Articolo 20 della Legge 30 luglio 2012, n. 127
Articolo 19Articolo 21
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22 agosto 2012
Art. 20. Gestione degli enti ecclesiastici 1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti della Chiesa, senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012