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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/07/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5005/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5005/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSELLA MICHELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MASSELLA MICHELE
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALLOSIO FILIPPO Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. CASALINI ALBERTO e dell'avv. GOMIERO STEFANO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 [...]
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FIORETTI ANDREA Controparte_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni ricorrenti e Parte_1 Parte_2
I. Accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione del Lotto n. 1 del 21/02/2024 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illiceità dell'aggiudicazione del Lotto n. 1 avvenuta il 21/02/24 e revocare e/o annullare pagina 1 di 8 l'aggiudicazione del lotto n. 1 del 21/02/2024, con ogni consequenziale statuizione di legge. II. Accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento di trasferimento del Lotto n. 1 del 12/08/2024 con il quale il Tribunale di Verona nella persona del Giudice dell'Esecuzione dott. nell'ambito della procedura esecutiva n. Per_1 10/2011 RGE trasferiva a con Controparte_2 sede in Cerea (VR), Via Firenze n. 41, c.f la piena proprietà dei beni P.IVA_2 immobili siti in TO (VR) Via Dossi nn. 120-122-124 corrispondenti a terreno di complessivi mq 7.387 catastali su cui insiste un complesso edilizio costituito da un corpo di fabbrica principale comprendente unità ad uso negozio/esposizione mobili, magazzini, laboratori, due abitazioni e da limitrofi corpi di fabbrica ad uso laboratorio, magazzini, depositi e cabina elettrica così catastalmente identificati: […] e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'illiceità del decreto del 12/08/2024 di trasferimento del Lotto n. 1 corrispondente agli immobili sopra indicati, revocare e/o annullare il decreto di trasferimento del lotto n. 1 del 12/08/24 con ogni consequenziale statuizione di Legge. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite anche della fase sospensiva di opposizione agli atti esecutiva e di quella del reclamo, di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 C.P.C.
Conclusioni convenuto Controparte_1
Previa acquisizione del fascicolo dell'esecuzione immobiliare rge 10/011 ove ritenuto necessario Richiamate integralmente difese e conclusioni di cui alle comparse depositate nelle rispettive fasi cautelari (comparsa 21.06.2024 e 04.10.2024) Rilevato in ogni caso che trattasi di contestazioni a provvedimenti del GE emessi ex lege all'interno della procedura esecutiva rge 10/2011 Previa ogni opportuna declaratoria di improcedibilità/inammissibilità/infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, ove necessaria Respingere l'avversario ricorso per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto da ogni domanda proposta nei suoi confronti, con ogni Controparte_5 consequenziale provvedimento in punto spese, anche ex art. 96 cpc.
Conclusioni convenuto Controparte_2
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle opposizioni agli atti esecutivi proposte dagli esecutati ex art. 617, secondo comma, c.p.c.;
- in via principale di merito: accertata l'infondatezza delle opposizioni agli atti esecutivi rigettarle e conseguentemente, rigettare ogni domanda ed istanza svolta dagli esecutati;
- in ogni caso: condannare gli opponenti all'integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio e al risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Conclusioni convenuto CP_3
pagina 2 di 8 Nel merito in via principale: respingersi ogni domanda, eccezione e censura formulate da controparte in quanto i motivi addotti sono infondati in fatto e diritto come già rilevato anche giudizialmente nelle precedenti fasi In ogni caso: condannarsi controparte alla refusione completa delle spese di causa comprensive di quelle per la fase di sequestro (rinunciato post costituzione) con valutazione d'uffizio dell'aggravio ex art 96 cpc alla luce dalla mancata adesione di parte opponente alla proposta conciliativa del Giudice.
Conclusioni convenuto Controparte_4 in via preliminare in rito accertare e dichiarare il ricorso ex art. 617 cpc di cui è causa ex adverso proposto ed introduttivo della fase sommaria di opposizione dinanzi al GE improcedibile per i motivi di cui in premessa in quanto impugnabile con il reclamo ex art. 591 ter cpc e comunque già esperito sia con ricorso ex art. 617 cpc che con reclamo, entrambi già rigettati in rito e nel merito dal GE nel merito
- rigettare le domande tutte proposte con ricorso in opposizione notificato il 18.11.2024 unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 23.01.2025 in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto degli atti introduttivi delle parti quanto alla esposizione del fatto;
in breve, gli esecutati e hanno proposto due Parte_1 Parte_2 distinti ricorsi ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 secondo comma c.p.c., avverso, rispettivamente, il provvedimento di aggiudicazione del bene staggito, costituito da immobile ad uso industriale di loro proprietà, nonché il conseguente decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, adducendone l'illiceità, per essere stato ceduto l'immobile ad un prezzo “incongruo”, non corrispondente al reale valore di mercato, nonché “ingiusto”, senza il rispetto delle regole sottese alla procedura di evidenza pubblica;
in corso di causa gli esecutati hanno pure proposto ricorso cautelare per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., a cui hanno rinunciato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni a seguito del rilascio dell'immobile; i convenuti hanno tutti eccepito l'inammissibilità dell'opposizione avverso il verbale di aggiudicazione, sulla scorta di quanto statuito anche nei provvedimenti emessi in sede di esecuzione a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione e del reclamo, poiché avente ad oggetto non un provvedimento del pagina 3 di 8 giudice, quanto piuttosto un atto del delegato, reclamabile ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.; i convenuti hanno pure eccepito l'inammissibilità dell'opposizione al decreto di trasferimento, poiché non contestato per vizi propri e poiché conseguente alla procedura di aggiudicazione, correttamente espletatasi secondo i valori di stima della perizia redatta dall'esperto nominato in sede esecutiva - non oggetto di tempestive osservazioni da parte degli esecutati odierni ricorrenti - ed in base al conseguente provvedimento con cui il GE ha disposto la vendita dell'immobile, non opposto nel corso della relativa fase di espletamento neppure dopo i plurimi esperimenti di vendita e la prima aggiudicazione, cui è conseguita quella qui opposta per mancato pagamento del prezzo da parte del primo aggiudicatario;
i convenuti hanno inoltre contestato nel merito la fondatezza dell'opposizione, escludendo che nel caso in esame fossero ravvisabili i presupposti per affermare che l'aggiudicazione sia avvenuta a prezzo ingiusto;
infine i convenuti hanno contestato la ammissibilità e la fondatezza del ricorso per sequestro giudiziario;
rilevato che il procedimento iscritto al 6755/2024 R.G. ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto di trasferimento è stato riunito al presente procedimento all'udienza del 23.01.2025; rilevato che in sede di prima udienza del merito e di contestuale discussione sulla domanda cautelare è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., di abbandono della causa e rinuncia alle due opposizioni ed al sequestro giudiziario a spese compensate, con espresso avvertimento della rilevanza della adesione o rifiuto alla proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e ss. c.p.c., comprese le ipotesi di cui all'art. 96 terzo e quarto comma c.p.c.; rilevato che i convenuti, ad eccezione soltanto di anno dichiarato di Controparte_4 aderire alla proposta giudiziale alla udienza del 04.12.2024, all'uopo fissata, mentre i ricorrenti e anno dichiarato di non aderire alla proposta del giudice;
Controparte_4 all'udienza del 23.01.2025 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare unicamente alla domanda cautelare di sequestro;
alla udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 ha dichiarato di accettare la rinuncia al sequestro, insistendo invece Controparte_4 sulle proprie conclusioni nel merito;
ritenuta inammissibile l'opposizione ex art. 617 secondo comma c.p.c. proposta dai ricorrenti avverso il verbale di aggiudicazione;
come già più volte rilevato dal giudice dell'esecuzione (nell'ordinanza 09.05.2024 di rigetto della istanza di sospensiva avverso il verbale di aggiudicazione, nell'ordinanza collegiale 28.06.2024 di rigetto del reclamo;
nell'ordinanza 18.10.2024 di rigetto dell'istanza di sospensiva avverso il decreto di trasferimento) e come eccepito dai convenuti tutti, l'opposizione proposta ha ad oggetto non un provvedimento del giudice dell'esecuzione, bensì un atto del professionista delegato, che avrebbe dovuto in ipotesi essere contestato mediante lo strumento del reclamo al GE previsto dall'art. 591 ter c.p.c.; risulta quindi priva di pregio la doglianza dei ricorrenti secondo la quale l'opposizione sarebbe stata resa necessaria dall'assenza di altri differenti strumenti di tutela processuale;
peraltro, come già parimenti osservato in sede esecutiva, i ricorrenti avrebbero pure ben potuto sollecitare i poteri del GE ex art. 586 c.p.c. al fine di far rilevare i profili di ingiustizia del prezzo di aggiudicazione qui contestati, eventualmente impugnando ex art. 617 secondo c.p.c. il provvedimento che avesse disatteso le loro tesi difensive;
per contro, non risulta che i ricorrenti abbiano sollecitato alcun esercizio del potere ordinatorio in tal senso, essendo invece stata proposta soltanto l'istanza di sospensione, avente direttamente ad oggetto l'atto proveniente dal professionista delegato;
ritenuta inammissibile anche l'opposizione ex art. 617 secondo comma c.p.c. proposta dai pagina 4 di 8 ricorrenti avverso il decreto di trasferimento, posto che in relazione a tale provvedimento - questo sì, espressione dell'esercizio del potere ordinatorio del GE ad impulso della scansione processuale della procedura espropriativa - non risultano formulato specifici motivi di censura;
in relazione a tale atto sono semplicemente riproposti i medesimi motivi di doglianza precedentemente dedotti in relazione al valore di vendita dell'immobile staggito avverso il verbale di aggiudicazione;
trattasi di vizi non propri del provvedimento con il quale il GE ha disposto il trasferimento dell'immobile ceduto in asta, bensì riflessi dalle fasi antecedenti;
ritenuto inoltre di evidenziare, con riferimento ad entrambi i ricorsi del merito oppositivo qui in esame, come le contestazioni sollevate dai ricorrenti in relazione al valore di vendita del compendio immobiliare, risultino invero tardivamente sollevate per la prima volta soltanto in occasione della (seconda) aggiudicazione;
nessuna doglianza è invero stata precedentemente espressa: non ai sensi degli artt. 569 secondo comma c.p.c. e 173 comma terzo e quarto disp. att. c.p.c. in relazione alla perizia di stima redatta il 15.09.2021 dall'esperto, arch. , Per_2 nominato dal GE per un aggiornamento dei valori di stima a seguito dei plurimi esperimenti di vendita andati deserti sulla scorta dei valori originariamente stimati da altro perito nel 2012; non, ex art. 617 secondo comma c.p.c., in relazione ai successivi provvedimenti con i quali il GE ha disposto la vendita dell'immobile al nuovo minor prezzo di stima e fissato un diverso ammontare della cauzione, non inferiore al 40% del prezzo di offerta;
nessuna contestazione risulta essere stata formulata neppure avverso i plurimi avvisi di vendita afferenti ai numerosi esperimenti del 01.06.2022, 15.02.2023, 22.11.2023 e 21.02.2024; dunque, anche per tali rilievi deve ritenersi che le opposizioni qui proposte siano tardive ed inammissibili;
ritenuta ancora l'inammissibilità di entrambi i ricorsi in opposizione in ragione dell'intervenuta vendita del bene staggito con il decreto di trasferimento, tenuto conto del disposto di cui all'art. 2929 c.c., in forza del quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il solo caso di loro collusione con il creditore procedente;
dunque, la norma in esame costituisce impedimento alla proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che non possono mai utilmente essere proposte se la vendita sia già intervenuta, nel senso che ove proposte non potrebbero comunque spiegare se accolte effetto recuperatorio del bene nel patrimonio dell'opponente;
ritenuto che
le opposizioni siano pure infondate nel merito, per i rilievi già compiutamente evidenziati dal GE nell'ordinanza 09.05.2024 - siccome richiamata pure nel provvedimento di rigetto del reclamo del 28.06.2024, nonché nella ulteriore ordinanza 18.10.2024 di rigetto dell'istanza di sospensiva avverso il decreto di trasferimento - da intendersi quivi integralmente richiamata e condivisa;
peraltro, i ricorrenti, neppure in questa sede di merito oppositivo hanno saputo offrire serie e circostanziate allegazioni di fatto, prima ancora che idonei e pertinenti mezzi di prova, per dimostrare che nel caso concreto qui in esame il prezzo di aggiudicazione possa essere ritenuto “notevolmente inferiore a quello giusto” poiché determinato senza il rispetto delle regole che presidiano la sequenza procedimentale del processo espropriativo o poiché falsato a causa di fatti o ingerenze illegittime, sopravvenuti o scoperti successivamente alla aggiudicazione;
a tale riguardo risultano del tutto astratte le prospettazioni in ordine “… alla presenza di eventuali interferenze illecite nella procedura….”, per le quali, invero, gli stessi, dopo averne invocato un prudente apprezzamento del giudice (cfr. ricorso introduttivo, p. 5, secondo capoverso, in cui si richiamano testualmente le difese in tal senso già formulate in sede esecutiva), non hanno più sollevato ulteriori rilievi, pagina 5 di 8 riportandosi, all'udienza di precisazione conclusioni, a deduzioni inerenti esclusivamente la correttezza del procedimento di stima;
con riferimento a queste ultime doglianze, peraltro, deve ribadirsi, quanto già rilevato in ordine alla assenza di osservazioni rispetto alle conclusioni della perizia di stima redatta dall'esperto arch. ; ancora, deve rilevarsi, Per_2 come già evidenziato dal GE e dai convenuti, l'irrilevanza della destinazione che dell'immobile aggiudicato ne voglia dare l'aggiudicatario; dunque, non vi è alcuna violazione dei criteri di determinazione economica della base d'asta nella valutazione compiuta dal perito nella parte in cui ha ritenuto che il più probabile valore di mercato del bene fosse costituito non dal valore catastale, ma da quello dell'area di sedime, determinato prendendo a riferimento anche i presumibili costi di demolizione del manufatto;
la circostanza che l'aggiudicatario abbia dichiarato che non intende demolire il fabbricato ma riutilizzarlo costituisce scelta imprenditoriale che non incide sulla correttezza della stima effettuata;
stima, si ripete, che non è stata oggetto di tempestive osservazioni da parte dei ricorrenti e che invero risulta essere coerente con il (minor) prezzo di aggiudicazione finale, conseguito dopo alcuni esperimenti di vendita ed a seguito dei relativi abbattimenti della base d'asta; ritenuto pertanto di rigettare le difese sviluppate dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la inammissibilità di entrambi in ricorso di opposizione qui riuniti;
ritenuto di poter decidere in questa sede anche sulla domanda di sequestro, tenuto conto della rimessione di tutta la causa in decisione ex art. 277 c.p.c. all'esito del rinvio effettuato per la verifica della adesione delle parti alla proposta conciliativa giudiziale, infine sfumata, nonché della riunione dei due procedimenti di merito;
ritenuto dunque che si riveli inammissibile anche la domanda cautelare di sequestro giudiziario, sulla quale vi è invero rinuncia alla domanda da parte dei ricorrenti;
rinuncia che tuttavia è intervenuta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, dopo il rifiuto della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; invero, l'inammissibilità del ricorso per sequestro deriva non solo dalla inammissibilità del merito oppositivo;
invero, la domanda cautelare segue temporalmente il rigetto della istanza di sospensiva della procedura esecutiva proposta dai medesimi esecutati odierni ricorrenti innanzi al GE e già oggetto di plurimi provvedimenti di rigetto (anche tenuto conto del rigetto del reclamo); dunque la domanda qui proposta finisce per rivelarsi strumento ultroneo oggettivamente finalizzato a perseguire nella diversa sede del merito oppositivo la paralisi della scansione procedimentale del processo espropriativo sulla quale si è già espresso, in senso negativo, il GE;
non solo;
deve pure ritenersi che manchi il presupposto della strumentalità del mezzo cautelare invocato rispetto all'azione del merito oppositivo: è pur vero che il sequestro giudiziario può essere disposto anche quando si controverta sulla proprietà o sul possesso del bene al di fuori di una azione di rivendica, dovendosi intendere i termini di proprietà e possesso non in senso strettamente letterale ai fini della disciplina cautelare in esame, bensì con interpretazione estensiva idonea a ricomprendere anche situazioni di mera detenzione e nell'ambito di azione personali di restituzione;
tuttavia, deve considerarsi che non risulta oggetto di contestazione la proprietà o il possesso del bene staggito, neppure è seriamente contestato l'obbligo degli esecutati a rilasciare l'immobile per effetto del procedimento espropriativo incardinato nei loro confronti;
le contestazioni degli odierni ricorrenti si incentrano, come già rilevato, sul valore economico della aggiudicazione;
inoltre, come già rilevato, in materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, salvo il solo caso di collusione fra aggiudicatario e creditore;
ritenuto inoltre l'insussistenza, quanto al merito cautelare, dei presupposti di fumus e periculum, in ragione dei rilievi già mossi anche al merito oppositivo;
pagina 6 di 8 ritenuto in definitiva di dichiarare la inammissibilità delle domande formulate dai ricorrenti;
ritenuto di porre le spese processuali del merito oppositivo a carico dei ricorrenti in ragione della soccombenza;
le spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile di media complessità), con applicazione dei valori medi ed esclusa la fase istruttoria che non ha visto il deposito di memorie istruttorie, né lo sviluppo di prove costituende;
spese da liquidare per la fase introduttiva e di studio con riferimento ad entrambe le opposizione;
con riferimento alla fase decisoria, invece deve operarsi una unica liquidazione delle due cause riunite;
devono porsi a carico dei ricorrenti anche le spese relative alla fase introduttiva e di studio della domanda cautelare, secondo i medesimi criteri determinativi, tenuto conto della rinuncia intervenuta soltanto in prossimità dell'udienza di precisazione conclusioni e della mancata accettazione della rinuncia a spese compensate da parte dei convenuti, ad eccezione soltanto di dunque i ricorrenti Controparte_4 devono essere condannati a pagare nei confronti di tutti e ciascuno dei convenuti le spese di lite del merito oppositivo, nonché nei confronti di tutti e ciascuno dei convenuti, esclusa le spese relative al sub procedimento di sequestro in corso di causa;
Controparte_4 compensate queste ultime spese fra i ricorrenti e Controparte_4 ritenuto di dover anche condannare i ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver instaurato la controversia giudiziale in modo temerario;
in particolare, deve procedersi ad una condanna ai sensi del terzo comma e del novellato quarto comma, che hanno introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso (Cass. n. 17902 del 30.07.2010); rilevato che il testo del comma terzo della disposizione in esame non presuppone necessariamente l'esistenza di un danno di controparte;
per contro l'art. 96 comma terzo c.p.c. richiede comunque sul piano soggettivo la presenza del requisito, previsto espressamente soltanto nell'ipotesi di cui al primo comma, della malafede o della colpa grave.; ritenuto che nel caso concreto sussista la colpa grave dei ricorrenti, ravvisabile nell'avere proposto il merito oppositivo ex art. 617 secondo comma c.p.c., con argomentazioni del tutto prive di fondamenti giuridici e di serie e circostanziate allegazioni di fatto, peraltro riproponendo le medesime contestazioni già poste a base delle istanze di sospensione della esecuzione e del reclamo, ogni vota oggetto di provvedimenti di rigetto;
deve pure essere valorizzato come nell'ultima ordinanza del 18.10.2024, di rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione a seguito di opposizione ex art. 617 secondo comma c.p.c. avverso il decreto di trasferimento dell'immobile staggito, il GE, ai fini della valutazione della istanza di sospensiva e nel motivarne il rigetto, abbia esplicitato in modo inequivocabile i profili di ragionevole inammissibilità anche del merito oppositivo;
a fronte di tali rilievi , i ricorrenti non hanno saputo proporre nessuna ulteriore e diversa tesi difensiva a sostegno delle proprie domande;
i ricorrenti inoltre hanno rifiutato la proposta conciliativa, formulata con l'espresso avvertimento della rilevanza ai fini della liquidazione delle spese processuali, anche ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c.; i ricorrenti, invero, nel proporre pedissequamente le medesime argomentazioni difensive più volte rigettate in sede esecutiva, neppure hanno preso posizione in ordine al mancato pagamento delle spese processuali poste a loro carico dal GE e dal giudice del reclamo nei confronti dei medesimi odierni convenuti;
ritenuto che
in definitiva sia ravvisabile un intento dilatorio da parte dei ricorrenti, peraltro ormai anche insensibili anche alle conseguenze economiche di una pronuncia a loro carico sulle spese processuali, che giustifica una condanna ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. in misura pari alla metà delle spese legali del solo merito oppositivo a favore di ciascuno dei pagina 7 di 8 convenuti, arrotondato per difetto ad € 6.200,00, nonché una condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro pari ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA inammissibili le domande proposte dai ricorrenti, per le ragioni indicate in parte motiva.
CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese di lite relative al merito oppositivo in favore di ciascun convenuto;
spese che si liquidano, a favore di ciascun convenuto, nella somma di € 7.086,00 per le fasi di studio ed introduttiva di entrambe le opposizione, nonché nella somma di € 3.759,00 per la fase conclusionale unica;
il tutto per la somma complessiva , a favore di ciascun convenuto, di € 10.845,00, oltre alle spese generali al 15%; sui compensi CPA ed IVA.
CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese di lite relative alla domanda di sequestro in favore dei convenuti Controparte_1 Controparte_2 e spese che si liquidano, a favore di ciascuno di
[...] CP_3 detti convenuti, nella somma di € 2.740,00 per le fasi di studio ed introduttiva, oltre alle spese generali al 15%; sui compensi CPA ed IVA.
DISPONE la integrale compensazione delle spese di lite relative alla domanda di sequestro nel rapporto processuale fra i ricorrenti e Controparte_4
CONDANNA i ricorrenti a pagare a ciascuno dei convenuti, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., la somma di € 6.200,00.
CONDANNA i ricorrenti al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro pari ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c.
Così deciso in Verona il giorno 3 luglio 2025.
Il giudice Francesco Bartolotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5005/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSELLA MICHELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MASSELLA MICHELE
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALLOSIO FILIPPO Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. CASALINI ALBERTO e dell'avv. GOMIERO STEFANO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 [...]
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FIORETTI ANDREA Controparte_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni ricorrenti e Parte_1 Parte_2
I. Accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione del Lotto n. 1 del 21/02/2024 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illiceità dell'aggiudicazione del Lotto n. 1 avvenuta il 21/02/24 e revocare e/o annullare pagina 1 di 8 l'aggiudicazione del lotto n. 1 del 21/02/2024, con ogni consequenziale statuizione di legge. II. Accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento di trasferimento del Lotto n. 1 del 12/08/2024 con il quale il Tribunale di Verona nella persona del Giudice dell'Esecuzione dott. nell'ambito della procedura esecutiva n. Per_1 10/2011 RGE trasferiva a con Controparte_2 sede in Cerea (VR), Via Firenze n. 41, c.f la piena proprietà dei beni P.IVA_2 immobili siti in TO (VR) Via Dossi nn. 120-122-124 corrispondenti a terreno di complessivi mq 7.387 catastali su cui insiste un complesso edilizio costituito da un corpo di fabbrica principale comprendente unità ad uso negozio/esposizione mobili, magazzini, laboratori, due abitazioni e da limitrofi corpi di fabbrica ad uso laboratorio, magazzini, depositi e cabina elettrica così catastalmente identificati: […] e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'illiceità del decreto del 12/08/2024 di trasferimento del Lotto n. 1 corrispondente agli immobili sopra indicati, revocare e/o annullare il decreto di trasferimento del lotto n. 1 del 12/08/24 con ogni consequenziale statuizione di Legge. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite anche della fase sospensiva di opposizione agli atti esecutiva e di quella del reclamo, di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 C.P.C.
Conclusioni convenuto Controparte_1
Previa acquisizione del fascicolo dell'esecuzione immobiliare rge 10/011 ove ritenuto necessario Richiamate integralmente difese e conclusioni di cui alle comparse depositate nelle rispettive fasi cautelari (comparsa 21.06.2024 e 04.10.2024) Rilevato in ogni caso che trattasi di contestazioni a provvedimenti del GE emessi ex lege all'interno della procedura esecutiva rge 10/2011 Previa ogni opportuna declaratoria di improcedibilità/inammissibilità/infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, ove necessaria Respingere l'avversario ricorso per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto da ogni domanda proposta nei suoi confronti, con ogni Controparte_5 consequenziale provvedimento in punto spese, anche ex art. 96 cpc.
Conclusioni convenuto Controparte_2
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle opposizioni agli atti esecutivi proposte dagli esecutati ex art. 617, secondo comma, c.p.c.;
- in via principale di merito: accertata l'infondatezza delle opposizioni agli atti esecutivi rigettarle e conseguentemente, rigettare ogni domanda ed istanza svolta dagli esecutati;
- in ogni caso: condannare gli opponenti all'integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio e al risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Conclusioni convenuto CP_3
pagina 2 di 8 Nel merito in via principale: respingersi ogni domanda, eccezione e censura formulate da controparte in quanto i motivi addotti sono infondati in fatto e diritto come già rilevato anche giudizialmente nelle precedenti fasi In ogni caso: condannarsi controparte alla refusione completa delle spese di causa comprensive di quelle per la fase di sequestro (rinunciato post costituzione) con valutazione d'uffizio dell'aggravio ex art 96 cpc alla luce dalla mancata adesione di parte opponente alla proposta conciliativa del Giudice.
Conclusioni convenuto Controparte_4 in via preliminare in rito accertare e dichiarare il ricorso ex art. 617 cpc di cui è causa ex adverso proposto ed introduttivo della fase sommaria di opposizione dinanzi al GE improcedibile per i motivi di cui in premessa in quanto impugnabile con il reclamo ex art. 591 ter cpc e comunque già esperito sia con ricorso ex art. 617 cpc che con reclamo, entrambi già rigettati in rito e nel merito dal GE nel merito
- rigettare le domande tutte proposte con ricorso in opposizione notificato il 18.11.2024 unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 23.01.2025 in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto degli atti introduttivi delle parti quanto alla esposizione del fatto;
in breve, gli esecutati e hanno proposto due Parte_1 Parte_2 distinti ricorsi ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 secondo comma c.p.c., avverso, rispettivamente, il provvedimento di aggiudicazione del bene staggito, costituito da immobile ad uso industriale di loro proprietà, nonché il conseguente decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, adducendone l'illiceità, per essere stato ceduto l'immobile ad un prezzo “incongruo”, non corrispondente al reale valore di mercato, nonché “ingiusto”, senza il rispetto delle regole sottese alla procedura di evidenza pubblica;
in corso di causa gli esecutati hanno pure proposto ricorso cautelare per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., a cui hanno rinunciato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni a seguito del rilascio dell'immobile; i convenuti hanno tutti eccepito l'inammissibilità dell'opposizione avverso il verbale di aggiudicazione, sulla scorta di quanto statuito anche nei provvedimenti emessi in sede di esecuzione a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione e del reclamo, poiché avente ad oggetto non un provvedimento del pagina 3 di 8 giudice, quanto piuttosto un atto del delegato, reclamabile ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.; i convenuti hanno pure eccepito l'inammissibilità dell'opposizione al decreto di trasferimento, poiché non contestato per vizi propri e poiché conseguente alla procedura di aggiudicazione, correttamente espletatasi secondo i valori di stima della perizia redatta dall'esperto nominato in sede esecutiva - non oggetto di tempestive osservazioni da parte degli esecutati odierni ricorrenti - ed in base al conseguente provvedimento con cui il GE ha disposto la vendita dell'immobile, non opposto nel corso della relativa fase di espletamento neppure dopo i plurimi esperimenti di vendita e la prima aggiudicazione, cui è conseguita quella qui opposta per mancato pagamento del prezzo da parte del primo aggiudicatario;
i convenuti hanno inoltre contestato nel merito la fondatezza dell'opposizione, escludendo che nel caso in esame fossero ravvisabili i presupposti per affermare che l'aggiudicazione sia avvenuta a prezzo ingiusto;
infine i convenuti hanno contestato la ammissibilità e la fondatezza del ricorso per sequestro giudiziario;
rilevato che il procedimento iscritto al 6755/2024 R.G. ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto di trasferimento è stato riunito al presente procedimento all'udienza del 23.01.2025; rilevato che in sede di prima udienza del merito e di contestuale discussione sulla domanda cautelare è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., di abbandono della causa e rinuncia alle due opposizioni ed al sequestro giudiziario a spese compensate, con espresso avvertimento della rilevanza della adesione o rifiuto alla proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e ss. c.p.c., comprese le ipotesi di cui all'art. 96 terzo e quarto comma c.p.c.; rilevato che i convenuti, ad eccezione soltanto di anno dichiarato di Controparte_4 aderire alla proposta giudiziale alla udienza del 04.12.2024, all'uopo fissata, mentre i ricorrenti e anno dichiarato di non aderire alla proposta del giudice;
Controparte_4 all'udienza del 23.01.2025 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare unicamente alla domanda cautelare di sequestro;
alla udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 ha dichiarato di accettare la rinuncia al sequestro, insistendo invece Controparte_4 sulle proprie conclusioni nel merito;
ritenuta inammissibile l'opposizione ex art. 617 secondo comma c.p.c. proposta dai ricorrenti avverso il verbale di aggiudicazione;
come già più volte rilevato dal giudice dell'esecuzione (nell'ordinanza 09.05.2024 di rigetto della istanza di sospensiva avverso il verbale di aggiudicazione, nell'ordinanza collegiale 28.06.2024 di rigetto del reclamo;
nell'ordinanza 18.10.2024 di rigetto dell'istanza di sospensiva avverso il decreto di trasferimento) e come eccepito dai convenuti tutti, l'opposizione proposta ha ad oggetto non un provvedimento del giudice dell'esecuzione, bensì un atto del professionista delegato, che avrebbe dovuto in ipotesi essere contestato mediante lo strumento del reclamo al GE previsto dall'art. 591 ter c.p.c.; risulta quindi priva di pregio la doglianza dei ricorrenti secondo la quale l'opposizione sarebbe stata resa necessaria dall'assenza di altri differenti strumenti di tutela processuale;
peraltro, come già parimenti osservato in sede esecutiva, i ricorrenti avrebbero pure ben potuto sollecitare i poteri del GE ex art. 586 c.p.c. al fine di far rilevare i profili di ingiustizia del prezzo di aggiudicazione qui contestati, eventualmente impugnando ex art. 617 secondo c.p.c. il provvedimento che avesse disatteso le loro tesi difensive;
per contro, non risulta che i ricorrenti abbiano sollecitato alcun esercizio del potere ordinatorio in tal senso, essendo invece stata proposta soltanto l'istanza di sospensione, avente direttamente ad oggetto l'atto proveniente dal professionista delegato;
ritenuta inammissibile anche l'opposizione ex art. 617 secondo comma c.p.c. proposta dai pagina 4 di 8 ricorrenti avverso il decreto di trasferimento, posto che in relazione a tale provvedimento - questo sì, espressione dell'esercizio del potere ordinatorio del GE ad impulso della scansione processuale della procedura espropriativa - non risultano formulato specifici motivi di censura;
in relazione a tale atto sono semplicemente riproposti i medesimi motivi di doglianza precedentemente dedotti in relazione al valore di vendita dell'immobile staggito avverso il verbale di aggiudicazione;
trattasi di vizi non propri del provvedimento con il quale il GE ha disposto il trasferimento dell'immobile ceduto in asta, bensì riflessi dalle fasi antecedenti;
ritenuto inoltre di evidenziare, con riferimento ad entrambi i ricorsi del merito oppositivo qui in esame, come le contestazioni sollevate dai ricorrenti in relazione al valore di vendita del compendio immobiliare, risultino invero tardivamente sollevate per la prima volta soltanto in occasione della (seconda) aggiudicazione;
nessuna doglianza è invero stata precedentemente espressa: non ai sensi degli artt. 569 secondo comma c.p.c. e 173 comma terzo e quarto disp. att. c.p.c. in relazione alla perizia di stima redatta il 15.09.2021 dall'esperto, arch. , Per_2 nominato dal GE per un aggiornamento dei valori di stima a seguito dei plurimi esperimenti di vendita andati deserti sulla scorta dei valori originariamente stimati da altro perito nel 2012; non, ex art. 617 secondo comma c.p.c., in relazione ai successivi provvedimenti con i quali il GE ha disposto la vendita dell'immobile al nuovo minor prezzo di stima e fissato un diverso ammontare della cauzione, non inferiore al 40% del prezzo di offerta;
nessuna contestazione risulta essere stata formulata neppure avverso i plurimi avvisi di vendita afferenti ai numerosi esperimenti del 01.06.2022, 15.02.2023, 22.11.2023 e 21.02.2024; dunque, anche per tali rilievi deve ritenersi che le opposizioni qui proposte siano tardive ed inammissibili;
ritenuta ancora l'inammissibilità di entrambi i ricorsi in opposizione in ragione dell'intervenuta vendita del bene staggito con il decreto di trasferimento, tenuto conto del disposto di cui all'art. 2929 c.c., in forza del quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il solo caso di loro collusione con il creditore procedente;
dunque, la norma in esame costituisce impedimento alla proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che non possono mai utilmente essere proposte se la vendita sia già intervenuta, nel senso che ove proposte non potrebbero comunque spiegare se accolte effetto recuperatorio del bene nel patrimonio dell'opponente;
ritenuto che
le opposizioni siano pure infondate nel merito, per i rilievi già compiutamente evidenziati dal GE nell'ordinanza 09.05.2024 - siccome richiamata pure nel provvedimento di rigetto del reclamo del 28.06.2024, nonché nella ulteriore ordinanza 18.10.2024 di rigetto dell'istanza di sospensiva avverso il decreto di trasferimento - da intendersi quivi integralmente richiamata e condivisa;
peraltro, i ricorrenti, neppure in questa sede di merito oppositivo hanno saputo offrire serie e circostanziate allegazioni di fatto, prima ancora che idonei e pertinenti mezzi di prova, per dimostrare che nel caso concreto qui in esame il prezzo di aggiudicazione possa essere ritenuto “notevolmente inferiore a quello giusto” poiché determinato senza il rispetto delle regole che presidiano la sequenza procedimentale del processo espropriativo o poiché falsato a causa di fatti o ingerenze illegittime, sopravvenuti o scoperti successivamente alla aggiudicazione;
a tale riguardo risultano del tutto astratte le prospettazioni in ordine “… alla presenza di eventuali interferenze illecite nella procedura….”, per le quali, invero, gli stessi, dopo averne invocato un prudente apprezzamento del giudice (cfr. ricorso introduttivo, p. 5, secondo capoverso, in cui si richiamano testualmente le difese in tal senso già formulate in sede esecutiva), non hanno più sollevato ulteriori rilievi, pagina 5 di 8 riportandosi, all'udienza di precisazione conclusioni, a deduzioni inerenti esclusivamente la correttezza del procedimento di stima;
con riferimento a queste ultime doglianze, peraltro, deve ribadirsi, quanto già rilevato in ordine alla assenza di osservazioni rispetto alle conclusioni della perizia di stima redatta dall'esperto arch. ; ancora, deve rilevarsi, Per_2 come già evidenziato dal GE e dai convenuti, l'irrilevanza della destinazione che dell'immobile aggiudicato ne voglia dare l'aggiudicatario; dunque, non vi è alcuna violazione dei criteri di determinazione economica della base d'asta nella valutazione compiuta dal perito nella parte in cui ha ritenuto che il più probabile valore di mercato del bene fosse costituito non dal valore catastale, ma da quello dell'area di sedime, determinato prendendo a riferimento anche i presumibili costi di demolizione del manufatto;
la circostanza che l'aggiudicatario abbia dichiarato che non intende demolire il fabbricato ma riutilizzarlo costituisce scelta imprenditoriale che non incide sulla correttezza della stima effettuata;
stima, si ripete, che non è stata oggetto di tempestive osservazioni da parte dei ricorrenti e che invero risulta essere coerente con il (minor) prezzo di aggiudicazione finale, conseguito dopo alcuni esperimenti di vendita ed a seguito dei relativi abbattimenti della base d'asta; ritenuto pertanto di rigettare le difese sviluppate dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la inammissibilità di entrambi in ricorso di opposizione qui riuniti;
ritenuto di poter decidere in questa sede anche sulla domanda di sequestro, tenuto conto della rimessione di tutta la causa in decisione ex art. 277 c.p.c. all'esito del rinvio effettuato per la verifica della adesione delle parti alla proposta conciliativa giudiziale, infine sfumata, nonché della riunione dei due procedimenti di merito;
ritenuto dunque che si riveli inammissibile anche la domanda cautelare di sequestro giudiziario, sulla quale vi è invero rinuncia alla domanda da parte dei ricorrenti;
rinuncia che tuttavia è intervenuta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, dopo il rifiuto della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; invero, l'inammissibilità del ricorso per sequestro deriva non solo dalla inammissibilità del merito oppositivo;
invero, la domanda cautelare segue temporalmente il rigetto della istanza di sospensiva della procedura esecutiva proposta dai medesimi esecutati odierni ricorrenti innanzi al GE e già oggetto di plurimi provvedimenti di rigetto (anche tenuto conto del rigetto del reclamo); dunque la domanda qui proposta finisce per rivelarsi strumento ultroneo oggettivamente finalizzato a perseguire nella diversa sede del merito oppositivo la paralisi della scansione procedimentale del processo espropriativo sulla quale si è già espresso, in senso negativo, il GE;
non solo;
deve pure ritenersi che manchi il presupposto della strumentalità del mezzo cautelare invocato rispetto all'azione del merito oppositivo: è pur vero che il sequestro giudiziario può essere disposto anche quando si controverta sulla proprietà o sul possesso del bene al di fuori di una azione di rivendica, dovendosi intendere i termini di proprietà e possesso non in senso strettamente letterale ai fini della disciplina cautelare in esame, bensì con interpretazione estensiva idonea a ricomprendere anche situazioni di mera detenzione e nell'ambito di azione personali di restituzione;
tuttavia, deve considerarsi che non risulta oggetto di contestazione la proprietà o il possesso del bene staggito, neppure è seriamente contestato l'obbligo degli esecutati a rilasciare l'immobile per effetto del procedimento espropriativo incardinato nei loro confronti;
le contestazioni degli odierni ricorrenti si incentrano, come già rilevato, sul valore economico della aggiudicazione;
inoltre, come già rilevato, in materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, salvo il solo caso di collusione fra aggiudicatario e creditore;
ritenuto inoltre l'insussistenza, quanto al merito cautelare, dei presupposti di fumus e periculum, in ragione dei rilievi già mossi anche al merito oppositivo;
pagina 6 di 8 ritenuto in definitiva di dichiarare la inammissibilità delle domande formulate dai ricorrenti;
ritenuto di porre le spese processuali del merito oppositivo a carico dei ricorrenti in ragione della soccombenza;
le spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile di media complessità), con applicazione dei valori medi ed esclusa la fase istruttoria che non ha visto il deposito di memorie istruttorie, né lo sviluppo di prove costituende;
spese da liquidare per la fase introduttiva e di studio con riferimento ad entrambe le opposizione;
con riferimento alla fase decisoria, invece deve operarsi una unica liquidazione delle due cause riunite;
devono porsi a carico dei ricorrenti anche le spese relative alla fase introduttiva e di studio della domanda cautelare, secondo i medesimi criteri determinativi, tenuto conto della rinuncia intervenuta soltanto in prossimità dell'udienza di precisazione conclusioni e della mancata accettazione della rinuncia a spese compensate da parte dei convenuti, ad eccezione soltanto di dunque i ricorrenti Controparte_4 devono essere condannati a pagare nei confronti di tutti e ciascuno dei convenuti le spese di lite del merito oppositivo, nonché nei confronti di tutti e ciascuno dei convenuti, esclusa le spese relative al sub procedimento di sequestro in corso di causa;
Controparte_4 compensate queste ultime spese fra i ricorrenti e Controparte_4 ritenuto di dover anche condannare i ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver instaurato la controversia giudiziale in modo temerario;
in particolare, deve procedersi ad una condanna ai sensi del terzo comma e del novellato quarto comma, che hanno introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso (Cass. n. 17902 del 30.07.2010); rilevato che il testo del comma terzo della disposizione in esame non presuppone necessariamente l'esistenza di un danno di controparte;
per contro l'art. 96 comma terzo c.p.c. richiede comunque sul piano soggettivo la presenza del requisito, previsto espressamente soltanto nell'ipotesi di cui al primo comma, della malafede o della colpa grave.; ritenuto che nel caso concreto sussista la colpa grave dei ricorrenti, ravvisabile nell'avere proposto il merito oppositivo ex art. 617 secondo comma c.p.c., con argomentazioni del tutto prive di fondamenti giuridici e di serie e circostanziate allegazioni di fatto, peraltro riproponendo le medesime contestazioni già poste a base delle istanze di sospensione della esecuzione e del reclamo, ogni vota oggetto di provvedimenti di rigetto;
deve pure essere valorizzato come nell'ultima ordinanza del 18.10.2024, di rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione a seguito di opposizione ex art. 617 secondo comma c.p.c. avverso il decreto di trasferimento dell'immobile staggito, il GE, ai fini della valutazione della istanza di sospensiva e nel motivarne il rigetto, abbia esplicitato in modo inequivocabile i profili di ragionevole inammissibilità anche del merito oppositivo;
a fronte di tali rilievi , i ricorrenti non hanno saputo proporre nessuna ulteriore e diversa tesi difensiva a sostegno delle proprie domande;
i ricorrenti inoltre hanno rifiutato la proposta conciliativa, formulata con l'espresso avvertimento della rilevanza ai fini della liquidazione delle spese processuali, anche ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c.; i ricorrenti, invero, nel proporre pedissequamente le medesime argomentazioni difensive più volte rigettate in sede esecutiva, neppure hanno preso posizione in ordine al mancato pagamento delle spese processuali poste a loro carico dal GE e dal giudice del reclamo nei confronti dei medesimi odierni convenuti;
ritenuto che
in definitiva sia ravvisabile un intento dilatorio da parte dei ricorrenti, peraltro ormai anche insensibili anche alle conseguenze economiche di una pronuncia a loro carico sulle spese processuali, che giustifica una condanna ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. in misura pari alla metà delle spese legali del solo merito oppositivo a favore di ciascuno dei pagina 7 di 8 convenuti, arrotondato per difetto ad € 6.200,00, nonché una condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro pari ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA inammissibili le domande proposte dai ricorrenti, per le ragioni indicate in parte motiva.
CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese di lite relative al merito oppositivo in favore di ciascun convenuto;
spese che si liquidano, a favore di ciascun convenuto, nella somma di € 7.086,00 per le fasi di studio ed introduttiva di entrambe le opposizione, nonché nella somma di € 3.759,00 per la fase conclusionale unica;
il tutto per la somma complessiva , a favore di ciascun convenuto, di € 10.845,00, oltre alle spese generali al 15%; sui compensi CPA ed IVA.
CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese di lite relative alla domanda di sequestro in favore dei convenuti Controparte_1 Controparte_2 e spese che si liquidano, a favore di ciascuno di
[...] CP_3 detti convenuti, nella somma di € 2.740,00 per le fasi di studio ed introduttiva, oltre alle spese generali al 15%; sui compensi CPA ed IVA.
DISPONE la integrale compensazione delle spese di lite relative alla domanda di sequestro nel rapporto processuale fra i ricorrenti e Controparte_4
CONDANNA i ricorrenti a pagare a ciascuno dei convenuti, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., la somma di € 6.200,00.
CONDANNA i ricorrenti al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro pari ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c.
Così deciso in Verona il giorno 3 luglio 2025.
Il giudice Francesco Bartolotti
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