Art. 20. Gestione degli enti ecclesiastici 1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti della Chiesa, senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
Articolo 20 della Legge 30 luglio 2012, n. 127
Articolo 19Articolo 21
Articolo 20 della Legge 30 luglio 2012, n. 127
Versione
22 agosto 2012
22 agosto 2012