CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1343/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 533/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Via Parco Sole N. 22 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5044/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 14/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4203 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2284/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dal dr. Difensore_1, con il ricorso in esame, proposto a mezzo PEC il 29.11.2022 e depositato/inviato il 07.03.2023,
contro
COMUNE di PATERNO', impugna l'accertamento IMU2017 di euro
233,00 n. 4203 del 04.10.2022, che dichiara, ma non prova, notificato in data 08.11.2022 con raccomandata
A.R. n. 61874806132-7, chiedendo, previa sospensiva, l'annullamento - precisando in fatto che esso ricorrente “è proprietario di una modesta quota del 8,33% di un vetusto cinema con categoria catastale D03, rendita catastale pari ad Euro 7.746,85 e valore venale presunto pari ad Euro 528.722,51, ereditato alla morte del padre avvenuta nel 1999 e da decenni il fabbricato è inagibile e fatiscente” come il tutto decritto da perizia giurata redatta dall'Ing. Nominativo_1, corredata da rilievi fotografici, che produce e che con precedenti giudicati CTR Sicilia n. 250/31/2010 e n. 106/18/09 che dichiara di produrre, ma non deposita, la pretesa IMU è stata annullata - per inammissibilità dell'accertamento per violazione principio del “ne bis in idem” e per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, per difetto di motivazione, per “VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 74 COMMA 2 E 3 DELLA L. 342/2000”, per “INESISTENZA DEL
CREDITO TRIBUTARIO ED INDEBITO ARRICCHIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PATERNO'”, per
“ERRATA ED ECCESSIVA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI”.
Produce come da sua costituzione.
Il Comune di Paternò non figura costituito.
Alla Camerale del 27.04.2023 parte ricorrente ha rinunciato alla chiesta sospensiva a condizione di una pronta definizione nel merito. Il Collegio ha quindi non provveduto per la sospensiva e rinviando per il merito all'udienza del 13.07.2023.
In data 06.07.2023 parte ricorrente ha depositato copia sentenza n. 1715/23 di questa CGT sez. 6^ con la quale il ricorso relativo ad IMU 2012 è stato accolto.
Nei termini di cui all'art. 32 nessun deposito documentale e/o memorie.
All'udienza del 13.07.2023 gli atti sono stati esaminati ed il ricorso deciso.
Affermava la Corte adita:
“Parte ricorrente, diversamente da quanto dichiara, in ricorso non ha prodotto i precedenti giudicati che indica a sostegno e con le quali la pretesa IMU relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 sarebbe stata annullata.
Ha nei termini depositato la sentenza n. 1715/23 riferita ad IMU 2012.
La perizia Ing. Nominativo_1 risale al 25.06.2003 e pertanto, anche se descrive e ritrae un immobile non usufruibile, non sembra conducente per l'annualità (2017) in trattazione.
Ne deriva che il ricorso non può essere accolto a spese compensate, ma tanto non esime il Comune a provvedere eventualmente in autotutela ove le condizioni dell'immobile sono ancora quelle descritte e/o ricavabili dalla perizia Ing. Nominativo_1 e nelle sentenze indicate. Le spese nulle e/o compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 1 Febbraio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Sulla prova delle ragioni del ricorrente
Dalla lettura delle motivazioni della sentenza risulta infatti che la Corte di Giustizia di primo grado ha posto l'accento sulla omessa produzione dei vari giudicati favorevoli al contribuente, seppur dando atto del deposito della sentenza favorevole al contribuente da ultimo resa dalla Corte di Giustizia di primo grado, anche questa, invero, neppure considerata ed ha rimarcato come la perizia che descrive lo stato dei luoghi dell'immobile diruto non è recente e quindi, sembra di capire non appare idonea ad essere assunta quale mezzo di prova.
La sentenza non considera però adeguatamente che, per prima cosa, era versata in atti la pronuncia relativa all'annualità 2012, che già da sola avrebbe condotto all'accoglimento del ricorso per via dell'ultrattività del giudicato tributario. Inoltre, il Collegio avrebbe potuto disporre consulenza sui luoghi per verificare se, lo stato dell'immobile coincidesse ancora con quanto indicato a supporto della perizia del 2003 introitata in atti.
2) Inammissibilita' del l'accertamento per violazione del principio del ne bis in idem e per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Il contribuente aveva già proposto ricorso contro le errate determinazioni dell'Ufficio tributi del Comune di
Paternò ottenendo la sentenza favorevole n. 250/31/2010 di annullamento degli avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni dal 1998 al 2000 oltre agli ulteriori giudicati favorevoli teste citati per gli anni.
Il thema decidendum della sentenza n. 250/31/2010 pronunciata il 8.07.2010 verteva sulla circostanza che né l'Ufficio del Comune di Paternò né l'Agenzia del Territorio avevano mai provveduto né dato prova di aver notificato la rendita catastale con i precisi criteri di calcolo, non ponendo il contribuente nella condizione di verificare l'iter logico attraverso il quale è pervenuto alle somme portate dagli avvisi di accertamento.
L'atto di accertamento impugnato quindi non doveva essere emesso e l'Ufficio non aveva e non ha alcun interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. posto che, ad oggi, non è stata ancora notificata al contribuente la rendita catastale e come ribadito sul punto si è formato un giudicato definitivo che rende nullo l'atto di accertamento per l'anno 2017 ed inammissibile un pronunciamento contrario sul medesimo motivo di ricorso, considerando altresì che l'attore sostanziale del presente giudizio è l'Ufficio del Comune di Paternò e non il contribuente.
3) Nullita' dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione
La legittima attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi non doveva essere tale da ledere il diritto del contribuente alla piena conoscenza degli atti su cui si fondava la pretesa impositiva anche al fine del proprio diritto alla difesa.
In ipotesi era ed è di limpidissima evidenza l'arbitraria ed errata assunzione da parte dell'Ufficio tributi dei valori e dei dati indicati nell'atto di accertamento considerato che il comune conosce bene lo stato in cui versa l'immobile sul proprio territorio.
Infatti, in difetto di notifica formale della rendita catastale al contribuente, il suo contenuto non era e non è opponibile in quanto carente del presupposto essenziale della notifica che inficia l'intero procedimento amministrativo e di riflesso il procedimento di riscossione dell'.I.M.U. da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Paternò.
4) Violazione delle disposizioni di cui all'art. 74 commi 2, 3 della l. 342/2000 L'art. 30 comma 11 della legge 488/99 (Legge Finanziaria) aveva previsto che le rendite definitive dovevano essere portate a conoscenza diretta dei contribuenti, mediante il servizio postale e che i termini per impugnarle decorrevano dal giorno dell'avvenuta notifica e, in ogni caso, il recupero d'imposta per gli anni pregressi escludeva la comminazione di sanzioni e interessi. L'art. 74, L. 342/2000, con decorrenza 01.01.2000 ha introdotto l'obbligo della notificazione degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per la validità ed efficacia di tali atti.
La commissione Tributaria Provinciale di Perugia con sentenza n. 54/05/05 ha statuito che l'efficacia della rendita catastale dalla data di notifica prevista dall'art. 74 della legge 342/2000 preclude all'Ente impositore di richiedere le imposte per gli anni precedenti. L'immobile in questione era regolarmente denunciato ed accatastato presso l'U.T.E. solo che le parti legittimamente (atteso stato dei luoghi descritto nella perizia allegata) non avevano attribuito alcun valore al vecchio cinema e pertanto il ricorrente non poteva essere escluso dagli effetti previsti dall'art. 30, comma 11, della legge 488/99 e successivamente dall'art. 74 della legge 21 dicembre 2000, n. 342.
5) Inesistenza del credito ed indebito arricchimento da parte del comune di paterno'
l'illegittima procedura di accertamento sopra evidenziata, in caso di mancato annullamento dell'avviso dell'atto impugnato determinerebbe il pagamento di imposte I.M.U. ed accessori eccessivi e non giustificati sulla percentuale del 8,33% posseduta dal ricorrente e su tutti gli altri quotisti, essendo stato dimostrato anche per mezzo di una perizia estimativa sul bene che il suo valore è insignificante rispetto a quello assunto dall'Ufficio Tributi del comune di Paternò per il calcolo del tributo ed al limite nullo considerando i costi di rimozione della pesante struttura ed i muri perimetrali.
6) Errata ed eccessiva applicazione di sanzioni e interessi
L'omessa notifica della rendita catastale e/o pubblicità nell'Albo Pretorio rendeva illegittima l'applicazione di ogni sanzione ed interesse. Inoltre l'Ufficio aveva illegittimamente applicato una sanzione per omesso versamento e/o dichiarazione per ciascun atto impugnato in violazione delle disposizioni sul cumulo materiale delle sanzioni previste dall'art. 12 comma 1 e 2 e 5 D.lgs. 18.12.1997 n. 472. Pertanto, anche su tale aspetto l'atto impugnato era illegittimo per violazione della norma che prevede l'applicazione di un'unica sanzione
(comma 5 D.lgs. 18.12.1997 n. 472).
Quanto alle sanzioni piene richieste dall'ufficio tributi del comune di Paternò sui singoli atti di accertamento appare doveroso riprendere brevemente le disposizioni violate. La sanzione piena applicata ad ogni atto di accertamento confligge con l'art. 12, commi 1,2,3,4 e 5 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e ss. mm.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 5044/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 11 e depositata il 14
Luglio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Paternò che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il ricorrente con il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che “Parte ricorrente, diversamente da quanto dichiara, in ricorso non ha prodotto i precedenti giudicati che indica a sostegno e con le quali la pretesa IMU relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 sarebbe stata annullata.
Ha nei termini depositato la sentenza n. 1715/23 riferita ad IMU 2012. La perizia Ing. Nominativo_1 risale al 25.06.2003 e pertanto, anche se descrive e ritrae un immobile non usufruibile, non sembra conducente per l'annualità (2017) in trattazione”. In tesi, il ricorrente sostiene l'erroneità della pronuncia di primo grado in quanto nella stessa non si è tenuto conto del giudicato contenuto nella sentenza n.1715/2023 riferita all'IMU anno di imposta 2012 e resa a chiusura di un giudizio nel quale il comune di Paternò non era costituito. Il vincolo del giudicato esterno è ordinariamente operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione relativa all'altro, onde consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, mentre non può chiedersene l'ultrattività per un'annualità diversa quando postula l' accertamento di ulteriori presupposti di fatto. Nella specie, si verte nell'ipotesi di valutazione delle prove in ordine a diverse annualità e, pertanto, non è possibile applicare il giudicato non potendo precludersi per ogni giudice il potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove che gli sono offerte dalle parti che, in periodi temporalmente distinti, possono presupporre fatti differenti. Nel caso di specie, non può invocarsi il giudicato esterno rispetto ad un IMU relativa all'annualità 2012 che l'appellante riterrebbe applicabile anche alla diversa annualità in contestazione (2017). Inoltre, quanto al profilo di censura relativo alla seguente statuizione: “La perizia Ing. Nominativo_1 risale al 25.06.2003 e pertanto, anche se descrive e ritrae un immobile non usufruibile, non sembra conducente per l'annualità (2017) in trattazione”. Si osserva la correttezza dell'operato del giudice di prime cure, il quale ha ben ritenuto che una perizia risalente al 25.6.2003 non potesse trovare spazio per un'annualità di molto successiva quale quella in esame (2017). Il ricorrente con il secondo motivo censura l'inammissibilità dell'accertamento per violazione del principio del ne bis in idem e per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. L'eccezione sollevata dall'appellante è infondata. Il principio del ne bis in idem richiamato dal contribuente non trova applicazione nel caso di specie. Il principio invocato dal ricorrente trova disciplina nell'art. 9 bis L. 212/2000, rubricato “Divieto di bis in idem nel procedimento tributario”, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 219/2023 allo Statuto dei diritti del Contribuente, stabilisce: “Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta”. Nel caso in esame il giudicato formatosi in relazione agli avvisi di accertamento ICI per gli anni 1998-2000 riguarda fatti e situazioni riferite a quel periodo e, pur potendo avere valore indiziario o riflesso, non estende i propri effetti al periodo d'imposta 2017, salvo che si tratti di identità di presupposti di fatto e di diritto persistenti nel tempo, circostanza che deve essere puntualmente dimostrata e che nel caso in esame non è stata fornita dal contribuente. La circostanza che l'immobile fosse, in passato, inagibile o improduttivo di reddito non implica automaticamente che tale stato sia perdurato nel 2017; né è stata fornita prova della persistente inagibilità
o dell'esistenza di variazioni catastali. Pertanto, non ricorre alcuna duplicazione di accertamento sui medesimi fatti, e l'Ufficio ha legittimamente proceduto alla verifica della posizione del contribuente per l'annualità 2017.
Nel caso di specie, il contribuente contesta la mancata notifica di un atto attributivo e/o modificativo della rendita catastale che non è mai stato emesso essendo lo stesso rimasto invariato nel tempo a far data dal
1997. In merito si ribadisce quanto asserito ed ampiamente argomentato nel motivo che precede ovvero che l'avviso di accertamento impugnato in primo grado, si riferisce all'immobile identificato al foglio 60 particella 626, con corretta indicazione della percentuale di possesso pari a 8,33 in capo al contribuente, con applicazione della rendita catastale pari a Euro 7.746,85 (L. 15.000.000) i cui dati derivano da una variazione nel reddito del 24/06/1997 in atti dal 02/07/1997 aggiornamento rendita ai sensi d.m. 20/01/90
(n. 797.1/1997). applica già la riduzione del 50% a favore del contribuente in ragione dell'inagibilità dell'immobile. L'art. 74, commi 1-3, della legge 342/2000, nel disciplinare l'efficacia degli atti attributivi o modificativi di rendita catastale, prevede che tali rendite divengano efficaci dalla data della loro notificazione al contribuente. Tale disposizione non può trovare ingresso nel caso di specie appunto perché non è ravvisabile alcun atto modificativo della rendita catastale applicata e pertanto nessun obbligo di notifica della variazione in realtà mai avvenuta L'avviso di accertamento è legittimo in quanto ha fatto uso di un valore derivante da una rendita già iscritta negli atti catastali e regolarmente consultabile. Ne consegue che l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 – fondato su rendita catastale già attribuita e registrata negli archivi –
è perfettamente legittimo, e non soggetto a nullità per asserita violazione della L. 342/2000. L'atto impositivo
è pienamente legittimo e da ciò deriva la conseguente legittimità degli interessi e delle sanzioni richieste che rappresentano conseguenze legali dell'omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto (artt. 1 e
13 D.Lgs. n. 471/1997). Nemmeno sussiste la lamentata violazione del principio del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione invocata stabilisce che, in caso di violazioni formali o sostanziali della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applichi una sola sanzione, aumentata fino al doppio, ma solo quando le violazioni siano accertate con un unico procedimento. Nel caso di specie, ciascun avviso di accertamento IMU fa riferimento a distinte annualità e a separati obblighi tributari, autonomi e indipendenti tra loro, ciascuno dei quali costituisce violazione distinta ai sensi dell'art. 12, comma
2, del decreto citato.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 9 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'avviso di accertamento impugnato riguarda l'IMU per l'annualità 2017, riferita all'immobile identificato in catasto al Dati_Catastali_1, con quota di possesso dell'appellante pari a 8,33%. Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'ente impositore (in particolare, visura storica) emerge che la rendita catastale utilizzata è pari a € 7.746,85 e che l'ultima variazione risale al 1997, senza ulteriori modifiche successivamente intervenute. Tali dati costituiscono il presupposto legale per la determinazione della base imponibile IMU, secondo la disciplina vigente.
Sul primo motivo: invocato giudicato esterno (IMU 2012) e perizia del 2003, si rileva che l'appellante pretende l'applicazione del c. d. giudicato esterno formatosi su annualità diversa (IMU 2012, sentenza n. 1715/2023), sostenendo che esso dovrebbe spiegare effetti anche sull'anno 2017. Il motivo è infondato. In materia di tributi periodici, l'efficacia vincolante del giudicato formatosi su un'annualità è circoscritta alle ipotesi in cui l'accertamento abbia ad oggetto fatti aventi efficacia permanente/pluriennale, ovvero una qualificazione del rapporto che, per legge, permane immutata in più periodi. Viceversa, quando l'annualità successiva richiede un autonomo accertamento di fatto, il giudicato non può estendersi automaticamente. Nel caso in esame:
l'IMU si fonda su presupposti che, pur potendo presentare profili ripetitivi, richiedono comunque verifica annuale e soprattutto prova attuale delle condizioni che incidono sul tributo (es. stato di utilizzo/inagibilità effettiva, eventuali variazioni oggettive del bene, ecc. ); la pronuncia relativa al 2012 non è sufficiente, di per sé sola, a determinare l'esito del 2017 in assenza di puntuale dimostrazione della persistenza immutata dei presupposti fattuali rilevanti. Quanto alla perizia tecnica del 25/06/2003, la stessa, per risalenza temporale, non offre garanzia adeguata circa le condizioni dell'immobile nel 2017. Essa può al più assumere valenza descrittiva storica, ma non sostituisce la prova attuale richiesta in relazione all'annualità oggetto di accertamento. Ne consegue la correttezza della decisione di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto conducenti tali elementi ai fini dell'annualità 2017.
Sul secondo motivo: dedotto ne bis in idem e difetto di interesse ad agire (art.100 c.p.c.), si rileva che l'appellante invoca: la violazione del ne bis in idem, assumendo che precedenti giudizi favorevoli impedirebbero nuovi accertamenti;
il difetto di interesse ad agire ex art.100 c. p. c. . Il motivo è infondato.
Il divieto di ne bis in idem, nel procedimento tributario, mira a impedire una duplicazione dell'azione accertativa per il medesimo tributo e per il medesimo periodo d'imposta. L'autonomia dei periodi d'imposta comporta che ciascuna annualità costituisca fattispecie distinta: precedenti decisioni su anni diversi non paralizzano, di regola, la potestà accertativa per annualità successive, salvo la prova della sussistenza di elementi fattuali e giuridici immutati e permanenti, che qui non risulta validamente fornita.
Nel processo tributario l'interesse dell'Ente impositore si concreta nell'esigenza di conseguire la riscossione di un tributo ritenuto dovuto in base a una determinata situazione impositiva. L'emissione dell'avviso IMU
2017 integra, di per sé, l'esercizio della potestà impositiva in presenza di un presupposto ritenuto sussistente;
eventuali vizi dell'atto incidono, semmai, sulla legittimità dell'accertamento, non già sull'interesse ad agire, che è in re ipsa nella pretesa tributaria azionata. Sul terzo motivo: preteso difetto di motivazione dell'avviso, l'appellante lamenta la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, collegandola alla mancata notifica della rendita e alla pretesa mancata allegazione dei presupposti di calcolo. Il motivo è infondato. L'avviso di accertamento risulta idoneamente motivato poiché: identifica l'immobile (dati catastali) e la quota di possesso;
indica la rendita catastale applicata;
indica le aliquote e il procedimento di calcolo dell'imposta e degli accessori;
consente al contribuente di comprendere l'an e il quantum della pretesa e di esercitare compiutamente il diritto di difesa (come dimostrato dall'avvenuta impugnazione articolata su più censure). Il livello di dettaglio richiesto dalla motivazione degli atti tributari non impone che l'atto assuma la forma di un elaborato tecnico-contabile, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali e del percorso logico-giuridico seguito dall'ente.
Sul quarto motivo: dedotta violazione dell'art.74 L.342/2000 (notifica della rendita), l'appellante sostiene che la rendita sarebbe inefficace perché non notificata. Il motivo è infondato in fatto e in diritto. L'art.74 L.342/2000 disciplina l'efficacia degli atti attributivi o modificativi della rendita, prevedendo l'efficacia dalla notifica nei casi in cui un atto di attribuzione o variazione venga adottato. Nel caso concreto, tuttavia: la rendita utilizzata dal Comune risulta, per documentazione prodotta, stabile e con ultima variazione risalente al 1997; non è stata dimostrata l'esistenza, nel periodo rilevante, di un atto modificativo non notificato. In assenza di un atto attributivo/modificativo nuovo o successivo, non ricorre la fattispecie applicativa che imporrebbe la notifica ex art.74 cit. , sicché il Comune legittimamente ha fatto riferimento ai dati catastali risultanti dagli archivi ufficiali.
Sul quinto motivo: “inesistenza del credito” e indebito arricchimento. Il motivo è infondato. La base imponibile
IMU è determinata secondo criteri legali (rendita catastale rivalutata e moltiplicatori), con conseguente assenza di discrezionalità valutativa del Comune in ordine al “valore” del bene in senso civilistico o commerciale. Inoltre: risulta che l'ente abbia applicato la riduzione del 50% connessa alla dichiarata inagibilità, circostanza che indebolisce ulteriormente la tesi di una pretesa manifestamente sproporzionata;
l'esercizio di potestà impositiva ex lege non è qualificabile, in sé, come indebito arricchimento, difettando il presupposto della “sine causa” in presenza di un titolo normativo.
Sul sesto motivo: sanzioni, interessi e cumulo giuridico (art.12 D. Lgs.472/1997). Il motivo è infondato. Una volta ritenuta legittima la pretesa impositiva e la base di calcolo dell'IMU 2017, ne consegue la legittimità dell'applicazione di interessi e sanzioni quali conseguenze legali dell'omesso/insufficiente versamento.
Quanto al richiamo all'art.12 D. Lgs.472/1997 (cumulo giuridico/continuazione), la doglianza non è conferente rispetto all'atto oggetto di causa, che concerne una singola annualità (2017). In ogni caso, il cumulo giuridico presuppone specifiche condizioni e modalità di contestazione e irrogazione che non risultano integrate in modo decisivo nella presente controversia, né l'appellante fornisce elementi idonei a dimostrare un'applicazione sanzionatoria in violazione della disciplina invocata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Paternò, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 9 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco)
(Dott. Vincenzo Brancato)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 533/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Via Parco Sole N. 22 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5044/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 14/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4203 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2284/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dal dr. Difensore_1, con il ricorso in esame, proposto a mezzo PEC il 29.11.2022 e depositato/inviato il 07.03.2023,
contro
COMUNE di PATERNO', impugna l'accertamento IMU2017 di euro
233,00 n. 4203 del 04.10.2022, che dichiara, ma non prova, notificato in data 08.11.2022 con raccomandata
A.R. n. 61874806132-7, chiedendo, previa sospensiva, l'annullamento - precisando in fatto che esso ricorrente “è proprietario di una modesta quota del 8,33% di un vetusto cinema con categoria catastale D03, rendita catastale pari ad Euro 7.746,85 e valore venale presunto pari ad Euro 528.722,51, ereditato alla morte del padre avvenuta nel 1999 e da decenni il fabbricato è inagibile e fatiscente” come il tutto decritto da perizia giurata redatta dall'Ing. Nominativo_1, corredata da rilievi fotografici, che produce e che con precedenti giudicati CTR Sicilia n. 250/31/2010 e n. 106/18/09 che dichiara di produrre, ma non deposita, la pretesa IMU è stata annullata - per inammissibilità dell'accertamento per violazione principio del “ne bis in idem” e per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, per difetto di motivazione, per “VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 74 COMMA 2 E 3 DELLA L. 342/2000”, per “INESISTENZA DEL
CREDITO TRIBUTARIO ED INDEBITO ARRICCHIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PATERNO'”, per
“ERRATA ED ECCESSIVA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI”.
Produce come da sua costituzione.
Il Comune di Paternò non figura costituito.
Alla Camerale del 27.04.2023 parte ricorrente ha rinunciato alla chiesta sospensiva a condizione di una pronta definizione nel merito. Il Collegio ha quindi non provveduto per la sospensiva e rinviando per il merito all'udienza del 13.07.2023.
In data 06.07.2023 parte ricorrente ha depositato copia sentenza n. 1715/23 di questa CGT sez. 6^ con la quale il ricorso relativo ad IMU 2012 è stato accolto.
Nei termini di cui all'art. 32 nessun deposito documentale e/o memorie.
All'udienza del 13.07.2023 gli atti sono stati esaminati ed il ricorso deciso.
Affermava la Corte adita:
“Parte ricorrente, diversamente da quanto dichiara, in ricorso non ha prodotto i precedenti giudicati che indica a sostegno e con le quali la pretesa IMU relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 sarebbe stata annullata.
Ha nei termini depositato la sentenza n. 1715/23 riferita ad IMU 2012.
La perizia Ing. Nominativo_1 risale al 25.06.2003 e pertanto, anche se descrive e ritrae un immobile non usufruibile, non sembra conducente per l'annualità (2017) in trattazione.
Ne deriva che il ricorso non può essere accolto a spese compensate, ma tanto non esime il Comune a provvedere eventualmente in autotutela ove le condizioni dell'immobile sono ancora quelle descritte e/o ricavabili dalla perizia Ing. Nominativo_1 e nelle sentenze indicate. Le spese nulle e/o compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 1 Febbraio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Sulla prova delle ragioni del ricorrente
Dalla lettura delle motivazioni della sentenza risulta infatti che la Corte di Giustizia di primo grado ha posto l'accento sulla omessa produzione dei vari giudicati favorevoli al contribuente, seppur dando atto del deposito della sentenza favorevole al contribuente da ultimo resa dalla Corte di Giustizia di primo grado, anche questa, invero, neppure considerata ed ha rimarcato come la perizia che descrive lo stato dei luoghi dell'immobile diruto non è recente e quindi, sembra di capire non appare idonea ad essere assunta quale mezzo di prova.
La sentenza non considera però adeguatamente che, per prima cosa, era versata in atti la pronuncia relativa all'annualità 2012, che già da sola avrebbe condotto all'accoglimento del ricorso per via dell'ultrattività del giudicato tributario. Inoltre, il Collegio avrebbe potuto disporre consulenza sui luoghi per verificare se, lo stato dell'immobile coincidesse ancora con quanto indicato a supporto della perizia del 2003 introitata in atti.
2) Inammissibilita' del l'accertamento per violazione del principio del ne bis in idem e per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Il contribuente aveva già proposto ricorso contro le errate determinazioni dell'Ufficio tributi del Comune di
Paternò ottenendo la sentenza favorevole n. 250/31/2010 di annullamento degli avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni dal 1998 al 2000 oltre agli ulteriori giudicati favorevoli teste citati per gli anni.
Il thema decidendum della sentenza n. 250/31/2010 pronunciata il 8.07.2010 verteva sulla circostanza che né l'Ufficio del Comune di Paternò né l'Agenzia del Territorio avevano mai provveduto né dato prova di aver notificato la rendita catastale con i precisi criteri di calcolo, non ponendo il contribuente nella condizione di verificare l'iter logico attraverso il quale è pervenuto alle somme portate dagli avvisi di accertamento.
L'atto di accertamento impugnato quindi non doveva essere emesso e l'Ufficio non aveva e non ha alcun interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. posto che, ad oggi, non è stata ancora notificata al contribuente la rendita catastale e come ribadito sul punto si è formato un giudicato definitivo che rende nullo l'atto di accertamento per l'anno 2017 ed inammissibile un pronunciamento contrario sul medesimo motivo di ricorso, considerando altresì che l'attore sostanziale del presente giudizio è l'Ufficio del Comune di Paternò e non il contribuente.
3) Nullita' dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione
La legittima attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi non doveva essere tale da ledere il diritto del contribuente alla piena conoscenza degli atti su cui si fondava la pretesa impositiva anche al fine del proprio diritto alla difesa.
In ipotesi era ed è di limpidissima evidenza l'arbitraria ed errata assunzione da parte dell'Ufficio tributi dei valori e dei dati indicati nell'atto di accertamento considerato che il comune conosce bene lo stato in cui versa l'immobile sul proprio territorio.
Infatti, in difetto di notifica formale della rendita catastale al contribuente, il suo contenuto non era e non è opponibile in quanto carente del presupposto essenziale della notifica che inficia l'intero procedimento amministrativo e di riflesso il procedimento di riscossione dell'.I.M.U. da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Paternò.
4) Violazione delle disposizioni di cui all'art. 74 commi 2, 3 della l. 342/2000 L'art. 30 comma 11 della legge 488/99 (Legge Finanziaria) aveva previsto che le rendite definitive dovevano essere portate a conoscenza diretta dei contribuenti, mediante il servizio postale e che i termini per impugnarle decorrevano dal giorno dell'avvenuta notifica e, in ogni caso, il recupero d'imposta per gli anni pregressi escludeva la comminazione di sanzioni e interessi. L'art. 74, L. 342/2000, con decorrenza 01.01.2000 ha introdotto l'obbligo della notificazione degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per la validità ed efficacia di tali atti.
La commissione Tributaria Provinciale di Perugia con sentenza n. 54/05/05 ha statuito che l'efficacia della rendita catastale dalla data di notifica prevista dall'art. 74 della legge 342/2000 preclude all'Ente impositore di richiedere le imposte per gli anni precedenti. L'immobile in questione era regolarmente denunciato ed accatastato presso l'U.T.E. solo che le parti legittimamente (atteso stato dei luoghi descritto nella perizia allegata) non avevano attribuito alcun valore al vecchio cinema e pertanto il ricorrente non poteva essere escluso dagli effetti previsti dall'art. 30, comma 11, della legge 488/99 e successivamente dall'art. 74 della legge 21 dicembre 2000, n. 342.
5) Inesistenza del credito ed indebito arricchimento da parte del comune di paterno'
l'illegittima procedura di accertamento sopra evidenziata, in caso di mancato annullamento dell'avviso dell'atto impugnato determinerebbe il pagamento di imposte I.M.U. ed accessori eccessivi e non giustificati sulla percentuale del 8,33% posseduta dal ricorrente e su tutti gli altri quotisti, essendo stato dimostrato anche per mezzo di una perizia estimativa sul bene che il suo valore è insignificante rispetto a quello assunto dall'Ufficio Tributi del comune di Paternò per il calcolo del tributo ed al limite nullo considerando i costi di rimozione della pesante struttura ed i muri perimetrali.
6) Errata ed eccessiva applicazione di sanzioni e interessi
L'omessa notifica della rendita catastale e/o pubblicità nell'Albo Pretorio rendeva illegittima l'applicazione di ogni sanzione ed interesse. Inoltre l'Ufficio aveva illegittimamente applicato una sanzione per omesso versamento e/o dichiarazione per ciascun atto impugnato in violazione delle disposizioni sul cumulo materiale delle sanzioni previste dall'art. 12 comma 1 e 2 e 5 D.lgs. 18.12.1997 n. 472. Pertanto, anche su tale aspetto l'atto impugnato era illegittimo per violazione della norma che prevede l'applicazione di un'unica sanzione
(comma 5 D.lgs. 18.12.1997 n. 472).
Quanto alle sanzioni piene richieste dall'ufficio tributi del comune di Paternò sui singoli atti di accertamento appare doveroso riprendere brevemente le disposizioni violate. La sanzione piena applicata ad ogni atto di accertamento confligge con l'art. 12, commi 1,2,3,4 e 5 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e ss. mm.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 5044/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 11 e depositata il 14
Luglio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Paternò che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il ricorrente con il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che “Parte ricorrente, diversamente da quanto dichiara, in ricorso non ha prodotto i precedenti giudicati che indica a sostegno e con le quali la pretesa IMU relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 sarebbe stata annullata.
Ha nei termini depositato la sentenza n. 1715/23 riferita ad IMU 2012. La perizia Ing. Nominativo_1 risale al 25.06.2003 e pertanto, anche se descrive e ritrae un immobile non usufruibile, non sembra conducente per l'annualità (2017) in trattazione”. In tesi, il ricorrente sostiene l'erroneità della pronuncia di primo grado in quanto nella stessa non si è tenuto conto del giudicato contenuto nella sentenza n.1715/2023 riferita all'IMU anno di imposta 2012 e resa a chiusura di un giudizio nel quale il comune di Paternò non era costituito. Il vincolo del giudicato esterno è ordinariamente operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione relativa all'altro, onde consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, mentre non può chiedersene l'ultrattività per un'annualità diversa quando postula l' accertamento di ulteriori presupposti di fatto. Nella specie, si verte nell'ipotesi di valutazione delle prove in ordine a diverse annualità e, pertanto, non è possibile applicare il giudicato non potendo precludersi per ogni giudice il potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove che gli sono offerte dalle parti che, in periodi temporalmente distinti, possono presupporre fatti differenti. Nel caso di specie, non può invocarsi il giudicato esterno rispetto ad un IMU relativa all'annualità 2012 che l'appellante riterrebbe applicabile anche alla diversa annualità in contestazione (2017). Inoltre, quanto al profilo di censura relativo alla seguente statuizione: “La perizia Ing. Nominativo_1 risale al 25.06.2003 e pertanto, anche se descrive e ritrae un immobile non usufruibile, non sembra conducente per l'annualità (2017) in trattazione”. Si osserva la correttezza dell'operato del giudice di prime cure, il quale ha ben ritenuto che una perizia risalente al 25.6.2003 non potesse trovare spazio per un'annualità di molto successiva quale quella in esame (2017). Il ricorrente con il secondo motivo censura l'inammissibilità dell'accertamento per violazione del principio del ne bis in idem e per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. L'eccezione sollevata dall'appellante è infondata. Il principio del ne bis in idem richiamato dal contribuente non trova applicazione nel caso di specie. Il principio invocato dal ricorrente trova disciplina nell'art. 9 bis L. 212/2000, rubricato “Divieto di bis in idem nel procedimento tributario”, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 219/2023 allo Statuto dei diritti del Contribuente, stabilisce: “Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta”. Nel caso in esame il giudicato formatosi in relazione agli avvisi di accertamento ICI per gli anni 1998-2000 riguarda fatti e situazioni riferite a quel periodo e, pur potendo avere valore indiziario o riflesso, non estende i propri effetti al periodo d'imposta 2017, salvo che si tratti di identità di presupposti di fatto e di diritto persistenti nel tempo, circostanza che deve essere puntualmente dimostrata e che nel caso in esame non è stata fornita dal contribuente. La circostanza che l'immobile fosse, in passato, inagibile o improduttivo di reddito non implica automaticamente che tale stato sia perdurato nel 2017; né è stata fornita prova della persistente inagibilità
o dell'esistenza di variazioni catastali. Pertanto, non ricorre alcuna duplicazione di accertamento sui medesimi fatti, e l'Ufficio ha legittimamente proceduto alla verifica della posizione del contribuente per l'annualità 2017.
Nel caso di specie, il contribuente contesta la mancata notifica di un atto attributivo e/o modificativo della rendita catastale che non è mai stato emesso essendo lo stesso rimasto invariato nel tempo a far data dal
1997. In merito si ribadisce quanto asserito ed ampiamente argomentato nel motivo che precede ovvero che l'avviso di accertamento impugnato in primo grado, si riferisce all'immobile identificato al foglio 60 particella 626, con corretta indicazione della percentuale di possesso pari a 8,33 in capo al contribuente, con applicazione della rendita catastale pari a Euro 7.746,85 (L. 15.000.000) i cui dati derivano da una variazione nel reddito del 24/06/1997 in atti dal 02/07/1997 aggiornamento rendita ai sensi d.m. 20/01/90
(n. 797.1/1997). applica già la riduzione del 50% a favore del contribuente in ragione dell'inagibilità dell'immobile. L'art. 74, commi 1-3, della legge 342/2000, nel disciplinare l'efficacia degli atti attributivi o modificativi di rendita catastale, prevede che tali rendite divengano efficaci dalla data della loro notificazione al contribuente. Tale disposizione non può trovare ingresso nel caso di specie appunto perché non è ravvisabile alcun atto modificativo della rendita catastale applicata e pertanto nessun obbligo di notifica della variazione in realtà mai avvenuta L'avviso di accertamento è legittimo in quanto ha fatto uso di un valore derivante da una rendita già iscritta negli atti catastali e regolarmente consultabile. Ne consegue che l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 – fondato su rendita catastale già attribuita e registrata negli archivi –
è perfettamente legittimo, e non soggetto a nullità per asserita violazione della L. 342/2000. L'atto impositivo
è pienamente legittimo e da ciò deriva la conseguente legittimità degli interessi e delle sanzioni richieste che rappresentano conseguenze legali dell'omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto (artt. 1 e
13 D.Lgs. n. 471/1997). Nemmeno sussiste la lamentata violazione del principio del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione invocata stabilisce che, in caso di violazioni formali o sostanziali della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applichi una sola sanzione, aumentata fino al doppio, ma solo quando le violazioni siano accertate con un unico procedimento. Nel caso di specie, ciascun avviso di accertamento IMU fa riferimento a distinte annualità e a separati obblighi tributari, autonomi e indipendenti tra loro, ciascuno dei quali costituisce violazione distinta ai sensi dell'art. 12, comma
2, del decreto citato.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 9 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'avviso di accertamento impugnato riguarda l'IMU per l'annualità 2017, riferita all'immobile identificato in catasto al Dati_Catastali_1, con quota di possesso dell'appellante pari a 8,33%. Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'ente impositore (in particolare, visura storica) emerge che la rendita catastale utilizzata è pari a € 7.746,85 e che l'ultima variazione risale al 1997, senza ulteriori modifiche successivamente intervenute. Tali dati costituiscono il presupposto legale per la determinazione della base imponibile IMU, secondo la disciplina vigente.
Sul primo motivo: invocato giudicato esterno (IMU 2012) e perizia del 2003, si rileva che l'appellante pretende l'applicazione del c. d. giudicato esterno formatosi su annualità diversa (IMU 2012, sentenza n. 1715/2023), sostenendo che esso dovrebbe spiegare effetti anche sull'anno 2017. Il motivo è infondato. In materia di tributi periodici, l'efficacia vincolante del giudicato formatosi su un'annualità è circoscritta alle ipotesi in cui l'accertamento abbia ad oggetto fatti aventi efficacia permanente/pluriennale, ovvero una qualificazione del rapporto che, per legge, permane immutata in più periodi. Viceversa, quando l'annualità successiva richiede un autonomo accertamento di fatto, il giudicato non può estendersi automaticamente. Nel caso in esame:
l'IMU si fonda su presupposti che, pur potendo presentare profili ripetitivi, richiedono comunque verifica annuale e soprattutto prova attuale delle condizioni che incidono sul tributo (es. stato di utilizzo/inagibilità effettiva, eventuali variazioni oggettive del bene, ecc. ); la pronuncia relativa al 2012 non è sufficiente, di per sé sola, a determinare l'esito del 2017 in assenza di puntuale dimostrazione della persistenza immutata dei presupposti fattuali rilevanti. Quanto alla perizia tecnica del 25/06/2003, la stessa, per risalenza temporale, non offre garanzia adeguata circa le condizioni dell'immobile nel 2017. Essa può al più assumere valenza descrittiva storica, ma non sostituisce la prova attuale richiesta in relazione all'annualità oggetto di accertamento. Ne consegue la correttezza della decisione di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto conducenti tali elementi ai fini dell'annualità 2017.
Sul secondo motivo: dedotto ne bis in idem e difetto di interesse ad agire (art.100 c.p.c.), si rileva che l'appellante invoca: la violazione del ne bis in idem, assumendo che precedenti giudizi favorevoli impedirebbero nuovi accertamenti;
il difetto di interesse ad agire ex art.100 c. p. c. . Il motivo è infondato.
Il divieto di ne bis in idem, nel procedimento tributario, mira a impedire una duplicazione dell'azione accertativa per il medesimo tributo e per il medesimo periodo d'imposta. L'autonomia dei periodi d'imposta comporta che ciascuna annualità costituisca fattispecie distinta: precedenti decisioni su anni diversi non paralizzano, di regola, la potestà accertativa per annualità successive, salvo la prova della sussistenza di elementi fattuali e giuridici immutati e permanenti, che qui non risulta validamente fornita.
Nel processo tributario l'interesse dell'Ente impositore si concreta nell'esigenza di conseguire la riscossione di un tributo ritenuto dovuto in base a una determinata situazione impositiva. L'emissione dell'avviso IMU
2017 integra, di per sé, l'esercizio della potestà impositiva in presenza di un presupposto ritenuto sussistente;
eventuali vizi dell'atto incidono, semmai, sulla legittimità dell'accertamento, non già sull'interesse ad agire, che è in re ipsa nella pretesa tributaria azionata. Sul terzo motivo: preteso difetto di motivazione dell'avviso, l'appellante lamenta la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, collegandola alla mancata notifica della rendita e alla pretesa mancata allegazione dei presupposti di calcolo. Il motivo è infondato. L'avviso di accertamento risulta idoneamente motivato poiché: identifica l'immobile (dati catastali) e la quota di possesso;
indica la rendita catastale applicata;
indica le aliquote e il procedimento di calcolo dell'imposta e degli accessori;
consente al contribuente di comprendere l'an e il quantum della pretesa e di esercitare compiutamente il diritto di difesa (come dimostrato dall'avvenuta impugnazione articolata su più censure). Il livello di dettaglio richiesto dalla motivazione degli atti tributari non impone che l'atto assuma la forma di un elaborato tecnico-contabile, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali e del percorso logico-giuridico seguito dall'ente.
Sul quarto motivo: dedotta violazione dell'art.74 L.342/2000 (notifica della rendita), l'appellante sostiene che la rendita sarebbe inefficace perché non notificata. Il motivo è infondato in fatto e in diritto. L'art.74 L.342/2000 disciplina l'efficacia degli atti attributivi o modificativi della rendita, prevedendo l'efficacia dalla notifica nei casi in cui un atto di attribuzione o variazione venga adottato. Nel caso concreto, tuttavia: la rendita utilizzata dal Comune risulta, per documentazione prodotta, stabile e con ultima variazione risalente al 1997; non è stata dimostrata l'esistenza, nel periodo rilevante, di un atto modificativo non notificato. In assenza di un atto attributivo/modificativo nuovo o successivo, non ricorre la fattispecie applicativa che imporrebbe la notifica ex art.74 cit. , sicché il Comune legittimamente ha fatto riferimento ai dati catastali risultanti dagli archivi ufficiali.
Sul quinto motivo: “inesistenza del credito” e indebito arricchimento. Il motivo è infondato. La base imponibile
IMU è determinata secondo criteri legali (rendita catastale rivalutata e moltiplicatori), con conseguente assenza di discrezionalità valutativa del Comune in ordine al “valore” del bene in senso civilistico o commerciale. Inoltre: risulta che l'ente abbia applicato la riduzione del 50% connessa alla dichiarata inagibilità, circostanza che indebolisce ulteriormente la tesi di una pretesa manifestamente sproporzionata;
l'esercizio di potestà impositiva ex lege non è qualificabile, in sé, come indebito arricchimento, difettando il presupposto della “sine causa” in presenza di un titolo normativo.
Sul sesto motivo: sanzioni, interessi e cumulo giuridico (art.12 D. Lgs.472/1997). Il motivo è infondato. Una volta ritenuta legittima la pretesa impositiva e la base di calcolo dell'IMU 2017, ne consegue la legittimità dell'applicazione di interessi e sanzioni quali conseguenze legali dell'omesso/insufficiente versamento.
Quanto al richiamo all'art.12 D. Lgs.472/1997 (cumulo giuridico/continuazione), la doglianza non è conferente rispetto all'atto oggetto di causa, che concerne una singola annualità (2017). In ogni caso, il cumulo giuridico presuppone specifiche condizioni e modalità di contestazione e irrogazione che non risultano integrate in modo decisivo nella presente controversia, né l'appellante fornisce elementi idonei a dimostrare un'applicazione sanzionatoria in violazione della disciplina invocata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Paternò, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 9 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco)
(Dott. Vincenzo Brancato)