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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11096 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli –nella persona del giudice unico dott.ssa Vincenzina
RI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 9963/2024 Ruolo Gen. Affari Civili avente ad oggetto opposizione avverso decreto di liquidazione e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Afragola (CE) alla via Parte_1
Pio La Torre n.31 presso lo studio dell'avv. Luigi Barisciano (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in C.F._1 atti;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del p.t., ope legis Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
), nei cui uffici è domiciliato alla via A. Diaz, 11; P.IVA_2
CONVENUTO
CONCUSIONI: quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 21.11.2025 richiamano quelle già formulate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. - ritualmente notificato unitamente a decreto di liquidazione - premesso che con Parte_1 provvedimento di sequestro preventivo del 19.10.2022 il Tribunale di Napoli lo aveva nominato Amministratore Giudiziario delle seguenti tre società: Cont
di aver svolto, Controparte_3 CP_4 CP_6 quindi, le funzioni assegnate dal 31.10.2022 al 27.2.2024, che il Gip con provvedimento del 19.06.2023, ai sensi dell'art. 41, co.6, del C.A.M., lo aveva anche autorizzato a convocare l'assemblea dei soci della per Controparte_3 deliberare la sua sostituzione all'amministratore unico CP_7 assegnandogli un compenso mensile di € 1.800,00 ciò fino al 15.2.2024, di aver presentato un'unica istanza di liquidazione del compenso finale ai valori medi per le tre società dissequestrate del complessivo importo di €. 134.344,03, detratto l'acconto già ricevuto di € 5.000, oltre oneri di legge, di aver anche presentato in data 03.04.2024 il rendiconto finale di gestione e la relazione finale (ai sensi dell'art.43 d.lgs n. 159/2011) per tutte e tre le società delle quali indicava il rispettivo valore aziendale (€. 3.107.372,11 - , (€. Controparte_3
161.946,09 - , (€. 1.378.159,71 - , valore sul quale, invero, CP_4 Parte_2 nessuna obiezione veniva sollevata dalle parti o dallo stesso Tribunale, ma che, invece, con decreto di liquidazione emesso il 24.04.2024, il Gip aveva liquidato un compenso finale pari ad euro 35.213,26, al netto dell'acconto di € 5.000 oltre accessori, in quanto alla base di calcolo era stato preso il solo valore aziendale della esclusi il valore aziendale della CLE. e della Controparte_3 CP_6
delle società riconducibili a perché, a dire del Gip CP_4 CP_7
“le suddette due società non avevano alcun patrimonio”, ma che quanto asserito non trovava conferma nella documentazione in atti, che ai sensi del co. 4 dell'art. 3
DPR 177/2015 nel caso di cui al comma 1, lett. a), all'amministratore giudiziario doveva essere corrisposto anche un ulteriore compenso del 5% sugli utili netti e dello 0,50% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti”, dunque nel caso di specie l'importo di € 2.222,57, somma non riconosciuta nel decreto impugnato, che non era stata nemmeno liquidata la somma di € 793,50 a titolo di “spese documentate anticipate”, infine allegava di aver raggiunto in esito alla gestione risultati particolarmente positivi, recuperando un importo complessivo (€393.240,00 + €
37.565,04 + € 4.520,00 + € 525.000,00) di € 960.325,00 intercettando beni immobili, somme di denaro e crediti, non compresi nell'originario decreto di sequestro, con conseguente diritto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 o comma 2 DPR
177/2015, di chiedere l'aumento del compenso del 100% oppure del 50%, mentre il G.I.P. nel decreto impugnato aveva ridotto illegittimamente il compenso finale del 40%, applicando anche erroneamente il compenso minimo anziché il compenso al valore medio.; che il decreto de quo doveva, pertanto, ritenersi illegittimo, tutto ciò premesso conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Controparte_1
al fine si sentir accogliere la opposizione proposta, e, in riforma del
[...] decreto di liquidazione n 7781271 emesso il 24.04.2024, rideterminare il compenso finale sul valore aziendale complessivo delle tre società sequestrate in €
4.647.477,91, anziché € 3.107.372,00, così riconoscendo un compenso- calcolato secondo i valori medi del D.P.R. n.177/2015- applicate le maggiorazioni richieste pari a euro 134.344,03, al netto dell'acconto, oltre oneri di legge da porre a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 42, comma 3 del C.A.M..
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio il il quale insisteva nel rigetto della proposta opposizione in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto.
Ammessa ed espletata CTU la causa all'udienza del 21.11.2025 veniva riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare va rilevato che è stata ammessa ed espletata CTU ed al perito nominato è stato assegnato il compito di stimare, sulla base dei criteri indicati dall'art.
3.2 DPR 177/2015, il valore delle aziende gestite come amministratore giudiziario dall'opponente -su incarico del GIP di Napoli- nonché fornire gli elementi utili sotto il profilo tecnico a determinare il compenso ex art. 4.3, valutare le spese vive da rimborsare al professionista, a stabilire se l'attività del dr.
avesse raggiunto risultati particolarmente positivi. Parte_1
Orbene il CTU nominato ha concluso il proprio elaborato peritale affermando che
“Il patrimonio aziendale oggetto di sequestro, amministrato dal dott. , Parte_1 può essere ragionevolmente stimato, con il metodo patrimoniale semplice, in euro
€4.386.549,42 e che, quindi, applicando i parametri stabiliti dall'art.3 co.1 lett a)
D.P.R. n.177/2015 l'onorario spettante può essere quantificato in € 64.445,07 nel minimo, € 80.318,82 nel medio ed € 96.192,57 nel massimo, che ai sensi dell'art. 3 comma 4 D.P.R. n. 177/2015, possono essere stimati in euro 67.556,43 i ricavi conseguiti dall'A.G., mentre l'utile netto può essere stimato in euro 7.083,12, cosicchè spetterebbe all'A.G. un ulteriore compenso di euro 691,94, mentre per il rimborso delle spesse vive sostenute, richiesto per euro 793,50, il CTU precisava che mancavano idonei giustificativi contabili, ma che si trattava di attività certamente rese.
Questo giudice condivide le risultanze della CTU in quanto fondate su logica e coerente motivazione, oltre che confermate anche in esito ai chiarimenti resi sulle osservazioni presentate dalle parti. Può, dunque, prendersi come base di calcolo per l'onorario dell'amministratore giudiziario l'importo di € 4.386.549,42 quale patrimonio aziendale oggetto di sequestro, in conformità al disposto di cui all'art. del DPr 3 c. 1 lett. a) del d.P.R. 177/2015, in base al quale “per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale”. Ed infatti il Ctu nella stima del complesso aziendale ha ritenuto, in modo condivisibile, di dover fare applicazione nel caso di specie del metodo patrimoniale semplice, e ciò in quanto “non trova fondamento alcuno l'adozione, anche a mero titolo di raffronto, di metodi alternativi (reddituali, finanziari e misti), trattandosi di società in cui l'elemento patrimoniale assume rilevanza preponderante”.
in ordine, invece, alla quantificazione dell'onorario va rilevato che il CTU ha ulteriormente precisato che “l'attività dell'amministratore giudiziale ha riguardato la gestione, in prima persona, di un compendio immobiliare composto da 38 immobili dislocati su tre provincie, intestati a tre società coinvolte nell'ambito di una misura cautelare nei confronti di soggetti imputati di far parte di organizzazioni criminali strutturate, “particolarmente pervasive” nei territori in cui ricadono i beni in questione. Emerge dalla documentazione esaminata la proattività dell' ella CP_8 custodia e messa a reddito di tali beni, la cui utilità è stata limitata per natura degli stessi e non per omessa diligenza professionale dell' a misura cautelare delle CP_8 due società (5 terreni) e (4 fabbricati e 1 terreno) è durata 7 mesi e CP_4 Pt_3 non ha generato utilità. La misura cautelare della (27 fabbricati e Controparte_3
1 terreno) è durata 14 mesi. Sicuramente la gestione di un'attività immobiliare non investe in maniera costante e continua l' soprattutto dopo aver messo a reddito CP_8
i beni da amministrare. Sicché, a parità di valore del complesso aziendale da amministrare rispetto ad attività maggiormente impegnative (si pensi a sequestri che investono aziende di trasporto o di smaltimento rifiuti, con adempimenti amministrativi, rapporti con enti, fornitori, dipendenti, etc), il dettato dell'art. 3
D.P.R. 177/2015 potrebbe risultare maggiormente premiante in ipotesi di amministrazione di società immobiliare;
circostanza che potrebbe indurre il Giudice ad applicare una riduzione in ragione della maggiore semplicità di amministrazione dell'immobiliare . Si ricorda, infine, che all'A.G. è stato attribuito un compenso di euro 1.800 per 8 mesi quale amministratore unico della Controparte_3 quanto poi al ricorso all'opera di coadiutori il ctu ha precisato che dalla documentazione esaminata non risultava autorizzata la nomina di coadiutori, la cui formalizzazione è necessaria a riconoscere tale elemento di complessità, non emergeva, inoltre, l'autorizzazione giudiziale a viaggi e trasferte benchè potesse ragionevolmente dedursi la necessità dell' i recarsi periodicamente presso gli CP_8 immobili in questione al fine di proporli in locazione a eventuali soggetti interessati il ctu ha anche verificato che l' aveva costantemente riferito al GIP sulle CP_8 attività svolte. In ordine alla qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti il perito ha dichiarato che l'opponente aveva provveduto a locare una parte consistente del patrimonio immobiliare delle tre società, precedentemente non produttrici di reddito e che i risultati della gestione erano stati limitati, visti gli utili conseguiti, per natura stessa degli immobili in questione, di non particolare pregio, più che per omessa diligenza dell'A.G..
Alla luce delle ulteriori conclusioni del CTU il quale ha verificato che i risultati, sia pure se non per responsabilità dell'amministratore giudiziario, non erano stati notevoli e che trattandosi della gestione di una società immobiliare l'impegno profuso aveva riguardato la sola messa a frutto di beni per una sola delle società sottoposte a sequestro che prima non producevano redditi, che non vi erano dipendenti o coadiutori, deve, senz'altro, escludersi la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del disposto ai cui all'art. 4 comma 1 e 2 DPR 177/2015 in base ai quali “L'autorità giudiziaria può aumentare l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessità della gestione;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.
Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.
In relazione, dunque, all'attività espletata, ai risultati conseguiti anche in base a quanto rappresentato dal perito nella espletata CTU circa la non complessità della gestione data dalla stessa natura dell'attività di impresa svolta dalle società sottoposte a sequestro, e l'aver raggiunto risultati limitati, appare equo determinare il compenso dell'opponente quale amministratore giudiziario nell'importo minimo pari ad € 64445,07 da ridursi ex art. 4 dpr 117/2015 del 15%, tenuto conto oltre di quanto già rappresentato anche del fatto che l'opponente nella ha svolto le CP_3 funzioni di amministratore percependo un compenso lordo mensile di € 1800,00, per un importo finale pari ad € 54778,31 cui va aggiunto l'importo di € 691,94 ex art 3 comma 4 D.P.R. n. 177/2015 come indicato dal CTU, oltre il rimborso spese generali
Per le spese trattandosi di spese non documentate le stesse non possono essere riconosciute. Ed invero risultano allegate le sole visure eseguite ma non la certificazione della spesa sostenuta.
La causa deve, pertanto, essere decisa nei termini indicati.
L'esito del giudizio, la qualità delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite comprensive della CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice unico, dott.ssa Vincenzina
RI, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti del disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o
[...] conclusione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione emesso in data 24.04.2024 dal Gp presso il Tribunale di Napoli ridetermina in €
55470,25 il compenso finale spettante a , oltre il rimborso Parte_1 spese generali ed accessori da porre a carico dell'erario, detratto l'acconto già ricevuto,
b) Compensa tra le parti le spese di lite comprensive della CTU
Così deciso in Napoli, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina RI