TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2146 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MI) il 16/04/1970, rappresentato e difeso dall'avvocato ZANOVELLO ANDREA
e
, C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
04/08/1973, rappresentata e difesa dall'avvocato PRANDINA ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Asiago (VI) il 23.09.1995 dai sigg.ri Parte_1
e trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di Asiago Controparte_1
(VI) dell'anno 1995 al n. 12, parte II, serie A, demandando all'Ufficiale di Stato Civile per gli incombenti di legge;
2) confermarsi l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 forme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente del minore presso la madre e residenza stabile ad Asiago (VI) in via Costa, n° 35. I genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nella conduzione del progetto di affidamento del figlio e nell'assunzione delle scelte educative, al fine di attuare un progetto unitario, condiviso e coerente, che assicuri al figlio uno sviluppo pieno e armonioso. I genitori si impegnano a discutere riservatamente i problemi e le scelte genitoriali in modo da evitare un coinvolgimento del figlio in eventuali conflitti o divergenze. In caso di diversità di vedute su temi significativi inerenti alla vita e allo sviluppo della prole, i genitori si impegnano a prevenire eventuali conflitti anche ricorrendo a un consulente di fiducia reciproca che li aiuti nella specifica questione che genera il dissenso. Sin
d'ora i coniugi concordano che segua e professi la religione Cattolica ufficiale Per_1 della Repubblica Italiana, partecipando al Catechismo ad Asiago e frequentando l'ora di religione scolastica, ricevendo i relativi sacramenti. Il padre, sino a che non Per_1 avrà compiuto 15 anni, si asterrà dal farlo partecipare ad altre forme di riti religiosi.
Successivamente i genitori concorderanno l'eventuale ulteriore percorso religioso tenendo in considerazione l'opinione manifestata dal figlio;
3) confermarsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita ad Asiago (V I), in via
Costa, n. 35, con i relativi arredi e corredi, alla sig.ra , che continuerà ad CP_1 abitarla con il figlio;
Per_1
4) disporsi che, fino alla maggiore età del figlio , o qualora alla maggiore età Per_1 questi non sia economicamente autosufficiente, e, quindi, fino alla sua indipendenza economica, il sig. corrisponda in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese Pt_1 alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la CP_1 Per_1
2 somma mensile di € 480,00, rivalutabile annualmente secondo l'incremento del costo della vita rilevato dall'ISTAT;
5) le spese straordinarie del figlio minore , individuate secondo il protocollo in Per_1 uso al Tribunale di Vicenza, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno. E così dicasi per le eventuali spese per l'aiuto compiti;
6) darsi atto che nulla è dovuto per il mantenimento del figlio , essendo Per_2 quest'ultimo economicamente autosufficiente, dandosi comunque atto che, in caso di necessità del figlio , a contribuire al mantenimento del medesimo e/o alle sue Per_2 necessità sarà tenuto in via esclusiva il sig. ; 7) disporsi che il padre , in ragione Pt_1 della distanza logistica, possa vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana Per_1 alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), compatibilmente con gli impegni scolastici, educativi e sportivi del figlio, preoccupandosi di andarlo a prendere e riportarlo presso l'abitazione materna negli orari concordemente stabiliti con la stessa. In occasione dei giorni di frequentazione padre/figlio, il sig. Pt_1 provvederà ad accompagnare il figlio anche ad eventuali competizioni sportive che si dovessero svolgere in quei giorni, mentre negli altri periodi sarà la madre ad occuparsi di accompagnare il figlio alle attività sportive, ludiche e ricreative, nonché, ad accompagnarlo per le eventuali visite mediche o specialistiche che si rendessero necessarie. In caso di impedimento della madre, e di eventuali indisponibilità/impossibilità del padre, saranno i nonni materni a supplire alle eventuali esigenze di . Entrambi i genitori si impegnano a consentire la Per_1 frequentazione del minore con i rispettivi nonni materni e paterni, in modo da assicurare al minore un adeguato accesso alle proprie origini;
per tale motivo il sig .
si impegna ad accompagnare durante le vacanze estive presso i nonni Pt_1 Per_1 paterni in Puglia, in modo che lo stesso possa mantenere proficui rapporti con gli stessi, gli zii e i cugini. Durante l'estate potrà frequentare il centro estivo o altri Per_1 eventuali centri ludico/ricreativi ad Asiago (VI). Durante le vacanze seguirà la Per_1 mamma o il papà nei rispettivi luoghi di villeggiatura, sino a due settimane, anche non consecutive. In ogni caso, sia durante le vacanze estive che durante le vacanze invernali, non soggiornerà presso la Comunità di Ghedi (BS) per più di due - Per_1
3 tre notti consecutive;
8) disporsi che il sig. corrisponda in via anticipata entro il giorno 10 di ogni Pt_1 mese alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € CP_1
120,00, rivalutabile annualmente secondo l'incremento del costo della vita rilevato dall'ISTAT;
9) darsi atto che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico erogato dall' CP_2 verrà percepito al 100% dalla sig.ra , e che il sig. si dichiara, sin CP_1 Pt_1
d'ora, disponibile a rilasciare il proprio consenso in tal senso, ove richiesto;
10) darsi atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore;
11) darsi atto, infine, che le parti dichiarano che ogni altra questione, anche di natura patrimoniale, è stata già decisa in separata sede e che alla firma del presente ricorso null'altro hanno a pretendere le une dalle altre per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
12) spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in AG (VI) in data 23/09/1995.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
4 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza del 24/07/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1 stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Asiago (VI), in via Costa, n. 35 in favore di quale genitore Controparte_1 convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1 assegno divorzile la somma di 120,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per
5 l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in AG (VI) il 23/09/1995 alle Parte_1 Controparte_1 condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AG (VI) al n. 12, parte II, serie A, anno 1995;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2146 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MI) il 16/04/1970, rappresentato e difeso dall'avvocato ZANOVELLO ANDREA
e
, C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
04/08/1973, rappresentata e difesa dall'avvocato PRANDINA ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Asiago (VI) il 23.09.1995 dai sigg.ri Parte_1
e trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di Asiago Controparte_1
(VI) dell'anno 1995 al n. 12, parte II, serie A, demandando all'Ufficiale di Stato Civile per gli incombenti di legge;
2) confermarsi l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 forme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente del minore presso la madre e residenza stabile ad Asiago (VI) in via Costa, n° 35. I genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nella conduzione del progetto di affidamento del figlio e nell'assunzione delle scelte educative, al fine di attuare un progetto unitario, condiviso e coerente, che assicuri al figlio uno sviluppo pieno e armonioso. I genitori si impegnano a discutere riservatamente i problemi e le scelte genitoriali in modo da evitare un coinvolgimento del figlio in eventuali conflitti o divergenze. In caso di diversità di vedute su temi significativi inerenti alla vita e allo sviluppo della prole, i genitori si impegnano a prevenire eventuali conflitti anche ricorrendo a un consulente di fiducia reciproca che li aiuti nella specifica questione che genera il dissenso. Sin
d'ora i coniugi concordano che segua e professi la religione Cattolica ufficiale Per_1 della Repubblica Italiana, partecipando al Catechismo ad Asiago e frequentando l'ora di religione scolastica, ricevendo i relativi sacramenti. Il padre, sino a che non Per_1 avrà compiuto 15 anni, si asterrà dal farlo partecipare ad altre forme di riti religiosi.
Successivamente i genitori concorderanno l'eventuale ulteriore percorso religioso tenendo in considerazione l'opinione manifestata dal figlio;
3) confermarsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita ad Asiago (V I), in via
Costa, n. 35, con i relativi arredi e corredi, alla sig.ra , che continuerà ad CP_1 abitarla con il figlio;
Per_1
4) disporsi che, fino alla maggiore età del figlio , o qualora alla maggiore età Per_1 questi non sia economicamente autosufficiente, e, quindi, fino alla sua indipendenza economica, il sig. corrisponda in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese Pt_1 alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la CP_1 Per_1
2 somma mensile di € 480,00, rivalutabile annualmente secondo l'incremento del costo della vita rilevato dall'ISTAT;
5) le spese straordinarie del figlio minore , individuate secondo il protocollo in Per_1 uso al Tribunale di Vicenza, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno. E così dicasi per le eventuali spese per l'aiuto compiti;
6) darsi atto che nulla è dovuto per il mantenimento del figlio , essendo Per_2 quest'ultimo economicamente autosufficiente, dandosi comunque atto che, in caso di necessità del figlio , a contribuire al mantenimento del medesimo e/o alle sue Per_2 necessità sarà tenuto in via esclusiva il sig. ; 7) disporsi che il padre , in ragione Pt_1 della distanza logistica, possa vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana Per_1 alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), compatibilmente con gli impegni scolastici, educativi e sportivi del figlio, preoccupandosi di andarlo a prendere e riportarlo presso l'abitazione materna negli orari concordemente stabiliti con la stessa. In occasione dei giorni di frequentazione padre/figlio, il sig. Pt_1 provvederà ad accompagnare il figlio anche ad eventuali competizioni sportive che si dovessero svolgere in quei giorni, mentre negli altri periodi sarà la madre ad occuparsi di accompagnare il figlio alle attività sportive, ludiche e ricreative, nonché, ad accompagnarlo per le eventuali visite mediche o specialistiche che si rendessero necessarie. In caso di impedimento della madre, e di eventuali indisponibilità/impossibilità del padre, saranno i nonni materni a supplire alle eventuali esigenze di . Entrambi i genitori si impegnano a consentire la Per_1 frequentazione del minore con i rispettivi nonni materni e paterni, in modo da assicurare al minore un adeguato accesso alle proprie origini;
per tale motivo il sig .
si impegna ad accompagnare durante le vacanze estive presso i nonni Pt_1 Per_1 paterni in Puglia, in modo che lo stesso possa mantenere proficui rapporti con gli stessi, gli zii e i cugini. Durante l'estate potrà frequentare il centro estivo o altri Per_1 eventuali centri ludico/ricreativi ad Asiago (VI). Durante le vacanze seguirà la Per_1 mamma o il papà nei rispettivi luoghi di villeggiatura, sino a due settimane, anche non consecutive. In ogni caso, sia durante le vacanze estive che durante le vacanze invernali, non soggiornerà presso la Comunità di Ghedi (BS) per più di due - Per_1
3 tre notti consecutive;
8) disporsi che il sig. corrisponda in via anticipata entro il giorno 10 di ogni Pt_1 mese alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € CP_1
120,00, rivalutabile annualmente secondo l'incremento del costo della vita rilevato dall'ISTAT;
9) darsi atto che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico erogato dall' CP_2 verrà percepito al 100% dalla sig.ra , e che il sig. si dichiara, sin CP_1 Pt_1
d'ora, disponibile a rilasciare il proprio consenso in tal senso, ove richiesto;
10) darsi atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore;
11) darsi atto, infine, che le parti dichiarano che ogni altra questione, anche di natura patrimoniale, è stata già decisa in separata sede e che alla firma del presente ricorso null'altro hanno a pretendere le une dalle altre per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
12) spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in AG (VI) in data 23/09/1995.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
4 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza del 24/07/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1 stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Asiago (VI), in via Costa, n. 35 in favore di quale genitore Controparte_1 convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1 assegno divorzile la somma di 120,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per
5 l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in AG (VI) il 23/09/1995 alle Parte_1 Controparte_1 condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AG (VI) al n. 12, parte II, serie A, anno 1995;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6