Art. 6. (Disposizioni integrative e correttive) 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5.
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15 aprile 2001
15 aprile 2001
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 19/06/2025, n. 49Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. PP Colavecchio Consigliere relatore dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 49/A/2025 nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6989 del registro di segreteria, depositato in data 25/11/2024, promosso da - Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale …Leggi di più...
- giurisdizione Corte dei conti·
- responsabilità amministrativa·
- danno erariale·
- revoca contributo·
- violazione bando di gara·
- art. 21-nonies l. 241/1990·
- falsa rappresentazione stato dei luoghi·
- giudicato penale·
- aumento volumetria·
- art. 652 c.p.p.