TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5160/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(c. F.: ) in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappr. p.t. della (p. Iva: con sede in Milano al Corso CP_1 P.IVA_1
Indipendenza n. 1) e (c. F.: , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Angelo Zaccagnino e Margherita Nolè ed elettivamente domiciliati in Potenza - alla via Del Gallitello 71 – presso lo studio dell'avv. Angelo Zaccagnino, giusta procura in atti ATTORI NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 iscritta all'albo delle banche, in persona del Presidente Dott. con sede Controparte_3 in , Via Cusani n. 6, c.f. e p.iva , iscritta CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 all'Albo delle Banche al n. 217 ed aderente al Gruppo Bancario Cooperativo CP_4 iscritta all'Albo dei gruppi bancari, soggetta a direzione e coordinamento della capo gruppo ICCREA Banca S.p.A. e per essa i sottoscritti proc.ri dom.ri Avv.ti Emanuele Cirillo, Maria Elisabetta Cirillo e Francesco Cirillo di Monza ed elettivamente domiciliata in Monza, via Vittorio Emanuele II n. 36, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: accertamento nullità clausole contratto di mutuo- contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per e (come da foglio di precisazione delle Parte_1 Parte_2 conclusioni depositato in data 25.05.2025):
“Voglia l'Ill.mo pagina 1 di 8 Giudice adito, contrariis reiectis: 1 per tutto quanto argomento, dedotto, eccepito e prodotto sub punto A del presente atto, accogliere le domande e per l'effetto: a. accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni applicazione operata dalla sul conto corrente n. 292428 Controparte_5
(assistito da apertura di credito) della attori a titolo di spese e Controparte_6 commissioni non convenute inerenti: le commissioni di disponibilità fondi, lo jus variandi in pejus, il Taeg effe4vo superiore alla soglia usura ed in ogni caso individuate in narrativa;
b. accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale ogni addebito operato dalla sul conto corrente n. 292428 della Controparte_5 CP_6 attori, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la
[...] declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità ed inefficacia di cui al punto a. che precede;
dichiarando, altresì, non dovute le relative somme dalla attori. Controparte_7
Conseguentemente accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido ed inefficace ogni saldo operato dalla convenuta sui suddetti conti;
c. Accertare e dichiarare il T.E.G. (Tasso Effe4vo Globale) applicato dalla CP_5
sul conto corrente n. 292428 della attori nel corso del
[...] Controparte_6 relativo rapporto bancario ed accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraia di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n. 108/96 e norme dipendenti;
in caso affermativo, dichiarare la nullità della pattuizione di ogni interesse – secondo la definizione data dalla legge n.108/96 - sul conto corrente a debito del/i correntista/i e, quindi, dichiarare non dovuto dalla attori alla Controparte_7 Controparte_5 alcun interesse a debito sul conto corrente n.292428; d. Nell' ipotesi in cui il/i rapporto/i creditizio/i da cui scaturisce la debitoria sia/siano considerato/i chiuso/i: previa corretta rielaborazione dei dati del conto corrente n. 292428, dichiarare l'effettivo saldo finale del conto corrente al 31/03/2023 nella somma che emergerà anche a seguito della CTU (anche alla luce delle conseguenze del superamento da parte del TEG del tasso soglia/usura) e ove a credito degli attori condannare il convenuto Istituto al relativo pagamento il tutto oltre interessi al tasso di cui all'art.117 7° comma del T.U.B a titolo di pagamento del maggior saldo effettivo ovvero, in via alternativa e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell' indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta per come accertata, riconosciuta e dichiarata e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
pagina 2 di 8 e. Nell' ipotesi in cui il/i rapporto/i creditizio/I da cui scaturisce la debitoria sia/siano considerato/i aperto/i: previa corretta rielaborazione dei dati del conto corrente n. 292428, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere, secondo diritto, tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
dichiarare l'effettivo saldo secondo diritto dei predetti conti nella somma, al 31/03/2023, che emergerà anche a seguito della CTU (anche alla luce delle conseguenze del superamento da parte del TEG del tasso soglia/usura), previa individuazione del TEG applicabile, o accertando un minore saldo debitore, condannando la ad attenersi nel prosieguo del rapporto alle nullità parziali ed CP_2 illegittimità sopra rilevate ed a rettificare il saldo dei rapporti oggetto di causa in conformità agli esiti del presente giudizio e, previa la dichiarazione di chiusura dei conti oggetto di causa, ove a credito degli attori, condannare il convenuto al CP_8 relativo pagamento, il tutto oltre interessi al tasso di cui all'art.117 7° comma del T.U.B a titolo di pagamento del maggior saldo effettivo ovvero, in via alternativa e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell' indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta per come accertata, riconosciuta e dichiarata e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
2 per tutto quanto argomento, dedotto, eccepito e prodotto sub punto B del presente atto, accogliere le domande e per l'effetto: f. ritenere e dichiarare, per i motivi partamente esposti in narrativa, la nullità parziale dei mutui de quibus per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB nonché per difetto della forma scritta e la illegi4mità del piano di ammortamento, stante per ciascun mutuo la omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse, l'applicazione surrettizia, illegittima, non pattuita della capitalizzazione composta e la mancanza di pattuizione sul prezzo e sulla determinazione della obbligazione accessoria degli interessi, con conseguente prodromica rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti ordinando che, previa quantificazione degli interessi versati, che gli stessi siano restituiti ed imputati a capitale applicando anche nel proseguo il tasso legale in regime di interesse semplice ed avuto riguardo alle somme già corrisposte dal mutuatario il tutto con conseguente rimodulazione delle rate e della eventuale quantificazione del loro ammontare;
3 per tutto quanto argomento, dedotto, eccepito e prodotto nel presente atto, accogliere le domande e per l'effetto: g. determinare i reciproci rapporti di dare - avere tra le odierne parti in riferimento alle risultanze dei predetti punti delle conclusioni (come emergeranno anche a seguito della CTU) e così l'effettivo saldo delle partite in dare/avere ad oggi e ove le stesse fossero a credito della attori condannare la Banca convenuta al relativo Controparte_6 pagamento, con aggravio di interessi. pagina 3 di 8 / Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarato anticipo fattone ed, altresì, con condanna del convenuto
al pagamento delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.” CP_8
Per Controparte_2
(come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
[...]
23.06.2025):
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, sia istruttoria che di merito e anche in via riconvenzionale, eccezione e deduzione respinta;
emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:
1) In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori fidejussori, per i motivi espressi in narrativa;
2) Sempre in via preliminare: dichiarare improcedibile il presente giudizio in assenza di preventivo procedimento di mediazione;
3) Sempre in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le operazioni di carattere solutorio di cui in premessa;
4) In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli attori, dichiarandole inammissibili a seguito della carenza di legittimazione attiva dei proponenti, assolvendo pertanto la comparente da ogni pretesa di controparte;
CP_2
5) In via riconvenzionale: condannare i fidejussori sigg. ( Parte_1 C.F._3
) e al pagamento, in via tra di loro
[...] Parte_2 CodiceFiscale_4 solidale, della complessiva somma di Euro 71.624,31 (o del maggior o minor importo che risulterà in corso di causa), oltre interessi di mora contrattualmente previsti;
6) Col favore delle spese e compensi del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione regolarmente notificato e , Parte_3 Parte_2 convenivano in giudizio al Controparte_2 fine di far dichiarare giuridicamente nulla, arbitraria, inammissibile ogni applicazione operata dalla sul conto corrente n. 292428 (assistito da Controparte_5 apertura di credito) della attori, a titolo di spese e commissioni non Controparte_6 convenute inerenti: le commissioni di disponibilità fondi, lo jus variandi in pejus, il Taeg effettivo superiore alla soglia usura, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e di ottenere la nullità parziale dei mutui per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB, nonché per difetto della forma scritta e l' illegittimità del piano di ammortamento. Parte attrice ha precisato che la ha intrattenuto rapporti Controparte_1 lavorativi/commerciali con il convenuto Istituto mediante: i) un'apertura di credito in conto corrente ordinario individuata dal nr. 292428; ii) il mutuo chirografario n.003/632367/24 di originarie Euro 45.000,00 del 23/12/2016; iii) il mutuo chirografario 003/633130/11 di originarie Euro 30.000,00 del 22/06/2021.
