responsabilità ex art. 2051, la quale disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità oggettiva del custode del bene, che risponde del danno, a meno che non provi il caso fortuito: il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell''attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (C. Cass., n. 30775/2015).
Con specifico riferimento alla materia degli appalti, la Corte di legittimità ha chiarito che
“per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)” (Cass. civ., Sez. III, 28/09/2018, n.
23442). Invero, “Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso
pagina 6 di 14 l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima”.
Inoltre, la ratio dell'art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del danneggiato posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito: ne consegue che “Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di "garanzia" semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite (se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisca tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è proprietario e non offra la stessa solvibilità”. In caso contrario, si creerebbe, di fatto, un'ulteriore ipotesi di esonero dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., in violazione del dettato normativo.
Nel caso di specie, il non ha provato il fortuito: per un verso, non risulta che le CP_1 piogge del 24/06/2009 abbiano avuto carattere di eccezionalità né siano state talmente abbondanti da determinare, da sole, l'evento lamentato da;
per altro verso, non ha CP_2 dimostrato che la condotta della ditta sia stata tale da costituire caso Parte_1 fortuito e, quindi, escludere la responsabilità oggettiva del , custode della res CP_1 dannosa.
Di conseguenza, il giudice di pace ha correttamente condannato il ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. per le infiltrazioni subite dall'appartamento di . Controparte_2
Accertata, quindi, la sussistenza dell'an, il giudice di pace ha correttamente quantificato i danni sulla base della CTU, le cui conclusioni vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e dei luoghi e ben motivate, anche in risposta alle osservazioni formulate dal consulente di . CP_2
In ordine al quantum debeatur, il consulente, dopo aver redatto computo metrico estimativo, applicando i prezzi tratti dal Prezziario 2013, ha stabilito l'importo spettante a , anche CP_2 alla luce delle osservazioni formulate dal c.t.p. della danneggiata, in complessivi € 1.714,35, oltre oneri accessori. Tale cifra è stata calcolata sommando € 1.594,35 (+iva), importo quantificato dal CTU per il ripristino dei luoghi, ed € 120,00 (+iva), per il trasporto in discarica per mezzo di camion scarrabile con cassone da 3 mc, per come suggerito dal c.t.p. della danneggiata.
pagina 7 di 14 Quindi ha condivisibilmente condannato il al relativo risarcimento. CP_1
In secondo luogo, con riferimento all'accoglimento della domanda di manleva formulata dal , l'appellante ha denunciato l'erronea l'applicazione dell'art. 1669 c.c., ha CP_1 ricondotto la fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 1667 c.c., ed ha comunque eccepito la decadenza e la prescrizione previste da entrambe le disposizioni richiamate.
Anche sotto tale profilo, il gravame è infondato.
È noto che le due azioni differiscono tra di loro e si basano su presupposti diversi.
L'azione di cui all'art. 1669 c.c. è volta a garantire sia il committente sia l'acquirente di un'opera destinata a durare nel tempo;
ha natura di responsabilità extracontrattuale e finalità di ordine pubblico (C. Cass., n. 12406/2001; n. 567/2005). Trascendendo l'area meramente contrattuale-privatistica (nella quale si esaurisce invece l'ambito di operatività dell'art. 1667
c.c.), la disposizione in esame espleta invero una ulteriore funzione di tutela dell'ordine pubblico, consentendo non solo al committente ma anche ai suoi aventi causa di invocare la responsabilità dell'appaltatore per i vizi della cosa che dovessero manifestarsi nei dieci anni successivi alla ultimazione dell'opera ed è soggetta ad un termine annuale di decadenza, decorrente dalla scoperta del vizio.
In ordine alla qualificazione della domanda, è noto che “In tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente;
ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.)” (Cass. Civ., sez. II, 25 luglio 2019, n. 20184).
Ciò comporta che, in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra le tipologie di responsabilità di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. Per l'effetto, in caso di “gravi difetti” dell'opera, il committente potrà invocare, oltre alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., anche quella prevista dall'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nelle decadenze previste per tale tipologia di responsabilità. La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che, nonostante la diversità di pagina 8 di 14 natura giuridica sottesa alle due fattispecie di responsabilità, per quanto riguarda la struttura di tali istituti, le relative fattispecie si configurano l'una (art. 1669 c.c.) come species dell'altra (art. 1667 c.c.), con la conseguenza di un rafforzamento delle garanzie a tutela del committente
(c.d. “concorrenza di garanzie”). In definitiva, spetta al giudice di merito qualificare la domanda giudiziale, analizzando l'entità dei vizi posti a fondamento della stessa e applicando la soluzione più adeguata al caso di specie, nel rispetto del principio di rafforzamento delle garanzie a tutela del committente.
Correttamente il giudice di pace ha qualificato la domanda ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i gravi difetti che, ai sensi dell'art.
1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (C. Cass., n. 24230/2018). “In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7756 del 27/03/2017 (Rv. 643560 - 02); nello stesso senso, Cass. sez. 2, 8 maggio 2007 n. 10533; cfr. anche, tra le altre, le sentenze 28 aprile 2004
n. 8140; 26 maggio 2000 n. 6997; 14 febbraio 2000 n. 1608; 7 gennaio 2000 n. 81; 22 dicembre
1999 n. 14449; 12 maggio 1999 n. 4692).
Applicando il principio testé riportato alla fattispecie in esame, quindi, in modo condivisibile il GdP ha accertato che opera la garanzia ex art. 1669 c.c. per il fatto che i vizi lamentati, che interessano il lastrico solare condominiale del fabbricato, incidono sulla normale utilizzazione del bene comune oltre che sulla singola proprietà di . CP_2
Ebbene, l'art. 1669 c.c. prevede che la garanzia abbia una durata decennale, che la denunzia
(che può avvenire senza formalità, v. Cass. civ., 15/11/2012, n. 20004) debba essere fatta pagina 9 di 14 entro un anno dalla scoperta e che dalla denunzia decorre il termine annuale di prescrizione per l'esercizio del diritto.
Sul punto la sentenza del giudice di primo grado va integrata.
Ebbene, nella specie, l'ultimazione dei lavori è pacificamente avvenuta nel dicembre del
2007. La scoperta dei vizi da parte di è intervenuta in data 24/06/2009 ed è Controparte_2 stata comunicata all'assemblea condominiale del 29/06/2009, dove non era uno dei punti all'ordine del giorno, sicché è stato deliberato dai presenti di discuterne in una successiva assemblea.
Va evidenziato l'errore materiale in cui è incorso il giudice di pace, in parte qua, laddove ha statuito che “la piena conoscenza si è avuta in data 26/06/2009, in cui l'assemblea condominiale ha preso atto della perizia del dott. recante la natura e causa dei danni ed ha deliberato di agire
contro
Per_1
l'impresa”. È infatti evidente che:
1. La perizia del c.t.p. , che ha ricondotto i danni Per_1 riscontrati nell'appartamento di alla difettosa impermeabilizzazione della terrazza è
CP_2 datata 02/12/2009; 2. solo il 12/04/2010 ha inviato la detta relazione
CP_2 all'amministratore di condominio (cfr. comunicazioni e-mail, all. 5, fascicolo di parte ),
CP_2 che in data 15/06/2010 ha comunicato al procuratore di di averne discusso “nell'ultima
CP_2 assemblea dei condomini” è che “è stato deliberato di chiedere il risarcimento dei danni alla ditta
[...]
”, sicché la piena conoscenza può dirsi acquisita dall'assemblea (e, quindi, dal Parte_1 condominio) nel mese di giugno 2010 e, comunque, non prima del 12/04/2010.
A tale data sono invero seguite la denuncia (notificata il 29/06/2010) e le successive costituzioni in mora (16/12/2010; 22/04/2011), volte all'interruzione del termine prescrizionale.
Infatti, secondo costante giurisprudenza “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti;
tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi,
pagina 10 di 14 solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate;
l'accertamento relativo, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.” (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008).
Cionondimeno, va rilevato che già prima di allora, i sopralluoghi presso l'immobile di avevano determinato la stessa convenuta e l'amministratore di condominio a ipotizzare CP_2 la responsabilità della , che aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione a fine CP_5
2007, per i danni subiti da molteplici unità immobiliari poste al di sotto del lastrico solare, tra cui quella di (cfr. documentazione in atti). CP_2
Risulta, invero, pacifico (e confermato, peraltro, dalle parti interrogate) che l'amministratore, unitamente a e , aveva più volte visionato i luoghi e Parte_1 CP_2 che dopo tali incontri, segnatamente il 7/10/2009, avesse provveduto Pt_1 all'impermeabilizzazione dell'intera terrazza, come emerge dal verbale di constatazione del
7/10/2009.
È evidente che l'esecuzione dell'opera di impermeabilizzazione della terrazza – a seguito della comunicazione dei vizi e dei sopralluoghi effettuati dalle parti –, costituisce un comportamento concludente incompatibile con la negazione della propria responsabilità da parte dell'appaltatore. Anzi, esso a tutti gli effetti costituisce un efficace riconoscimento dei vizi dell'opera e un tentativo di porvi rimedio.
Sicché la circostanza che il verbale contenga la mera dichiarazione che la nuova impermeabilizzazione è stata effettuata in tale data non intacca l'ammissione di responsabilità dell'appaltatore, avvenuta, appunto, per facta concludentia.
Infine, il richiamo fatto da a una ditta esterna che sarebbe intervenuta nella Pt_1 primavera 2009 a eseguire lavori sul lastrico solare, oltre a essere generico, non indica la tipologia di lavori eseguiti;
pertanto, non consente di ritenere interrotto il nesso causale tra la cattiva impermeabilizzazione della terrazza e i danni causati all'immobile dell'attrice.
Va, peraltro, rilevato che il riferimento fatto dall'attrice alla “primavera inoltrata dell'anno
2009” è da intendersi riferito non ai lavori eseguiti in terrazza (rispetto ai quali l'attrice dice pagina 11 di 14 chiaramente che sono stati eseguiti dalla ), bensì alla data di verificazione dei CP_5 danni, come conferma la locuzione immediatamente susseguente “manifestatisi nel mese di giugno”.
Il riconoscimento dei vizi da parte di ha reso del tutto superflua la denuncia dei Pt_1 danni, comunque effettuata (e reiterata) dal , sicché l'azione da quest'ultimo CP_1 proposta nei confronti della ditta appare correttamente effettuata nel termine Pt_1 prescrizionale ordinario (art. 2946 c.c.) dal detto riconoscimento.
Ad abundantiam, con argomentazione scevra da vizi logici, il giudice di pace ha, altresì, utilizzato gli accertamenti della consulenza tecnica d'ufficio resa dall'ing. per Persona_2 rilevare le cause dell'infiltrazione: ebbene, il consulente ha ricondotto il fenomeno infiltrativo al lastrico solare e alla cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione da parte della ditta
, nei cui confronti il ha svolto la domanda di manleva. Parte_1 CP_1
Diversamente da quanto opinato dall'appellante, il giudice di Pace – al pari del CTU – ha preso atto del mutamento dei luoghi per il sopravvenuto appalto di ulteriori lavori sulla terrazza condominiale e dello stato dei luoghi al momento del sopralluogo, ma ha fatto riferimento alla consulenza d'ufficio che, alla luce della documentazione in atti (e, segnatamente, delle fotografie e della consulenza di parte prodotte dall'attrice in primo grado), ha potuto ricondurre i danni lamentati da ai lavori sul lastrico solare eseguiti dalla ditta CP_2
Pt_1
Ebbene, anche alla luce dell'ulteriore documentazione in atti (verbali di assemblea, verbale di esecuzione dei lavori dell'ottobre 2009) e dell'interrogatorio formale deferito in giudizio, la conclusione del giudice di pace circa l'eziologia dei danni all'immobile di (oltre che di CP_2 ulteriori condomini i cui appartamenti si trovavano al di sotto del lastrico solare interessato dai detti lavori) appare condivisibile.
Nel medesimo senso depone il comportamento concludente tenuto da che Testimone_1 ha ripristinato nell'ottobre 2009 l'impermeabilizzazione della terrazza nei punti ammalorati, in cui le infiltrazioni si erano verificate.
pagina 12 di 14 Né può ritenersi che la ditta abbia dimostrato la sussistenza di fatti modificativi o Pt_1 estintivi idonei a escludere la propria responsabilità: si è limitata a sostenere lo scorretto utilizzo del lastrico solare, senza avere neppure chiesto di provare tale circostanza, avversata da controparte e che non è emersa nel corso del giudizio.
Di contro, risulta accertato che gli appartamenti posti al di sotto del lastrico solare CP_ interessato dai lavori eseguiti dalla appellante sono stati interessati da copiose infiltrazioni di acqua prontamente denunciate.
Del tutto destituito di fondamento appare, infine, il richiamo dell'appellante all'applicazione dell'art. 1670 c.c., che regola la denuncia dei vizi nei rapporti tra appaltatore e sub-appaltatore, non applicabile nel caso in esame, relativo alla denuncia dei vizi da parte del committente condominio nei confronti della ditta appaltatrice, regolata dalle norme richiamate.
La domanda di manleva formulata in via gradata dal , infatti, non modifica la CP_1 posizione delle parti (committente e appaltatore) con riferimento ai vizi cagionati al terzo- condomino, ma consente la liberazione del condominio nel caso di mancata estensione della domanda di condanna nei confronti della ditta, da parte della condomina danneggiata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (estensione non effettuata da nel caso di specie). CP_2
Alla luce delle superiori argomentazioni, appare corretta la statuizione del giudice di pace di condanna della ditta a manlevare il dalle Parte_1 Controparte_1 conseguenze dei danni cagionati all'appartamento di sicché l'appello va Controparte_2 integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, quindi , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, va condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Controparte_1
e di .
