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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/11/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6188/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
12.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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R.G. n. 6188/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6188/2018
TRA in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tonio Magnotti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, alla
Via del Parco Regina Margherita n. 34, in Napoli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Gianni Solinas ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, alla
Via Roma n. 19, in San Gennaro Vesuviano (NA), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 16.10.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(in seguito, solo conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 Controparte_1
(già cfr. verbale di assemblea del 26.02.2019, per notaio
[...] Controparte_2
in Parma, in all. n. 9 della documentazione depositata da parte convenuta, in data Persona_1
04.4.2019, unitamente alle memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., d'ora in poi solo CP_3
deducendo: che, in virtù di apposita convenzione relativa alla liquidazione dei sinistri, aveva
[...]
ordinato al Banco Popolare Soc. Coop. (nel prosieguo, per brevità, Banco Popolare) l'emissione di n. 3 assegni di traenza, non trasferibili, per l'importo complessivo di € 5.550,00; che detti assegni venivano trasmessi, mediante lettera postale non assicurata, dal Banco Popolare ai rispettivi beneficiari – si tratta, in particolare, dell'assegno n. 8200092632-04 dell'importo di € 900,00, a nome di;
Persona_2
dell'assegno n. 8200093124-02 dell'importo di € 1.250,00, a nome di e dell'assegno n. Persona_3
8200092493-08 dell'importo di € 3.400,00, a nome di -; che aveva riscontrato, poi, Persona_4
“come i beneficiari non avessero mai percepito gli assegni in parola, i quali, peraltro, in seguito, sono risultati essere stati incassati da soggetto non legittimato tale “ ””(così alle pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione); che, Persona_5
perciò, aveva ordinato al Banco Popolare di reiterare i pagamenti e che, quindi, quest'ultimo aveva provveduto a corrispondere nuovamente quanto dovuto ai suindicati beneficiari.
La pertanto, sul presupposto della responsabilità della “per aver negoziato i titoli a soggetti Parte_1 CP_1
diversi rispetto a quelli legittimati”, chiedeva condannarsi quest'ultima “alla restituzione della somma pari ad €
5.550,00 oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della di tutti i danni cagionati dall'istituto di Parte_1
credito in parola, da quantificarsi in via equitativa (…)”.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva CP_1
della attesa “l'assenza della prova (i) dei reali beneficiari dei titoli, (ii) di aver dovuto effettuare un nuovo Parte_1
pagamento (iii) e/o la prova che gli asseriti beneficiari abbiano richiesto un nuovo pagamento” (cfr. pag. 4 della
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comparsa di costituzione e risposta), nonché contestava la domanda attorea nel merito, chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui rinvio.
Celebrata l'udienza di comparizione del 15.01.2019 ed assegnati, alle parti, i termini di cui all'art. 183,
6° comma, c.p.c., in data 26.11.2019 la depositava in cancelleria gli originali degli assegni dedotti CP_1
in lite – ossia: l'assegno n. 8200092632-04 dell'importo di € 900,00, l'assegno n. 8200093124-02 dell'importo di € 1.250,00, nonché l'assegno n. 8200092493-08 dell'importo di € 3.400,00 – a tanto onerata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dalla scrivente con ordinanza del 21.11.2019.
Espletata, quindi, l'istruttoria mediante produzione documentale, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 16.10.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. -, sulle conclusioni precisate dalle parti, è giunta alla decisione.
Come innanzi anticipato, la agisce in giudizio, nei confronti della lamentando che Parte_1 CP_1
quest'ultima avesse pagato tre assegni di traenza non trasferibili, emessi dal Banco Popolare su propria richiesta, a persona diversa dai rispettivi prenditori e che, a seguito di ciò, aveva dovuto provvedere a reiterare il pagamento mediante altri tre assegni di traenza, emessi a favore dei legittimi beneficiari.
Pertanto, l'attrice, deducendo la responsabilità della convenuta per aver pagato gli assegni non trasferibili a persona diversa dai prenditori, chiede la condanna della alla restituzione CP_2
dell'importo di € 5.550,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno.
Ciò premesso, deve essere respinta, innanzitutto, la preliminare eccezione avanzata dalla convenuta, relativa al difetto di legittimazione attiva (rectius, titolarità) della atteso che vi è, in atti, la Parte_1
prova sia del primo che del secondo pagamento effettuato dall'attrice in favore degli effettivi beneficiari
(cfr. dettagli di pagamento, in all. nn. 1 e 3 del fascicolo di parte attorea).
Nel merito, la convenuta eccepisce di aver diligentemente operato, per aver pagato gli assegni a colui che appariva esserne l'effettivo intestatario sulla base dell'esame dei titoli, i quali non risultavano materialmente alterati, e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, oltre all'accertamento, in via subordinata, della responsabilità concorrente della parte attrice, ex art. 1227 c.c., per non aver
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dimostrato di aver scelto un mezzo sicuro per la trasmissione dei titoli, facilitandone, così, la sottrazione.
Al riguardo, occorre evidenziare che merita di essere condiviso il principio affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 9769/2020, secondo cui «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza
e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore».
Con detta pronuncia, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l'indebita negoziazione degli assegni spediti a mezzo posta è determinata «da un'anomalia intervenuta nel processo di trasmissione e pagamento del titolo, non necessariamente addebitabile alla banca trattaria o negoziatrice» e che «la responsabilità di quest'ultima non esclude infatti, in linea di principio, quella concorrente di altri soggetti eventualmente intervenuti nel predetto processo, che con il loro comportamento abbiano contribuito a cagionare il danno» ed, altresì, che «risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato»; pertanto, «la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso».
Come chiarito dalla Suprema Corte, la scelta di avvalersi del servizio di posta ordinaria - che non consente il tracciamento della spedizione - espone il mittente ad un inaccettabile rischio di “perdita” della possibilità di verificare che l'oggetto spedito arrivi effettivamente a destinazione. Rischio che si
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riduce notevolmente nel caso in cui il mittente si avvalga, invece, del servizio di posta raccomandata o assicurata, che consente il tracciamento della spedizione e che garantisce al mittente medesimo la possibilità di fornire un'adeguata risposta all'autorizzazione all'incasso richiesta eventualmente dalla banca negoziatrice.
Ne consegue che l'utilizzazione della posta ordinaria per la trasmissione di assegni non trasferibili, si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggeriscono di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, in conformità al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Ed invero, la compagnia assicurativa, ordinando al Banco Popolare di trasmettere gli assegni de quibus mediante “lettera postale non assicurata” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione), si è volontariamente esposta ad una situazione di rischio superiore alla soglia della normale prudenza, ponendosi, così, in contrasto con il dovere di agire secondo buona fede, a tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.
Peraltro, la trasmissione di assegni tramite posta ordinaria viola il D.M. del 26.02.2004, contenente la
“Carta della qualità del servizio pubblico postale” che, nel regolamentare il servizio pubblico postale, stabilisce che la scelta della posta assicurata è obbligatoria per la spedizione di denaro, di preziosi e di titoli.
Va evidenziato, inoltre, che l'art. 12 dell'allegato A alla Deliberazione n. 385 del 20.6.2013, adottata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la quale sono state approvate le Condizioni
Generali del Servizio Postale universale, prevede che: “Ai fini della spedizione di denaro contante, e altri valori, il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando il relativo valore e nel rispetto, ove previsto, delle norme di sicurezza vigenti in materia”.
A fronte di ciò, alla colpa generica imputabile all'attrice - per negligenza, imprudenza e imperizia - si associa, quindi, anche un profilo di colpa specifica, per violazione di regolamenti, ordini e discipline.
Ciò posto, giova rammentare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12477 del
21.5.2018, ha chiarito che, ai sensi dell'art. 43, 2° comma, del R.D. n. 1736/1933 (c.d. Legge assegni),
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la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di assegno bancario (di traenza o circolare), munito della clausola di non trasferibilità, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile per aver essa assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma, c.c.
In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice - definita
“da contatto” qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non è oggettiva, cioè non ricorre «a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore».
In detta ipotesi, si applica, pertanto, il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c.
È, perciò, consentito alla banca di fornire la prova che il dedotto inadempimento non le è imputabile, con la precisazione che essa risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta.
E tale diligenza non può che essere valutata, invero, secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass. n. 1377/2016; Cass. n. 20292/2011).
Ne consegue l'insufficienza della mera rilevabilità dell'alterazione dell'assegno, occorrendo che la stessa sia riscontrabile attraverso un esame diretto, visivo o tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, tramite mezzi e strumenti di agevole utilizzo e reperibilità, senza che debba ricorrersi ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento (cfr. Cass. n. 1377/20169).
Il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta, automaticamente, quindi, l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo, invece, una valutazione in concreto del comportamento della banca negoziatrice (nella specie, la da condursi secondo il CP_1
parametro della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2°, c.c. (cfr. Cass. n. 12806/2016).
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Al riguardo, va evidenziato che: «In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art.
1176, comma 2, c.c., che è norma “elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente» (cfr. Cass. n. 34107 e n. 34108 del 19.12.2019).
A questo punto, occorre richiamare la pronuncia della Suprema Corte (n. 14712/2007) che, a Sezioni
Unite, ha chiarito i caratteri dell'assegno di traenza: «L'assegno di traenza è quello che la banca autorizza taluno a sottoscrivere – appunto per traenza – sulla banca stessa, inviandogli a tal fine un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente medesimo o di taluno indicato come beneficiario. La predisposizione e l'invio dell'assegno al previsto traente presuppongono, evidentemente, l'esistenza presso la banca di una provvista (…) di cui il traente potrà disporre in favore proprio o di altro beneficiario indicato come prenditore del titolo. Il soggetto che riceve il modulo di assegno, lo sottoscriverà per traenza, sicché è evidente che nel momento in cui viene inoltrato il titolo al beneficiario, lo stesso è privo di firma. La sottoscrizione sarà inserita solo successivamente, ovverosia quando il modulo viene presentato alla banca negoziatrice per l'incasso. Ciò significa che non la banca trattaria, ma solo la banca negoziatrice è tenuta ed è concretamente in condizione di controllare l'autenticità della firma di colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento».
Tanto chiarito, è evidente che, allorquando l'assegno viene inoltrato al beneficiario, esso risulta completo in tutti i suoi elementi.
Ebbene, esaminando gli assegni di traenza oggetto del presente contenzioso è facile rilevare come essi non presentano, invero, alcuna anomalia formale, atteso che il carattere di stampa, sia delle lettere, sia delle cifre, sia del nome del beneficiario – che costituisce proprio l'elemento caratterizzante l'assegno di traenza poiché legittima, come detto, il prenditore ad incassare il titolo, ove ne corrispondano le generalità - è omogeneo, sia per stile, sia per colore.
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La banca negoziatrice non avrebbe, perciò, potuto tempestivamente verificare, adoperando la richiesta diligenza, la mancata corrispondenza tra il soggetto beneficiario indicato nel titolo presentato ed il soggetto effettivamente destinatario della provvista (cfr. Cass. ord. n. 12984 del 2019).
Ed invero, va rilevato che nel caso, come quello di specie, di assegno in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione e di documento d'identità anch'esso privo di elementi di criticità, tali da fa sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile dalla banca, allorquando via sia l'insussistenza di ulteriori anomalie significative, può dirsi assolto con la verifica dell'esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle riportate sul titolo (cfr. Cass. n.
23390/2024).
Risulta dimostrato, peraltro, che gli assegni siano stati presentati alla non da un presentatore CP_1
occasionale, bensì da soggetto già correntista della convenuta (cfr. documentazione relativa al CP_3
contratto di conto corrente stipulato, in data 10.3.2011, da con la depositata Persona_5 CP_3
da parte convenuta il 10.5.2019, unitamente alle memorie di cui all'art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c.).
In tale contesto ed a fronte dell'assenza di segnali di contraffazione del nome del prenditore, deve ritenersi che la convenuta abbia fornito la dimostrazione di aver avuto, nel pagamento degli assegni per cui è causa, l'adeguato grado di diligenza imposto all'operatore professionale dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1176, comma 2°, cc.
Per tutto quanto detto, dunque, la domanda attorea non può che essere rigettata.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita dalla su esposta motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e la relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base alla domanda, ai valori tabellari medi, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, data l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
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1. Rigetta la domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, che liquida in € 4.237,00, per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 12.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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