pagina 4 di 8 e hanno incardinato il presente giudizio in quanto, a loro Parte_3 Parte_2 dire, la Banca ha ingenerato sul c/c de quo un'esposizione non reale;
ha incamerato illegittimamente somme non dovute;
ha incamerato il pagamento di ulteriori somme ovvero gli interessi, spese di istruttoria etc) non sostanzialmente dovute relative al/ai finanziamento-i/mutuo-i de quo/de quibus perché il/i predetto/i finanziamento-i/mutuo-i è/sono risultato/i in re ipso/is illegittimo/viziato/i. Tale comportamento tenuto dalla ha, conseguentemente, arrecato, a detta degli CP_2 attori, un grave danno agli stessi. è costituito, in data Controparte_9
30.11.2023, e ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto dagli odierni attori. In particolare, ha affermato che il rapporto bancario tra la società può Controparte_1 essere così riassunto:
-apertura c/c n. 292428 in data 6/03/2012;
-mutuo chirografario di euro 30.000, deliberato in data 06/03/2012, durata 60 mesi, estinto anticipatamente in data 21/12/2016;
-fido di cassa di euro 5.000, deliberato in data 12/12/2012, scadenza "a revoca";
-mutuo chirografario di euro 45.000, durata 60 mesi, deliberato in data 21/12/2016, estinto in data 24/12/2021;
-fido anticipi effetti sbf riba di euro 10.000, scadenza "a revoca", deliberato in data 21/12/2016 - linea di credito incrementata ad euro 20.000 con delibera in data 28/12/2018;
-fido promiscuo Import/crediti di firma di euro 100.000, scadenza "a revoca", deliberato in data 27/04/2020;
-mutuo chirografario di euro 30.000 assistito da garanzia MCC 100% ai sensi dell'art.13 lettera M, durata 120 mesi di cui 24 mesi di preammortamento, deliberato in data 16/06/2021;
-estinzione fido anticipi effetti sbf riba di euro 20.000, con delibera del 16/06/2021. Ha evidenziato che, con delibera del 20.02.2023, si è ottenuta l'estinzione fido di cassa di euro 5.000 con scadenza "a revoca"; la riduzione del fido promiscuo import/crediti di firma da euro 60.000 ad euro 34.000 con scadenza 31/07/2023 e la concessione di fido di cassa di euro 5.000, scadenza 31/07/2023; mentre, con delibera del 06/07/2026, su richiesta dell'Ufficio Legale si è ottenuta la revoca del fido promiscuo import/crediti di firma di euro 34.000 e quella fido di cassa di euro 5.000. Ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi improcedibile il presente giudizio in assenza di preventivo procedimento di mediazione e dichiararsi l'intervenuta prescrizione di tutte le operazioni di carattere solutorio;
nel merito, il rigetto integrale di tutte le domande proposte ed, in via riconvenzionale, condannare la società in Controparte_1 persona dell'amministratore Unico e legale rappresentante sig.ra e Parte_1
, al pagamento, in via tra di loro solidale, della complessiva somma di Parte_2
Euro 71.533,73 (o del maggior o minor importo che risulterà in corso di causa), oltre interessi di mora contrattualmente previsti dall'1.1.2023 al saldo sull'importo di Euro 41.395,12 e dal 29.11.2023 al saldo sull'importo di Euro 30.138,61. pagina 5 di 8 In data 23.04.2024 il Giudice, su istanza di parte attrice, dichiarava interrotto il procedimento in quanto con la sentenza n. 45/2024, emessa in data 19/01/2024, era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Con decreto, emesso in data 22.05.2024, il Giudice – su istanza proveniente da soggetto legittimato – fissava udienza per la prosecuzione del processo interrotto per la data del 7/11/2024. Parte convenuta si costituiva in data 25/07/2025 ed eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva degli attori fidejussori. All'udienza del 07/11/2024 parte convenuta reiterava la questione preliminare processuale della carenza di legittimazione attiva degli odierni attori. Il Giudice, preliminarmente, invitava le parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della controversia e concedeva termine a parte attrice per il deposito di note sulla questione preliminare sollevata, fissando nuova udienza per la data del 04/03/2025 da tenersi con le modalità della trattazione scritta. All'esito dell'udienza suindicata, il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 05/03/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 25/09/2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione.
II. È doveroso sottolineare, prima di esaminare la questione preliminare sollevata da parte convenuta, che le note di trattazione scritta depositate dagli attori devono essere dichiarate inammissibili in quanto il deposito non è stato autorizzato da questo Giudicante. Infatti, parte attrice ha erroneamente ritenuto, contrariamente a quanto indicato in decreto, che l'udienza del 25.09.2025 si svolgesse con le modalità della trattazione scritta, rimanendo assente alla predetta udienza. Ne consegue che quanto dedotto dalla stessa nelle note non può essere utilizzato dal Giudice per la decisione della presente controversia. Parte convenuta, nella comparsa di costituzione in riassunzione, ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo ai fideiussori e l'inammissibilità delle relative domande. In particolare, ha evidenziato come dalla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale la abbia perso la legittimazione attiva, in quanto la medesima Controparte_1 spetta esclusivamente al Curatore fallimentare, soffermandosi, soprattutto, sulla carenza di legittimazione attiva dei fideiussori della società fallita. Ha aggiunto, inoltre, che il credito vantato dalla stessa nei confronti della società
[...]
è stato integralmente ammesso al passivo della liquidazione giudiziale. CP_1
Sul punto, è necessario ribadire, come da granitica giurisprudenza di legittimità, che il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, trattandosi di un diritto del tutto estraneo alla propria sfera giuridica (cfr. Cass., civ., n. 4830/2010 del 1° marzo). pagina 6 di 8 I fideiussori sono soggetti estranei ai rapporti contrattuali di conto corrente e di finanziamento, avendo assunto la sola veste di garanti: i fideiussori non possono, dunque, proporre azioni derivanti da un diritto facente capo al debitore garantito – e pertanto del tutto estraneo alle proprie sfere giuridiche – nei confronti del creditore. L'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni (salva quella derivante dall'incapacità) che spettano al debitore principale, in “risposta” ad eventuali “domande” del creditore nei suoi confronti e, dunque, subentra la legittimazione dei garanti solo a fronte dell'escussione della fideiussione medesima. Sul punto, maggioritaria giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che l'art. 1945 c.c. se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce, tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. Inoltre, l'ex socio o il fideiussore deve qualificarsi come successore nella titolarità della pretesa creditoria, allegando e dimostrando l'attribuzione del credito al fine di proseguire un giudizio. Nel caso di specie, gli odierni attori agiscono esclusivamente in qualità di fideiussori della società e si sono limitati alla proposizione di domande che Controparte_1 attengono alla sfera giuridica della società debitrice principale, il cui fallimento ha permesso alla Banca convenuta di essere ammessa integralmente al passivo della liquidazione giudiziale, a seguito di una verifica analitica e dettagliata del credito effettuata dagli organi della procedura. Pertanto, le considerazioni di cui supra inducono all'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da parte convenuta, rendendo così superfluo l'esame di ogni ulteriore profilo. Ne consegue il rigetto della domanda così come formulata da parte attrice.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile- complessità media) e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la carenza di legittimazione attiva degli attori e, per l'effetto, rigetta la domanda;
pagina 7 di 8 2. condanna gli attori a rifondere alla Controparte_2
e spese di lite liquidate in euro 7202,00 oltre
[...]
15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti. Monza, 22 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 8 di 8
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5160/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(c. F.: ) in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappr. p.t. della (p. Iva: con sede in Milano al Corso CP_1 P.IVA_1
Indipendenza n. 1) e (c. F.: , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Angelo Zaccagnino e Margherita Nolè ed elettivamente domiciliati in Potenza - alla via Del Gallitello 71 – presso lo studio dell'avv. Angelo Zaccagnino, giusta procura in atti ATTORI NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 iscritta all'albo delle banche, in persona del Presidente Dott. con sede Controparte_3 in , Via Cusani n. 6, c.f. e p.iva , iscritta CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 all'Albo delle Banche al n. 217 ed aderente al Gruppo Bancario Cooperativo CP_4 iscritta all'Albo dei gruppi bancari, soggetta a direzione e coordinamento della capo gruppo ICCREA Banca S.p.A. e per essa i sottoscritti proc.ri dom.ri Avv.ti Emanuele Cirillo, Maria Elisabetta Cirillo e Francesco Cirillo di Monza ed elettivamente domiciliata in Monza, via Vittorio Emanuele II n. 36, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: accertamento nullità clausole contratto di mutuo- contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per e (come da foglio di precisazione delle Parte_1 Parte_2 conclusioni depositato in data 25.05.2025):
“Voglia l'Ill.mo pagina 1 di 8 Giudice adito, contrariis reiectis: 1 per tutto quanto argomento, dedotto, eccepito e prodotto sub punto A del presente atto, accogliere le domande e per l'effetto: a. accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni applicazione operata dalla sul conto corrente n. 292428 Controparte_5
(assistito da apertura di credito) della attori a titolo di spese e Controparte_6 commissioni non convenute inerenti: le commissioni di disponibilità fondi, lo jus variandi in pejus, il Taeg effe4vo superiore alla soglia usura ed in ogni caso individuate in narrativa;
b. accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale ogni addebito operato dalla sul conto corrente n. 292428 della Controparte_5 CP_6 attori, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la
[...] declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità ed inefficacia di cui al punto a. che precede;
dichiarando, altresì, non dovute le relative somme dalla attori. Controparte_7
Conseguentemente accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido ed inefficace ogni saldo operato dalla convenuta sui suddetti conti;
c. Accertare e dichiarare il T.E.G. (Tasso Effe4vo Globale) applicato dalla CP_5
sul conto corrente n. 292428 della attori nel corso del
[...] Controparte_6 relativo rapporto bancario ed accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraia di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n. 108/96 e norme dipendenti;
in caso affermativo, dichiarare la nullità della pattuizione di ogni interesse – secondo la definizione data dalla legge n.108/96 - sul conto corrente a debito del/i correntista/i e, quindi, dichiarare non dovuto dalla attori alla Controparte_7 Controparte_5 alcun interesse a debito sul conto corrente n.292428; d. Nell' ipotesi in cui il/i rapporto/i creditizio/i da cui scaturisce la debitoria sia/siano considerato/i chiuso/i: previa corretta rielaborazione dei dati del conto corrente n. 292428, dichiarare l'effettivo saldo finale del conto corrente al 31/03/2023 nella somma che emergerà anche a seguito della CTU (anche alla luce delle conseguenze del superamento da parte del TEG del tasso soglia/usura) e ove a credito degli attori condannare il convenuto Istituto al relativo pagamento il tutto oltre interessi al tasso di cui all'art.117 7° comma del T.U.B a titolo di pagamento del maggior saldo effettivo ovvero, in via alternativa e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell' indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta per come accertata, riconosciuta e dichiarata e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
pagina 2 di 8 e. Nell' ipotesi in cui il/i rapporto/i creditizio/I da cui scaturisce la debitoria sia/siano considerato/i aperto/i: previa corretta rielaborazione dei dati del conto corrente n. 292428, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere, secondo diritto, tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
dichiarare l'effettivo saldo secondo diritto dei predetti conti nella somma, al 31/03/2023, che emergerà anche a seguito della CTU (anche alla luce delle conseguenze del superamento da parte del TEG del tasso soglia/usura), previa individuazione del TEG applicabile, o accertando un minore saldo debitore, condannando la ad attenersi nel prosieguo del rapporto alle nullità parziali ed CP_2 illegittimità sopra rilevate ed a rettificare il saldo dei rapporti oggetto di causa in conformità agli esiti del presente giudizio e, previa la dichiarazione di chiusura dei conti oggetto di causa, ove a credito degli attori, condannare il convenuto al CP_8 relativo pagamento, il tutto oltre interessi al tasso di cui all'art.117 7° comma del T.U.B a titolo di pagamento del maggior saldo effettivo ovvero, in via alternativa e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell' indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta per come accertata, riconosciuta e dichiarata e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
2 per tutto quanto argomento, dedotto, eccepito e prodotto sub punto B del presente atto, accogliere le domande e per l'effetto: f. ritenere e dichiarare, per i motivi partamente esposti in narrativa, la nullità parziale dei mutui de quibus per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB nonché per difetto della forma scritta e la illegi4mità del piano di ammortamento, stante per ciascun mutuo la omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse, l'applicazione surrettizia, illegittima, non pattuita della capitalizzazione composta e la mancanza di pattuizione sul prezzo e sulla determinazione della obbligazione accessoria degli interessi, con conseguente prodromica rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti ordinando che, previa quantificazione degli interessi versati, che gli stessi siano restituiti ed imputati a capitale applicando anche nel proseguo il tasso legale in regime di interesse semplice ed avuto riguardo alle somme già corrisposte dal mutuatario il tutto con conseguente rimodulazione delle rate e della eventuale quantificazione del loro ammontare;
3 per tutto quanto argomento, dedotto, eccepito e prodotto nel presente atto, accogliere le domande e per l'effetto: g. determinare i reciproci rapporti di dare - avere tra le odierne parti in riferimento alle risultanze dei predetti punti delle conclusioni (come emergeranno anche a seguito della CTU) e così l'effettivo saldo delle partite in dare/avere ad oggi e ove le stesse fossero a credito della attori condannare la Banca convenuta al relativo Controparte_6 pagamento, con aggravio di interessi. pagina 3 di 8 / Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarato anticipo fattone ed, altresì, con condanna del convenuto
al pagamento delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.” CP_8
Per Controparte_2
(come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
[...]
23.06.2025):
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, sia istruttoria che di merito e anche in via riconvenzionale, eccezione e deduzione respinta;
emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:
1) In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori fidejussori, per i motivi espressi in narrativa;
2) Sempre in via preliminare: dichiarare improcedibile il presente giudizio in assenza di preventivo procedimento di mediazione;
3) Sempre in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le operazioni di carattere solutorio di cui in premessa;
4) In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli attori, dichiarandole inammissibili a seguito della carenza di legittimazione attiva dei proponenti, assolvendo pertanto la comparente da ogni pretesa di controparte;
CP_2
5) In via riconvenzionale: condannare i fidejussori sigg. ( Parte_1 C.F._3
) e al pagamento, in via tra di loro
[...] Parte_2 CodiceFiscale_4 solidale, della complessiva somma di Euro 71.624,31 (o del maggior o minor importo che risulterà in corso di causa), oltre interessi di mora contrattualmente previsti;
6) Col favore delle spese e compensi del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione regolarmente notificato e , Parte_3 Parte_2 convenivano in giudizio al Controparte_2 fine di far dichiarare giuridicamente nulla, arbitraria, inammissibile ogni applicazione operata dalla sul conto corrente n. 292428 (assistito da Controparte_5 apertura di credito) della attori, a titolo di spese e commissioni non Controparte_6 convenute inerenti: le commissioni di disponibilità fondi, lo jus variandi in pejus, il Taeg effettivo superiore alla soglia usura, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e di ottenere la nullità parziale dei mutui per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB, nonché per difetto della forma scritta e l' illegittimità del piano di ammortamento. Parte attrice ha precisato che la ha intrattenuto rapporti Controparte_1 lavorativi/commerciali con il convenuto Istituto mediante: i) un'apertura di credito in conto corrente ordinario individuata dal nr. 292428; ii) il mutuo chirografario n.003/632367/24 di originarie Euro 45.000,00 del 23/12/2016; iii) il mutuo chirografario 003/633130/11 di originarie Euro 30.000,00 del 22/06/2021.
pagina 4 di 8 e hanno incardinato il presente giudizio in quanto, a loro Parte_3 Parte_2 dire, la Banca ha ingenerato sul c/c de quo un'esposizione non reale;
ha incamerato illegittimamente somme non dovute;
ha incamerato il pagamento di ulteriori somme ovvero gli interessi, spese di istruttoria etc) non sostanzialmente dovute relative al/ai finanziamento-i/mutuo-i de quo/de quibus perché il/i predetto/i finanziamento-i/mutuo-i è/sono risultato/i in re ipso/is illegittimo/viziato/i. Tale comportamento tenuto dalla ha, conseguentemente, arrecato, a detta degli CP_2 attori, un grave danno agli stessi. è costituito, in data Controparte_9
30.11.2023, e ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto dagli odierni attori. In particolare, ha affermato che il rapporto bancario tra la società può Controparte_1 essere così riassunto:
-apertura c/c n. 292428 in data 6/03/2012;
-mutuo chirografario di euro 30.000, deliberato in data 06/03/2012, durata 60 mesi, estinto anticipatamente in data 21/12/2016;
-fido di cassa di euro 5.000, deliberato in data 12/12/2012, scadenza "a revoca";
-mutuo chirografario di euro 45.000, durata 60 mesi, deliberato in data 21/12/2016, estinto in data 24/12/2021;
-fido anticipi effetti sbf riba di euro 10.000, scadenza "a revoca", deliberato in data 21/12/2016 - linea di credito incrementata ad euro 20.000 con delibera in data 28/12/2018;
-fido promiscuo Import/crediti di firma di euro 100.000, scadenza "a revoca", deliberato in data 27/04/2020;
-mutuo chirografario di euro 30.000 assistito da garanzia MCC 100% ai sensi dell'art.13 lettera M, durata 120 mesi di cui 24 mesi di preammortamento, deliberato in data 16/06/2021;
-estinzione fido anticipi effetti sbf riba di euro 20.000, con delibera del 16/06/2021. Ha evidenziato che, con delibera del 20.02.2023, si è ottenuta l'estinzione fido di cassa di euro 5.000 con scadenza "a revoca"; la riduzione del fido promiscuo import/crediti di firma da euro 60.000 ad euro 34.000 con scadenza 31/07/2023 e la concessione di fido di cassa di euro 5.000, scadenza 31/07/2023; mentre, con delibera del 06/07/2026, su richiesta dell'Ufficio Legale si è ottenuta la revoca del fido promiscuo import/crediti di firma di euro 34.000 e quella fido di cassa di euro 5.000. Ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi improcedibile il presente giudizio in assenza di preventivo procedimento di mediazione e dichiararsi l'intervenuta prescrizione di tutte le operazioni di carattere solutorio;
nel merito, il rigetto integrale di tutte le domande proposte ed, in via riconvenzionale, condannare la società in Controparte_1 persona dell'amministratore Unico e legale rappresentante sig.ra e Parte_1
, al pagamento, in via tra di loro solidale, della complessiva somma di Parte_2
Euro 71.533,73 (o del maggior o minor importo che risulterà in corso di causa), oltre interessi di mora contrattualmente previsti dall'1.1.2023 al saldo sull'importo di Euro 41.395,12 e dal 29.11.2023 al saldo sull'importo di Euro 30.138,61. pagina 5 di 8 In data 23.04.2024 il Giudice, su istanza di parte attrice, dichiarava interrotto il procedimento in quanto con la sentenza n. 45/2024, emessa in data 19/01/2024, era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Con decreto, emesso in data 22.05.2024, il Giudice – su istanza proveniente da soggetto legittimato – fissava udienza per la prosecuzione del processo interrotto per la data del 7/11/2024. Parte convenuta si costituiva in data 25/07/2025 ed eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva degli attori fidejussori. All'udienza del 07/11/2024 parte convenuta reiterava la questione preliminare processuale della carenza di legittimazione attiva degli odierni attori. Il Giudice, preliminarmente, invitava le parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della controversia e concedeva termine a parte attrice per il deposito di note sulla questione preliminare sollevata, fissando nuova udienza per la data del 04/03/2025 da tenersi con le modalità della trattazione scritta. All'esito dell'udienza suindicata, il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 05/03/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 25/09/2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione.
II. È doveroso sottolineare, prima di esaminare la questione preliminare sollevata da parte convenuta, che le note di trattazione scritta depositate dagli attori devono essere dichiarate inammissibili in quanto il deposito non è stato autorizzato da questo Giudicante. Infatti, parte attrice ha erroneamente ritenuto, contrariamente a quanto indicato in decreto, che l'udienza del 25.09.2025 si svolgesse con le modalità della trattazione scritta, rimanendo assente alla predetta udienza. Ne consegue che quanto dedotto dalla stessa nelle note non può essere utilizzato dal Giudice per la decisione della presente controversia. Parte convenuta, nella comparsa di costituzione in riassunzione, ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo ai fideiussori e l'inammissibilità delle relative domande. In particolare, ha evidenziato come dalla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale la abbia perso la legittimazione attiva, in quanto la medesima Controparte_1 spetta esclusivamente al Curatore fallimentare, soffermandosi, soprattutto, sulla carenza di legittimazione attiva dei fideiussori della società fallita. Ha aggiunto, inoltre, che il credito vantato dalla stessa nei confronti della società
[...]
è stato integralmente ammesso al passivo della liquidazione giudiziale. CP_1
Sul punto, è necessario ribadire, come da granitica giurisprudenza di legittimità, che il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, trattandosi di un diritto del tutto estraneo alla propria sfera giuridica (cfr. Cass., civ., n. 4830/2010 del 1° marzo). pagina 6 di 8 I fideiussori sono soggetti estranei ai rapporti contrattuali di conto corrente e di finanziamento, avendo assunto la sola veste di garanti: i fideiussori non possono, dunque, proporre azioni derivanti da un diritto facente capo al debitore garantito – e pertanto del tutto estraneo alle proprie sfere giuridiche – nei confronti del creditore. L'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni (salva quella derivante dall'incapacità) che spettano al debitore principale, in “risposta” ad eventuali “domande” del creditore nei suoi confronti e, dunque, subentra la legittimazione dei garanti solo a fronte dell'escussione della fideiussione medesima. Sul punto, maggioritaria giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che l'art. 1945 c.c. se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce, tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. Inoltre, l'ex socio o il fideiussore deve qualificarsi come successore nella titolarità della pretesa creditoria, allegando e dimostrando l'attribuzione del credito al fine di proseguire un giudizio. Nel caso di specie, gli odierni attori agiscono esclusivamente in qualità di fideiussori della società e si sono limitati alla proposizione di domande che Controparte_1 attengono alla sfera giuridica della società debitrice principale, il cui fallimento ha permesso alla Banca convenuta di essere ammessa integralmente al passivo della liquidazione giudiziale, a seguito di una verifica analitica e dettagliata del credito effettuata dagli organi della procedura. Pertanto, le considerazioni di cui supra inducono all'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da parte convenuta, rendendo così superfluo l'esame di ogni ulteriore profilo. Ne consegue il rigetto della domanda così come formulata da parte attrice.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile- complessità media) e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la carenza di legittimazione attiva degli attori e, per l'effetto, rigetta la domanda;
pagina 7 di 8 2. condanna gli attori a rifondere alla Controparte_2
e spese di lite liquidate in euro 7202,00 oltre
[...]
15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti. Monza, 22 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 8 di 8