Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12496/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/03/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli al Corso Umberto I Parte_1 C.F._1
N. 237 presso lo studio dell'Avv. CAPOLUPO SILVANA (c.f.: dalla quale C.F._2
è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
- E
(c.f.: , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Napoli alla via Vespucci n. 172,
- APPELLATO CONTUMACE
È presente alle ore 10:05 l'avv. Silvana Capolupo per parte appellante, la quale si riporta all'atto di appello e ne chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze di causa e con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara anticipatario e chiede che la causa vada in decisione.
Il Giudice decide la causa dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 12496/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli al Corso Umberto I Parte_1 C.F._1
N. 237 presso lo studio dell'Avv. CAPOLUPO SILVANA (c.f.: dalla quale C.F._2
è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
- E
(c.f.: , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Napoli alla via Vespucci n. 172,
- APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello a sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 20.05.2022, il sig. ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 37359 del 15.12.2021 del Giudice di Pace di Napoli, in persona della Dott.ssa , con cui veniva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione Per_1
prot. n. M.IT PR NAUIG00435533 del 17/10/2019, resa a fronti di ricorso al Prefetto proposto avverso il verbale di contravvenzione n. ZL19170502648 - cronologico n° 20190263668, notificato in data 8/04/2019 dal Comando della Polizia Municipale di Napoli al ricorrente, quale proprietario del veicolo tg. FK051DH,, relativo ad una presunta infrazione al Codice della Strada commessa l'11/2/2019 alle ore 12,02, per la violazione dell'art. 7, comma 9 e comma 14, in quanto lo stesso circolava con detta auto in piazza Dante con direzione via
Toledo, zona a traffico limitato, violando il divieto di circolazione.
2
In diritto, il sig. ha eccepito l'illegittimità del verbale di contravvenzione, rilevando di Pt_1
essere portatore di handicap, come da contrassegno regolarmente esposto e visibile nella parte anteriore del veicolo, e pertanto ha sostenuto di poter liberamente circolare sia nelle zone a traffico limitato, sia nelle corsie preferenziali. Ha rilevato inoltre di aver depositato, congiuntamente al ricorso al Prefetto, la copia del contrassegno di portatore di Handicap.
Pertanto, ha proposto appello avverso la sentenza di rigetto, eccependo l'errata applicazione degli artt. 36 e 38 del d.lgs. n. 285/1992, art. 11 comma 4 del d.p.r. 16.09.2016
n. 610; il rigetto veniva motivato sull'assunto che il ricorrente, odierno appellante non avrebbe compilato l'apposita modulistica per richiedere l'inserimento nel sistema CED del
Servizio Autonomo di Polizia Locale dei numeri di targa abitualmente utilizzate dalle persone diversamente abili, ed inoltre non avrebbe fornito valida prova che egli viaggiasse, come conducente o passeggero, sul veicolo sanzionato.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la ha omesso di costituirsi. Controparte_2
All'udienza del 31.10.2024, la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 27.03.2025.
********
Mediante l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda del ricorrente, motivando come segue: “nel merito, l'istante sostanzialmente deduce di non aver commesso le infrazioni addebitate poiché nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale il veicolo di sua proprietà attraversava la ZTL munito del contrassegno per il parcheggio rilasciato alle persone disabili, circostanze sostanzialmente reiterate al verbale di udienza del 13/12/2021. Il istituendo con successive ordinanze le zone Controparte_3
a traffico limitato su parte del territorio cittadino, ha previsto l'esclusione dal divieto di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto dei disabili. I provvedimenti sindacali hanno precisato che l'avente diritto per attraversare la ZTL o la AP è onerato di compilare l'apposita modulistica, per richiedere l'inserimento nel sistema Ced del servizio autonomo di polizia locale, dei numeri di targa dei veicoli abitualmente utilizzati dalle persone diversamente abili.
Per poter accedere con un veicolo diverso da quello segnalato, è necessario dare previa
3
comunicazione via fax o via e-mail del numero del veicolo che sarà utilizzato, nonché del giorno previsto. Allorquando la circolazione si rendesse necessaria in via occasionale con veicoli diversi da quelli in lista per necessità urgenti e non programmabili, occorre inoltrare con le modalità specificate nell'ordinanza sindacale entro 48 ore dalla circolazione, il modello numero 4 con documentazione giustificativa. Nel caso che ci occupa parte istante non ha provato di aver adempiuto a nessuna di tali incombenze. D'altra parte, pur tenendo conto della pronuncia del supremo Collegio numero 21320/2017, si evidenzia che nel corso del processo non è emerso alcun elemento che al momento della rilevazione dell'infrazione, il veicolo dell'opponente la cui la cui targa è chiaramente riprodotta nella documentazione fotografica allegata dalla PA, nella sua disponibilità esclusiva fosse utilizzata dal titolare del permesso, circostanze non specificatamente allegate al ricorso.
La contestazione, dunque, è stata validamente elevata poiché, oltre a non esservi valida prova che a bordo del veicolo sanzionato viaggiasse come conducente o trasportato la persona disabile, emerge che in difformità di quanto disposto dalle norme istitutive della
e della egli non ha provveduto ad ottemperare tempestivamente agli adempimenti richiesti dal sistema predisposto dal per consentire l'attraversamento, Controparte_3
anche solo occasionale. Le considerazioni finora svolte determinano il rigetto dell'opposizione, infondata e non provata”.
L'appellante sostiene la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 381 del d.p.r. 495/1992, in quanto al titolare del “contrassegno H”, rilasciato dal Comune di
Sant'Angelo a Scala (AV), era consentito senza nessun altro obbligo se non quello di esporre detto titolo autorizzativo, il transito nella “zona a traffico limitato” di cui al verbale in questione atteso che “alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”.
“La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree
4
pedonali urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità”.
Il motivo è fondato.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 27/09/2022 n. 28144 ha affermato il principio secondo cui il diritto dell'invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato si pone quale diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone.
Vanno, quindi, generalmente considerati contra legem i limiti posti dalle ordinanze comunali all'esercizio del diritto alla libera circolazione della persona con difficoltà motorie, consistenti in una previa comunicazione imposta al soggetto disabile.
Su questa linea si è posto anche un altro precedente della Suprema Corte, che ha escluso conseguenze pregiudizievoli per il possessore di contrassegno di invalidità pure rispetto alla mancata osservanza dell'obbligo di comunicare l'accesso alla ZTL nelle 48 ore successive dal transito, come previsto dalle disposizioni comunali, in quanto tale comportamento "non può rendere illegittimo l'accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all'accesso D.P.R. n. 503 del 1996, ex art. 11" (Cass.
n. 21320/2017).
Due recenti ordinanze della Suprema Corte (Cass. n. 8226/2022 e Cass. n. 24015/2022) hanno ribadito che l'autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del
"contrassegno invalidi", diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale.
La mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona invalida non può configurare la violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 14. La piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie non tollera dunque limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con ordinanze degli enti locali, che - lungi dal ridursi, finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto.
5
Inoltre, in ragione dell'accoglimento del ricorso ed in palese assenza di ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come Controparte_1
da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto) e di tutte le circostanze del caso e da integrare poi con il rimborso delle spese forfettarie e con gli accessori di legge dell'IVA e della CPA. In particolare appare equo applicare i minimi tariffari tenuto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_1
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli n. 37359 del 15.12.2021, annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n.
PR NAUIG00435533 del 17/10/2019; CP_6
- condanna la a rifondere all'appellante le spese Controparte_2 Parte_1
relative al giudizio di primo grado e secondo grado, liquidate in € 132,50 per compenso del difensore, oltre rimborso spese esenti documentate e spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi ansitatario;
- condanna la a rifondere a Controparte_7
le spese relative al giudizio di gravame, liquidate in € 232,00 per compenso Parte_1
del difensore, oltre rimborso spese esenti documentate e spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi ansitatario.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
6