Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 15/12/2025, n. 8120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8120 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08120/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04883/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4883 del 2022, proposto da:
RO D'AM, nella qualità di Amministratore unico della società “Idea Costruzioni” s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Sofia Allamprese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orta di Atella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Severino Berardi, Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza sindacale n. 34 del 14 luglio 2022 di rimozione di rifiuti, ai sensi degli artt. 192 e 242 d. lgs. 152/2006;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, tra i quali il Verbale di Ispezione e Accertamento dello stato dei luoghi prot. n. 881/PM. /2006 del 4 luglio 2022 del Servizio di Vigilanza della P.M. del Comune di Orta di Atella.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Orta di Atella;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. GI AL, nessuno presente in videocollegamento da remoto, tra le parti costituite; preso atto delle richieste di passaggio in decisione senza discussione da remoto depositate dal ricorrente e dal comune di Orta di Atella, rispettivamente, il 30 ottobre 2025 e il 7 novembre 2025.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, RO D’AM - nella qualità di Amministratore unico della società “Idea Costruzioni” s.r.l. - ha impugnato, per l’annullamento, l’ordinanza n. 34 del 14 luglio 2022, con la quale il sindaco del comune di Orta di Atella aveva ingiunto - ai sensi degli artt. 192 e 242 d. lgs. n. 152/2006 - di rimuovere i rifiuti abbandonati sul fondo di proprietà della società ricorrente identificato al catasto al foglio 7, particella 5094.
Parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 192, comma 2, d. lgs. 152/2006 in relazione all’art. 7 L. n. 241/1990.
2) Violazione dell’art. 50 d. lgs. 267/2000 e degli artt. 244 e 245 d. lgs. 152/2006: incompetenza del sindaco per carenza dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di motivazione e d’istruttoria; difetto di attribuzione, atteso che l’ordinanza di bonifica dei siti inquinati è riservata alla competenza della provincia. Assenza dell’elemento soggettivo e dell’elemento oggettivo, assenza dell’evento dannoso e del nesso di causalità.
3) Violazione del giusto procedimento come previsto dall’art. 192, comma 3, d. lgs 152/2006.
Censura il difetto d’istruttoria e di motivazione, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dell’art. 50 d. lgs. 267/2000, in assenza dei presupposti per legittimare l’esercizio di potere d’urgenza e l’adozione del corrispondente atto sindacale, posto che la situazione dell’area sarebbe identica da anni.
Parte ricorrente asserisce che l’accertamento effettuato dalla Polizia municipale, poi recepito nell’ordinanza impugnata, sarebbe erroneo. Gli accertatori sarebbero infatti incorsi in un evidente errore nello svolgere i rilievi dal momento che, osserva, la particella interessata dallo sversamento di rifiuti sarebbe, non la particella n. 5094 di sua proprietà, bensì quella contigua, ossia la particella n. 5050, di proprietà di terzi.
Al contrario sul suolo di proprietà sarebbero presenti unicamente materiali delle vecchie lavorazioni della società Eurocompost, ora fallita, in particolare fanghi organici nelle vasche di digestione e rifiuti compostabili, interessati dall’incendio del 2 luglio 2022. Pertanto, non vi sarebbero altri rifiuti “ad eccezione di un sandalo, di un copertone, di un pezzo di tettoia in plexiglass, di qualche scarto di materiale edile, che costituiscono rifiuti speciali ma non pericolosi”.
Il comune di Orta di Atella si è costituito in giudizio con memoria formale depositata il 22 febbraio 2023.
Il ricorso è stato fissato nel ruolo dell’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza, in videocollegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
2.- Sulla base delle indicazioni fornite dalla società ricorrente con la memoria di replica depositata il 16 ottobre 2025, il ricorso è da considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Parte ricorrente, infatti, con la predetta memoria, ha confermato la sua intenzione di adempiere all’impugnata ordinanza sindacale n. 34 del 2022, avendo dato incarico a ditte specializzate sia per la classificazione dei rifiuti sia per lo smaltimento degli stessi. In questo senso ha quindi prestato sostanziale “acquiescenza” al provvedimento impugnato, comportamento significativo in termini processuali a prescindere dalle ragioni che l’hanno determinata in tal senso.
Ciò peraltro trova conferma nella relazione delle opere di progetto allegata alla CILA presentata, ai sensi dell’art. 6-bis d.p.r. 380/2001, allo Sportello unico edilizia in data 1° ottobre 2025, nella quale si dichiara che: <<Volendo la proprietà ottemperare all’ordinanza e nel contempo riqualificare l’intero Opificio Industriale al fine di renderlo agibile e fruibile all’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso compatibili per la zona in cui esso è ubicato a seguito dell’avvento della nuova strumentazione urbanistica, ossia il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/09/2023 in cui il lotto di terreno su cui insiste l’Opificio Industriale è ubicato in zona “E” (AREA AGRICOLA), saranno realizzate tutte le opere necessarie senza modificare la volumetria, le altezze e la sagoma preesistente, né la destinazione d’uso originaria. Pertanto, in primis saranno realizzate tutte le necessarie opere di bonifica dell’area andando a “caratterizzare” e/o analizzare i materiali di risulta presenti facendo attenzione ad operare i necessari accorgimenti nel caso di rifiuti ritenuti pericolosi facendoli rimuovere da ditta specializzate.>>.
3.- Si ravvisano le giuste ragioni per compensare le spese del giudizio, in considerazione dell’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO EV, Presidente
GI AL, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AL | LO EV |
IL SEGRETARIO