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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3566/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3566/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 1 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. PANUZZO GIOVANNI Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Panuzzo insiste nella domanda di condanna alle spese di per entrambe le fasi di ATP e di CP_1
merito, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3566/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANUZZO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, con elezione di domicilio in CORSO UMBERTO I 121 T-1 BOVALINO, presso il difensore avv. PANUZZO GIOVANNI PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in FIRENZE, VIALE BELFIORE N. 28/A, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 9.12.2023, - previa dichiarazione di Parte_1
dissenso depositata in cancelleria in data 15.11.2023, nei trenta giorni successivi al deposito della consulenza tecnica (avvenuto il 19.10.2023) - ha contestato le risultanze della CTU emessa nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., con la quale è stata negata la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento, a suo favore, dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, il consulente tecnico nominato nel procedimento di ATP ha accertato che il ricorrente, affetto da sclerosi multipla, è invalido civile al 100%, ai sensi della L. 118/1971, ed è portatore di handicap in condizioni di gravità con decorrenza dal 19.12.2022, giorno della domanda amministrativa, non sussistendo, invece, i requisiti sanitari richiesti per la concessione della indennità di accompagnamento, attesa la autonomia motoria ancora presente e la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Il ricorrente ha dedotto l'erroneità delle conclusioni cui è giunto l'ausiliario, anche tenuto conto degli esiti della visita geriatrica del 4.12.2023, che danno atto del peggioramento delle sue condizioni di
2 salute, e ha formulato le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, assunti i provvedimenti di rito, vagliate le prove documentali e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, VOGLIA così provvedere:
1. in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che il sig. ha diritto, per lo stato patologico in cui versa, al Parte_1 riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1 legge 18/1980 e L. 508/88 ovvero dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (19/12/2022) o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio nonché del riconoscimento e dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 Legge 104/1992
(già riconosciuto dal CTU Dott. ) e per l'effetto riconoscerle mediante sentenza il Persona_1 relativo beneficio, così come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
2. Si chiede, sin d'ora, il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a causa delle carenze sopra evidenziate della perizia effettuata e depositata dal Dott. CTU nominato nella fase di ATP.
3. Si Persona_2 chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo ATP causa R.G.N. 1202/2023. 4. Condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario. Nella denegata ipotesi di soccombenza nella presente controversia si chiede di non essere condannati al pagamento delle spese processuali, in quanto il ricorrente è titolare di un reddito inferiore ad € 25.676,02 ai sensi dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze: - pregiudizialmente e/o preliminarmente dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile il ricorso e le relative domande;
- rigettare comunque il ricorso e le domande di parte ricorrente perché infondate. Spese e competenze di giudizio
e di CTU (anche della fase di ATPO) come per legge”.
La causa è stata istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti e con una consulenza tecnica medico legale (depositata in data 29.01.2025) disposta nella presente fase di opposizione ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti indicati nella CTU espletata nella presente fase di opposizione, con conseguente accertamento, nella fattispecie, della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento, a favore del ricorrente, dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1.10.2023 (non essendo in contestazione che il ricorrente sia
3 persona portatrice di handicap in condizione di gravità, come già accertato dal CTU nominato nella fase di ATP).
Occorre, infatti, fare riferimento alle risultanze della CTU depositata nel presente giudizio di opposizione dal dott. il quale, previo esame della documentazione medica versata in Persona_3
atti e sottoposto a visita medica il ricorrente, ha accertato che: “Il ricorrente risulta affetto da sclerosi multipla manifestatasi nel 2019 (…) Nel presente caso non abbiamo certificazioni della struttura presso la quale il ricorrente è seguito, ma alla data della visita del prof. oltre tre anni Per_4
prima delle visite collegiali, si era di fronte a una fase acuta/subacuta con frequenti episodi di acuzie.
Non si dispone poi di dati circa la successiva evoluzione e alla visita del dott. il Persona_1
18/7/2023 è descritto: “Deambula con doppio appoggio …… Ha poca forza nelle gambe;
in casa, dove lavora per quel poco che ora riesce a fare, si muove appoggiandosi alle pareti. Ha incontinenza
d'urgenza e stipsi ostinata …” e, in risposta a osservazioni di parte ricorrente, “In merito alla capacità di deambulare al momento il ricorrente usa prudenzialmente il doppio appoggio per uscire ma è in grado di deambulare anche senza appoggio come fa in casa aiutandosi con l'appoggio dei mobili e delle pareti che gli servono per evitare remoti rischi di caduta. A oggi la sua autonomia motoria è ancora presente anche in virtù delle buone condizioni generali del soggetto ……”. Si tratta in parte di valutazioni e non di dati obiettivati, ma la deambulazione era possibile con appoggio, mentre alla visita del 4/12/2023 il dott. geriatra, attesta come il paziente fosse “molto Persona_5
peggiorato negli ultimi tempi. L'emisoma destro è maggiormente ipostenico …… in piedi cammina per brevi tratti usando le stampelle e la sorveglianza di una persona. Tende a strisciare il piede destro.
Cade spesso. Anche l'arto superiore destro è peggiorato funzionalmente nei movimenti fini della mano ed è diffusamente ipostenico. In generale molto affaticabile. Presenti pallestesie agli arti inferiori maggiori a destra. Esce di casa solo accompagnato e poche volte. Presente anche iniziale deficit dell'attenzione. Orientato per tempo spazio e dati personali. MMSE: 25/30”. Quest'ultimo documento evidenzia un evidente peggioramento funzionale che non emerge alla visita del dott. , Persona_1
con contestazioni prodotte dal dott. non sulla obiettività accertata e descritta, ma sulla Per_6
valutazione delle conseguenze del quadro in base al valore dell'EDSS che sarebbe stato pari a 5 (“5.0:
Persona non completamente autonoma, con modeste limitazioni nelle attività giornaliere. Cammina senza ausili e senza soste per circa 200 metri”). Si è già detto circa la non automaticità della corrispondenza della valutazione clinica dell'EDSS con quella medico-legale, ma la descrizione riportata nella scala non è una condizione che necessiti di aiuto permanente per deambulare, né di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita correlati all'età anagrafica posseduta.
Quindi non si può riconoscere il beneficio richiesto sia all'epoca della domanda amministrativa, sia di
4 quella della visita del CTU in ATP. Successivamente emerge un aggravamento della funzione motoria nell'intervallo temporale fra il 18/7/2023 e il 4/12/2023, con precisa indicazione in quest'ultima data di
“molto peggiorato negli ultimi tempi”; l'aggravamento, dato anche l'attuale quadro clinico con i deficit motori, è ora causa di una effettiva impossibilità agli spostamenti (variazioni posturali e deambulazione) in modo utile a compiere gli atti quotidiani della vita in un uomo dell'età anagrafica del ricorrente, nel corso della quale l'autonomia è pressoché completa. Deriva, pertanto come il beneficio richiesto sia da riconoscere a decorrere dal 1° ottobre 2023, ma si deve anche indicare una epoca di revisione al fine di valutare la persistenza, o meno dell'attuale condizione che potrebbe ricavare beneficio dalle cure attualmente in atto e in precedenza sospese e/o ritardate, quindi una revisione a un anno dall'attuale visita e indicabile nel corso del mese di Gennaio 2026.”.
Il CTU ha, quindi, concluso che il ricorrente: “– affetto da sclerosi multipla – sia invalido totale con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data del 1° ottobre 2023; si ritiene poi necessaria rivalutazione della condizione invalidante con revisione nel mese di Gennaio 2026.”.
Ritiene il Tribunale che la consulenza vada condivisa e posta a base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, non avendo, peraltro, il CT di parte resistente formulato osservazioni sulla relazione ed avendo il CT di parte ricorrente formulato osservazioni unicamente in ordine alla revisione triennale (osservazioni alle quali il CTU ha risposto facendo riferimento alla terapia biologica somministrata al ricorrente dal 30.10.2023; v. pag. 7 della consulenza tecnica).
Sulla scorta dell'espletato accertamento medico deve, pertanto, ritenersi accertata la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal
1.10.2023.