[...] Controparte_2
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento ricavato in base al valore della causa nella seguente misura (scaglione fino a € 5.200,00, valori minimi in ragione della effettiva complessità della controversia): €
460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, €
pagina 13 di 14 851,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2007/2018, vertente tra
[...]
, titolare dell'omonima ditta individuale, (appellante), , Parte_1 Controparte_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, e (appellati), disattesa e respinta Controparte_2 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna , titolare dell'omonima ditta individuale, alla rifusione Parte_1
delle spese di lite nei confronti del e di , che liquida, CP_1 Controparte_2 per ciascuno, in € 2.540,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, e spese generali nella misura del 15%;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/02.
Così deciso in Messina il 1.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2007 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Filippo
[...] C.F._1
Rotella per procura in atti
- ATTORE -
E
in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Natale Cardile per procura in atti P.IVA_1
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Teresa Blanca per procura in atti
- CONVENUTI -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1989/2017 del giudice di pace di Messina
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 14 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio il Controparte_3
dinanzi all'intestato Tribunale, e premetteva che aveva
[...] Controparte_2 promosso un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina, nei confronti del CP_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza delle
[...] infiltrazioni verificatesi il 24/06/2009 nell'appartamento di sua proprietà e provenienti dalla terrazza condominiale, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; che in quella sede il , CP_1 costituendosi, aveva, preliminarmente, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della ditta individuale , Parte_1 esecutrice dei lavori di impermeabilizzazione della terrazza, a suo dire responsabile in via diretta ex art. 1667 c.c., ovvero, in via gradata, in rivalsa per la scorretta esecuzione delle opere appaltate;
che l'appellante si era costituito, in via preliminare, rilevando il difetto di legittimazione attiva del ad effettuare la chiamata in causa nei suoi confronti, CP_1 nonché della propria legittimazione passiva per carenza della qualità di custode dell'immobile e la nullità dell'atto di citazione per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.; nel merito aveva dedotto la maturazione dei termini di prescrizione e decadenza ex artt. 1667 e 1669 c.c., chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti, nonché della domanda attorea, ovvero di valutare il concorso dell'attrice nella verificazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c. e l'incidenza del caso fortuito.
L'appellante lamentava:
1. l'erroneità della sentenza laddove aveva rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione attiva del , il difetto di legittimazione passiva di CP_1 [...]
e la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo;
2. la decadenza e prescrizione Parte_1 dal diritto, ex artt. 1667 e 1669 c.c.; 3. la decadenza dal diritto di regresso ex art. 1670 c.c.; 4.
l'inammissibilità della riqualificazione giuridica (ex art. 1669 c.c.) operata dal GdP;
5. la sussistenza del caso fortuito;
6. l'errata valutazione della CTU e delle prove assunte;
7.
l'assenza di prova della responsabilità di . Parte_1
Si costituiva in giudizio il , che contestava l'appello e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto. Deduceva che aveva riconosciuto i vizi dell'opera Parte_1
pagina 2 di 14 realizzata e aveva provveduto a impermeabilizzare l'intera terrazza in data 7/10/2009, come emerge dal relativo verbale di constatazione, non potendosi configurare alcuna ipotesi di decadenza e prescrizione, ex art. 1669 c.c., operando il solo termine prescrizionale ordinario
(art. 2946 c.c.). Aggiungeva che il termine di prescrizione era stato, comunque, interrotto dalle raccomandate dell'amministratore di condominio del 7/12/2010 e del 10/03/2011. Escludeva anche l'operatività dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., risultando esclusa la necessità della denuncia in caso di riconoscimento dei vizi (art. 1667, comma 2, c.c.) ed essendo stata incoata l'azione entro il termine di prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera (comma 3), in considerazione delle interruzioni realizzate e della notifica dell'atto di citazione in data 15/06/2012.
Sosteneva la correttezza della sentenza del Giudice di pace laddove aveva riqualificato la domanda ai sensi dell'art. 1669 c.c., atteso che la qualificazione di danno grave o di vizio o difformità dell'opera è una valutazione del decidente, operata sulla scorta dei fatti prospettati dalle parti e delle prove assunte in corso di causa;
la correttezza della CTU, con riferimento all'accertamento dei danni e delle relative responsabilità, e della condanna alle spese.
Si costituiva, altresì, in giudizio rilevando preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.c., e, nel merito, l'infondatezza dell'appello alla luce delle risultanze istruttorie che avevano dimostrato la sussistenza delle infiltrazioni nell'appartamento della , il nesso eziologico con la scorretta impermeabilizzazione della CP_2 terrazza e i danni riportati dal suo appartamento, confermati dalla CTU.
