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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII Civile in persona del Giudice Dott.ssa Daniela Cavaliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50216/2020 del R.G.A.C.C. e vertente: tra
con sede in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1 (cod. fisc. - P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona dell'ing. che la rappresenta in virtù dei poteri a lui P.IVA_2 Parte_2 conferiti dall'ing. con procura per atto notar di Milano del Persona_1 Persona_2
30.7.2020 - rep. 51816/12154, il quale a sua volta agisce in virtù dei poteri a lui conferiti dall'amministratore delegato dott. con procura per atto notar Persona_3 Persona_4
di Roma del 29.6.2020 - rep. 127575/39135, elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Girolamo da Carpi n. 6 presso lo studio dell'avv. Riccardo Szemere che la rappresenta e difende
Attrice
Contro
con sede in Roma alla via Giovanni Nicotera n. 29 Controparte_1
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t. dr. nato a [...] P.IVA_3 CP_2
(MI) l'08.01.1957 e residente in [...] (cod. fisc.
, giusti poteri conferiti dal vigente statuto, elettivamente domiciliata in C.F._1
Roma alla via G. Pisanelli n. 2 presso lo studio dell'avv. Marcella Mariani che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Maria Repice
Convenuta
Oggetto: inadempimento contrattuale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione depositato in data 2/10/2020 agiva in giudizio contro Parte_1
al fine di chiedere la condanna della stessa al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 638.627,43 oltre interessi.
La pretesa creditoria traeva origine da una serie di contratti stipulati tra le parti e, precisamente,: contratto n. 59/2005 avente ad oggetto la cessione di licenza d'uso di dati sismici 2D relativi ai permessi di ricerca di titolarità di denominati “Cento” e Parte_1
“Bastiglia”; contratto n. 4/2006 avente ad oggetto l'utilizzo della “Data Room” e la consultazione dei dati geofisici per l'eventuale successiva acquisizione nella forma del diritto d'uso; contratto n. 51/2006 avente ad oggetto la concessione di licenza d'uso non esclusiva di dati sismici relativi al permesso di ricerca di titolarità denominato “Cento”. Parte_1
Parte
osteneva di aver adempiuto alle prestazioni dei contratti di cui sopra emettendo, tra l'altro, le fatture annesse, senza però ricevere il pagamento della somma dalla odierna convenuta.
Adduceva di aver richiesto alla debitrice, con raccomandata del 20 settembre 2006, il pagamento della somma contestata e che la stessa con lettera del 20 febbraio 2007, CP_1
aveva riconosciuto il suo debito e precisava di aver sollecitato più volte la convenuta ad adempiere all'obbligazione con varie raccomandate, fra cui quelle del 27 gennaio 2009, 11 febbraio 2010, 16 gennaio 2017, 2 agosto 2018 e 9 aprile 2020.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell'odierna convenuta al pagamento della somma di euro 638.627,43, oltre interessi nella misura fissata nei contratti pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato dello 0,5%.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18/12/2020, si costituiva in giudizio la quale nel contestare integralmente la domanda attrice sollevava, in via CP_1 preliminare, l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma posto che, all'art. 11 dei contratti n. 59/2005 e n. 51/2006, era prevista la clausola compromissoria con conseguente competenza del collegio arbitrale a giudicare sulla controversia.
Parte
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto vantato da considerato che la stessa agiva in giudizio per ottenere il pagamento di n. 3 fatture (n. 10002812 del 28 marzo 2006 di importo pari a euro 539.091,92; n. 10001901 del 22 febbraio 2006 di importo pari a euro
2.520,00; n. 10005223 del 27 giugno 2006 di importo pari a euro 97.015,51) emesse per il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto in virtù di tre contratti che sarebbero stati stipulati negli anni 2005 e 2006, evidenziando di non aver mai ricevuto le comunicazioni depositate in atti e, in particolare, di non aver mai ricevuto quelle del 27 gennaio 2009, 11 febbraio 2010, 16 gennaio 2017 e 2 agosto 2018 ad eccezione di quella del 9 aprile 2020, pervenuta, comunque, oltre il termine prescrizionale di dieci anni.
