Art. 47.
In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.
Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.
Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.