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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 962/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Stramaccioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 962/2019 promossa da:
, titolare dell'omonima Ditta Individuale con sede in AL DI Località Cartiere Parte_1
snc (C.F. e P.I. e da nata a [...] C.F._1 P.IVA_1 Parte_2
DI (PG) il 14 dicembre del 1950 (C.F. ), rappresentati e difesi unitamente e CodiceFiscale_2 disgiuntamente dall'Avv. Maurizia Sacchi, dall'Avv. Gianfranco Tamburini e dall'Avv. Leonardo Botti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Foligno, Via Monte Acuto 49.
ATTORI OPPONENTI
Contro
(P.IVA ) e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Fantusati ed elettivamente
[...] P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio in Perugia, Viale Centova, 6.
CONVENUTO OPPOSTO
E nei confronti di
(C.F. ) e per essa quale Controparte_3 P.IVA_4
mandataria (già (P.IVA rappresentata e Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_5 difesa dall'Avv. Paolo Fantusati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Viale
Centova, 6.
INTERVENUTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO (ART.615, 1 COMMA C.P.C.) pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni svolta in forma cartolare.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., notificato a mezzo pec in data
11.02.2019, il Sig. , quale titolare dell'omonima ditta individuale, e la Sig.ra Parte_1 [...]
, quale garante e terza datrice di ipoteca, convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_6
e la società (nell'interesse esclusivo di , per ivi sentire dichiarare,
[...] CP_2 CP_7 con riferimento al contratto di mutuo Repertorio n. 49065 Raccolta n. 12143 del 23/06/2004 di €
600.000,00 sotteso all'opposto precetto, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, l'illegittimo esborso di somme indebite a fronte di una determinazione del quantum debeatur asseritamente errato.
In particolare, gli attori – allegando una perizia di parte - lamentavano l'usurarietà pattizia ed originaria della clausola relativa agli interessi di mora e della clausola di estinzione anticipata nonché
l'inosservanza dei criteri di determinatezza e del rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e buona Par fede con riferimento all'indicazione dell' ; inoltre, con specifico riferimento al piano di ammortamento alla francese, gli attori lamentavano l'applicazione nello stesso di interessi anatocistici non pattuiti e, di conseguenza, anche in questo caso la violazioni dei principi di correttezza, lealtà buona fede e trasparenza, spiegando altresì una domanda risarcitoria quantificata nella misura della differenza tra gli interessi applicati e l'interesse legale.
Con la spiegata opposizione a precetto, la ditta individuale avanzava contestualmente azione Parte_1
di accertamento/ ricalcolo con riferimento ai rapporti di c/c ordinario n. 2174.28 e di c/sbf n. 2175.21
la dal 2004. Lamentava al riguardo l'assenza di Controparte_8 Controparte_6 qualsivoglia documentazione contrattuale o pattuizione economica e l'illegittima applicazione di anatocismo, interessi non pattuiti, interessi usurari, CMS non pattuite e spese, svolgendo domanda risarcitoria a fronte dell'asserita violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava a vario titolo Controparte_6
l'avversa azione, evidenziando plurimi vizi procedurali nonchè l'infondatezza nel merito delle conclusioni svolte.
Dopo aver preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento di mediazione obbligatoria, sosteneva nel merito l'infondatezza delle censure svolte con riferimento al mutuo fondiario n. 49065/12143 del 23.06.2004, nonché ai rapporto di c/c posto a fondamento delle rivendicazioni restitutorie azionate.
pagina 2 di 9 In particolare, con riferimento al contratto di mutuo si affermava come la avesse agito in modo CP_6 conforme alla normativa in tema di contratti bancari e delle direttive impartite dalla Banca d'Italia, non potendo peraltro discostarsi da quanto imposto da proprio organo di vigilanza.
Sull'assunta usurarietà dei tassi moratori, evidenziava – allegando una perizia di parte – che in alcun modo fosse stato superato il c.d. tasso soglia e quindi come gli interessi applicati nella fattispecie fossero stati del tutto legittimi.
Si deduceva la piena trasparenza ed intellegibilità delle singole clausole e si evidenziava la piena legittimità del piano di ammortamento alla francese.
Infine, con riferimento alle doglianze relative ai rapporti di c/c, si eccepiva l'intervenuta prescrizione dei titoli azionati, in modo precipuo in relazione agli importi anteriori al 14/11/2006, affermando che gli assunti addebiti ante 14/11/2006, data del primo atto interruttivo della prescrizione, avendo avuto ad oggetto rimesse solutorie, come tali fossero irripetibili;
in ogni caso si rilevava che ogni contestazione in merito risultasse infondata a fronte della missiva datata 27.01.2016 con cui il Sig. , nel Parte_1 richiedere la concessione di un finanziamento chirografario per € 60.000,00 per ripianare la propria posizione debitoria, in via del tutto confessoria, aveva apertamente riconosciuto la debenza delle somme e, soprattutto, accettato le condizioni economiche relative al conto corrente, cristallizzandone quindi il relativo debito-credito, ormai non più contestabile.
Il Giudice all'udienza del 22/5/2019 non accoglieva l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente ed assegnava i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; successivamente al deposito delle memorie istruttorie, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, fissava udienza di precisazione delle conclusioni che veniva poi differita;
nelle more dei differimenti, in data 20/07/2021 la società e per essa Controparte_3 Controparte_4
con atto di intervento ex art. 111 cpc, dichiarava di intervenire nel presente giudizio facendo propri i titoli e le ragioni di cui era già portatrice ed espressamente Controparte_6
dichiarando di opporsi alla eventuale richiesta di estromissione dell'Istituto cedente, qualora richiesta.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta con modalità cartolare dal nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, la causa passava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
⃰
La domanda attorea non è risultata fondata e non potrà dunque essere accolta.
1.In via preliminare, va respinta l'eccezione di parte opposta di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento di mediazione obbligatoria, atteso che le opposizioni relative all'esecuzione forzata – come pagina 3 di 9 quella in esame ex art. 615 comma 1 c.p.c. – sono escluse da tale ambito, ai sensi della lettera e), del comma 4, dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010.
2. Passando al merito dell'opposizione, quanto alla lamentata usurarietà del tasso di mora del contratto di mutuo in esame, occorre sin da subito evidenziare che i criteri di calcolo della perizia di parte sul punto
(che somma la percentuale del tasso nominale indicato al 3,81% con la maggiorazione prevista contrattualmente del 2,475, ottenendo così un tasso del 6,285 %, oltre il tasso soglia vigente all'epoca della stipula pari a 6,255%) non sono corretti e ciò alla luce del meccanismo delineato dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ., Sez. Un. 18 settembre 2020 n. 19597 di cui si dirà infra.
Va anche premesso che è altresì errata, nella perizia di parte degli opponenti, la stessa indicazione del
3,81% quale tasso nominale, essendo stato invece fissato al 3,78% (cfr. art. 2, seconda parte del contratto,
e art. 5; in ogni caso tale minima discrasia non rileverà ai fini del calcolo per la verifica del superamento del tasso di soglia usurario moratorio che ci si appresta ad operare).
Ciò precisato, la verifica del rispetto del tasso-soglia con riferimento al tasso di interesse moratorio pattuito in contratto andrà effettuata raffrontando separatamente ed autonomamente detto tasso con le soglie di usura, secondo il meccanismo delineato dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ., Sez. Un.
18 settembre 2020 n. 19597. Nella richiamata pronuncia la Cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha evidenziato come la circostanza che l'interesse moratorio non sia ricompreso nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In quest'ultimo caso, dunque, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti.
Nel caso in esame, il mutuo fondiario stipulato in data 23.6.2004, presentava un taeg/isc pari a 3,84%
(art. 10) a fronte di un tasso soglia, vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, pari a 6,255 %
(4,17%+50%) -e quindi evidentemente entro la soglia, così come il tasso di mora applicato (pari a
6,255%, derivante dalla sommatoria del tasso al 3,78%+ 2,475 % – cfr. art 4. e anche art. 5) è da considerarsi entro il “tasso soglia di mora”, pari al 9,405%, ottenuto dalla somma del tegm al 4,17% con il 2,1%, poi maggiorata del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996, tenuto conto che ai sensi dell'art. 3, comma IV, del Decreto Ministeriale di riferimento (dal 1 aprile 2004 al 30 giugno 2004), emesso per la pagina 4 di 9 rilevazione dei tassi effettivi medi globali, veniva stabilita, ove presente il tasso di mora, una maggiorazione dei tassi medi di 2,1 punti percentuali.
Ne consegue che il contratto in esame ha previsto tassi di interesse, sia corrispettivi che moratori, non superiori ai tassi soglia in vigore al momento della stipula dello stesso.
Il motivo di opposizione sull'usurarietà del tasso di mora è pertanto infondato.
3.Non è poi condivisibile l'assunto degli opponenti secondo il quale, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, andrebbe tenuto conto anche della commissione per estinzione anticipata: ai fini della determinazione del tasso effettivo, non si deve infatti tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, posto che tale commissione, in quanto voce di costo meramente eventuale, a mera discrezione del mutuatario, non è collegata all'erogazione del credito.
Assumere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza della commissione per l'estinzione anticipata del mutuo, significherebbe sostenere una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione: la funzione della commissione per l'estinzione non è infatti quella di remunerare l'erogazione del credito, come gli interessi corrispettivi, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito (cfr. Cass. n. 7352/2022).
Anche tale motivo di opposizione risulta pertanto infondato.
Par
4. Quanto all'eventuale difformità dell' indicato rispetto al contenuto economico effettivamente applicato al rapporto contrattuale e le conseguenza in punto di trasparenza, nullità del contratto e applicazione dell'interesse legale senza capitalizzazione, si ribadisce quanto già affermato in sede di rigetto dell'istanza di sospensione in quanto si rileva che, anche ove si fosse effettivamente verificata la Par stessa, non comporterebbe la nullità del negozio giuridico o della relativa clausola, essendo l' strumento di carattere specificatamente informativo (che semmai rileverebbe ai fini della responsabilità della Banca, senza attingere al livello di invalidità del contratto): deve in ogni caso osservarsi come la norma dell'art. 117 del d.lgs. 385/1993 (cd. testo unico bancario) in realtà prescrive l'indicazione in contratto del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati, ma non impone l'inserimento dell'indicatore sintetico di costo. Un siffatto obbligo di indicazione del taeg e la correlata sanzione della nullità delle clausole relative a costi non inclusi nel detto tasso globale sono invece previsti dall'art. 125 bis t.u.b., che tuttavia non è applicabile al contratto in esame in quanto le norme del capo II del titolo VI del t.u.b. - che disciplinano il credito ai consumatori - non si applicano ai contratti di finanziamento pagina 5 di 9 garantiti da ipoteca su beni immobili (art. 122, comma I, lett. f) t.u.b.), quale è quello oggetto di causa.
In tal senso si è recentemente espressa anche la Suprema Corte con ordinanza n. 34889/2023 in base alla quale “non può che ribadirsi che l'indicazione dell'ISC è obbligatoria solo per le operazioni di credito al consumo;
il fatto che talune tipologie di leasing rientrino nel novero delle operazioni di credito al Pa consumo non significa che in ogni contratto di leasing debba essere espresso l' ; la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto "l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass.
15/06/2023, n. 17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597)”.
Ciò detto, non sembra dunque rinvenibile nel caso di specie alcuna premessa sufficiente per ritenere fondata la lamentata sussistenza di una violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza da parte dell' . CP_9
5. Riguardo al metodo di ammortamento utilizzato nel contratto di cui è causa c.d. “alla francese”, le parti opponenti ne contestano due profili: il primo riguarda il fatto che tale metodo sia produttivo di interessi anatocistici;
il secondo attiene al profilo della trasparenza, lamentando in particolare che non vi sia stata alcuna comunicazione sul tipo di capitalizzazione (semplice o composta) di tale ammortamento.
Le doglianze sono infondate.
Quanto al primo profilo (applicazione di interessi anatocistici derivanti dall'ammortamento alla francese)
è oramai consolidata la giurisprudenza di merito che ha escluso un aggravio per il mutuatario in quanto il meccanismo di tale tipo prevede un piano di rimborso del mutuo graduale, con rata fissa costante e senza alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr ex multis Trib. Cagliari, sent. n. 2549/2024), e in tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite del 29 maggio 2024 chiamate a pronunciarsi sul diverso profilo dell'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, nonché della modalità di ammortamento alla francese.
