Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4809/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARTELLACCI DANIELE
RI AG, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MARTELLACCI DANIELE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 22/11/2024 dai coniugi predetti;
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla stipula di accordo di negoziazione assistita tra i coniugi, autorizzato dalla Procura presso il Tribunale di
Modena in data 07/02/2018;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e precisamente ciascuno presso la propria attuale residenza sopra indicata;
2) i coniugi convengono l'affidamento condiviso della figlia
, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
3) le modalità di visita e i periodi di tempo da trascorrere con ciascun genitore saranno definiti liberamente e di comune accordo tra i genitori stessi.
In ogni caso si stabilisce sin d'ora che, anche in considerazione degli impegni lavorativi delle parti, il signor potrà tenere con sé Pt_1
: Per_1
2 a. il martedì, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà direttamente a scuola;
b. un week ogni due, dal sabato mattina, verso le ore 08.00, quando la preleverà dalla casa materna, sino alla domenica sera, verso le ore 20.00, quando la riporterà presso l'abitazione della madre;
c. nelle settimane in cui non avrà con sé la figlia per l'intero week end, anche in conseguenza dell'attività lavorativa della signora
MA, dal giovedì sera, verso le ore 20.00, sino al sabato sera, stessa ora, quando la bambina verrà portata presso l'abitazione materna;
d. sette giorni nel periodo Natalizio, in modo tale da avere cura di fare trascorrere di anno in anno alternativamente il Natale ed il
Capodanno con ciascun genitore (dal 24 dicembre sino al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre sino al 6 gennaio);
e. per tre giorni durante le festività pasquali, alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e ET
(indicativamente dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e dal giorno di ET al mercoledì successivo);
f. per quindici giorni (in settimane anche non consecutive) durante le vacanze estive, concordando quest'ultimo periodo con la signora MA entro il 30 maggio di ogni anno tenendo conto delle reciproche disponibilità di ferie;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari al padre e negli altri anni alla madre.
Per mero scrupolo si precisa che tutte le suindicate tempistiche di visita potranno essere modificate in caso di necessità da parte dei genitori e/o della figlia.
4) Il signor verserà alla signora RI MA, dalla Parte_1 sottoscrizione del presente accordo, la somma di € 550,00
3 mensili, entro il giorno 20 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
5) i signori e RI MA concorreranno, Parte_1 rispettivamente per la quota del 60 % e del 40 %, alle spese straordinarie nell'interesse della figlia.
Per la tipologia di spese e le modalità e la tempistica di rimborso le parti richiamano integralmente il protocollo del Tribunale di Modena del 25.09.2019;
6) le parti dichiarano di avere autonomi mezzi di sostentamento e non è quindi dovuto alcun contributo di mantenimento ex art. 156 c.c.;
7) le parti danno atto di avere regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di avere diviso ciascun bene in comune e di null'altro avere a pretendere reciprocamente, anche per il futuro;
8) le spese legali della presente procedura saranno a carico di entrambe le parti, equamente. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in BOMPORTO
(MO) il 16/06/2012 fra nato a [...] il Parte_1
03/10/1978 e AG RI nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BOMPORTO
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2012
Atto n. 5 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio
4 cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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