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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente e Relatore
CIACCI ANTONIO GIOVANNI, Giudice
FIORILLO ANTONIETTA, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 701/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Firenze - Via Foggini 18 50142 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 584/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 89-2022 OG DA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente_1 (appellante) chiede: “che la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, adita contrariis rejectis, voglia: riformare integralmente la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti;
in ogni caso, dichiarare la nullità/illegittimità dell'Atto di contestazione impugnato;
condannare l'Ufficio al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio”.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Firenze (appellata ed appellante in via incidentale) chiede: “voglia codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado diella Toscana, respinta ogni contraria istanza: rigettare il ricorso in appello proposto dal ricorrente Ricorrente_1, confermando la fondatezza dell'atto di contestazione n. 89/2022 emesso dall'Ufficio delle dogane di Firenze ed ogni altra conseguente pretesa;
accogliere il motivo oggetto di appello incidentale e, per l'effetto, condannare il Ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa per l'importo originariamente determinato dall'Ufficio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da liquidarsi in favore dell'Ufficio resistente nella misura prevista dall'art.15, comma 2/bis, del D. Lgs. n. 6/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Firenze, indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso presentato dal contribuente contro l'atto di irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 11.001,96, emesso a suo carico dall'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane nel
2022 per omesso corresponsione dei diritti di confine su bene di origine extracomunitaria.
La vicenda trae spunto da un p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze (RGNR Numero_1): il 17 giugno 2019, in occasione di una perquisizione, era stato rinvenuto nell'abitazione dell'appellante l'orologio Marchio_1.
In occasione dell'esecuzione del dissequestro penale, in “assenza di documentazione comprovante la sua legittima introduzione in territorio italiano o comunitario” in violazione dell'art. 282 TULD, l'Ufficio disponeva il contestuale sequestro amministrativo del bene.
Infatti, in base agli accertamenti presso la società titolare del marchio, il bene risultava venduto originariamente in Svizzera l'8/8/2017 a tale Nominativo_4 in esenzione IVA, come confermato dalla garanzia in possesso dell'appellante e pertanto, in assenza di documentazione che comprovasse la sua legittima introduzione in territorio italiano o comunitario, si procedeva alla contestazione a carico del possessore nei termini indicati in precedenza.
La Corte di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo le sanzioni, alla luce della lievità della colpa del Ricorrente_1 e compensando le spese.
Nell'atto di appello il Ricorrente_1 lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e della sentenza sulla natura della violazione contestata, in quanto la Corte si è limitata a riprodurre il contenuto dell'atto dell'ADM. In particolare, il generico riferimento all'art. 282 TULD non è sufficiente, perché alle lettere a)-f) prevede varie ipotesi di contrabbando e la mera detenzione del bene riguarda soltanto il caso di quasi flagranza, relativa a beni che vengono sottratti alla visita doganale, ovvero a merci estere trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre.
In tal senso, sarebbero stati violati l'art. 7 dello Statuto del Contribuente, nonché l'art. 3 della Legge
n. 241/1990.
Errata sarebbe la motivazione basata sulla norma di chiusura, l'art. 292 del TULD, rubricato “Altri casi di contrabbando”, che prevede la sanzione a carico di “chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti”.
Rileva, inoltre, che la comunicazione resa dalla casa madre Marchio_1 è stata soltanto citata e non allegata all'atto di contestazione impugnato.
Lamenta poi la violazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onere probatorio.
Secondo l'appellante, l'orologio sarebbe stato ottenuto dal Ricorrente_1, ricevendolo da Nominativo_2 in corrispettivo di 100 scatole da collezione, Marchio_1 in occasione di una fiera organizzata dall'associazione “Associazione_1”, tenutasi a Monaco di Baviera, ossia all'interno del territorio doganale dell'Unione europea, l'8 dicembre 2018. A dimostrazione di tale assunto, l'appellante ha depositato una dichiarazione sottoscritta dal Nominativo_2.
Inoltre, lamenta la violazione del principio di personalità delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3
Legge 689/1981, nonché del principio di tutela della buona fede nella circolazione dei beni mobili.
In particolare, osserva che la circolazione dei beni mobili non registrati si caratterizzi per l'assenza di strumenti volti al tracciamento degli stessi. Non sono state considerate le molteplici variabili che possono essersi verificate nell'ampio lasso di tempo intervenuto tra la vendita dell'orologio effettuata dalla casa madre ed il successivo acquisto da parte del Ricorrente_1.
Lamenta, infine, la sproporzione della sanzione irrogata e l'incongruità della motivazione che ha valorizzato le modalità di acquisto descritte in precedenza per ridurre la sanzioni, rilevando un “basso grado di colpa”.
L'appellante invoca quali precedenti a suo favore le sentenze n. 1019/2025 del 10 settembre 2025, nonché la n. 1227/2025 del 29/10/2025 di questa Corte di Giustizia.
L'ADM si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.
Lo stato di contrabbando sarebbe provato dalla comunicazione della casa madre Marchio_1 che attesta la vendita del bene a filiale estera l'8/8/2017 e confermato dalla presenza di una garanza, posta a corredo dell'orologio ed attivata in Svizzera lo stesso giorno.
La condotta contestata, “l'avere nella propria disponibilità”, non può che essere ricondotta alla lett. f) dell'art. 282.
Cita giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, “le merci che non hanno assolto i diritti di confine dovuti sono permanentemente nell'illegittima condizione di evasione a tali diritti poiché la merce continua a mantenere la sua condizione di illegittimità anche dopo l'introduzione nel territorio dello Stato e, pertanto, anche la detenzione del bene integra la fattispecie contestata” (Cass. n. 2108 del 20/2/1998). In altri termini, si tratterebbe di illecito permanente, la cui consumazione si esaurisce solo con la cessazione dell'attività diretta a consentire l'illecita circolazione della merce nel Territorio dello Stato senza il pagamento dei diritti doganali dovuti e quindi è configurabile anche se il bene viene rinvenuto al di fuori della zona di vigilanza doganale.
In tal senso, invoca gli artt. 79 e 124 del Regolamento del Parlamento del Consiglio (UE) del 9 ottobre
2013, n. 952. La prima disposizione stabilisce che il momento in cui sorge l'obbligazione in questione è quello in cui “non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale”.
Viene citata la sentenza di questa Corte 461/2024 su caso analogo, che coinvolgeva il dante causa,
Nominativo_3, trovato in possesso di altri due orologi di provenienza extracomunitaria. In tale pronuncia si afferma che “l'onere probatorio della pretesa tributaria in caso di beni detenuti nel territorio nazionale al di fuori della zona di vigilanza doganale terrestre incombe sull'Amministrazione finanziaria, la quale può soddisfarlo anche mediante presunzioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata fa riferimento alla natura permanente del contrabbando per affermare che debbono considerarsi esecutori dell'illecito tutti coloro che partecipino alla sua commissione anche successivamente all'introduzione del bene nel territorio unionale e fuori della zona doganale.
Questo tipo di ricostruzione è assai dubbio, poiché i casi affrontati dalla Cassazione in sede penale riguardavano il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, che contemplava espressamente la mera detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando (art. 291 bis, sostituito ora dall'art. 84 del D.P.R. 141/2024), mentre l'art. 292, citato nella sentenza di primo grado, prevedeva la condotta di “sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti”, in cui non era propriamente compresa quella di chi si limita ad acquistare o a ricevere, in un momento successivo, beni di contrabbando.
Inoltre, l'art. 25 del TULD, laddove prevedeva l'onere del detentore di “dimostrare la legittima provenienza” di beni di origine extracomunitaria lo restringeva alle “merci”, più che al singolo bene divenuto oggetto di consumo, ma, soprattutto, alle ipotesi del loro rinvenimento allorché risultassero “trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre”. L'ipotesi dell'illecito di contrabbando descritta dall'art. 282 lett. f), cui fa riferimento l'atto impugnato, è dunque quello di chi “detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando” e non ha nulla a che fare con la condotta posta in essere concretamente dal Ricorrente_1.
Peraltro, oltre a queste considerazioni in ordine alla dubbia riconducibilità della condotta dell'appellante agli illeciti amministrativi in materia di contrabbando, appare comunque indimostrato il presupposto dell'ipotizzata violazione.
Il caso oggetto della sentenza 461/2024 di questa Corte non è sovrapponibile a quello in esame, in quanto, in base ad una serie di elementi probatori, esposti analiticamente nella motivazione della pronuncia, risultava la presenza degli orologi all'Estero in data assai contigua rispetto a quella in cui vennero rinvenuti in possesso del soggetto sanzionato.
Nel caso del Ricorrente_1 vi è un unico indizio in ordine alla provenienza del bene dall'illecito del contrabbando, costituito dal fatto che l'orologio era stato venduto in Svizzera nell'agosto 2017 e che successivamente, in data ignota, era stato introdotto nel Territorio unionale.
Il significativo periodo trascorso tra la vendita del bene in Svizzera e la sua cessione in Austria, ovvero il suo rinvenimento in Italia, vale ad impoverire la forza dimostrativa di un simile principio di prova, di natura meramente indiziaria che, considerato isolatamente, è idoneo a far sorgere soltanto un mero sospetto di illecito doganale.
Come ha osservato l'appellante, trattandosi di bene mobile non registrato e quindi non tracciabile ai fini doganali, non è possibile neppure sostenere che, in occasione della sua introduzione nel Territorio dell'Unione Europea, non fossero stati corrisposti i diritti di confine da parte dell'importatore.
Imporre all'acquirente di un bene mobile di richiedere al dante causa la prova del pagamento del tributo allorché è trascorso molto tempo dalla prima cessione all'Estero, significa da un lato ostacolare la libera circolazione dei beni e, dall'altro, porre l'Amministrazione nelle condizioni di contestare indefinitamente e a chicchessia un illecito forse mai commesso, soltanto perché si è persa la relativa documentazione fiscale, fenomeno tanto più frequente quanto più risalente è la traccia della presenza all'Estero del prodotto.
In conclusione, il semplice dato indiziario indicato nell'atto sanzionatorio diventa inevitabilmente sempre più evanescente per effetto dello scorrere del tempo e comporta, di conseguenza, la necessità di ulteriori riscontri da parte dell'Amministrazione a dimostrazione di un'anomala introduzione in Italia dell'orologio e, soprattutto, del mancato assolvimento degli obblighi doganali e quindi di un'ingiustificata carenza di documentazione in tal senso, da parte dell'attuale possessore o del suo dante causa.
Tale carenza probatoria, su cui non si sofferma la motivazione della sentenza appellata, induce a ritenere infondata la pretesa dell'Ufficio.
La peculiarità della vicenda, il precedente favorevole all'Ufficio e la complessità della normativa di settore giustificano l'integrale compensazione delle spese anche in questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie l'appello principale, rigetta quello incidentale ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Firenze, il 25 febbraio 2026
Il Presidente estensore Dott. Fabrizio Celenza
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente e Relatore
CIACCI ANTONIO GIOVANNI, Giudice
FIORILLO ANTONIETTA, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 701/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Firenze - Via Foggini 18 50142 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 584/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 89-2022 OG DA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente_1 (appellante) chiede: “che la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, adita contrariis rejectis, voglia: riformare integralmente la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti;
in ogni caso, dichiarare la nullità/illegittimità dell'Atto di contestazione impugnato;
condannare l'Ufficio al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio”.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Firenze (appellata ed appellante in via incidentale) chiede: “voglia codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado diella Toscana, respinta ogni contraria istanza: rigettare il ricorso in appello proposto dal ricorrente Ricorrente_1, confermando la fondatezza dell'atto di contestazione n. 89/2022 emesso dall'Ufficio delle dogane di Firenze ed ogni altra conseguente pretesa;
accogliere il motivo oggetto di appello incidentale e, per l'effetto, condannare il Ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa per l'importo originariamente determinato dall'Ufficio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da liquidarsi in favore dell'Ufficio resistente nella misura prevista dall'art.15, comma 2/bis, del D. Lgs. n. 6/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Firenze, indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso presentato dal contribuente contro l'atto di irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 11.001,96, emesso a suo carico dall'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane nel
2022 per omesso corresponsione dei diritti di confine su bene di origine extracomunitaria.
La vicenda trae spunto da un p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze (RGNR Numero_1): il 17 giugno 2019, in occasione di una perquisizione, era stato rinvenuto nell'abitazione dell'appellante l'orologio Marchio_1.
In occasione dell'esecuzione del dissequestro penale, in “assenza di documentazione comprovante la sua legittima introduzione in territorio italiano o comunitario” in violazione dell'art. 282 TULD, l'Ufficio disponeva il contestuale sequestro amministrativo del bene.
Infatti, in base agli accertamenti presso la società titolare del marchio, il bene risultava venduto originariamente in Svizzera l'8/8/2017 a tale Nominativo_4 in esenzione IVA, come confermato dalla garanzia in possesso dell'appellante e pertanto, in assenza di documentazione che comprovasse la sua legittima introduzione in territorio italiano o comunitario, si procedeva alla contestazione a carico del possessore nei termini indicati in precedenza.
La Corte di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo le sanzioni, alla luce della lievità della colpa del Ricorrente_1 e compensando le spese.
Nell'atto di appello il Ricorrente_1 lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e della sentenza sulla natura della violazione contestata, in quanto la Corte si è limitata a riprodurre il contenuto dell'atto dell'ADM. In particolare, il generico riferimento all'art. 282 TULD non è sufficiente, perché alle lettere a)-f) prevede varie ipotesi di contrabbando e la mera detenzione del bene riguarda soltanto il caso di quasi flagranza, relativa a beni che vengono sottratti alla visita doganale, ovvero a merci estere trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre.
In tal senso, sarebbero stati violati l'art. 7 dello Statuto del Contribuente, nonché l'art. 3 della Legge
n. 241/1990.
Errata sarebbe la motivazione basata sulla norma di chiusura, l'art. 292 del TULD, rubricato “Altri casi di contrabbando”, che prevede la sanzione a carico di “chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti”.
Rileva, inoltre, che la comunicazione resa dalla casa madre Marchio_1 è stata soltanto citata e non allegata all'atto di contestazione impugnato.
Lamenta poi la violazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onere probatorio.
Secondo l'appellante, l'orologio sarebbe stato ottenuto dal Ricorrente_1, ricevendolo da Nominativo_2 in corrispettivo di 100 scatole da collezione, Marchio_1 in occasione di una fiera organizzata dall'associazione “Associazione_1”, tenutasi a Monaco di Baviera, ossia all'interno del territorio doganale dell'Unione europea, l'8 dicembre 2018. A dimostrazione di tale assunto, l'appellante ha depositato una dichiarazione sottoscritta dal Nominativo_2.
Inoltre, lamenta la violazione del principio di personalità delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3
Legge 689/1981, nonché del principio di tutela della buona fede nella circolazione dei beni mobili.
In particolare, osserva che la circolazione dei beni mobili non registrati si caratterizzi per l'assenza di strumenti volti al tracciamento degli stessi. Non sono state considerate le molteplici variabili che possono essersi verificate nell'ampio lasso di tempo intervenuto tra la vendita dell'orologio effettuata dalla casa madre ed il successivo acquisto da parte del Ricorrente_1.
Lamenta, infine, la sproporzione della sanzione irrogata e l'incongruità della motivazione che ha valorizzato le modalità di acquisto descritte in precedenza per ridurre la sanzioni, rilevando un “basso grado di colpa”.
L'appellante invoca quali precedenti a suo favore le sentenze n. 1019/2025 del 10 settembre 2025, nonché la n. 1227/2025 del 29/10/2025 di questa Corte di Giustizia.
L'ADM si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.
Lo stato di contrabbando sarebbe provato dalla comunicazione della casa madre Marchio_1 che attesta la vendita del bene a filiale estera l'8/8/2017 e confermato dalla presenza di una garanza, posta a corredo dell'orologio ed attivata in Svizzera lo stesso giorno.
La condotta contestata, “l'avere nella propria disponibilità”, non può che essere ricondotta alla lett. f) dell'art. 282.
Cita giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, “le merci che non hanno assolto i diritti di confine dovuti sono permanentemente nell'illegittima condizione di evasione a tali diritti poiché la merce continua a mantenere la sua condizione di illegittimità anche dopo l'introduzione nel territorio dello Stato e, pertanto, anche la detenzione del bene integra la fattispecie contestata” (Cass. n. 2108 del 20/2/1998). In altri termini, si tratterebbe di illecito permanente, la cui consumazione si esaurisce solo con la cessazione dell'attività diretta a consentire l'illecita circolazione della merce nel Territorio dello Stato senza il pagamento dei diritti doganali dovuti e quindi è configurabile anche se il bene viene rinvenuto al di fuori della zona di vigilanza doganale.
In tal senso, invoca gli artt. 79 e 124 del Regolamento del Parlamento del Consiglio (UE) del 9 ottobre
2013, n. 952. La prima disposizione stabilisce che il momento in cui sorge l'obbligazione in questione è quello in cui “non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale”.
Viene citata la sentenza di questa Corte 461/2024 su caso analogo, che coinvolgeva il dante causa,
Nominativo_3, trovato in possesso di altri due orologi di provenienza extracomunitaria. In tale pronuncia si afferma che “l'onere probatorio della pretesa tributaria in caso di beni detenuti nel territorio nazionale al di fuori della zona di vigilanza doganale terrestre incombe sull'Amministrazione finanziaria, la quale può soddisfarlo anche mediante presunzioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata fa riferimento alla natura permanente del contrabbando per affermare che debbono considerarsi esecutori dell'illecito tutti coloro che partecipino alla sua commissione anche successivamente all'introduzione del bene nel territorio unionale e fuori della zona doganale.
Questo tipo di ricostruzione è assai dubbio, poiché i casi affrontati dalla Cassazione in sede penale riguardavano il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, che contemplava espressamente la mera detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando (art. 291 bis, sostituito ora dall'art. 84 del D.P.R. 141/2024), mentre l'art. 292, citato nella sentenza di primo grado, prevedeva la condotta di “sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti”, in cui non era propriamente compresa quella di chi si limita ad acquistare o a ricevere, in un momento successivo, beni di contrabbando.
Inoltre, l'art. 25 del TULD, laddove prevedeva l'onere del detentore di “dimostrare la legittima provenienza” di beni di origine extracomunitaria lo restringeva alle “merci”, più che al singolo bene divenuto oggetto di consumo, ma, soprattutto, alle ipotesi del loro rinvenimento allorché risultassero “trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre”. L'ipotesi dell'illecito di contrabbando descritta dall'art. 282 lett. f), cui fa riferimento l'atto impugnato, è dunque quello di chi “detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando” e non ha nulla a che fare con la condotta posta in essere concretamente dal Ricorrente_1.
Peraltro, oltre a queste considerazioni in ordine alla dubbia riconducibilità della condotta dell'appellante agli illeciti amministrativi in materia di contrabbando, appare comunque indimostrato il presupposto dell'ipotizzata violazione.
Il caso oggetto della sentenza 461/2024 di questa Corte non è sovrapponibile a quello in esame, in quanto, in base ad una serie di elementi probatori, esposti analiticamente nella motivazione della pronuncia, risultava la presenza degli orologi all'Estero in data assai contigua rispetto a quella in cui vennero rinvenuti in possesso del soggetto sanzionato.
Nel caso del Ricorrente_1 vi è un unico indizio in ordine alla provenienza del bene dall'illecito del contrabbando, costituito dal fatto che l'orologio era stato venduto in Svizzera nell'agosto 2017 e che successivamente, in data ignota, era stato introdotto nel Territorio unionale.
Il significativo periodo trascorso tra la vendita del bene in Svizzera e la sua cessione in Austria, ovvero il suo rinvenimento in Italia, vale ad impoverire la forza dimostrativa di un simile principio di prova, di natura meramente indiziaria che, considerato isolatamente, è idoneo a far sorgere soltanto un mero sospetto di illecito doganale.
Come ha osservato l'appellante, trattandosi di bene mobile non registrato e quindi non tracciabile ai fini doganali, non è possibile neppure sostenere che, in occasione della sua introduzione nel Territorio dell'Unione Europea, non fossero stati corrisposti i diritti di confine da parte dell'importatore.
Imporre all'acquirente di un bene mobile di richiedere al dante causa la prova del pagamento del tributo allorché è trascorso molto tempo dalla prima cessione all'Estero, significa da un lato ostacolare la libera circolazione dei beni e, dall'altro, porre l'Amministrazione nelle condizioni di contestare indefinitamente e a chicchessia un illecito forse mai commesso, soltanto perché si è persa la relativa documentazione fiscale, fenomeno tanto più frequente quanto più risalente è la traccia della presenza all'Estero del prodotto.
In conclusione, il semplice dato indiziario indicato nell'atto sanzionatorio diventa inevitabilmente sempre più evanescente per effetto dello scorrere del tempo e comporta, di conseguenza, la necessità di ulteriori riscontri da parte dell'Amministrazione a dimostrazione di un'anomala introduzione in Italia dell'orologio e, soprattutto, del mancato assolvimento degli obblighi doganali e quindi di un'ingiustificata carenza di documentazione in tal senso, da parte dell'attuale possessore o del suo dante causa.
Tale carenza probatoria, su cui non si sofferma la motivazione della sentenza appellata, induce a ritenere infondata la pretesa dell'Ufficio.
La peculiarità della vicenda, il precedente favorevole all'Ufficio e la complessità della normativa di settore giustificano l'integrale compensazione delle spese anche in questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie l'appello principale, rigetta quello incidentale ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Firenze, il 25 febbraio 2026
Il Presidente estensore Dott. Fabrizio Celenza