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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3723/2022 assunta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni trenta per comparse conclusionali e venti per memorie di replica vertente
TRA
p.i. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla citazione in appello, dall'Avvocato
Sebastiano Pagano nel cui studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla via De Lauzires n. 28 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , in proprio e quale presidente e legale Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentante pro tempore dell'associazione “ ”, p.i. , c.f. CP_2 P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sergio Del Prete e nel suo studio in P.IVA_3
Napoli, alla via Bernardo Tanucci, n. 24 elettivamente domicilia, come da procura allegata agli atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7109/2022, pronunciata in data
29 giugno 2022 e pubblicata in data 14 luglio 2022, in materia di rilascio immobile e condanna al pagamento della penale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'odierna statuizione segue al compimento dell'attività istruttoria, ammessa con ordinanza depositata in data 11 giugno 2024 coeva alla sentenza non definitiva n. 2561/2024 con cui la Corte distrettuale ha già statuito su parte dell'appello promosso in data 9 settembre 2022 dalla Parte_1
L'impugnazione ha riguardato la sentenza n. 7109/2022 pubblicata il 14 luglio 2022 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto le domande che parte appellante ha proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. (rito successivamente trasformato in ordinario) contro CP_1
in proprio e quale presidente e legale rappresentante pro tempore dell'associazione
[...]
“ ” per sentire dichiarato risolto il contratto di deposito del locale sito in CP_2
Napoli alla via Gussone n. 15 contraddistinto nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez.
SCA, foglio 22, particella 273, sub 9, cat. C/2, per ottenerne la condanna ad asportare a propria cura e spese tutti i materiali lasciati nell'immobile e per ricevere il pagamento della penale per il ritardo con decorrenza 4 luglio 2019. Al rigetto è conseguita la condanna della ricorrente alle spese di giudizio, attribuite per antistatarietà all'Avvocato Sergio Del Prete.
1.1. Con l'appello, declinato in tre motivi, la società ha chiesto alla Corte distrettuale di accertare e dichiarare risolto il contratto di concessione in deposito del locale sito in Napoli alla via Gussone n. 15 contraddistinto nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. SCA, foglio 22, particella 273 sub 9 cat. C/2, intercorso tra le parti in causa; di condannare i convenuti in solido al pagamento in suo favore della penale prevista in contratto con decorrenza 4 luglio 2019 sino al 20 febbraio 2020, per la somma indicata in € 23.100,00 ovvero in quella ritenuta congrua e di giustizia;
di condannare allo stesso modo i convenuti a pagarle ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. un'ulteriore somma, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio o, in caso di conferma della decisione, compensandole.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
2. La sentenza non definitiva n. 2561/2024 resa nel contraddittorio delle parti, accogliendo i primi due motivi d'impugnazione, ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di
Napoli n. 7109/2022 pronunciata senza avere prima indicato alle parti la questione valutata rilevante per la decisione, ledendone il diritto di difesa: l'invalidità del contratto inter partes per sua omessa registrazione. Nella prefata statuizione il Collegio ha anche pronunciato favorevolmente alla sanatoria ex tunc procurata dalla registrazione tardiva, restituendo al giudizio la cognizione sulle domande di risoluzione e di condanna al pagamento della penale.
2.1. Per istruire il merito del giudizio è stata ammessa la prova testimoniale esclusa dal
Tribunale. Sono stati quindi escussi all'udienza del 20 novembre 2024 i testimoni
[...]
, e ed indi nuovamente fisata udienza di Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 conclusioni, all'esito della cui celebrazione in modalità cartolare il Collegio ha riservato la decisione.
3. L'attività istruttoria è occorsa per valutare o meno la fondatezza delle domande di risoluzione contrattuale e pagamento della penale avanzate dalla Parte_1
in relazione ad un contratto di concessione della disponibilità dell' immobile che la
[...] società odierna appellante ha dimostrato di detenere in ragione del contratto di locazione commerciale del 1° novembre 2013 stipulato con la proprietaria e del Testimone_1
quale, a principiare da settembre 2016, ha ottenuto il godimento per Controparte_1 potervi depositare alcuni oggetti strumentali alla sua attività d'impresa.
3.1. Giova ribadire che con il ricorso depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019 che ha dato abbrivio al giudizio in primo grado la Parte_1 Parte_1 ha allegato di essere conduttrice, in forza del prefato contratto di locazione
[...]
commerciale del 1° novembre 2013, della durata di sei anni, stipulato con la proprietaria
, e di aver consentito, nel settembre del 2016, a , in proprio Testimone_1 Controparte_1
e nella qualità di rappresentante legale della Associazione “La Matta Tribù”, di utilizzare detto bene per depositarvi suppellettili e materiale vario impiegato nell'attività di animazione da essa svolta. Ha così motivato la sottoscrizione del contratto del 20 settembre
2016, qualificato “deposito”, all'esito del quale ha dichiarato d'avere effettuato la consegna della chiave (affermazione contenuta nel medesimo documento e da nessuno smentita).
A dire dell'attrice, nonostante i patti prevedessero l'obbligo del di asportare il CP_1
materiale predetto a semplice richiesta della R.P.G., l'Associazione avrebbe comunicato
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda tramite p.e.c. del 9 luglio 2019 la propria volontà di non ottemperare spontaneamente alla specifica istanza formulata in tal senso dall'istante per iscritto con raccomandata del 1° luglio 2019. L'odierna appellante ha motivato la clausola negoziale sulla facoltà di ottenere la risoluzione del contratto di deposito ad nutum, mediante la semplice esternazione di tale volontà, con il fatto che a sua volta la eteneva l'immobile in virtù di un contratto di Pt_1
locazione con scadenza al 31 ottobre 2019. Ha anche richiamato la clausola penale contrattuale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'asporto del materiale depositato.
3.2. Diversa la versione dei fatti fornita dalle parti convenute ora appellate. A loro dire l'immobile era stato sub-locato verbalmente di fatto al da e non CP_1 Persona_1
dalla (di cui costui non era neppure legale rappresentante), perché Pt_1 Parte_1
se ne usasse come deposito per le attrezzature dell'impresa di animazione “ ”, CP_2 al canone mensile di € 500,00, come comproverebbe il versamento al momento della conclusione orale del contratto nelle mani del della somma complessiva di € 1.500,00, Pt_1
pari a due mensilità anticipate oltre a quella del mese corrente, a fronte della ricezione delle chiavi, il tutto senza alcuna traccia scritta. Hanno aggiunto che da quel momento il locale è rimasto nell'esclusiva loro disponibilità e detenzione, a fronte del pagamento del canone di fitto mensile di € 500,00 riscosse da o talvolta dal figlio presso i Persona_1 CP_3
locali. Hanno negato pattuizioni di termini alla durata del contratto e penali in caso di omesso o ritardato rilascio, essendo il contratto inter partes condizionato alle sorti del contratto di locazione principale, la cui durata il ha dichiarato di non conoscere CP_1
affatto. A loro dire si sarebbe fatto rilasciare dal una fotocopia dei Persona_1 CP_1
suoi documenti e un foglio firmato in bianco, da riempire con il testo del contratto di sub- locazione rispettoso degli accordi assunti verbalmente, mai fornito nonostante le loro ripetute richieste di averne copia. Hanno ricordato l'inaspettata ricezione a febbraio 2017 della missiva dalla proprietaria dell'immobile che informava della sua scoperta che il locale terraneo locato alla era in uso a terzi senza che le fosse stata fatta alcuna Parte_1
comunicazione di cessioni o di sub-locazioni, contenente l'invito a fornirle la prova del titolo che ne legittimasse la detenzione. Hanno richiamato anche la comunicazione dalla proprietaria della risalente morosità verso di lei della società conduttrice nel pagamento dei canoni con l'indicazione che i suoi inadempimenti avrebbero risolto ipso jure il contratto tra loro. Hanno ricordato però che nonostante la sorte del contratto principale la sub-locazione era nondimeno proseguita pacificamente per circa altri due anni, fino alla missiva del 3
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda luglio 2019 con cui la aveva chiesto lo Parte_1
sgombero del locale entro 10 giorni, replicata tempestivamente e all'origine della pretesa attorea. Hanno quindi narrato la visita della proprietaria con l'Ufficiale Testimone_1 giudiziario presso i locali di via Gussone per procedere, in data 31 ottobre 2019, al rilascio, cui nessuno per la R.P.G. era stato presente, occasione per di scoprire la Controparte_1
lite intercorsa tra la e la società sua conduttrice definita dal verbale di Tes_1
conciliazione del 16 luglio 2018 con cui R.P.G. aveva concordato il rilascio del locale entro la medesima data della scadenza contrattuale. Hanno, infine, riferito dell'accordo raggiunto dal con la proprietaria dell'immobile pochi giorni dopo l'inizio dell'esecuzione del CP_1
rilascio, tramite il marito di costei, per la locazione del bene, al canone Testimone_2
mensile di € 350,00.
4. Con la sentenza non definitiva è stata data risposta alla questione della nullità del sub- contratto di locazione come pronunciata dal Tribunale ma anche all'ulteriore sulla eccepita nullità ed inefficacia della scrittura medesima e al tipo di azione per prospettare l'eventuale abusivo riempimento del foglio in bianco in contrasto con il mandato ad scribendum che sarebbe stato conferito a . Persona_1
Il contratto che ha concesso la detenzione dalla al Parte_1 CP_1
qualificato “deposito” e datato 20 settembre 2016 non ha formalmente previsto alcun canone, ma l'obbligo per il “depositante”, a semplice richiesta della controparte negoziale, di rimuovere il materiale e, in caso di ritardo nel farlo, di corrispondere una penale giornaliera di € 100,00. In ragione di questo titolo ha ottenuto la chiave CP_1
dell'immobile e goduto del bene riponendovi, come già detto, i materiali e i beni mobili funzionali alla sua impresa.
Si è già osservato con la sentenza non definitiva che non è stato proposto alcun motivo d'impugnazione munito di specificità su quanto scritto in sentenza circa la natura del contratto de quo. È stato anzi evidenziato come alla pagina 9 della citazione in appello la difesa della bbia svolto osservazioni, funzionali a sostenere la possibilità di prendere Pt_1 in esame la registrazione ancorché postuma del contratto inter partes, sulla natura giuridica di questo come qualificato in prime cure. A confutare la sua ricostruzione in termini di locazione o comodato e ribadire la consistenza del “deposito” (termine successivamente riconosciuto improprio ed utilizzato da soggetti a digiuno di conoscenze giuridiche) è stata esclusivamente opinata la migliore corrispondenza alla volontà delle parti.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Per l'effetto, in mancanza di uno specifico motivo di censura, va attestato come il Tribunale abbia ipotizzato una locazione ad uso diverso da quello abitativo o, valorizzando la mancata pattuizione di un corrispettivo (infatti non indicato nel contratto), un comodato. Il ragionamento sull'omessa sua registrazione, comunque riformato, si addice alla prima ipotesi.
5. Tanto premesso, secondo la prospettazione attorea, coltivata in appello dopo la statuizione di rigetto dal Tribunale, a giugno del 2019 vi sarebbe stato un primo invito verbale alla liberazione dei locali e, ricevuta la risposta di parte convenuta di non voler provvedere, in data 7 agosto 2019 è stato notificato l'invito a stipulare la negoziazione assistita finché il 20 febbraio 2020 si è provveduto all'accesso coattivo.
La ha opinato che il semplice rifiuto di consegnare l'immobile Parte_1 asportandovi quanto ivi custodito integra l'inadempimento di controparte che ha indicato esistente dal 4 luglio 2019, ossia dal giorno successivo la missiva contenente invito a ritirare i beni dai locali. Secondo la sua prospettazione, l'inadempimento si sarebbe protratto sino al giorno 20 febbraio 2020, per cui in base al calcolo matematico dei giorni trascorsi per l'ammontare pro die della penale la è dichiarata creditrice di € 23.100,00. CP_4
6. Giova ricordare che ha speso il Parte_1
titolo di conduttrice in forza del contratto di locazione commerciale del 1° novembre 2013, della durata di sei anni, stipulato con la proprietaria , ed ha invece Testimone_1 qualificato di deposito il negozio con cui, nel settembre del 2016, ribaltando la sua posizione, ha concesso a in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Controparte_1
Associazione “La Matta Tribù”, di utilizzare il medesimo bene per depositarvi suppellettili e materiale vario impiegato nell'attività di animazione da essa svolta.
Il danno forfettizzato nella penale è stato indicato nella omessa restituzione del bene richiesta con raccomandata del 1° luglio 2019, tempestivamente replicata però già con la missiva inoltrata con p.e.c. del successivo 9 luglio 2019 dal CP_1
La tesi attorea fonda sulla clausola negoziale recante la facoltà di ottenere la risoluzione del contratto ad nutum, mediante la semplice esternazione di tale volontà, giustificata dal fatto che a sua volta la deteneva l'immobile in virtù di un contratto di locazione con Pt_1
scadenza al 31 ottobre 2019. Una volta risolto alla scadenza naturale il contratto presupposto la detenzione ulteriore avrebbe esposto a danno il concedente (sub-locatore o comodante che sia).
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
– sia in proprio sia nella qualità - ha replicato fin dalla missiva del 9 luglio Controparte_1
2019 richiamando lo sfratto per morosità a carico di controparte e asserendo d'essere stato autorizzato a restare nei locali dalla proprietaria . La cosa sarebbe Testimone_1 manifesta da quanto occorso il 31 ottobre 2019, con la decisione di costei di non eseguire nei confronti dell'attuale detentore il rilascio a fronte del versamento della somma di € 350,00 a titolo di canone.
Non è superfluo osservare come la domanda di ottenere restituito il bene (dunque l'obbligazione principale cui sarebbe accessoria la penale) non è stata più coltivata in quanto rispetto ad essa è certamente assente la titolarità del diritto in capo alla parte che l'invoca.
Ritenendo dunque valido il contratto che ha consentito la detenzione, una volta esclusa la possibilità di dichiarane la nullità per abuso di biancosegno, prescindendo finanche dalla sua qualifica in termini di sub-locazione ad uso deposito o comodato, venuta meno la domanda di riconsegna, la sola pretesa su cui confliggono le parti è quella di ritenere dovuto il pagamento della penale.
7. In termini generali va ricordato che essa implica l'accertamento di una condotta lesiva ai danni di colui che la pretende, essendo contrattualmente definita solo la misura di esso, forfettizzato sull'accordo delle parti del contratto cui accede. È noto infatti che la pattuizione di una clausola penale ha la funzione di preventiva liquidazione del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligazione primaria, esonerando in relazione alla sola ipotesi pattuita dalla dimostrazione della sua esistenza (Cassazione civile, sez. I, 04.10.2023, n.
28037). Il danno nella specie sarebbe quello causato al concedente costretto alla protrazione dell'occupazione nonostante la scadenza del contratto a sua giustificazione (Cassazione civile, sez. III, 29.12.2023, n. 36494; Cassazione civile, sez. III, 18.08.2023, n. 24819; Cassazione civile, sez. III, 25.07.2022, n. 23143; Cassazione civile, sez. VI - 3, 06.12.2021, n. 38588) una volta risolto (ad nutum per l'inoltrata richiesta restitutoria ancorata alla risoluzione del sottostante contratto di locazione) il negozio inter partes.
Va anche detto che alla clausola penale si applica la disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti in base alla quale la responsabilità del debitore (an) è esclusa sia in caso di inadempimento o ritardato inadempimento non imputabile, sia quando esso sia dipeso dall'inadempimento dell'avversario, in virtù dell'applicabilità dell'exceptio inadimpleti contractus.
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
È dunque preliminarmente necessario appurare se sussiste inadempimento all'obbligo della riconsegna ad nutum e quindi del pregiudizio che sarebbe derivato alla società istante, atteggiato come danno da ritardata restituzione del bene (sub-locato o comodato) ricevuto in detenzione da chi ne aveva disponibilità in forza di un contratto di locazione ma ormai risolto. Non senza dire che per come è conformata la clausola contenuta in un contratto che ha concesso gratuitamente la detenzione, non essendo stato formalmente pattuito alcun corrispettivo in termini di canone, ne risulta anomala la previsione stessa e la misura che solitamente richiama l'art. 1591 c.c. quale obbligazione di risarcimento del maggior danno scaturente dalla ritardata occupazione del bene locato.
8. La prova ammessa ha dimostrato l'assenza di inadempimento ed anzi l'indicazione di permanere nel noto bene dalla creditrice esecutante il suo rilascio in occasione di questo e precedentemente (come documentano le trascrizioni dei file audio esistenti nel fascicolo della parte appellata).
Intanto è documentale che la R.P.G., esposta verso la locatrice , inizialmente Tes_1 all'oscuro della concessione in detenzione a terzi, ha definito con questa il suo rapporto negoziale con verbale di conciliazione giudiziale cron. n. 8691/2018 del 16 luglio 2018 nel giudizio iniziato dall'intimazione di sfratto per morosità notificato dalla locatrice alla Pt_1
che ha cristallizzato alla scadenza contrattuale il termine del rapporto tra loro.
Lo è altrettanto il fatto che la riconsegna non sia stata curata dalla he ha addotto solo Pt_1 nel giudizio che la cosa avrebbe richiesto la previa restituzione delle chiavi dal il CP_1
solo presente all'accesso dell'Ufficiale giudiziario che mai avrebbe contrastato.
Sia , sia il marito ingeritosi per suo conto nella gestione delle vicende Testimone_1 rilevanti per il giudizio e a nome sentiti in qualità di testimoni, hanno Testimone_2
confermato che al momento del rilascio ai danni dell'odierna appellante nessuno per la
R.P.G. era presente mentre all'interno è stato rinvenuto il con il quale, nondimeno, CP_1
i proprietari delle mura hanno stipulato un contratto proprio, mai opponendosi alla sua permanenza nel bene.
Il fatto allegato dalla società di un danno da mancata liberazione dell'immobile sub-locato nel tempo intercorrente dalla domanda di restituzione fino al verbale dell'Ufficiale giudiziario del 20 febbraio 2020 è stato smentito dalla prova ammessa su indicazione della parte al tempo convenuta. Da essa si è acquisita dimostrazione anche della perdita
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda d'interesse dalla alla liberazione del bene tramite la riconsegna dall'interposto Tes_1
avendo costui procurato a sé un diverso titolo di detenzione. CP_1
Tutto ciò esclude che si sia procurato alcun nocumento per la società istante, obbligata a rilasciare il bene e che vorrebbe addebitare ad altri, per trarne vantaggio, un inadempimento inesistente perché integrato dalla condotta assentita dalla parte avente diritto al rilascio.
Invero, tra il 4 luglio 2019 (giorno successivo alla missiva con cui la Parte_1
ha chiesto lo sgombero del locale entro 10 giorni) e la conclusione
[...]
di un accordo diretto con la proprietaria delle mura, non vi è stata alcuna sottrazione ai danni della del bene del quale essa, pur conservando la formale detenzione, non si Pt_1
occupava da tempo. Solo così si spiega quanto allegato e risultato dalla prova testimoniale per cui quanto è avvenuto l'accesso della proprietaria con l'Ufficiale Testimone_1 giudiziario presso i locali di via Gussone per procedere, in data 31 ottobre 2019, al rilascio, nessuno per la R.P.G. è stato presente.
La prova testimoniale ha anche confermato l'accordo raggiunto dal con la CP_1 proprietaria dell'immobile pochi giorni dopo l'inizio dell'esecuzione del rilascio, tramite il marito di costei: per la locazione del bene, al canone mensile di € 350,00. Testimone_2
Dalle testimonianze raccolte univocamente emerge la prova dell'inesistenza dell'ipotesi per la quale è stata prevista la penale, ossia la mancata riconsegna che ha tutt'altra spiegazione e ragione d'essere. La conduttrice che l'ha pretesa per sé ha agito per il tempo addirittura successivo alla cessazione (per effetto del verbale di conciliazione giudiziale) del contratto di locazione in suo favore in pieno dissenso con la proprietaria e sua locatrice che ha autorizzato a restare nei locali, pattuendo con lui un nuovo contratto a Controparte_1 iniziare dal 31 ottobre 2019, a fronte del versamento della somma di € 350,00 a titolo di canone.
Oltre all'elemento indiziario secondo cui costei non ha inteso eseguire nei confronti dell'attuale detentore alcun rilascio, vi è la prova orale univocamente assertiva dell'intesa tra chi poteva disporre del bene per la definitiva cessazione del contratto tra la e Tes_1 la chi già lo occupava sebbene in forza d'altro titolo destinato a venire meno con la Pt_1
risoluzione del contratto presupposto.
Non ha così ottenuto alcuna dimostrazione il fatto quale allegato da parte appellante secondo cui il rilascio del cespite le sarebbe stato impedito dalla presenza dei beni di parte convenuta e che lo sfratto si sia reso necessario per tale motivo.
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
È invece dimostrato per tabulas che in forza dell'accordo transattivo giudiziale con la nella causa di sfratto per morosità la società istante ha perso la disponibilità Tes_1
dell'immobile locato al 31 ottobre 2019, termine ultimo dunque anche per la sub-concessione in detenzione che, in quanto mai partecipata alla proprietaria e locatrice, mai avrebbe potuto eccedervi. Si ribadisce che da allora la disponibilità del bene dal si giustifica per il CP_1
diverso titolo delle intese personalmente condotte con la e giunte a maturazione Tes_1
con la stipula di un nuovo contratto.
Anche nell'ipotesi di una penale per il ritardo nel rilascio – della cui verità e validità ha fermamente dubitato la parte appellata con ragionamento articolato e persuasivo – è un fatto palesato dalla prova che fin dal mese si novembre 2019 il ha goduto del bene per CP_1
volontà della proprietà cui il cespite sarebbe dovuto essere rilasciato e che la mancata richiesta di sgombero (quale terzo interposto al conduttore R.P.G.) non è stata coltivata dalla creditrice procedente che ha assentito al permanere dei beni in loco, come dimostra il verbale dell'Ufficiale giudiziario redatto nel contraddittorio della e del e Tes_1 CP_1 nell'assenza del . La sua società, dunque, non potrebbe trarre vantaggio per un bene Pt_1
non più nella sua disponibilità che si assume non rilasciato quando a volerne l'occupazione
è il destinatario finale del rilascio, come ben scritto nel verbale dell'Ufficiale giudiziario del
20 febbraio 2020.
9. Nella superiore motivazione si assorbe ogni considerazione sulla validità della clausola in quanto non specificamente sottoscritta e sull'eccessività della penale a corredo di un contratto gratuito la cui attuazione è stata impedita dal fatto che medesimo concedente.
10. Ne consegue che la domanda attorea va respinta e la parte che l'ha proposta condannata alle spese del giudizio nel duplice grado in cui esso si è svolto. La liquidazione è effettuata in ragione dello scaglione di riferimento considerato anche dal Tribunale, tenuto conto dell'esito della sentenza non definitiva e dell'attività istruttoria svolta in appello. Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Sergio Del Prete che se ne è reso antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta la domanda proposta dalla;
Parte_1
− condanna la alle spese del doppio Parte_1 grado del giudizio in confronto degli appellati che liquida in € 4.850,00 per il primo
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda grado ed in € 5.800,00 per l'appello, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Sergio Del Prete che se ne
è dichiarato antistatario.
