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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/11/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 04 novembre 2025 ore 9:53 davanti al G.I. dott. OL Lo UD, chiamato il procedimento n. R.G. 1454/2023, sono comparsi gli Avv.ti Gianfranco Saccà per parte appellante e l'avv. Fortunata Grasso per parte appellata, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. OL Lo UD, all'udienza del 04.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n. 1454/2023
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Messina in Via S. Domenico C.F._1
Savio 96 is. 255/b, presso lo studio dell'Avv. SACCA' GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO FORTUNATA ed elettivamente domiciliato a Messina a PALAZZO ZANCA, presso l'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti;
- APPELLATO - Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
Conclusioni delle parti: all'udienza del 04.11.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 15/03/2023, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. n.759/22 depositata da UD di Pace di Messina in
Cancelleria il 15.9.2022 e non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione sollevata avverso il verbale di contestazione n. 14257/20210/C del 22.11.2021, notificato il 16.12.2021, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Messina in violazione dell'art. 126 bis del cod. strad. per avere, quale proprietario dell'autoveicolo tg. CL961FF, omesso di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente a seguito di precedente violazione contestata con verbale n.42104/2021/J del 9.5.21.
Nel giudizio dinanzi al UD di Pace, l'odierno appellante deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 126 bis del cod. strad..Eccesso di potere, per avere il fornito indicazioni errate sulla esatta portata dell''art. 126, bis del Controparte_1 cod. strad. e sulle conseguenze in caso di inosservanza della disposizione, nonché
l'insussistenza dell'elemento soggettivo. Applicabilità della scriminante dell'errore di diritto.
Il UD di Pace aveva dichiarato l'infondatezza del ricorso, con compensazione delle spese.
presentava quindi appello rilevando la erroneità e contraddittorietà Parte_1 della motivazione per non aver correttamente applicato i principi giurisprudenziali relativi alla mancata dichiarazione oggi oggetto di contestazione e sottolineando la buona fede nel suo comportamento.
Chiedeva quindi che il Tribunale volesse: “contrariis reiectiis, riformare integralmente la impugnata sentenza, ricostruendo i fatti nei termini di cui alla presente esposizione e per l'effetto annullare il verbale di contestazione indicato in premessa. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”
Si costituiva il appellato, il quale preliminarmente eccepiva la tardività CP_1 dell'appello, depositato oltre il temine di sei mesi che andava conteggiato dalla lettura del dispositivo in udienza;
nel merito asserivano la fondatezza della sentenza impugnata perché interpretava e applicava correttamente la normativa in materia.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, non richiedeva istruzione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello. Secondo i principi giurisprudenziali in materia, che qui si condividono: “Il termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza,
a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c.”. (Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 7364 del 07/03/2022).
Il ricorso in appello è stato depositato dal legale dell'appellato giorno 15/03/2023, ultimo giorno utile per presentare appello, considerando che la sentenza è stata depositata il 15/09/2022 e che non è stata notificata. La data del 17/03/2023, indicata dall'appellato si riferisce al giorno in cui il fascicolo è stata accettato dalla cancelleria. L'appello va pertanto dichiarato tempestivo.
Nel merito, va osservato che in tema di violazioni al codice della strada, la norma di cui all'art. 126bis, 2 comma, CdS prevede che “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione […] Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166.”
Il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa. Dal tenore della norma indicata emerge che il proprietario dell'autoveicolo, nell'ipotesi di mancata identificazione del conducente autore della infrazione, è tenuto a comunicare i dati personali e della patente di quest'ultimo; ovvero, può indicare elementi giustificativi che lo esimano dal compiere tale dichiarazione (a titolo esemplificativo in caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'amministrazione non può imporre che tale comunicazione avvenga nella forma di una autocertificazione: la norma infatti non richiama le formalità di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 (né avrebbe potuto farlo in quanto il proprietario può essere a conoscenza del soggetto al quale ha affidato la sua autovettura, ma certamente non può essere a diretta conoscenza di chi fosse alla guida al momento dellʼinfrazione) e inoltre, la norma in materia di dichiarazioni sostitutive, introdotta per una esigenza di semplificazione e a vantaggio del cittadino, verrebbe in questo modo trasformata da una facoltà in un obbligo, nellʼesclusivo interesse dellʼAmministrazione (v. Cass. civ. n. 6063 del 2015).
Nel caso di specie, con il verbale di contestazione n. 42104/2021/J relativo alla violazione presupposta, il Comune ha invero fornito due moduli distinti: nel primo modulo è il conducente stesso che dichiara sotto la propria responsabilità e sottoscrive di essere stato alla guida al momento dell'infrazione; nel secondo modulo il proprietario del mezzo comunica semplicemente i dati dell'effettivo conducente
(senza che sia specificata alcuna assunzione di responsabilità: infatti, nel modulo è espressamente precisato che la comunicazione “non ha valenza di Dichiarazione
Sostitutiva di Atto di Notorietà”, né appare esserci una vera e propria intimazione ad usare in via esclusiva tale modulo per la comunicazione). Il verbale contiene non solo i due moduli sopra indicati, ma fornisce anche delle istruzioni sul loro utilizzo, da cui si desume la loro alternatività, nonché la possibilità di rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Servizio Gestione Sanzioni per avere ulteriori chiarimenti (v. pag.
3 e 4) della sanzione presupposta.
Ebbene, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, tali accortezze consentono di escludere che l'omissione della comunicazione sia stata determinata da una condizione di buona fede in cui si sarebbe trovato il proprietario del veicolo, con conseguente legittimità della sanzione irrogata. Invero, è certamente condivisibile, in ordine all'elemento soggettivo negli illeciti amministrativi, il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020).
Nel caso di specie, però, i moduli allegati ai verbali di accertamento – evidentemente aggiornati dalla amministrazione alla luce delle indicazioni giurisprudenziali – rendono chiaro al destinatario il comportamento da tenere, offrendo la possibilità di effettuare anche una semplice dichiarazione e di chiarire e specificare anche la propria posizione, in quanto è presente uno spazio per eventuali ulteriori dichiarazioni. Pertanto, non può ritenersi in alcun modo che tale modus operandi dell'amministrazione sia un fattore positivo idoneo a determinare nel proprietario l'incolpevole convinzione che l'omessa comunicazione sia un comportamento lecito. Né il solo fatto che l'amministrazione non abbia riprodotto espressamente la possibilità di non rendere la dichiarazione in presenza di motivo giustificato e documentato (circostanza che, tra l'altro, non viene neppure prospettata nel ricorso) può esimere il trasgressore dal fare tutto quanto è possibile per conformarsi al precetto di legge, che è comunque tenuto a conoscere;
l'appellante, sul punto, non offre alcun elemento al fine di provare tale condotta diligente.
In tal senso la vicenda in esame si differenzia sostanzialmente da quelle affrontate dai precedenti giurisprudenziali citati in giudizio. Infatti, dalla lettura di questi ultimi, emerge che, nei casi affrontati, il modulo allegato al verbale impugnato era, in effetti, contrario alla normativa e poco chiaro nella sua redazione, in modo da indurre il destinatario in una possibile confusione circa il soggetto tenuto ad assolvere l'obbligo amministrativo (ad es., veniva fornito un solo modulo, contenente la dicitura caratteristica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e con l'indicazione che lo stesso doveva essere utilizzato “solo dalla persona che dichiara di essere l'effettivo responsabile della violazione”, e senza alcuna previsione in ordine alla comunicazione dovuta dal proprietario del veicolo, invero unico soggetto a ciò obbligato in forza dell'art. 126 bis c.d.s.). Al contrario, nel caso di specie la presenza di un modulo distinto (non avente valenza di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”), da compilarsi a cura del proprietario del veicolo con l'indicazione delle generalità del conducente al momento della violazione, consente ragionevolmente di escludere l'insorgere di possibili confusioni circa la portata del precetto. Per tutto quanto sopra considerato, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza n.759/2022 del UD di Pace di Messina, depositata il 15/09/2022 e non notificata.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, liquidate nei minimi come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità e della natura prettamente documentale della controversia, seguono la soccombenza e gravano su in favore del in persona del sindaco pro Parte_1 Controparte_1 tempore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. OL Lo UD, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da , con conferma della sentenza n. Parte_1
759/22 emessa dal UD di Pace di Messina e conseguente conferma del verbale n 14257/20210/C del 22.11.2021, notificato il 16.12.2021, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Messina;
- condanna , alla rifusione delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio in favore del in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Messina, 04.11.2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AR Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IL GIUDICE
OL Lo UD
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 04 novembre 2025 ore 9:53 davanti al G.I. dott. OL Lo UD, chiamato il procedimento n. R.G. 1454/2023, sono comparsi gli Avv.ti Gianfranco Saccà per parte appellante e l'avv. Fortunata Grasso per parte appellata, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. OL Lo UD, all'udienza del 04.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n. 1454/2023
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Messina in Via S. Domenico C.F._1
Savio 96 is. 255/b, presso lo studio dell'Avv. SACCA' GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO FORTUNATA ed elettivamente domiciliato a Messina a PALAZZO ZANCA, presso l'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti;
- APPELLATO - Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
Conclusioni delle parti: all'udienza del 04.11.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 15/03/2023, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. n.759/22 depositata da UD di Pace di Messina in
Cancelleria il 15.9.2022 e non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione sollevata avverso il verbale di contestazione n. 14257/20210/C del 22.11.2021, notificato il 16.12.2021, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Messina in violazione dell'art. 126 bis del cod. strad. per avere, quale proprietario dell'autoveicolo tg. CL961FF, omesso di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente a seguito di precedente violazione contestata con verbale n.42104/2021/J del 9.5.21.
