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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/11/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa FE UE
AR, all'esito della discussione svoltasi con lo scambio di note ex art. 127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa iscritta al n. 1345 del Ruolo Generale del 2024
TRA
, in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 su e n.q. di genitore esercente la Persona_1 Parte_2 responsabilità genitoriale su tutti rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. Vincenzo Alessio ed elettivamente domiciliati in Novara, nel Corso Cavour
n. 2, giusta procura in atti parte attrice
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Corso ed elettivamente CP_1 domiciliato in Trapani, nella via Virgilio n. 11, giusta procura in atti
parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sulla figlia minore unitamente a , quale Persona_1 Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sulla predetta minore – premesso di esser stati autorizzati ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità devoluta alla minore in morte del di lei nonno paterno, , deceduto in Valderice il 26.4.2020, Persona_2 giusta testamento pubblico con verbale redatto in notar del 18.5.2020, rep. n. Per_3
43383/24290, registrato a Trapani il 20.5.2020 al n. 2221 – hanno convenuto in giudizio , fratello (e quindi zio paterno della minore), CP_1 Parte_1 R.G. 1345/2024
chiedendo la “divisione dei cespiti - meglio indicati in citazione - con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante”.
In particolare, gli attori hanno evidenziato che tra i beni costituenti la massa ereditaria del de cuius, vi sono quelli descritti alle lett. A), A1), A2), di cui risulterebbero proprietari in uno alla minore (per la quota di 2/9) lo stesso attore Parte_1
(per la quota di 1/3) e (per la quota di 4/9), nonché quelli di cui alle lett. CP_1
B), in comproprietà tra la minore ed il convenuto (per 1/3).
Rappresentando il ricorrere di difficoltà nella gestione dei suddetti beni tra le parti
(sfociate in procedimenti giudiziari incardinati presso questo Tribunale, aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari), e l'esito negativo del tentativo di conciliazione obbligatorio esperito dalle parti, hanno, dunque, proposto domanda volta allo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 15.12.2024, – premettendo CP_1 di esser comproprietario dei beni indicati in citazione con le lett. A), A1), A2) nella misura di 4/9 in forza della successione in morte della madre e del Persona_1 padre , e di 1/3 dei beni di cui alla lett. B) in forza della sola Persona_2 successione paterna - ha, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione attiva di
(stante che lo stesso non è erede del de cuius ), Parte_1 Persona_2 nonché l'improcedibilità/inammissibilità della domanda sia perché sarebbe necessario procedere in via preliminare allo scioglimento della comunione ereditaria dell'asse relitto da (moglie del de cuius), sia perché la stessa non avrebbe ad Persona_1 oggetto tutti i beni mobili ed immobili caduti in successione facenti parte della massa
(e ciò in violazione del principio di universalità della divisione). ha, CP_1 altresì, dedotto l'inammissibilità della domanda ex art. 40, comma 2, l. n. 47/1985, in quanto la divisione avrebbe ad oggetto alcuni immobili abusivi. In via subordinata, ha aderito alla domanda di divisione formulando domanda riconvenzionale di collazione e di rivalsa stante l'intervenuto pagamento di debiti ereditari.
In particolare, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria in morte del
Sig. per le ragioni ampiamente spiegate in premessa;
B. in subordine, determinare il Persona_2 valore dell'asse ereditario relativo alla successione per cui è processo, previa collazione di tutte le donazioni effettuate in favore della minore dal de cuius;
C. per l'effetto, Persona_1 determinare ed assegnare all'odierno convenuto, quindi, la quota di legittima spettante, in relazione
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alla successione testamentaria paterna, previa stima del valore degli immobili indicati in seno all'atto di citazione e in considerazione delle somme sostenute, pari ad € 4.641,85, dal medesimo convenuto per i beni della comunione ereditaria come sopra dettagliatamente elencate e giusta collazione delle donazioni;
D. Ai sensi e per gli effetti dell'art 713 c.c, ordinare la divisione della comunione instauratasi tra le parti del presente giudizio secondo il progetto di divisione che sarà redatto dal nominando CTU, previa stima e verifica della regolarità edilizia/ urbanistica degli immobili per cui
è processo ed in relazione alle quote rispettivamente attribuite dal testatore disporre le relative assegnazioni delle quote anche ai sensi dell'art. 720 cc e fissando i relativi incombenti;
E. In via riconvenzionale ritenere e dichiarare che il Sig. ai sensi dell'art. 754 c.c. ha pagato CP_1 debiti ereditari per complessivi € 1.111,17 ed ha pertanto diritto di agire in rivalsa nei confronti della minore relativamente alla quota ereditaria della medesima pari a 2/3; F. Persona_1 condannare, per conseguenza, la minore in persona dei genitori esercenti la Persona_1 responsabilità genitoriale Sig.ri e , della complessiva somma di € Parte_1 Parte_2
740,78 o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio. G. In caso di accoglimento delle eccezione preliminari e/o della domanda riconvenzionale con vittoria di spese e compensi del giudizio in subordine porre le spese del giudizio a carico della massa dei partecipanti alla comunione”.
In seno alla memoria ex art. 171-ter, n.1, cpc, parte attrice ha avversato le eccezioni preliminari spiegate dal convenuto e le domande riconvenzionali. In particolare, gli attori hanno rappresentato: i) di aver preso atto della mancanza di volontà del convenuto di procedere alla c.d. riunificazione delle masse (paterna e materna) in un'unica comunione, così domandando lo scioglimento della massa derivante dalla successione ab intestato di;
ii) la piena ammissibilità della domanda Persona_1 pur avendo ad oggetto solo parte dei beni facenti parte della massa, posto che il convenuto non avrebbe chiesto di ampliare la chiesta divisione all'intero asse ereditario, ed in ogni caso chiedendo la concessione di un termine per l'integrazione della domanda;
iii) la regolarità edilizia di tutti gli immobili, posto che trattasi di costruzioni ante 1967, ed in ogni caso sussistendo il diritto di procedere allo scioglimento della comunione sui restanti beni indicati;
iv) che la somma di € 10.000 corrisposta dal de cuius in favore della nipote non sarebbe soggetta a collazione in quanto rientrante nell'alveo applicativo dell'art. 742 c.p.c.; v) l'infondatezza della domanda riconvenzionale correlata all'asserito pagamento di debiti ereditari e
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formulando, di contro, domanda volta al rimborso di spese sostenute dagli attori a favore della comunione ereditaria per € 2.430,84.
Il convenuto, con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc, ha eccepito l'inammissibilità
e tardività sia della domanda diretta al rimborso di asserite spese sostenute dall'attore
(rilevandone nel merito l'infondatezza), sia della domanda volta allo scioglimento della comunione ereditaria in morte della de cuius formulando in Persona_1 subordine domanda di collazione delle donazioni ricevute da dalla Parte_1 di lui madre per un ammontare complessivo di € 631.420,75 (domanda di cui gli attori hanno eccepito l'inammissibilità con la III memoria ex art. 171 ter cpc).
Tanto premesso, con ordinanza del 26.5.2025, il Tribunale ha invitato le parti ad interloquire sull'esatta consistenza delle masse ereditarie di cui si chiede la divisione e sulla volontà di procedere alla divisione di tutti i beni facenti parte della massa relitta dal de cuius , nonchè sull'eventuale sussistenza di litisconsorti necessari Persona_2
e creditori iscritti.
In seno alle note ex art. 127-ter cpc depositate in data 23.6.2025, gli attori hanno espressamente manifestato la volontà di procedere allo scioglimento della comunione esclusivamente dei beni indicati in citazione.
Con ordinanza del 17.7.2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
*****
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, in via preliminare, si ritiene dover decidere in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ.; di guisa che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass., sent. n. 9936 del 08/05/2014; Cass., sent. n. 12002 del 28/05/2014).
Occorre, quindi, vagliare l'eccezione d'inammissibilità della domanda spiegata da parte convenuta in relazione al principio di universalità dei beni caduti in successione.
Va premesso che, in data 19.9.2019, è deceduta ab intestato cui sono Persona_1 succeduti il marito ed i figli, e . Persona_2 Parte_1 CP_1
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In data 26.4.2020, è deceduto , il quale con testamento pubblico ha Persona_2 istituito suoi eredi il figlio (odierno convenuto) e la nipote CP_1 [...]
(figlia del figlio ). Persona_1 Pt_1
Orbene, di entrambe le masse ereditarie, paterna e materna, fanno pacificamente parte beni immobili e beni mobili ulteriori e diversi rispetto a quelli di cui la parte attrice ha domandato lo scioglimento della comunione (beni, peraltro, nemmeno tempestivamente indicati dalle odierne parti in causa in seno ai rispettivi atti processuali).
Innanzi a tale domanda di scioglimento di comunione parziale formulata da parte attrice (domanda confermata in seno alle note ex art. 127 ter cpc depositate il 23.6.25), parte convenuta ha manifestato (sin dalla comparsa di costituzione) ferma opposizione, eccependone la inammissibilità.
Tanto premesso, va rilevato che lo scioglimento della comunione ereditaria ai sensi dell'art. 713 c.c. deve riguardare l'intera massa in virtù del principio di universalità della divisione, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il principio dell'universalità della divisione trova, infatti, la sua ratio nell'esigenza di garantire a tutti i condividenti la formazione di porzioni fra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione. A differenza dello scioglimento della comunione ordinaria, lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta, quindi, per sua natura “universale”, dovendo comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario.
Tale principio non è però assoluto ed inderogabile, potendo essere derogato con l'accordo dei condividenti volto a procedere ad una divisione solo parziale. È, dunque, astrattamente ammissibile la divisione giudiziale parziaria ancorata però al necessario presupposto del consenso prestato da tutti i condividenti.
La Corte di legittimità ha in più occasioni sottolineato che “in tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta,
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costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione” (cfr. Cass. 1065/2022).
Con altra recentissima pronunzia è stato ribadito che “Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa
(ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762
c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione” (cfr. Cass. 9869/2025).
La divisione parziale è dunque possibile sia per via contrattuale (allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi), sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (cfr. Cass. 6931/2016). Tale ultima pronunzia - più volte richiamata dagli odierni attori - si riferisce specificamente all'ipotesi in cui un condividente abbia chiesto la divisione giudiziale di parte dei beni rientranti nella comunione e le altre parti, non opponendosi alla divisione parziale, vi abbiano aderito senza nulla eccepire, così implicitamente manifestando il loro consenso a procedere ad uno scioglimento solo parziale della comunione ereditaria. In definitiva, dal principio giurisprudenziale sopra richiamato deriva che la divisione giudiziale parziaria dell'eredità è ammissibile solo se, richiesta da uno dei coeredi, gli altri manifestino il loro consenso, anche tacitamente, astenendosi dall'ampliare la domanda all'intero asse ereditario. Di contro, il dissenso manifestato dai coeredi preclude la divisione parziaria, trovando applicazione il principio generale dell'universalità della divisione sopra richiamato.
Nel caso di specie, parte convenuta, lungi dal manifestare il proprio consenso a procedere ad una divisione parziale delle masse ereditarie, ha espressamente contestato la domanda formulando specifica eccezione di inammissibilità della stessa proprio perché diretta alla divisione solo parziale delle comunioni ereditarie. Tale opposizione, peraltro, pare pure giustificata dalla volontà di domandare la collazione delle donazioni che avrebbe ricevuto in vita, non solo la minore dal nonno materno
(rispetto alla quale ha formulato tempestiva domanda riconvenzionale), ma anche il fratello dalla madre. Come è noto, infatti, la collazione presuppone Parte_1 necessariamente un'operazione di divisione dell'intero asse ereditario, realizzandosi
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l'imputazione appunto con un minor prelevamento rispetto a quanto altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull'intero asse.
Né, d'altra parte, gli attori, dinnanzi a tale eccezione, hanno manifestato la volontà di procedere al completo scioglimento delle due comunioni ereditarie (come evince chiaramente dal tenore delle note 23.6.25), nemmeno procedendo ad una tempestiva individuazione dei singoli beni che ne fanno parte.
Conseguentemente, posto che non ricorrono ipotesi eccezionali normativamente previste tali da giustificare una deroga al generale principio di universalità della divisione, né sussiste il consenso di tutti i condividenti, la domanda di scioglimento parziale delle comunioni ereditarie formulata da parte attrice deve esser dichiarata inammissibile.
*****
Passando al vaglio della domanda riconvenzionale di condanna al rimborso pro quota dei debiti ereditari formulata dal convenuto, si osserva che ha dedotto di CP_1 aver corrisposto i seguenti importi fornendone precipua prova documentale: 01) €
624,42 quale debito nei confronti di giusta bollettino pagato in data CP_2
01/04/2022 (cfr. doc. n. 35 memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc); 02) € 123,90 mediante bonifico in data 27/06/2022 in favore di (cfr. doc. n. 36); 03) € Controparte_3
362,85 quale saldo della Cartella di Pagamento per l'imposta di registro relativa ad un contratto di locazione stipulato con la società Fratelli Campagna anno 2020
(pagamento in data 04/04/2024 – cfr. all. 37), dacché ha chiesto il pagamento della somma di € 740,78, quale importo pro quota dovuto dalla minore Persona_1
[...]
Innanzi a tale domanda parte attrice, in seno alla prima memoria ex art. 171 ter cpc, si
è limitata a contestare genericamente l'effettivo esborso di tali somme da parte del convenuto, senza peraltro contestare l'effettiva sussistenza di tali debiti in capo al de cuius ; né ha in alcun modo contestato il valore probatorio della Persona_2 documentazione allegata dal convenuto a sostegno della domanda riconvenzionale in uno alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Alla luce della suddetta documentazione – idonea a fornire la prova dei pagamenti eseguiti dal convenuto di debiti facenti capo al de cuius – unitamente alla mancata espressa contestazione della stessa da parte di parte attrice, la domanda riconvenzionale deve ritenersi fondata. Ed infatti, ricordato che l'art. 752 c.c. prevede
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che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie (salvo che il testatore abbia diversamente disposto), la coerede deve esser chiamata a rimborsare al convenuto i 2/3 Persona_1 di quanto dallo stesso corrisposto per la estinzione dei debiti ereditari, e così per complessivi € 740,78 c.c., ai sensi dell'art. 754 c.p.c.
Venendo all'esame della reconventio reconventionis formulata da parte attrice con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. va rilevato che la stessa può esser solo parzialmente accolta.
È, in primo luogo, fondata la pretesa di rimborso della somma di € 400,00, quale quota gravante sul convenuto rispetto alle spese di pubblicazione del testamento di
, interamente sostenute da parte attrice, come provato mediante Persona_2 deposito della documentazione di cui agli all. 5 e 6 della memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c. Va, peraltro, rilevato che il convenuto non ha contestato l'effettivo esborso, limitandosi ad eccepire l'assenza di legittimazione attiva di;
tale Parte_1 eccezione non coglie, però, nel segno posto che ha eseguito il Parte_1 pagamento in nome e per conto della figlia minore ed è in tale qualità che ha domandato il rimborso pro quota delle spese di pubblicazione del testamento.
È, pure, suscettibile di accoglimento la domanda volta al rimborso della somma di €
600,61 quale quota parte dei compensi dovuti alla consulenza tecnica espletata nell'ambito del giudizio 220/21 RG Vg, essendo stata fornita la prova dell'esborso dell'intero importo liquidato (cfr. all. 9 e 10 memoria ex art. 171 ter n. 1 parte attrice) ed in assenza di contestazione da parte del convenuto. Così come parimenti fondata è la richiesta di rimborso (nella misura di € 840,67) delle somme corrisposte in favore del geom. per la redazione e trasmissione della dichiarazione testamentaria CP_4 di (all. 13 e 14 memoria ex art. 171 ter n. 1 parte attrice), posto che la Persona_2 relativa fattura risulta emessa in favore di entrambi gli eredi, elemento tale da far presumere – in assenza di prova contraria - il congiunto affidamento dell'incarico della prestazione, resa peraltro nell'interesse di entrambi i coeredi.
Vanno pure accolte le richieste di rimborso relative al pagamento di debiti ereditari precipuamente documentati da parte attrice agli all.ti 17-20, e non contestati dal convenuto, per la complessiva somma di € 629,32.
Rispetto alla richiesta di rimborso delle spese per l'inventario di cui al decreto di liquidazione n. 2714/21 nell'ambito del procedimento 221/21 RG (cfr. all. 7 memoria
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ex art. 171 ter n. 1 parte attrice), parte convenuta ha, invece, fornito la prova del pregresso pagamento della chiesta somma di € 377,58 mediante produzione di copia del relativo bonifico in favore della minore, con espressa indicazione della causale
“quota di competenza spese inventario liquidate”, circostanza nemmeno contestata da parte attrice, sicché la relativa domanda non può esser accolta.
Nemmeno suscettibile di accoglimento sono le ulteriori domande volte al rimborso di spese asseritamente sostenute nell'interesse della comunione ereditaria, posto che parte attrice non ha, a monte, fornito la prova che i beni indicati (azienda agricola, mezzo agricolo) facciano effettivamente parte della comunione ereditaria in questione
- non essendo peraltro oggetto della domanda di divisione posta in via principale - né della riferibilità agli stessi dei contratti “ e “ ” citati da parte Per_4 Per_5 attrice.
Va, quindi, complessivamente riconosciuto in favore di il Persona_1 diritto al rimborso della somma di € 2.470,60.
Pertanto, potendosi operare la compensazione tra i crediti ed i debiti reciprocamente vantati e dovuti dalle parti, il convenuto va condannato a corrispondere a parte attrice la complessiva somma di € 1.729,82.
Considerata la soccombenza reciproca sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta da , in proprio Parte_1
e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e da n.q. di genitore esercente la Persona_1 Parte_2 responsabilità genitoriale nei confronti di Persona_1
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 1.729,82, oltre interessi legali dalla sentenza sino al pagamento;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Trapani, 27.11.2025
Il Giudice
FE UE AR
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