Rilevava, altresì, che le comunicazioni erano pervenute ad indirizzo diverso da quello indicato nel contratto e precisamente all'indirizzo della sede legale, ovvero, Via Cassia n. 1020
Parte e che dal 2010 non aveva più provveduto ad inviare missive fino al 2017, data in cui l'odierna attrice inviava una raccomandata presso Via Cassia n. 1020 che, però, non era più la sede legale di dal 2016, essendo stata trasferita alla Via Giovanni Nicotera, indirizzo CP_1 ove veniva recapitata solo l'ultima comunicazione in data 9/04/2020. Parte
Contestava la validità dei contratti prodotti in giudizio da sostegno della pretesa creditoria, posto che gli stessi non erano sottoscritti dal legale rappresentante di CP_1 difettando, tra l'altro i moduli di accettazione.
Il Giudice, con ordinanza del 21/5/2021, rilevata l'eccezione di incompetenza per la presenza della clausola compromissoria contenuta nei contratti prodotti da parte attrice ed accertato che gli stessi non risultavano sottoscritti dalla convenuta, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con le memorie ex art. 183, parte attrice, nel contestare ogni pretesa di parte convenuta, allegava nuovi documenti tra cui l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata dal 16 gennaio 2017, dal quale risultava che la stessa era stata ricevuta da il 20 CP_1
gennaio 2017, interrompendo, così, i termini di prescrizione, l'accettazione dell'offerta Parte preliminare dell' a parte di in relazione al contratto n. 51/2006, la richiesta di CP_1
preventivo di del 29.3.2006 e in data 22.5.2006; in relazione al CP_1 CP_1
Parte contratto n. 51/2006, allegava la lettera del 22.6.2006 contenente tutti i dati in suo possesso oggetto del contratto stesso ed, in relazione agli altri contratti, il rapporto della società inglese Envoi dal quale si poteva evincere lo sfruttamento da parte di dei diritti da CP_1
Parte essa acquisiti dall' a sostegno dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
Parte convenuta, relativamente alla documentazione prodotta da controparte, ne contestava la rilevanza e, inoltre, rilevava la mancanza della prova circa l'avvenuta ricezione;
in riferimento ai due avvisi di ricevimento relativi a due distinte raccomandate a.r., inviate in data 19/01/2017, evidenziava l'assenza di allegazione delle missive inerenti alle CP_1
raccomandate, disconoscendo, in ogni caso, le sottoscrizioni apposte sugli avvisi.
All'udienza del 23/10/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., fatte precisare le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
*****
L'eccezione di prescrizione decennale dei crediti sollevata da parte convenuta è fondata e merita accoglimento.
Tale questione in concreto risulta dirimente, potendo la causa essere decisa secondo il principio della “ragione più liquida”, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., quindi sulla base dell'esame di una questione assorbente, idonea per sé sola a sorreggere la decisione, ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del
12/12/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11356 del 16/05/2006).
Al riguardo, la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione in quanto CP_1
l'attrice non faceva valere il proprio diritto entro il termine decennale di prescrizione stabilito dall'art. 2946 c.c. e decorrente, nel caso di specie, dal 20/02/2007, ossia dalla data di riconoscimento del debito da parte convenuta. Altresì, rilevava l'assenza di qualsivoglia valido atto Parte interruttivo della prescrizione durante il periodo che decorre dall'11.02.2010, data in cui ha inviato una racc. a.r. di diffida, fino al 09.04.2020 data dell'ultima comunicazione.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'argomentazione dedotta da convenuta, circa l'assoluta inadeguatezza del documento inviato dalla stessa all'odierna attrice in data 20/02/2007 a rappresentare una ricognizione di debito, non può trovare accoglimento.
In particolare, parte convenuta ha sostenuto che tale comunicazione non poteva costituire un riconoscimento di debito “costituendo, invece, un mero adempimento amministrativo, dal Parte momento che è espressamente evidenziato come eniva meramente sollecitata a comunicare ai
Revisori del bilancio della esponente la consistenza delle sue pretese”.
L'assunto è del tutto privo di fondamento considerando che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo” (Cassazione
Civile, Ord. n. 9097/2018) e difatti “l'atto di riconoscimento, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (Cass. n. 15353 del 30/10/2002).
Nel caso di specie, la comunicazione del 20/02/2007 deve essere qualificata come un riconoscimento di debito, essendo indicato l'ammontare del debito, l'identità del debitore e del creditore, nonché emergendo una chiara consapevolezza della posizione debitoria, essendo esplicitamente dichiarato, dai convenuti, “che al 31 dicembre 2006 il nostro debito verso la vostra società era pari ad Euro 638.627,43”.
Pertanto, è dalla data di sottoscrizione del documento de quo che inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione, posto che il credito, in quel momento, è divenuto certo, liquido ed esigibile.
Parte attrice contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, sostenendo di aver validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione attraverso l'invio di talune comunicazioni idonee a mettere in mora la debitrice convenuta e segnatamente:
- raccomandata inviata in data 27/01/2009;
- raccomandata inviata in data 11/02/2010;
- raccomandata inviata in data 16/01/2017;
- raccomandata inviata in data 2/8/2018;
- raccomandata inviata in data 9/4/2020;
- raccomandata inviata in data 19/01/2017.
Tuttavia tali comunicazioni non possano essere considerate alla stregua di atti validamente interruttivi del decorso della prescrizione.
In particolare, quanto alle comunicazioni inviate in data 27/01/2009 ed in data
11/02/2010, queste sono state spedite dall'odierna attrice presso la sede legale di e CP_1
precisamente in Roma alla Via Cassia n. 1020, indirizzo, però, diverso da quello indicato nei contratti, ossia via Emilia n. 20 - 20097 San Donato Milanese (MI). Tuttavia, ex art. 145 c.p.c. comma 1, “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede” intendendosi per
“sede” sia quella legale sia quella effettiva, e pertanto le indicate notifiche devono ritenersi valide.
Tuttavia, non possono ritenersi regolarmente notificate le comunicazioni successive.
Difatti, la società in data 21/01/2016 provvedeva a cambiare la sua sede CP_1
legale in Roma da Via Cassia n. 1020 a Via Giovanni Nicotera n. 29. Tale cambiamento risulta anche dalla visura camerale allegata da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta. Ne consegue che, se il fine della notifica è quello di portare gli atti processuali a conoscenza del destinatario della notificazione, tale scopo non è stata raggiunto. E, difatti, le comunicazioni del 16/01/2017 e quelle del 2/8/2019 sono state notificate presso la precedente sede legale ossia in Via Cassia n. 1020, non potendo gli odierni convenuti averne conoscenza.
Quanto, invece, alla comunicazione inviata in data 19/01/2017 al nuovo indirizzo della sede legale di parte attrice si è limitata a fornire i soli avvisi di ricevimento, CP_1
difettando, pertanto, la prova del contenuto delle inerenti missive, ben potendo, quindi, gli avvisi di ricevimento in questione essere stati spediti per qualsiasi altra voglia ragione diversa dalla domanda oggetto di questo giudizio.
Ne consegue che dall'11/2/2010, data dell'ultima notifica valida che ha interrotto la prescrizione, fino al 2/10/2020, data di deposito dell'atto di citazione, non ci sono stati atti idonei ad interrompere la prescrizione. Anche la notifica del 9/04/2020, inviata presso l'indirizzo attuale della sede legale della convenuta, ovvero Via Giovanni Nicotera n. 29, è stata comunque spedita oltre i termini decennali coincidendo il termine ultimo per evitare lo spirare della prescrizione con la data del 10/2/2020, ossia dieci anni dopo l'ultima notifica valida.
In conclusione, non avendo parte attrice fornito prova della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione decennale, la stessa sollevata dal debitore va accolta, e la domanda attorea va rigettata con l'assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice in favore della convenuta alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 17.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 15 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII Civile in persona del Giudice Dott.ssa Daniela Cavaliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50216/2020 del R.G.A.C.C. e vertente: tra
con sede in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1 (cod. fisc. - P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona dell'ing. che la rappresenta in virtù dei poteri a lui P.IVA_2 Parte_2 conferiti dall'ing. con procura per atto notar di Milano del Persona_1 Persona_2
30.7.2020 - rep. 51816/12154, il quale a sua volta agisce in virtù dei poteri a lui conferiti dall'amministratore delegato dott. con procura per atto notar Persona_3 Persona_4
di Roma del 29.6.2020 - rep. 127575/39135, elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Girolamo da Carpi n. 6 presso lo studio dell'avv. Riccardo Szemere che la rappresenta e difende
Attrice
Contro
con sede in Roma alla via Giovanni Nicotera n. 29 Controparte_1
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t. dr. nato a [...] P.IVA_3 CP_2
(MI) l'08.01.1957 e residente in [...] (cod. fisc.
, giusti poteri conferiti dal vigente statuto, elettivamente domiciliata in C.F._1
Roma alla via G. Pisanelli n. 2 presso lo studio dell'avv. Marcella Mariani che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Maria Repice
Convenuta
Oggetto: inadempimento contrattuale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione depositato in data 2/10/2020 agiva in giudizio contro Parte_1
al fine di chiedere la condanna della stessa al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 638.627,43 oltre interessi.
La pretesa creditoria traeva origine da una serie di contratti stipulati tra le parti e, precisamente,: contratto n. 59/2005 avente ad oggetto la cessione di licenza d'uso di dati sismici 2D relativi ai permessi di ricerca di titolarità di denominati “Cento” e Parte_1
“Bastiglia”; contratto n. 4/2006 avente ad oggetto l'utilizzo della “Data Room” e la consultazione dei dati geofisici per l'eventuale successiva acquisizione nella forma del diritto d'uso; contratto n. 51/2006 avente ad oggetto la concessione di licenza d'uso non esclusiva di dati sismici relativi al permesso di ricerca di titolarità denominato “Cento”. Parte_1
Parte
osteneva di aver adempiuto alle prestazioni dei contratti di cui sopra emettendo, tra l'altro, le fatture annesse, senza però ricevere il pagamento della somma dalla odierna convenuta.
Adduceva di aver richiesto alla debitrice, con raccomandata del 20 settembre 2006, il pagamento della somma contestata e che la stessa con lettera del 20 febbraio 2007, CP_1
aveva riconosciuto il suo debito e precisava di aver sollecitato più volte la convenuta ad adempiere all'obbligazione con varie raccomandate, fra cui quelle del 27 gennaio 2009, 11 febbraio 2010, 16 gennaio 2017, 2 agosto 2018 e 9 aprile 2020.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell'odierna convenuta al pagamento della somma di euro 638.627,43, oltre interessi nella misura fissata nei contratti pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato dello 0,5%.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18/12/2020, si costituiva in giudizio la quale nel contestare integralmente la domanda attrice sollevava, in via CP_1 preliminare, l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma posto che, all'art. 11 dei contratti n. 59/2005 e n. 51/2006, era prevista la clausola compromissoria con conseguente competenza del collegio arbitrale a giudicare sulla controversia.
Parte
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto vantato da considerato che la stessa agiva in giudizio per ottenere il pagamento di n. 3 fatture (n. 10002812 del 28 marzo 2006 di importo pari a euro 539.091,92; n. 10001901 del 22 febbraio 2006 di importo pari a euro
2.520,00; n. 10005223 del 27 giugno 2006 di importo pari a euro 97.015,51) emesse per il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto in virtù di tre contratti che sarebbero stati stipulati negli anni 2005 e 2006, evidenziando di non aver mai ricevuto le comunicazioni depositate in atti e, in particolare, di non aver mai ricevuto quelle del 27 gennaio 2009, 11 febbraio 2010, 16 gennaio 2017 e 2 agosto 2018 ad eccezione di quella del 9 aprile 2020, pervenuta, comunque, oltre il termine prescrizionale di dieci anni.
Rilevava, altresì, che le comunicazioni erano pervenute ad indirizzo diverso da quello indicato nel contratto e precisamente all'indirizzo della sede legale, ovvero, Via Cassia n. 1020
Parte e che dal 2010 non aveva più provveduto ad inviare missive fino al 2017, data in cui l'odierna attrice inviava una raccomandata presso Via Cassia n. 1020 che, però, non era più la sede legale di dal 2016, essendo stata trasferita alla Via Giovanni Nicotera, indirizzo CP_1 ove veniva recapitata solo l'ultima comunicazione in data 9/04/2020. Parte
Contestava la validità dei contratti prodotti in giudizio da sostegno della pretesa creditoria, posto che gli stessi non erano sottoscritti dal legale rappresentante di CP_1 difettando, tra l'altro i moduli di accettazione.
Il Giudice, con ordinanza del 21/5/2021, rilevata l'eccezione di incompetenza per la presenza della clausola compromissoria contenuta nei contratti prodotti da parte attrice ed accertato che gli stessi non risultavano sottoscritti dalla convenuta, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con le memorie ex art. 183, parte attrice, nel contestare ogni pretesa di parte convenuta, allegava nuovi documenti tra cui l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata dal 16 gennaio 2017, dal quale risultava che la stessa era stata ricevuta da il 20 CP_1
gennaio 2017, interrompendo, così, i termini di prescrizione, l'accettazione dell'offerta Parte preliminare dell' a parte di in relazione al contratto n. 51/2006, la richiesta di CP_1
preventivo di del 29.3.2006 e in data 22.5.2006; in relazione al CP_1 CP_1
Parte contratto n. 51/2006, allegava la lettera del 22.6.2006 contenente tutti i dati in suo possesso oggetto del contratto stesso ed, in relazione agli altri contratti, il rapporto della società inglese Envoi dal quale si poteva evincere lo sfruttamento da parte di dei diritti da CP_1
Parte essa acquisiti dall' a sostegno dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
Parte convenuta, relativamente alla documentazione prodotta da controparte, ne contestava la rilevanza e, inoltre, rilevava la mancanza della prova circa l'avvenuta ricezione;
in riferimento ai due avvisi di ricevimento relativi a due distinte raccomandate a.r., inviate in data 19/01/2017, evidenziava l'assenza di allegazione delle missive inerenti alle CP_1
raccomandate, disconoscendo, in ogni caso, le sottoscrizioni apposte sugli avvisi.
All'udienza del 23/10/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., fatte precisare le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
*****
L'eccezione di prescrizione decennale dei crediti sollevata da parte convenuta è fondata e merita accoglimento.
Tale questione in concreto risulta dirimente, potendo la causa essere decisa secondo il principio della “ragione più liquida”, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., quindi sulla base dell'esame di una questione assorbente, idonea per sé sola a sorreggere la decisione, ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del
12/12/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11356 del 16/05/2006).
Al riguardo, la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione in quanto CP_1
l'attrice non faceva valere il proprio diritto entro il termine decennale di prescrizione stabilito dall'art. 2946 c.c. e decorrente, nel caso di specie, dal 20/02/2007, ossia dalla data di riconoscimento del debito da parte convenuta. Altresì, rilevava l'assenza di qualsivoglia valido atto Parte interruttivo della prescrizione durante il periodo che decorre dall'11.02.2010, data in cui ha inviato una racc. a.r. di diffida, fino al 09.04.2020 data dell'ultima comunicazione.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'argomentazione dedotta da convenuta, circa l'assoluta inadeguatezza del documento inviato dalla stessa all'odierna attrice in data 20/02/2007 a rappresentare una ricognizione di debito, non può trovare accoglimento.
In particolare, parte convenuta ha sostenuto che tale comunicazione non poteva costituire un riconoscimento di debito “costituendo, invece, un mero adempimento amministrativo, dal Parte momento che è espressamente evidenziato come eniva meramente sollecitata a comunicare ai
Revisori del bilancio della esponente la consistenza delle sue pretese”.
L'assunto è del tutto privo di fondamento considerando che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo” (Cassazione
Civile, Ord. n. 9097/2018) e difatti “l'atto di riconoscimento, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (Cass. n. 15353 del 30/10/2002).
Nel caso di specie, la comunicazione del 20/02/2007 deve essere qualificata come un riconoscimento di debito, essendo indicato l'ammontare del debito, l'identità del debitore e del creditore, nonché emergendo una chiara consapevolezza della posizione debitoria, essendo esplicitamente dichiarato, dai convenuti, “che al 31 dicembre 2006 il nostro debito verso la vostra società era pari ad Euro 638.627,43”.
Pertanto, è dalla data di sottoscrizione del documento de quo che inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione, posto che il credito, in quel momento, è divenuto certo, liquido ed esigibile.
Parte attrice contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, sostenendo di aver validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione attraverso l'invio di talune comunicazioni idonee a mettere in mora la debitrice convenuta e segnatamente:
- raccomandata inviata in data 27/01/2009;
- raccomandata inviata in data 11/02/2010;
- raccomandata inviata in data 16/01/2017;
- raccomandata inviata in data 2/8/2018;
- raccomandata inviata in data 9/4/2020;
- raccomandata inviata in data 19/01/2017.
Tuttavia tali comunicazioni non possano essere considerate alla stregua di atti validamente interruttivi del decorso della prescrizione.
In particolare, quanto alle comunicazioni inviate in data 27/01/2009 ed in data
11/02/2010, queste sono state spedite dall'odierna attrice presso la sede legale di e CP_1
precisamente in Roma alla Via Cassia n. 1020, indirizzo, però, diverso da quello indicato nei contratti, ossia via Emilia n. 20 - 20097 San Donato Milanese (MI). Tuttavia, ex art. 145 c.p.c. comma 1, “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede” intendendosi per
“sede” sia quella legale sia quella effettiva, e pertanto le indicate notifiche devono ritenersi valide.
Tuttavia, non possono ritenersi regolarmente notificate le comunicazioni successive.
Difatti, la società in data 21/01/2016 provvedeva a cambiare la sua sede CP_1
legale in Roma da Via Cassia n. 1020 a Via Giovanni Nicotera n. 29. Tale cambiamento risulta anche dalla visura camerale allegata da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta. Ne consegue che, se il fine della notifica è quello di portare gli atti processuali a conoscenza del destinatario della notificazione, tale scopo non è stata raggiunto. E, difatti, le comunicazioni del 16/01/2017 e quelle del 2/8/2019 sono state notificate presso la precedente sede legale ossia in Via Cassia n. 1020, non potendo gli odierni convenuti averne conoscenza.
Quanto, invece, alla comunicazione inviata in data 19/01/2017 al nuovo indirizzo della sede legale di parte attrice si è limitata a fornire i soli avvisi di ricevimento, CP_1
difettando, pertanto, la prova del contenuto delle inerenti missive, ben potendo, quindi, gli avvisi di ricevimento in questione essere stati spediti per qualsiasi altra voglia ragione diversa dalla domanda oggetto di questo giudizio.
Ne consegue che dall'11/2/2010, data dell'ultima notifica valida che ha interrotto la prescrizione, fino al 2/10/2020, data di deposito dell'atto di citazione, non ci sono stati atti idonei ad interrompere la prescrizione. Anche la notifica del 9/04/2020, inviata presso l'indirizzo attuale della sede legale della convenuta, ovvero Via Giovanni Nicotera n. 29, è stata comunque spedita oltre i termini decennali coincidendo il termine ultimo per evitare lo spirare della prescrizione con la data del 10/2/2020, ossia dieci anni dopo l'ultima notifica valida.
In conclusione, non avendo parte attrice fornito prova della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione decennale, la stessa sollevata dal debitore va accolta, e la domanda attorea va rigettata con l'assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice in favore della convenuta alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 17.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 15 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere