CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, EL
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3572/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1520/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 10/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3RE 41635 2017 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3RE 17021 2018 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3RE 2591 2020 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3RE 11612 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2310/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La lite ha per oggetto n. 4 avvisi di accertamento emessi dal Comune di Milano per gli anni 2017,2018,2019 e 2020 a carico della contribuente Resistente_1 con i quali veniva contestato l'omesso versamento dell'IMU per l'immobile sito in Milano alla Indirizzo_1 .
La contribuente impugnava detti avvisi rappresentando che l'immobile in oggetto , acquistato nel 2004, era la sua prima casa , dove risiedeva anagraficamente e che era la sua dimora abituale e, pertanto aveva diritto all'esenzione IMU.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso introduttivo ritenendo che “la ricorrente, mediante le produzioni effettuate nel corso del giudizio, abbia assolto, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (C. Cass. ord.
n. 18859/2021) all'onere probatorio, su di essa incombente, di dimostrare la sua residenza abituale”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il comune di Milano che eccepisce :
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 co. 1, 115, 116, 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., stante la contraddittorietà della sentenza impugnata non avendo la Corte di primo grado correttamente motivato circa la mancata prova dell'effettiva dimora da parte del contribuente;
-violazione di legge ai sensi dell'art. 13, comma 2 DL 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n.
214 .
In particolare, il Comune di Milano eccepisce che oltre al requisito della residenza anagrafica la contribuente non avrebbe provato che era anche la sua dimora abituale.
L'appellante assume che la contribuente già risiedeva dal 1997 –come provato da un certificato di residenza storico- all'indirizzo di Indirizzo_1 prima di effettuare l'acquisto dell'immobile nel 2004 in oggetto in quanto presso il medesimo stabile sarebbe presente altra unità immobiliare di proprietà del marito della contribuente ed in cui sarebbe presente il nucleo familiare di cui fa parte anche il figlio;
di conseguenza mancherebbe il secondo requisito della dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare che dimorerebbero nell'altro immobile sito nello stesso stabile di proprietà del marito.
In merito alla documentazione delle utenze (luce e gas) prodotte dalla contribuente, il Comune assume che i consumi ridotti potrebbero tutt'al più dimostrare un utilizzo saltuario dell' immobile probabilmente tenuto a disposizione.
Chiede quindi la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese. Si è costituita l'appellata depositando le proprie controdeduzioni.
Innanzitutto l'appellante ha integrato la produzione documentale , riversata solo a campione nel giudizio di primo grado, allegando tutte le bollette relative alle suddette utenze per gli anni di cui agli accertamenti.
Rappresenta poi che l'appartamento di sua proprietà è unito a quello di proprietà del marito da una scala interna ( non condominiale) che unisce i due appartamenti ed è ad uso esclusivo dei proprietari e del loro nucleo familiare ed i lavori sono stati eseguiti in conformità delle DIA a suo tempo presentate. non è possibile richiedere un unico accatastamento nel caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate in presenza di due titolarità delle stesse come nel caso in ispecie ove l'una è di proprietà del marito e l'altra della moglie, coniugi conviventi in regime di separazione dei beni. Solo con la circolare interpretativa n. 27/
E del 13.06.2016 dell'Agenzia delle Entrate è divenuto possibile procedere con la richiesta di apposita annotazione negli atti catastali dichiarativa di “porzione di unità immobiliare unita di fatto ai fini fiscali”, evidenziando che non può imputarsi alla contribuente la mancata conoscenza di un documento di prassi con valore meramente esplicativo e non parificabile a norma avente carattere impositivo erga omnes.
Richiama giurisprudenza di merito a suo favore e la sentenza della consulta (n. 209 del 13.10.2022) secondo cui la situazione de qua è conforme ai principi espressi con detta sentenza della corte costituzionale.
Precisa infine che nelle more del giudizio di primo grado ha provveduto ad effettuare istanza di accatastamento unitario ai soli fini fiscali tra le due unità confermando così come la stessa sia unica abitazione e dimora sua e del suo nucleo familiare.
Chiede dunque la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio e delle stesse dichiarazioni della contribuente appare evidente che la stessa risiedeva dal ontano 1997 in Indirizzo_1 nell'unità immobiliare di proprietà del coniuge e che costituiva all'epoca anche la sua dimora abituale.
Nel 2004 la contribuente ha acquistato un immobile nello stesso palazzo dove già risiedeva per il quale ha richiesto ed usufruito dell'esenzione IMU prima casa , assumendo che in tale appartamento avesse fissato la dimora abituale, presumibilemnte abbandonando la precedente dimora fissat nell'appartamento dove risiedeva con il marito. . Per provare tale circostanza ha allegato agli atti del processo le bollette/fatture relative alle utenze per gli anni oggetto di accertamento da parte del comune .
Si ricorda che in tema di IMU l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, del d.-l. n.
201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.
Ciò detto, la contribuebnte appellata ha rappresentato che l'appartamento di sua proprietà è unito a quello di proprietà del marito da una scala interna che unisce di fatto i due appartamenti ed è ad uso esclusivo dei proprietari e del loro nucleo familiare ed i lavori sono stati eseguiti in conformità delle DIA a suo tempo presentate e che non era possibile richiedere un unico accatastamento nel caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate in presenza di due titolarità diverse e che solo a seguito del documento di prassi dell'amministrazione Finanziaria n. 27/E del 13.6.2016 è divenuto possibile procedere con la richiesta di apposita annotazione negli atti catastali come immobile unito di fatto ad un altro e, non avendolo fatto, e ritiene che non può imputarsi alla contribuente la mancata conoscenza di un documento di prassi
Riferisce anche che nelle more del giudizio ha poi proceduto all'annotazione catastale per l'accatastamento unitario dei due immobili ai soli fini fiscali, adeguandosi alle prescrizioni dell'Amministrazione Finanziaria.
Tornando all'aspetto probatorio dell'esistenza della sua dimora presso l'appartamento di sua proprietà , dall'analisi delle copie delle utenze riversate agli atti non si ritiene che le utenze dei consumi dimostrino la dimora presso l'immobile in quanto i consumi di gas e luce sono veramente minimi con l'importo delle bollette periodiche, sostanzialmente sempre dello stesso importo, il che fa ragionevolmente presumere che si tratti -essenzialmente- delle quote fisse addebitate dal gestore indipendentemente dai consumi effettivi e/o da acconti su consumi stimati minimi (in funzione dei consumi degli anni prcedenti), come indirettamente provato da alcune bollette negative (cioè a credito della contribuente) in seguito a probabile lettura dei contatori. Tali circostanze appaiono quindi incompatibili con la presenza , in detto immobile, di un nucleo familiare.
Pertanto è ragionevole concludere, come eccepito dal Comune, che l'immobile della contribuente fosse tenuto a disposizione o comunque utilizzato solo saltuariamente e che la contribuente dimorasse nell'altro appartamento attiguo di proprietà del marito dove, si ricorda, aveva la residenza dal 1997 e fino al 2004 data di acquisto dell'immobile in oggetto.
Pertanto non risulta provato che nell'immobile in oggetto la contribuente avesse fissato la propria dimora unitamente al nucleo familiare.
Né d'altra parte ha alcuna valenza la circostanza dedotta che dalla data dell'acquisto e fino al 2016 non sarebbe stato possibile unificare ai fini fiscali le 2 unità abitative;
infondata è altresi l'affermazione di assenza di colpa per non essersi adeguata a quanto previsto dal documento di prassi dell'Agenzia delle entrate n.
27/E del 13.6.2016 per mancata conoscenza di detta prassi atteso il noto principio secondo cui la mancata conoscenza di una norma tributaria non esime dal rispetto della stessa e dalle relative conseguenze.
Pertanto, si ritiene fondato l'appello del comune con la conseguenza che la sentenza gravata deve essere riformata;
vista la particolarità della materia sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia , in riforma della sentenza gravata, accoglie l'appello. Spese compensate.
Cosi deciso in Milano, li 5 novembre 2025
Il Giudice Estensore – Piero Ansaldi Il Presidente – Giuseppe Locatelli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, EL
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3572/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1520/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 10/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3RE 41635 2017 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3RE 17021 2018 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3RE 2591 2020 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3RE 11612 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2310/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La lite ha per oggetto n. 4 avvisi di accertamento emessi dal Comune di Milano per gli anni 2017,2018,2019 e 2020 a carico della contribuente Resistente_1 con i quali veniva contestato l'omesso versamento dell'IMU per l'immobile sito in Milano alla Indirizzo_1 .
La contribuente impugnava detti avvisi rappresentando che l'immobile in oggetto , acquistato nel 2004, era la sua prima casa , dove risiedeva anagraficamente e che era la sua dimora abituale e, pertanto aveva diritto all'esenzione IMU.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso introduttivo ritenendo che “la ricorrente, mediante le produzioni effettuate nel corso del giudizio, abbia assolto, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (C. Cass. ord.
n. 18859/2021) all'onere probatorio, su di essa incombente, di dimostrare la sua residenza abituale”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il comune di Milano che eccepisce :
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 co. 1, 115, 116, 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., stante la contraddittorietà della sentenza impugnata non avendo la Corte di primo grado correttamente motivato circa la mancata prova dell'effettiva dimora da parte del contribuente;
-violazione di legge ai sensi dell'art. 13, comma 2 DL 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n.
214 .
In particolare, il Comune di Milano eccepisce che oltre al requisito della residenza anagrafica la contribuente non avrebbe provato che era anche la sua dimora abituale.
L'appellante assume che la contribuente già risiedeva dal 1997 –come provato da un certificato di residenza storico- all'indirizzo di Indirizzo_1 prima di effettuare l'acquisto dell'immobile nel 2004 in oggetto in quanto presso il medesimo stabile sarebbe presente altra unità immobiliare di proprietà del marito della contribuente ed in cui sarebbe presente il nucleo familiare di cui fa parte anche il figlio;
di conseguenza mancherebbe il secondo requisito della dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare che dimorerebbero nell'altro immobile sito nello stesso stabile di proprietà del marito.
In merito alla documentazione delle utenze (luce e gas) prodotte dalla contribuente, il Comune assume che i consumi ridotti potrebbero tutt'al più dimostrare un utilizzo saltuario dell' immobile probabilmente tenuto a disposizione.
Chiede quindi la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese. Si è costituita l'appellata depositando le proprie controdeduzioni.
Innanzitutto l'appellante ha integrato la produzione documentale , riversata solo a campione nel giudizio di primo grado, allegando tutte le bollette relative alle suddette utenze per gli anni di cui agli accertamenti.
Rappresenta poi che l'appartamento di sua proprietà è unito a quello di proprietà del marito da una scala interna ( non condominiale) che unisce i due appartamenti ed è ad uso esclusivo dei proprietari e del loro nucleo familiare ed i lavori sono stati eseguiti in conformità delle DIA a suo tempo presentate. non è possibile richiedere un unico accatastamento nel caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate in presenza di due titolarità delle stesse come nel caso in ispecie ove l'una è di proprietà del marito e l'altra della moglie, coniugi conviventi in regime di separazione dei beni. Solo con la circolare interpretativa n. 27/
E del 13.06.2016 dell'Agenzia delle Entrate è divenuto possibile procedere con la richiesta di apposita annotazione negli atti catastali dichiarativa di “porzione di unità immobiliare unita di fatto ai fini fiscali”, evidenziando che non può imputarsi alla contribuente la mancata conoscenza di un documento di prassi con valore meramente esplicativo e non parificabile a norma avente carattere impositivo erga omnes.
Richiama giurisprudenza di merito a suo favore e la sentenza della consulta (n. 209 del 13.10.2022) secondo cui la situazione de qua è conforme ai principi espressi con detta sentenza della corte costituzionale.
Precisa infine che nelle more del giudizio di primo grado ha provveduto ad effettuare istanza di accatastamento unitario ai soli fini fiscali tra le due unità confermando così come la stessa sia unica abitazione e dimora sua e del suo nucleo familiare.
Chiede dunque la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio e delle stesse dichiarazioni della contribuente appare evidente che la stessa risiedeva dal ontano 1997 in Indirizzo_1 nell'unità immobiliare di proprietà del coniuge e che costituiva all'epoca anche la sua dimora abituale.
Nel 2004 la contribuente ha acquistato un immobile nello stesso palazzo dove già risiedeva per il quale ha richiesto ed usufruito dell'esenzione IMU prima casa , assumendo che in tale appartamento avesse fissato la dimora abituale, presumibilemnte abbandonando la precedente dimora fissat nell'appartamento dove risiedeva con il marito. . Per provare tale circostanza ha allegato agli atti del processo le bollette/fatture relative alle utenze per gli anni oggetto di accertamento da parte del comune .
Si ricorda che in tema di IMU l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, del d.-l. n.
201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.
Ciò detto, la contribuebnte appellata ha rappresentato che l'appartamento di sua proprietà è unito a quello di proprietà del marito da una scala interna che unisce di fatto i due appartamenti ed è ad uso esclusivo dei proprietari e del loro nucleo familiare ed i lavori sono stati eseguiti in conformità delle DIA a suo tempo presentate e che non era possibile richiedere un unico accatastamento nel caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate in presenza di due titolarità diverse e che solo a seguito del documento di prassi dell'amministrazione Finanziaria n. 27/E del 13.6.2016 è divenuto possibile procedere con la richiesta di apposita annotazione negli atti catastali come immobile unito di fatto ad un altro e, non avendolo fatto, e ritiene che non può imputarsi alla contribuente la mancata conoscenza di un documento di prassi
Riferisce anche che nelle more del giudizio ha poi proceduto all'annotazione catastale per l'accatastamento unitario dei due immobili ai soli fini fiscali, adeguandosi alle prescrizioni dell'Amministrazione Finanziaria.
Tornando all'aspetto probatorio dell'esistenza della sua dimora presso l'appartamento di sua proprietà , dall'analisi delle copie delle utenze riversate agli atti non si ritiene che le utenze dei consumi dimostrino la dimora presso l'immobile in quanto i consumi di gas e luce sono veramente minimi con l'importo delle bollette periodiche, sostanzialmente sempre dello stesso importo, il che fa ragionevolmente presumere che si tratti -essenzialmente- delle quote fisse addebitate dal gestore indipendentemente dai consumi effettivi e/o da acconti su consumi stimati minimi (in funzione dei consumi degli anni prcedenti), come indirettamente provato da alcune bollette negative (cioè a credito della contribuente) in seguito a probabile lettura dei contatori. Tali circostanze appaiono quindi incompatibili con la presenza , in detto immobile, di un nucleo familiare.
Pertanto è ragionevole concludere, come eccepito dal Comune, che l'immobile della contribuente fosse tenuto a disposizione o comunque utilizzato solo saltuariamente e che la contribuente dimorasse nell'altro appartamento attiguo di proprietà del marito dove, si ricorda, aveva la residenza dal 1997 e fino al 2004 data di acquisto dell'immobile in oggetto.
Pertanto non risulta provato che nell'immobile in oggetto la contribuente avesse fissato la propria dimora unitamente al nucleo familiare.
Né d'altra parte ha alcuna valenza la circostanza dedotta che dalla data dell'acquisto e fino al 2016 non sarebbe stato possibile unificare ai fini fiscali le 2 unità abitative;
infondata è altresi l'affermazione di assenza di colpa per non essersi adeguata a quanto previsto dal documento di prassi dell'Agenzia delle entrate n.
27/E del 13.6.2016 per mancata conoscenza di detta prassi atteso il noto principio secondo cui la mancata conoscenza di una norma tributaria non esime dal rispetto della stessa e dalle relative conseguenze.
Pertanto, si ritiene fondato l'appello del comune con la conseguenza che la sentenza gravata deve essere riformata;
vista la particolarità della materia sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia , in riforma della sentenza gravata, accoglie l'appello. Spese compensate.
Cosi deciso in Milano, li 5 novembre 2025
Il Giudice Estensore – Piero Ansaldi Il Presidente – Giuseppe Locatelli