Articolo 6 della Legge 22 marzo 2001, n. 85
Articolo 5Articolo 7
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15 aprile 2001
Art. 6. (Disposizioni integrative e correttive) 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5.
Entrata in vigore il 15 aprile 2001
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