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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO IX Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Monica Mastrandrea, sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2316/2024 vertente tra:
(C.F.: ) nato in [...], il giorno 04.08.1984, rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Maria Cristina Barbato come da delega in atti ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di espulsione del 27.6.2023 del Prefetto della Provincia di Torino notificato in pari data
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in atti, (C.F.: ) nato in [...], il giorno Parte_1 C.F._1
04.08.1984 ha impugnato il provvedimento di espulsione del 27.6.2023 del Prefetto della Provincia di Torino notificato in pari data, chiedendone al Tribunale l'annullamento.
A sostegno delle proprie ragioni, per quanto di rilievo, il ricorrente ha allegato: di essere presente in Italia dal 2015 e di aver conosciuto circa quattro anni fa l'attuale compagna sig.ra Per_1 nata in [...] il [...] regolarmente soggiornate sul territorio nazionale;
di convivere da circa tre anni con la compagna in Torino al corso Vercelli 70 e che la coppia ha un figlio nato nel 2022; che è pendente ricorso ai sensi dell'art. 31 TUI davanti al Tribunale per i Minorenni. Si è costituita in giudizio l'amministrazione con comparsa del 30.10.2024 chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo dell'assenza di alcun diritto in capo al ricorrente per la permanenza sul territorio nazionale.
All'udienza che precede, presente la sola parte ricorrente, la difesa ha dato atto che la compagna del ricorrente è in stato di gravidanza in attesa di due gemelli e che è ancora pendente il procedimento azionato innanzi al Tribunale per i Minorenni: la difesa ha chiesto un breve termine per provare con documenti le dette allegazioni e ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso. Spirato il termine assegnato a verbale per il deposito di documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente è da rilevarsi che nella specie la competenza è del giudice ordinario in quanto
è pendente procedimento ex art. 31 TUI incardinato innanzi al Tribunale per i Minorenni (doc. 3 allegato al ricorso). Altresì deve ritenersi accordata la rimessione in termini per il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio per incolpevole ritardo causato dalla mancata corretta ricezione da parte della difesa della pec di rifiuto del deposito (doc. 6 e 7 allegati al ricorso).
Il regime giuridico dell'espulsione dello straniero conosce alcuni limiti derivanti dal diritto internazionale, dal diritto dell'U.E., nonché dalla Costituzione e tra essi vi è la tutela del diritto alla vita privata e familiare. In particolare, come più volte ribadito anche dalla Corte di legittimità, in tema di opposizione a decreto di espulsione, i criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, T.U.I. relativi alla necessità di tenere conto dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (sul punto v. ex multis: Cass. n. 35653/2022; Cass. 15843/2023). Ne consegue, che il giudice dell'opposizione al decreto di espulsione, in adempimento all'obbligo di cooperazione istruttoria, deve esaminare e pronunciarsi anche sull'eventualmente allegata sussistenza dei divieti sanciti dall'art. 19, commi 1 e 1.1., T.U.I.: pertanto, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in
Italia (così v.: Cass. 21716/2022; Cass. 8724/2023; Cass. 15843/2023). Una simile interpretazione si pone in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte
EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dal medesimo art. 8, che non prevede gradazioni o gerarchie (v. Cass. 19815/2022). La giurisprudenza europea interpreta dunque l'art. 8 CEDU in modo ampio riconoscendo la sua rilevanza alla luce di una molteplicità di parametri quali il radicamento familiare, l'inserimento sociale e culturale, i vincoli economici, la durata del soggiorno (così anche Cass. sez. un. 24413/2021).
Poste queste coordinate in diritto, si rileva che nella specie il ricorrente: ha allegato di convivere da tempo con la compagna anch'ella di nazionalità nigerina e regolarmente soggiornante, circostanza non specificamente contestata dalla convenuta;
ha documentato di essere padre di un minore nato nel 2022 dall'unione del ricorrente con la compagna regolarmente soggiornante (doc. 4 allegato al ricorso), che la compagna è in stato di gravidanza in attesa di due gemelli (doc. medico depositato il
6.11.2024), che è pendente procedimento ai sensi dell'art. 31 TUI innanzi al Tribunale per i
Minorenni (doc. 3 allegato al ricorso e doc. del 6.11.2024 in atti) . E' evidente che il superiore interesse del minore, quale principio fondamentale, sarebbe nella specie compromesso in ipotesi di allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, ciò in quanto il minore verrebbe privato della presenza del figura genitoriale paterna. L'unità familiare, nonché lo svolgimento del ruolo genitoriale, vanno ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali ed inviolabili, con la conseguenza che, dopo anni di permanenza sul territorio nazionale italiano un eventuale rimpatrio del richiedente comporterebbe un significativo vulnus al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, così come riconosciuto dal citato art. 8 CEDU. Tanto si ritiene sufficiente all'accoglimento del ricorso. Irrilevante ogni ulteriore allegazione e/o eccezione e/o produzione.
Nulla sulle spese essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e convenuta la PA.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso ed annulla il decreto di espulsione del 27.6.2023 del Prefetto della Provincia di Torino e gli atti conseguenti;
- nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 4.2.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO IX Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Monica Mastrandrea, sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2316/2024 vertente tra:
(C.F.: ) nato in [...], il giorno 04.08.1984, rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Maria Cristina Barbato come da delega in atti ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di espulsione del 27.6.2023 del Prefetto della Provincia di Torino notificato in pari data
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in atti, (C.F.: ) nato in [...], il giorno Parte_1 C.F._1
04.08.1984 ha impugnato il provvedimento di espulsione del 27.6.2023 del Prefetto della Provincia di Torino notificato in pari data, chiedendone al Tribunale l'annullamento.
A sostegno delle proprie ragioni, per quanto di rilievo, il ricorrente ha allegato: di essere presente in Italia dal 2015 e di aver conosciuto circa quattro anni fa l'attuale compagna sig.ra Per_1 nata in [...] il [...] regolarmente soggiornate sul territorio nazionale;
di convivere da circa tre anni con la compagna in Torino al corso Vercelli 70 e che la coppia ha un figlio nato nel 2022; che è pendente ricorso ai sensi dell'art. 31 TUI davanti al Tribunale per i Minorenni. Si è costituita in giudizio l'amministrazione con comparsa del 30.10.2024 chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo dell'assenza di alcun diritto in capo al ricorrente per la permanenza sul territorio nazionale.
All'udienza che precede, presente la sola parte ricorrente, la difesa ha dato atto che la compagna del ricorrente è in stato di gravidanza in attesa di due gemelli e che è ancora pendente il procedimento azionato innanzi al Tribunale per i Minorenni: la difesa ha chiesto un breve termine per provare con documenti le dette allegazioni e ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso. Spirato il termine assegnato a verbale per il deposito di documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente è da rilevarsi che nella specie la competenza è del giudice ordinario in quanto
è pendente procedimento ex art. 31 TUI incardinato innanzi al Tribunale per i Minorenni (doc. 3 allegato al ricorso). Altresì deve ritenersi accordata la rimessione in termini per il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio per incolpevole ritardo causato dalla mancata corretta ricezione da parte della difesa della pec di rifiuto del deposito (doc. 6 e 7 allegati al ricorso).
Il regime giuridico dell'espulsione dello straniero conosce alcuni limiti derivanti dal diritto internazionale, dal diritto dell'U.E., nonché dalla Costituzione e tra essi vi è la tutela del diritto alla vita privata e familiare. In particolare, come più volte ribadito anche dalla Corte di legittimità, in tema di opposizione a decreto di espulsione, i criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, T.U.I. relativi alla necessità di tenere conto dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (sul punto v. ex multis: Cass. n. 35653/2022; Cass. 15843/2023). Ne consegue, che il giudice dell'opposizione al decreto di espulsione, in adempimento all'obbligo di cooperazione istruttoria, deve esaminare e pronunciarsi anche sull'eventualmente allegata sussistenza dei divieti sanciti dall'art. 19, commi 1 e 1.1., T.U.I.: pertanto, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in
Italia (così v.: Cass. 21716/2022; Cass. 8724/2023; Cass. 15843/2023). Una simile interpretazione si pone in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte
EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dal medesimo art. 8, che non prevede gradazioni o gerarchie (v. Cass. 19815/2022). La giurisprudenza europea interpreta dunque l'art. 8 CEDU in modo ampio riconoscendo la sua rilevanza alla luce di una molteplicità di parametri quali il radicamento familiare, l'inserimento sociale e culturale, i vincoli economici, la durata del soggiorno (così anche Cass. sez. un. 24413/2021).
Poste queste coordinate in diritto, si rileva che nella specie il ricorrente: ha allegato di convivere da tempo con la compagna anch'ella di nazionalità nigerina e regolarmente soggiornante, circostanza non specificamente contestata dalla convenuta;
ha documentato di essere padre di un minore nato nel 2022 dall'unione del ricorrente con la compagna regolarmente soggiornante (doc. 4 allegato al ricorso), che la compagna è in stato di gravidanza in attesa di due gemelli (doc. medico depositato il
6.11.2024), che è pendente procedimento ai sensi dell'art. 31 TUI innanzi al Tribunale per i
Minorenni (doc. 3 allegato al ricorso e doc. del 6.11.2024 in atti) . E' evidente che il superiore interesse del minore, quale principio fondamentale, sarebbe nella specie compromesso in ipotesi di allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, ciò in quanto il minore verrebbe privato della presenza del figura genitoriale paterna. L'unità familiare, nonché lo svolgimento del ruolo genitoriale, vanno ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali ed inviolabili, con la conseguenza che, dopo anni di permanenza sul territorio nazionale italiano un eventuale rimpatrio del richiedente comporterebbe un significativo vulnus al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, così come riconosciuto dal citato art. 8 CEDU. Tanto si ritiene sufficiente all'accoglimento del ricorso. Irrilevante ogni ulteriore allegazione e/o eccezione e/o produzione.
Nulla sulle spese essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e convenuta la PA.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso ed annulla il decreto di espulsione del 27.6.2023 del Prefetto della Provincia di Torino e gli atti conseguenti;
- nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 4.2.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea