Art. 17.
Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno nominati in seguito al concorso gia' bandito conservano in via transitoria tale qualifica; e sono promossi vice referendari per merito assoluto dopo un anno di effettivo servizio, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 .
Fino a che tutti gli aiuto referendari non siano promossi vice referendari, le nomine a vice referendario sono disposte con riserva di anzianita' a loro favore.
Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno nominati in seguito al concorso gia' bandito conservano in via transitoria tale qualifica; e sono promossi vice referendari per merito assoluto dopo un anno di effettivo servizio, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 .
Fino a che tutti gli aiuto referendari non siano promossi vice referendari, le nomine a vice referendario sono disposte con riserva di anzianita' a loro favore.