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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14654/2024, vertente
TRA
(CATANZARO (CZ), 04/09/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RICCIO ANDREA;
E
(ROMA (RM), 26/05/1978), con il patrocinio dell'avv. RICCIO Controparte_1
ANDREA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in data 30.09.2006, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2006, atto 00409, parte 2, serie A03.
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
2993/2021 del 16/02/2021 RG n. 37056/2020 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“che l'Ill.mo Tribunale di Roma voglia, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1.12.1970 n. 898, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza, con ogni conseguenziale provvedimento”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/09/2006, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
14654/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.09.2006, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2006, atto
00409, parte 2, serie A03 tra CATANZARO (CZ), 04/09/1976) e Parte_1
(ROMA (RM), 26/05/1978), alle condizioni concordate dalle Controparte_1 parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14654/2024, vertente
TRA
(CATANZARO (CZ), 04/09/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RICCIO ANDREA;
E
(ROMA (RM), 26/05/1978), con il patrocinio dell'avv. RICCIO Controparte_1
ANDREA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in data 30.09.2006, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2006, atto 00409, parte 2, serie A03.
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
2993/2021 del 16/02/2021 RG n. 37056/2020 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“che l'Ill.mo Tribunale di Roma voglia, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1.12.1970 n. 898, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza, con ogni conseguenziale provvedimento”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/09/2006, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
14654/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.09.2006, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2006, atto
00409, parte 2, serie A03 tra CATANZARO (CZ), 04/09/1976) e Parte_1
(ROMA (RM), 26/05/1978), alle condizioni concordate dalle Controparte_1 parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi