TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 22181 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22181 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. ANZILOTTI FABIANA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata in [...] il [...] c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. ANZILOTTI FABIANA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/12/2024 e Parte_1 [...]
esponevano quanto segue: Controparte_1
1 “a) In data 1 luglio 2013, la sig.ra e il sig. ZO contraevano Controparte_1 matrimonio nel Comune di Napoli, come da certificato che si produce con regime di comunione dei beni (all. n. 1);
b) dalla loro unione nasceva un figlio, , nato a [...]_1
(Brasile) in data 14/9/2009 (all. n. 2);
c) in data 3 dicembre 2015, i coniugi si separavano, giusta decreto di omologa di separazione n. cronol. 1191/2016 del 11/02/2016, reso nel giudizio recante RG n.
2027/2015 (all. n. 3);
d) sono trascorsi i termini di legge dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 3 dicembre 2015 e, pertanto, sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della Legge n. 898/70, per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio;
e) la sig.ra è residente in [...]11, n. 44 Bairro Nova Controparte_1
Esperanca, IT BA (Brasile), con il figlio minorenne, mentre il sig. Pt_1
è residente in [...] (all. n. 4),
f) la sig.ra lavora da settembre 2024, presso una clinica come Controparte_1 responsabile amministrativa, come da busta paga allegata, con retribuzione di circa € 500,00, mentre il sig. lavora attualmente come macellaio part time, Pt_1
a seguito di un periodo di disoccupazione, come da dichiarazioni allegate (all.ti n.
5 e 6), con retribuzione di circa € 1.000,00 mensili”.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “In merito alla disciplina degli aspetti patrimoniali e personali, si chiede che il Tribunale Adito voglia disporre: a) l'affido Per_ condiviso del figlio , oggi minorenne, ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, in Brasile, con il diritto di visita del padre sul figlio da organizzare, secondo le esigenze dei ricorrenti e del minore in autonomia, vista la residenza in Italia del padre, il quale, in ogni caso, potrà contattare e vedere il figlio a mezzo video – chiamata quotidianamente, nelle ore pomeridiane;
b) per le vacanze estive, il padre potrà avere con sé il figlio per un periodo di almeno quindici giorni continuativi nel mese di luglio o agosto, così come avrà diritto di averlo con sé, nelle vacanze di Natale e Pasqua, ad anni alterni con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore;
c) il sig. avrà Pt_1 diritto a tenere con sé il figlio per un ulteriore periodo di giorni 15 all'anno, da determinare tenendo presenti le esigenze del minore;
d) tutte le decisioni
2 riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore verranno prese di comune accordo dai genitori;
e) l'obbligo in capo al sig. di corrispondere Pt_1 alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Controparte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo vaglia postale internazionale, l'importo di euro 300,00, importo che andrà rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT come per legge. f) Obbligo da parte del sig. di sostenere le spese straordinarie Pt_1 al 50%, da disciplinarsi ai sensi del Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli del 12/3/2018. g) Nulla sarà versato a titolo di assegno divorzile, vista
l'indipendenza economica delle parti. h) Per quanto altro non previsto si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti che il Giudice vorrà adottare in sede di comparizione dei coniugi”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Nel decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione dei coniugi veniva sollevata d'ufficio la questione di difetto di giurisdizione del Tribunale di Napoli in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore della coppia atteso che lo stesso risulta residente in [...]unitamente alla madre.
All'udienza del 09.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui deducevano di rinunciare alle richieste formulate nel ricorso introduttivo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore ed insistevano nella pronuncia relativa allo status. Acquisito il parere del Pm, il Tribunale riservava la causa alla decisione del
Collegio in ordine alla sola domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Attesa la rinuncia alla domanda in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore, nessuna altra statuizione va adottata.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 01/07/2013 (atto n. 61, parte I, S. sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp.
Att. C.p.c.;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025.
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
4