A tal proposito, si evidenzia che, in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
5
Considerato che
la decorrenza dell'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento è successiva alla data della visita presso la competente
Commissione Medica, nonché alla data della visita effettuata dal CTU nel procedimento di ATP, le spese sia della fase di ATP, che della presente fase di opposizione, si intendono parzialmente compensate tra le parti nella misura della metà, le spese residue devono essere poste a carico di e CP_1
sono complessivamente liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, sia della fase di ATP, liquidate come da separato decreto del 20.12.2023, che della presente fase di opposizione, liquidate come da separato decreto del 1.04.2025, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1.10.2023;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti, sia della fase di ATP, che della presente fase di opposizione, nella misura della metà e condanna al pagamento, a favore del ricorrente, delle CP_1
spese processuali residue, queste ultime liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre al
15% per spese generali, oltre ad IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti del 20.12.2023 e del 1.04.2025, definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
6
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3566/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 1 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. PANUZZO GIOVANNI Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Panuzzo insiste nella domanda di condanna alle spese di per entrambe le fasi di ATP e di CP_1
merito, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3566/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANUZZO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, con elezione di domicilio in CORSO UMBERTO I 121 T-1 BOVALINO, presso il difensore avv. PANUZZO GIOVANNI PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in FIRENZE, VIALE BELFIORE N. 28/A, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 9.12.2023, - previa dichiarazione di Parte_1
dissenso depositata in cancelleria in data 15.11.2023, nei trenta giorni successivi al deposito della consulenza tecnica (avvenuto il 19.10.2023) - ha contestato le risultanze della CTU emessa nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., con la quale è stata negata la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento, a suo favore, dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, il consulente tecnico nominato nel procedimento di ATP ha accertato che il ricorrente, affetto da sclerosi multipla, è invalido civile al 100%, ai sensi della L. 118/1971, ed è portatore di handicap in condizioni di gravità con decorrenza dal 19.12.2022, giorno della domanda amministrativa, non sussistendo, invece, i requisiti sanitari richiesti per la concessione della indennità di accompagnamento, attesa la autonomia motoria ancora presente e la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Il ricorrente ha dedotto l'erroneità delle conclusioni cui è giunto l'ausiliario, anche tenuto conto degli esiti della visita geriatrica del 4.12.2023, che danno atto del peggioramento delle sue condizioni di
2 salute, e ha formulato le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, assunti i provvedimenti di rito, vagliate le prove documentali e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, VOGLIA così provvedere:
1. in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che il sig. ha diritto, per lo stato patologico in cui versa, al Parte_1 riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1 legge 18/1980 e L. 508/88 ovvero dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (19/12/2022) o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio nonché del riconoscimento e dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 Legge 104/1992
(già riconosciuto dal CTU Dott. ) e per l'effetto riconoscerle mediante sentenza il Persona_1 relativo beneficio, così come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
2. Si chiede, sin d'ora, il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a causa delle carenze sopra evidenziate della perizia effettuata e depositata dal Dott. CTU nominato nella fase di ATP.
3. Si Persona_2 chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo ATP causa R.G.N. 1202/2023. 4. Condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario. Nella denegata ipotesi di soccombenza nella presente controversia si chiede di non essere condannati al pagamento delle spese processuali, in quanto il ricorrente è titolare di un reddito inferiore ad € 25.676,02 ai sensi dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze: - pregiudizialmente e/o preliminarmente dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile il ricorso e le relative domande;
- rigettare comunque il ricorso e le domande di parte ricorrente perché infondate. Spese e competenze di giudizio
e di CTU (anche della fase di ATPO) come per legge”.
La causa è stata istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti e con una consulenza tecnica medico legale (depositata in data 29.01.2025) disposta nella presente fase di opposizione ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti indicati nella CTU espletata nella presente fase di opposizione, con conseguente accertamento, nella fattispecie, della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento, a favore del ricorrente, dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1.10.2023 (non essendo in contestazione che il ricorrente sia
3 persona portatrice di handicap in condizione di gravità, come già accertato dal CTU nominato nella fase di ATP).
Occorre, infatti, fare riferimento alle risultanze della CTU depositata nel presente giudizio di opposizione dal dott. il quale, previo esame della documentazione medica versata in Persona_3
atti e sottoposto a visita medica il ricorrente, ha accertato che: “Il ricorrente risulta affetto da sclerosi multipla manifestatasi nel 2019 (…) Nel presente caso non abbiamo certificazioni della struttura presso la quale il ricorrente è seguito, ma alla data della visita del prof. oltre tre anni Per_4
prima delle visite collegiali, si era di fronte a una fase acuta/subacuta con frequenti episodi di acuzie.
Non si dispone poi di dati circa la successiva evoluzione e alla visita del dott. il Persona_1
18/7/2023 è descritto: “Deambula con doppio appoggio …… Ha poca forza nelle gambe;
in casa, dove lavora per quel poco che ora riesce a fare, si muove appoggiandosi alle pareti. Ha incontinenza
d'urgenza e stipsi ostinata …” e, in risposta a osservazioni di parte ricorrente, “In merito alla capacità di deambulare al momento il ricorrente usa prudenzialmente il doppio appoggio per uscire ma è in grado di deambulare anche senza appoggio come fa in casa aiutandosi con l'appoggio dei mobili e delle pareti che gli servono per evitare remoti rischi di caduta. A oggi la sua autonomia motoria è ancora presente anche in virtù delle buone condizioni generali del soggetto ……”. Si tratta in parte di valutazioni e non di dati obiettivati, ma la deambulazione era possibile con appoggio, mentre alla visita del 4/12/2023 il dott. geriatra, attesta come il paziente fosse “molto Persona_5
peggiorato negli ultimi tempi. L'emisoma destro è maggiormente ipostenico …… in piedi cammina per brevi tratti usando le stampelle e la sorveglianza di una persona. Tende a strisciare il piede destro.
Cade spesso. Anche l'arto superiore destro è peggiorato funzionalmente nei movimenti fini della mano ed è diffusamente ipostenico. In generale molto affaticabile. Presenti pallestesie agli arti inferiori maggiori a destra. Esce di casa solo accompagnato e poche volte. Presente anche iniziale deficit dell'attenzione. Orientato per tempo spazio e dati personali. MMSE: 25/30”. Quest'ultimo documento evidenzia un evidente peggioramento funzionale che non emerge alla visita del dott. , Persona_1
con contestazioni prodotte dal dott. non sulla obiettività accertata e descritta, ma sulla Per_6
valutazione delle conseguenze del quadro in base al valore dell'EDSS che sarebbe stato pari a 5 (“5.0:
Persona non completamente autonoma, con modeste limitazioni nelle attività giornaliere. Cammina senza ausili e senza soste per circa 200 metri”). Si è già detto circa la non automaticità della corrispondenza della valutazione clinica dell'EDSS con quella medico-legale, ma la descrizione riportata nella scala non è una condizione che necessiti di aiuto permanente per deambulare, né di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita correlati all'età anagrafica posseduta.
Quindi non si può riconoscere il beneficio richiesto sia all'epoca della domanda amministrativa, sia di
4 quella della visita del CTU in ATP. Successivamente emerge un aggravamento della funzione motoria nell'intervallo temporale fra il 18/7/2023 e il 4/12/2023, con precisa indicazione in quest'ultima data di
“molto peggiorato negli ultimi tempi”; l'aggravamento, dato anche l'attuale quadro clinico con i deficit motori, è ora causa di una effettiva impossibilità agli spostamenti (variazioni posturali e deambulazione) in modo utile a compiere gli atti quotidiani della vita in un uomo dell'età anagrafica del ricorrente, nel corso della quale l'autonomia è pressoché completa. Deriva, pertanto come il beneficio richiesto sia da riconoscere a decorrere dal 1° ottobre 2023, ma si deve anche indicare una epoca di revisione al fine di valutare la persistenza, o meno dell'attuale condizione che potrebbe ricavare beneficio dalle cure attualmente in atto e in precedenza sospese e/o ritardate, quindi una revisione a un anno dall'attuale visita e indicabile nel corso del mese di Gennaio 2026.”.
Il CTU ha, quindi, concluso che il ricorrente: “– affetto da sclerosi multipla – sia invalido totale con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data del 1° ottobre 2023; si ritiene poi necessaria rivalutazione della condizione invalidante con revisione nel mese di Gennaio 2026.”.
Ritiene il Tribunale che la consulenza vada condivisa e posta a base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, non avendo, peraltro, il CT di parte resistente formulato osservazioni sulla relazione ed avendo il CT di parte ricorrente formulato osservazioni unicamente in ordine alla revisione triennale (osservazioni alle quali il CTU ha risposto facendo riferimento alla terapia biologica somministrata al ricorrente dal 30.10.2023; v. pag. 7 della consulenza tecnica).
Sulla scorta dell'espletato accertamento medico deve, pertanto, ritenersi accertata la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal
1.10.2023.
A tal proposito, si evidenzia che, in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
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Considerato che
la decorrenza dell'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento è successiva alla data della visita presso la competente
Commissione Medica, nonché alla data della visita effettuata dal CTU nel procedimento di ATP, le spese sia della fase di ATP, che della presente fase di opposizione, si intendono parzialmente compensate tra le parti nella misura della metà, le spese residue devono essere poste a carico di e CP_1
sono complessivamente liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, sia della fase di ATP, liquidate come da separato decreto del 20.12.2023, che della presente fase di opposizione, liquidate come da separato decreto del 1.04.2025, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1.10.2023;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti, sia della fase di ATP, che della presente fase di opposizione, nella misura della metà e condanna al pagamento, a favore del ricorrente, delle CP_1
spese processuali residue, queste ultime liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre al
15% per spese generali, oltre ad IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti del 20.12.2023 e del 1.04.2025, definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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