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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9074 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46906/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. MM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 46906/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 20/3/2025 e promosso da:
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Mercede n. 11, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pinci, (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._1 procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro on sede legale in Roma, Viale A. Gustave Eiffel n. 15, Controparte_1
C.F. P.IVA e numero di iscrizione presso il registro delle P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA_4
imprese di Roma, tramite il suo procuratore speciale Controparte_2
con sede legale in Bologna, via della Beverara n. 19, P.IVA C.F. e numero
[...] P.IVA_5
di iscrizione presso il registro delle imprese di Bologna , in persona del legale P.IVA_5
rappresentante pro tempore, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio dott. Per_1
in Roma del 27/11/2018, rep. 57826, racc. 29307, rappresentata e difesa, giusta procura
[...]
depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dagli avvocati Stefano Padovani del Foro di Milano, (C.F. ) e Gianluca Massimei del Foro di Roma, (C.F. C.F._2
), in qualità di Soci di Nextlegal società tra avvocati per azioni, (C.F. C.F._3
), con elezione di domicilio digitale alla pec P.IVA_6
e presso lo studio NextLegal sito in Bologna, via Email_1
Della Beverara n. 19
1 OPPOSTA
OGGETTO: noleggio – opposizione al decreto ingiuntivo n. 5435/2022
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 633 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5435/2022, R.G. n. 13563/2022, per le motivazioni di cui in premessa del presente atto;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per palese indeterminatezza della domanda monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5435/2022, R.G. n. 13563/2022, per le motivazioni di cui in premessa del presente atto;
In via principale e, in ogni caso: 1) Accertare e dichiarare l'insussistenza e comunque l'infondatezza del credito vantato dalla per i motivi analiticamente esposti in narrativa e per l'effetto Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 5435/2022, R.G. n. 13563/2022 in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, per le ragioni di cui in premessa;
In via subordinata:
2) Nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della opposta ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto;
In ogni caso: 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso forfettario al 15%, e oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”
per l'opposta: “nel merito, in via preliminare
-confermare il decreto ingiuntivo n. 5435/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 31/03/2022 RG 13563/2021 in ogni sua parte, rigettare le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare che è Controparte_1 creditrice nei confronti di p.iva ) in persone del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore della somma di € 30.057,11, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa – oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e, per l'effetto, condannare la (p.iva in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, a pagare a l'importo capitale di € 30.057,11, ovvero la Controparte_1 diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, tutto oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e per l'ulteriore effetto rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte con l'odierna opposizione, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Il 31/3/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 5435/2022,
N.R.G. 13563/2022, con cui ingiungeva alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 30.057,11, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo ed alle spese del procedimento, a titolo di corrispettivo dei contratti di noleggio inter partes, stipulati in esecuzione delle Condizioni generali di locazione di veicoli senza conducente – business, sottoscritte dall'ingiunta l'8/10/2019.
2. Con atto di citazione notificato in data 20/6/2022 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 5435/2022, N.R.G. 13563/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 31/3/2022, chiedendone la revoca, eccependo che la controparte, avendo prodotto a supporto della propria pretesa creditoria le sole fatture, non aveva adempiuto all'onus probandi a suo carico.
L'opponente contestava, inoltre, la somma richiesta dalla controparte, deducendo la mancata indicazione dei relativi parametri di calcolo ed esponeva che nel 2020, a causa della diffusione della pandemia da covid-19, aveva interrotto il rapporto contrattuale con la controparte per causa a sé non imputabile, stante la sopravvenienza della causa di forza maggiore costituita dall'evento pandemico.
3. Con comparsa del 25/1/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta contestava l'avversa eccezione, deducendo di aver prodotto idonea prova del credito controverso, avuto riguardo alla proposta contrattuale sottoscritta dalla controparte ed alle fatture sottese al ricorso monitorio. Contestava, inoltre, la prospettazione della controparte in ordine alla risoluzione del rapporto inter partes per causa di forza maggiore, evidenziando che la
[...]
a seguito del diffondersi della pandemia da covid-19, non aveva manifestato Parte_1
l'intenzione di risolvere il contratto inter partes e di restituire le autovetture locale, ma, al contrario, aveva dichiarato di voler proseguire nel rapporto ed aveva proposto di addivenire ad un accordo per i canoni insoluti, ma che, non essendo intervenuto alcun accordo al riguardo, la si era avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 Controparte_1
delle condizioni generali di contratto.
3 4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
5. L'opposizione è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. L'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può pertanto rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, è documentale che il credito dell'ingiungente è fondato, oltre che sulle fatture emesse dall'ingiungente, anche sulla lettera di noleggio sottoscritta dalla il Parte_1
6/12/2017, con cui la ha noleggiato all'odierna opponente il veicolo Controparte_1
commerciale modello Renault Trafic diesel, nonché sulle condizioni generali di contratto sottoscritte dall'ingiunta l'8/10/2019, mentre le eccezioni sollevate dall'opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
In particolare, l'ingiungente ha versato in atti le condizioni generali di locazione di veicoli senza conducente – business sottoscritte dalla unitamente alla sua proposta Parte_1
contrattuale, la lettera di noleggio dell'autovettura Renault Trafic FG targata FP495MB del
4 6/12/2017 con le relative fatture.
Il credito ingiunto è, quindi, supportato da idonea prova scritta, essendo corredato non soltanto dalle fatture allegate al ricorso monitorio, ma anche dalle condizioni generali della locazione e dalla lettera di noleggio sottoscritti dall'opponente, mentre le contestazioni di quest'ultima sono infondate.
L'eccezione con cui l'opponente ha eccepito la causa di forza maggiore a fondamento del mancato pagamento dei canoni di locazione, deducendo che, a causa del diffondersi della pandemia da covid-19, era stata costretta ad interrompere il rapporto inter partes.
La giurisprudenza, soprattutto in tema di locazione e contratto di lavoro, ha valorizzato il ricorso alla buona fede come parametro valutativo adeguato nell'ottica dell'apprezzamento della necessaria proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti.
Con riferimento alle condizioni che legittimano il conduttore a sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del canone, è stato recentemente affermato che il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. Il conduttore è, quindi, abilitato a sollevare l'eccezione di inadempimento in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene locato, quantunque non escluso, resti limitato in misura tale da giustificare la sospensione del pagamento del canone, sempre avuto riguardo all'incidenza di tale fattore sull'equilibrio sinallagmatico del contratto.
In materia di inadempimento, costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento da parte di chi, a fronte di un inadempimento parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione, nonostante abbia goduto della prestazione, tenendo conto dell'interesse perseguito dalle parti (Cass. civ.
36295 del 28/12/2023; Cass. civ. n. 8760 del 29/3/2019).
Quanto alla buona fede, intesa in senso oggettivo, la giurisprudenza ha affermato che la valutazione va effettuata con riferimento al momento in cui l'eccezione è stata sollevata e che il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione
5 sia priva di qualunque utilità.
In tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ. 36295 del 28/12/2023).
Con particolare riferimento al caso di specie, si richiama l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito in materia di locazione, fattispecie analoga a quella per cui è causa, venendo in rilievo un contratto di locazione di beni mobili, secondo cui è da escludere che la grave situazione epidemiologica verificatasi da marzo 2020 e i provvedimenti limitativi della libertà di iniziativa economica emanati per effetto della diffusione del virus da covid-19 integrino gli estremi dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, con riferimento sia all'obbligo di pagamento del canone del conduttore, attesa la natura di bene fungibile del denaro, sia all'impossibilità per quest'ultimo di utilizzare, in tutto o in parte, la prestazione del locatore, nel caso in cui quest'ultimo abbia messo a disposizione il bene locato (cfr. Trib. di Roma n.
17419/2021).
Ne consegue che nella fattispecie non sono configurabili né l'impossibilità sopravvenuta della prestazione della conduttrice, né la causa di forza maggiore ostativa all'esecuzione del contratto inter partes, con la conseguenza che il credito dell'ingiungente è fondato.
Si ritiene, infatti, che la diffusione della pandemia da covid-19 e le misure restrittive adottate dal
Governo per contrastarla non costituiscono causa di forza maggiore impeditiva del pagamento, da parte dell'opponente, dei canoni dovuti di cui alle fatture emesse tra il 18/2/2020 ed il
23/9/2021, per complessivi € 30.057,11, né risulta essersi verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a carico della conduttrice di pagamento dei canoni maturati. Ed invero, non vi è prova che, a seguito dell'emissione del D.P.C.M. del 22/3/2020, alla sia stata Parte_1 imposta la sospensione dell'attività, risultando, al contrario, che il codice ateco dell'attività dell'ingiunta (10.71.20) non era compreso tra quelli per cui era stata imposta la sospensione dell'attività; si rileva, inoltre, la mancanza di prova che, a seguito dell'emissione del suddetto provvedimento governativo, l'odierna opponente abbia restituito alla locatrice le vetture locate, quindi la sospensione del pagamento del canone integra gli estremi del grave inadempimento.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96
6 c.p.c., quindi la relativa domanda dell'opposta deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 20/6/2022 dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, avverso la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5435/2022, N.R.G. 13563/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 31/3/2022;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla avverso la Controparte_1
Parte_1
CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1
processuali, che liquida in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 16/6/2025.
Il Giudice
MM UC
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. MM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 46906/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 20/3/2025 e promosso da:
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Mercede n. 11, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pinci, (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._1 procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro on sede legale in Roma, Viale A. Gustave Eiffel n. 15, Controparte_1
C.F. P.IVA e numero di iscrizione presso il registro delle P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA_4
imprese di Roma, tramite il suo procuratore speciale Controparte_2
con sede legale in Bologna, via della Beverara n. 19, P.IVA C.F. e numero
[...] P.IVA_5
di iscrizione presso il registro delle imprese di Bologna , in persona del legale P.IVA_5
rappresentante pro tempore, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio dott. Per_1
in Roma del 27/11/2018, rep. 57826, racc. 29307, rappresentata e difesa, giusta procura
[...]
depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dagli avvocati Stefano Padovani del Foro di Milano, (C.F. ) e Gianluca Massimei del Foro di Roma, (C.F. C.F._2
), in qualità di Soci di Nextlegal società tra avvocati per azioni, (C.F. C.F._3
), con elezione di domicilio digitale alla pec P.IVA_6
e presso lo studio NextLegal sito in Bologna, via Email_1
Della Beverara n. 19
1 OPPOSTA
OGGETTO: noleggio – opposizione al decreto ingiuntivo n. 5435/2022
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 633 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5435/2022, R.G. n. 13563/2022, per le motivazioni di cui in premessa del presente atto;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per palese indeterminatezza della domanda monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5435/2022, R.G. n. 13563/2022, per le motivazioni di cui in premessa del presente atto;
In via principale e, in ogni caso: 1) Accertare e dichiarare l'insussistenza e comunque l'infondatezza del credito vantato dalla per i motivi analiticamente esposti in narrativa e per l'effetto Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 5435/2022, R.G. n. 13563/2022 in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, per le ragioni di cui in premessa;
In via subordinata:
2) Nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della opposta ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto;
In ogni caso: 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso forfettario al 15%, e oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”
per l'opposta: “nel merito, in via preliminare
-confermare il decreto ingiuntivo n. 5435/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 31/03/2022 RG 13563/2021 in ogni sua parte, rigettare le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare che è Controparte_1 creditrice nei confronti di p.iva ) in persone del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore della somma di € 30.057,11, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa – oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e, per l'effetto, condannare la (p.iva in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, a pagare a l'importo capitale di € 30.057,11, ovvero la Controparte_1 diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, tutto oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e per l'ulteriore effetto rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte con l'odierna opposizione, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Il 31/3/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 5435/2022,
N.R.G. 13563/2022, con cui ingiungeva alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 30.057,11, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo ed alle spese del procedimento, a titolo di corrispettivo dei contratti di noleggio inter partes, stipulati in esecuzione delle Condizioni generali di locazione di veicoli senza conducente – business, sottoscritte dall'ingiunta l'8/10/2019.
2. Con atto di citazione notificato in data 20/6/2022 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 5435/2022, N.R.G. 13563/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 31/3/2022, chiedendone la revoca, eccependo che la controparte, avendo prodotto a supporto della propria pretesa creditoria le sole fatture, non aveva adempiuto all'onus probandi a suo carico.
L'opponente contestava, inoltre, la somma richiesta dalla controparte, deducendo la mancata indicazione dei relativi parametri di calcolo ed esponeva che nel 2020, a causa della diffusione della pandemia da covid-19, aveva interrotto il rapporto contrattuale con la controparte per causa a sé non imputabile, stante la sopravvenienza della causa di forza maggiore costituita dall'evento pandemico.
3. Con comparsa del 25/1/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta contestava l'avversa eccezione, deducendo di aver prodotto idonea prova del credito controverso, avuto riguardo alla proposta contrattuale sottoscritta dalla controparte ed alle fatture sottese al ricorso monitorio. Contestava, inoltre, la prospettazione della controparte in ordine alla risoluzione del rapporto inter partes per causa di forza maggiore, evidenziando che la
[...]
a seguito del diffondersi della pandemia da covid-19, non aveva manifestato Parte_1
l'intenzione di risolvere il contratto inter partes e di restituire le autovetture locale, ma, al contrario, aveva dichiarato di voler proseguire nel rapporto ed aveva proposto di addivenire ad un accordo per i canoni insoluti, ma che, non essendo intervenuto alcun accordo al riguardo, la si era avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 Controparte_1
delle condizioni generali di contratto.
3 4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
5. L'opposizione è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. L'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può pertanto rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, è documentale che il credito dell'ingiungente è fondato, oltre che sulle fatture emesse dall'ingiungente, anche sulla lettera di noleggio sottoscritta dalla il Parte_1
6/12/2017, con cui la ha noleggiato all'odierna opponente il veicolo Controparte_1
commerciale modello Renault Trafic diesel, nonché sulle condizioni generali di contratto sottoscritte dall'ingiunta l'8/10/2019, mentre le eccezioni sollevate dall'opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
In particolare, l'ingiungente ha versato in atti le condizioni generali di locazione di veicoli senza conducente – business sottoscritte dalla unitamente alla sua proposta Parte_1
contrattuale, la lettera di noleggio dell'autovettura Renault Trafic FG targata FP495MB del
4 6/12/2017 con le relative fatture.
Il credito ingiunto è, quindi, supportato da idonea prova scritta, essendo corredato non soltanto dalle fatture allegate al ricorso monitorio, ma anche dalle condizioni generali della locazione e dalla lettera di noleggio sottoscritti dall'opponente, mentre le contestazioni di quest'ultima sono infondate.
L'eccezione con cui l'opponente ha eccepito la causa di forza maggiore a fondamento del mancato pagamento dei canoni di locazione, deducendo che, a causa del diffondersi della pandemia da covid-19, era stata costretta ad interrompere il rapporto inter partes.
La giurisprudenza, soprattutto in tema di locazione e contratto di lavoro, ha valorizzato il ricorso alla buona fede come parametro valutativo adeguato nell'ottica dell'apprezzamento della necessaria proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti.
Con riferimento alle condizioni che legittimano il conduttore a sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del canone, è stato recentemente affermato che il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. Il conduttore è, quindi, abilitato a sollevare l'eccezione di inadempimento in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene locato, quantunque non escluso, resti limitato in misura tale da giustificare la sospensione del pagamento del canone, sempre avuto riguardo all'incidenza di tale fattore sull'equilibrio sinallagmatico del contratto.
In materia di inadempimento, costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento da parte di chi, a fronte di un inadempimento parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione, nonostante abbia goduto della prestazione, tenendo conto dell'interesse perseguito dalle parti (Cass. civ.
36295 del 28/12/2023; Cass. civ. n. 8760 del 29/3/2019).
Quanto alla buona fede, intesa in senso oggettivo, la giurisprudenza ha affermato che la valutazione va effettuata con riferimento al momento in cui l'eccezione è stata sollevata e che il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione
5 sia priva di qualunque utilità.
In tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ. 36295 del 28/12/2023).
Con particolare riferimento al caso di specie, si richiama l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito in materia di locazione, fattispecie analoga a quella per cui è causa, venendo in rilievo un contratto di locazione di beni mobili, secondo cui è da escludere che la grave situazione epidemiologica verificatasi da marzo 2020 e i provvedimenti limitativi della libertà di iniziativa economica emanati per effetto della diffusione del virus da covid-19 integrino gli estremi dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, con riferimento sia all'obbligo di pagamento del canone del conduttore, attesa la natura di bene fungibile del denaro, sia all'impossibilità per quest'ultimo di utilizzare, in tutto o in parte, la prestazione del locatore, nel caso in cui quest'ultimo abbia messo a disposizione il bene locato (cfr. Trib. di Roma n.
17419/2021).
Ne consegue che nella fattispecie non sono configurabili né l'impossibilità sopravvenuta della prestazione della conduttrice, né la causa di forza maggiore ostativa all'esecuzione del contratto inter partes, con la conseguenza che il credito dell'ingiungente è fondato.
Si ritiene, infatti, che la diffusione della pandemia da covid-19 e le misure restrittive adottate dal
Governo per contrastarla non costituiscono causa di forza maggiore impeditiva del pagamento, da parte dell'opponente, dei canoni dovuti di cui alle fatture emesse tra il 18/2/2020 ed il
23/9/2021, per complessivi € 30.057,11, né risulta essersi verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a carico della conduttrice di pagamento dei canoni maturati. Ed invero, non vi è prova che, a seguito dell'emissione del D.P.C.M. del 22/3/2020, alla sia stata Parte_1 imposta la sospensione dell'attività, risultando, al contrario, che il codice ateco dell'attività dell'ingiunta (10.71.20) non era compreso tra quelli per cui era stata imposta la sospensione dell'attività; si rileva, inoltre, la mancanza di prova che, a seguito dell'emissione del suddetto provvedimento governativo, l'odierna opponente abbia restituito alla locatrice le vetture locate, quindi la sospensione del pagamento del canone integra gli estremi del grave inadempimento.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96
6 c.p.c., quindi la relativa domanda dell'opposta deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 20/6/2022 dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, avverso la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5435/2022, N.R.G. 13563/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 31/3/2022;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla avverso la Controparte_1
Parte_1
CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1
processuali, che liquida in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 16/6/2025.
Il Giudice
MM UC
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