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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna LOPIANO Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria BARBATO Giudice
Dott.ssa Mariacristina CARPINELLI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con ordinanza del 26.02.2024, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
TRA
, nato a [...], il [...] – c.f. _1
, ivi elettivamente domiciliato alla via Luigi Sormani Moretti, n. 10, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Stefano Marchesini, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso.
ATTORE
E
, nato a [...], il [...] – c.f. , ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato alla Via Giovanni Della Rocca, n.25, presso lo studio degli Avv.ti
Francescopaolo De Rosa e Luigi Torrese, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Mediante il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024, ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte attrice si è riportato ai propri atti e ha concluso chiedendo adottarsi i seguenti provvedimenti:
“accertare e dichiarare che (c.f ) nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_3
23.02.1935 ed ivi residente – viale Benedetto Croce n. 20 è padre naturale di (c.f _1
) nato a [...] il [...], con ogni conseguente pronuncia;
CodiceFiscale_4 ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, nulla disponendo per il cognome sussistendo prevalente interesse dell'attore a mantenere il proprio cognome attuale ovvero in estremo subordine disporre che aggiunga il cognome al proprio _1 CP_1 cognome;
con vittoria di spese e compenso ex DM 55/2014 e con condanna di parte convenuta ex art 96
c.p.c, terzo comma”.
Il procuratore di parte convenuta, mediante il deposito delle proprie note, ha concluso affinché l'On.le Tribunale adito voglia: “rigettare la domanda proposta dall'attore perché inammissibile, improcedibile, non provata, infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, chiedendo che la causa venga riservata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con atto depositato in data 24/1/2025 il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla controparte in data 05.08.2020, _1
ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , al fine di far
[...] CP_1 accertare e dichiarare, ex artt. 269 e ss c.c., che il convenuto è il padre del predetto;
l'attore ha, altresì, richiesto all'adita Giustizia di ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, nulla disponendo in merito al cognome, ovvero, in subordine, di disporre che assuma il cognome del padre in _1 aggiunta al proprio.
A tal fine, ha esposto che nel 1981 il convenuto gli aveva rivelato di essere il padre naturale e che, pertanto, avevano deciso consensualmente di sottoporsi al test del gruppo sanguigno, dal quale risultava l'assoluta compatibilità tra le parti, avendo la “medesima struttura di antigeni”; ha dedotto che il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito del procedimento di disconoscimento di paternità, rubricato con R.G. n. 2881/2018, ha accertato e dichiarato che non è figlio naturale di (marito della madre di , _1 Persona_1 Pt_1 il quale lo aveva riconosciuto alla nascita), con sentenza n. 276/2020 (depositata il 16.03.2020 e passata in cosa giudicata, come da attestazione di cancelleria del 14.04.2021), sulla base degli accertamenti genetici effettuati presso l'Azienza Ospedaliera Universitaria Federico II di
Napoli, dai quali è risultata una compatibilità genetica pari al 99,9988%.
si è costituito in giudizio e, pur riconoscendo di aver avuto una relazione CP_1 extraconiugale con madre dell'attore, ha contestato l'avversa ricostruzione dei Persona_2 fatti e disconosciuto tutta la documentazione prodotta dalla controparte;
ha domandato, dunque, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
Respinta la richiesta, formulata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 89 c.p.c., di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, con decreto del 09.05.2022, il G.I., concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ha ammesso l'interrogatorio formale deferito a e la prova testimoniale richiesta dalle parti e ha disposto CTU per CP_1
l'esame ematologico;
con ordinanza del 29.10.2023, il G.I., stante la rinuncia formulata CP_2 dall'attore all'interrogatorio formale dello , ha rinviato il giudizio per la precisazione delle CP_1 conclusioni alla successiva udienza del 21.02.2024, in sostituzione della quale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato previsto il deposito di note;
di talché, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza depositata in data 26.02.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (a decorrere dal 03.03.2024) per il deposito degli scritti difensivi finali e previa trasmissione degli atti al PM perché rendesse le sue conclusioni.
Con ordinanza del 2.7.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo dal Collegio, apparendo dubbio che l'istante abbia conservato il cognome a seguito del giudizio di disconoscimento della paternità proposto nei confronti di , trattandosi della perdita del cognome Persona_1 un effetto automatico del giudizio in questione in assenza di espressa domanda tesa alla conservazione dello stesso, nonché in quanto che la parte ricorrente non aveva dimostrato che la detta sentenza di disconoscimento avesse acquistato autorità di cosa giudicata non avendo prodotto alcun certificato attestante tale requisito.
All'udienza del 30.10.2024, in sostituzione della quale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato previsto il deposito di note, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali e previa trasmissione degli atti al PM perché rendesse le sue conclusioni. *****
Tanto premesso, la domanda finalizzata alla declaratoria giudiziale di paternità di _1
, sopra generalizzato, è fondata e va, pertanto, accolta.
[...]
Invero, le circostanze dedotte dal non sono state del tutto contestate da _1 CP_1
. Difatti, è pur vero che il resistente ha negato di aver rivelato all'attore di essere il padre
[...] biologico dello stesso, nonché di aver prestato il proprio consenso all'esecuzione degli esami volti all'accertamento della paternità, disconoscendo la documentazione prodotta dalla controparte. Tuttavia, lo stesso ha confermato che, nell'anno 1958, mentre prestava servizio militare nella città di Reggio Emilia, ha iniziato a frequentare e la moglie di Persona_1 questi, Inoltre, ha confessato di aver intrattenuto una relazione intima con Persona_3 quest'ultima, nonché di aver frequentato, anche negli anni successivi, il nucleo familiare e, dunque, anche i loro figli;
ha aggiunto che, in particolare, il figlio Parte_2
lo “considerava un vero proprio figlioccio”, tanto da averlo supportato anche Pt_1 economicamente (dopo il decesso di ) e ospitato presso la propria Persona_1 abitazione.
Il convenuto ha, però, dedotto di non essere in grado di “confermare né escludere con certezza” di essere il padre dell'attore, atteso che i rapporti sessuali con la “erano sempre protetti Per_2 con l'uso del preservativo” e attesa la varietà di relazioni extraconiugali intrattenute, nello stesso periodo, dalla donna.
Ebbene, a fronte delle parziali e non provate contestazioni di parte convenuta, la domanda attorea è suffragata dalla corrispondenza epistolare intercorsa tra e CP_1 [...] che disvela una relazione intima tra gli stessi (cfr. doc. 7, produzione di parte Per_3 attorea), nonché dalla documentazione fotografica e messaggistica WhatsApp, che evidenzia l'esistenza di un rapporto di forte familiarità e reciproca condivisione di tutti i momenti più salienti delle loro vite (cfr. doc. 15-18).
Ulteriore elemento a disposizione del Collegio per fondare il proprio convincimento è la mancata presentazione dello presso il Laboratorio di Genetica Medica dell'Università CP_1 degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, sito in Napoli, alla Via Luigi De Crecchio, n. 7, per effettuare l'esame del DNA, sebbene regolarmente convocato dal CTU nominato, dott.ssa
(cfr. relazione peritale depositata il 27.06.2023). Persona_4
Occorre rilevare, sul punto, che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale circa il rilievo probatorio del rifiuto del presunto padre naturale di sottoporsi all'esame ematologico, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c, unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie di cui costituisce rilevante elemento integrativo. Ed invero, in forza dei combinato disposto dell'art. 269, comma 2, c.c.- che ammette, nel procedimento volto alla dichiarazione giudiziale della paternità/maternità, qualsiasi mezzo di prova - e del suddetto art. 116, comma 2, c.p.c, il rifiuto del presunto padre naturale di sottoporsi all'esame di compatibilità dei marcatori genetici rappresenta una valida prova della fondatezza della domanda ex art. 269 c.c., anche in assenza di prove cogenti dell'esistenza di una relazione e di consumati rapporti sessuali tra le parti. Più nel dettaglio, la Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 9727 del 23 aprile 2010, ha ribadito il principio secondo cui è sufficiente argomento di prova ex art. 116 c.p.c., in combinazione con le dichiarazioni della madre, per una pronuncia dichiarativa della paternità, il rifiuto, da parte del presunto genitore convenuto in giudizio, di sottoporsi al test ematologico. In particolare: "L'art.
269 c.c., nella sua attuale formulazione, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità naturale. Sicché il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, quale il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche, che costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. anche in assenza di prova specifica di rapporti sessuali tra le parti. Infatti, proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe
e difficilmente acquisibili circa l'effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale, se non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla sola dichiarazione della madre, non esclude che il giudice possa desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti - ed in particolare dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici - traendo la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con quanto affermato dalla madre". Ed invero, il comportamento processuale delle parti può costituire, secondo la prevalente giurisprudenza, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e delle caratteristiche del procedimento (cfr. Cass. 2007/14748, 2006/2815,
2005/9279).
Detto orientamento giurisprudenziale, nell'attribuire specifica valenza probatoria al rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporsi all'esame ematologico, si fonda su un dato acquisito: l'esame immunologico è oggi l'unico mezzo di prova diretto, non presuntivo, della paternità, in quanto soddisfa con rigore scientifico il bisogno di "verità biologica".
Ed invero, le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica - la prova dirimente e con maggiore certezza possibile è attualmente quella del DNA - consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza (Cass. 29 maggio 2008, n. 14462; Tribunale di Roma, I sez. civile, 20.10.2011, n. 20377). Non è, quindi, più necessario aver fornito la preventiva prova della relazione intima per poter dare ingresso a prove scientifiche riguardanti la compatibilità genetica tra figlio e presunto padre.
Al rifiuto dello di sottoporsi al Test del DNA, come testimoniato dalla CTU in CP_1 atti, dalla quale risulta che parte convenuta sebbene ritualmente citato non è comparso all'accesso fissato dal consulente per il giorno 27.04.2023, si aggiunga quanto è stato dedotto e documentato dall'attore.
Infatti, come già rappresentato, ed il presunto padre biologico _1 CP_1
, nell'anno 1992, presso il Centro Diagnostico “G. B. Morgagni”, sito in Benevento (BN),
[...] al Corso V. Emanuele, n. 23, si sono sottoposti a test del gruppo sanguigno, dal quale è risultata l'assoluta compatibilità tra i due, attesa la medesima struttura di antigeni (cfr. doc. 4, produzione parte attorea).
Inoltre, gli stessi si sono sottoposti ad esami genetici nel giudizio di disconoscimento di paternità, introdotto sempre da , che si è concluso con sentenza n. 376/2020 _1 del Tribunale di Reggio Emilia del 12.03.2020, pubblicata il 16.03.2020, e passata in giudicato, che ha accolto la domanda e dichiarato che non è il padre di Persona_1 _1
in quanto, si legge nel corpo della motivazione, che da accertamenti genetici effettuati
[...] in data 01.10.2019, presso l'Azienza Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, su campioni ematologici del presunto padre naturale e del figlio, condotti mediante estrazione del
DNA dei due soggetti, è risultata un'attribuzione di paternità biologica di nei CP_1 confronti di con una probabilità del 99,9988 %, pari dunque alla certezza. E _1
d'altra parte le parti convenute, ovvero la madre, (morta nelle more del Persona_3 giudizio) e , pur non costituendosi nel predetto giudizio, sono Controparte_3 personalmente comparsi alla prima udienza dichiarando di non opporsi alla domanda attorea. In definitiva, l'univocità e convergenza degli elementi indiziari acquisiti al processo - in particolare il test del gruppo sanguigno e quello del DNA effettuato nel giudizio di disconoscimento di paternità dalle parti, le dichiarazioni convergenti delle stesse sulla reale esistenza di una relazione intima tra la e lo , dimostrano certamente la Per_2 CP_1 fondatezza della domanda di riconoscimento della paternità naturale proposta dall'attore, che va pertanto accolta.
Va, altresì, accolta la domanda, avanzata dall'attore, di nulla disporre in merito al cognome, atteso il prevalente interesse dello stesso a mantenere il proprio cognome attuale, ovvero quello di in luogo di , al fine di preservare la propria identità personale. _1 CP_1
Non va sottaciuto, infine, che il convenuto ha evidenziato che l'attore unitamente alle
"Note autorizzate con contestuale istanza di anticipazione di udienza" ha depositato, solo in data 02.08.2024, cinque nuovi documenti che il convenuto ha impugnato CP_1 tempestivamente nella prima difesa utile (cfr. Note di trattazione scritta per udienza
30.10.2024), precisando di non accettare il contraddittorio sia su fatti nuovi rispetto a quelli specificatamente esposti e precisati entro il primo termine di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. sia su nuovi documenti depositati oltre il secondo termine di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. Ciò posto, il convenuto ha quindi dedotto che l'attore, pur avendo la materiale disponibilità dei documenti prodotti per la prima volta il 02.08.2024 in allegato alle "Note autorizzate con contestuale istanza di anticipazione di udienza", sarebbe incorso nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., poiché avrebbe lasciato spirare invano il relativo secondo termine.
Tali considerazioni non possono trovare condivisione trattandosi di documentazione richiesta non al fine di ottenere la prova dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal (la cui evidenza è emersa dalle sopra richiamate risultanze), bensì al fine di evitare _1 un contrasto tra giudicati ovvero tra provvedimenti amministrativi stante la pregiudizialità tra il presente giudizio ed il procedimento di disconoscimento della paternità, come acclarato dalla
Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 22/03/2023, n.8268, secondo cui il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità, così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, il secondo va necessariamente sospeso ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione del primo con sentenza passata in giudicato).
Tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata, della condotta processuale del convenuto che si è opposto al riconoscimento, nonché dell'esito complessivo del giudizio (in particolare, avuto riguardo al totale accoglimento della domanda attorea), ritiene il Collegio che ricorrano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite fino alla concorrenza di un terzo, ponendosi i residui tre quarti a carico della parte convenuta in quanto maggiormente soccombente. Tali spese sono determinate sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, in relazione alle cause di valore indeterminabile
(scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), per la fase di studio, quella introduttiva, quella istruttoria e quella decisoria.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [nato a [...] _1
(RE), il 29.03.1959] è figlio naturale di [nato a [...], il CP_1
23.02.1935];
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale di stato civile di Reggio Emilia (RE) per procedere alle trascrizioni, registrazioni e annotazioni di legge (art. 44, co. 3, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) e, in specie, per procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di nascita di _1
(atto n. 423, parte I, serie A, anno 1959);
[...]
• nulla dispone in ordine al cognome paterno;
• compensa nella misura di un quarto le spese di lite ponendo i residui tre quarti a carico di parte convenuta quantificate in euro 2.856,75 (di cui euro 638,25 per la fase di studio, euro 451,50 per la fase introduttiva, euro 677,25 per la fase istruttoria, euro 1.089,75 per la fase decisionale), per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, IVA e CPA se dovuti;
• pone a definitivo carico della parte soccombente le spese della consulenza tecnica.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 3.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano