CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3322/2023 R.G. tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, Dott. Parte_2
assistita e difesa dall'avvocato Alessandro Lanzi ed elettivamente
[...] domiciliata presso il difensore, appellante e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore assistita e difesa, Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Raffaele Carrano, Luigi
SS e TO OV, appellato
OGGETTO: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione:
In via principale:
- accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8304/2023, emessa dal Tribunale di Milano il 25 ottobre 2023, all'esito del giudizio rubricato al R.G. n. 9339/2023, notificata il 25 ottobre 2023, accertare la validità del contratto di associazione in partecipazione concluso tra CP_3
e e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
- condannare la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] di euro 800.000,00 a titolo di apporto, euro 95.000 a titolo di Parte_1
Corrispettivo Minimo;
oltre gli interessi ex art. 2 D. Lgs. 231/2002, dalla data del 31 luglio 2018 e fino all'effettiva estinzione dell'obbligazione di pagamento;
- rigettare l'appello incidentale della Controparte_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, comprensivi di rimborso forfetario delle spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge, anche del giudizio di primo grado.” per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, reietta e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigettare l'appello principale avverso la sentenza impugnata, siccome inammissibile e del tutto infondato, con conferma della statuizione;
2) in via incidentale, riformare la sentenza de qua, e per l'effetto condannare
l'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado o in subordine a parzialmente compensarle tra le parti;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare l'applicazione al rapporto de quo di tassi di interessi usuari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte di degli importi pattuiti a tale titolo di euro Parte_1
95.000,00 ed euro 200.000,00;
pag. 2/15 4) compensare parzialmente l'importo versato a titolo di apporto, pari a euro
800.000,00, con gli acconti corrisposti dalla per Controparte_1 complessivi euro 95.000,00;
5) in via ulteriormente subordinata ridurre ex art. 1384 c.c. in via equitativa la penale contrattualmente fissata in euro 200.000,00 compensando parzialmente l'importo versato a titolo di apporto, pari a euro 800.000,00, con gli acconti versati dalla per complessivi euro 95.000,00; Controparte_1 con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia d'appello concerne:
-la declaratoria – da parte del primo giudice - di nullità di un contratto di associazione in partecipazione intercorso tra la Controparte_1
(associante) e (associata) a cui è subentrata Controparte_3 [...]
previa riqualificazione quale finanziamento stipulato da Parte_1 concedente non iscritta all'albo ex art. 106 TUB,
-e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di quest'ultima volta a ottenere la condanna della al pagamento delle somme dovute in CP_1 adempimento del contratto di associazione in partecipazione (AIP).
Il fatto:
i) a partire dal 2017, e alcune farmacie Controparte_3 Parte_1 riconducibili al medesimo gruppo, denominato “Gruppo Soglia”, avviavano una partnership, in virtù della quale quest'ultimo si avvaleva delle risorse economiche e professionali messe a disposizioni dalle prime per avviare un'ingente operazione di espansione;
ii) in data 01.08.2017, e stipulavano Controparte_3 Controparte_1 un contratto (qualificato come associazione in partecipazione - AIP - da
[...]
e come finanziamento da con il quale: Parte_1 Controparte_1 da un lato, si impegnava ad apportare un capitale di € Controparte_3
800.000,00 a (capitale effettivamente versato il Controparte_1
pag. 3/15 09.08.2017); dall'altro lato, si obbligava alla Controparte_1 restituzione di tale capitale, maggiorato degli utili maturati e di una penale di € 200.000,00 in caso di mancata restituzione della somma entro 12 mesi dal versamento;
iii) in data 31.12.2018, con scrittura privata conclusa tra Controparte_3
e veniva convenuta la cessione Parte_1 Controparte_1 del contratto di AIP in favore di In tale occasione, Parte_1 dichiarava altresì di essere debitrice di Controparte_1 Controparte_3
(e, quindi, di di: Parte_1
a) € 800.000,00 a titolo di (restituzione del) capitale apportato;
b) € 64.287,67 a titolo di utili conseguiti;
c) € 200.000,00 a titolo di penale;
iv) vista l'ingente somma che doveva a Controparte_1 Pt_1 Parte_1
quest'ultima, con PEC del 09.02.2023, diffidava
[...] Controparte_1 al pagamento di quanto dovuto ai sensi del contratto di AIP, assegnando un termine di 15 giorni per tale adempimento;
v) in data 24.02.2023, (al pari di altre farmacie del Controparte_1
Gruppo Soglia) notificava l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Controparte_1 anche solo “ ) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1
Milano la società (di seguito anche solo “ Parte_1 [...]
), al fine di far accertare e dichiarare la nullità del contratto Pt_1 stipulato il 01.08.2017 ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., previa qualificazione di questo come apertura di credito e/o contratto di finanziamento.
La società attrice esponeva ed allegava:
- che aveva ricevuto intimazione dalla convenuta di provvedere al pagamento della somma di € 1.000.000,00, a titolo di penale dovuta in forza di un contratto di associazione in partecipazione;
pag. 4/15 - che la predetta somma, in realtà, era stata messa a disposizione a titolo di finanziamento;
- che il contratto di associazione in partecipazione dissimulava un contratto di finanziamento ed era quindi nullo, in quanto stipulato da una società non iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
- che anche il contratto di finanziamento, rispetto al quale il contratto di associazione in partecipazione era stato impiegato al fine di eludere i divieti normativi, era nullo ai sensi degli artt. 106 e 132 TUB;
- il carattere usurario del finanziamento e l'eccessiva onerosità della penale.
quindi, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la CP_1 nullità del contratto e la non doverosità dei corrispettivi usurari, previa riqualificazione quale contratto di finanziamento e, in subordine, la riduzione della penale.
Si costituiva la quale affermava la validità del contratto e Parte_1 chiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di €
800.000,00 a titolo di apporto e di € 95.000,00 a titolo di remunerazione minima, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
Istruita la causa, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8304/2023 pubblicata il 25.10.2023, ha accolto le domande attoree, riqualificando il contratto stipulato tra le parti come finanziamento, dichiarando la nullità dello stesso per mancanza dell'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB della concedente;
ha respinto la domanda riconvenzionale;
ha dichiarato tardiva la domanda subordinata di di restituzione dell'indebito, Parte_1 compensando infine integralmente le spese del giudizio.
In dettaglio il primo Giudice ha ritenuto:
- non ricorrente nel caso di specie un'associazione in partecipazione, apparendo determinante in tal senso l'esclusione della società convenuta dalla partecipazione a eventuali perdite;
ha ritenuto sussistente tra le parti un contratto di finanziamento, poiché l'accordo aveva avuto ad oggetto la messa a disposizione di una somma, al quale si accompagnava un obbligo di pag. 5/15 restituzione alla scadenza, maggiorato del corrispettivo di cui all'art. 4 del contratto, pari ad € 95.000,00;
- che, in ogni caso, il contratto era nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 106 TUB, essendo necessario, quale requisito soggettivo per poter esercitare in via professionale l'attività di erogazione del credito e di finanziamento, l'iscrizione di all'albo degli Parte_1 intermediari finanziari;
- che la nullità del contratto travolgeva anche le pattuizioni inerenti al corrispettivo del finanziamento, a prescindere dal loro carattere usurario o meno;
- che nel caso di specie, nonostante la nullità del contratto, non poteva disporsi la condanna alla restituzione del capitale, in quanto la relativa domanda subordinata di ripetizione di indebito oggettivo per assenza di valido contratto non era mai stata formulata nei termini di legge (né all'udienza ex art. 183 c.p.c., né nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), ma solo in sede di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale.
L'appello
Avverso la predetta decisione ha proposto appello la quale Parte_1 ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare la validità del contratto di associazione in partecipazione e, per l'effetto, di condannare al pagamento in proprio favore della somma di CP_1
€ 800.000,00 a titolo di apporto ed € 95.000,00 a titolo di corrispettivo minimo, oltre interessi ex art. 2 d.lgs. n. 231/2002 dal 31.07.2008 sino all'effettiva estinzione dell'obbligazione di pagamento, con vittoria di spese anche del giudizio di primo grado.
L'appellante ha affidato il proprio gravame a cinque motivi, così rubricati:
I. “Sull'esclusione dalla partecipazione alle perdite”;
II. “La restituzione del capitale apportato maggiorato del corrispettivo minimo”; Co III. “Sul rischio d'impresa assunto da ”;
pag. 6/15 IV. “In via subordinata: sulla nullità della singola previsione del contratto di
AIP che esclude la partecipazione dell'associato alle perdite”;
V. “Sulle domande riconvenzionali di ”. Pt_1
Si è costituita la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto ed eccepito ed ha concluso per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
In particolare, l'appellata:
- ha evidenziato la formazione del giudicato sui capi della sentenza in cui si afferma: i) la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB di e Controparte_3
Parte_1
ii) la natura imperativa della norma e la conseguente nullità della relativa violazione;
iii) l'esercizio abusivo nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamento ex art. 132 TUB;
iv) la nullità per violazione della norma ex art. 106 TUB;
- ha dedotto l'infondatezza delle argomentazioni svolte da controparte, ritenendo che nella fattispecie mancano gli elementi caratterizzanti l'associazione in partecipazione, connotata dall'elemento essenziale del sinallagma tra partecipazione al rischio dell'impresa gestita dall'associante e il conferimento dell'apporto dell'associato;
- ha ritenuto del tutto inammissibile e infondata la domanda di condanna proposta dalla controparte.
Infine, l'appellata con un unico motivo di appello incidentale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha compensato integralmente le spese di lite in forza di una reciproca soccombenza che, in realtà, non vi sarebbe stata, chiedendo pertanto la riforma della decisione del
Tribunale in punto di spese affinché fossero poste a carico della controparte.
***
La Corte ritiene che l'appello principale vada rigettato.
pag. 7/15 Col primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto illegittima la previsione contrattuale di esclusione dell'associato (prima poi dalla Controparte_3 Parte_1 partecipazione alle perdite. Ad avviso dell'appellante, la sentenza è errata, data la legittimità dell'esclusione dalla partecipazione alle perdite sia ai sensi dell'art. 2553 c.c., sia alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, rientrando l'inserimento di una tale previsione nell'autonomia negoziale delle parti e non potendo far discendere dalla stessa l'esclusione del rischio di impresa in capo all'associato.
Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha erroneamente e senza motivazione ritenuto che la previsione del contratto di associazione in partecipazione, sull'obbligo di restituzione del capitale apportato maggiorato di un corrispettivo minimo, fosse indicativa della mancata assunzione del rischio di impresa da parte dell'associato. Invero, ad avviso di nell'ambito del contratto Parte_1 di AIP, anche la previsione di una corresponsione minima è legittima ed è rimessa all'autonomia delle parti.
Col terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha erroneamente concluso per la riqualificazione del contratto di associazione in partecipazione come contratto di finanziamento, non avendo l'associato con lo stesso assunto alcun rischio di impresa. In tesi, il Tribunale non ha considerato, senza alcuna motivazione, il rischio di insolvenza della controparte come un vero e proprio rischio d'impresa assunto da omettendo di valutare gli ulteriori elementi Parte_1 apportati da quest'ultima. L'appellante, infatti, ha dedotto di aver assunto su di sé sia il rischio di perdere tutte le utilità economiche diverse dal denaro apportate a sia quello di non vedere remunerato l'ingente CP_1 capitale apportato se non in minima parte.
Tali motivi di gravame, da esaminare congiuntamente, non meritano accoglimento.
pag. 8/15 Gli artt. 3 e 4 del contratto concluso tra le parti in data 01.08.2017 riconoscono il diritto dell'associata ad ottenere la restituzione del capitale versato alla scadenza del contratto, maggiorato di un corrispettivo minimo garantito, a prescindere dal compimento dell'affare e dalla produzione di utili e, al contempo, con l'esclusione di dalla partecipazione alle Parte_1 perdite. Ad avviso del primo Giudice, tale previsione implica una assoluta neutralizzazione del concetto stesso di rischio dell'affare e di impresa, il quale non può consistere nella mera possibile sopravvenienza di uno stato di insolvenza di non essendo sufficiente a integrare il CP_1 medesimo il rischio dell'insolvibilità dell'associante. Il Tribunale ha, pertanto, escluso che l'accordo sottoscritto dalle parti potesse essere qualificato alla stregua di un contratto di associazione in partecipazione e ha ritenuto ricorrere nel caso di specie non un'apertura di credito, bensì un contratto di finanziamento, con obbligo di restituzione del capitale alla scadenza, maggiorato dal corrispettivo di cui all'art. 4, pari ad € 95.000,00.
La Corte ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal primo Giudice. Come affermato a più riprese dalla Suprema Corte, la partecipazione alle perdite – oggetto del primo motivo di gravame – non è considerata dalla legge quale elemento imprescindibile per la configurazione del contratto di associazione in partecipazione. Invero, il richiamato art. 2553 c.c., pur prevedendo in via generale la partecipazione alle perdite, ammette che le parti possano derogarvi, limitando la partecipazione ai soli utili. Tale deroga convenzionale non fa venire meno il carattere aleatorio del contratto, dal momento che, in caso di mancanza di utili, l'apporto dell'associato è destinato a rimanere senza compenso (Cass. Civ., n. 3894/2009; Cass. Civ., 18.11.2020, n.
26273). La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che elemento caratterizzante il contratto di associazione in partecipazione è la partecipazione dell'associato al rischio di impresa (Cass. Civ., n. 2371/2015;
Cass. Civ., n. 8977/2014; Cass. Civ., n. 16226/2013; Cass. Civ., n.
2496/2012). Declinando tali principi al caso di specie, si rileva che il pag. 9/15 contratto del 01.08.2017 esclude la partecipazione di alle Parte_1 perdite, ai sensi dell'art. 2553 c.c. L'art. 4, rubricato “Partecipazione agli utili
e esclusione di partecipare alle perdite”, prevede, infatti, che “Ai sensi dell'art
2553 c.c., si conviene che l'Associato viene esonerato dalla partecipazione alle eventuali perdite di esercizio sostenute nello svolgimento dei Progetti”.
Posta l'esclusione della partecipazione alle perdite, occorre verificare se il contratto presenti comunque un carattere aleatorio, sotto forma di partecipazione di al rischio di impresa. A tale riguardo, Parte_1 vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 3, rubricato “Restituzione dell'apporto di capitale ed obbligo di penale”, e al predetto art.
4. In particolare, l'art. 3 dispone che: “L'associante, in ogni caso ed indipendentemente dall'esito della gestione del Progetto o dell'Affare ovvero anche nell'ipotesi in cui questi non vengono proposti e/o avviati, si obbliga alla restituzione del capitale apportato dall'Associato, maggiorato degli Utili maturati come previsti dal successivo art. 4, entro e non oltre i 10 (dieci) mesi dalla data di effettivo apporto”. Il successivo art. 4 dispone che: “L'Associato, separatamente ed indipendentemente dalla restituzione dell'apporto come previsto al precedente art. 3, avrà diritto a percepire il corrispettivo su base annua in ragione del proprio apporto alla associazione in partecipazione pari a non meno di euro 95.000,00 (…); restando inteso, che nel caso di conseguimento di un utile da parte dell'associazione in partecipazione, tale importo sarà computato in via di acconto non ripetibile rispetto a quello effettivamente spettante all'associato in misura risultante dagli accordi nel frattempo negoziati in buona fede dalle parti. Ai sensi dell'art 2553 c.c. si conviene che l'Associato viene esonerato dalla partecipazione alle eventuali perdite di esercizio sostenute nello svolgimento dei Progetti”.
Dal complesso di tali previsioni emerge che il contratto sottoscritto dalle parti non presenta alcun carattere aleatorio per in quanto, Parte_1 in caso di mancanza di utili, l'associata otterrà comunque il rimborso del capitale versato, oltre al versamento della somma minima garantita pari ad €
pag. 10/15 95.000,00. In particolare, qualora l'affare oggetto di associazione avesse avuto un risultato negativo, non sarebbe stata soggetta ad Parte_1 alcun rischio economico, in quanto, non solo non avrebbe partecipato alle perdite, ma, anche in assenza di utili, avrebbe percepito un compenso minimo, oltre alla restituzione del capitale versato.
Tornando al rischio di impresa, correttamente il primo Giudice ha escluso l'individuazione dello stesso nel rischio di insolvenza di CP_1 dato che il rischio di impresa, caratterizzante il contratto di AIP, deve essere strettamente connesso all'affare oggetto dell'associazione in partecipazione.
Parimenti, anche il rischio di perdita, da parte di di utilità Parte_1 diverse dall'apporto di denaro – quali le prestazioni consulenziali propedeutiche alle operazioni – non assume rilievo ai fini della valutazione del rischio di impresa, dal momento che l'attività di consulenza non figura nel contratto quale attività correlata all'affare partecipato, non presentandosi, dunque, alla stregua di rischio connesso al predetto affare.
La stessa cosa deve essere affermata anche in relazione al rischio di mancata remunerazione del capitale apportato, stante la previsione del versamento della somma di € 95.000,00 quale remunerazione del capitale investito.
In conclusione, i primi tre motivi di gravame devono essere rigettati, in quanto infondati.
Col quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha fatto discendere dall'invalidità della clausola di esclusione dell'associato dalle perdite registrate dall'associante la nullità dell'intero contratto. Secondo infatti, dal momento che in Parte_1 primo grado è stata raggiunta la prova che l'associante aveva registrato utili per € 64.287,67 e che non vi erano state perdite, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sola clausola di esclusione dell'associato dalla partecipazione alle perdite e accogliere le domande dell'appellante di pagamento degli utili, degli interessi di mora e, comunque, del capitale apportato.
pag. 11/15 Tale motivo va rigettato.
La Corte rileva che il primo Giudice ha riqualificato il contratto concluso fra le parti in termini di contratto finanziamento (con obbligo di restituzione del capitale maggiorato di un corrispettivo) e ne ha dichiarato la nullità per violazione dell'art. 106 TUB (che prevede l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, quale requisito soggettivo per l'esercizio in via professionale dell'attività di erogazione del credito o di finanziamento in senso lato), da ritenersi norma imperativa. Sotto questo profilo, la nullità del contratto discende dalla riqualificazione dello stesso in termini di contratto di finanziamento o di apertura di credito e dalla conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 106 e 132 TUB. Pertanto, nel caso in esame, non viene in rilievo la nullità di una singola clausola - ossia quella di esclusione di dalla partecipazione alle perdite -, bensì la Parte_1 nullità dell'intero contratto di finanziamento per violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c. Va osservato che l'appellante non proposto alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado nelle parti in cui il Tribunale ha affermato, quale conseguenza derivante dalla riqualificazione come finanziamento dell'apparente contratto di AIP, la nullità per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB di e Controparte_3 [...]
e l'esercizio abusivo nei confronti del pubblico dell'attività di Pt_1 concessione di finanziamento ex art. 132 TUB.
Col quinto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, riqualificando il contratto di associazione in partecipazione in finanziamento e dichiarando la nullità dello stesso, ha rigettato le domande riconvenzionali proposte da (condanna Parte_1 di al pagamento di € 800.000,00 a titolo di capitale CP_1 apportato e di € 95.000,00 a titolo di corrispettivo minimo, oltre agli interessi ex art. 2 d.lgs. n. 231/2002, dalla data del 31.07.2018 e fino all'effettiva pag. 12/15 estinzione dell'obbligazione di pagamento), le quali vengono riproposte in appello.
La Corte ritiene che anche quest'ultimo motivo non meriti accoglimento:
l'accertata nullità del contratto finisce per travolgere, assorbendola, la domanda riconvenzionale volta a ottenere l'adempimento del contratto apparente. Ed infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, la nullità del contratto travolge anche le pattuizioni inerenti al corrispettivo del finanziamento, ovvero la somma minima garantita di € 95.000,00, a prescindere dal loro carattere usurario o meno.
Non ha formato oggetto di impugnazione la declaratoria -emessa dal primo
Giudice- di inammissibilità della domanda riconvenzionale subordinata di ripetizione dell'indebito perché tardiva.
L'appello incidentale va invece accolto.
Si rammenti che con unico motivo di appello incidentale, ha CP_1 censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha compensato integralmente le spese di lite in forza di un'affermata reciproca soccombenza.
Nel primo grado di giudizio, infatti, ha ottenuto CP_1
l'accoglimento della propria domanda principale, dal momento che il
Tribunale ha riqualificato il contratto sottoscritto tra le parti come finanziamento ed ha accertato e dichiarato la nullità dello stesso ex art. 1418
c.c. Diversamente, è risultata soccombente su tutte le Parte_1 domande spiegate in causa. Appare pertanto corretto riformare la sentenza impugnata in punto di spese di lite, le quali, in applicazione del principio della soccombenza, dovranno essere poste interamente a carico di
[...] anche con riferimento al primo grado di giudizio. Pt_1
***
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello principale va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza di primo grado, salvo la statuizione sulle spese di lite a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale, in forza del pag. 13/15 quale le spese del primo grado vanno poste interamente a carico di
[...]
Pt_1
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento1, dato dal valore della controversia introdotta in appello, come previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 (valore indicato nell'atto d'appello come superiore ad € 1.000.000,00).
Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 8304/2023 del Controparte_1
Tribunale di Milano, pubblicata il 25/10/2023, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da e accoglie l'appello Parte_1 incidentale proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1 alla rifusione in favore delle spese del
[...] Controparte_1 primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 26.000,00 oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del giudizio d'appello che liquida in € CP_1
24.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012. 1 Tra 520.000,00 e 1.000.000,00 di euro. pag. 14/15 Così deciso in Milano, in data 21/07/2025.
Il Presidente estensore Marianna Galioto
pag. 15/15