Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni contenute nell' art. 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042 , e nell' art. 1 della legge 31 gennaio 1955, n. 17 , si applicano, in favore dell'Associazione italiana, della Croce Rossa, anche nella giornata del 1 novembre di ciascun anno, fatta eccezione per il sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche.
Le disposizioni contenute nell' art. 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042 , e nell' art. 1 della legge 31 gennaio 1955, n. 17 , si applicano, in favore dell'Associazione italiana, della Croce Rossa, anche nella giornata del 1 novembre di ciascun anno, fatta eccezione per il sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche.