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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1352/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1352/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] (R.C.) 18.10.1955 (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti dall'Avv. Borgese Carmen;
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Minicucci Massimiliano;
RESISTENTE
E CONTRO
nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Michele Regio;
C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: Quota pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 e successive modificazioni, , nell'adire Parte_1 il Giudice del Lavoro di Palmi, premetteva che: in data 14.08.1977 aveva contratto matrimonio con
; con decreto di omologa, depositato il 15.02.1999, il Tribunale Civile di Palmi, Controparte_3 aveva omologato la separazione consensuale fra la e il , disponendo in capo a Pt_1 CP_3 quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli dell'importo di 400.000 lire mensili con decorrenza dal 20.11.1998; in data 21 dicembre 1999, il Tribunale di Palmi, con sentenza n.105/2000 RG 557/99, dichiarava la cessazione degli effetti civili matrimoniali fra la e il;
lo stesso Tribunale di Palmi, con sentenza n. Pt_1 CP_3
443/2002 RG. 557/99, dichiarava il diritto della all'assegno divorzile nella Parte_1 misura di € 52,00 mensili;
il contraeva successivamente matrimonio con CP_3 CP_2
; la ricorrente non aveva mai contratto ulteriore matrimonio;
il
[...] Parte_1
era deceduto in data 18.07.2023. Controparte_3
Ciò premesso chiedeva di volere determinare la quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto ex coniuge alla medesima spettante, tenuto conto della durata del matrimonio.
Si costituiva in giudizio anche l' che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per materia CP_4 del giudice del lavoro adito e chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge superstite, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale per quanto concerneva la questione dell'attribuzione della quota di reversibilità alla ricorrente.
La causa veniva rimessa al Presidente di Sezione a seguito dell'eccezione di incompetenza per materia del giudice del lavoro, sollevata dall' e a cui aderiva anche la ricorrente, per poi essere CP_4 assegnata sul ruolo dello scrivente magistrato.
Esteso il contraddittorio nei confronti del coniuge superstite, si costituiva la Controparte_2 quale chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la quota dell'assegno di reversibilità, determinandolo nella misura inferiore o uguale al
6,2%, proporzionale all'ammontare dell'assegno divorzile calcolato dal Tribunale di Palmi rispetto al reddito percepito dal al momento del divorzio;
in ulteriore subordine, chiedeva CP_3 determinarsi la quota di pensione di reversibilità nella misura di euro 52,00 pari all'ammontare dell'assegno divorzile posto a carico del nella sentenza di divorzio. CP_3
La resistente evidenziava di aver instaurato una relazione sentimentale, Controparte_2 coronata dal matrimonio nel 2000, con il sin dal 1994 alla data della sua morte (18 luglio CP_3
2023), di averlo assistito nelle numerose gravi patologie da cui era affetto tanto, e di percepire solo l'assegno di reversibilità che le era stato riconosciuto dall' , pari ad euro 613,00 mensili, a CP_4 differenza della ricorrente titolare di un reddito autonomo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 4.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
2.Passando all'esame del merito della domanda, mette conto evidenziare che nel caso di specie deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente a percepire una quota del Parte_1 trattamento di reversibilità in conseguenza del decesso dell'ex coniuge . Controparte_3 Ricorrono le condizioni per riconoscere il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità del marito divorziato, risultando che:
a) con sentenza n.105/2000 RG 557/99, il Tribunale di Palmi dichiarava la cessazione degli effetti civili matrimoniali fra la e il;
Pt_1 CP_3
b) lo stesso Tribunale di Palmi, con sentenza n. 443/2002 RG. 557/99, dichiarava il diritto della all'assegno divorzile nella misura di € 52,00 mensili;
Parte_1
c) la ricorrente non è passata a nuove nozze: Parte_1
d) il defunto era beneficiario di pensione INPS (pensione numero 14045533 Controparte_3 categoria VO Sede 2202 di importo pari a euro 748,89).
Il Collegio ritiene che ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente occorre aver riguardo, nel caso di specie, oltre che al criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni (22 anni e quattro mesi quello tra la ricorrente ed il , 23 CP_3 anni quello tra la resistente ed il medesimo), alle seguenti ulteriori circostanze, CP_2 CP_3 alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n.
419 del 1999 e dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Cass. 16093/2012 secondo cui
“In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del
1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”; in senso conforme v. anche Cass. 10391/2012, Cass. 10638/2007,
Cass. 4868/2006, Cass. 4867/2006, Cass. 15164/2003).
Dunque, nel caso di specie, occorre considerare, oltre alla pari durata dei rispettivi matrimoni
(criterio primario), quali criteri correttivi, la durata effettiva della convivenza coniugale nel secondo matrimonio, pari a 29 anni (è pacifico ed incontestato tra le parti che nel 1994 il andò a CP_3 vivere con la poi futura seconda moglie , nonché la modesta entità Controparte_2 dell'assegno divorzile goduto dalla ricorrente (poco più di 52,00 euro al mese) e le condizioni economiche delle parti, poiché è incontestato che la resistente goda, quale entrata economica, della sola pensione di reversibilità, mentre la ricorrente è anche titolare di reddito Parte_1 autonomo.
Valutati tutti gli elementi sovraesposti, appare equo ripartire la pensione di reversibilità nella misura del 20% a favore della moglie divorziata e dell'80% a favore della moglie superstite.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie il Collegio reputa equo determinare in una misura pari al
20% la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente , diritto Parte_1 che, come affermato dalla Suprema Corte di cassazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato (cfr. in tal senso Cass. n.
2092/2007). Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cass. 22259/2013).
3.Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1352/2024 R.G.A.C. così decide:
- accerta e dichiara il diritto di , a percepire una quota pari al 20% della Parte_1 pensione di reversibilità dell'ex coniuge , nato l'[...] e deceduto il Controparte_3
18.07.2023;
-dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1352/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] (R.C.) 18.10.1955 (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti dall'Avv. Borgese Carmen;
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Minicucci Massimiliano;
RESISTENTE
E CONTRO
nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Michele Regio;
C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: Quota pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 e successive modificazioni, , nell'adire Parte_1 il Giudice del Lavoro di Palmi, premetteva che: in data 14.08.1977 aveva contratto matrimonio con
; con decreto di omologa, depositato il 15.02.1999, il Tribunale Civile di Palmi, Controparte_3 aveva omologato la separazione consensuale fra la e il , disponendo in capo a Pt_1 CP_3 quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli dell'importo di 400.000 lire mensili con decorrenza dal 20.11.1998; in data 21 dicembre 1999, il Tribunale di Palmi, con sentenza n.105/2000 RG 557/99, dichiarava la cessazione degli effetti civili matrimoniali fra la e il;
lo stesso Tribunale di Palmi, con sentenza n. Pt_1 CP_3
443/2002 RG. 557/99, dichiarava il diritto della all'assegno divorzile nella Parte_1 misura di € 52,00 mensili;
il contraeva successivamente matrimonio con CP_3 CP_2
; la ricorrente non aveva mai contratto ulteriore matrimonio;
il
[...] Parte_1
era deceduto in data 18.07.2023. Controparte_3
Ciò premesso chiedeva di volere determinare la quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto ex coniuge alla medesima spettante, tenuto conto della durata del matrimonio.
Si costituiva in giudizio anche l' che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per materia CP_4 del giudice del lavoro adito e chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge superstite, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale per quanto concerneva la questione dell'attribuzione della quota di reversibilità alla ricorrente.
La causa veniva rimessa al Presidente di Sezione a seguito dell'eccezione di incompetenza per materia del giudice del lavoro, sollevata dall' e a cui aderiva anche la ricorrente, per poi essere CP_4 assegnata sul ruolo dello scrivente magistrato.
Esteso il contraddittorio nei confronti del coniuge superstite, si costituiva la Controparte_2 quale chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la quota dell'assegno di reversibilità, determinandolo nella misura inferiore o uguale al
6,2%, proporzionale all'ammontare dell'assegno divorzile calcolato dal Tribunale di Palmi rispetto al reddito percepito dal al momento del divorzio;
in ulteriore subordine, chiedeva CP_3 determinarsi la quota di pensione di reversibilità nella misura di euro 52,00 pari all'ammontare dell'assegno divorzile posto a carico del nella sentenza di divorzio. CP_3
La resistente evidenziava di aver instaurato una relazione sentimentale, Controparte_2 coronata dal matrimonio nel 2000, con il sin dal 1994 alla data della sua morte (18 luglio CP_3
2023), di averlo assistito nelle numerose gravi patologie da cui era affetto tanto, e di percepire solo l'assegno di reversibilità che le era stato riconosciuto dall' , pari ad euro 613,00 mensili, a CP_4 differenza della ricorrente titolare di un reddito autonomo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 4.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
2.Passando all'esame del merito della domanda, mette conto evidenziare che nel caso di specie deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente a percepire una quota del Parte_1 trattamento di reversibilità in conseguenza del decesso dell'ex coniuge . Controparte_3 Ricorrono le condizioni per riconoscere il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità del marito divorziato, risultando che:
a) con sentenza n.105/2000 RG 557/99, il Tribunale di Palmi dichiarava la cessazione degli effetti civili matrimoniali fra la e il;
Pt_1 CP_3
b) lo stesso Tribunale di Palmi, con sentenza n. 443/2002 RG. 557/99, dichiarava il diritto della all'assegno divorzile nella misura di € 52,00 mensili;
Parte_1
c) la ricorrente non è passata a nuove nozze: Parte_1
d) il defunto era beneficiario di pensione INPS (pensione numero 14045533 Controparte_3 categoria VO Sede 2202 di importo pari a euro 748,89).
Il Collegio ritiene che ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente occorre aver riguardo, nel caso di specie, oltre che al criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni (22 anni e quattro mesi quello tra la ricorrente ed il , 23 CP_3 anni quello tra la resistente ed il medesimo), alle seguenti ulteriori circostanze, CP_2 CP_3 alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n.
419 del 1999 e dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Cass. 16093/2012 secondo cui
“In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del
1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”; in senso conforme v. anche Cass. 10391/2012, Cass. 10638/2007,
Cass. 4868/2006, Cass. 4867/2006, Cass. 15164/2003).
Dunque, nel caso di specie, occorre considerare, oltre alla pari durata dei rispettivi matrimoni
(criterio primario), quali criteri correttivi, la durata effettiva della convivenza coniugale nel secondo matrimonio, pari a 29 anni (è pacifico ed incontestato tra le parti che nel 1994 il andò a CP_3 vivere con la poi futura seconda moglie , nonché la modesta entità Controparte_2 dell'assegno divorzile goduto dalla ricorrente (poco più di 52,00 euro al mese) e le condizioni economiche delle parti, poiché è incontestato che la resistente goda, quale entrata economica, della sola pensione di reversibilità, mentre la ricorrente è anche titolare di reddito Parte_1 autonomo.
Valutati tutti gli elementi sovraesposti, appare equo ripartire la pensione di reversibilità nella misura del 20% a favore della moglie divorziata e dell'80% a favore della moglie superstite.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie il Collegio reputa equo determinare in una misura pari al
20% la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente , diritto Parte_1 che, come affermato dalla Suprema Corte di cassazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato (cfr. in tal senso Cass. n.
2092/2007). Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cass. 22259/2013).
3.Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1352/2024 R.G.A.C. così decide:
- accerta e dichiara il diritto di , a percepire una quota pari al 20% della Parte_1 pensione di reversibilità dell'ex coniuge , nato l'[...] e deceduto il Controparte_3
18.07.2023;
-dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola