Articolo 3 della Legge 2 febbraio 2006, n. 31
Articolo 2Articolo 4
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25 febbraio 2006
Art. 3. 1. I risultati delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 1 sono comunicati dai centri autorizzati alla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'Universita' di Milano che, nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali, provvede ad istituire una banca dati nazionale e a trasmettere i dati cosi' raccolti alla regione competente per territorio, ai medici curanti e ai parenti delle vittime.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2006
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