Più in particolare, è noto che il metodo di ammortamento alla francese prevede la corresponsione di rate costanti di rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della pagina 6 di 9 sorte capitale è progressivamente crescente, ma ciò non importa una automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi con violazione del divieto di anatocismo: il calcolo degli interessi, infatti, è effettuato sul capitale residuo (senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi dell'art. 1283 c.c.) , ovvero sul capitale che deve essere restituito al finanziatore, l'interesse non è dunque produttivo di altro interesse poiché non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato. Come anticipato, anche le Sezioni Unite del 29 maggio 2024 hanno avuto modo di precisare, con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali che “ in effetti non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza … Come osservato dalla Procura Generale, l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito".
Pertanto il primo profilo di doglianza sull'ammortamento alla francese come avanzato dagli opponenti non è fondato.
Quanto al secondo aspetto, attinente alla violazione del principio di trasparenza, per non aver ricevuto gli opponenti alcuna comunicazione sul tipo di capitalizzazione (semplice o composta) di tale ammortamento, con conseguente nullità del contratto ex art. 117 Tub, anche tale assunto si rivela infondato.
Sul punto, soccorre il principio di diritto enunciato dalla citata sentenza a Sezioni Unite della Cassazione del 29 maggio 2024 (chiamata a pronunciarsi proprio sull'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, nonché della modalità di ammortamento alla francese) secondo cui : “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità
pagina 7 di 9 dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La Suprema Corte ha avuto infatti avuto modo di specificare che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interesse e della modalità di ammortamento alla francese non comporta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e conseguente nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell'art. 1346 e 1418 comma 2 c.c. quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 c.c.),, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nel caso di specie, esaminando il contratto di mutuo in questione, emerge che è stato indicato l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso applicato, il numero delle rate (20 rate semestrali), e previsto testualmente all'articolo 1 che “ Si allega al presente atto sotto la lettera “C” , per farne parte integrante
e sostanziale, un piano di ammortamento , debitamente firmato dai comparenti, nel quale sono evidenziate le quote capitale comprese nelle singole semestralità di ammortamento e da rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto . Dallo stesso piano di ammortamento risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito dell'ammortamento . Le suddette rate comprenderanno oltre la quota capitale rispettivamente indicata nel piano di ammortamento allegato, gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento dello stesso come previsto al successivo art.
2. L'importo di ciascuna delle dette rate risulterà dalle quietanze relative alle singole scadenze.”
Non può quindi sostenersi nel caso di specie, alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, che non sia stata fornita agli opponenti una rappresentazione adeguata dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione del prestito, e che pertanto non sia stata loro assicurata la possibilità di conoscere il piano di rimborso e valutare l'offerta.
6. Quanto alla domanda, svolta contestualmente all'opposizione a precetto, di accertamento/ ricalcolo con riferimento ai rapporti di c/c ordinario n. 2174.28 e di c/sbf n. 2175.21 (riferibile al solo Pt_1
[...
) con cui si lamentava l'assenza di qualsivoglia documentazione contrattuale sottoscritta o pattuizione economica, le stesse si ritengono del tutto sconfessate non solo dal contenuto della missiva, datata
27.01.2016 (all. 4 della comparsa dell'opposta), con cui il Sig. richiedeva la concessione di Parte_1 un finanziamento chirografario per € 60.000,00 al fine ripianare la propria posizione debitoria (con la predetta missiva difatti si affermava testualmente: “siamo debitori nei Vss. confronti per il saldo debitore di euro 64.968,19 in linea capitale del c/c n. 2174/28 a noi intestato, oltre ai relativi interessi e competenze dal 01/01/2016; che accettiamo senza contestazioni le Vss. risultanze contabili relative al
pagina 8 di 9 Vs. credito sopra descritto”) ma ancor prima dallo stesso doc. 10 prodotto dagli opponenti dove si invitava la Banca ad inviare copia dei contratti dei suddetti rapporti “originariamente sottoscritti”.
Anche tale domanda andrà dunque rigettata.
7. In definitiva, la domanda attorea va integralmente respinta;
le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 (scaglione di valore individuato sulla base dell'importo precettato), stante l'assenza di attività istruttoria in senso stretto e l'oggetto della questione affrontata, privo di aspetti di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione a precetto;
- rigetta la contestuale domanda volta all'accertamento e al ricalcolo rapporti di c/c ordinario n. 2174.28
e di c/sbf n. 2175.21;
- condanna gli attori opponenti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 4.015,00, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfetario al 15%.
Perugia, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Elena Stramaccioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Stramaccioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 962/2019 promossa da:
, titolare dell'omonima Ditta Individuale con sede in AL DI Località Cartiere Parte_1
snc (C.F. e P.I. e da nata a [...] C.F._1 P.IVA_1 Parte_2
DI (PG) il 14 dicembre del 1950 (C.F. ), rappresentati e difesi unitamente e CodiceFiscale_2 disgiuntamente dall'Avv. Maurizia Sacchi, dall'Avv. Gianfranco Tamburini e dall'Avv. Leonardo Botti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Foligno, Via Monte Acuto 49.
ATTORI OPPONENTI
Contro
(P.IVA ) e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Fantusati ed elettivamente
[...] P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio in Perugia, Viale Centova, 6.
CONVENUTO OPPOSTO
E nei confronti di
(C.F. ) e per essa quale Controparte_3 P.IVA_4
mandataria (già (P.IVA rappresentata e Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_5 difesa dall'Avv. Paolo Fantusati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Viale
Centova, 6.
INTERVENUTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO (ART.615, 1 COMMA C.P.C.) pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni svolta in forma cartolare.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., notificato a mezzo pec in data
11.02.2019, il Sig. , quale titolare dell'omonima ditta individuale, e la Sig.ra Parte_1 [...]
, quale garante e terza datrice di ipoteca, convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_6
e la società (nell'interesse esclusivo di , per ivi sentire dichiarare,
[...] CP_2 CP_7 con riferimento al contratto di mutuo Repertorio n. 49065 Raccolta n. 12143 del 23/06/2004 di €
600.000,00 sotteso all'opposto precetto, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, l'illegittimo esborso di somme indebite a fronte di una determinazione del quantum debeatur asseritamente errato.
In particolare, gli attori – allegando una perizia di parte - lamentavano l'usurarietà pattizia ed originaria della clausola relativa agli interessi di mora e della clausola di estinzione anticipata nonché
l'inosservanza dei criteri di determinatezza e del rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e buona Par fede con riferimento all'indicazione dell' ; inoltre, con specifico riferimento al piano di ammortamento alla francese, gli attori lamentavano l'applicazione nello stesso di interessi anatocistici non pattuiti e, di conseguenza, anche in questo caso la violazioni dei principi di correttezza, lealtà buona fede e trasparenza, spiegando altresì una domanda risarcitoria quantificata nella misura della differenza tra gli interessi applicati e l'interesse legale.
Con la spiegata opposizione a precetto, la ditta individuale avanzava contestualmente azione Parte_1
di accertamento/ ricalcolo con riferimento ai rapporti di c/c ordinario n. 2174.28 e di c/sbf n. 2175.21
la dal 2004. Lamentava al riguardo l'assenza di Controparte_8 Controparte_6 qualsivoglia documentazione contrattuale o pattuizione economica e l'illegittima applicazione di anatocismo, interessi non pattuiti, interessi usurari, CMS non pattuite e spese, svolgendo domanda risarcitoria a fronte dell'asserita violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava a vario titolo Controparte_6
l'avversa azione, evidenziando plurimi vizi procedurali nonchè l'infondatezza nel merito delle conclusioni svolte.
Dopo aver preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento di mediazione obbligatoria, sosteneva nel merito l'infondatezza delle censure svolte con riferimento al mutuo fondiario n. 49065/12143 del 23.06.2004, nonché ai rapporto di c/c posto a fondamento delle rivendicazioni restitutorie azionate.
pagina 2 di 9 In particolare, con riferimento al contratto di mutuo si affermava come la avesse agito in modo CP_6 conforme alla normativa in tema di contratti bancari e delle direttive impartite dalla Banca d'Italia, non potendo peraltro discostarsi da quanto imposto da proprio organo di vigilanza.
Sull'assunta usurarietà dei tassi moratori, evidenziava – allegando una perizia di parte – che in alcun modo fosse stato superato il c.d. tasso soglia e quindi come gli interessi applicati nella fattispecie fossero stati del tutto legittimi.
Si deduceva la piena trasparenza ed intellegibilità delle singole clausole e si evidenziava la piena legittimità del piano di ammortamento alla francese.
Infine, con riferimento alle doglianze relative ai rapporti di c/c, si eccepiva l'intervenuta prescrizione dei titoli azionati, in modo precipuo in relazione agli importi anteriori al 14/11/2006, affermando che gli assunti addebiti ante 14/11/2006, data del primo atto interruttivo della prescrizione, avendo avuto ad oggetto rimesse solutorie, come tali fossero irripetibili;
in ogni caso si rilevava che ogni contestazione in merito risultasse infondata a fronte della missiva datata 27.01.2016 con cui il Sig. , nel Parte_1 richiedere la concessione di un finanziamento chirografario per € 60.000,00 per ripianare la propria posizione debitoria, in via del tutto confessoria, aveva apertamente riconosciuto la debenza delle somme e, soprattutto, accettato le condizioni economiche relative al conto corrente, cristallizzandone quindi il relativo debito-credito, ormai non più contestabile.
Il Giudice all'udienza del 22/5/2019 non accoglieva l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente ed assegnava i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; successivamente al deposito delle memorie istruttorie, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, fissava udienza di precisazione delle conclusioni che veniva poi differita;
nelle more dei differimenti, in data 20/07/2021 la società e per essa Controparte_3 Controparte_4
con atto di intervento ex art. 111 cpc, dichiarava di intervenire nel presente giudizio facendo propri i titoli e le ragioni di cui era già portatrice ed espressamente Controparte_6
dichiarando di opporsi alla eventuale richiesta di estromissione dell'Istituto cedente, qualora richiesta.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta con modalità cartolare dal nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, la causa passava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
⃰
La domanda attorea non è risultata fondata e non potrà dunque essere accolta.
1.In via preliminare, va respinta l'eccezione di parte opposta di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento di mediazione obbligatoria, atteso che le opposizioni relative all'esecuzione forzata – come pagina 3 di 9 quella in esame ex art. 615 comma 1 c.p.c. – sono escluse da tale ambito, ai sensi della lettera e), del comma 4, dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010.
2. Passando al merito dell'opposizione, quanto alla lamentata usurarietà del tasso di mora del contratto di mutuo in esame, occorre sin da subito evidenziare che i criteri di calcolo della perizia di parte sul punto
(che somma la percentuale del tasso nominale indicato al 3,81% con la maggiorazione prevista contrattualmente del 2,475, ottenendo così un tasso del 6,285 %, oltre il tasso soglia vigente all'epoca della stipula pari a 6,255%) non sono corretti e ciò alla luce del meccanismo delineato dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ., Sez. Un. 18 settembre 2020 n. 19597 di cui si dirà infra.
Va anche premesso che è altresì errata, nella perizia di parte degli opponenti, la stessa indicazione del
3,81% quale tasso nominale, essendo stato invece fissato al 3,78% (cfr. art. 2, seconda parte del contratto,
e art. 5; in ogni caso tale minima discrasia non rileverà ai fini del calcolo per la verifica del superamento del tasso di soglia usurario moratorio che ci si appresta ad operare).
Ciò precisato, la verifica del rispetto del tasso-soglia con riferimento al tasso di interesse moratorio pattuito in contratto andrà effettuata raffrontando separatamente ed autonomamente detto tasso con le soglie di usura, secondo il meccanismo delineato dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ., Sez. Un.
18 settembre 2020 n. 19597. Nella richiamata pronuncia la Cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha evidenziato come la circostanza che l'interesse moratorio non sia ricompreso nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In quest'ultimo caso, dunque, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti.
Nel caso in esame, il mutuo fondiario stipulato in data 23.6.2004, presentava un taeg/isc pari a 3,84%
(art. 10) a fronte di un tasso soglia, vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, pari a 6,255 %
(4,17%+50%) -e quindi evidentemente entro la soglia, così come il tasso di mora applicato (pari a
6,255%, derivante dalla sommatoria del tasso al 3,78%+ 2,475 % – cfr. art 4. e anche art. 5) è da considerarsi entro il “tasso soglia di mora”, pari al 9,405%, ottenuto dalla somma del tegm al 4,17% con il 2,1%, poi maggiorata del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996, tenuto conto che ai sensi dell'art. 3, comma IV, del Decreto Ministeriale di riferimento (dal 1 aprile 2004 al 30 giugno 2004), emesso per la pagina 4 di 9 rilevazione dei tassi effettivi medi globali, veniva stabilita, ove presente il tasso di mora, una maggiorazione dei tassi medi di 2,1 punti percentuali.
Ne consegue che il contratto in esame ha previsto tassi di interesse, sia corrispettivi che moratori, non superiori ai tassi soglia in vigore al momento della stipula dello stesso.
Il motivo di opposizione sull'usurarietà del tasso di mora è pertanto infondato.
3.Non è poi condivisibile l'assunto degli opponenti secondo il quale, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, andrebbe tenuto conto anche della commissione per estinzione anticipata: ai fini della determinazione del tasso effettivo, non si deve infatti tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, posto che tale commissione, in quanto voce di costo meramente eventuale, a mera discrezione del mutuatario, non è collegata all'erogazione del credito.
Assumere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza della commissione per l'estinzione anticipata del mutuo, significherebbe sostenere una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione: la funzione della commissione per l'estinzione non è infatti quella di remunerare l'erogazione del credito, come gli interessi corrispettivi, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito (cfr. Cass. n. 7352/2022).
Anche tale motivo di opposizione risulta pertanto infondato.
Par
4. Quanto all'eventuale difformità dell' indicato rispetto al contenuto economico effettivamente applicato al rapporto contrattuale e le conseguenza in punto di trasparenza, nullità del contratto e applicazione dell'interesse legale senza capitalizzazione, si ribadisce quanto già affermato in sede di rigetto dell'istanza di sospensione in quanto si rileva che, anche ove si fosse effettivamente verificata la Par stessa, non comporterebbe la nullità del negozio giuridico o della relativa clausola, essendo l' strumento di carattere specificatamente informativo (che semmai rileverebbe ai fini della responsabilità della Banca, senza attingere al livello di invalidità del contratto): deve in ogni caso osservarsi come la norma dell'art. 117 del d.lgs. 385/1993 (cd. testo unico bancario) in realtà prescrive l'indicazione in contratto del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati, ma non impone l'inserimento dell'indicatore sintetico di costo. Un siffatto obbligo di indicazione del taeg e la correlata sanzione della nullità delle clausole relative a costi non inclusi nel detto tasso globale sono invece previsti dall'art. 125 bis t.u.b., che tuttavia non è applicabile al contratto in esame in quanto le norme del capo II del titolo VI del t.u.b. - che disciplinano il credito ai consumatori - non si applicano ai contratti di finanziamento pagina 5 di 9 garantiti da ipoteca su beni immobili (art. 122, comma I, lett. f) t.u.b.), quale è quello oggetto di causa.
In tal senso si è recentemente espressa anche la Suprema Corte con ordinanza n. 34889/2023 in base alla quale “non può che ribadirsi che l'indicazione dell'ISC è obbligatoria solo per le operazioni di credito al consumo;
il fatto che talune tipologie di leasing rientrino nel novero delle operazioni di credito al Pa consumo non significa che in ogni contratto di leasing debba essere espresso l' ; la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto "l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass.
15/06/2023, n. 17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597)”.
Ciò detto, non sembra dunque rinvenibile nel caso di specie alcuna premessa sufficiente per ritenere fondata la lamentata sussistenza di una violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza da parte dell' . CP_9
5. Riguardo al metodo di ammortamento utilizzato nel contratto di cui è causa c.d. “alla francese”, le parti opponenti ne contestano due profili: il primo riguarda il fatto che tale metodo sia produttivo di interessi anatocistici;
il secondo attiene al profilo della trasparenza, lamentando in particolare che non vi sia stata alcuna comunicazione sul tipo di capitalizzazione (semplice o composta) di tale ammortamento.
Le doglianze sono infondate.
Quanto al primo profilo (applicazione di interessi anatocistici derivanti dall'ammortamento alla francese)
è oramai consolidata la giurisprudenza di merito che ha escluso un aggravio per il mutuatario in quanto il meccanismo di tale tipo prevede un piano di rimborso del mutuo graduale, con rata fissa costante e senza alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr ex multis Trib. Cagliari, sent. n. 2549/2024), e in tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite del 29 maggio 2024 chiamate a pronunciarsi sul diverso profilo dell'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, nonché della modalità di ammortamento alla francese.
Più in particolare, è noto che il metodo di ammortamento alla francese prevede la corresponsione di rate costanti di rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della pagina 6 di 9 sorte capitale è progressivamente crescente, ma ciò non importa una automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi con violazione del divieto di anatocismo: il calcolo degli interessi, infatti, è effettuato sul capitale residuo (senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi dell'art. 1283 c.c.) , ovvero sul capitale che deve essere restituito al finanziatore, l'interesse non è dunque produttivo di altro interesse poiché non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato. Come anticipato, anche le Sezioni Unite del 29 maggio 2024 hanno avuto modo di precisare, con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali che “ in effetti non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza … Come osservato dalla Procura Generale, l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito".
Pertanto il primo profilo di doglianza sull'ammortamento alla francese come avanzato dagli opponenti non è fondato.
Quanto al secondo aspetto, attinente alla violazione del principio di trasparenza, per non aver ricevuto gli opponenti alcuna comunicazione sul tipo di capitalizzazione (semplice o composta) di tale ammortamento, con conseguente nullità del contratto ex art. 117 Tub, anche tale assunto si rivela infondato.
Sul punto, soccorre il principio di diritto enunciato dalla citata sentenza a Sezioni Unite della Cassazione del 29 maggio 2024 (chiamata a pronunciarsi proprio sull'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, nonché della modalità di ammortamento alla francese) secondo cui : “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità
pagina 7 di 9 dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La Suprema Corte ha avuto infatti avuto modo di specificare che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interesse e della modalità di ammortamento alla francese non comporta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e conseguente nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell'art. 1346 e 1418 comma 2 c.c. quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 c.c.),, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nel caso di specie, esaminando il contratto di mutuo in questione, emerge che è stato indicato l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso applicato, il numero delle rate (20 rate semestrali), e previsto testualmente all'articolo 1 che “ Si allega al presente atto sotto la lettera “C” , per farne parte integrante
e sostanziale, un piano di ammortamento , debitamente firmato dai comparenti, nel quale sono evidenziate le quote capitale comprese nelle singole semestralità di ammortamento e da rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto . Dallo stesso piano di ammortamento risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito dell'ammortamento . Le suddette rate comprenderanno oltre la quota capitale rispettivamente indicata nel piano di ammortamento allegato, gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento dello stesso come previsto al successivo art.
2. L'importo di ciascuna delle dette rate risulterà dalle quietanze relative alle singole scadenze.”
Non può quindi sostenersi nel caso di specie, alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, che non sia stata fornita agli opponenti una rappresentazione adeguata dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione del prestito, e che pertanto non sia stata loro assicurata la possibilità di conoscere il piano di rimborso e valutare l'offerta.
6. Quanto alla domanda, svolta contestualmente all'opposizione a precetto, di accertamento/ ricalcolo con riferimento ai rapporti di c/c ordinario n. 2174.28 e di c/sbf n. 2175.21 (riferibile al solo Pt_1
[...
) con cui si lamentava l'assenza di qualsivoglia documentazione contrattuale sottoscritta o pattuizione economica, le stesse si ritengono del tutto sconfessate non solo dal contenuto della missiva, datata
27.01.2016 (all. 4 della comparsa dell'opposta), con cui il Sig. richiedeva la concessione di Parte_1 un finanziamento chirografario per € 60.000,00 al fine ripianare la propria posizione debitoria (con la predetta missiva difatti si affermava testualmente: “siamo debitori nei Vss. confronti per il saldo debitore di euro 64.968,19 in linea capitale del c/c n. 2174/28 a noi intestato, oltre ai relativi interessi e competenze dal 01/01/2016; che accettiamo senza contestazioni le Vss. risultanze contabili relative al
pagina 8 di 9 Vs. credito sopra descritto”) ma ancor prima dallo stesso doc. 10 prodotto dagli opponenti dove si invitava la Banca ad inviare copia dei contratti dei suddetti rapporti “originariamente sottoscritti”.
Anche tale domanda andrà dunque rigettata.
7. In definitiva, la domanda attorea va integralmente respinta;
le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 (scaglione di valore individuato sulla base dell'importo precettato), stante l'assenza di attività istruttoria in senso stretto e l'oggetto della questione affrontata, privo di aspetti di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione a precetto;
- rigetta la contestuale domanda volta all'accertamento e al ricalcolo rapporti di c/c ordinario n. 2174.28
e di c/sbf n. 2175.21;
- condanna gli attori opponenti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 4.015,00, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfetario al 15%.
Perugia, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Elena Stramaccioni
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