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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/09/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1090/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Gela
Sezione Civile - Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. R.G. 1090/2023 avente ad oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”, promosso da
, con l'avv. Paolo Cafà; Parte_1
ricorrente contro
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
e
, in persona del direttore pro Controparte_2 tempore, con l'avv. Guido Fiorino;
resistenti
*******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2023, ha promosso Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229003084652000, portante gli avvisi di addebito nn. 59220130000076062000, 59220130001213692000,
59220140000384965000, 59220140001033945000, 5922015000546583000,
59220160001190488000, 59220170000664722000, 59220180000213348000 59220180001632814000, 59220190617271000, 59220190001507445000,
59220210000665858000, per un valore complessivo del credito pari a € 34.029,05.
A fondamento delle proprie pretese, ha dedotto che la prescrizione quinquennale dei crediti e la non debenza dei crediti in quanto con sentenza n. 16/2013 è stato dichiarato il fallimento per estensione della società della quale era CP_3
amministratrice unica, sicché è divenuto legittimato passivo il curatore di tutti i crediti maturati successivamente.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
L'udienza del 24 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Parziale cessazione della materia del contendere.
Va, innanzitutto, rilevato che l' , già in seno alla memoria di Controparte_4
costituzione, attraverso il deposito telematico degli estratti di ruolo aggiornati, ha allegato l'intervenuto sgravio degli avvisi di addebito nn. 59220130000076062000,
59220130001213692000, 59220140000384965000, 59220140001033945000,
5922015000546583000.
E invero, dall'esame degli estratti di ruolo allegati dal Controparte_5
risulta che ciascuno dei carichi ivi elencati (comprensivi di interessi per
[...] ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), affidati dall'ente impositore nell'arco temporale preso in considerazione dall'articolo 4 del D.L. 119/2018 (tra il 2000 ed il 2010), non superano la soglia di € 1.000,00.
Al riguardo giova richiamare l'art. 4 D.L. 119/2018, conv. con mod. dalla l.
136/2018, secondo cui “
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…”.
2 In assenza di specifiche contestazioni sul punto delle restanti parti, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle cartelle esattoriali sopra indicate.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
3. Tempestività.
Ciò posto, va esaminata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5°, del D.Lgs.
n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine
3 di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del
d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente
"ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C.
Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le
4 iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non contesta che gli atti impositivi siano stati in precedenza notificati nelle date indicate nell'intimazione id pagamento opposta, anzi lo conferma in ricorso (cfr. pag. 1 e 2).
Ebbene, in ossequio ai principi sin qui esposti, consegue che l'opposizione al ruolo, poiché proposta oltre il termine di quaranta giorni sancito dall'art. 24 co. 5 D.
Lgs. 46/1999, deve considerarsi intempestiva, dunque è precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione eventualmente avvenuta in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, nonché la difesa relativa alla carenza di legittimazione passiva del debito.
4. Prescrizione successiva.
L'eccezione di prescrizione successiva è parzialmente fondata.
Come prima osservato, è incontestata la data di prima notifica.
Segnatamente, l'avviso di addebito n. 59220160001190488000 è stato notificato una prima volta il 23 novembre 2016 e poi il 17 novembre 2022 (cfr. all. 4 della memoria dell' ; l'avviso n. 59220170000664722000 è stato notificato il 3 CP_6 novembre 2017 e poi il 17 novembre 2022 (cfr. all. 4 della memoria;
l'avviso n. CP_6
59220180000213348000 è stato notificato il 28 luglio 2018; l'avviso n.
59220180001632814000 è stato notificato il 25 marzo 2019; l'avviso n.
59220190617271000, è stato notificato il 31 luglio 2019; l'avviso n.
59220190001507445000 è stato notificato il 13 gennaio 2020; l'avviso n.
59220210000665858000 è stato notificato il 28 gennaio 2022.
Ne discende che la prescrizione non può dirsi avvenuta in quanto, tra le date di notifica indicate e quello dell'intimazione di pagamento odierna, avvenuta il 25 settembre 2023, non sono passati cinque anni.
Ciò vale anche per l'avviso n. 59220180000213348000, in quanto devono essere considerati i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021
(ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L.
5 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, (conv. con L 21/21), siccome dedotto dall' e dall' CP_1 CP_6
5. Conclusioni e spese.
Tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo agli avvisi di addebito nn. 59220130000076062000, 59220130001213692000,
59220140000384965000, 59220140001033945000, 5922015000546583000; dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo;
rigetta, nel resto, il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ognuna delle resistente, delle spese processuali, che si liquidano in € 932,50 per compensi (somma già ridotta di
1/2), oltre IVA e CPA, come per legge.
Gela, 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Gela
Sezione Civile - Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. R.G. 1090/2023 avente ad oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”, promosso da
, con l'avv. Paolo Cafà; Parte_1
ricorrente contro
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
e
, in persona del direttore pro Controparte_2 tempore, con l'avv. Guido Fiorino;
resistenti
*******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2023, ha promosso Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229003084652000, portante gli avvisi di addebito nn. 59220130000076062000, 59220130001213692000,
59220140000384965000, 59220140001033945000, 5922015000546583000,
59220160001190488000, 59220170000664722000, 59220180000213348000 59220180001632814000, 59220190617271000, 59220190001507445000,
59220210000665858000, per un valore complessivo del credito pari a € 34.029,05.
A fondamento delle proprie pretese, ha dedotto che la prescrizione quinquennale dei crediti e la non debenza dei crediti in quanto con sentenza n. 16/2013 è stato dichiarato il fallimento per estensione della società della quale era CP_3
amministratrice unica, sicché è divenuto legittimato passivo il curatore di tutti i crediti maturati successivamente.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
L'udienza del 24 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Parziale cessazione della materia del contendere.
Va, innanzitutto, rilevato che l' , già in seno alla memoria di Controparte_4
costituzione, attraverso il deposito telematico degli estratti di ruolo aggiornati, ha allegato l'intervenuto sgravio degli avvisi di addebito nn. 59220130000076062000,
59220130001213692000, 59220140000384965000, 59220140001033945000,
5922015000546583000.
E invero, dall'esame degli estratti di ruolo allegati dal Controparte_5
risulta che ciascuno dei carichi ivi elencati (comprensivi di interessi per
[...] ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), affidati dall'ente impositore nell'arco temporale preso in considerazione dall'articolo 4 del D.L. 119/2018 (tra il 2000 ed il 2010), non superano la soglia di € 1.000,00.
Al riguardo giova richiamare l'art. 4 D.L. 119/2018, conv. con mod. dalla l.
136/2018, secondo cui “
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…”.
2 In assenza di specifiche contestazioni sul punto delle restanti parti, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle cartelle esattoriali sopra indicate.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
3. Tempestività.
Ciò posto, va esaminata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5°, del D.Lgs.
n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine
3 di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del
d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente
"ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C.
Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le
4 iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non contesta che gli atti impositivi siano stati in precedenza notificati nelle date indicate nell'intimazione id pagamento opposta, anzi lo conferma in ricorso (cfr. pag. 1 e 2).
Ebbene, in ossequio ai principi sin qui esposti, consegue che l'opposizione al ruolo, poiché proposta oltre il termine di quaranta giorni sancito dall'art. 24 co. 5 D.
Lgs. 46/1999, deve considerarsi intempestiva, dunque è precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione eventualmente avvenuta in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, nonché la difesa relativa alla carenza di legittimazione passiva del debito.
4. Prescrizione successiva.
L'eccezione di prescrizione successiva è parzialmente fondata.
Come prima osservato, è incontestata la data di prima notifica.
Segnatamente, l'avviso di addebito n. 59220160001190488000 è stato notificato una prima volta il 23 novembre 2016 e poi il 17 novembre 2022 (cfr. all. 4 della memoria dell' ; l'avviso n. 59220170000664722000 è stato notificato il 3 CP_6 novembre 2017 e poi il 17 novembre 2022 (cfr. all. 4 della memoria;
l'avviso n. CP_6
59220180000213348000 è stato notificato il 28 luglio 2018; l'avviso n.
59220180001632814000 è stato notificato il 25 marzo 2019; l'avviso n.
59220190617271000, è stato notificato il 31 luglio 2019; l'avviso n.
59220190001507445000 è stato notificato il 13 gennaio 2020; l'avviso n.
59220210000665858000 è stato notificato il 28 gennaio 2022.
Ne discende che la prescrizione non può dirsi avvenuta in quanto, tra le date di notifica indicate e quello dell'intimazione di pagamento odierna, avvenuta il 25 settembre 2023, non sono passati cinque anni.
Ciò vale anche per l'avviso n. 59220180000213348000, in quanto devono essere considerati i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021
(ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L.
5 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, (conv. con L 21/21), siccome dedotto dall' e dall' CP_1 CP_6
5. Conclusioni e spese.
Tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo agli avvisi di addebito nn. 59220130000076062000, 59220130001213692000,
59220140000384965000, 59220140001033945000, 5922015000546583000; dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo;
rigetta, nel resto, il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ognuna delle resistente, delle spese processuali, che si liquidano in € 932,50 per compensi (somma già ridotta di
1/2), oltre IVA e CPA, come per legge.
Gela, 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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