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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/07/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2703/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2703/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CALMONTE Parte_1 P.IVA_1
RENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
MORA FEDERICO e
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SLAWITZ Controparte_2 P.IVA_3
GIOVANNI EMILIO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente è proprietaria del compendio mobiliare presente nei locali di Via Emilio
Lepido 28 al momento dell'incendio del 25.02.2020 e andato in gran parte distrutto in tale occasione, nonché ces- sionaria di ogni diritto risarcitorio di connesso a tale evento e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto CP_3 della ricorrente alla liquidazione del sinistro così e come proposto da Parte_2
[...
nella misura di € 169.000,00.
Voglia altresì condannare alla restituzione a favore di parte ricorrente, dei beni meglio Controparte_2 elencati e descritti nella missiva inviata dallo scrivente procuratore in data 29.04.2022 (doc.38), stabilendo, ai sensi pagina 1 di 17 dell'art. 164 bis c.p.c., una penale giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna, dal momento del- la domanda alla consegna effettiva.”
Per L' Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge,
1. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto azionato in ca- po a e per l'effetto rigettare per inammissibilità, infondatezza o come meglio tutte le domande svolte dal ricor- Pt_1 rente;
2. nel merito ed in via riconvenzionale, anche previa rimessione in istruttoria, accertare e dichiarare che
[...]
è proprietaria del compendio mobiliare presente nei locali di Via Emilio Lepido 28 al momento Controparte_1 dell'incendio del 25.2.2020 e andato distrutto in tale occasione, nonché dichiarare il diritto di Controparte_4 alla liquidazione del sinistro come proposto dalla Compagnia di € 169.000,00, ovvero, in subor-
[...] Pt_2 dine e nella denegata e non creduta ipotesi, alla minore somma che verrà accertata;
per l'effetto rigettare la domanda della ricorrente […] Parte_1
Con vittoria integrale di spese di lite ed accessori, di cui compensi maggiorati di IVA e CpA come per Legge”.
Per Controparte_2
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare la carenza di tito- larità del diritto e di legittimazione passiva di in ordine alla domanda di accertamento Controparte_2 della proprietà dei beni mobili presenti nel locale già denominato ” al momento dell'incendio (25.02.2020), CP_5 nonché la carenza di titolarità del diritto e di legittimazione passiva di in ordine alla do- Controparte_2 manda di accertamento del diritto di e/o di alla liqui- Parte_1 Controparte_1 dazione dell'indennizzo da parte di per i motivi tutti espo- Parte_3 sti nella memoria di costituzione e risposta (pagg.2-10), che devono intendersi come qui integralmente richiamati.
In via riconvenzionale, condannare in via risarcitoria e e/o in Controparte_6 Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, anche pro quota e - se del caso - in via solidale tra loro, al pagamento a favore di dell'importo di € 12.000,00 da questa sostenuto per lo sgombero Controparte_2 dei beni relitti rivenuti e in giacenza presso l'immobile di proprietà e per il loro trasporto presso il capannone di
Parma (PR), Via Reggio 19/A, nonché condannare le medesime Società, nei termini e modalità di cui sopra, al pagamento a favore di della somma mensile di € 560,00 o quell'altra somma ritenuta Controparte_2 dovuta, anche in via di equità e di giustizia, a titolo di indennizzo per l'occupazione dei locali siti in Via Reggio
19/A e per il deposito degli stessi beni relitti a partire dal 14 luglio 2022 sino all'effettiva liberazione dei locali, ol-
pagina 2 di 17 tre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, dichiarandosi pertanto ai fini della determinazione del valore della domanda riconvenzionale che lo stesso è indeterminabile.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, oltre maggiorazione 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge, e con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12/07/2022 instaurava un giudizio nei Parte_1 confronti delle società e al fine di ottene- Controparte_1 Controparte_2 re:
- un accertamento del proprio diritto di proprietà sul compendio mobiliare presente nei locali di Via Emilio Lepido n. 28 andato in gran parte distrutto in occasione di un incendio che aveva interessato l'edificio in data 25/02/2020;
- un accertamento del diritto ad ottenere, in proprio e in qualità di cessionaria del relativo credito risarcitorio da parte della società la liquidazione dell'indennizzo propo- CP_3 sto dalla compagnia nella misura di € Parte_2
169.000,00;
- la condanna della alla restituzione a suo favore di alcuni beni ri- Controparte_2
masti in deposito presso la stessa a seguito dell'incendio, con fissazione di un importo ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella consegna.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente adduceva di aver condotto in locazione, in qualità di sub-affittuaria di l'azienda di pubblico intrattenimento e spetta- Controparte_1 coli di proprietà di Dadahotel S.r.l. esercitata presso i locali di Via Emilio Lepido n. 28, di proprietà di società in cui Dadahotel S.r.l. era stata successivamente incorporata;
Controparte_2 secondo la ricorrente, gli arredi e le attrezzature utilizzati nell'esercizio dell'attività erano stati inte- gralmente rinnovati da parte delle società che, nel corso del tempo, avevano condotto in locazione l'azienda, e da cui aveva acquistato il relativo compendio mobiliare, CP_7 CP_8 Parte_1
e altri beni strumentali erano stati acquistati anche da parte di a cui la stessa CP_3 Parte_1 aveva concesso in sub-affitto l'azienda con contratto del 4/11/2014; proseguiva la ricorrente nar- rando che, in data 25/02/2020, i locali di Via Emilio Lepido n. 28 erano interessati da un incendio che comportava la distruzione di gran parte dei beni mobili di proprietà di e Parte_1 CP_3 ma, a seguito dell'attivazione delle procedure di liquidazione del sinistro sulla base della polizza in-
pagina 3 di 17 cendi stipulata da la società rivendicava Controparte_2 Controparte_1 la proprietà dei medesimi beni, impedendo in tal modo la liquidazione dell'indennizzo che veniva determinato dalla compagnia in € 169.000,00; la Parte_2 situazione di stallo che si veniva a creare a causa delle pretese avanzate da Controparte_9 non trovava risoluzione nelle successive trattative instauratesi tra le parti e
[...] CP_2 che, a dire della ricorrente, manteneva ingiustificatamente un atteggiamento neutro ri-
[...] spetto alle istanze delle contendenti, tale da interferire con la procedura di liquidazione del sinistro, omettendo anche di dare riscontro alle richieste di di ottenere la restituzione di determi- Parte_1 nati beni rimasti in deposito presso la stessa.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, il proprio di- Controparte_2 fetto di legittimazione passiva rispetto alle domande della ricorrente di accertamento della proprie- tà e del diritto ad ottenere l'indennizzo assicurativo;
nel merito, la resistente contestava la pretesa restitutoria della ricorrente, avanzando, in via riconvenzionale e trasversale, domanda di risarci- mento del danno nei confronti di e l' per i costi sostenuti per Parte_1 Controparte_1 il trasporto e la custodia dei beni rimasti nei locali di Via Emilio Lepido a seguito dell'incendio.
Si costituiva altresì L'alternativa contestando le domande della ricorrente e avan- Controparte_1 zando, a sua volta, domanda riconvenzionale volta ad un accertamento del proprio diritto di pro- prietà sul compendio mobiliare presente nei locali di Via Emilio Lepido alla data dell'incendio, con il conseguente riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'indennizzo assicurativo.
All'esito della prima udienza del 31/01/2023, il Giudice Istruttore, ritenuta necessaria un'istruzione non sommaria della causa, disponeva il mutamento del rito, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
La causa era successivamente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 28/01/2025 era trattenuta in decisione con la concessio- ne dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. La presente controversia attiene essenzialmente alla diatriba sorta tra e da Parte_1 CP_3 un lato e dall'altro lato in ordine alla proprietà dei beni mobili pre- Controparte_1 senti nei locali di Via Emilio Lepido n. 28 alla data dell'incendio del 25/02/2020 che ha interessato l'immobile, di proprietà di in un contesto fattuale di vicende societarie e Controparte_2
pagina 4 di 17 contrattuali relative all'azienda di intrattenimento e pubblico spettacolo, al cui esercizio erano de- stinati i predetti beni, che può dirsi in larga parte pacifico.
È pacifico, in particolare, che la società Dadahotel S.r.l. - successivamente incorporata dal socio unico (cfr. doc. 1 fasc. ) -, proprietaria dell'azienda di Controparte_2 Controparte_2 intrattenimento e pubblico spettacolo di cui trattasi, con contratto del 24/10/2006 (doc. 4 fasc. ri- corrente) abbia concesso in affitto l'azienda, unitamente al compendio mobiliare allegato al con- tratto, al sig. il quale, a sua volta, in data 13/12/2006 subaffittava l'azienda Controparte_10 alla società (doc. 5 fasc. attrice), unitamente ai medesimi beni mobili ottenuti in godi- CP_7 mento.
Altrettanto pacifico è che abbia provveduto all'integrale rinnovo dei locali, acquistando CP_7 ex novo tutto l'arredamento, i complementi d'arredo, gli impianti e le attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività, mentre i beni di Dadahotel S.r.l. venivano spostati altrove.
È pacifico, infine, che il sig. abbia ceduto il contratto di affitto in essere con Da- Controparte_10 dahotel S.r.l. alla società (doc. 4 fasc. ) che, risolto il Controparte_1 CP_1 contratto con il 22/12/2010 subaffittava l'azienda a (doc. 9 fasc. ricorrente), la CP_7 Parte_1 quale, a sua volta, in pari data la subaffittava prima a (doc. 12 fasc. ricorrente) e poi in CP_8 data 4/11/2014 a (doc. 13 fasc. ricorrente), ultima società rimasta nella disponibilità CP_3 dell'azienda al momento dell'incendio.
In questo contesto si inseriscono le contrapposte prospettazioni offerte dalle parti rispetto alla proprietà dei beni mobili presenti nei locali al momento dell'incendio, per la cui distruzione o dan- neggiamento , con la quale la prima concedente Parte_2 aveva stipulato una polizza attiva alla data del sinistro (doc. 2 fasc. ), ha propo- Controparte_2 sto, all'esito degli accertamenti peritali, un indennizzo pari ad € 169.000,00 (cfr. doc. 39 fasc. ricor- rente), al cui riconoscimento mirano, in ultima istanza, le pretese avanzate in giudizio da e Parte_1
Controparte_1
Secondo la ricorrente, in particolare, la proprietà dei suddetti beni sarebbe riconducibile in via esclusiva a e che li avrebbero acquistati in proprio o dalle società ( e Parte_1 CP_3 CP_7
che nel tempo hanno esercitato l'attività a cui si riferisce l'azienda; da qui la legittima- CP_8 zione di a rivendicare integralmente l'indennizzo assicurativo, tenuto conto della cessione Parte_1 operata a suo favore da con atto del 13/06/2022 (doc. 40 fasc. ricorrente), del credito CP_3 risarcitorio alla stessa spettante. pagina 5 di 17 L' invece, contesta tale ricostruzione, rivendicando la proprietà dei Controparte_1 beni presenti nei locali al momento dell'incendio, ed il conseguente diritto ad ottenere l'indennizzo assicurativo, alla luce delle previsioni contenute nei contratti di sub-affitto dell'azienda succedutisi nel corso del tempo.
2.1.1. A fronte di questo contesto, occorre rilevare che oggetto del presente giudizio è essenzial- mente un'azione di accertamento della proprietà.
Invero, sebbene nelle conclusioni di entrambe le parti interessate ( e Parte_1 Controparte_11
si faccia espresso riferimento all'indennizzo proposto da
[...] Parte_2
, la questione della spettanza di tale indennizzo rimane sostanzialmente estranea
[...] al giudizio.
È la stessa ricorrente, in particolare, ad escludere, più o meno fondatamente, una propria legittima- zione a richiedere l'indennizzo direttamente alla compagnia assicurativa, tanto da non proporre al- cuna domanda nei confronti della stessa con l'atto introduttivo;
in termini analoghi, nessuna prete- sa viene avanzata direttamente nei confronti della compagnia assicurativa da parte di
[...] che, nel costituirsi in giudizio, si è limitata ad opporre al diritto vantato da Controparte_1 [...] il proprio diritto di proprietà sul compendio mobiliare di cui trattasi, assumendo, entrambe le Pt_1 parti, che il riconoscimento dell'indennizzo assicurativo costituisca la naturale conseguenza della ri- soluzione della controversia che le vede contrapposte in ordine alla proprietà dei beni, presenti nei locali di Via Emilio Lepido n. 28 al momento dell'incendio, per la cui distruzione o danneggiamen- to la compagnia assicurativa ha offerto l'indennizzo in questione (si veda l'elenco allegato alla pro- posta della compagnia sub doc. 39 fasc. ricorrente).
2.1.2. Tanto chiarito, appare opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la possibilità di esperire un'azione di mero accertamento della proprietà a chi abbia in- teresse ad una pronuncia giudiziale che affermi, con efficacia di giudicato, il suo diritto di proprietà su di un determinato bene: a differenza dell'azione di rivendicazione, in particolare, tale azione non
è volta a recuperare la cosa ma semplicemente a rimuovere la situazione di incertezza creatasi in ordine alla proprietà della stessa (cfr. Cass. n. 6258/2009).
Secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte, peraltro, chi propone azione di accer- tamento della proprietà ha l'onere di offrire la prova rigorosa del proprio diritto, non diversamente da quanto richiesto per l'azione di rivendicazione (Cass. n. 24050/2022; n. 1210/2017): all'attore, quindi, in linea di principio non sarà sufficiente fornire la prova del proprio titolo di acquisto ma pagina 6 di 17 dovrà fornire la prova dell'acquisto dei precedenti titolari, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.
È bene evidenziare, tuttavia, che la stessa Suprema Corte ha riconosciuto un'attenuazione del sud- detto onere probatorio quando chi propone l'azione di accertamento della proprietà si trovi nel possesso del bene, ammettendo, in questi casi, che l'attore possa limitarsi ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto (cfr. Cass. n. 9959/2016; n. 30606/2011); alla base di tale orientamento si fonda il rilievo che, in questi casi, l'azione di accertamento non è volta a modi- ficare uno stato di fatto preesistente ma soltanto a rimuovere una situazione di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente alla situazione di diritto (si veda da ultimo Cass. n. 4874/2025 e gli ampi richiami giurisprudenziali ivi contenuti).
2.2. Alla luce dei principi sopra richiamati non può che rilevarsi come la domanda di accertamento della proprietà avanzata nel presente giudizio da sia evidentemente Controparte_1 infondata.
Invero, la resistente, in qualità di conduttrice dell'azienda già di proprietà di Dadahotel S.r.l. (doc. 4 fasc. ), assume di essere divenuta proprietaria di tutti i beni strumentali all'esercizio CP_1 dell'attività sulla base delle previsioni contenute nei contratti con cui l'azienda è stata concessa in sub-affitto, in forza della quali:
“I beni acquistati e immessi nell'azienda dell'affittuaria rimangono di esclusiva sua proprietà alla fine del contratto, salvo che ciò sia dovuto a sostituzione di quelli ricevuti e divenuti inutilizzabili per usura. L'affit- tuaria non potrà eseguire addizioni, innovazioni e migliorie o trasformazioni dei beni e delle attrezzature oggetto del presente contratto senza il consenso scritto della proprietaria dell'azienda e qualora richiesto an- che da parte della proprietaria dell'immobile. Qualora l'affittuaria esegua le suddette opere senza il consenso scritto, la concedente potrà scegliere, a sua discrezione, ed in qualsiasi momento, se pretendere la messa in pristino a spese dell'affittuaria, ovvero se ritenere le nuove opere senza corrispondere alcun indennizzo. Il va- lore delle migliorie e delle addizioni non potrò in alcun caso compensare eventuali deterioramenti, anche se verificatasi senza colpa grave dell'Affittuaria, salvo il normale deterioramento dovuto alla vetustità” […]
La società affittuaria dichiara sin d'ora di rinunciare a pretendere alla riconsegna dell'azienda una somma per la differenza di consistenza e di valore dei beni tra l'inizio e il termine dell'affitto, in deroga al disposto di cui all'articolo 2561 del codice civile. L'obbligo di conservazione dei beni ammortizzabili grava l'origina- rio concedente” (cfr. doc. 3 fasc. , pag. 7-8; doc. 9 fasc. ricorrente, pag. 5-6; doc. CP_1
pagina 7 di 17 12 fasc. ricorrente, pag. 12).
Secondo la resistente, in particolare, poiché è pacifico che nel corso dell'esecuzione del rapporto i beni strumentali all'esercizio dell'attività non fossero più quelli originariamente concessi in godi- mento da Dadahotel S.r.l., di cui all'allegato al contratto di affitto dell'azienda a monte (doc. 4 fasc. ricorrente), essendo stati integralmente sostituiti dalle società a cui l'azienda è stata concessa in sub- affitto, le suddette previsioni contrattuali ne avrebbero comportato un automatico acquisto a titolo gratuito da parte di trattandosi, se non altro, di sostituzioni di beni Controparte_1 che non risultano esser state autorizzate per iscritto.
L'impostazione della resistente si presenta chiaramente come irragionevole.
Come evidenziato dalla difesa della ricorrente, infatti, le suddette previsioni contrattuali erano evi- dentemente volte a tutelare l'originaria concedente (Dadahotel S.r.l.), proprietaria dell'azienda, con- tro variazioni non autorizzate della consistenza dei beni aziendali, sicché un acquisto di beni desti- nati all'esercizio dell'attività da parte di (in qualità di semplice con- Controparte_1 duttrice dell'azienda), sulla base di tali previsioni, non potrebbe in alcun modo ritenersi giustificato.
In effetti, a voler seguire l'impostazione della resistente, la proprietà dei beni immessi nell'azienda da parte dei sub-affittuari dovrebbe, al più, essere riconosciuta a Dadahotel S.r.l., e per essa oggi al- la società incorporante Controparte_12 ell'ambito del presente giudizio (così come in ripetute occasioni in sede stragiudiziale)
[...] [...]
pur senza prender posizione in merito alla controversia tra le altre parti, ha Controparte_13 espressamente escluso di essere proprietaria dei beni in questione (né ovviamente offrono alcun elemento in senso contrario i provvedimenti emessi in altri procedimenti giudiziari tra le parti che,
a vari fini, rilevano incidentalmente, senza alcuna efficacia di giudicato, una proprietà dei beni in capo a . Controparte_2
L'atteggiamento difensivo di assume indubbio rilievo sul piano probato- Controparte_2 rio perché consente di ritenere che la sostituzione dei beni aziendali nel corso del rapporto sia av- venuta sulla base di un accordo con la concedente (a prescindere dalle formalità previste dai con- tratti) che non ne ha precluso l'acquisto da parte di terzi.
Tale conclusione, tuttavia, non offre alcun elemento a supporto della pretesa di Controparte_14 che, già in astratto, si caratterizza per il fatto di non individuare alcun titolo idoneo
[...] su cui sia possibile fondare un suo acquisto dei beni in questione.
Al contempo, è del tutto irrilevante, oltre che sfornito di qualsiasi supporto probatorio, l'assunto pagina 8 di 17 della resistente secondo cui la sostituzione dei beni aziendali, a prescindere dai soggetti che hanno effettuato l'acquisto, sarebbe stata finanziata dal sig. (primo soggetto a cui è Controparte_10 stata concessa in affitto l'azienda sulla base di un contratto poi ceduto a Controparte_1
.
[...]
2.3. Diverse considerazioni debbono svolgersi, invece, rispetto alla domanda di accertamento della proprietà avanzata da parte di Parte_1
La ricostruzione offerta agli atti dalla ricorrente, infatti, si presenta come astrattamente idonea a far emergere un acquisto del compendio mobiliare di cui trattasi da parte di e ri- Parte_1 CP_3 conducendolo ad atti di compravendita conclusi da tali società.
In particolare, secondo la ricorrente, e avrebbero ceduto a tutti i be- CP_7 CP_8 Parte_1 ni che le stesse (con particolare riguardo alla prima società), in qualità di sub-affittuarie dell'azienda
(doc. 5 e 12 fasc. ricorrente), avrebbero acquistato ex novo in costanza del rapporto contrattuale, sostituendoli a quelli originariamente di proprietà di Dadahotel S.r.l., per poter svolgere l'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo nei locali di Via Emilio Lepido n. 28.
Allo stesso modo, alcuni beni strumentali all'esercizio dell'attività sarebbero stati acquistati diret- tamente dai fornitori da parte di SGB S.r.l., a cui l'azienda è stata concessa in sub-affitto da
[...] con contratto del 4/11/2014 (doc. 13 fasc. ricorrente). Pt_1
Dal punto di vista probatorio, la suddetta ricostruzione è avvalorata:
- dalla produzione di un'ingente quantità di fatture, suddivise per categoria (cfr. doc. 6 A, 6 B,
7 A, 7 B, 7 C, 7 D, 7 E, 7 F e 7 G fasc. ricorrente), che attestano l'acquisto da parte di
[...]
e di arredamento, complementi d'arredo, impianti e attrezzature CP_7 CP_8 CP_3 destinate ai locali di Via Emilio Lepido n. 28;
- dalle due fatture del febbraio 2011 (doc. 10 fasc. ricorrente) che attestano la vendita di “at- trezzature” da parte di a per il prezzo complessivo di € 38.000,00; CP_7 Parte_1
- dalla fattura del 31/03/2015 (doc. 14 fasc. ricorrente) che attesta la vendita di “attrezzatura” da parte di a per il prezzo complessivo di € 18.024,87; CP_8 Parte_1 sebbene nessun valore probatorio possa essere riconosciuto alle dichiarazioni rese per iscritto dai legali rappresentanti di e (doc. 11 e 14 fasc. ricorrente) a conferma delle sud- CP_7 CP_8 dette cessioni.
È bene evidenziare che gli elementi sopra richiamati non devono essere letti in modo atomistico e parcellizzato (anche attraverso la ricerca di una precisa corrispondenza tra ciascuna fattura agli atti pagina 9 di 17 ed i beni inseriti nell'elenco stilato dai periti assicurativi) ma nell'ambito di un contesto in cui:
- è pacifico che nel corso del rapporto i beni strumentali all'esercizio dell'attività siano stati integralmente sostituiti da parte delle società che hanno condotto in sub-affitto l'azienda;
- si riconosce espressamente che l'originaria concedente, Dadahotel S.r.l., non è proprietaria dei beni in questione;
- è incontestato che i periti dell'assicurazione, ai fini della formulazione dell'offerta da parte della compagnia assicurativa, abbiano provveduto ad accertare i danni subiti ai beni mobili in occasione dell'incendio ai locali di Via Emilio Lepido n. 28 sulla base della medesima do- cumentazione sopra richiamata, loro fornita dalla sola (doc. 7 fasc. ricorrente); Parte_1
- risulta per tabulas che con scrittura privata del 21/09/2012 (doc. 16 fasc. ricorrente), mai formalmente disconosciuta da parte della resistente, e Parte_1 Controparte_1
- con il pacifico intento di correggere l'errore contenuto nel contratto di sub-affitto in-
[...] ter partes laddove faceva riferimento alla proprietà dei beni concessi in godimento in capo a
Dadahotel S.r.l. - abbiano concordato che “arredi e quant'altro facente parte dell'azienda concessa in detenzione e nella stessa introdotti a decorrere dal 22 dicembre 2010 restino in proprietà di n deroga Pt_1 all'art. 2561 II co del codice civile, a prescindere dall'effettivo contenuto dell'allegato “A” dei contratti sopra richiamati”;
- non risulta che alcun altro soggetto, al di fuori di e Parte_1 CP_3 Controparte_14
abbia mai avanzato alcuna rivendicazione in relazione alla proprietà dei beni
[...]
e all'indennizzo assicurativo riconosciuto per la parziale distruzione degli stessi.
In questa prospettiva, non può che rilevarsi come il complesso delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio offra una serie di indici gravi, precisi e concordanti che consentono di ravvi- sare la sussistenza di un titolo di acquisto da parte di e del compendio mobi- Parte_1 CP_3 liare oggetto dell'indennizzo assicurativo.
A giudizio del Tribunale, tale riscontro è sufficiente, nel caso di specie, per poter affermare la pro- prietà dei beni in questione in capo alle società sopra indicate.
È vero, infatti, che nel caso di specie l'allegazione e la prova del titolo non si accompagna al riscon- tro di un possesso attuale, da parte della ricorrente, dei beni mobili della cui proprietà viene richie- sto un accertamento in questa sede, essendo gli stessi ad oggi pacificamente in deposito presso i lo- cali di Controparte_2
Occorre tuttavia ricordare che la ragione che si pone alla base dell'orientamento giurisprudenziale pagina 10 di 17 che ammette un'attenuazione dell'onere probatorio nell'ipotesi di azione di mero accertamento del- la proprietà proposta da chi si trovi nel possesso del bene è rappresentata essenzialmente dal rilievo che, in tale ipotesi, l'accertamento richiesto non incide su di una situazione di fatto altrui (il posses- so) a cui l'ordinamento accorda tutela.
Un contesto analogo può dirsi ricorra anche nel caso di specie perché la materiale disponibilità dei beni da parte di non si accompagna ad una pretesa a veder tutelato il Controparte_2 proprio possesso, quanto piuttosto all'auspicio di una definizione dello stesso attraverso il ricono- scimento del legittimo proprietario dei beni.
In questa prospettiva, si può dire che gli interessi di tutte le parti del giudizio, pur nella diversità delle rispettive pretese, siano di fatto allineati perché tutte desiderano eliminare lo stato di incertez- za che circonda l'appartenenza dei beni (in termini analoghi a quanto avviene, con i dovuti adatta- menti, nelle ipotesi di azione di accertamento dei confini).
In questo contesto, non ha senso richiedere una prova rigorosa della proprietà da parte di ciascuno dei contendenti, potendosi convenire sul fatto che l'azione di accertamento si riduce ad una lite in- dividuale tra protagonisti posti allo stesso livello (in cui nessuno si trova in una situazione di fatto preventivamente protetta) che dibattono sui rispettivi titoli, sì da potersi ammettere una risoluzione della controversia, come prospettato in dottrina, sulla base del criterio del titolo migliore vantato dai contendenti in causa.
Alla luce di queste considerazioni, non può che confermarsi il riscontro della proprietà dei beni in questione in capo a e il cui titolo di acquisto, come sopra rilevato, si contrap- Parte_1 CP_3 pone ad una pretesa avanzata da che risulta già in astratto palese- Controparte_1 mente infondata.
2.3.1. È appena il caso di rilevare, peraltro, che un accertamento nel senso sopra indicato non risul- ta precluso, nel caso di specie, dalla sua parziale riferibilità ad un soggetto ( che non è CP_3 parte del presente giudizio.
Assume rilievo a riguardo, in particolare, l'atto del 13/06/2022 (doc. 40 fasc. ricorrente) con cui ha ceduto a il proprio credito risarcitorio riferito all'indennizzo proposto CP_3 Parte_1 dall'assicurazione per il danneggiamento o la distruzione dei beni presenti nei locali di Via Emilio
Lepido, riconoscendo espressamente alla ricorrente anche la possibilità di proporre “ogni azione volta alla tutela del credito e del diritto ad esso sottostante” e di “disporre dei beni della società concedente presenti nel lo- cale al momento del sinistro”. pagina 11 di 17 Invero, sebbene la questione dell'indennizzo assicurativo non formi oggetto del presente giudizio,
è indubbio che la suddetta scrittura privata conferisca alla ricorrente anche un potere di rappresen- tanza sostanziale nel compimento di atti di disposizione del compendio mobiliare andato parzial- mente distrutto nel corso dell'incendio, a cui si accompagna l'espresso riconoscimento della possi- bilità di agire giudizialmente per la tutela del relativo diritto di proprietà.
Tale circostanza consente di ravvisare il valido conferimento a ai sensi dell'art. 77 c.p.c., Parte_1 di un potere di rappresentanza processuale per far valere nel presente giudizio, anche per conto di il diritto di proprietà sui beni, ai fini di un accertamento che si assume come presup- CP_3 posto per il riconoscimento dell'indennizzo assicurativo a cui la ricorrente fa riferimento nelle pro- prie conclusioni.
Né incide sulla suddetta legittimazione processuale (ovvero, più correttamente, sulla titolarità attiva del rapporto controverso) il fatto che come allegato dalla difesa di Parte_1 Controparte_15
(pag.
5-7 della comparsa di costituzione), abbia operato un conferimento dell'azienda da
[...] essa detenuta con atto del 26/09/2019 a favore della società giacché non risulta che CP_16 tale conferimento (non contestato dalla ricorrente) abbia ricompreso il compendio mobiliare della cui proprietà si discute in questa sede.
Sotto un diverso profilo, infine, l'esame delle domande della ricorrente porta ad ammettere che, nel presente giudizio, l'accertamento della proprietà venga operato in termini unitari ed indifferenziati nei rapporti tra e senza un riparto in capo all'una o all'altra di determinati be- Parte_1 CP_17 ni (invero non richiesto dalla stessa ricorrente), sì da soddisfare l'interesse (sotteso alla domanda di accertamento della proprietà) al riconoscimento unitario ed indifferenziato a tali società di un cre- dito risarcitorio che si assume loro spettante.
3. Quanto ai rapporti tra e da un lato e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dall'altro lato si osserva quanto segue.
[...]
3.1. È indubbio che sia sostanzialmente estranea rispetto alle domande di Controparte_2 accertamento della proprietà e di riconoscimento dell'indennizzo assicurativo avanzate nel presente giudizio da parte di CP_18
, come riconosciuto da tutte le parti del giudizio nei rispettivi atti difensivi, la resistente non
[...] ha mai avanzato alcuna pretesa in ordine alla proprietà dei beni rimasti presso i locali di Via Emilio
Lepido a seguito dell'incendio, assistendo al sorgere di una controversia sul punto che ha interessa- to esclusivamente SGB S.r.l. e Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 17 La generica asserzione di parte ricorrente secondo cui il coinvolgimento di nel Controparte_2 presente giudizio si sarebbe reso necessario al fine di garantire “l'opponibilità” alla stessa della sen- tenza “affinché la società resistente indichi all'assicurazione il soggetto avente diritto alla liquidazione e provveda ad espletare ogni incombente utile alla liquidazione” non risulta supportata dalla proposizione di alcuna do- manda i cui effetti possano utilmente dispiegarsi nei confronti della resistente (anche a prescindere dalla questione, dibattuta dalle parti, sulla legittimazione di ad agire direttamente nei con- Parte_1 fronti della compagnia assicurativa).
In particolare, è la stessa ricorrente che, pur lamentando a più riprese una condotta scorretta di nella vicenda per cui è causa (che non avrebbe “fattivamente collaborato affin- Controparte_2 ché la società titolare del diritto al risarcimento ricevesse la dovuta liquidazione del danno e la restituzione dei beni”), non propone nei confronti della stessa alcuna domanda risarcitoria che giustifichi una legittimazio- ne della resistente in termini coerenti con le proprie deduzioni.
D'altra parte, risulta per tabulas che si sia fattivamente adoperata, in con- Controparte_2 formità alle previsioni del contratto di assicurazione dalla stessa stipulato (doc. 2 fasc. CP_2
, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di liquidazione del sinistro (cfr.
[...] doc. 5 e 6 fasc. ; doc. 18 e 19 fasc. ricorrente), ottenendo dalla compagnia assi- Controparte_2 curativa la proposta di un corposo indennizzo a favore del proprietario dei beni parzialmente di- strutti in occasione dell'incendio (doc. 39 fasc. ricorrente), di cui soltanto la lite sorta tra Parte_1
SGB S.r.l. e ha impedito la liquidazione (cfr. doc. 7 fasc. Commer- Controparte_1 cial . CP_2
In questa vicenda, semmai (come si dirà meglio di seguito), è stata ingiu- Controparte_2 stamente coinvolta a proprio discapito, trovandosi costretta a farsi carico di ingenti costi per il tra- sporto e il deposito presso di sé dei beni in questione a causa di un prolungato contrasto che ha ri- guardato sempre e solo le altre parti.
3.2. Nella prospettiva sopra indicata, occorre rilevare che la domanda proposta da nel Parte_1 presente giudizio volta ad ottenere la condanna di alla restituzione di de- Controparte_2 terminati beni non risulta giustificata dal riscontro di un'illecita contestazione, da parte della resi- stente, di un obbligo restitutorio, legato ad un accertamento della proprietà dei beni, fondata sull'affermazione di una situazione di fatto tutelata dall'ordinamento (circostanza questa che, come sopra rilevato, è peraltro dirimente ai fini della qualificazione dell'azione proposta dalla ricorrente e della determinazione del relativo onere probatorio). pagina 13 di 17 Invero, dalla documentazione acquisita agli atti emerge come abbia ri- Controparte_2 chiesto a più riprese alle altre parti la liberazione dei locali e il trasferimento dei beni andati par- zialmente distrutti nel corso dell'incendio (doc. 14, 15 e 17 fasc. ; doc. 17-19 Controparte_2 fasc. ricorrente), senza mai trovare alcuna fattiva collaborazione da parte delle stesse, tanto da do- ver, da ultimo, liberare i locali e provvedere alla conservazione dei beni in questione, a propria cura e spese, a fronte della necessità di procedere alla demolizione dell'immobile (cfr. doc. 19 e 20 fasc.
). Controparte_2
In particolare, a fronte della controversia insorta sulla proprietà dei beni, le richieste avanzate stra- giudizialmente da parte di e di ottenere da la resti- Parte_1 CP_3 Controparte_2 tuzione di determinati beni (doc. 38 fasc. ricorrente), a cui si è sempre opposta Controparte_14
non risultano essersi mai accompagnate dalla prospettazione di elementi che con-
[...] sentissero di fare chiarezza sulla questione della proprietà - tanto che gli stessi periti assicurativi, all'esito delle operazioni di stima, davano atto dell'impossibilità di “accertare in modo certo ed univoco”, sulla base della documentazione loro fornita, la proprietà dei beni (cfr. doc. 7 fasc. CP_2
-, questione la cui risoluzione, come visto, ha richiesto, in sede giudiziale, valutazioni a cui la
[...] parte non poteva certo ritenersi chiamata.
D'altra parte, risulta dai verbali di sopralluogo e dalle comunicazioni intercorse tra le parti (cfr. doc.
10, 11, 12 e 13 fasc. ) che i beni rimasti presso i locali di Via Emilio Lepido n. 28 Controparte_2
a seguito dell'incendio, ivi compresi alcuni beni di cui è stata richiesta la restituzione da parte della ricorrente, fossero in larga parte distrutti o comunque inservibili e in parte sottratti da ignoti o già consegnati al legale rappresentante di trovandosi, gli altri, attualmente in deposito presso Parte_1 un magazzino preso in locazione dalla resistente.
In questo contesto non è dato ravvisare alcun profilo di illiceità nella condotta di Parte_4 che possa giustificare la pretesa restitutoria di peraltro accompagnata dalla ri-
[...] Parte_1 chiesta di fissazione di una somma, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.
In questa sede, al più, può essere accertato il diritto di ad ottenere la riconsegna da Parte_1 [...] dei beni dalla stessa detenuti, nello stato di fatto in cui si trovano, quale (in- Controparte_13 contestato) effetto recuperatorio che si lega all'accertamento della proprietà sopra operato.
3.3. Le considerazioni sopra svolte consentono di evidenziare come sia fondata e debba pertanto essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata, in via riconvenzionale e trasversale, pagina 14 di 17 da parte di nei confronti di e Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
Dal punto di vista della resistente, invero, la condotta di e Parte_1 Controparte_1
a prescindere da chi effettivamente viene ad essere riconosciuto in queste sede proprietario dei be- ni, assume i caratteri di un vero e proprio illecito extracontrattuale, imputabile ad entrambe le parti, che ha causato a rilevanti perdite sul piano patrimoniale. Controparte_2
In particolare, la stessa pur trovando in questa sede un riconoscimento della propria pre- Parte_1 tesa nei confronti di non può dirsi esente da profili di colpa rispet- Controparte_1 to alla situazione di incertezza venutasi a creare nei rapporti con quest'ultima (riconducibile anche ad una gestione informale dei rapporti con le diverse società che si sono succedute nell'esercizio dell'attività nei locali di Via Emilio Lepido), tanto da non avere mai offerto stragiudizialmente, co- me sopra rilevato, elementi che consentissero di ravvisare, in termini certi ed univoci, il proprio di- ritto sui beni di cui rivendicava la proprietà.
In questa prospettiva, può dirsi che entrambe le contendenti abbiano contribuito ad arrecare un danno nei confronti di essendo pertanto tenute in solido, ai sensi dell'art. Controparte_2
2055 c.c., al relativo risarcimento.
Non è questa, peraltro, la sede per accertare se e nei rapporti in- Parte_1 Controparte_19 terni, debbano rispondere in diversa misura del suddetto risarcimento, non essendo stata avanzata nel presente giudizio alcuna domanda di regresso dell'una nei confronti dell'altra.
3.3.1. Con riguardo alla quantificazione del danno, è incontestato e risulta per tabulas che
[...] abbia dovuto sostenere il costo di € 12.000,00, oltre IVA, per lo smontaggio e lo Parte_5 sgombero da parte di una ditta specializzata del mobilio presente nei locali di Via Emilio Lepido ed il successivo trasporto dei beni relitti presso un capannone sito a Parma, Via Reggio n. 19/A, come da fattura n. 25 del 14/07/2022 emessa da e relative contabili di bonifico (doc. 52 fasc. Parte_6
), importo di cui è senz'altro dovuto un risarcimento integrale dalle altre parti del Controparte_2 giudizio.
È del pari incontestato che i suddetti beni occupino ancora oggi una superficie di 140 mq nel sud- detto capannone, pari ad 1/4 della superficie complessiva, preso in locazione dalla resistente ad un canone di € 40.000,00 annui, in un contesto di mercato in cui le tariffe in vigore per i depositari professionali prevedono un corrispettivo di € 4,00 al mese per ogni mq di superficie occupata (cfr. doc. 23-24 fasc. ER . CP_2
Le suddette risultanze offrono, in tal modo, un pacifico riferimento che - tenuto conto della vero- pagina 15 di 17 simile destinazione del capannone al deposito di altri beni e del fatto che la resistente non svolge in via professionale l'attività di deposito - porta a ritenere giustificata la quantificazione in questa sede di un risarcimento per la voce in esame, ai sensi dell'art. 1226 c.c., con la determinazione di un im- porto mensile nella misura del 50% del corrispettivo dovuto ai depositari professionali in rapporto alla superficie occupata, pari ad € 280,00 mensili (€ 2,00 x 140mq), il cui risarcimento è dovuto a far data dal 14/07/2022 (data di occupazione dei locali) sino alla data di effettiva liberazione del capannone in cui sono attualmente depositati i beni di cui è causa.
3.3.2. In forza di quanto sopra, quindi, e devono essere Parte_1 Controparte_1 condannate, in solido tra loro, al risarcimento a favore di dell'importo di Controparte_2
€ 12.000,00, oltre che di un importo di € 280,00 mensili dal 14/07/2022 sino all'effettiva liberazio- ne dei locali siti in Parma, Via Reggio n. 19/A, importi su cui dovrà calcolarsi la rivalutazione mo- netaria e gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno dal dovuto sino al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto:
- nei rapporti tra e vengono poste in capo alla resi- Parte_1 Controparte_1
stente tenuto conto della soccombenza di quest'ultima sulla domanda di accertamento della proprietà proposta dalla ricorrente;
- nei rapporti tra da un lato e e Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
dall'altro lato vengono posti in capo a queste ultime, in solido tra loro, tenuto conto, in
[...] particolare, della loro soccombenza cumulativa rispetto alla domanda risarcitoria proposta dalla resistente.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applica- zione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminabile, complessità media, valori medi per le fasi di studio, intro- duttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la proprietà in capo a e dei beni mobili oggetto dell'indennizzo Parte_1 CP_3
assicurativo proposto da di cui all'elenco al- Parte_2 legato al doc. 39 di parte ricorrente;
2. accerta il diritto di ad ottenere da la restituzione dei beni Parte_1 Controparte_2
pagina 16 di 17 relitti dalla stessa detenuti presso il capannone sito in Parma, Via Reggio n. 19/A, nello stato di fatto in cui si trovano;
3. condanna e in solido tra loro, al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1
danni subiti da quantificati, per le ragioni specificate in motivazione, Controparte_2 in € 12.000,00 oltre ad € 280,00 mensili a far data dal 14/07/2022 sino alla data di effettiva li- berazione dei locali siti in Parma, Via Reggio n. 19/A, importi su cui dovrà computarsi la riva- lutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate anno per anno dal dovuto sino al sal- do;
4. condanna L' al rimborso nei confronti di delle spese Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio che liquida in complessivi € 10.860,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
5. condanna L' e in solido tra loro, al rimborso nei con- Controparte_1 Parte_1
fronti di delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Controparte_2
€ 10.860,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma, 29/07/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2703/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CALMONTE Parte_1 P.IVA_1
RENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
MORA FEDERICO e
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SLAWITZ Controparte_2 P.IVA_3
GIOVANNI EMILIO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente è proprietaria del compendio mobiliare presente nei locali di Via Emilio
Lepido 28 al momento dell'incendio del 25.02.2020 e andato in gran parte distrutto in tale occasione, nonché ces- sionaria di ogni diritto risarcitorio di connesso a tale evento e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto CP_3 della ricorrente alla liquidazione del sinistro così e come proposto da Parte_2
[...
nella misura di € 169.000,00.
Voglia altresì condannare alla restituzione a favore di parte ricorrente, dei beni meglio Controparte_2 elencati e descritti nella missiva inviata dallo scrivente procuratore in data 29.04.2022 (doc.38), stabilendo, ai sensi pagina 1 di 17 dell'art. 164 bis c.p.c., una penale giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna, dal momento del- la domanda alla consegna effettiva.”
Per L' Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge,
1. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto azionato in ca- po a e per l'effetto rigettare per inammissibilità, infondatezza o come meglio tutte le domande svolte dal ricor- Pt_1 rente;
2. nel merito ed in via riconvenzionale, anche previa rimessione in istruttoria, accertare e dichiarare che
[...]
è proprietaria del compendio mobiliare presente nei locali di Via Emilio Lepido 28 al momento Controparte_1 dell'incendio del 25.2.2020 e andato distrutto in tale occasione, nonché dichiarare il diritto di Controparte_4 alla liquidazione del sinistro come proposto dalla Compagnia di € 169.000,00, ovvero, in subor-
[...] Pt_2 dine e nella denegata e non creduta ipotesi, alla minore somma che verrà accertata;
per l'effetto rigettare la domanda della ricorrente […] Parte_1
Con vittoria integrale di spese di lite ed accessori, di cui compensi maggiorati di IVA e CpA come per Legge”.
Per Controparte_2
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare la carenza di tito- larità del diritto e di legittimazione passiva di in ordine alla domanda di accertamento Controparte_2 della proprietà dei beni mobili presenti nel locale già denominato ” al momento dell'incendio (25.02.2020), CP_5 nonché la carenza di titolarità del diritto e di legittimazione passiva di in ordine alla do- Controparte_2 manda di accertamento del diritto di e/o di alla liqui- Parte_1 Controparte_1 dazione dell'indennizzo da parte di per i motivi tutti espo- Parte_3 sti nella memoria di costituzione e risposta (pagg.2-10), che devono intendersi come qui integralmente richiamati.
In via riconvenzionale, condannare in via risarcitoria e e/o in Controparte_6 Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, anche pro quota e - se del caso - in via solidale tra loro, al pagamento a favore di dell'importo di € 12.000,00 da questa sostenuto per lo sgombero Controparte_2 dei beni relitti rivenuti e in giacenza presso l'immobile di proprietà e per il loro trasporto presso il capannone di
Parma (PR), Via Reggio 19/A, nonché condannare le medesime Società, nei termini e modalità di cui sopra, al pagamento a favore di della somma mensile di € 560,00 o quell'altra somma ritenuta Controparte_2 dovuta, anche in via di equità e di giustizia, a titolo di indennizzo per l'occupazione dei locali siti in Via Reggio
19/A e per il deposito degli stessi beni relitti a partire dal 14 luglio 2022 sino all'effettiva liberazione dei locali, ol-
pagina 2 di 17 tre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, dichiarandosi pertanto ai fini della determinazione del valore della domanda riconvenzionale che lo stesso è indeterminabile.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, oltre maggiorazione 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge, e con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12/07/2022 instaurava un giudizio nei Parte_1 confronti delle società e al fine di ottene- Controparte_1 Controparte_2 re:
- un accertamento del proprio diritto di proprietà sul compendio mobiliare presente nei locali di Via Emilio Lepido n. 28 andato in gran parte distrutto in occasione di un incendio che aveva interessato l'edificio in data 25/02/2020;
- un accertamento del diritto ad ottenere, in proprio e in qualità di cessionaria del relativo credito risarcitorio da parte della società la liquidazione dell'indennizzo propo- CP_3 sto dalla compagnia nella misura di € Parte_2
169.000,00;
- la condanna della alla restituzione a suo favore di alcuni beni ri- Controparte_2
masti in deposito presso la stessa a seguito dell'incendio, con fissazione di un importo ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella consegna.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente adduceva di aver condotto in locazione, in qualità di sub-affittuaria di l'azienda di pubblico intrattenimento e spetta- Controparte_1 coli di proprietà di Dadahotel S.r.l. esercitata presso i locali di Via Emilio Lepido n. 28, di proprietà di società in cui Dadahotel S.r.l. era stata successivamente incorporata;
Controparte_2 secondo la ricorrente, gli arredi e le attrezzature utilizzati nell'esercizio dell'attività erano stati inte- gralmente rinnovati da parte delle società che, nel corso del tempo, avevano condotto in locazione l'azienda, e da cui aveva acquistato il relativo compendio mobiliare, CP_7 CP_8 Parte_1
e altri beni strumentali erano stati acquistati anche da parte di a cui la stessa CP_3 Parte_1 aveva concesso in sub-affitto l'azienda con contratto del 4/11/2014; proseguiva la ricorrente nar- rando che, in data 25/02/2020, i locali di Via Emilio Lepido n. 28 erano interessati da un incendio che comportava la distruzione di gran parte dei beni mobili di proprietà di e Parte_1 CP_3 ma, a seguito dell'attivazione delle procedure di liquidazione del sinistro sulla base della polizza in-
pagina 3 di 17 cendi stipulata da la società rivendicava Controparte_2 Controparte_1 la proprietà dei medesimi beni, impedendo in tal modo la liquidazione dell'indennizzo che veniva determinato dalla compagnia in € 169.000,00; la Parte_2 situazione di stallo che si veniva a creare a causa delle pretese avanzate da Controparte_9 non trovava risoluzione nelle successive trattative instauratesi tra le parti e
[...] CP_2 che, a dire della ricorrente, manteneva ingiustificatamente un atteggiamento neutro ri-
[...] spetto alle istanze delle contendenti, tale da interferire con la procedura di liquidazione del sinistro, omettendo anche di dare riscontro alle richieste di di ottenere la restituzione di determi- Parte_1 nati beni rimasti in deposito presso la stessa.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, il proprio di- Controparte_2 fetto di legittimazione passiva rispetto alle domande della ricorrente di accertamento della proprie- tà e del diritto ad ottenere l'indennizzo assicurativo;
nel merito, la resistente contestava la pretesa restitutoria della ricorrente, avanzando, in via riconvenzionale e trasversale, domanda di risarci- mento del danno nei confronti di e l' per i costi sostenuti per Parte_1 Controparte_1 il trasporto e la custodia dei beni rimasti nei locali di Via Emilio Lepido a seguito dell'incendio.
Si costituiva altresì L'alternativa contestando le domande della ricorrente e avan- Controparte_1 zando, a sua volta, domanda riconvenzionale volta ad un accertamento del proprio diritto di pro- prietà sul compendio mobiliare presente nei locali di Via Emilio Lepido alla data dell'incendio, con il conseguente riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'indennizzo assicurativo.
All'esito della prima udienza del 31/01/2023, il Giudice Istruttore, ritenuta necessaria un'istruzione non sommaria della causa, disponeva il mutamento del rito, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
La causa era successivamente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 28/01/2025 era trattenuta in decisione con la concessio- ne dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. La presente controversia attiene essenzialmente alla diatriba sorta tra e da Parte_1 CP_3 un lato e dall'altro lato in ordine alla proprietà dei beni mobili pre- Controparte_1 senti nei locali di Via Emilio Lepido n. 28 alla data dell'incendio del 25/02/2020 che ha interessato l'immobile, di proprietà di in un contesto fattuale di vicende societarie e Controparte_2
pagina 4 di 17 contrattuali relative all'azienda di intrattenimento e pubblico spettacolo, al cui esercizio erano de- stinati i predetti beni, che può dirsi in larga parte pacifico.
È pacifico, in particolare, che la società Dadahotel S.r.l. - successivamente incorporata dal socio unico (cfr. doc. 1 fasc. ) -, proprietaria dell'azienda di Controparte_2 Controparte_2 intrattenimento e pubblico spettacolo di cui trattasi, con contratto del 24/10/2006 (doc. 4 fasc. ri- corrente) abbia concesso in affitto l'azienda, unitamente al compendio mobiliare allegato al con- tratto, al sig. il quale, a sua volta, in data 13/12/2006 subaffittava l'azienda Controparte_10 alla società (doc. 5 fasc. attrice), unitamente ai medesimi beni mobili ottenuti in godi- CP_7 mento.
Altrettanto pacifico è che abbia provveduto all'integrale rinnovo dei locali, acquistando CP_7 ex novo tutto l'arredamento, i complementi d'arredo, gli impianti e le attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività, mentre i beni di Dadahotel S.r.l. venivano spostati altrove.
È pacifico, infine, che il sig. abbia ceduto il contratto di affitto in essere con Da- Controparte_10 dahotel S.r.l. alla società (doc. 4 fasc. ) che, risolto il Controparte_1 CP_1 contratto con il 22/12/2010 subaffittava l'azienda a (doc. 9 fasc. ricorrente), la CP_7 Parte_1 quale, a sua volta, in pari data la subaffittava prima a (doc. 12 fasc. ricorrente) e poi in CP_8 data 4/11/2014 a (doc. 13 fasc. ricorrente), ultima società rimasta nella disponibilità CP_3 dell'azienda al momento dell'incendio.
In questo contesto si inseriscono le contrapposte prospettazioni offerte dalle parti rispetto alla proprietà dei beni mobili presenti nei locali al momento dell'incendio, per la cui distruzione o dan- neggiamento , con la quale la prima concedente Parte_2 aveva stipulato una polizza attiva alla data del sinistro (doc. 2 fasc. ), ha propo- Controparte_2 sto, all'esito degli accertamenti peritali, un indennizzo pari ad € 169.000,00 (cfr. doc. 39 fasc. ricor- rente), al cui riconoscimento mirano, in ultima istanza, le pretese avanzate in giudizio da e Parte_1
Controparte_1
Secondo la ricorrente, in particolare, la proprietà dei suddetti beni sarebbe riconducibile in via esclusiva a e che li avrebbero acquistati in proprio o dalle società ( e Parte_1 CP_3 CP_7
che nel tempo hanno esercitato l'attività a cui si riferisce l'azienda; da qui la legittima- CP_8 zione di a rivendicare integralmente l'indennizzo assicurativo, tenuto conto della cessione Parte_1 operata a suo favore da con atto del 13/06/2022 (doc. 40 fasc. ricorrente), del credito CP_3 risarcitorio alla stessa spettante. pagina 5 di 17 L' invece, contesta tale ricostruzione, rivendicando la proprietà dei Controparte_1 beni presenti nei locali al momento dell'incendio, ed il conseguente diritto ad ottenere l'indennizzo assicurativo, alla luce delle previsioni contenute nei contratti di sub-affitto dell'azienda succedutisi nel corso del tempo.
2.1.1. A fronte di questo contesto, occorre rilevare che oggetto del presente giudizio è essenzial- mente un'azione di accertamento della proprietà.
Invero, sebbene nelle conclusioni di entrambe le parti interessate ( e Parte_1 Controparte_11
si faccia espresso riferimento all'indennizzo proposto da
[...] Parte_2
, la questione della spettanza di tale indennizzo rimane sostanzialmente estranea
[...] al giudizio.
È la stessa ricorrente, in particolare, ad escludere, più o meno fondatamente, una propria legittima- zione a richiedere l'indennizzo direttamente alla compagnia assicurativa, tanto da non proporre al- cuna domanda nei confronti della stessa con l'atto introduttivo;
in termini analoghi, nessuna prete- sa viene avanzata direttamente nei confronti della compagnia assicurativa da parte di
[...] che, nel costituirsi in giudizio, si è limitata ad opporre al diritto vantato da Controparte_1 [...] il proprio diritto di proprietà sul compendio mobiliare di cui trattasi, assumendo, entrambe le Pt_1 parti, che il riconoscimento dell'indennizzo assicurativo costituisca la naturale conseguenza della ri- soluzione della controversia che le vede contrapposte in ordine alla proprietà dei beni, presenti nei locali di Via Emilio Lepido n. 28 al momento dell'incendio, per la cui distruzione o danneggiamen- to la compagnia assicurativa ha offerto l'indennizzo in questione (si veda l'elenco allegato alla pro- posta della compagnia sub doc. 39 fasc. ricorrente).
2.1.2. Tanto chiarito, appare opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la possibilità di esperire un'azione di mero accertamento della proprietà a chi abbia in- teresse ad una pronuncia giudiziale che affermi, con efficacia di giudicato, il suo diritto di proprietà su di un determinato bene: a differenza dell'azione di rivendicazione, in particolare, tale azione non
è volta a recuperare la cosa ma semplicemente a rimuovere la situazione di incertezza creatasi in ordine alla proprietà della stessa (cfr. Cass. n. 6258/2009).
Secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte, peraltro, chi propone azione di accer- tamento della proprietà ha l'onere di offrire la prova rigorosa del proprio diritto, non diversamente da quanto richiesto per l'azione di rivendicazione (Cass. n. 24050/2022; n. 1210/2017): all'attore, quindi, in linea di principio non sarà sufficiente fornire la prova del proprio titolo di acquisto ma pagina 6 di 17 dovrà fornire la prova dell'acquisto dei precedenti titolari, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.
È bene evidenziare, tuttavia, che la stessa Suprema Corte ha riconosciuto un'attenuazione del sud- detto onere probatorio quando chi propone l'azione di accertamento della proprietà si trovi nel possesso del bene, ammettendo, in questi casi, che l'attore possa limitarsi ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto (cfr. Cass. n. 9959/2016; n. 30606/2011); alla base di tale orientamento si fonda il rilievo che, in questi casi, l'azione di accertamento non è volta a modi- ficare uno stato di fatto preesistente ma soltanto a rimuovere una situazione di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente alla situazione di diritto (si veda da ultimo Cass. n. 4874/2025 e gli ampi richiami giurisprudenziali ivi contenuti).
2.2. Alla luce dei principi sopra richiamati non può che rilevarsi come la domanda di accertamento della proprietà avanzata nel presente giudizio da sia evidentemente Controparte_1 infondata.
Invero, la resistente, in qualità di conduttrice dell'azienda già di proprietà di Dadahotel S.r.l. (doc. 4 fasc. ), assume di essere divenuta proprietaria di tutti i beni strumentali all'esercizio CP_1 dell'attività sulla base delle previsioni contenute nei contratti con cui l'azienda è stata concessa in sub-affitto, in forza della quali:
“I beni acquistati e immessi nell'azienda dell'affittuaria rimangono di esclusiva sua proprietà alla fine del contratto, salvo che ciò sia dovuto a sostituzione di quelli ricevuti e divenuti inutilizzabili per usura. L'affit- tuaria non potrà eseguire addizioni, innovazioni e migliorie o trasformazioni dei beni e delle attrezzature oggetto del presente contratto senza il consenso scritto della proprietaria dell'azienda e qualora richiesto an- che da parte della proprietaria dell'immobile. Qualora l'affittuaria esegua le suddette opere senza il consenso scritto, la concedente potrà scegliere, a sua discrezione, ed in qualsiasi momento, se pretendere la messa in pristino a spese dell'affittuaria, ovvero se ritenere le nuove opere senza corrispondere alcun indennizzo. Il va- lore delle migliorie e delle addizioni non potrò in alcun caso compensare eventuali deterioramenti, anche se verificatasi senza colpa grave dell'Affittuaria, salvo il normale deterioramento dovuto alla vetustità” […]
La società affittuaria dichiara sin d'ora di rinunciare a pretendere alla riconsegna dell'azienda una somma per la differenza di consistenza e di valore dei beni tra l'inizio e il termine dell'affitto, in deroga al disposto di cui all'articolo 2561 del codice civile. L'obbligo di conservazione dei beni ammortizzabili grava l'origina- rio concedente” (cfr. doc. 3 fasc. , pag. 7-8; doc. 9 fasc. ricorrente, pag. 5-6; doc. CP_1
pagina 7 di 17 12 fasc. ricorrente, pag. 12).
Secondo la resistente, in particolare, poiché è pacifico che nel corso dell'esecuzione del rapporto i beni strumentali all'esercizio dell'attività non fossero più quelli originariamente concessi in godi- mento da Dadahotel S.r.l., di cui all'allegato al contratto di affitto dell'azienda a monte (doc. 4 fasc. ricorrente), essendo stati integralmente sostituiti dalle società a cui l'azienda è stata concessa in sub- affitto, le suddette previsioni contrattuali ne avrebbero comportato un automatico acquisto a titolo gratuito da parte di trattandosi, se non altro, di sostituzioni di beni Controparte_1 che non risultano esser state autorizzate per iscritto.
L'impostazione della resistente si presenta chiaramente come irragionevole.
Come evidenziato dalla difesa della ricorrente, infatti, le suddette previsioni contrattuali erano evi- dentemente volte a tutelare l'originaria concedente (Dadahotel S.r.l.), proprietaria dell'azienda, con- tro variazioni non autorizzate della consistenza dei beni aziendali, sicché un acquisto di beni desti- nati all'esercizio dell'attività da parte di (in qualità di semplice con- Controparte_1 duttrice dell'azienda), sulla base di tali previsioni, non potrebbe in alcun modo ritenersi giustificato.
In effetti, a voler seguire l'impostazione della resistente, la proprietà dei beni immessi nell'azienda da parte dei sub-affittuari dovrebbe, al più, essere riconosciuta a Dadahotel S.r.l., e per essa oggi al- la società incorporante Controparte_12 ell'ambito del presente giudizio (così come in ripetute occasioni in sede stragiudiziale)
[...] [...]
pur senza prender posizione in merito alla controversia tra le altre parti, ha Controparte_13 espressamente escluso di essere proprietaria dei beni in questione (né ovviamente offrono alcun elemento in senso contrario i provvedimenti emessi in altri procedimenti giudiziari tra le parti che,
a vari fini, rilevano incidentalmente, senza alcuna efficacia di giudicato, una proprietà dei beni in capo a . Controparte_2
L'atteggiamento difensivo di assume indubbio rilievo sul piano probato- Controparte_2 rio perché consente di ritenere che la sostituzione dei beni aziendali nel corso del rapporto sia av- venuta sulla base di un accordo con la concedente (a prescindere dalle formalità previste dai con- tratti) che non ne ha precluso l'acquisto da parte di terzi.
Tale conclusione, tuttavia, non offre alcun elemento a supporto della pretesa di Controparte_14 che, già in astratto, si caratterizza per il fatto di non individuare alcun titolo idoneo
[...] su cui sia possibile fondare un suo acquisto dei beni in questione.
Al contempo, è del tutto irrilevante, oltre che sfornito di qualsiasi supporto probatorio, l'assunto pagina 8 di 17 della resistente secondo cui la sostituzione dei beni aziendali, a prescindere dai soggetti che hanno effettuato l'acquisto, sarebbe stata finanziata dal sig. (primo soggetto a cui è Controparte_10 stata concessa in affitto l'azienda sulla base di un contratto poi ceduto a Controparte_1
.
[...]
2.3. Diverse considerazioni debbono svolgersi, invece, rispetto alla domanda di accertamento della proprietà avanzata da parte di Parte_1
La ricostruzione offerta agli atti dalla ricorrente, infatti, si presenta come astrattamente idonea a far emergere un acquisto del compendio mobiliare di cui trattasi da parte di e ri- Parte_1 CP_3 conducendolo ad atti di compravendita conclusi da tali società.
In particolare, secondo la ricorrente, e avrebbero ceduto a tutti i be- CP_7 CP_8 Parte_1 ni che le stesse (con particolare riguardo alla prima società), in qualità di sub-affittuarie dell'azienda
(doc. 5 e 12 fasc. ricorrente), avrebbero acquistato ex novo in costanza del rapporto contrattuale, sostituendoli a quelli originariamente di proprietà di Dadahotel S.r.l., per poter svolgere l'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo nei locali di Via Emilio Lepido n. 28.
Allo stesso modo, alcuni beni strumentali all'esercizio dell'attività sarebbero stati acquistati diret- tamente dai fornitori da parte di SGB S.r.l., a cui l'azienda è stata concessa in sub-affitto da
[...] con contratto del 4/11/2014 (doc. 13 fasc. ricorrente). Pt_1
Dal punto di vista probatorio, la suddetta ricostruzione è avvalorata:
- dalla produzione di un'ingente quantità di fatture, suddivise per categoria (cfr. doc. 6 A, 6 B,
7 A, 7 B, 7 C, 7 D, 7 E, 7 F e 7 G fasc. ricorrente), che attestano l'acquisto da parte di
[...]
e di arredamento, complementi d'arredo, impianti e attrezzature CP_7 CP_8 CP_3 destinate ai locali di Via Emilio Lepido n. 28;
- dalle due fatture del febbraio 2011 (doc. 10 fasc. ricorrente) che attestano la vendita di “at- trezzature” da parte di a per il prezzo complessivo di € 38.000,00; CP_7 Parte_1
- dalla fattura del 31/03/2015 (doc. 14 fasc. ricorrente) che attesta la vendita di “attrezzatura” da parte di a per il prezzo complessivo di € 18.024,87; CP_8 Parte_1 sebbene nessun valore probatorio possa essere riconosciuto alle dichiarazioni rese per iscritto dai legali rappresentanti di e (doc. 11 e 14 fasc. ricorrente) a conferma delle sud- CP_7 CP_8 dette cessioni.
È bene evidenziare che gli elementi sopra richiamati non devono essere letti in modo atomistico e parcellizzato (anche attraverso la ricerca di una precisa corrispondenza tra ciascuna fattura agli atti pagina 9 di 17 ed i beni inseriti nell'elenco stilato dai periti assicurativi) ma nell'ambito di un contesto in cui:
- è pacifico che nel corso del rapporto i beni strumentali all'esercizio dell'attività siano stati integralmente sostituiti da parte delle società che hanno condotto in sub-affitto l'azienda;
- si riconosce espressamente che l'originaria concedente, Dadahotel S.r.l., non è proprietaria dei beni in questione;
- è incontestato che i periti dell'assicurazione, ai fini della formulazione dell'offerta da parte della compagnia assicurativa, abbiano provveduto ad accertare i danni subiti ai beni mobili in occasione dell'incendio ai locali di Via Emilio Lepido n. 28 sulla base della medesima do- cumentazione sopra richiamata, loro fornita dalla sola (doc. 7 fasc. ricorrente); Parte_1
- risulta per tabulas che con scrittura privata del 21/09/2012 (doc. 16 fasc. ricorrente), mai formalmente disconosciuta da parte della resistente, e Parte_1 Controparte_1
- con il pacifico intento di correggere l'errore contenuto nel contratto di sub-affitto in-
[...] ter partes laddove faceva riferimento alla proprietà dei beni concessi in godimento in capo a
Dadahotel S.r.l. - abbiano concordato che “arredi e quant'altro facente parte dell'azienda concessa in detenzione e nella stessa introdotti a decorrere dal 22 dicembre 2010 restino in proprietà di n deroga Pt_1 all'art. 2561 II co del codice civile, a prescindere dall'effettivo contenuto dell'allegato “A” dei contratti sopra richiamati”;
- non risulta che alcun altro soggetto, al di fuori di e Parte_1 CP_3 Controparte_14
abbia mai avanzato alcuna rivendicazione in relazione alla proprietà dei beni
[...]
e all'indennizzo assicurativo riconosciuto per la parziale distruzione degli stessi.
In questa prospettiva, non può che rilevarsi come il complesso delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio offra una serie di indici gravi, precisi e concordanti che consentono di ravvi- sare la sussistenza di un titolo di acquisto da parte di e del compendio mobi- Parte_1 CP_3 liare oggetto dell'indennizzo assicurativo.
A giudizio del Tribunale, tale riscontro è sufficiente, nel caso di specie, per poter affermare la pro- prietà dei beni in questione in capo alle società sopra indicate.
È vero, infatti, che nel caso di specie l'allegazione e la prova del titolo non si accompagna al riscon- tro di un possesso attuale, da parte della ricorrente, dei beni mobili della cui proprietà viene richie- sto un accertamento in questa sede, essendo gli stessi ad oggi pacificamente in deposito presso i lo- cali di Controparte_2
Occorre tuttavia ricordare che la ragione che si pone alla base dell'orientamento giurisprudenziale pagina 10 di 17 che ammette un'attenuazione dell'onere probatorio nell'ipotesi di azione di mero accertamento del- la proprietà proposta da chi si trovi nel possesso del bene è rappresentata essenzialmente dal rilievo che, in tale ipotesi, l'accertamento richiesto non incide su di una situazione di fatto altrui (il posses- so) a cui l'ordinamento accorda tutela.
Un contesto analogo può dirsi ricorra anche nel caso di specie perché la materiale disponibilità dei beni da parte di non si accompagna ad una pretesa a veder tutelato il Controparte_2 proprio possesso, quanto piuttosto all'auspicio di una definizione dello stesso attraverso il ricono- scimento del legittimo proprietario dei beni.
In questa prospettiva, si può dire che gli interessi di tutte le parti del giudizio, pur nella diversità delle rispettive pretese, siano di fatto allineati perché tutte desiderano eliminare lo stato di incertez- za che circonda l'appartenenza dei beni (in termini analoghi a quanto avviene, con i dovuti adatta- menti, nelle ipotesi di azione di accertamento dei confini).
In questo contesto, non ha senso richiedere una prova rigorosa della proprietà da parte di ciascuno dei contendenti, potendosi convenire sul fatto che l'azione di accertamento si riduce ad una lite in- dividuale tra protagonisti posti allo stesso livello (in cui nessuno si trova in una situazione di fatto preventivamente protetta) che dibattono sui rispettivi titoli, sì da potersi ammettere una risoluzione della controversia, come prospettato in dottrina, sulla base del criterio del titolo migliore vantato dai contendenti in causa.
Alla luce di queste considerazioni, non può che confermarsi il riscontro della proprietà dei beni in questione in capo a e il cui titolo di acquisto, come sopra rilevato, si contrap- Parte_1 CP_3 pone ad una pretesa avanzata da che risulta già in astratto palese- Controparte_1 mente infondata.
2.3.1. È appena il caso di rilevare, peraltro, che un accertamento nel senso sopra indicato non risul- ta precluso, nel caso di specie, dalla sua parziale riferibilità ad un soggetto ( che non è CP_3 parte del presente giudizio.
Assume rilievo a riguardo, in particolare, l'atto del 13/06/2022 (doc. 40 fasc. ricorrente) con cui ha ceduto a il proprio credito risarcitorio riferito all'indennizzo proposto CP_3 Parte_1 dall'assicurazione per il danneggiamento o la distruzione dei beni presenti nei locali di Via Emilio
Lepido, riconoscendo espressamente alla ricorrente anche la possibilità di proporre “ogni azione volta alla tutela del credito e del diritto ad esso sottostante” e di “disporre dei beni della società concedente presenti nel lo- cale al momento del sinistro”. pagina 11 di 17 Invero, sebbene la questione dell'indennizzo assicurativo non formi oggetto del presente giudizio,
è indubbio che la suddetta scrittura privata conferisca alla ricorrente anche un potere di rappresen- tanza sostanziale nel compimento di atti di disposizione del compendio mobiliare andato parzial- mente distrutto nel corso dell'incendio, a cui si accompagna l'espresso riconoscimento della possi- bilità di agire giudizialmente per la tutela del relativo diritto di proprietà.
Tale circostanza consente di ravvisare il valido conferimento a ai sensi dell'art. 77 c.p.c., Parte_1 di un potere di rappresentanza processuale per far valere nel presente giudizio, anche per conto di il diritto di proprietà sui beni, ai fini di un accertamento che si assume come presup- CP_3 posto per il riconoscimento dell'indennizzo assicurativo a cui la ricorrente fa riferimento nelle pro- prie conclusioni.
Né incide sulla suddetta legittimazione processuale (ovvero, più correttamente, sulla titolarità attiva del rapporto controverso) il fatto che come allegato dalla difesa di Parte_1 Controparte_15
(pag.
5-7 della comparsa di costituzione), abbia operato un conferimento dell'azienda da
[...] essa detenuta con atto del 26/09/2019 a favore della società giacché non risulta che CP_16 tale conferimento (non contestato dalla ricorrente) abbia ricompreso il compendio mobiliare della cui proprietà si discute in questa sede.
Sotto un diverso profilo, infine, l'esame delle domande della ricorrente porta ad ammettere che, nel presente giudizio, l'accertamento della proprietà venga operato in termini unitari ed indifferenziati nei rapporti tra e senza un riparto in capo all'una o all'altra di determinati be- Parte_1 CP_17 ni (invero non richiesto dalla stessa ricorrente), sì da soddisfare l'interesse (sotteso alla domanda di accertamento della proprietà) al riconoscimento unitario ed indifferenziato a tali società di un cre- dito risarcitorio che si assume loro spettante.
3. Quanto ai rapporti tra e da un lato e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dall'altro lato si osserva quanto segue.
[...]
3.1. È indubbio che sia sostanzialmente estranea rispetto alle domande di Controparte_2 accertamento della proprietà e di riconoscimento dell'indennizzo assicurativo avanzate nel presente giudizio da parte di CP_18
, come riconosciuto da tutte le parti del giudizio nei rispettivi atti difensivi, la resistente non
[...] ha mai avanzato alcuna pretesa in ordine alla proprietà dei beni rimasti presso i locali di Via Emilio
Lepido a seguito dell'incendio, assistendo al sorgere di una controversia sul punto che ha interessa- to esclusivamente SGB S.r.l. e Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 17 La generica asserzione di parte ricorrente secondo cui il coinvolgimento di nel Controparte_2 presente giudizio si sarebbe reso necessario al fine di garantire “l'opponibilità” alla stessa della sen- tenza “affinché la società resistente indichi all'assicurazione il soggetto avente diritto alla liquidazione e provveda ad espletare ogni incombente utile alla liquidazione” non risulta supportata dalla proposizione di alcuna do- manda i cui effetti possano utilmente dispiegarsi nei confronti della resistente (anche a prescindere dalla questione, dibattuta dalle parti, sulla legittimazione di ad agire direttamente nei con- Parte_1 fronti della compagnia assicurativa).
In particolare, è la stessa ricorrente che, pur lamentando a più riprese una condotta scorretta di nella vicenda per cui è causa (che non avrebbe “fattivamente collaborato affin- Controparte_2 ché la società titolare del diritto al risarcimento ricevesse la dovuta liquidazione del danno e la restituzione dei beni”), non propone nei confronti della stessa alcuna domanda risarcitoria che giustifichi una legittimazio- ne della resistente in termini coerenti con le proprie deduzioni.
D'altra parte, risulta per tabulas che si sia fattivamente adoperata, in con- Controparte_2 formità alle previsioni del contratto di assicurazione dalla stessa stipulato (doc. 2 fasc. CP_2
, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di liquidazione del sinistro (cfr.
[...] doc. 5 e 6 fasc. ; doc. 18 e 19 fasc. ricorrente), ottenendo dalla compagnia assi- Controparte_2 curativa la proposta di un corposo indennizzo a favore del proprietario dei beni parzialmente di- strutti in occasione dell'incendio (doc. 39 fasc. ricorrente), di cui soltanto la lite sorta tra Parte_1
SGB S.r.l. e ha impedito la liquidazione (cfr. doc. 7 fasc. Commer- Controparte_1 cial . CP_2
In questa vicenda, semmai (come si dirà meglio di seguito), è stata ingiu- Controparte_2 stamente coinvolta a proprio discapito, trovandosi costretta a farsi carico di ingenti costi per il tra- sporto e il deposito presso di sé dei beni in questione a causa di un prolungato contrasto che ha ri- guardato sempre e solo le altre parti.
3.2. Nella prospettiva sopra indicata, occorre rilevare che la domanda proposta da nel Parte_1 presente giudizio volta ad ottenere la condanna di alla restituzione di de- Controparte_2 terminati beni non risulta giustificata dal riscontro di un'illecita contestazione, da parte della resi- stente, di un obbligo restitutorio, legato ad un accertamento della proprietà dei beni, fondata sull'affermazione di una situazione di fatto tutelata dall'ordinamento (circostanza questa che, come sopra rilevato, è peraltro dirimente ai fini della qualificazione dell'azione proposta dalla ricorrente e della determinazione del relativo onere probatorio). pagina 13 di 17 Invero, dalla documentazione acquisita agli atti emerge come abbia ri- Controparte_2 chiesto a più riprese alle altre parti la liberazione dei locali e il trasferimento dei beni andati par- zialmente distrutti nel corso dell'incendio (doc. 14, 15 e 17 fasc. ; doc. 17-19 Controparte_2 fasc. ricorrente), senza mai trovare alcuna fattiva collaborazione da parte delle stesse, tanto da do- ver, da ultimo, liberare i locali e provvedere alla conservazione dei beni in questione, a propria cura e spese, a fronte della necessità di procedere alla demolizione dell'immobile (cfr. doc. 19 e 20 fasc.
). Controparte_2
In particolare, a fronte della controversia insorta sulla proprietà dei beni, le richieste avanzate stra- giudizialmente da parte di e di ottenere da la resti- Parte_1 CP_3 Controparte_2 tuzione di determinati beni (doc. 38 fasc. ricorrente), a cui si è sempre opposta Controparte_14
non risultano essersi mai accompagnate dalla prospettazione di elementi che con-
[...] sentissero di fare chiarezza sulla questione della proprietà - tanto che gli stessi periti assicurativi, all'esito delle operazioni di stima, davano atto dell'impossibilità di “accertare in modo certo ed univoco”, sulla base della documentazione loro fornita, la proprietà dei beni (cfr. doc. 7 fasc. CP_2
-, questione la cui risoluzione, come visto, ha richiesto, in sede giudiziale, valutazioni a cui la
[...] parte non poteva certo ritenersi chiamata.
D'altra parte, risulta dai verbali di sopralluogo e dalle comunicazioni intercorse tra le parti (cfr. doc.
10, 11, 12 e 13 fasc. ) che i beni rimasti presso i locali di Via Emilio Lepido n. 28 Controparte_2
a seguito dell'incendio, ivi compresi alcuni beni di cui è stata richiesta la restituzione da parte della ricorrente, fossero in larga parte distrutti o comunque inservibili e in parte sottratti da ignoti o già consegnati al legale rappresentante di trovandosi, gli altri, attualmente in deposito presso Parte_1 un magazzino preso in locazione dalla resistente.
In questo contesto non è dato ravvisare alcun profilo di illiceità nella condotta di Parte_4 che possa giustificare la pretesa restitutoria di peraltro accompagnata dalla ri-
[...] Parte_1 chiesta di fissazione di una somma, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.
In questa sede, al più, può essere accertato il diritto di ad ottenere la riconsegna da Parte_1 [...] dei beni dalla stessa detenuti, nello stato di fatto in cui si trovano, quale (in- Controparte_13 contestato) effetto recuperatorio che si lega all'accertamento della proprietà sopra operato.
3.3. Le considerazioni sopra svolte consentono di evidenziare come sia fondata e debba pertanto essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata, in via riconvenzionale e trasversale, pagina 14 di 17 da parte di nei confronti di e Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
Dal punto di vista della resistente, invero, la condotta di e Parte_1 Controparte_1
a prescindere da chi effettivamente viene ad essere riconosciuto in queste sede proprietario dei be- ni, assume i caratteri di un vero e proprio illecito extracontrattuale, imputabile ad entrambe le parti, che ha causato a rilevanti perdite sul piano patrimoniale. Controparte_2
In particolare, la stessa pur trovando in questa sede un riconoscimento della propria pre- Parte_1 tesa nei confronti di non può dirsi esente da profili di colpa rispet- Controparte_1 to alla situazione di incertezza venutasi a creare nei rapporti con quest'ultima (riconducibile anche ad una gestione informale dei rapporti con le diverse società che si sono succedute nell'esercizio dell'attività nei locali di Via Emilio Lepido), tanto da non avere mai offerto stragiudizialmente, co- me sopra rilevato, elementi che consentissero di ravvisare, in termini certi ed univoci, il proprio di- ritto sui beni di cui rivendicava la proprietà.
In questa prospettiva, può dirsi che entrambe le contendenti abbiano contribuito ad arrecare un danno nei confronti di essendo pertanto tenute in solido, ai sensi dell'art. Controparte_2
2055 c.c., al relativo risarcimento.
Non è questa, peraltro, la sede per accertare se e nei rapporti in- Parte_1 Controparte_19 terni, debbano rispondere in diversa misura del suddetto risarcimento, non essendo stata avanzata nel presente giudizio alcuna domanda di regresso dell'una nei confronti dell'altra.
3.3.1. Con riguardo alla quantificazione del danno, è incontestato e risulta per tabulas che
[...] abbia dovuto sostenere il costo di € 12.000,00, oltre IVA, per lo smontaggio e lo Parte_5 sgombero da parte di una ditta specializzata del mobilio presente nei locali di Via Emilio Lepido ed il successivo trasporto dei beni relitti presso un capannone sito a Parma, Via Reggio n. 19/A, come da fattura n. 25 del 14/07/2022 emessa da e relative contabili di bonifico (doc. 52 fasc. Parte_6
), importo di cui è senz'altro dovuto un risarcimento integrale dalle altre parti del Controparte_2 giudizio.
È del pari incontestato che i suddetti beni occupino ancora oggi una superficie di 140 mq nel sud- detto capannone, pari ad 1/4 della superficie complessiva, preso in locazione dalla resistente ad un canone di € 40.000,00 annui, in un contesto di mercato in cui le tariffe in vigore per i depositari professionali prevedono un corrispettivo di € 4,00 al mese per ogni mq di superficie occupata (cfr. doc. 23-24 fasc. ER . CP_2
Le suddette risultanze offrono, in tal modo, un pacifico riferimento che - tenuto conto della vero- pagina 15 di 17 simile destinazione del capannone al deposito di altri beni e del fatto che la resistente non svolge in via professionale l'attività di deposito - porta a ritenere giustificata la quantificazione in questa sede di un risarcimento per la voce in esame, ai sensi dell'art. 1226 c.c., con la determinazione di un im- porto mensile nella misura del 50% del corrispettivo dovuto ai depositari professionali in rapporto alla superficie occupata, pari ad € 280,00 mensili (€ 2,00 x 140mq), il cui risarcimento è dovuto a far data dal 14/07/2022 (data di occupazione dei locali) sino alla data di effettiva liberazione del capannone in cui sono attualmente depositati i beni di cui è causa.
3.3.2. In forza di quanto sopra, quindi, e devono essere Parte_1 Controparte_1 condannate, in solido tra loro, al risarcimento a favore di dell'importo di Controparte_2
€ 12.000,00, oltre che di un importo di € 280,00 mensili dal 14/07/2022 sino all'effettiva liberazio- ne dei locali siti in Parma, Via Reggio n. 19/A, importi su cui dovrà calcolarsi la rivalutazione mo- netaria e gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno dal dovuto sino al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto:
- nei rapporti tra e vengono poste in capo alla resi- Parte_1 Controparte_1
stente tenuto conto della soccombenza di quest'ultima sulla domanda di accertamento della proprietà proposta dalla ricorrente;
- nei rapporti tra da un lato e e Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
dall'altro lato vengono posti in capo a queste ultime, in solido tra loro, tenuto conto, in
[...] particolare, della loro soccombenza cumulativa rispetto alla domanda risarcitoria proposta dalla resistente.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applica- zione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminabile, complessità media, valori medi per le fasi di studio, intro- duttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la proprietà in capo a e dei beni mobili oggetto dell'indennizzo Parte_1 CP_3
assicurativo proposto da di cui all'elenco al- Parte_2 legato al doc. 39 di parte ricorrente;
2. accerta il diritto di ad ottenere da la restituzione dei beni Parte_1 Controparte_2
pagina 16 di 17 relitti dalla stessa detenuti presso il capannone sito in Parma, Via Reggio n. 19/A, nello stato di fatto in cui si trovano;
3. condanna e in solido tra loro, al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1
danni subiti da quantificati, per le ragioni specificate in motivazione, Controparte_2 in € 12.000,00 oltre ad € 280,00 mensili a far data dal 14/07/2022 sino alla data di effettiva li- berazione dei locali siti in Parma, Via Reggio n. 19/A, importi su cui dovrà computarsi la riva- lutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate anno per anno dal dovuto sino al sal- do;
4. condanna L' al rimborso nei confronti di delle spese Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio che liquida in complessivi € 10.860,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
5. condanna L' e in solido tra loro, al rimborso nei con- Controparte_1 Parte_1
fronti di delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Controparte_2
€ 10.860,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma, 29/07/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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