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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2024, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. 1242 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1242/2018 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in Via del Parte_1 P.IVA_1
Sole N.30/C 98060 PIRAINO ITALIA presso lo studio dell'avv. SCAFFIDI
LALLARO COSTANTINO TINDARO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...], il [...]. residente Controparte_2 in Terme Vigliatore (Me), Via La Pira n. 1, C.F.: C.F._1 elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore (ME), Via Nazionale n. 317, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cicero, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E di
, nato a [...] P.G. (ME), il 28.01.1997 ed ivi residente CP_3 in Via Trinacria n. 20, C.F.: , elettivamente C.F._2 domiciliato in Terme Vigliatore (ME), Via Nazionale n. 317, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cicero (C.F.: che lo rappresenta C.F._3
e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: solo danni a cose.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato all'APD c/o CP_1 CP_2
nonché a , l deduceva, di
[...] CP_3 Parte_1 gestire -giusta convenzione comunale- l'impianto sportivo
[...]
sito nel Comune di Patti e che, in occasione di un incontro di Org_1
CP_ calcio, il convenuto era stato espulso e, rientrato nello spogliatoio, aveva danneggiato una porta, colpendola con calci e pugni;
che la porta era stata, quindi, sostituita con un esborso di € 305,00 e parte attrice chiedeva, dunque, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni come sopra quantificati, oltre rivalutazione, interessi e vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituiva eccependo preliminarmente la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva, dichiarando di non essere mai stato presidente dell'APD e, nel merito, contestava le domande avverse. CP_ Si costituiva, altresì, il confutando le avverse pretese e sostenendo di non essere responsabile di quanto ascrittogli.
Di guisa che, autorizzata parte attrice a rinotificare la citazione all'APD
e compiuta l'attività notificatoria presso l'indirizzo del CP_1
(attività notificatoria che si concludeva con una compiuta CP_2 giacenza) inteso come sede dell'associazione convenuta, ammessa -e poi revocata con successiva ordinanza - la prova per testi, veniva emessa dal Giudice di Pattii in data 29.01.2018 la sentenza n. 320/2018
(proc. 290/2016 RG), pubblicata il 31.01.2018 e non notificata.
Con tale sentenza il Giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione in assenza di prova che il fosse il legale rappresentante CP_2 dell'associazione convenuta e venivano compensate le spese di lite. Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva appello la Parte_1
chiedendone l'integrale riforma, previa domanda di
[...] autorizzazione a richiedere al e/o all CP_4 Organizzazione_2 documentazione sulla sede sociale dell'associazione convenuta e sui nominativi dei legali rappresentanti, l'ammissione della prova per testi articolata in prime cure, la condanna in solido dei convenuti e la vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
Si costituivano in questa sede sia che Controparte_2 CP_3 chiedendo la pronunzia d'inammissibilità dell'incoato appello ex art. 342
c.p.c. e, in via gradata, il rigetto dello stesso. Il tutto con vittoria di spese.
Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 339 e 113 c.p.c.
L'art. 339 c.p.c. statuisce, nella formulazione applicabile ratione temporis, che “sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità”.
L'art. 113, II comma c.p.c, invece, recita:” il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro”, salva l'ipotesi di controversie relative a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. , estranea al nostro giudizio.
Poiché il valore della controversia è inferiore all'importo indicato, la pronuncia del giudice di pace rientra tra quelle decise ex art. 113, II co.
c.p.c. e come tale è inappellabile ex art. 339 ultimo comma c.p.c..
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che tale principio di inappellabilità si applica, sempre, nelle ipotesi di giudizi a cosiddetta equità necessaria, anche nel caso in cui il giudice di pace abbia deciso la controversia, riconducibile per valore al limite di cui all'art. 113, ultimo comma c.p.c., secondo diritto (cfr. Cass. 2005 n. 1080).
Il presente appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento di € 278,40, oltre spese generali, iva e CPA in favore dei convenuti costituiti in solido (attesa la difesa unica e la sostanziale uguaglianza delle posizioni difensive).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater
TUSG.
Patti, 11.6.2024 Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
P.Q.M.
Patti, 11/06/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1242/2018 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in Via del Parte_1 P.IVA_1
Sole N.30/C 98060 PIRAINO ITALIA presso lo studio dell'avv. SCAFFIDI
LALLARO COSTANTINO TINDARO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...], il [...]. residente Controparte_2 in Terme Vigliatore (Me), Via La Pira n. 1, C.F.: C.F._1 elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore (ME), Via Nazionale n. 317, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cicero, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E di
, nato a [...] P.G. (ME), il 28.01.1997 ed ivi residente CP_3 in Via Trinacria n. 20, C.F.: , elettivamente C.F._2 domiciliato in Terme Vigliatore (ME), Via Nazionale n. 317, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cicero (C.F.: che lo rappresenta C.F._3
e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: solo danni a cose.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato all'APD c/o CP_1 CP_2
nonché a , l deduceva, di
[...] CP_3 Parte_1 gestire -giusta convenzione comunale- l'impianto sportivo
[...]
sito nel Comune di Patti e che, in occasione di un incontro di Org_1
CP_ calcio, il convenuto era stato espulso e, rientrato nello spogliatoio, aveva danneggiato una porta, colpendola con calci e pugni;
che la porta era stata, quindi, sostituita con un esborso di € 305,00 e parte attrice chiedeva, dunque, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni come sopra quantificati, oltre rivalutazione, interessi e vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituiva eccependo preliminarmente la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva, dichiarando di non essere mai stato presidente dell'APD e, nel merito, contestava le domande avverse. CP_ Si costituiva, altresì, il confutando le avverse pretese e sostenendo di non essere responsabile di quanto ascrittogli.
Di guisa che, autorizzata parte attrice a rinotificare la citazione all'APD
e compiuta l'attività notificatoria presso l'indirizzo del CP_1
(attività notificatoria che si concludeva con una compiuta CP_2 giacenza) inteso come sede dell'associazione convenuta, ammessa -e poi revocata con successiva ordinanza - la prova per testi, veniva emessa dal Giudice di Pattii in data 29.01.2018 la sentenza n. 320/2018
(proc. 290/2016 RG), pubblicata il 31.01.2018 e non notificata.
Con tale sentenza il Giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione in assenza di prova che il fosse il legale rappresentante CP_2 dell'associazione convenuta e venivano compensate le spese di lite. Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva appello la Parte_1
chiedendone l'integrale riforma, previa domanda di
[...] autorizzazione a richiedere al e/o all CP_4 Organizzazione_2 documentazione sulla sede sociale dell'associazione convenuta e sui nominativi dei legali rappresentanti, l'ammissione della prova per testi articolata in prime cure, la condanna in solido dei convenuti e la vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
Si costituivano in questa sede sia che Controparte_2 CP_3 chiedendo la pronunzia d'inammissibilità dell'incoato appello ex art. 342
c.p.c. e, in via gradata, il rigetto dello stesso. Il tutto con vittoria di spese.
Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 339 e 113 c.p.c.
L'art. 339 c.p.c. statuisce, nella formulazione applicabile ratione temporis, che “sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità”.
L'art. 113, II comma c.p.c, invece, recita:” il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro”, salva l'ipotesi di controversie relative a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. , estranea al nostro giudizio.
Poiché il valore della controversia è inferiore all'importo indicato, la pronuncia del giudice di pace rientra tra quelle decise ex art. 113, II co.
c.p.c. e come tale è inappellabile ex art. 339 ultimo comma c.p.c..
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che tale principio di inappellabilità si applica, sempre, nelle ipotesi di giudizi a cosiddetta equità necessaria, anche nel caso in cui il giudice di pace abbia deciso la controversia, riconducibile per valore al limite di cui all'art. 113, ultimo comma c.p.c., secondo diritto (cfr. Cass. 2005 n. 1080).
Il presente appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento di € 278,40, oltre spese generali, iva e CPA in favore dei convenuti costituiti in solido (attesa la difesa unica e la sostanziale uguaglianza delle posizioni difensive).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater
TUSG.
Patti, 11.6.2024 Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
P.Q.M.
Patti, 11/06/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella