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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/10/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2061/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Poerio n. 16, presso lo studio dell'Avv. Luigi Combariati, rappresentata e difesa giusto mandato a margine dell'atto di citazione in appello dall'Avv. Paolo Mascaro;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, con sede in Lamezia Terme, alla Via Po n.
25, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla Via Leonardo Da Vinci n. 15, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Barbieri, il quale lo rappresenta e lo difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per “a) in riforma della sentenza impugnata ed in Parte_1 accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado:
1) confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lamezia Terme con rigetto dell'opposizione avanzata dal Condominio appellato;
1 2) in ogni caso e comunque, riconoscere e dichiarare che la società appellante è creditrice del della complessiva somma di € 68.143,10, o della diversa Controparte_1 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi calcolati ai sensi dell'art. 5 D.LGS. n. 231 del 09/10/02, condannando quindi il predetto Condominio al pagamento di quanto dovuto;
3) rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal stante Controparte_1
l'intervenuta decadenza dalla invocata garanzia e stante comunque la insussistenza e la non addebitalità all'appellante dei danni lamentati;
b) condannare il appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado CP_1 di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore.”
Per “Voglia l'On. Corte adita, respinta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
Dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello proposto per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1 c.p.c. e 348 bis c.p.c. dal momento che lo stesso non risponde ai requisiti di forma e contenuto previsti dalla norma citata;
Rigettare nel merito l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In accoglimento dell'appello incidentale riformare parzialmente la sentenza di primo grado n.
1191/2018 emessa il 7.9.2018 dal Tribunale di Lamezia Terme e pubblicata in data 17.9.2018 nel procedimento n.2880/2008 R.G., nella parte in cui dopo avere quantificato l'ammontare del risarcimento del danno ha statuito l'esclusione dei costi del ponteggio e conseguentemente condannare la ditta in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento in favore del Condominio Palazzo Banco di Napoli di Lamezia Terme Via
Po, 25 dell'ulteriore somma di € 43.028,83.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 18.7.2008, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 192/2008, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 8.5.2008 e notificato in data 10.6.2008, con il quale, su ricorso proposto da
[...]
le è stato ingiunto il pagamento di € 69.085,00, oltre interessi moratori ai Parte_1 sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalle singole fatture sino al soddisfo, con condanna alle spese e competenze della fase monitoria.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto di avere integralmente corrisposto le CP_1 somme dovute in forza dell'originario contratto del 30 settembre 2004 per come emerge dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla dichiarazione a saldo rilasciata dalla ha Parte_1
2 quindi precisato di avere successivamente affidato altri lavori alla società, corrispondendo integralmente le somme previste dal computo metrico allegato al secondo contratto stipulato tra le parti nel febbraio 2007 ma che, al contrario, la società si era resa gravemente inadempiente ai propri obblighi, non eseguendo le lavorazioni affidatele con specifico riferimento alla pitturazione delle facciate, dei balconi e delle ringhiere.
Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, l'opponente ha rappresentato di aver legittimamente rifiutato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'adempimento residuo della propria obbligazione, in considerazione della cattiva esecuzione, da parte dell'opposta, delle prestazioni contrattualmente previste.
Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al pagamento delle spese sostenute, nonché di tutte quelle necessarie, per eliminare i danni provocati al condominio, per una somma non inferiore a €
75.000,00.
Con comparsa depositata in data 22.12.2008 si è costituita in giudizio Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione
[...]
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della sua provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., nonché il rigetto della domanda riconvenzionale.
La società opposta ha dedotto che, detratte dall'importo complessivo di € 175.731,82 le somme effettivamente versate dal opponente, pari a € 125.161,90 (€ 31.015,00 e € 94.146,90), CP_1 quest'ultimo risulta ancora debitore nei suoi confronti della somma di € 68.143,10. A riguardo ha evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, non è stato effettuato l'ulteriore versamento di € 16.109,97.
In relazione ai difetti denunciati dal opponente, ha eccepito decadenza dalla garanzia CP_1 per non avere il mai denunciato i vizi dei quali ha comunque contestato sia l'esistenza CP_1 che la riferibilità al proprio inadempimento.
La richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è stata rigettata dal giudice di primo grado con ordinanza del 21.1.2009.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 20.2.2018, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la sentenza n. 1191/2018, resa in data 7.9.2018 e pubblicata il 17.9.2018, il Tribunale di
Lamezia Terme ha così deciso: 1) ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto
3 ingiuntivo opposto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato la società opposta al pagamento, in favore del opponente, di € 59.799,60, oltre interessi legali CP_1 dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti in relazione ai lavori eseguiti in virtù dei contratti di appalto del 30.9.2004 e del 19.2.2007; 3) ha condannato la società opposta al pagamento delle spese processuali liquidate, a favore del condominio opponente, in € 9.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
4) ha posto definitivamente a carico della società opposta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e sul riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2679 c.c., ha ritenuto che l'opposta, pur avendo dimostrato il titolo costitutivo del proprio diritto, essendo il credito azionato in via monitoria fondato sui contratti d'appalto del 30.9.2004 e del 19.2.2007, non ha dato prova di aver eseguito tutti i lavori commissionari a regola d'arte, privi di vizi e di difetti, né di aver completato tutte le opere commissionate dal opponente in virtù dei medesimi contratti. CP_1
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che il primo contratto di appalto fosse stato integralmente adempiuto entrambi i contratti ( quello del 30 settembre 2004 e quello del 19 febbraio 2007 ) mentre la società appaltatrice non aveva correttamente eseguito le opere affidatele e tanto in adesione a quando risultante dalla consulenza tecnica espletata e l'ha quindi condannata al pagamento delle somme individuate dal ctu come necessarie all'eliminazione dei vizi riscontrati.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, ha proposto appello e Parte_1 contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato tramite ufficiale giudiziario il 17.10.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 9.1.2020 si è costituito in giudizio in persona Controparte_1 dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare, ha chiesto di dichiarare inammissibile, per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 348 bis, l'appello proposto da
[...]
Ha proposto altresì appello incidentale, chiedendo l'accoglimento della Parte_1 domanda riconvenzionale formulata in primo grado anche con riguardo ai costi per l'allestimento del ponteggio e la relativa schermatura, necessari per i lavori di tinteggiatura delle ringhiere e delle facciate del fabbricato, accertati dal consulente tecnico d'ufficio e non riconosciuti dal giudice di primo grado, con conseguente condanna della società appaltatrice al pagamento dell'ulteriore somma di € 43.028,84.
4 Con provvedimento del 28.2.2020, è stata accolta la richiesta di inibitoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 14.3.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana
RI.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.5.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 30.5.2025 depositato in data
3.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e le memorie di replica.
Solo l'appellante principale ha allegato la nota spese.
2.2. Le questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di gravame, lamenta “l'erroneo rigetto della richiesta di Parte_1 pagamento da parte della del saldo del corrispettivo del contratto di appalto Parte_1 stipulato in data 30/09/04 e della variante di cui al computo metrico del Direttore dei Lavori del
15/11/07”.
A riguardo l'appellante fa presente, innanzitutto, che nel giudizio di primo grado sono stati prodotti i seguenti documenti: a) il computo metrico relativo ai lavori di cui al contratto d'appalto del
5 30.9.2004, per un importo di € 99.610,81, oltre i.v.a.; b) il computo metrico relativo ai lavori di variante, sottoscritto il 15.11.2007 dal direttore dei lavori, per un importo di € 65.499,27; c) il verbale di ultimazione dei lavori del contratto d'appalto del 30.9.2004, sottoscritto in data
1°.
9.2005 dal direttore dei lavori, per un importo di € 99.610,81, oltre i.v.a.; d) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, comprensivo di tutti i lavori aggiuntivi, redatto dal direttore dei lavori, per l'importo di € 175.731,82, oltre i.v.a. al 10%. Ne consegue che la somma complessivamente dovuta alla società appellante corrisponde a € 193.305,00.
Dalla documentazione prodotta dalle parti nel giudizio di primo grado, attestante i pagamenti effettuati, risulta che il appellato ha corrisposto solo € 125.161,90 (€ 31.015,00 a CP_1 mezzo di assegni di conto corrente ed € 94.146,90 a mezzo bonifici bancari), rimanendo pertanto debitore della somma residua di € 68.143,10, pari alla differenza tra l'importo risultante dal certificato di regolare esecuzione dei lavori (€ 193.305,00) e quanto complessivamente versato (€
125.161,90), come richiamato dal Tribunale.
Evidenzia l'appellante, peraltro, che lo stesso condominio appellato, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha riconosciuto di esserle ancora debitrice, avendo rappresentato che “in base al disposto dell'art. 1460 c.c. può legittimamente rifiutare il pagamento di quanto contrattualmente convenuto con la in ragione dell'inadempimento, per errata Parte_1 esecuzione, delle obbligazioni da tale ultima società assunta”.
Conclude, quindi, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della richiesta di pagamento di € 68.143,10, quale saldo del corrispettivo contrattualmente previsto.
Con un secondo motivo di gravame, lamenta il “mancato Parte_1 esame della problematica inerente la evidente decadenza del Condominio dalla garanzia ex art.
1667 c.c.”.
In particolare, rappresenta l'appellante che: a) le opere di cui al contratto d'appalto del 30.9.2004 sono state regolarmente ultimate prima del 1°.9.2005, come certificato dal direttore dei lavori;
b) le opere successive sono state ultimate prima del mese di ottobre 2007, tant'è che in data 2.11.2007 ne veniva richiesto il pagamento;
c) le opere sono state tutte regolarmente accettate dal committente per il tramite del direttore dei lavori che ha sottoscritto il certificare di regolare esecuzione.
Ciò premesso, evidenzia che negli atti di causa non risulta alcuna denuncia, da parte del appellato, dei vizi e difetti dei lavori eseguiti, che sia stata indirizzata alla società. In CP_1 mancanza di tale denuncia, dunque, l'eccezione di inadempimento sollevata dal condominio appellato non può essere accolta.
6 Con un terzo motivo di gravame, censura la sentenza di Parte_1 primo grado in relazione al recepimento, da parte del Tribunale, delle non condivisibili e incongruenti risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolar il giudice di primo grado non si è pronunciato in relazione alle osservazioni, avanzate in sede di comparsa conclusionale, che condurrebbero a escludere, o quantomeno ridurre, gli importi indicati dal consulente tecnico.
L'appello incidentale proposto da ha a oggetto, invece, la Controparte_1 parte della sentenza di primo grado in cui, accolta la domanda riconvenzionale, il Tribunale ha comunque erroneamente quantificato l'ammontare dei danni, escludendo senza alcuna motivazione i costi relativi al ponteggio. Chiede, dunque, il riconoscimento dell'integrale risarcimento dei danni, come individuati e quantificati dal consulente tecnico in complessivi €
102.808,43.
L'esame dei motivi di appello deve essere necessariamente preceduto da una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, totalmente mancante nella sentenza di primo grado che si è limitata a richiamare i principi generali in materia di onere della prova e recepire acriticamente le conclusioni del ctu, senza tuttavia confrontarsi con le allegazioni delle parti.
Deve allora darsi atto che nel ricorso per decreto ingiuntivo la CO. GE. PE. ha genericamente dedotto di avere intrattenuto rapporti contrattuali con il e di avere eseguito lavori per CP_1 complessivi € 194.246,92 ricevendo pagamenti per il minore importo di euro 125. 161,90. Il
nella propria opposizione ha dedotto di avere regolarmente corrisposto tutte le somme CP_1 dovute e di vantare a sua volta un credito in ragione dell'inesatto adempimento da parte dell'appaltatore relativo all'esecuzione non a regola d'arte di alcune delle lavorazioni.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che tra le parti venne stipulato un primo contratto il 30 settembre 2004 : detto contratto aveva ad oggetto la rimozione e lo smaltimento della copertura in eternit e la ristrutturazione della facciata del palazzo, il corrispettivo pattuito era di € 99.610,81 + IVA. Rispetto a tale contratto il ha prodotto, allegandolo al proprio CP_1 fascicolo una dichiarazione di saldo, recante il timbro della e la firma Parte_1 apparentemente dell'amministratore della società ( mai peraltro disconosciuta ) che attesta la ricezione del saldo dell'importo a fronte della certificazione di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori, anch'essa prodotta in atti: la quietanza è data 7 novembre 2005, l'attestazione di regolare ultimazione dei lavori 1° settembre 2005. Detti documenti, provenienti rispettivamente da appaltatore e committente e mai disconosciuto da alcuno, attestano inequivocabilmente il reciproco esatto adempimento delle obbligazione di cui al contratto del 30 settembre 2004.
7 Esiste poi in atti un secondo contratto, datato 19 febbraio 2007 ed avente ad oggetto lavori deliberati nell'assemblea straordinaria del 16 gennaio 2007 e consistenti : nella demolizione della pavimentazione esterna lato ingresso nella messa in opera di una guaina e della nuova pavimentazione con la fornitura e messa in opera dei battiscopa nella sostituzione del marmo del gradino sito al portone di ingresso nella demolizione del pavimento marciapiede lato esterno della banca messe in opera della nuova pavimentazione sostituzione dei gradini di marmo come quelli già esistenti e nello smaltimento del materiale di rifiuto a carico della ditta esecutrice mediante ditta specializzata. Sulla base degli atti non è possibile risalire con certezza al corrispettivo fissato per detti lavori, nel contratto si fa riferimento ad un computo metrico ed effettivamente nella produzione documentale del dopo il contratto del 19 febbraio vi è un computo metrico CP_1 datato 14 marzo 2007 il cui importo complessivo è di € 28.500. Nel fascicolo di parte della CP_2
[...
. vi è poi un altro computo metrico, questo datato 15 novembre 2007, per un importo di €
65.499,27 che, tuttavia, non è possibile ricollegare ad alcuna precisa pattuizione contrattuale.
Sostanzialmente rispetto a questo secondo contratto manca una espressa pattuizione di corrispettivo posto che la discrasia cronologica esistente tra la data del contratto e quella del computo metrico, cui pure il contratto fa riferimento, non consente di ritenere sul punto integrato un elemento di fatto mancante.
Va ancora dato atto, che fermo l'integrale pagamento del primo contratto di appalto comprovato dai documenti di cui si è detto, il condominio ha prodotto in giudizio assegni per complessivi €
31.015, tutti con data di emissione successiva alla stipula del secondo contratto di appalto e, quindi, tutti verosimilmente riferibili a detto contratto. Val la pena sottolineare che detto importo è molto vicino a quello che risulterebbe aggiungendo all'importo del computo metrico del 14 marzo 2007
l'iva al 10% ( questa l'aliquota applicabile ratione temporis ai lavori edili di ristrutturazione ) ma rimane il fatto che in difetto della puntuale allegazione del corrispettivo dovuto, non è possibile formulare alcun giudizio di congruità rispetto ai pagamenti eseguiti e provati.
Deriva da tanto l'infondatezza della domanda originariamente proposta dall'appellante principale.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal condominio deve preliminarmente essere presa in considerazione l'eccezione di decadenza sollevata dalla sulla quale il Tribunale Parte_1 non si è in alcun modo soffermato e alla quale peraltro non ha neanche replicato il condominio.
L'unica missiva prodotta nel fascicolo di parte del condominio fa riferimento a danni derivanti dall'attività di pitturazione ma nulla dice in ordine al momento del manifestarsi del vizio con conseguente impossibilità di valere come idonea denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667
c.c.; non solo ma la pitturazione rientra tra le lavorazioni di cui al primitivo contratto del 30
8 settembre 2004 per il quale, per come si è già detto, vi è stata incondizionata accettazione dell'opera e pagamento del corrispettivo. Tanto comporta l'accoglimento del motivo dell'appello principale riguardante l'accoglimento della domanda riconvenzionale e il rigetto del motivo dell'appello incidentale riguardante il mancato riconoscimento delle maggiori somme richieste a titolo di risarcimento del danno.
In definitiva, ferma la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento con lo stesso azionata la sentenza deve essere riformata in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
2.4. Le spese processuali.
L'esito complessivo della lite che ha visto l'integrale reciprocità della soccombenza, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Vanno poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50% le spese della ctu espletata in primo grado.
Al rigetto dell'appello incidentale consegue il riconoscimento dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1191/2018 del Tribunale di Lamezia Terme resa in data 7.9.2018 e
[...] pubblicata in data 17.9.2008, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1 rigetta l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e pone quelle di ctu a carico di entrambe nella misura del 50% ciascuna;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione incidentale se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2025
La Presidente est.
Silvana RI
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2061/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Poerio n. 16, presso lo studio dell'Avv. Luigi Combariati, rappresentata e difesa giusto mandato a margine dell'atto di citazione in appello dall'Avv. Paolo Mascaro;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, con sede in Lamezia Terme, alla Via Po n.
25, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla Via Leonardo Da Vinci n. 15, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Barbieri, il quale lo rappresenta e lo difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per “a) in riforma della sentenza impugnata ed in Parte_1 accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado:
1) confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lamezia Terme con rigetto dell'opposizione avanzata dal Condominio appellato;
1 2) in ogni caso e comunque, riconoscere e dichiarare che la società appellante è creditrice del della complessiva somma di € 68.143,10, o della diversa Controparte_1 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi calcolati ai sensi dell'art. 5 D.LGS. n. 231 del 09/10/02, condannando quindi il predetto Condominio al pagamento di quanto dovuto;
3) rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal stante Controparte_1
l'intervenuta decadenza dalla invocata garanzia e stante comunque la insussistenza e la non addebitalità all'appellante dei danni lamentati;
b) condannare il appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado CP_1 di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore.”
Per “Voglia l'On. Corte adita, respinta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
Dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello proposto per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1 c.p.c. e 348 bis c.p.c. dal momento che lo stesso non risponde ai requisiti di forma e contenuto previsti dalla norma citata;
Rigettare nel merito l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In accoglimento dell'appello incidentale riformare parzialmente la sentenza di primo grado n.
1191/2018 emessa il 7.9.2018 dal Tribunale di Lamezia Terme e pubblicata in data 17.9.2018 nel procedimento n.2880/2008 R.G., nella parte in cui dopo avere quantificato l'ammontare del risarcimento del danno ha statuito l'esclusione dei costi del ponteggio e conseguentemente condannare la ditta in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento in favore del Condominio Palazzo Banco di Napoli di Lamezia Terme Via
Po, 25 dell'ulteriore somma di € 43.028,83.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 18.7.2008, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 192/2008, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 8.5.2008 e notificato in data 10.6.2008, con il quale, su ricorso proposto da
[...]
le è stato ingiunto il pagamento di € 69.085,00, oltre interessi moratori ai Parte_1 sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalle singole fatture sino al soddisfo, con condanna alle spese e competenze della fase monitoria.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto di avere integralmente corrisposto le CP_1 somme dovute in forza dell'originario contratto del 30 settembre 2004 per come emerge dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla dichiarazione a saldo rilasciata dalla ha Parte_1
2 quindi precisato di avere successivamente affidato altri lavori alla società, corrispondendo integralmente le somme previste dal computo metrico allegato al secondo contratto stipulato tra le parti nel febbraio 2007 ma che, al contrario, la società si era resa gravemente inadempiente ai propri obblighi, non eseguendo le lavorazioni affidatele con specifico riferimento alla pitturazione delle facciate, dei balconi e delle ringhiere.
Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, l'opponente ha rappresentato di aver legittimamente rifiutato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'adempimento residuo della propria obbligazione, in considerazione della cattiva esecuzione, da parte dell'opposta, delle prestazioni contrattualmente previste.
Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al pagamento delle spese sostenute, nonché di tutte quelle necessarie, per eliminare i danni provocati al condominio, per una somma non inferiore a €
75.000,00.
Con comparsa depositata in data 22.12.2008 si è costituita in giudizio Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione
[...]
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della sua provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., nonché il rigetto della domanda riconvenzionale.
La società opposta ha dedotto che, detratte dall'importo complessivo di € 175.731,82 le somme effettivamente versate dal opponente, pari a € 125.161,90 (€ 31.015,00 e € 94.146,90), CP_1 quest'ultimo risulta ancora debitore nei suoi confronti della somma di € 68.143,10. A riguardo ha evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, non è stato effettuato l'ulteriore versamento di € 16.109,97.
In relazione ai difetti denunciati dal opponente, ha eccepito decadenza dalla garanzia CP_1 per non avere il mai denunciato i vizi dei quali ha comunque contestato sia l'esistenza CP_1 che la riferibilità al proprio inadempimento.
La richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è stata rigettata dal giudice di primo grado con ordinanza del 21.1.2009.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 20.2.2018, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la sentenza n. 1191/2018, resa in data 7.9.2018 e pubblicata il 17.9.2018, il Tribunale di
Lamezia Terme ha così deciso: 1) ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto
3 ingiuntivo opposto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato la società opposta al pagamento, in favore del opponente, di € 59.799,60, oltre interessi legali CP_1 dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti in relazione ai lavori eseguiti in virtù dei contratti di appalto del 30.9.2004 e del 19.2.2007; 3) ha condannato la società opposta al pagamento delle spese processuali liquidate, a favore del condominio opponente, in € 9.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
4) ha posto definitivamente a carico della società opposta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e sul riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2679 c.c., ha ritenuto che l'opposta, pur avendo dimostrato il titolo costitutivo del proprio diritto, essendo il credito azionato in via monitoria fondato sui contratti d'appalto del 30.9.2004 e del 19.2.2007, non ha dato prova di aver eseguito tutti i lavori commissionari a regola d'arte, privi di vizi e di difetti, né di aver completato tutte le opere commissionate dal opponente in virtù dei medesimi contratti. CP_1
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che il primo contratto di appalto fosse stato integralmente adempiuto entrambi i contratti ( quello del 30 settembre 2004 e quello del 19 febbraio 2007 ) mentre la società appaltatrice non aveva correttamente eseguito le opere affidatele e tanto in adesione a quando risultante dalla consulenza tecnica espletata e l'ha quindi condannata al pagamento delle somme individuate dal ctu come necessarie all'eliminazione dei vizi riscontrati.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, ha proposto appello e Parte_1 contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato tramite ufficiale giudiziario il 17.10.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 9.1.2020 si è costituito in giudizio in persona Controparte_1 dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare, ha chiesto di dichiarare inammissibile, per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 348 bis, l'appello proposto da
[...]
Ha proposto altresì appello incidentale, chiedendo l'accoglimento della Parte_1 domanda riconvenzionale formulata in primo grado anche con riguardo ai costi per l'allestimento del ponteggio e la relativa schermatura, necessari per i lavori di tinteggiatura delle ringhiere e delle facciate del fabbricato, accertati dal consulente tecnico d'ufficio e non riconosciuti dal giudice di primo grado, con conseguente condanna della società appaltatrice al pagamento dell'ulteriore somma di € 43.028,84.
4 Con provvedimento del 28.2.2020, è stata accolta la richiesta di inibitoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 14.3.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana
RI.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.5.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 30.5.2025 depositato in data
3.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e le memorie di replica.
Solo l'appellante principale ha allegato la nota spese.
2.2. Le questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di gravame, lamenta “l'erroneo rigetto della richiesta di Parte_1 pagamento da parte della del saldo del corrispettivo del contratto di appalto Parte_1 stipulato in data 30/09/04 e della variante di cui al computo metrico del Direttore dei Lavori del
15/11/07”.
A riguardo l'appellante fa presente, innanzitutto, che nel giudizio di primo grado sono stati prodotti i seguenti documenti: a) il computo metrico relativo ai lavori di cui al contratto d'appalto del
5 30.9.2004, per un importo di € 99.610,81, oltre i.v.a.; b) il computo metrico relativo ai lavori di variante, sottoscritto il 15.11.2007 dal direttore dei lavori, per un importo di € 65.499,27; c) il verbale di ultimazione dei lavori del contratto d'appalto del 30.9.2004, sottoscritto in data
1°.
9.2005 dal direttore dei lavori, per un importo di € 99.610,81, oltre i.v.a.; d) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, comprensivo di tutti i lavori aggiuntivi, redatto dal direttore dei lavori, per l'importo di € 175.731,82, oltre i.v.a. al 10%. Ne consegue che la somma complessivamente dovuta alla società appellante corrisponde a € 193.305,00.
Dalla documentazione prodotta dalle parti nel giudizio di primo grado, attestante i pagamenti effettuati, risulta che il appellato ha corrisposto solo € 125.161,90 (€ 31.015,00 a CP_1 mezzo di assegni di conto corrente ed € 94.146,90 a mezzo bonifici bancari), rimanendo pertanto debitore della somma residua di € 68.143,10, pari alla differenza tra l'importo risultante dal certificato di regolare esecuzione dei lavori (€ 193.305,00) e quanto complessivamente versato (€
125.161,90), come richiamato dal Tribunale.
Evidenzia l'appellante, peraltro, che lo stesso condominio appellato, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha riconosciuto di esserle ancora debitrice, avendo rappresentato che “in base al disposto dell'art. 1460 c.c. può legittimamente rifiutare il pagamento di quanto contrattualmente convenuto con la in ragione dell'inadempimento, per errata Parte_1 esecuzione, delle obbligazioni da tale ultima società assunta”.
Conclude, quindi, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della richiesta di pagamento di € 68.143,10, quale saldo del corrispettivo contrattualmente previsto.
Con un secondo motivo di gravame, lamenta il “mancato Parte_1 esame della problematica inerente la evidente decadenza del Condominio dalla garanzia ex art.
1667 c.c.”.
In particolare, rappresenta l'appellante che: a) le opere di cui al contratto d'appalto del 30.9.2004 sono state regolarmente ultimate prima del 1°.9.2005, come certificato dal direttore dei lavori;
b) le opere successive sono state ultimate prima del mese di ottobre 2007, tant'è che in data 2.11.2007 ne veniva richiesto il pagamento;
c) le opere sono state tutte regolarmente accettate dal committente per il tramite del direttore dei lavori che ha sottoscritto il certificare di regolare esecuzione.
Ciò premesso, evidenzia che negli atti di causa non risulta alcuna denuncia, da parte del appellato, dei vizi e difetti dei lavori eseguiti, che sia stata indirizzata alla società. In CP_1 mancanza di tale denuncia, dunque, l'eccezione di inadempimento sollevata dal condominio appellato non può essere accolta.
6 Con un terzo motivo di gravame, censura la sentenza di Parte_1 primo grado in relazione al recepimento, da parte del Tribunale, delle non condivisibili e incongruenti risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolar il giudice di primo grado non si è pronunciato in relazione alle osservazioni, avanzate in sede di comparsa conclusionale, che condurrebbero a escludere, o quantomeno ridurre, gli importi indicati dal consulente tecnico.
L'appello incidentale proposto da ha a oggetto, invece, la Controparte_1 parte della sentenza di primo grado in cui, accolta la domanda riconvenzionale, il Tribunale ha comunque erroneamente quantificato l'ammontare dei danni, escludendo senza alcuna motivazione i costi relativi al ponteggio. Chiede, dunque, il riconoscimento dell'integrale risarcimento dei danni, come individuati e quantificati dal consulente tecnico in complessivi €
102.808,43.
L'esame dei motivi di appello deve essere necessariamente preceduto da una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, totalmente mancante nella sentenza di primo grado che si è limitata a richiamare i principi generali in materia di onere della prova e recepire acriticamente le conclusioni del ctu, senza tuttavia confrontarsi con le allegazioni delle parti.
Deve allora darsi atto che nel ricorso per decreto ingiuntivo la CO. GE. PE. ha genericamente dedotto di avere intrattenuto rapporti contrattuali con il e di avere eseguito lavori per CP_1 complessivi € 194.246,92 ricevendo pagamenti per il minore importo di euro 125. 161,90. Il
nella propria opposizione ha dedotto di avere regolarmente corrisposto tutte le somme CP_1 dovute e di vantare a sua volta un credito in ragione dell'inesatto adempimento da parte dell'appaltatore relativo all'esecuzione non a regola d'arte di alcune delle lavorazioni.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che tra le parti venne stipulato un primo contratto il 30 settembre 2004 : detto contratto aveva ad oggetto la rimozione e lo smaltimento della copertura in eternit e la ristrutturazione della facciata del palazzo, il corrispettivo pattuito era di € 99.610,81 + IVA. Rispetto a tale contratto il ha prodotto, allegandolo al proprio CP_1 fascicolo una dichiarazione di saldo, recante il timbro della e la firma Parte_1 apparentemente dell'amministratore della società ( mai peraltro disconosciuta ) che attesta la ricezione del saldo dell'importo a fronte della certificazione di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori, anch'essa prodotta in atti: la quietanza è data 7 novembre 2005, l'attestazione di regolare ultimazione dei lavori 1° settembre 2005. Detti documenti, provenienti rispettivamente da appaltatore e committente e mai disconosciuto da alcuno, attestano inequivocabilmente il reciproco esatto adempimento delle obbligazione di cui al contratto del 30 settembre 2004.
7 Esiste poi in atti un secondo contratto, datato 19 febbraio 2007 ed avente ad oggetto lavori deliberati nell'assemblea straordinaria del 16 gennaio 2007 e consistenti : nella demolizione della pavimentazione esterna lato ingresso nella messa in opera di una guaina e della nuova pavimentazione con la fornitura e messa in opera dei battiscopa nella sostituzione del marmo del gradino sito al portone di ingresso nella demolizione del pavimento marciapiede lato esterno della banca messe in opera della nuova pavimentazione sostituzione dei gradini di marmo come quelli già esistenti e nello smaltimento del materiale di rifiuto a carico della ditta esecutrice mediante ditta specializzata. Sulla base degli atti non è possibile risalire con certezza al corrispettivo fissato per detti lavori, nel contratto si fa riferimento ad un computo metrico ed effettivamente nella produzione documentale del dopo il contratto del 19 febbraio vi è un computo metrico CP_1 datato 14 marzo 2007 il cui importo complessivo è di € 28.500. Nel fascicolo di parte della CP_2
[...
. vi è poi un altro computo metrico, questo datato 15 novembre 2007, per un importo di €
65.499,27 che, tuttavia, non è possibile ricollegare ad alcuna precisa pattuizione contrattuale.
Sostanzialmente rispetto a questo secondo contratto manca una espressa pattuizione di corrispettivo posto che la discrasia cronologica esistente tra la data del contratto e quella del computo metrico, cui pure il contratto fa riferimento, non consente di ritenere sul punto integrato un elemento di fatto mancante.
Va ancora dato atto, che fermo l'integrale pagamento del primo contratto di appalto comprovato dai documenti di cui si è detto, il condominio ha prodotto in giudizio assegni per complessivi €
31.015, tutti con data di emissione successiva alla stipula del secondo contratto di appalto e, quindi, tutti verosimilmente riferibili a detto contratto. Val la pena sottolineare che detto importo è molto vicino a quello che risulterebbe aggiungendo all'importo del computo metrico del 14 marzo 2007
l'iva al 10% ( questa l'aliquota applicabile ratione temporis ai lavori edili di ristrutturazione ) ma rimane il fatto che in difetto della puntuale allegazione del corrispettivo dovuto, non è possibile formulare alcun giudizio di congruità rispetto ai pagamenti eseguiti e provati.
Deriva da tanto l'infondatezza della domanda originariamente proposta dall'appellante principale.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal condominio deve preliminarmente essere presa in considerazione l'eccezione di decadenza sollevata dalla sulla quale il Tribunale Parte_1 non si è in alcun modo soffermato e alla quale peraltro non ha neanche replicato il condominio.
L'unica missiva prodotta nel fascicolo di parte del condominio fa riferimento a danni derivanti dall'attività di pitturazione ma nulla dice in ordine al momento del manifestarsi del vizio con conseguente impossibilità di valere come idonea denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667
c.c.; non solo ma la pitturazione rientra tra le lavorazioni di cui al primitivo contratto del 30
8 settembre 2004 per il quale, per come si è già detto, vi è stata incondizionata accettazione dell'opera e pagamento del corrispettivo. Tanto comporta l'accoglimento del motivo dell'appello principale riguardante l'accoglimento della domanda riconvenzionale e il rigetto del motivo dell'appello incidentale riguardante il mancato riconoscimento delle maggiori somme richieste a titolo di risarcimento del danno.
In definitiva, ferma la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento con lo stesso azionata la sentenza deve essere riformata in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
2.4. Le spese processuali.
L'esito complessivo della lite che ha visto l'integrale reciprocità della soccombenza, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Vanno poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50% le spese della ctu espletata in primo grado.
Al rigetto dell'appello incidentale consegue il riconoscimento dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1191/2018 del Tribunale di Lamezia Terme resa in data 7.9.2018 e
[...] pubblicata in data 17.9.2008, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1 rigetta l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e pone quelle di ctu a carico di entrambe nella misura del 50% ciascuna;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione incidentale se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2025
La Presidente est.
Silvana RI
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