Nel giudizio dinanzi al UD di Pace, l'odierno appellante deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 126 bis del cod. strad..Eccesso di potere, per avere il fornito indicazioni errate sulla esatta portata dell''art. 126, bis del Controparte_1 cod. strad. e sulle conseguenze in caso di inosservanza della disposizione, nonché
l'insussistenza dell'elemento soggettivo. Applicabilità della scriminante dell'errore di diritto.
Il UD di Pace aveva dichiarato l'infondatezza del ricorso, con compensazione delle spese.
presentava quindi appello rilevando la erroneità e contraddittorietà Parte_1 della motivazione per non aver correttamente applicato i principi giurisprudenziali relativi alla mancata dichiarazione oggi oggetto di contestazione e sottolineando la buona fede nel suo comportamento.
Chiedeva quindi che il Tribunale volesse: “contrariis reiectiis, riformare integralmente la impugnata sentenza, ricostruendo i fatti nei termini di cui alla presente esposizione e per l'effetto annullare il verbale di contestazione indicato in premessa. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”
Si costituiva il appellato, il quale preliminarmente eccepiva la tardività CP_1 dell'appello, depositato oltre il temine di sei mesi che andava conteggiato dalla lettura del dispositivo in udienza;
nel merito asserivano la fondatezza della sentenza impugnata perché interpretava e applicava correttamente la normativa in materia.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, non richiedeva istruzione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello. Secondo i principi giurisprudenziali in materia, che qui si condividono: “Il termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza,
a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c.”. (Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 7364 del 07/03/2022).
Il ricorso in appello è stato depositato dal legale dell'appellato giorno 15/03/2023, ultimo giorno utile per presentare appello, considerando che la sentenza è stata depositata il 15/09/2022 e che non è stata notificata. La data del 17/03/2023, indicata dall'appellato si riferisce al giorno in cui il fascicolo è stata accettato dalla cancelleria. L'appello va pertanto dichiarato tempestivo.
Nel merito, va osservato che in tema di violazioni al codice della strada, la norma di cui all'art. 126bis, 2 comma, CdS prevede che “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione […] Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166.”
Il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa. Dal tenore della norma indicata emerge che il proprietario dell'autoveicolo, nell'ipotesi di mancata identificazione del conducente autore della infrazione, è tenuto a comunicare i dati personali e della patente di quest'ultimo; ovvero, può indicare elementi giustificativi che lo esimano dal compiere tale dichiarazione (a titolo esemplificativo in caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'amministrazione non può imporre che tale comunicazione avvenga nella forma di una autocertificazione: la norma infatti non richiama le formalità di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 (né avrebbe potuto farlo in quanto il proprietario può essere a conoscenza del soggetto al quale ha affidato la sua autovettura, ma certamente non può essere a diretta conoscenza di chi fosse alla guida al momento dellʼinfrazione) e inoltre, la norma in materia di dichiarazioni sostitutive, introdotta per una esigenza di semplificazione e a vantaggio del cittadino, verrebbe in questo modo trasformata da una facoltà in un obbligo, nellʼesclusivo interesse dellʼAmministrazione (v. Cass. civ. n. 6063 del 2015).
Nel caso di specie, con il verbale di contestazione n. 42104/2021/J relativo alla violazione presupposta, il Comune ha invero fornito due moduli distinti: nel primo modulo è il conducente stesso che dichiara sotto la propria responsabilità e sottoscrive di essere stato alla guida al momento dell'infrazione; nel secondo modulo il proprietario del mezzo comunica semplicemente i dati dell'effettivo conducente
(senza che sia specificata alcuna assunzione di responsabilità: infatti, nel modulo è espressamente precisato che la comunicazione “non ha valenza di Dichiarazione
Sostitutiva di Atto di Notorietà”, né appare esserci una vera e propria intimazione ad usare in via esclusiva tale modulo per la comunicazione). Il verbale contiene non solo i due moduli sopra indicati, ma fornisce anche delle istruzioni sul loro utilizzo, da cui si desume la loro alternatività, nonché la possibilità di rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Servizio Gestione Sanzioni per avere ulteriori chiarimenti (v. pag.
3 e 4) della sanzione presupposta.
Ebbene, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, tali accortezze consentono di escludere che l'omissione della comunicazione sia stata determinata da una condizione di buona fede in cui si sarebbe trovato il proprietario del veicolo, con conseguente legittimità della sanzione irrogata. Invero, è certamente condivisibile, in ordine all'elemento soggettivo negli illeciti amministrativi, il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020).
Nel caso di specie, però, i moduli allegati ai verbali di accertamento – evidentemente aggiornati dalla amministrazione alla luce delle indicazioni giurisprudenziali – rendono chiaro al destinatario il comportamento da tenere, offrendo la possibilità di effettuare anche una semplice dichiarazione e di chiarire e specificare anche la propria posizione, in quanto è presente uno spazio per eventuali ulteriori dichiarazioni. Pertanto, non può ritenersi in alcun modo che tale modus operandi dell'amministrazione sia un fattore positivo idoneo a determinare nel proprietario l'incolpevole convinzione che l'omessa comunicazione sia un comportamento lecito. Né il solo fatto che l'amministrazione non abbia riprodotto espressamente la possibilità di non rendere la dichiarazione in presenza di motivo giustificato e documentato (circostanza che, tra l'altro, non viene neppure prospettata nel ricorso) può esimere il trasgressore dal fare tutto quanto è possibile per conformarsi al precetto di legge, che è comunque tenuto a conoscere;
l'appellante, sul punto, non offre alcun elemento al fine di provare tale condotta diligente.
In tal senso la vicenda in esame si differenzia sostanzialmente da quelle affrontate dai precedenti giurisprudenziali citati in giudizio. Infatti, dalla lettura di questi ultimi, emerge che, nei casi affrontati, il modulo allegato al verbale impugnato era, in effetti, contrario alla normativa e poco chiaro nella sua redazione, in modo da indurre il destinatario in una possibile confusione circa il soggetto tenuto ad assolvere l'obbligo amministrativo (ad es., veniva fornito un solo modulo, contenente la dicitura caratteristica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e con l'indicazione che lo stesso doveva essere utilizzato “solo dalla persona che dichiara di essere l'effettivo responsabile della violazione”, e senza alcuna previsione in ordine alla comunicazione dovuta dal proprietario del veicolo, invero unico soggetto a ciò obbligato in forza dell'art. 126 bis c.d.s.). Al contrario, nel caso di specie la presenza di un modulo distinto (non avente valenza di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”), da compilarsi a cura del proprietario del veicolo con l'indicazione delle generalità del conducente al momento della violazione, consente ragionevolmente di escludere l'insorgere di possibili confusioni circa la portata del precetto. Per tutto quanto sopra considerato, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza n.759/2022 del UD di Pace di Messina, depositata il 15/09/2022 e non notificata.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, liquidate nei minimi come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità e della natura prettamente documentale della controversia, seguono la soccombenza e gravano su in favore del in persona del sindaco pro Parte_1 Controparte_1 tempore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. OL Lo UD, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da , con conferma della sentenza n. Parte_1
759/22 emessa dal UD di Pace di Messina e conseguente conferma del verbale n 14257/20210/C del 22.11.2021, notificato il 16.12.2021, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Messina;
- condanna , alla rifusione delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio in favore del in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Messina, 04.11.2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AR Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IL GIUDICE
OL Lo UD