Sosteneva la correttezza della statuizione del giudice di primo grado che aveva dato atto della modifica dello stato dei luoghi al momento dell'espletamento della CTU e della cristallizzazione dei danni nella CTP dell'ing. , peraltro, non contestati dalle Persona_1 controparti;
dell'importo dei danni accertato dal CTU che, tuttavia, non teneva conto dei danni alla mobilia.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello, con condanna di al Parte_1 pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
pagina 3 di 14 Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, veniva dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342
c.p.c..
La causa subiva alcuni rinvii per ottemperare alle prime misure di contenimento del covid-
19, per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le cause più anziane della presente.
All'udienza del 14/12/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
4/10/2023 e poi, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 6/04/2024, successivamente differita – per questioni organizzative – al 20/6/2024.
A detta udienza – tenuta da g.o.t. cui è sottratta la decisione dei giudizi in grado di appello, stante il trasferimento ad altro tribunale del giudice titolare – la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti.
A seguito di alcuni rinvii necessari per la ricostruzione della CTU espletata nel primo grado di giudizio, in quanto non presente in atti, all'udienza del 19/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza termini vista la rinuncia delle parti.
RITENUTO IN DIRITTO
Nel presente giudizio , titolare dell'omonima ditta individuale, ha gravato Parte_1 la sentenza di primo grado eccependo, preliminarmente, l'erroneità della sentenza di primo grado per avere rigettato le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per chiamata del terzo, di difetto di legittimazione attiva del e di difetto di legittimazione passiva CP_1 dell'appellante.
In realtà, la statuizione della sentenza pare scevra da vizi logici laddove ha statuito la validità dell'atto di citazione del terzo, per la presenza di tutti gli elementi idonei a mettere il chiamato nelle condizioni di potere esercitare il proprio diritto di difesa, risultando certi e determinati – diversamente da quanto opinato da – sia il petitum che la causa petendi, e Pt_1 ciò a prescindere dalla norma richiamata dalla parte, che non incide né sulla validità dell'atto di citazione né sull'identificazione dei fatti costitutivi e delle domande in concreto proposte.
pagina 4 di 14 Quanto alle eccezioni attinenti alla legittimazione attiva e passiva, va rilevato che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione della domanda offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia e riguarda la fondatezza della domanda e, quindi, la verifica che il diritto azionato appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
Nella specie, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del è priva di CP_1 fondamento, dal momento che la prospettazione del fatto da parte dello stesso CP_1 permette di individuarne la posizione di committente che, con la chiamata di terzo, ha esercitato nei confronti dell'appaltatore in via diretta una domanda di condanna e, in via gradata, una domanda di manleva. L'accertamento è, pertanto, da svolgere nel merito, con riferimento alla fondatezza o meno della detta domanda.
Per le stesse ragioni, anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dall'appellante è destituita di fondamento e va rigettata.
Per motivi di ordine sistematico, occorre vagliare prioritariamente i motivi di gravame relativi alla sussistenza dell'an debeatur.
La ditta ha contestato la sentenza di primo grado laddove, sulla scorta Parte_1 delle risultanze della CTU disposta in corso di causa, il giudice di pace ha accertato la pagina 5 di 14 responsabilità del infiltrazioni, ex art. 2051 c.c., non ritenendo sussistente il Controparte_4 caso fortuito, e ha condannato la ditta appellante a tenere indenne il ex art. 1669 CP_1
c.c., ritendo integrato il nesso eziologico tra la scorretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e i danni.
L'appello va rigettato, integrando la motivazione del primo decidente.
In primo luogo, occorre rilevare che il giudice di pace ha fatto buon governo dei principi in materia di responsabilità ex art. 2051, la quale disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità oggettiva del custode del bene, che risponde del danno, a meno che non provi il caso fortuito: il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell''attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (C. Cass., n. 30775/2015).
Con specifico riferimento alla materia degli appalti, la Corte di legittimità ha chiarito che
“per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)” (Cass. civ., Sez. III, 28/09/2018, n.
23442). Invero, “Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso
pagina 6 di 14 l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima”.
Inoltre, la ratio dell'art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del danneggiato posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito: ne consegue che “Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di "garanzia" semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite (se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisca tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è proprietario e non offra la stessa solvibilità”. In caso contrario, si creerebbe, di fatto, un'ulteriore ipotesi di esonero dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., in violazione del dettato normativo.
Nel caso di specie, il non ha provato il fortuito: per un verso, non risulta che le CP_1 piogge del 24/06/2009 abbiano avuto carattere di eccezionalità né siano state talmente abbondanti da determinare, da sole, l'evento lamentato da;
per altro verso, non ha CP_2 dimostrato che la condotta della ditta sia stata tale da costituire caso Parte_1 fortuito e, quindi, escludere la responsabilità oggettiva del , custode della res CP_1 dannosa.
Di conseguenza, il giudice di pace ha correttamente condannato il ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. per le infiltrazioni subite dall'appartamento di . Controparte_2
Accertata, quindi, la sussistenza dell'an, il giudice di pace ha correttamente quantificato i danni sulla base della CTU, le cui conclusioni vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e dei luoghi e ben motivate, anche in risposta alle osservazioni formulate dal consulente di . CP_2
In ordine al quantum debeatur, il consulente, dopo aver redatto computo metrico estimativo, applicando i prezzi tratti dal Prezziario 2013, ha stabilito l'importo spettante a , anche CP_2 alla luce delle osservazioni formulate dal c.t.p. della danneggiata, in complessivi € 1.714,35, oltre oneri accessori. Tale cifra è stata calcolata sommando € 1.594,35 (+iva), importo quantificato dal CTU per il ripristino dei luoghi, ed € 120,00 (+iva), per il trasporto in discarica per mezzo di camion scarrabile con cassone da 3 mc, per come suggerito dal c.t.p. della danneggiata.
pagina 7 di 14 Quindi ha condivisibilmente condannato il al relativo risarcimento. CP_1
In secondo luogo, con riferimento all'accoglimento della domanda di manleva formulata dal , l'appellante ha denunciato l'erronea l'applicazione dell'art. 1669 c.c., ha CP_1 ricondotto la fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 1667 c.c., ed ha comunque eccepito la decadenza e la prescrizione previste da entrambe le disposizioni richiamate.
Anche sotto tale profilo, il gravame è infondato.
È noto che le due azioni differiscono tra di loro e si basano su presupposti diversi.
L'azione di cui all'art. 1669 c.c. è volta a garantire sia il committente sia l'acquirente di un'opera destinata a durare nel tempo;
ha natura di responsabilità extracontrattuale e finalità di ordine pubblico (C. Cass., n. 12406/2001; n. 567/2005). Trascendendo l'area meramente contrattuale-privatistica (nella quale si esaurisce invece l'ambito di operatività dell'art. 1667
c.c.), la disposizione in esame espleta invero una ulteriore funzione di tutela dell'ordine pubblico, consentendo non solo al committente ma anche ai suoi aventi causa di invocare la responsabilità dell'appaltatore per i vizi della cosa che dovessero manifestarsi nei dieci anni successivi alla ultimazione dell'opera ed è soggetta ad un termine annuale di decadenza, decorrente dalla scoperta del vizio.
In ordine alla qualificazione della domanda, è noto che “In tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente;
ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.)” (Cass. Civ., sez. II, 25 luglio 2019, n. 20184).
Ciò comporta che, in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra le tipologie di responsabilità di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. Per l'effetto, in caso di “gravi difetti” dell'opera, il committente potrà invocare, oltre alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., anche quella prevista dall'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nelle decadenze previste per tale tipologia di responsabilità. La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che, nonostante la diversità di pagina 8 di 14 natura giuridica sottesa alle due fattispecie di responsabilità, per quanto riguarda la struttura di tali istituti, le relative fattispecie si configurano l'una (art. 1669 c.c.) come species dell'altra (art. 1667 c.c.), con la conseguenza di un rafforzamento delle garanzie a tutela del committente
(c.d. “concorrenza di garanzie”). In definitiva, spetta al giudice di merito qualificare la domanda giudiziale, analizzando l'entità dei vizi posti a fondamento della stessa e applicando la soluzione più adeguata al caso di specie, nel rispetto del principio di rafforzamento delle garanzie a tutela del committente.
Correttamente il giudice di pace ha qualificato la domanda ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i gravi difetti che, ai sensi dell'art.
1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (C. Cass., n. 24230/2018). “In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7756 del 27/03/2017 (Rv. 643560 - 02); nello stesso senso, Cass. sez. 2, 8 maggio 2007 n. 10533; cfr. anche, tra le altre, le sentenze 28 aprile 2004
n. 8140; 26 maggio 2000 n. 6997; 14 febbraio 2000 n. 1608; 7 gennaio 2000 n. 81; 22 dicembre
1999 n. 14449; 12 maggio 1999 n. 4692).
Applicando il principio testé riportato alla fattispecie in esame, quindi, in modo condivisibile il GdP ha accertato che opera la garanzia ex art. 1669 c.c. per il fatto che i vizi lamentati, che interessano il lastrico solare condominiale del fabbricato, incidono sulla normale utilizzazione del bene comune oltre che sulla singola proprietà di . CP_2
Ebbene, l'art. 1669 c.c. prevede che la garanzia abbia una durata decennale, che la denunzia
(che può avvenire senza formalità, v. Cass. civ., 15/11/2012, n. 20004) debba essere fatta pagina 9 di 14 entro un anno dalla scoperta e che dalla denunzia decorre il termine annuale di prescrizione per l'esercizio del diritto.
Sul punto la sentenza del giudice di primo grado va integrata.
Ebbene, nella specie, l'ultimazione dei lavori è pacificamente avvenuta nel dicembre del
2007. La scoperta dei vizi da parte di è intervenuta in data 24/06/2009 ed è Controparte_2 stata comunicata all'assemblea condominiale del 29/06/2009, dove non era uno dei punti all'ordine del giorno, sicché è stato deliberato dai presenti di discuterne in una successiva assemblea.
Va evidenziato l'errore materiale in cui è incorso il giudice di pace, in parte qua, laddove ha statuito che “la piena conoscenza si è avuta in data 26/06/2009, in cui l'assemblea condominiale ha preso atto della perizia del dott. recante la natura e causa dei danni ed ha deliberato di agire
contro
Per_1
l'impresa”. È infatti evidente che:
1. La perizia del c.t.p. , che ha ricondotto i danni Per_1 riscontrati nell'appartamento di alla difettosa impermeabilizzazione della terrazza è
CP_2 datata 02/12/2009; 2. solo il 12/04/2010 ha inviato la detta relazione
CP_2 all'amministratore di condominio (cfr. comunicazioni e-mail, all. 5, fascicolo di parte ),
CP_2 che in data 15/06/2010 ha comunicato al procuratore di di averne discusso “nell'ultima
CP_2 assemblea dei condomini” è che “è stato deliberato di chiedere il risarcimento dei danni alla ditta
[...]
”, sicché la piena conoscenza può dirsi acquisita dall'assemblea (e, quindi, dal Parte_1 condominio) nel mese di giugno 2010 e, comunque, non prima del 12/04/2010.
A tale data sono invero seguite la denuncia (notificata il 29/06/2010) e le successive costituzioni in mora (16/12/2010; 22/04/2011), volte all'interruzione del termine prescrizionale.
Infatti, secondo costante giurisprudenza “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti;
tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi,
pagina 10 di 14 solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate;
l'accertamento relativo, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.” (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008).
Cionondimeno, va rilevato che già prima di allora, i sopralluoghi presso l'immobile di avevano determinato la stessa convenuta e l'amministratore di condominio a ipotizzare CP_2 la responsabilità della , che aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione a fine CP_5
2007, per i danni subiti da molteplici unità immobiliari poste al di sotto del lastrico solare, tra cui quella di (cfr. documentazione in atti). CP_2
Risulta, invero, pacifico (e confermato, peraltro, dalle parti interrogate) che l'amministratore, unitamente a e , aveva più volte visionato i luoghi e Parte_1 CP_2 che dopo tali incontri, segnatamente il 7/10/2009, avesse provveduto Pt_1 all'impermeabilizzazione dell'intera terrazza, come emerge dal verbale di constatazione del
7/10/2009.
È evidente che l'esecuzione dell'opera di impermeabilizzazione della terrazza – a seguito della comunicazione dei vizi e dei sopralluoghi effettuati dalle parti –, costituisce un comportamento concludente incompatibile con la negazione della propria responsabilità da parte dell'appaltatore. Anzi, esso a tutti gli effetti costituisce un efficace riconoscimento dei vizi dell'opera e un tentativo di porvi rimedio.
Sicché la circostanza che il verbale contenga la mera dichiarazione che la nuova impermeabilizzazione è stata effettuata in tale data non intacca l'ammissione di responsabilità dell'appaltatore, avvenuta, appunto, per facta concludentia.
Infine, il richiamo fatto da a una ditta esterna che sarebbe intervenuta nella Pt_1 primavera 2009 a eseguire lavori sul lastrico solare, oltre a essere generico, non indica la tipologia di lavori eseguiti;
pertanto, non consente di ritenere interrotto il nesso causale tra la cattiva impermeabilizzazione della terrazza e i danni causati all'immobile dell'attrice.
Va, peraltro, rilevato che il riferimento fatto dall'attrice alla “primavera inoltrata dell'anno
2009” è da intendersi riferito non ai lavori eseguiti in terrazza (rispetto ai quali l'attrice dice pagina 11 di 14 chiaramente che sono stati eseguiti dalla ), bensì alla data di verificazione dei CP_5 danni, come conferma la locuzione immediatamente susseguente “manifestatisi nel mese di giugno”.
Il riconoscimento dei vizi da parte di ha reso del tutto superflua la denuncia dei Pt_1 danni, comunque effettuata (e reiterata) dal , sicché l'azione da quest'ultimo CP_1 proposta nei confronti della ditta appare correttamente effettuata nel termine Pt_1 prescrizionale ordinario (art. 2946 c.c.) dal detto riconoscimento.
Ad abundantiam, con argomentazione scevra da vizi logici, il giudice di pace ha, altresì, utilizzato gli accertamenti della consulenza tecnica d'ufficio resa dall'ing. per Persona_2 rilevare le cause dell'infiltrazione: ebbene, il consulente ha ricondotto il fenomeno infiltrativo al lastrico solare e alla cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione da parte della ditta
, nei cui confronti il ha svolto la domanda di manleva. Parte_1 CP_1
Diversamente da quanto opinato dall'appellante, il giudice di Pace – al pari del CTU – ha preso atto del mutamento dei luoghi per il sopravvenuto appalto di ulteriori lavori sulla terrazza condominiale e dello stato dei luoghi al momento del sopralluogo, ma ha fatto riferimento alla consulenza d'ufficio che, alla luce della documentazione in atti (e, segnatamente, delle fotografie e della consulenza di parte prodotte dall'attrice in primo grado), ha potuto ricondurre i danni lamentati da ai lavori sul lastrico solare eseguiti dalla ditta CP_2
Pt_1
Ebbene, anche alla luce dell'ulteriore documentazione in atti (verbali di assemblea, verbale di esecuzione dei lavori dell'ottobre 2009) e dell'interrogatorio formale deferito in giudizio, la conclusione del giudice di pace circa l'eziologia dei danni all'immobile di (oltre che di CP_2 ulteriori condomini i cui appartamenti si trovavano al di sotto del lastrico solare interessato dai detti lavori) appare condivisibile.
Nel medesimo senso depone il comportamento concludente tenuto da che Testimone_1 ha ripristinato nell'ottobre 2009 l'impermeabilizzazione della terrazza nei punti ammalorati, in cui le infiltrazioni si erano verificate.
pagina 12 di 14 Né può ritenersi che la ditta abbia dimostrato la sussistenza di fatti modificativi o Pt_1 estintivi idonei a escludere la propria responsabilità: si è limitata a sostenere lo scorretto utilizzo del lastrico solare, senza avere neppure chiesto di provare tale circostanza, avversata da controparte e che non è emersa nel corso del giudizio.
Di contro, risulta accertato che gli appartamenti posti al di sotto del lastrico solare CP_ interessato dai lavori eseguiti dalla appellante sono stati interessati da copiose infiltrazioni di acqua prontamente denunciate.
Del tutto destituito di fondamento appare, infine, il richiamo dell'appellante all'applicazione dell'art. 1670 c.c., che regola la denuncia dei vizi nei rapporti tra appaltatore e sub-appaltatore, non applicabile nel caso in esame, relativo alla denuncia dei vizi da parte del committente condominio nei confronti della ditta appaltatrice, regolata dalle norme richiamate.
La domanda di manleva formulata in via gradata dal , infatti, non modifica la CP_1 posizione delle parti (committente e appaltatore) con riferimento ai vizi cagionati al terzo- condomino, ma consente la liberazione del condominio nel caso di mancata estensione della domanda di condanna nei confronti della ditta, da parte della condomina danneggiata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (estensione non effettuata da nel caso di specie). CP_2
Alla luce delle superiori argomentazioni, appare corretta la statuizione del giudice di pace di condanna della ditta a manlevare il dalle Parte_1 Controparte_1 conseguenze dei danni cagionati all'appartamento di sicché l'appello va Controparte_2 integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, quindi , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, va condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Controparte_1
e di .
[...] Controparte_2
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento ricavato in base al valore della causa nella seguente misura (scaglione fino a € 5.200,00, valori minimi in ragione della effettiva complessità della controversia): €
460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, €
pagina 13 di 14 851,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2007/2018, vertente tra
[...]
, titolare dell'omonima ditta individuale, (appellante), , Parte_1 Controparte_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, e (appellati), disattesa e respinta Controparte_2 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna , titolare dell'omonima ditta individuale, alla rifusione Parte_1
delle spese di lite nei confronti del e di , che liquida, CP_1 Controparte_2 per ciascuno, in € 2.540,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, e spese generali nella misura del 15%;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/02.
Così deciso in Messina il 1.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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