Così deciso il 18 giugno 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3723/2022 assunta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni trenta per comparse conclusionali e venti per memorie di replica vertente
TRA
p.i. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla citazione in appello, dall'Avvocato
Sebastiano Pagano nel cui studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla via De Lauzires n. 28 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , in proprio e quale presidente e legale Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentante pro tempore dell'associazione “ ”, p.i. , c.f. CP_2 P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sergio Del Prete e nel suo studio in P.IVA_3
Napoli, alla via Bernardo Tanucci, n. 24 elettivamente domicilia, come da procura allegata agli atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLATO
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7109/2022, pronunciata in data
29 giugno 2022 e pubblicata in data 14 luglio 2022, in materia di rilascio immobile e condanna al pagamento della penale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'odierna statuizione segue al compimento dell'attività istruttoria, ammessa con ordinanza depositata in data 11 giugno 2024 coeva alla sentenza non definitiva n. 2561/2024 con cui la Corte distrettuale ha già statuito su parte dell'appello promosso in data 9 settembre 2022 dalla Parte_1
L'impugnazione ha riguardato la sentenza n. 7109/2022 pubblicata il 14 luglio 2022 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto le domande che parte appellante ha proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. (rito successivamente trasformato in ordinario) contro CP_1
in proprio e quale presidente e legale rappresentante pro tempore dell'associazione
[...]
“ ” per sentire dichiarato risolto il contratto di deposito del locale sito in CP_2
Napoli alla via Gussone n. 15 contraddistinto nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez.
SCA, foglio 22, particella 273, sub 9, cat. C/2, per ottenerne la condanna ad asportare a propria cura e spese tutti i materiali lasciati nell'immobile e per ricevere il pagamento della penale per il ritardo con decorrenza 4 luglio 2019. Al rigetto è conseguita la condanna della ricorrente alle spese di giudizio, attribuite per antistatarietà all'Avvocato Sergio Del Prete.
1.1. Con l'appello, declinato in tre motivi, la società ha chiesto alla Corte distrettuale di accertare e dichiarare risolto il contratto di concessione in deposito del locale sito in Napoli alla via Gussone n. 15 contraddistinto nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. SCA, foglio 22, particella 273 sub 9 cat. C/2, intercorso tra le parti in causa; di condannare i convenuti in solido al pagamento in suo favore della penale prevista in contratto con decorrenza 4 luglio 2019 sino al 20 febbraio 2020, per la somma indicata in € 23.100,00 ovvero in quella ritenuta congrua e di giustizia;
di condannare allo stesso modo i convenuti a pagarle ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. un'ulteriore somma, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio o, in caso di conferma della decisione, compensandole.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
2. La sentenza non definitiva n. 2561/2024 resa nel contraddittorio delle parti, accogliendo i primi due motivi d'impugnazione, ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di
Napoli n. 7109/2022 pronunciata senza avere prima indicato alle parti la questione valutata rilevante per la decisione, ledendone il diritto di difesa: l'invalidità del contratto inter partes per sua omessa registrazione. Nella prefata statuizione il Collegio ha anche pronunciato favorevolmente alla sanatoria ex tunc procurata dalla registrazione tardiva, restituendo al giudizio la cognizione sulle domande di risoluzione e di condanna al pagamento della penale.
2.1. Per istruire il merito del giudizio è stata ammessa la prova testimoniale esclusa dal
Tribunale. Sono stati quindi escussi all'udienza del 20 novembre 2024 i testimoni
[...]
, e ed indi nuovamente fisata udienza di Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 conclusioni, all'esito della cui celebrazione in modalità cartolare il Collegio ha riservato la decisione.
3. L'attività istruttoria è occorsa per valutare o meno la fondatezza delle domande di risoluzione contrattuale e pagamento della penale avanzate dalla Parte_1
in relazione ad un contratto di concessione della disponibilità dell' immobile che la
[...] società odierna appellante ha dimostrato di detenere in ragione del contratto di locazione commerciale del 1° novembre 2013 stipulato con la proprietaria e del Testimone_1
quale, a principiare da settembre 2016, ha ottenuto il godimento per Controparte_1 potervi depositare alcuni oggetti strumentali alla sua attività d'impresa.
3.1. Giova ribadire che con il ricorso depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019 che ha dato abbrivio al giudizio in primo grado la Parte_1 Parte_1 ha allegato di essere conduttrice, in forza del prefato contratto di locazione
[...]
commerciale del 1° novembre 2013, della durata di sei anni, stipulato con la proprietaria
, e di aver consentito, nel settembre del 2016, a , in proprio Testimone_1 Controparte_1
e nella qualità di rappresentante legale della Associazione “La Matta Tribù”, di utilizzare detto bene per depositarvi suppellettili e materiale vario impiegato nell'attività di animazione da essa svolta. Ha così motivato la sottoscrizione del contratto del 20 settembre
2016, qualificato “deposito”, all'esito del quale ha dichiarato d'avere effettuato la consegna della chiave (affermazione contenuta nel medesimo documento e da nessuno smentita).
A dire dell'attrice, nonostante i patti prevedessero l'obbligo del di asportare il CP_1
materiale predetto a semplice richiesta della R.P.G., l'Associazione avrebbe comunicato
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda tramite p.e.c. del 9 luglio 2019 la propria volontà di non ottemperare spontaneamente alla specifica istanza formulata in tal senso dall'istante per iscritto con raccomandata del 1° luglio 2019. L'odierna appellante ha motivato la clausola negoziale sulla facoltà di ottenere la risoluzione del contratto di deposito ad nutum, mediante la semplice esternazione di tale volontà, con il fatto che a sua volta la eteneva l'immobile in virtù di un contratto di Pt_1
locazione con scadenza al 31 ottobre 2019. Ha anche richiamato la clausola penale contrattuale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'asporto del materiale depositato.
3.2. Diversa la versione dei fatti fornita dalle parti convenute ora appellate. A loro dire l'immobile era stato sub-locato verbalmente di fatto al da e non CP_1 Persona_1
dalla (di cui costui non era neppure legale rappresentante), perché Pt_1 Parte_1
se ne usasse come deposito per le attrezzature dell'impresa di animazione “ ”, CP_2 al canone mensile di € 500,00, come comproverebbe il versamento al momento della conclusione orale del contratto nelle mani del della somma complessiva di € 1.500,00, Pt_1
pari a due mensilità anticipate oltre a quella del mese corrente, a fronte della ricezione delle chiavi, il tutto senza alcuna traccia scritta. Hanno aggiunto che da quel momento il locale è rimasto nell'esclusiva loro disponibilità e detenzione, a fronte del pagamento del canone di fitto mensile di € 500,00 riscosse da o talvolta dal figlio presso i Persona_1 CP_3
locali. Hanno negato pattuizioni di termini alla durata del contratto e penali in caso di omesso o ritardato rilascio, essendo il contratto inter partes condizionato alle sorti del contratto di locazione principale, la cui durata il ha dichiarato di non conoscere CP_1
affatto. A loro dire si sarebbe fatto rilasciare dal una fotocopia dei Persona_1 CP_1
suoi documenti e un foglio firmato in bianco, da riempire con il testo del contratto di sub- locazione rispettoso degli accordi assunti verbalmente, mai fornito nonostante le loro ripetute richieste di averne copia. Hanno ricordato l'inaspettata ricezione a febbraio 2017 della missiva dalla proprietaria dell'immobile che informava della sua scoperta che il locale terraneo locato alla era in uso a terzi senza che le fosse stata fatta alcuna Parte_1
comunicazione di cessioni o di sub-locazioni, contenente l'invito a fornirle la prova del titolo che ne legittimasse la detenzione. Hanno richiamato anche la comunicazione dalla proprietaria della risalente morosità verso di lei della società conduttrice nel pagamento dei canoni con l'indicazione che i suoi inadempimenti avrebbero risolto ipso jure il contratto tra loro. Hanno ricordato però che nonostante la sorte del contratto principale la sub-locazione era nondimeno proseguita pacificamente per circa altri due anni, fino alla missiva del 3
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda luglio 2019 con cui la aveva chiesto lo Parte_1
sgombero del locale entro 10 giorni, replicata tempestivamente e all'origine della pretesa attorea. Hanno quindi narrato la visita della proprietaria con l'Ufficiale Testimone_1 giudiziario presso i locali di via Gussone per procedere, in data 31 ottobre 2019, al rilascio, cui nessuno per la R.P.G. era stato presente, occasione per di scoprire la Controparte_1
lite intercorsa tra la e la società sua conduttrice definita dal verbale di Tes_1
conciliazione del 16 luglio 2018 con cui R.P.G. aveva concordato il rilascio del locale entro la medesima data della scadenza contrattuale. Hanno, infine, riferito dell'accordo raggiunto dal con la proprietaria dell'immobile pochi giorni dopo l'inizio dell'esecuzione del CP_1
rilascio, tramite il marito di costei, per la locazione del bene, al canone Testimone_2
mensile di € 350,00.
4. Con la sentenza non definitiva è stata data risposta alla questione della nullità del sub- contratto di locazione come pronunciata dal Tribunale ma anche all'ulteriore sulla eccepita nullità ed inefficacia della scrittura medesima e al tipo di azione per prospettare l'eventuale abusivo riempimento del foglio in bianco in contrasto con il mandato ad scribendum che sarebbe stato conferito a . Persona_1
Il contratto che ha concesso la detenzione dalla al Parte_1 CP_1
qualificato “deposito” e datato 20 settembre 2016 non ha formalmente previsto alcun canone, ma l'obbligo per il “depositante”, a semplice richiesta della controparte negoziale, di rimuovere il materiale e, in caso di ritardo nel farlo, di corrispondere una penale giornaliera di € 100,00. In ragione di questo titolo ha ottenuto la chiave CP_1
dell'immobile e goduto del bene riponendovi, come già detto, i materiali e i beni mobili funzionali alla sua impresa.
Si è già osservato con la sentenza non definitiva che non è stato proposto alcun motivo d'impugnazione munito di specificità su quanto scritto in sentenza circa la natura del contratto de quo. È stato anzi evidenziato come alla pagina 9 della citazione in appello la difesa della bbia svolto osservazioni, funzionali a sostenere la possibilità di prendere Pt_1 in esame la registrazione ancorché postuma del contratto inter partes, sulla natura giuridica di questo come qualificato in prime cure. A confutare la sua ricostruzione in termini di locazione o comodato e ribadire la consistenza del “deposito” (termine successivamente riconosciuto improprio ed utilizzato da soggetti a digiuno di conoscenze giuridiche) è stata esclusivamente opinata la migliore corrispondenza alla volontà delle parti.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Per l'effetto, in mancanza di uno specifico motivo di censura, va attestato come il Tribunale abbia ipotizzato una locazione ad uso diverso da quello abitativo o, valorizzando la mancata pattuizione di un corrispettivo (infatti non indicato nel contratto), un comodato. Il ragionamento sull'omessa sua registrazione, comunque riformato, si addice alla prima ipotesi.
5. Tanto premesso, secondo la prospettazione attorea, coltivata in appello dopo la statuizione di rigetto dal Tribunale, a giugno del 2019 vi sarebbe stato un primo invito verbale alla liberazione dei locali e, ricevuta la risposta di parte convenuta di non voler provvedere, in data 7 agosto 2019 è stato notificato l'invito a stipulare la negoziazione assistita finché il 20 febbraio 2020 si è provveduto all'accesso coattivo.
La ha opinato che il semplice rifiuto di consegnare l'immobile Parte_1 asportandovi quanto ivi custodito integra l'inadempimento di controparte che ha indicato esistente dal 4 luglio 2019, ossia dal giorno successivo la missiva contenente invito a ritirare i beni dai locali. Secondo la sua prospettazione, l'inadempimento si sarebbe protratto sino al giorno 20 febbraio 2020, per cui in base al calcolo matematico dei giorni trascorsi per l'ammontare pro die della penale la è dichiarata creditrice di € 23.100,00. CP_4
6. Giova ricordare che ha speso il Parte_1
titolo di conduttrice in forza del contratto di locazione commerciale del 1° novembre 2013, della durata di sei anni, stipulato con la proprietaria , ed ha invece Testimone_1 qualificato di deposito il negozio con cui, nel settembre del 2016, ribaltando la sua posizione, ha concesso a in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Controparte_1
Associazione “La Matta Tribù”, di utilizzare il medesimo bene per depositarvi suppellettili e materiale vario impiegato nell'attività di animazione da essa svolta.
Il danno forfettizzato nella penale è stato indicato nella omessa restituzione del bene richiesta con raccomandata del 1° luglio 2019, tempestivamente replicata però già con la missiva inoltrata con p.e.c. del successivo 9 luglio 2019 dal CP_1
La tesi attorea fonda sulla clausola negoziale recante la facoltà di ottenere la risoluzione del contratto ad nutum, mediante la semplice esternazione di tale volontà, giustificata dal fatto che a sua volta la deteneva l'immobile in virtù di un contratto di locazione con Pt_1
scadenza al 31 ottobre 2019. Una volta risolto alla scadenza naturale il contratto presupposto la detenzione ulteriore avrebbe esposto a danno il concedente (sub-locatore o comodante che sia).
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
– sia in proprio sia nella qualità - ha replicato fin dalla missiva del 9 luglio Controparte_1
2019 richiamando lo sfratto per morosità a carico di controparte e asserendo d'essere stato autorizzato a restare nei locali dalla proprietaria . La cosa sarebbe Testimone_1 manifesta da quanto occorso il 31 ottobre 2019, con la decisione di costei di non eseguire nei confronti dell'attuale detentore il rilascio a fronte del versamento della somma di € 350,00 a titolo di canone.
Non è superfluo osservare come la domanda di ottenere restituito il bene (dunque l'obbligazione principale cui sarebbe accessoria la penale) non è stata più coltivata in quanto rispetto ad essa è certamente assente la titolarità del diritto in capo alla parte che l'invoca.
Ritenendo dunque valido il contratto che ha consentito la detenzione, una volta esclusa la possibilità di dichiarane la nullità per abuso di biancosegno, prescindendo finanche dalla sua qualifica in termini di sub-locazione ad uso deposito o comodato, venuta meno la domanda di riconsegna, la sola pretesa su cui confliggono le parti è quella di ritenere dovuto il pagamento della penale.
7. In termini generali va ricordato che essa implica l'accertamento di una condotta lesiva ai danni di colui che la pretende, essendo contrattualmente definita solo la misura di esso, forfettizzato sull'accordo delle parti del contratto cui accede. È noto infatti che la pattuizione di una clausola penale ha la funzione di preventiva liquidazione del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligazione primaria, esonerando in relazione alla sola ipotesi pattuita dalla dimostrazione della sua esistenza (Cassazione civile, sez. I, 04.10.2023, n.
28037). Il danno nella specie sarebbe quello causato al concedente costretto alla protrazione dell'occupazione nonostante la scadenza del contratto a sua giustificazione (Cassazione civile, sez. III, 29.12.2023, n. 36494; Cassazione civile, sez. III, 18.08.2023, n. 24819; Cassazione civile, sez. III, 25.07.2022, n. 23143; Cassazione civile, sez. VI - 3, 06.12.2021, n. 38588) una volta risolto (ad nutum per l'inoltrata richiesta restitutoria ancorata alla risoluzione del sottostante contratto di locazione) il negozio inter partes.
Va anche detto che alla clausola penale si applica la disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti in base alla quale la responsabilità del debitore (an) è esclusa sia in caso di inadempimento o ritardato inadempimento non imputabile, sia quando esso sia dipeso dall'inadempimento dell'avversario, in virtù dell'applicabilità dell'exceptio inadimpleti contractus.
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
È dunque preliminarmente necessario appurare se sussiste inadempimento all'obbligo della riconsegna ad nutum e quindi del pregiudizio che sarebbe derivato alla società istante, atteggiato come danno da ritardata restituzione del bene (sub-locato o comodato) ricevuto in detenzione da chi ne aveva disponibilità in forza di un contratto di locazione ma ormai risolto. Non senza dire che per come è conformata la clausola contenuta in un contratto che ha concesso gratuitamente la detenzione, non essendo stato formalmente pattuito alcun corrispettivo in termini di canone, ne risulta anomala la previsione stessa e la misura che solitamente richiama l'art. 1591 c.c. quale obbligazione di risarcimento del maggior danno scaturente dalla ritardata occupazione del bene locato.
8. La prova ammessa ha dimostrato l'assenza di inadempimento ed anzi l'indicazione di permanere nel noto bene dalla creditrice esecutante il suo rilascio in occasione di questo e precedentemente (come documentano le trascrizioni dei file audio esistenti nel fascicolo della parte appellata).
Intanto è documentale che la R.P.G., esposta verso la locatrice , inizialmente Tes_1 all'oscuro della concessione in detenzione a terzi, ha definito con questa il suo rapporto negoziale con verbale di conciliazione giudiziale cron. n. 8691/2018 del 16 luglio 2018 nel giudizio iniziato dall'intimazione di sfratto per morosità notificato dalla locatrice alla Pt_1
che ha cristallizzato alla scadenza contrattuale il termine del rapporto tra loro.
Lo è altrettanto il fatto che la riconsegna non sia stata curata dalla he ha addotto solo Pt_1 nel giudizio che la cosa avrebbe richiesto la previa restituzione delle chiavi dal il CP_1
solo presente all'accesso dell'Ufficiale giudiziario che mai avrebbe contrastato.
Sia , sia il marito ingeritosi per suo conto nella gestione delle vicende Testimone_1 rilevanti per il giudizio e a nome sentiti in qualità di testimoni, hanno Testimone_2
confermato che al momento del rilascio ai danni dell'odierna appellante nessuno per la
R.P.G. era presente mentre all'interno è stato rinvenuto il con il quale, nondimeno, CP_1
i proprietari delle mura hanno stipulato un contratto proprio, mai opponendosi alla sua permanenza nel bene.
Il fatto allegato dalla società di un danno da mancata liberazione dell'immobile sub-locato nel tempo intercorrente dalla domanda di restituzione fino al verbale dell'Ufficiale giudiziario del 20 febbraio 2020 è stato smentito dalla prova ammessa su indicazione della parte al tempo convenuta. Da essa si è acquisita dimostrazione anche della perdita
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda d'interesse dalla alla liberazione del bene tramite la riconsegna dall'interposto Tes_1
avendo costui procurato a sé un diverso titolo di detenzione. CP_1
Tutto ciò esclude che si sia procurato alcun nocumento per la società istante, obbligata a rilasciare il bene e che vorrebbe addebitare ad altri, per trarne vantaggio, un inadempimento inesistente perché integrato dalla condotta assentita dalla parte avente diritto al rilascio.
Invero, tra il 4 luglio 2019 (giorno successivo alla missiva con cui la Parte_1
ha chiesto lo sgombero del locale entro 10 giorni) e la conclusione
[...]
di un accordo diretto con la proprietaria delle mura, non vi è stata alcuna sottrazione ai danni della del bene del quale essa, pur conservando la formale detenzione, non si Pt_1
occupava da tempo. Solo così si spiega quanto allegato e risultato dalla prova testimoniale per cui quanto è avvenuto l'accesso della proprietaria con l'Ufficiale Testimone_1 giudiziario presso i locali di via Gussone per procedere, in data 31 ottobre 2019, al rilascio, nessuno per la R.P.G. è stato presente.
La prova testimoniale ha anche confermato l'accordo raggiunto dal con la CP_1 proprietaria dell'immobile pochi giorni dopo l'inizio dell'esecuzione del rilascio, tramite il marito di costei: per la locazione del bene, al canone mensile di € 350,00. Testimone_2
Dalle testimonianze raccolte univocamente emerge la prova dell'inesistenza dell'ipotesi per la quale è stata prevista la penale, ossia la mancata riconsegna che ha tutt'altra spiegazione e ragione d'essere. La conduttrice che l'ha pretesa per sé ha agito per il tempo addirittura successivo alla cessazione (per effetto del verbale di conciliazione giudiziale) del contratto di locazione in suo favore in pieno dissenso con la proprietaria e sua locatrice che ha autorizzato a restare nei locali, pattuendo con lui un nuovo contratto a Controparte_1 iniziare dal 31 ottobre 2019, a fronte del versamento della somma di € 350,00 a titolo di canone.
Oltre all'elemento indiziario secondo cui costei non ha inteso eseguire nei confronti dell'attuale detentore alcun rilascio, vi è la prova orale univocamente assertiva dell'intesa tra chi poteva disporre del bene per la definitiva cessazione del contratto tra la e Tes_1 la chi già lo occupava sebbene in forza d'altro titolo destinato a venire meno con la Pt_1
risoluzione del contratto presupposto.
Non ha così ottenuto alcuna dimostrazione il fatto quale allegato da parte appellante secondo cui il rilascio del cespite le sarebbe stato impedito dalla presenza dei beni di parte convenuta e che lo sfratto si sia reso necessario per tale motivo.
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
È invece dimostrato per tabulas che in forza dell'accordo transattivo giudiziale con la nella causa di sfratto per morosità la società istante ha perso la disponibilità Tes_1
dell'immobile locato al 31 ottobre 2019, termine ultimo dunque anche per la sub-concessione in detenzione che, in quanto mai partecipata alla proprietaria e locatrice, mai avrebbe potuto eccedervi. Si ribadisce che da allora la disponibilità del bene dal si giustifica per il CP_1
diverso titolo delle intese personalmente condotte con la e giunte a maturazione Tes_1
con la stipula di un nuovo contratto.
Anche nell'ipotesi di una penale per il ritardo nel rilascio – della cui verità e validità ha fermamente dubitato la parte appellata con ragionamento articolato e persuasivo – è un fatto palesato dalla prova che fin dal mese si novembre 2019 il ha goduto del bene per CP_1
volontà della proprietà cui il cespite sarebbe dovuto essere rilasciato e che la mancata richiesta di sgombero (quale terzo interposto al conduttore R.P.G.) non è stata coltivata dalla creditrice procedente che ha assentito al permanere dei beni in loco, come dimostra il verbale dell'Ufficiale giudiziario redatto nel contraddittorio della e del e Tes_1 CP_1 nell'assenza del . La sua società, dunque, non potrebbe trarre vantaggio per un bene Pt_1
non più nella sua disponibilità che si assume non rilasciato quando a volerne l'occupazione
è il destinatario finale del rilascio, come ben scritto nel verbale dell'Ufficiale giudiziario del
20 febbraio 2020.
9. Nella superiore motivazione si assorbe ogni considerazione sulla validità della clausola in quanto non specificamente sottoscritta e sull'eccessività della penale a corredo di un contratto gratuito la cui attuazione è stata impedita dal fatto che medesimo concedente.
10. Ne consegue che la domanda attorea va respinta e la parte che l'ha proposta condannata alle spese del giudizio nel duplice grado in cui esso si è svolto. La liquidazione è effettuata in ragione dello scaglione di riferimento considerato anche dal Tribunale, tenuto conto dell'esito della sentenza non definitiva e dell'attività istruttoria svolta in appello. Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Sergio Del Prete che se ne è reso antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta la domanda proposta dalla;
Parte_1
− condanna la alle spese del doppio Parte_1 grado del giudizio in confronto degli appellati che liquida in € 4.850,00 per il primo
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda grado ed in € 5.800,00 per l'appello, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Sergio Del Prete che se ne
è dichiarato antistatario.
Così deciso il 18 giugno 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 11 -