Articolo 1 della Legge 3 marzo 1987, n. 109
Articolo 2
Versione
26 marzo 1987
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985.
Entrata in vigore il 26 marzo 1987