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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5766/2024 R.G. sez. lavoro, vertente
TRA
[...]
Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Elena Barretta;
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t.;
Contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.11.2024, le parti ricorrenti in epigrafe esponevano di prestare la propria attività lavorativa presso l
[...]
Controparte_2
di Salerno, con qualifica di Infermiere Professionale. Rappresentavano di svolgere la attività lavorativa di 36 ore settimanali su turni rotativi nelle 24 ore, anche nei giorni festivi infrasettimanali, come da fogli di servizi in atti, senza tuttavia godere del riposo compensativo o, in alternativa, del compenso per lavoro straordinario. Assumevano che, sulla scorta della
Contrattazione Collettiva succedutasi nel corso degli anni, dal 1.11.2019 al
31.12.2022, vantavano un credito nei confronti del datore di lavoro costituito dal compenso per il lavoro straordinario svolto ed evidenziavano che l'azienda aveva iniziato a corrispondere il dovuto ma solo a partire dall'anno 2023. Lamentavano pertanto la mancata corresponsione degli emolumenti dovuti per il predetto periodo concludendo nei seguenti termini “a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9
CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del
21.5.2018 –comparto Sanità, ora ex art. 106 del CCNL del 22.11.2022 Comparto
Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dal 1° dicembre
2019 al 31 dicembre 2022 per il sig. mentre per la sig.ra dal dicembre Pt_1
2020 a dicembre 2022, e per l'effetto, b) condannare l
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di € 4.731,93, di cui:
€ 1.395,61 in favore della sig.r Parte_1
€ 3.336,32 in favore del sig Parte_1
a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre interessi di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività infrasettimanali”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva la
[...]
convenuta. CP_3
In data odierna, acquisita la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 2.7.2025.
Anzitutto va dichiarata la contumacia della , regolarmente Controparte_3
convenuta in giudizio e non costituita (v. notifica in atti).
Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi che, come documentato dalle parti ricorrenti, con il cedolino paga di maggio 2025 è stata loro corrisposta la retribuzione oggetto di causa per un importo pari ad €
1.061,94 per e € 2.717,75 per Pt_1 Pt_1
Con riferimento a detti importi può essere pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che, come nel caso di specie, si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia (v. anche Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048).
Tanto premesso, come evincibile dalle predette buste paga di maggio 2025
e dedotto dalle ricorrenti con note del 24.6.2025, la ha Controparte_3
proceduto al pagamento parziale della retribuzione per lavoro infrasettimanale festivo diurno e notturno richiesta con ricorso. Come rimarcato dalla parte ricorrente ed emergente dalle citate buste paga di maggio 2025, l' non ha in particolare remunerato le ore Controparte_1
lavorate durante l'orario notturno con la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva (maggiorazione del 50%) e inoltre non ha remunerato alcuni giorni di lavoro festivo effettuato dai ricorrenti.
Ciò detto, si osserva che il comportamento stragiudiziale della convenuta, che ha pagato con la busta paga di maggio 2025 la retribuzione richiesta nel ricorso a titolo di straordinario per lavoro festivo infrasettimanale, equivale certamente alla ammissione di fondatezza del diritto fatto valere dai ricorrenti. Tanto chiarito, ritenuta la correttezza delle somme richieste in ricorso per le predette causali, in quanto parametrate alle giornate di lavoro festivo emergenti dai cartellini presenza e alle maggiorazioni del 30% e del
50% previste dal CCNL 2.11.2022 -triennio 2019/2021 rispettivamente per lo straordinario festivo diurno e notturno, deve riconoscersi alle parti ricorrenti il diritto al pagamento, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale espletato dal novembre 2019 al 31 dicembre 2022, delle residue somme di € 333,67 per e di € 618,57 per ancora Pt_1 Pt_1
dovute per tali causali, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
Le spese del giudizio sono liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea volta alla condanna della convenuta al pagamento delle somme a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale per gli anni dal
2019 al 2022 per gli importi di € 1.061,94 per e € 2.717,75 per Parte_1 ; Parte_1
2. accoglie il ricorso per la parte restante e, per l'effetto, condanna l
[...]
al Controparte_2
pagamento in favore delle parti ricorrenti, per le causali di cui in narrativa, della somma di € 333,67 per e di € 618,57 per Parte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
3. condanna l' Controparte_2
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 658,70
[...]
oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Elena Barretta.
Salerno, 3.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5766/2024 R.G. sez. lavoro, vertente
TRA
[...]
Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Elena Barretta;
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t.;
Contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.11.2024, le parti ricorrenti in epigrafe esponevano di prestare la propria attività lavorativa presso l
[...]
Controparte_2
di Salerno, con qualifica di Infermiere Professionale. Rappresentavano di svolgere la attività lavorativa di 36 ore settimanali su turni rotativi nelle 24 ore, anche nei giorni festivi infrasettimanali, come da fogli di servizi in atti, senza tuttavia godere del riposo compensativo o, in alternativa, del compenso per lavoro straordinario. Assumevano che, sulla scorta della
Contrattazione Collettiva succedutasi nel corso degli anni, dal 1.11.2019 al
31.12.2022, vantavano un credito nei confronti del datore di lavoro costituito dal compenso per il lavoro straordinario svolto ed evidenziavano che l'azienda aveva iniziato a corrispondere il dovuto ma solo a partire dall'anno 2023. Lamentavano pertanto la mancata corresponsione degli emolumenti dovuti per il predetto periodo concludendo nei seguenti termini “a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9
CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del
21.5.2018 –comparto Sanità, ora ex art. 106 del CCNL del 22.11.2022 Comparto
Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dal 1° dicembre
2019 al 31 dicembre 2022 per il sig. mentre per la sig.ra dal dicembre Pt_1
2020 a dicembre 2022, e per l'effetto, b) condannare l
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di € 4.731,93, di cui:
€ 1.395,61 in favore della sig.r Parte_1
€ 3.336,32 in favore del sig Parte_1
a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre interessi di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività infrasettimanali”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva la
[...]
convenuta. CP_3
In data odierna, acquisita la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 2.7.2025.
Anzitutto va dichiarata la contumacia della , regolarmente Controparte_3
convenuta in giudizio e non costituita (v. notifica in atti).
Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi che, come documentato dalle parti ricorrenti, con il cedolino paga di maggio 2025 è stata loro corrisposta la retribuzione oggetto di causa per un importo pari ad €
1.061,94 per e € 2.717,75 per Pt_1 Pt_1
Con riferimento a detti importi può essere pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che, come nel caso di specie, si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia (v. anche Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048).
Tanto premesso, come evincibile dalle predette buste paga di maggio 2025
e dedotto dalle ricorrenti con note del 24.6.2025, la ha Controparte_3
proceduto al pagamento parziale della retribuzione per lavoro infrasettimanale festivo diurno e notturno richiesta con ricorso. Come rimarcato dalla parte ricorrente ed emergente dalle citate buste paga di maggio 2025, l' non ha in particolare remunerato le ore Controparte_1
lavorate durante l'orario notturno con la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva (maggiorazione del 50%) e inoltre non ha remunerato alcuni giorni di lavoro festivo effettuato dai ricorrenti.
Ciò detto, si osserva che il comportamento stragiudiziale della convenuta, che ha pagato con la busta paga di maggio 2025 la retribuzione richiesta nel ricorso a titolo di straordinario per lavoro festivo infrasettimanale, equivale certamente alla ammissione di fondatezza del diritto fatto valere dai ricorrenti. Tanto chiarito, ritenuta la correttezza delle somme richieste in ricorso per le predette causali, in quanto parametrate alle giornate di lavoro festivo emergenti dai cartellini presenza e alle maggiorazioni del 30% e del
50% previste dal CCNL 2.11.2022 -triennio 2019/2021 rispettivamente per lo straordinario festivo diurno e notturno, deve riconoscersi alle parti ricorrenti il diritto al pagamento, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale espletato dal novembre 2019 al 31 dicembre 2022, delle residue somme di € 333,67 per e di € 618,57 per ancora Pt_1 Pt_1
dovute per tali causali, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
Le spese del giudizio sono liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea volta alla condanna della convenuta al pagamento delle somme a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale per gli anni dal
2019 al 2022 per gli importi di € 1.061,94 per e € 2.717,75 per Parte_1 ; Parte_1
2. accoglie il ricorso per la parte restante e, per l'effetto, condanna l
[...]
al Controparte_2
pagamento in favore delle parti ricorrenti, per le causali di cui in narrativa, della somma di € 333,67 per e di € 618,57 per Parte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
3. condanna l' Controparte_2
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 658,70
[...]
oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Elena Barretta.
Salerno, 3.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio