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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4765 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15723 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, P.zza San F.sco C.F._1
Di Paola, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Greco Giuseppe Emanuele, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, (C.F. ),in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Sammartino,
n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marino Fabio, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, residente in [...], fondo Chiusa Grande 3/A Controparte_2
– parti convenute –
OGGETTO: Risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 07/07/2025, svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, CP_3 unitamente a , per sentirli condannare in solido
[...] Controparte_2 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conse- guenza del sinistro verificatosi a Palermo, in data 29 gennaio 2018 intorno alle ore 14:25. A tal fine ha dedotto che, mentre era alla guida del motociclo Honda targa- to DX83346, di proprietà del sig. e percorreva il viale del Pa- Parte_2 diglione, giunto in corrispondenza dell'incrocio con la via Agesia di Siracusa, era stato tamponato dall'autovettura Toyota Yaris targata CS833ZC, di pro- prietà e condotta dal sig. , il quale con una condotta di gui- Controparte_2 da distratta e non mantenendo la distanza di sicurezza, aveva provocato la caduta del motociclo e dello stesso conducente, odierno attore.
L'attore ha sostenuto di essere stato trasportato poco dopo presso il Pron- to Soccorso dell'Ospedale di Villa Sofia di Palermo, dove gli era stato diagno- sticato “trauma cranico con ferita lacero-contusa frontale, stato incosciente e anisocoria” e di essere stato sottoposto, in quella stessa data, ad un inter- vento neurochirurgico per evacuazione di ematoma epidurale frontale.
Dimesso il 13.02.2018 con prescrizione di adeguata terapia medica, stante il protarsi dei sintomi conseguenti al sinistro, si era recato in data
03.09.2019 presso il nosocomio dell'Ospedale di Villa Sofia ove gli era stata diagnosticata “emicrania in paziente trattato nell'anno precedente in seguito a trauma cranico con ipertensione in atto” e rilasciata una certificazione atte- stante l'impossibilità di espletare l'attività professionistica di calciatore.
L'attore ha evidenziato come dal sinistro gli erano residuati postumi inva- lidanti permanenti, quantificati nella misura del 70% (tra cui encefalopatia post-traumatica, crisi epilettiche, emiparesi, turbe dell'attenzione e della concentrazione), nonché un danno alla capacità lavorativa specifica stimato nella misura dell'80%.
Parte attrice ha, inoltre, chiarito di aver denunciato il sinistro alle compe- tenti compagnie assicurative e che, in conseguenza del diniego formulato dall'assicurazione convenuta alle richieste risarcitorie formulate in via stra- giudiziale, ha promosso il presente giudizio, nel quale ha così concluso: “ri- tenere e dichiarare la responsabilità in solido della in persona del CP_4
Suo legale rappresentante prò - tempore e del Sig. al paga- Controparte_2 mento dei danni fisici patiti e non, dal Sig. , per tutti i danni, pa- Parte_3 trimoniali e non, diretti e non diretti e connessi al sinistro secondo quanto con-
- 2 - cluso dal CTP, in favore dell'attore nella spiegata qualità e titolo;
conseguen- temente, accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare in solido la
[...]
in persona del Suo legale rappresentante prò - tempore ed il Sig. CP_4 [...]
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal Sig. CP_5
in occasione del sinistro de quo, che verranno accertati dal nomi- Parte_3 nando CTU e che saranno comprensivi dell'incapacità lavorativa specifi- ca/generica tenuto conto delle lesioni riportate, oltre spese mediche, oltre ogni danno connesso come meglio verrà specificato nelle redigende memorie ex art.
183, Vico., c.p.c; Condannare i convenuti agli interessi legali dal fatto al saldo
e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spesa, competen- ze ed onorari oltre accessori come per legge, con distrazione di esse ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario”.
Nella contumacia dell'altro convenuto, si è costituta in giudizio
[...]
, contestando sia l'an che il quantum debeatur: in ordine al Controparte_6 primo aspetto, ha negato la ricostruzione della dinamica del sinistro asserita dall'attore, nonché la responsabilità del proprio assicurato nella sua causa- zione, eccependo, a tal fine, l'assenza di prova circa: a) la dinamica dell'incidente; b) il nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate;
c) la ri- conducibilità dei danni materiali e fisici alla condotta del conducente assicu- rato.
A supporto di ciò, parte convenuta ha evidenziato le conclusioni cui era pervenuto il CTP, il quale aveva escluso, da un lato, la compatibilità dei dan- ni riscontrati tra i veicoli coinvolti nel sinistro con la dinamica dello stesso
(così come descritta in atto di citazione), e ,dall'altro, la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con il corretto uso del casco di protezione.
La Società assicurativa ha, quindi, così concluso chiedendo: “nel merito • rigettare con ogni e qualsiasi statuizione le domande risarcitorie tutte spiegate dal sig. nei confronti di in ogni caso • ri- Parte_1 Controparte_1 gettare la domanda avente per oggetto il risarcimento del danno morale. in via subordinata • ritenere e dichiarare il concorso di colpa del sig. Parte_1
- 3 - nella determinazione del sinistro e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., di- minuire percentualmente o ritenere non dovuto il risarcimento dei danni do- mandato dall'attore”.
La causa, istruita mediante prova per testi, acquisizione del file audio del- la registrazione della chiamata al servizio 118 e C.T.U. medico-legale affidata alla dott.ssa Persona_1 Controparte_7
è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quin-
[...] quies comma 2 c.p.c. all'udienza del 07.7.2025, svolta in modalità c.d. carto- lare, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, in ordine al merito, le domande attoree sono parzialmente fondate nei limiti di cui appreso.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria può ritenersi dimostrato l'avveramento del sinistro consistito nello scontro tra il motociclo condotto dall'odierno at- tore e l'autovettura condotta da;
indimostrata è rimasta, Controparte_2 invece, la dinamica dell'incidente, con la conseguenza dell'impossibilità di af- fermare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del pre- detto sinistro.
Ed invero, la dinamica dell'incidente, così come prospettata nell'atto di ci- tazione e puntualmente contestata dall'impresa assicuratrice convenuta, non ha trovato conferma nel compendio probatorio sicchè non è possibile accer- tare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagio- nato l'evento dannoso.
Ciò che, invero, è emerso con chiarezza è che in data 29 gennaio 2018 in- torno alle ore 14:25 l'attore ha riportato un trauma contusivo in conseguen- za di uno scontro con un veicolo, identificato nell'autovettura Toyota Yaris targata CS833ZC, di proprietà e condotta dal sig. . Controparte_2
Il coinvolgimento di quest'ultimo nel sinistro non è stato infatti mai conte- stato dall'assicurazione del predetto, la quale nella relazione informativa del sinistro (allegato n.2 alla comparsa di risposta) ha, piuttosto, dato atto che
“l'assicurato ci ha difatti rilasciato una dichiarazione che Controparte_2
- 4 - a causa dell'arrivo di tanta gente e, dopo aver capito che era stata chiamata un'ambulanza, per paura si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro”, salvo poi affermare che “in un secondo momento avrebbe preso contatto con la fami- glia er assumersi la responsabilità dell'accaduto.” Pt_1
L'avvenuto scontro tra i due mezzi, in occasione del quale l'attore ha ripor- tato gravi lesioni personali, ha trovato conferma in diversi elementi: in primo luogo nel verbale di accesso del P.S. dell'Ospedale di Villa Sofia redatto a di- stanza di neanche un'ora dal fatto (ora di accettazione 14:43) in cui testual- mente si legge “politrauma della strada, presenta trauma cranico con ferita LC frontale, paziente incosciente, anisorico;
si contatta immediatamente il riani- matore che giunto in shock room intuba il paziente e lo accompagna in TC”; in secondo luogo, nella chiamata effettata in quella data (alle ore 14.25) al 118
(acquisita agli atti del procedimento e allegata alle note di trattazione scritta di parte convenuta depositate il 30.06.2025), nonché nelle dichiarazioni rese dal teste che, per quanto a tratti contraddittorie, han- Testimone_1 no tuttavia confermato l'avvenuto sinistro tra lo scooter e l'autovettura Toyo- ta, nonchè le lesioni riportate dall'attore.
Rappresenta, infatti, un punto non contestato della deposizione del teste, in quanto coincidente con le dichiarazioni stragiudiziali dallo stesso rese alla compagnia assicuratrice (contenute negli allegati della produzione di
[...]
e da lui sottoscritte in data 15.06.2020, l'avvenuto scontro tra CP_8
i mezzi sopra indicati e le gravi lesioni riportate dall'odierno attore in conse- guenza dello stesso.
Il teste ha infatti affermato, dapprima Testimone_1 all'Assicurazione il 15.06.2020 e poi all'udienza del 04.03.2024 di aver visto l'amico per terra con il volto insanguinato accanto allo scooter e Parte_1 alla macchina grigia condotta da : “gli ho visto sputare una Controparte_2 palla di sangue dalla bocca, non ho chiamato io il 118 non so chi l'abbia fatto
(….), “Appena ha sputato sta bolla di sangue, il suo corpo ha iniziato a fare come l'acqua che bolle e allora lo hanno preso e infilato in macchina e portato all'Ospedale, non so quale” (così pag. 2 del verbale di udienza del 4.03.2024).
- 5 - Tali dichiarazioni coincidono con quelle rese in sede stragiudiziale alla compagnia assicurativa “ho visto per terra accanto allo scooter e ad un Pt_1 macchina grigia era insanguinato” che, sebbene non assurgano al ran- Pt_1 go di prova, confermano sul punto la versione resa dal teste in udienza.
Gli elementi rassegnati consentono, dunque, a questo Giudice di ritenere provata la verificazione del sinistro.
Provato risulta, altresì, il nesso causale tra il sinistro de quo e le lesioni ri- portate dall'attore: depone in tal senso, la documentazione sanitaria agli atti e la relazione depositata dal C.T.U, il quale ha affermato che “Le lesioni ripor- tate dal Sig. in data 29/01/2018 e documentate dalla documentazione Pt_1 medica prodotta agli atti possono essere compatibili con politrauma in un mo- tociclista” (così pag. 7 relazione CTU).
L'attività istruttoria espletata non ha, invece, confermato la dinamica del sinistro esposta in atto di citazione, né l'imputabilità di detto evento alla sola condotta imprudente del convenuto consistita - secondo l'attore- nel tampo- namento del motociclo.
Ed invero, il teste in un'udienza ha riferito che “noi siamo usciti e c'era una macchina grigia dietro di lui che, mentre lui parlava con noi, doveva passare.
Quel signore era di premura, forse doveva andare ad allenarsi e mentre se ne stava andando, ho visto che la macchina ha preso il mio amico da dietro e lui è andato a sbattere sulle basi delle colonne di ferro di un portone che non c'è più….. era fermo in sella al suo motociclo con il motore accesso e parla- Pt_1 va con tutti gli amici - perché lui giocava a calcio e da tempo non si vedeva. Da fermo è andato per partire, anche per fare passare la macchina . Si sono Per_2 mossi quasi in contemporanea e da lì hanno impattato” (così pag.1 verbale di udienza del 04.03.2024).
Detta ricostruzione, di per sé poco credibile- alla luce della gravità delle le- sioni riportate dall'attore- nella parte in cui afferma che i due veicoli erano fermi e che all'atto di ripartire si è verificato lo scontro, diverge, sia pur in parte, da quella fornita dall'attore in atto di citazione e da quella resa dallo stesso teste in sede stragiudiziale alla Compagnia as- Testimone_1
- 6 - sicuratrice innanzi alla quale costui ha affermato di non aver visto il tampo- namento e di essere uscito dal garage in cui si trovava solo dopo aver sentito il rumore “ ero in un garage quando ho sentito un rumore forte dopo che Pt_1 era andato via, sono uscito e ho visto per terra”. Pt_1
Tali elementi non consentono di ritenere accertata in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso ed a vincere la presunzione di solidarietà di cui all'art. 2054, secondo comma c.c.
Ora, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n. 21024), nel caso dello scontro tra veicoli, devono trarsi dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., le seguenti norme e principi regolatori:
- il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dalla disposizione ha funzione meramente sussidiaria (Cass. n. 6483 del 2013; n. 7061 del
2020; n. 13540 del 2023), operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti ab-bia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 9353 del
2019; n. 18479 del 2015; n. 1317 del 2006);
- il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. n. 10031 del 2006; n. 18631 del 2015) e di aver po- sto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (n. 15822 del 2015;
n. 21056 del 2004; n. 15434 del 2004); anche se dalla valutazione delle pro- ve resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducen- ti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve pari- menti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circo- lazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. e pluribus Cass. 8/01/2016, n. 124);
- la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circola- zione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche
- 7 - indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente
(Cass. 15/09/2020, n. 19115; 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n.
9550; 10/03/2006, n. 5226);
- l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricor- so al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabi- lire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (Cass. n. 15152 del 2023; n. 4909 del 1996; n. 2038 del 1994).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in at- to di citazione, i convenuti e de- Controparte_2 Controparte_1 vono ritenersi obbligati a risarcire l'attore dei danni dallo stesso sofferti in conseguenza dell'incidente, in ragione del 50% della loro entità.
Al risarcimento dei suddetti danni è tenuta, in solido e nella stessa misu- ra, anche la Compagnia di assicurazione, data la pacifica esistenza di un va- lido rapporto assicurativo relativo all'autovettura di proprietà del convenuto.
Venendo, quindi, all'accertamento delle conseguenze dannose del sinistro e con riguardo al danno non patrimoniale sofferto dall'attore, il Tribunale re- puta condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. a firma della dott.ssa la quale sulla base della documentazione prodotta ed Persona_1 in riferimento a quanto accertato nel corso dell'esame clinico-anamnestico, ha giudicato le lesioni refertate al danneggiato compatibili con la dinamica del sinistro.
Appaiono inoltre appropriate sia la determinazione rispettivamente in giorni 30(trenta) di inabilità temporanea assoluta, in giorni trenta (60) di inabilità temporanea parziale al 75%, in giorni 60 (sessanta) di inabilità tem- poranea parziale al 50% ed in giorni 60 (sessanta) inabilità temporanea par- ziale al 25%, sia la valutazione del danno biologico permanente residuato dal trauma, globalmente stimata nella misura dell'15% (quindici percento), tenu-
- 8 - to conto delle lesioni collegate causalmente col sinistro.
Infondate sono risultate, invece, alla luce dei chiari e condivisibili chiari- menti forniti dal C.T.U., le osservazioni mosse dalla parte attrice alla relazio- ne del consulente d'ufficio.
Sul punto mette appena conto ricordare che anche la consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì una semplice allegazione difensiva, in relazione alla quale il giudice non deve motivare il proprio dis- senso quando pone a base del proprio convincimento considerazioni incom- patibili con le osservazioni ivi contenute e conformi al parere del proprio consulente (v. Cass. 6432/2002; Cass. 17556/2002; Cass. 1902/2002;
Cass. 15028/2001; Cass. 5687/2001; Cass. 3371/2001).
Ora va rammentato che il danno biologico, quale lesione del diritto invio- labile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non pa- trimoniale di cui all'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione costituzional- mente orientata di cui alle note sentenze gemelle di San Martino;
Cass.
SSUU nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008) e ha una portata tenden- zialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt.
138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione tempo- ranea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di ac- certamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, in- dipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi di- versi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il le- gislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condi- visi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura per- centuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad
- 9 - ogni persona;
tali conseguenze possono infatti distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che ab- biano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte conside- rate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali.
Trattandosi di danno eccedente il limite del 9%, ai fini della liquidazione monetaria, non potendosi applicare la tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 cod. ass. in ragione del tempo in cui si è verificato l'illecito, que- sto Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a ga- rantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispe- cie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf.
Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 24473 del 18 no- vembre 2014; 17018 del 18 giugno 2018).
I valori tabellari – specie nell'edizione più aggiornata pubblicata nel corso del corrente anno - tengono, infatti, conto innanzitutto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008
(nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addi- venire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della riduzione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica suscettibi- le di accertamento medico - legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato non- ché del pregiudizio interiore conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
- 10 - Le richiamate esigenze di integralità e di unitarietà del risarcimento, in particolare, sono state ulteriormente approfondite nella più recente giuri- sprudenza della Terza Sezione Civile della Suprema Corte, là dove è interve- nuta a delimitare i contorni del compito liquidatorio del giudice in caso di danno non patrimoniale, precisando come la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale, in tanto è ammessa, in quanto sia evidente la diversità del bene o interesse og- getto di lesione (Cass. 9 giugno 2015, n. 11851; Cass. 8 maggio 2015, n.
9320).
Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nell'elaborazione successiva della stessa giurisprudenza, essendosi precisato che costituisce indebita du- plicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico -relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pre- giudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefetti- bilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il do- lore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata va- lutazione e liquidazione (Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, succes- sivamente confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; anco- ra più recentemente sent. 28989 dell'11/11/2019). Le tabelle milanesi inglo- bano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patri- moniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso. In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora
- 11 - delineate nel testo dell'art. 138 novellato dalla legge 124/2017, che appunto al punto e) del comma 2 prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva del- la liquidazione.
Resta, dunque, esclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarci- mento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, dan- no estetico, danno esistenziale) già valutate – seppur in termini per così dire standard – nella scelta del barème medico – legale e del valore punto tabella- re e la cui separata liquidazione si tradurrebbe dunque in una vera e propria duplicazioni risarcitoria, mentre la valutazione del danno da sofferenza inte- riore sarà possibile ogni qual volta tale danno sarà allegato dal danneggiato e provato anche sulla base di argomenti presuntivi (quali il grado della meno- mazione permanente, la durata del periodo di malattia, i trattamenti chirur- gici e le terapie praticate, le ripercussioni degli uni e degli altri e delle demi- nute attitudini psico – fisiche sulle normali abitudini di vita della persona, sulla sua autonomia e sulla sua abilità lavorativa, l'età di quest'ultima)
(Cass. 4878 del 19/2/2019).
Al fine poi di assicurare una liquidazione il più possibile individualizzata, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimonia- le nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto mediante l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta, mo- dulandolo entro la percentuale massima contemplata dalle menzionate tabel- le milanesi.
La terza sezione civile della Suprema Corte ha però recentemente avvertito che, proprio in coerenza con la nozione dinamica del danno biologico, le con- seguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quoti- diana e sugli aspetti dinamico relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano
- 12 - alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimo- niale;
al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del dan- no biologico (Cfr., tra le più recenti, Cass.
4.3.2021 n. 5865; 11.11.2019 n.
28988).
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concre- to più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinaria- mente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al Giudice, con motivazione analitica e non stereoti- pata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di persona- lizzazione della liquidazione (vds. da ultimo, Cass. 7813/19).
In applicazione degli enunciati criteri, avuto riguardo ai valori riportati nelle richiamate tabelle, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liqui- data la somma di € 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, comprensivo anche del ristoro della sofferenza interiore, per un totale di € 13.800,00.
Per la lesione permanente dell'integrità psicofisica, tenuto conto dell'età della parte lesa (20 anni) al tempo del sinistro, del grado di invalidità perma- nente (15 %) e del valore base per punto di “danno non patrimoniale omni- comprensivo nel senso sopra chiarito (e comprendente anche la valutazione della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale allegata e presuntivamente accertata in ragione dell'età del danneggiato, delle significa- tive alterazioni di vita quotidiane legate soprattutto all'interruzione dell'attività sportiva dall'attore praticata, della sintomatologia dolorosa e dei postumi tutt'oggi perduranti) va equitativamente liquidata la somma pari ad
€ 57.111,00; somma, che appare equo personalizzare ulteriormente nella misura del 10% del solo danno biologico, tenuto conto del tipo di lesioni, del- le loro refluenze sulla sfera psico-fisica del danneggiato e sull'incidenza sul
- 13 - piano dinamico-relazione e del fatto che a causa di esse l'attore, nonostante la giovane età, ha dovuto rinunciare a praticare uno sport (il calcio) cui era dedito prima del sinistro (come si evince dalla certificazione a firma del Dott. dell'Ospedale di Villa Sofia di Palermo). Tes_2
La somma liquidata per danno non patrimoniale, comprensiva della per- sonalizzazione sopra indicata, ammonta a complessivi euro 75.270,60.
Detta somma andrà quindi decurtata del 50% in base al concorso di colpa della vittima, pervenendosi alla somma di euro 37.635,30.
Il C.T.U. ha poi accertato che «la morfologia e la localizzazione delle fratture del massiccio facciale documentate all'esame TC encefalo del 29/01/2018 non sono compatibili con uso del casco protettivo».
Va quindi operata una ulteriore riduzione del 20% del danno spettante all'attore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. pervenendosi all'importo di euro
30.108,24.
Va infine rigettata la richiesta di un'autonoma posta risarcitoria per il
(presunto) danno conseguente alla perdita della capacità lavorativa dell'attore sia generica che specifica.
Sul punto si osserva che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, rappresentato dall'incapacità di svol- gere la specifica professione esercitata dal danneggiato prima dell'evento le- sivo, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e che quello de- rivante dalla perdita della capacità lavorativa generica, traducendosi nell'incapacità di attendere a qualsiasi altro lavoro, deve essere accertata in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o pre- sumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, e inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altri- menti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse
- 14 - o ridotte (cfr. Cass. civ. n. 16213/2013, n. 12463/2012, n. 10074/2010 e n.
6291/2003).
Nel caso di specie la richiesta invocata dall'attore di ristoro del danno da perdita della capacità lavorativa non può trovare accoglimento, posto che - con riferimento a quella generica - non sono emersi elementi che depongano nel senso di ritenere che a seguito dell'invalidità derivante dal sinistro,
l'attore non possa più attendere a nessun tipo di lavoro e - con riferimento a quella specifica- se è vero che l'attore praticava regolarmente attività sportiva come calciatore e se è altrettanto vero che il neurologo dell'Ospedale di Villa
Sofia ha certificato l'impossibilità di svolgerla in futuro, occorre altrettanto chiarire che l'attività di calciatore praticata da non assurge ad Parte_1 attività lavorativa professionale ma era praticata a livello meramente dilet- tantistico.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito come l'esistenza di postumi permanenti di qualunque tipo non giustifica la pretesa al risarcimento del danno, se essi non hanno determinato in concreto una perdita del reddito, certa o almeno probabile, posto che il danno da lucro cessante – quale è quello invocato dall'attore, va valutato in concreto e non in astratto (Cass. 16604/2025).
Occorre a questo punto osservare che gli importi liquidati a ristoro del danno non patrimoniale, pur se determinati in valori attuali, non compren- dono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata dispo- nibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquida- to al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni cir- ca il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto. Secondo un indirizzo ormai consoli-
- 15 - dato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass.
3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con ca- denza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli in- teressi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazio- ne.
Applicando, dunque, i criteri esposti, la somma complessivamente dovuta a parte attrice ammonta ad € 33.491,94.
Su detta somma matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Vanno poi riconosciuti a parte attrice ha, altresì, € 622,20 per esborsi re- lativi alla consulenza tecnica di parte (cfr. fattura doc. N. 10).
A tale ultimo proposito, preme osservare che, secondo il consolidato inse- gnamento della Suprema Corte, essi rientrano tra quelli che la parte vittorio- sa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripeti- zione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 3380/2015, n. 84/2013, n.
6056/1990, n. 3716/1980.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste in solido a carico dei convenuti.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse-
- 16 - guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum relativamente a tutte le fasi con distra- zione in favore del procuratore antistatario .
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indicano nei convenuti e , le parti Controparte_1 Controparte_2 nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di;
disattesa ogni diversa domanda, ecce- Controparte_2 zione e difesa;
in accoglimento parziale delle domande spiegate da Parte_4
;
[...] condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore e , in solido, a pagare a parte attrice la somma Controparte_2 di € 33.491,94, a titolo di danno non patrimoniale ed € 622,20 a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre gli interessi legali dalla data della pre- sente decisione fino al soddisfo;
condanna inoltre i convenuti, in solido tra loro, alla 7.616,00 per compen- si, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi ed oltre C.U. e marca con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone le spese relative all'espletata C.T.U. a carico dei convenuti in solido;
indica in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e , in solido, quali parti obbligate al risarcimento Controparte_2 del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto de- gli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 26/11/2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
- 17 - dott. Serena Pezzano.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 18 -
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15723 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, P.zza San F.sco C.F._1
Di Paola, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Greco Giuseppe Emanuele, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, (C.F. ),in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Sammartino,
n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marino Fabio, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, residente in [...], fondo Chiusa Grande 3/A Controparte_2
– parti convenute –
OGGETTO: Risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 07/07/2025, svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, CP_3 unitamente a , per sentirli condannare in solido
[...] Controparte_2 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conse- guenza del sinistro verificatosi a Palermo, in data 29 gennaio 2018 intorno alle ore 14:25. A tal fine ha dedotto che, mentre era alla guida del motociclo Honda targa- to DX83346, di proprietà del sig. e percorreva il viale del Pa- Parte_2 diglione, giunto in corrispondenza dell'incrocio con la via Agesia di Siracusa, era stato tamponato dall'autovettura Toyota Yaris targata CS833ZC, di pro- prietà e condotta dal sig. , il quale con una condotta di gui- Controparte_2 da distratta e non mantenendo la distanza di sicurezza, aveva provocato la caduta del motociclo e dello stesso conducente, odierno attore.
L'attore ha sostenuto di essere stato trasportato poco dopo presso il Pron- to Soccorso dell'Ospedale di Villa Sofia di Palermo, dove gli era stato diagno- sticato “trauma cranico con ferita lacero-contusa frontale, stato incosciente e anisocoria” e di essere stato sottoposto, in quella stessa data, ad un inter- vento neurochirurgico per evacuazione di ematoma epidurale frontale.
Dimesso il 13.02.2018 con prescrizione di adeguata terapia medica, stante il protarsi dei sintomi conseguenti al sinistro, si era recato in data
03.09.2019 presso il nosocomio dell'Ospedale di Villa Sofia ove gli era stata diagnosticata “emicrania in paziente trattato nell'anno precedente in seguito a trauma cranico con ipertensione in atto” e rilasciata una certificazione atte- stante l'impossibilità di espletare l'attività professionistica di calciatore.
L'attore ha evidenziato come dal sinistro gli erano residuati postumi inva- lidanti permanenti, quantificati nella misura del 70% (tra cui encefalopatia post-traumatica, crisi epilettiche, emiparesi, turbe dell'attenzione e della concentrazione), nonché un danno alla capacità lavorativa specifica stimato nella misura dell'80%.
Parte attrice ha, inoltre, chiarito di aver denunciato il sinistro alle compe- tenti compagnie assicurative e che, in conseguenza del diniego formulato dall'assicurazione convenuta alle richieste risarcitorie formulate in via stra- giudiziale, ha promosso il presente giudizio, nel quale ha così concluso: “ri- tenere e dichiarare la responsabilità in solido della in persona del CP_4
Suo legale rappresentante prò - tempore e del Sig. al paga- Controparte_2 mento dei danni fisici patiti e non, dal Sig. , per tutti i danni, pa- Parte_3 trimoniali e non, diretti e non diretti e connessi al sinistro secondo quanto con-
- 2 - cluso dal CTP, in favore dell'attore nella spiegata qualità e titolo;
conseguen- temente, accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare in solido la
[...]
in persona del Suo legale rappresentante prò - tempore ed il Sig. CP_4 [...]
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal Sig. CP_5
in occasione del sinistro de quo, che verranno accertati dal nomi- Parte_3 nando CTU e che saranno comprensivi dell'incapacità lavorativa specifi- ca/generica tenuto conto delle lesioni riportate, oltre spese mediche, oltre ogni danno connesso come meglio verrà specificato nelle redigende memorie ex art.
183, Vico., c.p.c; Condannare i convenuti agli interessi legali dal fatto al saldo
e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spesa, competen- ze ed onorari oltre accessori come per legge, con distrazione di esse ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario”.
Nella contumacia dell'altro convenuto, si è costituta in giudizio
[...]
, contestando sia l'an che il quantum debeatur: in ordine al Controparte_6 primo aspetto, ha negato la ricostruzione della dinamica del sinistro asserita dall'attore, nonché la responsabilità del proprio assicurato nella sua causa- zione, eccependo, a tal fine, l'assenza di prova circa: a) la dinamica dell'incidente; b) il nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate;
c) la ri- conducibilità dei danni materiali e fisici alla condotta del conducente assicu- rato.
A supporto di ciò, parte convenuta ha evidenziato le conclusioni cui era pervenuto il CTP, il quale aveva escluso, da un lato, la compatibilità dei dan- ni riscontrati tra i veicoli coinvolti nel sinistro con la dinamica dello stesso
(così come descritta in atto di citazione), e ,dall'altro, la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con il corretto uso del casco di protezione.
La Società assicurativa ha, quindi, così concluso chiedendo: “nel merito • rigettare con ogni e qualsiasi statuizione le domande risarcitorie tutte spiegate dal sig. nei confronti di in ogni caso • ri- Parte_1 Controparte_1 gettare la domanda avente per oggetto il risarcimento del danno morale. in via subordinata • ritenere e dichiarare il concorso di colpa del sig. Parte_1
- 3 - nella determinazione del sinistro e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., di- minuire percentualmente o ritenere non dovuto il risarcimento dei danni do- mandato dall'attore”.
La causa, istruita mediante prova per testi, acquisizione del file audio del- la registrazione della chiamata al servizio 118 e C.T.U. medico-legale affidata alla dott.ssa Persona_1 Controparte_7
è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quin-
[...] quies comma 2 c.p.c. all'udienza del 07.7.2025, svolta in modalità c.d. carto- lare, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, in ordine al merito, le domande attoree sono parzialmente fondate nei limiti di cui appreso.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria può ritenersi dimostrato l'avveramento del sinistro consistito nello scontro tra il motociclo condotto dall'odierno at- tore e l'autovettura condotta da;
indimostrata è rimasta, Controparte_2 invece, la dinamica dell'incidente, con la conseguenza dell'impossibilità di af- fermare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del pre- detto sinistro.
Ed invero, la dinamica dell'incidente, così come prospettata nell'atto di ci- tazione e puntualmente contestata dall'impresa assicuratrice convenuta, non ha trovato conferma nel compendio probatorio sicchè non è possibile accer- tare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagio- nato l'evento dannoso.
Ciò che, invero, è emerso con chiarezza è che in data 29 gennaio 2018 in- torno alle ore 14:25 l'attore ha riportato un trauma contusivo in conseguen- za di uno scontro con un veicolo, identificato nell'autovettura Toyota Yaris targata CS833ZC, di proprietà e condotta dal sig. . Controparte_2
Il coinvolgimento di quest'ultimo nel sinistro non è stato infatti mai conte- stato dall'assicurazione del predetto, la quale nella relazione informativa del sinistro (allegato n.2 alla comparsa di risposta) ha, piuttosto, dato atto che
“l'assicurato ci ha difatti rilasciato una dichiarazione che Controparte_2
- 4 - a causa dell'arrivo di tanta gente e, dopo aver capito che era stata chiamata un'ambulanza, per paura si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro”, salvo poi affermare che “in un secondo momento avrebbe preso contatto con la fami- glia er assumersi la responsabilità dell'accaduto.” Pt_1
L'avvenuto scontro tra i due mezzi, in occasione del quale l'attore ha ripor- tato gravi lesioni personali, ha trovato conferma in diversi elementi: in primo luogo nel verbale di accesso del P.S. dell'Ospedale di Villa Sofia redatto a di- stanza di neanche un'ora dal fatto (ora di accettazione 14:43) in cui testual- mente si legge “politrauma della strada, presenta trauma cranico con ferita LC frontale, paziente incosciente, anisorico;
si contatta immediatamente il riani- matore che giunto in shock room intuba il paziente e lo accompagna in TC”; in secondo luogo, nella chiamata effettata in quella data (alle ore 14.25) al 118
(acquisita agli atti del procedimento e allegata alle note di trattazione scritta di parte convenuta depositate il 30.06.2025), nonché nelle dichiarazioni rese dal teste che, per quanto a tratti contraddittorie, han- Testimone_1 no tuttavia confermato l'avvenuto sinistro tra lo scooter e l'autovettura Toyo- ta, nonchè le lesioni riportate dall'attore.
Rappresenta, infatti, un punto non contestato della deposizione del teste, in quanto coincidente con le dichiarazioni stragiudiziali dallo stesso rese alla compagnia assicuratrice (contenute negli allegati della produzione di
[...]
e da lui sottoscritte in data 15.06.2020, l'avvenuto scontro tra CP_8
i mezzi sopra indicati e le gravi lesioni riportate dall'odierno attore in conse- guenza dello stesso.
Il teste ha infatti affermato, dapprima Testimone_1 all'Assicurazione il 15.06.2020 e poi all'udienza del 04.03.2024 di aver visto l'amico per terra con il volto insanguinato accanto allo scooter e Parte_1 alla macchina grigia condotta da : “gli ho visto sputare una Controparte_2 palla di sangue dalla bocca, non ho chiamato io il 118 non so chi l'abbia fatto
(….), “Appena ha sputato sta bolla di sangue, il suo corpo ha iniziato a fare come l'acqua che bolle e allora lo hanno preso e infilato in macchina e portato all'Ospedale, non so quale” (così pag. 2 del verbale di udienza del 4.03.2024).
- 5 - Tali dichiarazioni coincidono con quelle rese in sede stragiudiziale alla compagnia assicurativa “ho visto per terra accanto allo scooter e ad un Pt_1 macchina grigia era insanguinato” che, sebbene non assurgano al ran- Pt_1 go di prova, confermano sul punto la versione resa dal teste in udienza.
Gli elementi rassegnati consentono, dunque, a questo Giudice di ritenere provata la verificazione del sinistro.
Provato risulta, altresì, il nesso causale tra il sinistro de quo e le lesioni ri- portate dall'attore: depone in tal senso, la documentazione sanitaria agli atti e la relazione depositata dal C.T.U, il quale ha affermato che “Le lesioni ripor- tate dal Sig. in data 29/01/2018 e documentate dalla documentazione Pt_1 medica prodotta agli atti possono essere compatibili con politrauma in un mo- tociclista” (così pag. 7 relazione CTU).
L'attività istruttoria espletata non ha, invece, confermato la dinamica del sinistro esposta in atto di citazione, né l'imputabilità di detto evento alla sola condotta imprudente del convenuto consistita - secondo l'attore- nel tampo- namento del motociclo.
Ed invero, il teste in un'udienza ha riferito che “noi siamo usciti e c'era una macchina grigia dietro di lui che, mentre lui parlava con noi, doveva passare.
Quel signore era di premura, forse doveva andare ad allenarsi e mentre se ne stava andando, ho visto che la macchina ha preso il mio amico da dietro e lui è andato a sbattere sulle basi delle colonne di ferro di un portone che non c'è più….. era fermo in sella al suo motociclo con il motore accesso e parla- Pt_1 va con tutti gli amici - perché lui giocava a calcio e da tempo non si vedeva. Da fermo è andato per partire, anche per fare passare la macchina . Si sono Per_2 mossi quasi in contemporanea e da lì hanno impattato” (così pag.1 verbale di udienza del 04.03.2024).
Detta ricostruzione, di per sé poco credibile- alla luce della gravità delle le- sioni riportate dall'attore- nella parte in cui afferma che i due veicoli erano fermi e che all'atto di ripartire si è verificato lo scontro, diverge, sia pur in parte, da quella fornita dall'attore in atto di citazione e da quella resa dallo stesso teste in sede stragiudiziale alla Compagnia as- Testimone_1
- 6 - sicuratrice innanzi alla quale costui ha affermato di non aver visto il tampo- namento e di essere uscito dal garage in cui si trovava solo dopo aver sentito il rumore “ ero in un garage quando ho sentito un rumore forte dopo che Pt_1 era andato via, sono uscito e ho visto per terra”. Pt_1
Tali elementi non consentono di ritenere accertata in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso ed a vincere la presunzione di solidarietà di cui all'art. 2054, secondo comma c.c.
Ora, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n. 21024), nel caso dello scontro tra veicoli, devono trarsi dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., le seguenti norme e principi regolatori:
- il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dalla disposizione ha funzione meramente sussidiaria (Cass. n. 6483 del 2013; n. 7061 del
2020; n. 13540 del 2023), operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti ab-bia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 9353 del
2019; n. 18479 del 2015; n. 1317 del 2006);
- il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. n. 10031 del 2006; n. 18631 del 2015) e di aver po- sto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (n. 15822 del 2015;
n. 21056 del 2004; n. 15434 del 2004); anche se dalla valutazione delle pro- ve resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducen- ti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve pari- menti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circo- lazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. e pluribus Cass. 8/01/2016, n. 124);
- la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circola- zione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche
- 7 - indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente
(Cass. 15/09/2020, n. 19115; 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n.
9550; 10/03/2006, n. 5226);
- l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricor- so al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabi- lire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (Cass. n. 15152 del 2023; n. 4909 del 1996; n. 2038 del 1994).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in at- to di citazione, i convenuti e de- Controparte_2 Controparte_1 vono ritenersi obbligati a risarcire l'attore dei danni dallo stesso sofferti in conseguenza dell'incidente, in ragione del 50% della loro entità.
Al risarcimento dei suddetti danni è tenuta, in solido e nella stessa misu- ra, anche la Compagnia di assicurazione, data la pacifica esistenza di un va- lido rapporto assicurativo relativo all'autovettura di proprietà del convenuto.
Venendo, quindi, all'accertamento delle conseguenze dannose del sinistro e con riguardo al danno non patrimoniale sofferto dall'attore, il Tribunale re- puta condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. a firma della dott.ssa la quale sulla base della documentazione prodotta ed Persona_1 in riferimento a quanto accertato nel corso dell'esame clinico-anamnestico, ha giudicato le lesioni refertate al danneggiato compatibili con la dinamica del sinistro.
Appaiono inoltre appropriate sia la determinazione rispettivamente in giorni 30(trenta) di inabilità temporanea assoluta, in giorni trenta (60) di inabilità temporanea parziale al 75%, in giorni 60 (sessanta) di inabilità tem- poranea parziale al 50% ed in giorni 60 (sessanta) inabilità temporanea par- ziale al 25%, sia la valutazione del danno biologico permanente residuato dal trauma, globalmente stimata nella misura dell'15% (quindici percento), tenu-
- 8 - to conto delle lesioni collegate causalmente col sinistro.
Infondate sono risultate, invece, alla luce dei chiari e condivisibili chiari- menti forniti dal C.T.U., le osservazioni mosse dalla parte attrice alla relazio- ne del consulente d'ufficio.
Sul punto mette appena conto ricordare che anche la consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì una semplice allegazione difensiva, in relazione alla quale il giudice non deve motivare il proprio dis- senso quando pone a base del proprio convincimento considerazioni incom- patibili con le osservazioni ivi contenute e conformi al parere del proprio consulente (v. Cass. 6432/2002; Cass. 17556/2002; Cass. 1902/2002;
Cass. 15028/2001; Cass. 5687/2001; Cass. 3371/2001).
Ora va rammentato che il danno biologico, quale lesione del diritto invio- labile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non pa- trimoniale di cui all'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione costituzional- mente orientata di cui alle note sentenze gemelle di San Martino;
Cass.
SSUU nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008) e ha una portata tenden- zialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt.
138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione tempo- ranea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di ac- certamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, in- dipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi di- versi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il le- gislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condi- visi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura per- centuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad
- 9 - ogni persona;
tali conseguenze possono infatti distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che ab- biano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte conside- rate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali.
Trattandosi di danno eccedente il limite del 9%, ai fini della liquidazione monetaria, non potendosi applicare la tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 cod. ass. in ragione del tempo in cui si è verificato l'illecito, que- sto Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a ga- rantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispe- cie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf.
Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 24473 del 18 no- vembre 2014; 17018 del 18 giugno 2018).
I valori tabellari – specie nell'edizione più aggiornata pubblicata nel corso del corrente anno - tengono, infatti, conto innanzitutto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008
(nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addi- venire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della riduzione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica suscettibi- le di accertamento medico - legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato non- ché del pregiudizio interiore conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
- 10 - Le richiamate esigenze di integralità e di unitarietà del risarcimento, in particolare, sono state ulteriormente approfondite nella più recente giuri- sprudenza della Terza Sezione Civile della Suprema Corte, là dove è interve- nuta a delimitare i contorni del compito liquidatorio del giudice in caso di danno non patrimoniale, precisando come la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale, in tanto è ammessa, in quanto sia evidente la diversità del bene o interesse og- getto di lesione (Cass. 9 giugno 2015, n. 11851; Cass. 8 maggio 2015, n.
9320).
Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nell'elaborazione successiva della stessa giurisprudenza, essendosi precisato che costituisce indebita du- plicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico -relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pre- giudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefetti- bilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il do- lore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata va- lutazione e liquidazione (Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, succes- sivamente confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; anco- ra più recentemente sent. 28989 dell'11/11/2019). Le tabelle milanesi inglo- bano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patri- moniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso. In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora
- 11 - delineate nel testo dell'art. 138 novellato dalla legge 124/2017, che appunto al punto e) del comma 2 prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva del- la liquidazione.
Resta, dunque, esclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarci- mento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, dan- no estetico, danno esistenziale) già valutate – seppur in termini per così dire standard – nella scelta del barème medico – legale e del valore punto tabella- re e la cui separata liquidazione si tradurrebbe dunque in una vera e propria duplicazioni risarcitoria, mentre la valutazione del danno da sofferenza inte- riore sarà possibile ogni qual volta tale danno sarà allegato dal danneggiato e provato anche sulla base di argomenti presuntivi (quali il grado della meno- mazione permanente, la durata del periodo di malattia, i trattamenti chirur- gici e le terapie praticate, le ripercussioni degli uni e degli altri e delle demi- nute attitudini psico – fisiche sulle normali abitudini di vita della persona, sulla sua autonomia e sulla sua abilità lavorativa, l'età di quest'ultima)
(Cass. 4878 del 19/2/2019).
Al fine poi di assicurare una liquidazione il più possibile individualizzata, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimonia- le nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto mediante l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta, mo- dulandolo entro la percentuale massima contemplata dalle menzionate tabel- le milanesi.
La terza sezione civile della Suprema Corte ha però recentemente avvertito che, proprio in coerenza con la nozione dinamica del danno biologico, le con- seguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quoti- diana e sugli aspetti dinamico relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano
- 12 - alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimo- niale;
al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del dan- no biologico (Cfr., tra le più recenti, Cass.
4.3.2021 n. 5865; 11.11.2019 n.
28988).
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concre- to più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinaria- mente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al Giudice, con motivazione analitica e non stereoti- pata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di persona- lizzazione della liquidazione (vds. da ultimo, Cass. 7813/19).
In applicazione degli enunciati criteri, avuto riguardo ai valori riportati nelle richiamate tabelle, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liqui- data la somma di € 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, comprensivo anche del ristoro della sofferenza interiore, per un totale di € 13.800,00.
Per la lesione permanente dell'integrità psicofisica, tenuto conto dell'età della parte lesa (20 anni) al tempo del sinistro, del grado di invalidità perma- nente (15 %) e del valore base per punto di “danno non patrimoniale omni- comprensivo nel senso sopra chiarito (e comprendente anche la valutazione della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale allegata e presuntivamente accertata in ragione dell'età del danneggiato, delle significa- tive alterazioni di vita quotidiane legate soprattutto all'interruzione dell'attività sportiva dall'attore praticata, della sintomatologia dolorosa e dei postumi tutt'oggi perduranti) va equitativamente liquidata la somma pari ad
€ 57.111,00; somma, che appare equo personalizzare ulteriormente nella misura del 10% del solo danno biologico, tenuto conto del tipo di lesioni, del- le loro refluenze sulla sfera psico-fisica del danneggiato e sull'incidenza sul
- 13 - piano dinamico-relazione e del fatto che a causa di esse l'attore, nonostante la giovane età, ha dovuto rinunciare a praticare uno sport (il calcio) cui era dedito prima del sinistro (come si evince dalla certificazione a firma del Dott. dell'Ospedale di Villa Sofia di Palermo). Tes_2
La somma liquidata per danno non patrimoniale, comprensiva della per- sonalizzazione sopra indicata, ammonta a complessivi euro 75.270,60.
Detta somma andrà quindi decurtata del 50% in base al concorso di colpa della vittima, pervenendosi alla somma di euro 37.635,30.
Il C.T.U. ha poi accertato che «la morfologia e la localizzazione delle fratture del massiccio facciale documentate all'esame TC encefalo del 29/01/2018 non sono compatibili con uso del casco protettivo».
Va quindi operata una ulteriore riduzione del 20% del danno spettante all'attore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. pervenendosi all'importo di euro
30.108,24.
Va infine rigettata la richiesta di un'autonoma posta risarcitoria per il
(presunto) danno conseguente alla perdita della capacità lavorativa dell'attore sia generica che specifica.
Sul punto si osserva che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, rappresentato dall'incapacità di svol- gere la specifica professione esercitata dal danneggiato prima dell'evento le- sivo, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e che quello de- rivante dalla perdita della capacità lavorativa generica, traducendosi nell'incapacità di attendere a qualsiasi altro lavoro, deve essere accertata in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o pre- sumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, e inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altri- menti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse
- 14 - o ridotte (cfr. Cass. civ. n. 16213/2013, n. 12463/2012, n. 10074/2010 e n.
6291/2003).
Nel caso di specie la richiesta invocata dall'attore di ristoro del danno da perdita della capacità lavorativa non può trovare accoglimento, posto che - con riferimento a quella generica - non sono emersi elementi che depongano nel senso di ritenere che a seguito dell'invalidità derivante dal sinistro,
l'attore non possa più attendere a nessun tipo di lavoro e - con riferimento a quella specifica- se è vero che l'attore praticava regolarmente attività sportiva come calciatore e se è altrettanto vero che il neurologo dell'Ospedale di Villa
Sofia ha certificato l'impossibilità di svolgerla in futuro, occorre altrettanto chiarire che l'attività di calciatore praticata da non assurge ad Parte_1 attività lavorativa professionale ma era praticata a livello meramente dilet- tantistico.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito come l'esistenza di postumi permanenti di qualunque tipo non giustifica la pretesa al risarcimento del danno, se essi non hanno determinato in concreto una perdita del reddito, certa o almeno probabile, posto che il danno da lucro cessante – quale è quello invocato dall'attore, va valutato in concreto e non in astratto (Cass. 16604/2025).
Occorre a questo punto osservare che gli importi liquidati a ristoro del danno non patrimoniale, pur se determinati in valori attuali, non compren- dono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata dispo- nibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquida- to al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni cir- ca il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto. Secondo un indirizzo ormai consoli-
- 15 - dato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass.
3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con ca- denza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli in- teressi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazio- ne.
Applicando, dunque, i criteri esposti, la somma complessivamente dovuta a parte attrice ammonta ad € 33.491,94.
Su detta somma matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Vanno poi riconosciuti a parte attrice ha, altresì, € 622,20 per esborsi re- lativi alla consulenza tecnica di parte (cfr. fattura doc. N. 10).
A tale ultimo proposito, preme osservare che, secondo il consolidato inse- gnamento della Suprema Corte, essi rientrano tra quelli che la parte vittorio- sa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripeti- zione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 3380/2015, n. 84/2013, n.
6056/1990, n. 3716/1980.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste in solido a carico dei convenuti.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse-
- 16 - guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum relativamente a tutte le fasi con distra- zione in favore del procuratore antistatario .
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indicano nei convenuti e , le parti Controparte_1 Controparte_2 nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di;
disattesa ogni diversa domanda, ecce- Controparte_2 zione e difesa;
in accoglimento parziale delle domande spiegate da Parte_4
;
[...] condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore e , in solido, a pagare a parte attrice la somma Controparte_2 di € 33.491,94, a titolo di danno non patrimoniale ed € 622,20 a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre gli interessi legali dalla data della pre- sente decisione fino al soddisfo;
condanna inoltre i convenuti, in solido tra loro, alla 7.616,00 per compen- si, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi ed oltre C.U. e marca con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone le spese relative all'espletata C.T.U. a carico dei convenuti in solido;
indica in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e , in solido, quali parti obbligate al risarcimento Controparte_2 del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto de- gli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 26/11/2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
- 17 - dott. Serena Pezzano.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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