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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/07/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 2294/2022 promossa tra le seguenti parti:
- , nato a [...] il 1964 (C.F. , e Controparte_1 C.F._1 [...]
, nata in [...] il [...], così come rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. Amedeo Caratti, come da procura versata in atti;
- attori –
contro
- nato a [...] il [...], (c.f. ) così come CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Vagnola Stefano;
- convenuto –
e contro
- nato a [...] il [...] ) in qualità CP_3 C.F._3 di titolare della omonima ditta individuale, come rappresentato e difeso dall'avv. Rossi Flavia, come da procura in atti;
e contro
- , nato a [...] il [...] (C.F ), così come CP_4 C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Aucone Giovanna, oltre che da e , come Controparte_5 Controparte_6 da procure in atti;
- convenuto –
nonché contro
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_7
Bologna – Via Stalingrado n. 45 ( ), come rappresentata e difesa dall'avv. Aglietto Franco;
P.IVA_1
- convenuta/terza chiamata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli attori: “Nell'interesse di parte attrice, e si reitera la richiesta delle Controparte_1 Parte_1 prove per interpello e testi dedotte nella 2° e 3° memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., e precisa le conclusioni come segue: A)
DOMANDE DI RISOLUZIONE DOMANDA NEI CONFRONTI DELL' Rigettata ogni CP_8 avversaria eccezione, - Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento con l e, per l'effetto: Controparte_9
- dichiarare che nulla alla stessa sia dovuto. -In ogni caso, Accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Impresa e, per CP_3
l'effetto, condannare l'Impresa alla restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto al valore dei lavori, al netto dei CP_3 vizi, difetti e difformità contrattuali e così per la somma emergenda in corso di causa, da liquidarsi all'occorrenza in via equitativa, che si indica nella misura minima (per l'ipotesi in cui l'opera rispetti i requisiti di statica) di euro 97.600, oltre interessi ex art. 1284 c.c.,
IV° comma e rivalutazione monetaria. DOMANDA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO NEI CONFRONTI
DELL'ARCH. - Accertare e dichiarare che l'arch. non ha avuto incarichi comportanti compensi a CP_2 CP_2 carico degli attori e, in subordine, laddove fossero provati da controparte incarichi relativi a quanto in oggetto, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e, in ogni caso, dichiarare che nulla allo stesso sia dovuto, con diritto alla ripetizione delle somme versate. B) DOMANDA RISARCITORIA - Accertare, dichiarare tenuti e condannare, l'Impresa e/o l'arch. CP_3
e/o l'ing. (limitatamente alle attività di sua competenza), in via solidale e/o alternativa e/o altra CP_2 CP_4 meglio vista, al risarcimento di tutti i danni patiti e/o patiendi, nella misura emergente in corso di causa, da liquidarsi all'occorrenza in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-Accertare, dichiarare tenuta e condannare l'impresa al CP_3 pagamento delle penali contrattuali dalla data della decorrenza alla pronuncia risolutiva nella misura di euro 50 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori ed euro 250 per ogni settimana di ritardo nella presentazione della domanda concessoria per la realizzazione della strada e parcheggi, ad oggi pari ad euro 43.000 oltre rivalutazione monetaria e interessi. IN OGNI CASO -
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, del procedimento di ATP e le spese tecniche del CTU e CTP di dette fasi. -
Con condanna di parte arch. per l'eventuale soccombenza dell' ing. , la cui chiamata in giudizio per comunanza di causa CP_2 CP_4
è stata dallo steso originata.”.
Per il convenuto “Piaccia al Tribunale Ill.mo; Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
Previa remissione CP_2 della causa in istruttoria;
Previa ammissione delle prove per testi dedotte nella seconda e terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.;
Previa ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate ed in particolare quella di acquisizione del fascicolo RG. 2094/2021 Dott.
e di tutti i documenti ivi contenuti;
Previa convocazione del CTU Ing, a chiarimenti in relazione Persona_1 Persona_2 alla parte in cui vengono addossate alla DL architettonica irregolarità urbanistiche senza addurre alcuna motivazione in merito e/o imputazione causale e/o argomentazione, nonché in relazione alla determinazione e al chiarimento di quali siano le opere di esclusiva competenza della DL architettonica e quelle opere di competenza della DL strutturale;
Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista, NEL MERITO Per le ragioni esposte in narrativa, respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, le domande tutte proposte dagli attori e nei confronti dell'Arch. Controparte_1 Parte_1 CP_2
IN VIA DI RIGOROSO E DENEGATO SUBORDINE nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza,
[...]
2 anche parziale, nel merito, delle domande proposte dagli attori: dichiarare in ogni caso tenuta la società Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, 40128, Via Stalingrado 45 (c.f. e p.iva n.
[...]
, a garantire e a manlevare l'odierno convenuto Arch. in relazione a tutte le pretese formulate dagli P.IVA_1 CP_2 attori (e, di conseguenza, per il principio di estensione della domanda in relazione alle pretese formulate dai medesimi attori), condannando conseguentemente la terza chiamata: § a provvedere a far fronte a tutte le somme al pagamento delle quali l'Arch. CP_2 venisse eventualmente condannata dal Tribunale per i titoli dedotti in giudizio;
§ a rifondere all'Arch. le spese
[...] CP_2 legali ed ogni onere e costo connesso al presente giudizio. IN VIA RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare tenuto per le ragioni tutte esposte e documentate in atti, dichiarare tenuto il sig. e conseguentemente condannare a pagare in favore Controparte_1 dell'arch. la somma di €. € 2.715,23, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. IN OGNI CASO Con vittoria di CP_2 spese e compensi del presente giudizio”;
Per il convenuto : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione della prova per interrogatorio formale CP_3
e per testi dedotta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. in data 27/6/2023; 1)- accertare e dichiarare l'inammissibilità, per le causali indicate in narrativa, delle domande proposte dagli attori nei confronti del convenuto;
2)- nel merito, CP_3 ferme ed impregiudicate le svolte eccezioni di inammissibilità, rigettare le domande dagli attori in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto;
3) comunque, in ogni caso, vinte le spese di causa”.
Per il convenuto “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ing. - nel
CP_4 CP_4 merito, accertare l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'Ing. e, per l'effetto respingere tutte le domande
CP_4 sollevate nei confronti dell'Ing. perché infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate;
- in via subordinata,
CP_4 nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualche responsabilità a carico dell'Ing. , limitare
CP_4
l'eventuale risarcimento dovuto agli attori alle sole attività di sua esclusiva competenza ed ai soli importi che, all'esito del giudizio, dovessero essere accertati rispetto a tale attività; - ancora in subordine, limitare, in ogni caso, l'eventuale condanna del medesimo, sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una sia pur minima responsabilità a suo carico, alla sola quota di colpa dovesse risultare accertata nei suoi confronti”.
Per la convenuta Voglia il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta:
1. Respingere CP_7 ogni domanda proposta nei confronti dell'arch. n quanto infondata in fatto ed in diritto con ogni relativa CP_2 conseguenza sulla domanda di garanzia e manleva da quest'ultimo proposta nei confronti di 2. Controparte_7
Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei confronti dell'arch. accogliere la CP_2 domanda di garanzia e manleva da quest'ultimo proposta nei confronti di ove rientrante nelle Controparte_7 garanzie assicurative, negli stretti limiti delle stesse e delle condizioni contrattuali, dei massimali e del vincolo di solidarietà previsti in polizza ed al netto degli scoperti e/o franchigie previsti in contratto.
3. Vinti i compensi di causa oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento trae origine da un atto di citazione in virtù del quale gli attori CP_1
e chiamavano in causa in qualità di impresa
[...] Parte_1 CP_3 esecutrice, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, nonché in CP_2 CP_4
3 qualità di Direttore dei Lavori strutturista, al fine si sentir dichiarare la risoluzione del contratto intercorso con l'impresa , dichiarare che nulla fosse ancora dovuto nei confronti di quest'ultimo e CP_3 sentirlo condannare alla restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto all'esecuzione dei lavori, al netto dei vizi e difetti, esborso da quantificarsi nella misura minima di € 97.600,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Gli attori domandavano, inoltre, l'accertamento della inesistenza di un contratto intercorso fra quest'ultimo e gli attori o, in subordine, la risoluzione per inadempimento dello stesso, con diritto alla restituzione delle somme versate;
in ogni caso, la condanna di tutti e tre i soggetti – solidalmente o parziariamente in considerazione delle distinte responsabilità – al risarcimento di tutti i danni da quantificarsi in corso di causa o all'occorrenza in via equitativa. Gli istanti chiedevano, infine, la condanna di al pagamento della penale prevista per il ritardo dalla data della decorrenza alla CP_3 pronuncia risolutiva nella misura di euro 50 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori ed euro
250 per ogni settimana di ritardo nella presentazione della domanda concessoria per la realizzazione della strada e parcheggi, ad oggi pari ad euro 43.000 oltre rivalutazione monetaria e interessi.
1.1 Gli attori asserivano di aver acquistato un immobile da costruire, su progetto dell' arch. e direttore dei lavori che sarebbe stato realizzato da e con la direzione dei lavori strutturali CP_2 CP_3 assunta da CP_4
1.2 Gli istanti specificavano che, sulla base della iniziativa complessivamente assunta e intrapresa dai convenuti e avevano acquistato da terzi un terreno con progetto per la realizzazione di CP_3 CP_2 una casa indipendente, previa demolizione di un relitto manufatto ad uso magazzino costruito ante
01.09.1967. Il prezzo di vendita, proprio in considerazione del progetto già approvato dal Comune di
Bergeggi per la realizzazione dell'immobile e la previsione della realizzazione di una strada di collegamento, veniva ceduto con l'operazione immobiliare in corso al prezzo di euro 280.000,00.
1.3 Secondo gli attori, il primo contratto concluso dall'agenzia confermava che l'operazione immobiliare fosse stata interamente proposta dal sig. e infatti, le parti si erano premurati di indicare CP_3 nel contratto: “il proponente acquisterà entro il 30.04.2019 il terreno riguardo il compromesso che il sig. CP_3 ha sottoscritto con i sig.ri ”. Il , infatti, con l'ausilio del aveva siglato con i proprietari Parte_2 CP_3 CP_2 un vincolo alla cessione del terreno, progettato l'intervento, ottenuto dal Comune il nulla osta al rilascio del permesso di costruire e predisposto un capitolato d'appalto per un immobile con finiture di pregio.
Risulta, infatti, che i sig.ri in data 16.08.2018, avevano presentato una SCIA alternativa al Parte_2 permesso di costruire per la “realizzazione di un edificio residenziale in via Negi Bergeggi (SV), …previa demolizione dell'edificio esistente ad uso magazzino….”. Pertanto, in adempimento a quanto sopra, in data 10.05.2019, gli attori acquistavano quindi dai sig.ri , e Ferraiuolo EN, il terreno con conseguente Parte_3 progetto approvato per la costruzione del proprio immobile, corrispondendo la somma di euro 85.000,00 cui seguiva la voltura del titolo edificatorio dai sig.ri ai ricorrenti. Parte_2
4 2. Gli attori asserivano, quindi, che in data 10.05.2019 , in proprio e quale titolare della CP_3 propria impresa individuale, aveva concluso con il il contrato d'appalto per l'esecuzione dei CP_1 lavori nella somma convenuta di euro 195.000,00 oltre iva, somma che, unita al costo del terreno, era quanto convenuto con la proposta di acquisto dell'immobile da costruire per euro 280.000,00. Gli stessi specificavano, altresì, che i lavori dovevano avvenire come da Capitolato Prestazionale e Capitolato
Tecnico costituente parte integrante del contratto di appalto. Ed infatti, l'art. 4 prevedeva la dichiarazione dell'impresa di: “avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente al corrispettivo di cui al presente atto è pertanto di non eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati”.
2.1 Infine, gli attori evidenziavano che la fine lavori era prevista nel capitolato tecnico in 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del cantiere, con penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno, con il limite del 30% dell'importo contrattuale.
3. Gli attori deducevano, inoltre, che i lavori di demolizione e ricostruzione non avessero tardato a manifestare fin da subito gravi vizi costruttivi e significativi ritardi, motivo per cui in data 28.10.2020 le parti avevano deciso di sottoscrivere una seconda scrittura privata, integrativa della precedente, mediante la quale l'impresa si impegnava ad eseguire i ripristini sui lavori eseguiti, eliminando i vizi e difetti così da rendere le opere realizzate a regola d'arte ed esteticamente adeguate. L'art. 2 elencava nel dettaglio alcune opere che erano state oggetto di contrasto tra le parti e il capitolo seguente ne disciplinava le modalità esecutive e di ripristino.
3.1 Le parti avevano convenuto, tra l'altro, che il muro di sostegno del terrapieno, pur già previsto nel progetto autorizzato e quindi nel capitolato iniziale, sarebbe stato corrisposto come lavoro extra contratto dalla committente. Il muro sarebbe stato costruito in cemento armato e poi rivestito in pietra. Il CP_2 si era incaricato di eseguire la nuova progettazione e aveva proceduto a raccogliere l'assenso dei vicini confinanti e a presentare quindi una SCIA in variante per l'esecuzione dello stesso che, per errore progettuale, veniva costruito sconfinando nella proprietà di terzi e con il rischio di dover demolire il muro. Sempre l'articolo citato aveva previsto l'obbligo del di realizzare, come da capitolato (art. CP_3
16), un collegamento fra la viabilità comunale e l'accesso al lotto con un fondo tipo “strada bianca”, con rete di smaltimento acque bianche e area di parcheggio. L'impresa si era obbligata a presentare entro due mesi (dicembre 2020) al Comune di Bergeggi il progetto per la realizzazione dell'intervento. Data
l'importanza, le parti avevano anche concordato una penale di euro 250,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione dell'intervento.
4. Gli istanti, conclusivamente, asserivano di aver versato – su insistenza dell'impresa nonostante gli impianti all'evidenza non fossero stati ultimati – l'importo di € 165.000,00 per il fabbricato e le opere accessorie, nonché l'ulteriore importo di € 23.000,00 in virtù di quanto pattuito nella scrittura integrativa, somme che, unite a quanto già versato in precedenza, davano un esborso complessivo di € 188.600,00.
5 5. Gli attori affermavano che, nel mese di aprile del 2021, la società confinante avesse CP_10 contestato agli attori di non aver mai autorizzato il passaggio sul proprio fondo con mezzi di cantiere,
l'inesistenza di una servitù di passaggio sul proprio fondo e lo sconfinamento e la manomissione dei luoghi, circostanza che provocava il fermo dei lavori e che, solo successivamente ed in occasione dell'ATP, venivano a sapere che le trattative esistenti fra e la per l'acquisto della striscia di CP_2 CP_10 terreno necessaria per consentire l'accesso al fabbricato erano saltate, e che la si fosse anche CP_10 rifiutata di concedere agli odierni convenuti una servitù di passaggio, circostanza fino a quel momento sottaciuta ala committenza. Medesimo discorso doveva valere per l'allaccio degli scarichi delle acque reflue, ad oggi non realizzabili in assenza di assenso della In virtù della situazione di stallo venutasi CP_10
a formare i convenuti e abbandonavano il cantiere senza ultimare le opere e senza nulla CP_2 CP_3 depositare al Comune.
6. Gli attori deducevano, inoltre, che i convenuti e avessero intrapreso la realizzazione CP_2 CP_3 di una ulteriore opera confinante su incarico di altro committente e, non sussistendo le distanze fra i due immobili, gli stessi dolosamente decidevano di traslare la costruzione per cui vi è causa in modo da permettere il soddisfacimento delle distanze tra le pareti finestrate, il tutto a loro insaputa e in difformità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bergeggi. Gli attori asserivano, quindi, che ad oggi l'immobile, arretrato di diversi metri, fosse caratterizzato da una difformità urbanistica e paesaggistica difficilmente sanabile.
7. In seguito alla promozione di un ricorso per ATP emergeva che le opere fossero state realizzate con gravi difetti e che i ripristini avessero peggiorato la situazione. I lavori eseguiti in ragione dell'avanzamento lavori al lordo dei vizi, difetti e ripristini e, quindi, per il solo valore quantitativo, sono stati indicati dal CTU in € 130.300,00 oltre ad euro 3.900,00 di opere extracontratto. Questo, a fronte di un corrispettivo per l'esecuzione complessiva dei lavori convenuto tra le parti in € 254.000,00 utilizzato dal CTU come parametro per la determinazione dello sconto contrattuale e, quindi, per il computo dei prezzi di quanto realizzato.
7.1 La sopraindicata conclusione veniva ritenuta erronea dai ricorrenti in quanto priva del computo della strada di accesso non realizzata pari ad € 21.000,00, caratterizzata dalla duplicazione dei costi per i muretti e scale rispettivamente pari ad € 11.500,00 euro 14.500,00 per le opere complementari, nonché priva del computo della mancata realizzazione della raccolta delle acque reflue e delle opere in ferro, per un valore non inferiore ad € 6.500,00, oltre che delle ringhiere, per un costo di € 5.700,00. L'ammontare dei lavori eseguiti, secondo gli attori, è quindi pari ad euro 105.4395 e la riduzione rispetto alla determinazione del CTU è del 19,08%. A tale somma andranno scomputati gli 11.500,00 euro perché già compresi nei lavori contrattuali e così per euro di lavori eseguiti: 93.939,00 al lordo dei vizi e difetti.
8. A quanto sopra, secondo la tesi degli attori, si aggiungono gravi difetti dell'opera così compiuta derivanti dalla risultato che opere strutturali – come le fondamenta dell'immobile, il muro di sostegno del
6 terrapieno, i muri perimetrali e il solaio di calpestio – non fossero state eseguite a regola d'arte, presentando criticità statiche e carenze strutturali rispetto ai requisiti minimi normativi che la rendevano
“non collaudabile”. In particolare, secondo la tesi attorea il CTU avrebbe errato nel determinare il 20% in meno del valore dell'opera senza adeguatamente valorizzare la presenza di infiltrazioni nel muro dell'intercapedine e la realizzazione dell'ultimo corso di mattoni portanti dei muri perimetrali, di altezza ridotta e con fori orizzontali anziché verticali, invece di verificare la staticità dell'opera. In particolare, a valle il piede della fondazione rimane in vista e il CLS si sgretola, essendo presenti macroscopici e diffusi nidi di ghiaia, effetto della non adeguata vibrazione dell'impasto del calcestruzzo nella fase di posa in opera, problema ridotto dal CTU ad una mera questione di “rilevanza estetica”. Inoltre, l'altezza delle stanze sarebbe difforme rispetto al minimo normativo e il sottofondo inidoneo rispetto alla normativa energetica.
9. Si costituiva il convenuto il quale, sotto il profilo fattuale, evidenziava innanzitutto CP_2 che la strumentale “non collaudabilità” dell'opera fosse stata rilevata successivamente al procedimento per ATP dal collaudatore nominato dal committente in sostituzione del precedente (arch. ) Persona_3 che invece nulla aveva rilevato a riguardo;
che le opere realizzate non fossero sostanzialmente difformi da quanto pattuito e non presentassero alcuna criticità statica e strutturale;
che l'edificio fosse stato posizionato al centro del lotto così come dal progetto approvato e che il lamentato arretramento fosse riconducibile, in realtà, al fattore di scala dei disegni. Ai fini della realizzazione del magazzino limitrofo dei viciniori secondo il convenuto, non risultava necessario il rispetto della distanza di 10 mt. CP_11 laddove tale distanza è prescritta esclusivamente nel caso in cui si fronteggino pareti finestrate diversamente dal caso in esame (trattandosi di edificio lateralmente interrato e con limitata porzione di parete ceca rispetto ad un magazzino con una piccola finestra laterale che affaccia contro il muro di contenimento del terrapieno esistente, senza fronteggiare con la parete del;
che egli era stato CP_1 assunto esclusivamente come progettista, senza mai assumere il ruolo di “promotore” dell'iniziativa immobiliare.
9.1 Quanto all'errore progettuale a lui attribuito, il convenuto asseriva che il a dispetto di CP_1 quanto da quest'ultimo affermato, avesse approvato un regolare preventivo per la SCIA in variante
(preventivo inviato in data 06/11/2020 a mezzo mail, il in data 16/02/2021 inviava a mezzo CP_1 mail la procura speciale firmata per la presentazione digitale della pratica e successivamente pagava l'acconto), e che lo stesso aveva chiesto di contattare il comproprietario del terreno CP_1 sottostante per fare firmare l'assenso che avevano precedentemente concordato;
che lo sconfinamento del muro era stato richiesto proprio dal e dal suo consulente in sede di riunione alla CP_1 Tes_1 presenza anche dell' ing. e del . CP_4 CP_3
7 9.2 Il convenuto deduceva, altresì, che il osse in possesso delle autorizzazioni dei frontisti CP_1 della strada laddove erano previste opere che interessavano diverse proprietà ma che egli non aveva mai dato corso al deposito e che, pertanto, non era stato possibile procedere alla presentazione del progetto definito ed illustrato al funzionario comunale alla presenza del stesso (in allora il responsabile CP_1 geom. alla cui presenza il si era assunto l'onere di reperire le autorizzazioni di CP_12 CP_1 cui sopra); che anche la non avesse contestato nulla al D.L. bensì esclusivamente alla committenza CP_10
e all'impresa esecutrice di , a cui semmai sarebbe attribuibile la proposta di acquisto medio CP_3 tempore tentata nei confronti della trattandosi in ogni caso di una proposta di acquisizione di un CP_10 lotto e mai di una concessione di una servitù di passaggio, come si evincerebbe dallo scambio di mail presente agli atti di causa.
9.3 Infine, che gli allacci alla rete fognaria sulla proprietà non fossero stati eseguiti a causa CP_11 dell'opposizione del stesso, nonostante la predisposizione già realizzata, e che, con riguardo CP_1 al muro, il ne aveva sospeso la realizzazione in data 10.03.2021 a causa della opposizione di uno CP_13 dei comproprietari ( ) assente nella dichiarazione di nulla osta presentata al dallo stesso Pt_4 CP_13 attore, e che la vicenda non gli riguardasse trattandosi di diritti civilistici fra privati.
9.4 Il convenuto concludeva, quindi, che nessuna responsabilità fosse a lui attribuibile – avendo diretto i lavori conformemente al progetto approvato – e che, anzi, gli attori non avessero ancora saldato il compenso ad egli spettante in virtù delle parcelle N. 7/2021 del 21.08.2021 pari ad € 812,03 e n. 10/2021 del 27.08.2021 pari ad € 1.903,20 per prestazioni professionali rese, nonostante i solleciti (cfr. doc. 5 prod.
, compenso per il quale formulava specifica domanda riconvenzionale. CP_2
9.5 Per scrupolo difensivo, il resistente chiamava in causa la propria Compagnia di Assicurazioni per farsi manlevare per ogni denegata responsabilità e condanna nei propri confronti. CP_7
10. Si costituiva il convenuto , il quale, avendo le controparti richiesto una pronuncia CP_3
“dichiarativa della intervenuta risoluzione”, eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto nessuna delle ipotesi risolutive, tassativamente previste dalla legge, era stata specificamente invocata dagli attori.
10.1 Sempre in via preliminare, il resistente eccepiva la decadenza degli attori dalla garanzia per non avere gli stessi effettuato la denuncia dei pretesi vizi nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla scoperta di cui all'art. 1667, comma 2, cod. civ., ovvero per non avere gli stessi effettuato la denuncia dei pretesi difetti nel rispetto del termine di un anno dalla scoperta di cui all'art. 1669, comma 1, cod. civ.
10.2 Nel merito degli accadimenti, il convenuto contestava che fosse stata l'impresa appaltatrice CP_3
a conferire all'arch. l'incarico di direttore dei lavori, che l'impresa appaltatrice fosse tenuta a CP_2 realizzare la strada di accesso al fondo di proprietà degli attori;
che l'immobile per cui è causa fosse stato costruito in difformità dal permesso di costruire e che, in particolare, esso fosse stato realizzato in
8 posizione arretrata al fine di favorire l'edificazione di un manufatto, ad opera di terzi, su un terreno confinante;
che la consegna dell'area all'impresa appaltatrice fosse avvenuta in data 9/3/2020.
10.3 In particolare, il convenuto specificava di non aver assunto alcuna qualifica di “promotore” di una “operazione immobiliare di vendita chiavi in mano”, essendo stato chiamato in causa esclusivamente in qualità di appaltatore, avendo il effettuato la dichiarazione di nomina ex art. 1401 c.c. in favore CP_3 degli odierni attori, che, pertanto, avevano stipulato l'acquisto del terreno direttamente con i venditori
, assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti da quel contratto. Parte_2
10.4 Quanto al rapporto contrattuale di appalto, che specificamente lo vedeva coinvolto, il convenuto riepilogava il reale andamento dei fatti specificando che con scrittura privata stipulata in data 10/5/2019, il vesse affidato alla sua impresa edile l'incarico avente ad oggetto la “realizzazione di un edificio CP_1 residenziale in via Negi –Bergeggi (SV) su terreni meglio individuati al NCT al Fg. 5 mapp.li 1197, 1198 e 1199, previa demolizione dell'edificio esistente ad uso magazzino individuato al NCEU al Fg. 5 mapp. 316 categoria C/2 –
Magazzini e locali di deposito, in attuazione della L.R. n. 49/09 e s.m.i. artt. 6 e 7 – demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico”. Per una migliore descrizione delle opere, le parti avevano fatto riferimento al capitolato prestazionale recante la data del 6/4/2019 ed all'art. 3 del capitolato tecnico d'appalto
(documenti allegati alla scrittura privata del 10/5/2019), fissando il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori nella somma di € 195.000,00, oltre iva di legge. L'art. 8) del capitolato tecnico d'appalto, intestato
“consegna, inizio ed esecuzione dei lavori”, prevedeva che la consegna dei lavori, preceduta dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle opere, dovesse avvenire entro il termine del
16/8/2020, onde consentire l'ultimazione dei lavori nel rispetto del termine di validità della SCIA
(16/8/2021), e fissava il termine di inizio dei lavori nel quindicesimo giorno successivo alla consegna dell'area, che doveva risultare da apposito verbale di consegna.
10.5 Con scrittura privata stipulata in data 28/10/2020 e denominata “Appendice alla scrittura privata stipulata in data 10/5/2019”, avente lo scopo di comporre una lite insorta fra le parti, le stesse avevano provveduto, con l'ausilio dell' arch. e del consulente tecnico a pattuire i seguenti CP_2 Persona_4 accordi integrativi: compensare il minor valore di alcuni lavori contrattualmente previsti con il corrispettivo dovuto all'impresa per la realizzazione di un'opera extra contratto (allargamento dell'intercapedine); integrare il contenuto della scrittura privata originaria con la più puntuale descrizione di opere già previste nei precedenti documenti contrattuali e con l'affidamento all'impresa dell'incarico di realizzare opere ivi non comprese. In particolare, la nuova opera commissionata “extra capitolato” sarebbe consistita nella realizzazione di un muro di sostegno in cemento armato rivestito in pietra a spacco, posto a valle dell'edificio, con funzione di contenimento del terrapieno costituente il patio della costruzione, con corrispettivo per l'esecuzione di tale lavoro convenuto nell'importo di € 59.000,00 oltre iva di legge.
9 10.6 Il convenuto confermava, altresì, che il committente avesse versato all'impresa € 165.000,00 con riferimento alle opere originariamente previste, ed € 19.000,00 con riferimento alla realizzazione del muro previsto nell'appendice contrattuale del 28/10/2020, affermando che dall'11/3/2021 l'impresa è rimasta impossibilitata a procedere con l'ultimazione dei lavori per il concorso di due cause: l'impossibilità di avere accesso al cantiere con i necessari mezzi meccanici, dovuta al diniego opposto alla prosecuzione del passaggio da parte della società proprietaria del terreno che si interpone tra il fondo di proprietà della parte committente e la via pubblica;
il provvedimento di sospensione dei lavori di realizzazione del muro di sostegno adottato dal una volta constatata la mancata acquisizione del consenso Controparte_14 alla sua edificazione da parte di tutti i comproprietari del fondo confinante a valle, non essendo imputabile all'impresa il mancato ottenimento di una servitù di passaggio. Il resistente, per tutti questi motivi, chiedeva quindi l'integrale rigetto delle domande attoree.
10.7 Avendo l'appaltatore subito un pregiudizio economico derivante dal fermo di cantiere, lo stesso sollevava inoltre specifica eccezione riconvenzionale in opposizione al diritto risarcitorio fatto valere dalla controparte, ove mai esistente, anche ai sensi dell'art. 1671 cod. civ. e allo scopo di paralizzarne la domanda.
11. Si costituiva in giudizio anche il convenuto il quale eccepiva il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva affermando la propria assoluta estraneità ai fatti di causa, atteso che egli non era stato neppure convenuto in giudizio in sede di ATP dagli odierni attori e originari ricorrenti, bensì coinvolto dal convenuto al fine di mitigare le proprie responsabilità. CP_2
11.1 In particolare, con specifico riguardo all'opera di contenimento di valle, il convenuto asseriva che il tracciamento della stessa era stato eseguito a cura dell'Arch. con l'ausilio di un tipografo dotato CP_2 di adeguata strumentazione di misurazione. Il tracciamento, con tutta evidenza, risulta riferito allo sviluppo dell'opera nella sua interezza, per quanto riguarda l'esatto posizionamento planimetrico,
l'estensione longitudinale, le quote di imposta fondazionale e di testa del parametro stesso. All'opposto, il compito del direttore dei lavori strutturale è riferito solo alla verifica della sezione resistente del muro, delle armature secondo progetto, dei materiali impiegati e delle fasi esecutive (fasi di getto e disarmo del paramento), nonché alla verifica dell'idoneità dell'appoggio fondazionale, ma esclusivamente da un punto di vista statico e geotecnico. Pertanto, tutto ciò che competeva alla Direzione Lavori strutturale era stato compiutamente verificato e risultato del tutto corretto. A conforto, il resistente allegava la nota integrativa alla relazione geologica a firma del Geo. del gennaio 2021 relativa alla sezione CP_15 interpretativa riportata a pagina 3 figura 2 “sezione stratigrafica” (all. 1). Tale sezione evidenzia che è stato raggiunto l'adeguato substrato fondazionale già in corrispondenza della quota di intersezione tra il parametro e il piano di campagna del terrazzamento a valle. Il resistente specificava anche che la suola
10 fondazionale si sviluppasse solo lato monte e ricadesse all'interno dell'orizzonte stratigrafico idoneo per l'appoggio dell'opera a progetto, risultando il piano fondazionale perfettamente idoneo l suo scopo.
11.2 Infine, con specifico riguardo alle infiltrazioni d'acqua individuate dal CTU a pagina 10 della sua perizia (all. 5), il convenuto osservava che le tracce di umidità riscontrate ben potessero essere correlate, oltre alla presenza di nidi di ghiaia come ipotizzato dal CTU, alla non corretta esecuzione e posa dell'impermeabilizzazione a tergo dell'opera di contenimento, precisando come le prove a rottura a compressione eseguite durante gli accertamenti avessero confermato la perfetta rispondenza della resistenza del calcestruzzo alle specifiche progettuali. Non sussistendo alcuna problematica statica, o comunque “strutturale”, il convenuto chiedeva il rigetto di ogni spiegata domanda attorea, quantomeno nei propri confronti.
12. Si costituiva anche la Compagnia UnipolSai, terza chiamata in causa da la quale, CP_2 nel merito, facendo proprie le difese del convenuto principale asseriva che non vi fossero inadempimenti né difetti nell'esecuzione dell'opera imputabili al convenuto, non trattandosi di addebiti afferenti di carattere “architettonico”.
12.1 Nei rapporti interni, la convenuta specificava che rapporto contrattuale assicurativo intercorrente tra e l'arch. fosse regolato dalla polizza Multirischi del Professionista n. CP_7 CP_2
1/31562/122/151155362 versata in atti (cfr. all. “polizza” prod. terza chiamata). La terza chiamata, in particolare, specificava che nell'ambito della garanzia base per “perdite patrimoniali” (art. 3.4) fosse previsto un sotto limite di massimale. L'assicurazione, infatti, si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 15% del massimale indicato in polizza per la garanzia “danni corporali e materiali”.
E' inoltre previsto (art. 3.15) uno scoperto pari al 20% per ogni sinistro con minimo non indennizzabile di euro 5.000,00 e con il massimo di euro 50.000,00. La garanzia per mancata rispondenza (art. 3.4 2) è prevista esclusivamente per l'ipotesi di perdite patrimoniali cagionate involontariamente a terzi quale conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette che rendano l'opera inidonea all'uso e/o necessità a cui è destinata.
12.2 Nell'ipotesi di mancata rispondenza dopo l'ultimazione dei lavori, la garanzia non è operante oltre
360 giorni dalla data di compimento delle opere. Nel caso di difetti riscontrati dopo l'ultimazione dei lavori la garanzia si intende prestata nell'ambito del massimale previsto dall'art.
3.14 per la garanzia perdite patrimoniali fino alla concorrenza di un importo pari al 50% del medesimo, con applicazione di uno scoperto pari al 20% e con un minimo non indennizzabile di euro 5.000,00. Nel caso di difetti riscontrati durante la fase di esecuzione dei lavori la garanzia è prestata sempre nell'ambito del massimale previsto dall'art.
3.14 per le perdite patrimoniali fino alla concorrenza pari al 50% del medesimo e con applicazione di uno scoperto del 20% per ogni sinistro con minimo non indennizzabile di euro 5.000,00. La polizza prevede, infine, il cosiddetto vincolo di solidarietà (art. 3.9). Nel caso di responsabilità solidale,
11 l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone. Le garanzie di polizza non sono operanti nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia posto in essere attività del tutto estranee a quella oggetto del contratto di assicurazione (attività professionale di architetto) ovvero abbia addirittura agito con dolo.
13. In sede di prima memoria gli attori precisavano, quanto alle eccezioni del , che fosse stata CP_3 spiegata una risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e non una domanda risarcitoria per vizi ex artt. 1667 e 1669 c.c.; nel merito, asserivano che sull'obbligo di costruzione della strada fosse chiara la disposizione contrattuale, accertata anche dal primo CTU ma per mero errore materiale non calcolata, che prevede quanto segue: “Il presente capitolato ricomprende altresì la sistemazione della viabilità comunale di accesso al lotto con fondo tipo “strada bianca”, con rete di smaltimento delle acque bianche, realizzazione area parcheggio in accordo con il . Controparte_14
13.1 Gli attori ribadivano che i primi a nominare l'arch. fossero stati i e che CP_2 Parte_2
l'investimento fosse cominciato con il costruttore/promissario acquirente dei per sé o CP_3 Parte_2 per persona da nominare, sussistendo un collegamento negoziale fra le due vicende. I ricorrenti ribadivano, altresì, che i due convenuti avessero iniziato i lavori senza prima ottenere l'accesso al fondo in proprietà e che il , dinanzi al giustificato rifiuto di corresponsione di una ulteriore parte CP_10 CP_3 di compenso, immotivatamente aveva abbandonato il cantiere. Veniva inoltre precisato che la finalità del presente giudizio non fosse il riesame della CTU ma la quantificazione di quei danni che il primo CTU non aveva potuto/voluto accertare, data la natura dell'ATP.
14. Il giudizio veniva istruito tramite ulteriori approfondimenti di natura tecnica e all'esito, ritenute irrilevanti le altre richieste istruttorie, lo scrivente invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni e la causa veniva introitata per la stesura della presente decisione, previo scambio di scritti conclusivi.
*****
15. Ciò posto, dovendo essere esaminate con priorità le eccezioni di inammissibilità della domanda formulata dal convenuto , nonché la principale domanda di accertamento negativo di qualsivoglia CP_3 rapporto contrattuale intercorrente con il spiegate dagli attori, occorre preliminarmente CP_2 puntualizzare alcuni aspetti della vicenda negoziale intercorsa fra le parti, anche al fine di poter inquadrare e interpretare la domanda così come spiegata dagli odierni attori.
15.1 Occorre infatti premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, se è pur vero che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all' art. 112 c.p.c. implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non
12 trovi corrispondenza nella domanda, è anche vero che detto principio non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa — alla stregua delle risultanze istruttorie
— autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante. Può inoltre escludersi un vincolo dalla formulazione letterale delle domande, dovendosi avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa per individuare i limiti della pronuncia richiesta (Cfr. Cass. civ., sez. II, 05/03/2019, n. 6368). Il giudice ha infatti il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (cfr. Cass. civ. sez. II, 21/02/2019, n.5153).
15.2 Ebbene, dal tenore della documentazione presente agli atti della produzione degli attori (in particolare, cfr. doc. 2) si evince che la vicenda relativa alla vendita del terreno sia intercorsa fra i medesimi istanti e i venditori , sia pur per il tramite dello strumento del contratto per persona da Parte_2 nominare, ovvero con il successivo subentro ex tunc in tutti i diritti e gli obblighi contrattuali (cfr. Cass. civ. 17405/2009). Successivamente alla electio amici, gli attori e il convenuto hanno stipulato un CP_3 contratto di appalto per la realizzazione dell'opera così come già progettata dall' arch. e sotto la CP_2 direzione di quest'ultimo. Pur essendo connesse, le due vicende negoziali non presentano un collegamento funzionale talmente stretto da non poter essere trattate ed eventualmente caducate autonomamente, secondo il brocardo simul stabunt simul cadent, ben potendo il primo contratto di vendita sopravvivere al secondo di appalto. Ai fini della interpretazione della vicenda negoziale intercorsa fra le parti, inoltre, poco rileva il tenore della proposta di acquisto formulata presso l'agenzia immobiliare, in quanto l'impegno a procurare l'acquisto del terreno, assunto dal nei rapporti interni alla stregua di CP_3 un mandato senza rappresentanza, non elimina l'efficacia sostitutiva dello strumento prescelto e dell'electio amici.
15.3. Premesso quanto appena esposto e venendo alla qualificazione della domanda – che, come si è detto, deve essere colta dal complesso dell'atto introduttivo, senza limitarsi al tenore letterale delle sole precisate conclusioni – contrariamente a quanto surrettiziamente sostenuto dagli attori nella comparsa conclusionale, si ritiene che se gli stessi avessero voluto risolvere entrambi i rapporti e ottenere la restituzione dell'intero esborso avrebbero chiamato in causa anche i venditori al fine di Parte_2 risolvere anche il contratto di vendita del terreno fra loro intercorso, fondo che mai è transitato nella proprietà del convenuto , fatta salva la richiesta risarcitoria rivolta esclusivamente nei confronti di CP_3 quest'ultimo.
15.4 Ed inoltre, se si interpretasse la domanda di risoluzione – pacificamente costitutiva, al netto della terminologia impiegata – come rivolta a privare di efficacia l'intera operazione immobiliare, si arriverebbe
13 alla illogica conseguenza di dichiarare il diritto alla restituzione dell'intero esborso, comprensivo del costo del terreno a titolo risarcitorio, nei confronti di soggetti che non lo hanno incamerato ma con accessione dell'immobile già costruito al suolo, circostanza dalla quale scaturirebbe un ingiustificato arricchimento per gli acquirenti. Sul punto, non può che valere quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “nel caso di appalto avente ad oggetto la costruzione su immobile del committente, l'opera realizzata dall'appaltatore diviene di proprietà del committente per accessione sicché un obbligo di restituzione non è configurabile, perché evidentemente sarebbe impossibile;
pertanto, nel caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, è facoltà del committente, il quale non ritenga di potere utilizzare il manufatto, chiedere la demolizione del manufatto ovvero il risarcimento del danno pari al costo dei lavori al riguardo necessari;
soltanto qualora, invece, il committente intenda comunque utilizzare le opere e queste siano suscettibili di essere utilizzate, allora spetta all'appaltatore un compenso nei limiti in cui il committente abbia ricavato utilità” (Cassazione civile , sez. II , 25/09/2012 , n.
16291). In altri termini, la realizzazione parziale del fabbricato e l'accessione del fabbricato al suolo non eliminano la possibilità che il committente possa ottenere, come nel caso di specie, solo il risarcimento per i costi necessari per completare le opere ritenute indispensabili, senza indebite duplicazioni.
15.5 Nel caso di specie, come si è detto, la manifestata volontà di transigere i primi difetti e ritardi con una scrittura integrativa, unitamente al successivo comportamento processuale rivolto a scomputare dal prezzo le opere non realizzate, senza espressamente domandare la demolizione dell'intera opera o la sopportazione del costo relativa a quest'ultima, lascia emergere lo spirito conservativo insito nella domanda attorea con riferimento all'opera per cui vi è causa, sia pur parzialmente realizzata, intento riassunto nell'espressione “restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto al valore dei lavori, al netto dei vizi, difetti e difformità contrattuali” e ricavabile dalla scelta metodologica compiuta fin dal ricorso per ATP.
16. Con specifico riguardo ai rapporti fra gli attori e il convenuto si ritiene che anche se la CP_2 scelta del progettista e direttore dei lavori sia stata compiuta da altri soggetti terzi, ciò non consente di ritenere inesistente ogni rapporto contrattuale venutosi a formare fra i committenti/compratori e l'architetto; questo non solo perché gli odierni attori non nutrirebbero alcun interesse a restringere il novero dei soggetti contro cui rivolgere le loro pretese risarcitorie, ma anche e soprattutto per l'assorbente adesione implicita degli attori al progetto già presentato al alla data della stipula, avendo loro CP_13 successivamente sposato la finalità dell'investimento e le idee del convenuto, nonché affidandosi alla direzione dei lavori di quest'ultimo in vista della realizzazione dell'opera. La domanda attorea va quindi considerata ammissibile e, per i medesimi motivi, deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo formulata nei confronti del convenuto CP_2
17. Premesso tutto quanto appena esposto e circoscrivendo le domande ai soli rapporti intervenuti fra gli attori e gli odierni convenuti, in primo luogo, si ritiene non fondata l'eccezione di decadenza ex
14 art. 1669 c.c. (improprio è il richiamo ulteriore all'art. 1667 c.c., trattandosi all'evidenza di gravi difetti dell'opera realizzata, cfr. Cass. civile, sez. II, 04/10/2018, n. 24230), sollevata dal resistente . CP_3
17.1 Come si è detto, la domanda ha ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto e la restituzione di quanto versato in eccedenza, oltre al risarcimento del danno per i vizi e i difetti dell'opera realizzata.
L'azione ex art. 1453 c.c. (di cui l'art. 1668 c.c. non rappresenta altro che una norma di rimando), pertanto, appare di portata assorbente e contro detta azione o eccezione non può trovare applicazione la normativa speciale di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. (da ultimo, cfr. Cass. civ., II Sez., 9 marzo 2023, n.7041).
17.2 Ad ogni buon conto, con specifico riferimento ai gravi difetti dell'opera, si rammenta che la normativa in questione non costituisce altro che una applicazione specifica del principio generale di cui all'art. 2935 c.c., in virtù del quale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In particolare, in questo modo il legislatore ha cercato di contemperare l'interesse di colui che rimane nella disponibilità di un'opera – la quale può contenere in sé anche gravi e lungolatenti anomalie – con l'interesse dell'appaltatore, che non può vedersi esposto nel tempo ad una azione non più esercitata anche quando vi sia la piena conoscenza dei gravi difetti. A tal riguardo, è dato detto dalla giurisprudenza di legittimità che “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, dall'altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini” (Cass. Civ. Sez. III n. 9966/2014).
17.3 Quanto precede, non significa che il ricorso ad un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage per essere rimesso in termini nell'ipotesi in cui avesse avuto già conoscenza della entità e delle cause del vizio, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denuncia prima e una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente (cfr.
Cassazione civile sez. II, 27 novembre 2012, n. 21089).
17.4 Nel caso di specie, appare evidente che, mentre gli inadempimenti e l'incompletezza dell'opera si sono rivelate conoscibili fin dalla sospensione del cantiere (ma per detti inadempimenti, come si è detto, non può valere la normativa invocata), i problemi tecnici afferenti alla non adeguata realizzazione del muro controterra dell'intercapedine e dell'errata realizzazione dell'ultimo corso di mattoni portanti dei muri perimetrali, oltre che degli ulteriori difetti esecutivi dell'opera, non possono considerarsi conosciuti o conoscibili alla committenza se non a partire dalla perizia di parte datata 24.05.2021, a fronte della quale il ricorso per ATP appare notificato alla controparte nel successivo mese di agosto dello stesso anno.
15 18. Venendo al merito della domanda e delle difese sollevate dal medesimo convenuto, come rilevato dal CTU chiamato a verificare l'andamento dei lavori, si rileva che: “I lavori risultano non terminati, sia per le opere di completamento del fabbricato, sia per la sistemazione delle aree esterne, comprendenti i muri di contenimento tipici dei terrazzamenti liguri (allegato II). L'area non risulta delimitata né risulta custodita. L'accesso avviene attraverso un
“sentiero” che dalla comunale via Mei attraversa la proprietà confinante della Tale sentiero, come si evince CP_16 dagli atti di causa, risulta realizzato all'interno della proprietà dall'impresa esecutrice senza CP_16 CP_3 autorizzazione. Lo stato di avanzamento lavori evidenzia il completamento delle strutture e delle tamponature del fabbricato con parziale realizzazione degli impianti. I serramenti non sono presenti e la pavimentazione non è stata realizzata. Le opere esterne, previste a progetto, risultano parzialmente realizzate;
ovvero i muri di contenimento ai lati del fabbricato non sono ultimati, pur presentando le due scale di accesso alla fascia superiore. A valle del fabbricato, il muro di contenimento del terrazzamento è realizzato solo in parte. Nessuna strada di accesso al fabbricato dalla sovrastante via Mei risulta realizzata. Non sono stati realizzati i posti auto, così come non risulta sistemata la stessa via Mei, al fine di consentire il transito veicolare. I collegamenti ai sottoservizi non risultano realizzati” cfr. CTU, pag. 8-9).
18.1 Con specifico riguardo alle eccezioni di merito sollevate dal convenuto, si ritiene che la sospensione dei lavori e la carenza delle autorizzazioni dei proprietari viciniori, quali fatti opposti dal convenuto a sua discolpa, non possano costituire per lo stesso delle valide causa di forza maggiore idonee a giustificare i rilevati inadempimenti, né delle cause di inesigibilità delle prestazioni richieste, tenuto conto del fatto che l'impresa – che pacificamente ha assunto l'iniziativa dell'investimento (cfr. premessa del contratto, doc. 3 parte attrice) avvalendosi pacificamente sin dall'origine dell'operato progettuale del
– avrebbe dovuto preventivamente sincerarsi della completa realizzabilità dell'opera prima di CP_2 effettuare l'electio amici.
18.2 Parimenti non può essere accolta l'eccezione riconvenzionale di indennizzo ex art. 1671 c.c. per le opere eseguite, non essendosi verificato un recesso ad nutum.
19. Con riferimento agli addebiti mossi nei confronti di si ritiene che quest'ultimo, CP_2 per adempiere diligentemente al proprio incarico, non avrebbe dovuto limitarsi a far partire i lavori dirigendoli in conformità al progetto da egli stesso elaborato e depositato, bensì avrebbe dovuto sincerarsi della concreta praticabilità dello stesso e di tutte le autorizzazioni necessarie ai fini della sua compiuta realizzazione, compreso quelle dei proprietari viciniori. Ed infatti, non si condivide l'assunto, sostenuto dal convenuto, secondo cui i rapporti con i comproprietari della rete fognaria e con la società CP_10 titolare della striscia di terreno dove sarebbe stato allocato il passaggio si riducono a questioni “civilistiche fra privati”, in quanto, a prescindere dalle richieste del committente, il prestatore d'opera professionale, specie se di carattere prevalentemente intellettuale (come nel caso di un soggetto che cumula in sé il ruolo di progettista e D.L.), è tenuto ad avvisare il committente di tutto ciò che appare necessario ai fini della concreta realizzabilità dell'opera, finanche rifiutandosi di procedere a monte alla esecuzione della stessa
16 in caso di persistente pretesa del committente, non essendo quest'ultimo dotato delle cognizioni tecniche necessarie. Fra l'altro, la particolarità della vicenda negoziale – che ha visto nascere il progetto prima del contratto – lascia sussistere un ampio margine di affidamento in merito alla realizzabilità dell'opera anche con riguardo agli aspetti secondari, ma non per questo meno importanti, relativi alla sua accessibilità e possibilità di esser completata in ogni suo aspetto (strada, muro, allaccio impianto fognario, ecc.).
19.1 Si ritiene quindi accoglibile, in quanto fondata, la subordinata domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opra professionale, implicitamente sorto fra le parti, per gli inadempimenti posti in essere dal nell'espletamento dell'incarico assunto, fra i quali vi rientra certamente anche CP_2 la mancata presentazione della variante (poco importa quando il CTU abbia ravvisato tale aspetto, trattandosi di prestazione professionale certamente esigibile nei confronti del D.L.), quantificabile nel costo di € 5.000,00 come rilevato dal CTU , motivo per cui non può trovare accoglimento la Per_2 domanda riconvenzionale relativa al compenso per le prestazioni rese.
19.2 Viceversa, nessuna responsabilità e conseguenza risarcitoria per irregolarità edilizie possono essere attribuite al convenuto, atteso che, in assenza della deduzione di ulteriori elementi pregiudizievoli certi e specificamente riconducibili a tale vicenda, il dedotto arretramento rispetto alla distanza di 10 mt. necessaria fra mura finestrate, quand'anche sussistente, non comporterebbe una violazione edilizia ma, semmai, il suo rispetto.
20. Quanto alla posizione del convenuto occorre innanzitutto premettere che CP_4
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dallo stesso, qui da intendersi in termini di carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I,
26/09/2019 n.24043), non può essere accolta. E' infatti pacifico che il convenuto abbia assunto l'incarico di direttore dei lavori strutturista e, come tale, legittimamente è stato chiamato in causa. Altra cosa è la determinazione e quantificazione del contributo da egli apportato ai danni arrecati agli attori, da intendersi in termini di costi necessari per l'ultimazione dell'opera ai fini della sua definitiva collaudabilità, aspetto che attiene al merito della controversia e alla ripartizione delle relative responsabilità.
20.1 A tale ultimo riguardo, si ritiene che “il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa;
peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso” (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/10/2021, n.27723).
20.2 Nel caso di specie, l'acquisizione delle informazioni da una delle parti (art. 194 c.p.c.) e la sottoposizione dei dati raccolti ad un terzo soggetto non parte in causa (il collaudatore originariamente assunto dagli attori) è una metodologia semplice ma non per questo inefficace, oltre che in concreto
17 perseguita con una modalità certamente rispettosa del contraddittorio fra le parti (cfr. verbale del
9/05/2024, all. 1 della CTU). Ed infatti, il collaudatore in corso di costruzione ing. ha Persona_5 ritenuto la struttura “verificata e collaudabile, pur con alcune prescrizioni” circostanza che ha indotto il CTU a ritenere che “non sussistano le condizioni per richiedere la demolizione delle strutture realizzate” (cfr. chiarimenti
CTU del 25.11.2024). Gli accorgimenti specifici per il muro di contenimento a valle del fabbricato, sia pur proposti dal riguardano il “…ripristino delle discontinuità sulla superfice del getto (nidi di ghiaia) tramite CP_4
l'applicazione di apposite malte cementizie monocoponenti rapide tixotropiche fibrorinforzate a basso ritiro”…; Per il muro di contenimento a monte del fabbricato: “…ripristino monolitico e consolidamento strutturale, me-diante iniezione a bassa pressione o colatura, di microfessure nel calcestruzzo. …applicazione della resina epossidica bi-componente
… “. Per l'appoggio del solaio sulla muratura portante del fabbricato: “…rimozione della fila di laterizi non correttamente posizionata….riempimento dei vuoti con applicazione di malta colabile epansiva ad alta resistenza tipo
S55 o similare, al fine di costipare gli interstizi tra la muratura in porotone la sovrastante trave…”, adempimenti, CP_17 questi, ritenuti dal CTU risolutivi.
20.3 Fra l'altro, la questione della staticità assume contorni più nitidi se si tiene conto, come si è detto, della mai domandata demolizione dell'opera, che, unitamente alla strategia processuale adottata dagli attori, lascia presumere che gli stessi l'abbiano ritenuta sin dall'origine priva di difetti statici, circostanza confermata anche dall'Ing. in sede di ATP che rintracciava nei nidi di ghiaia presenti nei pilastri Per_6 una problematica di mera rilevanza estetica.
20.4 Tuttavia, se è vero che la collaudabilità dell'opera a certe condizioni non esclude che i danni consistenti nei costi indispensabili per ovviare ai ripristini e alla ultimazione degli interventi strutturali necessari debbano essere calcolati, ciò non significa che questi debbano essere attribuiti automaticamente al Si ritiene, infatti, che la sospensione del cantiere non sia in alcun modo attribuibile a CP_4 quest'ultimo, non essendo compito dello strutturista quello di compiere le verifiche sui fondi circostanti e ottenere gli assensi e le autorizzazioni necessarie.
21. Quanto agli importi, preso atto delle conclusioni dei Consulenti, si ritiene che il solo importo restitutorio che la sola impresa individuale esecutrice di è obbligata a versare, in quanto CP_3 indebitamente incamerato, vada individuato nella somma di € 54.700,00 pari alla differenza fra il prezzo fino ad oggi versato per la sola realizzazione del fabbricato e delle opere accessorie (pacificamente quantificabile in € 188.600,00) e l'oggettivo valore di quanto fino ad oggi eseguito, al netto dei vizi dell'opera (€ 133.900,00). Trattandosi di una somma ricavabile mediante un semplice calcolo aritmetico, si ritiene che su detta somma decorrano solo interessi legali dalla domanda. Altra questione sono, viceversa, gli importi risarcitori in senso stretto, ovvero i danni identificabili nei difetti dell'opera realizzata e i costi ulteriori per provvedere al completamento delle opere strutturali.
18 21.1 Alla luce delle risultanze istruttorie, infatti, si ritiene che l'importo di € 15.500,00 per i gravi difetti dell'opera debba essere imputato a titolo risarcitorio ad entrambi i convenuti e in solido CP_3 CP_2 fra loro, per gli inadempimenti dovuti rispettivamente alla errata esecuzione dell'opera e alla negligente direzione dei lavori. A tale importo deve aggiungersi il costo per la sistemazione della strada e per gli allacci all'impianto fognario, pacificamente non eseguiti e manifestamente ultronei rispetto al costo per la realizzazione del muro, come ricavabile dall'art. 16 del capitolato tecnico del 06.04.2019. Gli attori ritengono che tali ulteriori costi siano quantificabili nell'incontestato importo di € 20.600,00 individuato dal CTP (cfr. comparsa conclusionale, pag. 19). Tuttavia, trattandosi della sola “sistemazione” di Per_7 una strada e di un allaccio ad un impianto già realizzato ed esistente, si ritiene equo ridimensionare tale voce nella somma di € 10.300,00.
21.2 Allo stesso modo, ad entrambi i sopraindicati convenuti deve essere imputato il costo per il mancato completamento delle opere strutturali pari ad € 18.691,00 (cfr. CTU , pag. 14), per Per_2 un totale risarcitorio pari ad € 44.491,00.
21.3 Alla luce delle rispettive responsabilità, tipologicamente distinte ma di pari gravità, si ritiene che la responsabilità per i soli sopraindicati gravi difetti dell'opera sia da ripartirsi fra i due convenuti nella misura del 50% ciascuno (quindi € 22.245,50 pro capite). Inoltre, in capo al solo deve CP_2 essere attribuito il costo per la variante non depositata quantificato in € 5.000,00. Trattandosi di debiti di valore, su tali importi decorrono interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutate alla data della sospensione del cantiere e via via rivalutata, anno per anno nominalmente sulla base degli indici
ISTAT, fino agli importi liquidati nella presente sentenza.
22. Venendo alla liquidazione della penale per il ritardo imputabile al , occorre CP_3 considerare “il principio che l'articolo 1383 del codice civile vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale
e quella diretta a ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per
l'inadempimento; ciò, fatta salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, dell'entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrifico del debitore” (Cass. civile, sez. II, 10/06/2024, n. 16032). Nel caso di specie, si ritiene che l'originario ritardo sia stato oggetto di superamento nella seconda scrittura privata integrativa, latamente transattiva su questo specifico punto, motivo per cui deve essere riconosciuta e liquidata esclusivamente la penale per il ritardo per il tempo trascorso oltre i due mesi successivi alla sottoscrizione dell'appendice alla scrittura, tra l Controparte_9
e il dott. , (27.12.2020) e la data dell'atto di citazione 26.09.2021, quantificata
[...] Controparte_1 dal CTU in € 20.100,00. Detta somma non può essere dimidiata per il contributo eziologico arrecato al
19 ritardo dal – operazione aritmetica che si rivelerebbe contrattualmente errata, a scapito degli attori CP_2
– ma che poteva solo esser oggetto, per la parte imputabile al D.L., di domanda riconvenzionale nei rapporti interni fra i convenuti.
23. Venendo ai rapporti fra la e il convenuto assicurato, si ritiene che, alla luce delle CP_7 condizioni di polizza versate in atti, la compagnia debba manlevare e garantire il convenuto CP_2 per la sola quota risarcitoria a lui imputabile del 50% per i soli danni in senso stretto, pari ad €
[...]
27.245,50 e con il limite previsto dall'art. 3.16.4 (che rimanda all'art.
3.4 ultima parte, rubricata “difetti riscontrati durante la fase di esecuzione dei lavori”), ovvero, trattandosi di massimale non superato, con la sola applicazione dello scoperto del 20%.
24. Per quanto concerne il governo delle spese del presente giudizio, il convenuto , CP_3 rivelatosi maggiormente soccombente all'esito della lite, deve essere condannato alla sopportazione delle spese di questo giudizio in favore degli attori, che qui si liquidano sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022, tabella 2, scaglione V (tutte le fasi ai valori medi) in € 14.103,00 per compensi professionali ed
€ 393,00 per spese vive pro quota, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario pari al 15% dei soli onorari di causa.
24.1 Parimenti, anche il convenuto deve essere condannato alla sopportazione delle spese di CP_2 lite, quantificate sulla base della sua personale soccombenza, che qui si liquidano sulla base dei medesimi parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione IV) in € 7.616,00 per compensi professionali ed € 393,00 per spese vive pro quota, oltre IVA e CPA se dovute come per legge, nonché rimborso forfettario pari al
15% dei soli onorari di causa.
24.2 Entrambi i convenuti, in solido fra loro, devono altresì essere condannati al pagamento delle spese relative alla fas di ATP in favore dei ricorrenti e odierni attori, che qui si liquidano, sulla base dei medesimi parametri di legge, tabella 9, in € 3.442,00 per soli compensi professionali ed € 286,00 per esborsi, oltre
IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali al 15% degli onorari di causa.
24.3 Quanto ai rapporti fra gli attori e il convenuto si rileva che, all'esito della lite, CP_4 sono emersi difetti strutturali non gravi ma forieri di danni, tradotti i costi da sopportare per la ultimazione e collaudabilità dell'opera, imputati alla responsabilità di altri convenuti in giudizio. Pertanto, alla luce della complessità sottesa alla attribuzione e ripartizione delle distinte responsabilità, emerse in particolare solo all'esito di questo giudizio, si ritengono sussistenti eccezionali e gravi ragioni di cui all'art. 92 c.p.c.
(come modificato dalla Corte Cost. n.77/2918) per compensare interamente le spese di lite fra queste due parti. Parimenti devono essere compensate le spese di lite fra e la terza chiamata CP_2 alla luce dell'accoglimento della domanda di manleva senza particolari contestazioni nei CP_7 rapporti interni. 20 24.4 Il convenuto che ha chiamato in causa in sede di ATP, deve CP_2 CP_4 viceversa essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute da quest'ultimo in quella sede, che qui si liquidano sulla base della tabella 9 di cui al DM 147/2022 in € 3.442,00 per soli compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali al 15% degli onorari di causa;
24.5 Le spese per le due CTU e per il CTP, come documentate in atti, devono essere poste a carico dei convenuti e in solido tra loro. CP_3 CP_2
P.Q.M.
Codesto Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte e reietta ogni contraria domanda o eccezione, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda principale spiegata dagli attori e Controparte_1 [...]
nei confronti del convenuto e, per l'effetto, Parte_1 CP_3
DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto intercorso fra queste due parti e ND quest'ultimo al versamento di € 54.700,00 a titolo restitutorio, oltre interessi legali dalla domanda;
2) ND altresì al pagamento della penale per il ritardo quantificata, come CP_3 in parte motiva, in € 20.100,00;
3) RIGETTA la principale domanda di accertamento negativo spiegata dagli attori CP_1
e nei confronti di
[...] Parte_1 CP_2 mentre ACCOGLIE la domanda subordinata spiegata nei confronti di quest'ultimo e, per l'effetto,
DICHIARA la risoluzione del contratto di prestazione d'opra professionale intercorso fra queste due parti;
4) RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata da CP_2
5) ND il convenuto al versamento, a titolo risarcitorio, dell'ulteriore CP_3 ulteriore importo di € 22.245,50, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma dapprima devalutata alla data della sospensione definitiva del cantiere e via via rivalutata, anno per anno nominalmente, sulla base degli indici ISTAT, fino agli importi liquidati nella presente sentenza;
6) ND il convenuto al versamento, in favore degli attori e a titolo CP_2 risarcitorio, dell''importo di € 27.254,50 oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma dapprima devalutata alla data della sospensione definitiva del cantiere e via via rivalutata, anno per anno nominalmente, sulla base degli indici ISTAT, fino agli importi liquidati nella presente sentenza;
7) RIGETTA la domanda attorea spiegata nei confronti di;
CP_4
21 8) ND il convenuto al pagamento delle spese di questo giudizio in favore CP_3 degli attori, che qui si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali ed € 393,00 per spese vive pro quota, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario pari al 15% dei soli onorari di causa;
9) ND il convenuto al pagamento delle spese relative al presente CP_2 giudizio, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali ed € 393,00 per spese vive pro quota, oltre IVA e CPA se dovute come per legge, nonché rimborso forfettario pari al 15% dei soli onorari di causa;
10) ND, altresì, i convenuti e i solido fra loro, al CP_3 CP_2 pagamento delle spese relative alla fase di ATP in favore dei ricorrenti e odierni attori, che qui si liquidano in € 3.442,00 per soli compensi professionali ed € 286,00 per esborsi, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali al 15% degli onorari di causa;
11) ND, altresì, il convenuto l pagamento delle spese di lite sopportate CP_2 da nella fase di ATP, che qui si liquidano in € 3.442,00 per soli compensi CP_4 professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali al 15% degli onorari di causa;
12) PONE le spese di CTU e CTP, come documentate in atti, a carico dei convenuti CP_3
e in solido tra loro;
CP_2
13) ND la terza chiamata a garantire e manlevare il Controparte_7 convenuto per tutte le somme che lo stesso sarà costretto pagare in virtù della CP_2 presente sentenza al netto dello scoperto del 20%, con spese di lite compensate nei rapporti interni fra queste due parti.
Così è deciso. Si comunichi.
Savona, 10/07/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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