Sentenza 29 settembre 2021
Accoglimento
Sentenza 31 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/03/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02635/2025REG.PROV.COLL.
N. 03127/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2024, proposto dalla società semplice agricola SO MA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi, Antonio Prade, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi, sitoin Roma, via Tagliamento n. 14;
contro
PA e Regione Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Antonella Cusin, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, sito in Roma, via Alberico II n. 33;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1003/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PA-Agenzia Veneta per i pagamenti e della Regione Veneto;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, per le parti, gli avvocati Gabriele Pafundi e Gaia Stivali, quest’ultima in sostituzione dell’avv. Antonella Cusin;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti che hanno condotto al ricorso in revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1003 del 2024 (ex art. 106 c.p.a. e art. 395, n. 4, c.p.c.) e per la conferma – previo rigetto dell’appello, in via rescissoria – della sentenza T.a.r. per il Veneto, sez. III, n. 1143 del 2021, possono essere così compendiati.
A) quanto alla vicenda procedimentale ricostruita in prime cure, al ricorso e alla sentenza di primo grado :
1.1.- La Società semplice agricola SO MA, esercente attività di allevamento di bovini in Canale D’Agordo (Belluno), presentava ad PA le domande per i premi PAC (Politica Agricola Comunitaria), previsti dai Regolamenti n. 73/2009/CE e n. 1698/2005/CE.
1.2.- In data 4 marzo 2015 2015 perveniva ad PA il verbale di contestazione, redatto nei confronti della predetta società, alla quale era contestata la mancanza o la invalidità del titolo di conduzione di parte dei terreni indicati nelle domande di aiuto presentate.
1.3.- Il 28 luglio 2017 PA decretava la parziale decadenza della società dai benefici ottenuti.
1.4.- All’esito dell’impugnazione proposta in prime cure dalla società, il T.a.r. per il Veneto, sez. III, con sentenza n. 1143 del 2021, affermata la propria giurisdizione, accoglieva il ricorso « per le ragioni e nei limiti » nella stessa sentenza esplicitati. Argomentava il T.a.r. nel senso che: « dalla documentazione in atti, ma ancor prima dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, emerge, in primo luogo, come, al momento dell’adozione del provvedimento medesimo, non vi fossero elementi di prova sufficienti a far ritenere comprovata l’esistenza del titolo di conduzione, da parte della società ricorrente, relativi a tutti i terreni oggetto di causa, poiché, a fronte dell’asserzione dell’avvenuta stipula di alcuni contratti verbali tra quest’ultima e i proprietari degli stessi, non risultano agli atti degli accertamenti giudiziali, non solo passati in giudicato, ma quantomeno sufficientemente pregnanti al fine di escludere un provvedimento di decadenza, né emergono elementi probatori sufficientemente univoci per ritenere, comunque, sulla scorta di una valutazione autonoma da parte della P.a., esistenti i titoli di conduzione affermati.
Per contro, non emergono nemmeno elementi documentali dai quali evincere, in modo completo, preciso e puntuale, la prova di un dissenso/opposizione espresso “formalmente” da parte di tutti i proprietari/titolari dei terreni dichiarati da parte ricorrente, considerato, peraltro, che, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, d.m. n. 1922 del 2015, all’opposizione/dissenso richiesto dalla norma medesima non è assimilabile la mera declaratoria di assenza di contratto, ma occorre, per le ragioni sopra esposte, una manifestazione esplicita e chiara in senso oppositivo, di tutti i singoli proprietari, alla conduzione “di fatto” dei terreni da parte dell’impresa agricola.
A fronte di quanto sopra, pertanto, PA avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, d.m. 2015, ovvero avrebbe dovuto comunicare ai proprietari, anche mediante l’utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione; decorso tale termine senza che fossero pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati avrebbero dovuto essere considerati legittimamente richiesti e/o erogati; qualora, almeno uno degli aventi diritto avesse manifestato espressamente l’assenza di opposizione, dichiarando di agire in nome e per conto anche degli altri aventi diritto, il procedimento di cui al comma 2 si sarebbe concluso.
In caso di opposizione espressamente formulata, invece, avrebbe dovuto trovare applicazione il comma 5, in forza del quale, ove nell’ambito dei controlli che precedono si accertino irregolarità sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie.
Poiché, quindi, non risulta provato documentalmente, in modo puntuale e analitico, che PA si sia conformata al dettato dell’art. 9, d.m. 1922 del 2015, che precede, con conseguente vizio istruttorio, il ricorso deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di cui sopra, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ferma restando la riedizione del potere da parte di PA al seguito del completamento dell’istruttoria nei termini delineati ».
B) quanto al giudizio e alla sentenza d’appello .
1.6.- Avverso la predetta sentenza interponeva appello PA, la quale faceva valere plurime doglianze. L’appello veniva accolto con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1003 del 2024 la quale, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava il ricorso di prime cure. La decisione del Consiglio di Stato era, per quanto qui di interesse, così motivata (§6.2.):
- l’art. 9 d.m. 20 marzo 2015 (recante « Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 », oggi abrogato), « non aveva lo scopo di favorire i beneficiari dei finanziamenti se non nei limitati casi in cui fosse difficile dimostrare l’esistenza di un contratto ma non vi fosse una illegittima apprensione del bene: diversamente nessun favor poteva riconoscersi in caso di abusiva occupazione dei terreni altrui. Il percorso era suggerito al fine di facilitare i controlli ma non a pena di invalidità del procedimento cosicché gli Organismi pagatori avrebbero potuto acquisire aliunde l’informazione sul mancato consenso .
Dalla documentazione acquisita al giudizio risulta che l’VE aveva svolto una compiuta istruttoria proprio in merito alla esistenza o, meglio, non esistenza di atti di assenso dei proprietari, facendo proprie le risultanze delle dichiarazioni già rese da questi ultimi nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria. È stato provato che i terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte »;
- « Nel fascicolo di primo grado sono riportate numerose dichiarazioni (che si possono dare per trascritte) di legittimi proprietari che affermavano di non aver mai concesso in affitto i propri terreni alla odierna appellata »;
- « Come ribadito da Cons. Stato, sez. I, n. 1847/2021, cit., titolare del diritto all'aiuto può essere solo chi possa vantare un legittimo titolo di conduzione delle superfici oggetto della domanda, non essendo sufficiente la sola materiale “coltivazione” sine titulo dei fondi agricoli. Qualora risulti, a seguito di verifiche, come nel caso in esame, l’illegittima acquisizione dei titoli, viene meno il diritto al relativo aiuto comunitario »;
- « Nella specie, non può affermarsi che VE non avesse acquisito le prove necessarie visto che l’Agenzia aveva svolto una compiuta istruttoria alla non esistenza di atti di assenso dei proprietari. I terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte. Contrariamente a quanto affermato dal Tar, non era pertanto necessario che il dissenso venisse espresso formalmente visto che nel caso in esame trova applicazione il comma 4, del citato art. 9, per il quale il procedimento di contraddittorio provocato dall’Amministrazione non trova applicazione “qualora almeno uno degli aventi diritto abbia già espresso formalmente il proprio dissenso nell’ambito delle verifiche condotte da organismi di controllo. Del pari non si fa luogo all'applicazione di tale procedura ove i controlli di cui al comma 1 abbiano già accertato l'assenza di indebite richieste od erogazioni di premi a superficie”. I formali intestatari delle particelle inserite nella domanda di aiuto avevano deposto, in sede di informativa della G.d.F., nel senso dell’inesistenza dei rapporti di conduzione attestati dall’azienda agricola, con ciò rendendo superfluo il procedimento di provocatio ad opponendum previsto dalla disposizione richiamata dal Tar. La mancata opposizione dei proprietari, quindi, quand’anche si fosse seguita la procedura formale, non avrebbe determinato la legittima conduzione dei fondi contenendo la disposizione solo un meccanismo semplificato di verifica del possesso dei titoli mediante presunzione juris tantum della loro conduzione tuttavia destinata sempre a cadere in caso di accertamenti specificamente condotti che acclarino una realtà diversa, quali ad esempio quelli svolti dalla polizia giudiziaria richiamati dallo stesso provvedimento impugnato ».
2.- Così ricostruita la vicenda procedimentale e contenziosa fino alla sentenza d’appello, la soceità semplice agricola SO MA, ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1003 del 2024, in ragione della (asserita, in via rescindente) sussistenza di un doppio errore revocatorio:
a) quanto al profilo rescindente :
1) Errore di fatto ai sensi dell’art.106 c.p.a. e dell’art. 395, n.4, c.p.c.; erronea percezione dei fatti di causa. Sostengono i ricorrenti che:
- sussisterebbe la prova che la società SO MA, in forza di validi titoli di conduzione, disponesse legittimamente dei fondi inseriti nel fascicolo aziendale e, dunque, della superficie necessaria per il riconoscimento degli aiuti incassati;
- PA non avrebbe dimostrato l’inesistenza del titolo per tutti i terreni identificati nel provvedimento di decadenza originariamente impugnato dalla società SO MA ed annullato dal T.a.r., essendosi limitata a dimettere nel giudizio di primo grado alcune dichiarazioni raccolte dalla Guardia di finanza;
- soltanto n.15 dei n. 41 verbali di sommarie informazioni avrebbero recato dichiarazioni di contenuto negativo circa la sussistenza di un titolo di conduzione, « con l’ulteriore conseguenza che soltanto ventisei (26) particelle delle centosessantasei (166) contestate con l’Allegato A del decreto PA prot. nr.14255/2017 del 28.7.2017 sarebbero state condotte dalla società ricorrente in assenza di un titolo, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni nr.7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 27, 32, 34, 36, 37, 38, 39, costituenti parte integrante dell’anzidetto documento nr.9 dimesso da PA nel giudizio di primo grado »;
- la società SO MA avrebbe partecipato alla procedura indetta con l’avviso pubblicato dal Comune di Canale d’Agordo e recante i mappali adibiti a pascolo privato nella zona di Gares, compresa tra la località di Langià e la località di Triol de Gares. Siffatta iniziativa, a seguito della quale la società ricorrente aveva corrisposto la somma di €.2.000,00, accettata dallo stesso Comune con la deliberazione nr.75 del 21.8.2013 (ora doc. nr.4), è stata compiutamente ed efficacemente illustrata dal sig. RO Antonio, che, assunto ai sensi dell’artt.391-bis e 391-ter c.p.p.;
- dalle due dichiarazioni dimesse da PA nel giudizio di primo grado al documento nr.10, rispettivamente, di data 13.1.2009 e di data 13.1.2011, entrambe registrate a Belluno in data 3.11.2011 al nr.2888 serie 3 e al nr.2887 serie 3, si apprenderebbe che la ricorrente disponesse dei terreni ivi elencati in forza del contratto di affitto di fondo rustico, successivamente registrato ai sensi dell’art.17, comma 3-bis del d.P.R. nr.131 del 1986 che consentiva di assolvere all’obbligo della registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentando, entro i mesi di febbraio di ogni anno, una denuncia annuale relativa ai contratti posti in essere nell’anno precedente, a fronte di regolare autorizzazione da parte del Comune di Canale d’Agordo;
- le predette dichiarazioni avrebbero comprovato che: la ricorrente avrebbe legittimamente condotto i fondi riportati nelle domande presentate ad PA; il titolo di conduzione sussistesse anche per i n. 26 mappali oggetto delle dichiarazioni negative nr.7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 27, 32, 34, 36, 37, 38, 39; la conduzione dei fondi riportati nell’Allegato A del provvedimento impugnato dalla ricorrente SO MA sarebbe stata fondata su titoli legittimi, costituiti da contratti di affitto;
- le dichiarazioni evocate nella gravata sentenza sarebbero risultate di per sé inidonee e-o insufficienti a provare il dissenso e a ritenere che non fosse necessario procedere secondo la previsione di cui all’art.9, commi 2 e 3, d.m. 15.3.2015;
In altre parole, emergerebbe l’erroneità – in fatto – delle affermazioni contenute nell’impugnata sentenza d’appello allorché essa ha dato conto che: a) « E’ stato provato che i terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte »; b) « sono state riportate numerose dichiarazioni (che si possono dare per trascritte) di legittimi proprietari che affermavano di non avere mai concesso in affitto i propri terreni all’odierna appellata ».
2) Errore di fatto ai sensi dell’art.106 c.p.a. e dell’art.395, comma 1, n.4, c.p.c.; erronea percezione dei fatti di causa. Sostengono i ricorrenti l’erroneità dell’affermazione secondo cui « 6.3.4. Del pari non pertinenti appaiono le argomentazioni che fanno leva sull’esercizio effettivo dell’attività, trattandosi di questioni proposte per la prima volta in appello ». Ciò sul rilievo che, contrariamente a quanto riportato nella decisione di appello, la società avrebbe dedotto, con il ricorso introduttivo di prime cure, che: a) « La normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare il decreto legge 24 giugno 2014, n.91 promuove e favorisce l’utilizzo di fatto dei terreni marginali di piccole dimensioni in aree montane indipendentemente dal titolo di conduzione. Nella fattispecie i terreni utilizzati dalla ditta SO MA oggetto di contestazione in Val Gares sono estremamente parcellizzati, di dimensioni inferiori ai 5.000 mq. nella quasi totalità, tranne le particelle del Comune di Canale d’Agordo fg.19 map.159, fg.19 map.161, fg.25 map121, fg 27 map 161 »; b) « L’utilizzo effettivo del suolo mediante l’attività di pascolamento determinato con il rispetto di un determinato carico di animali (…) per unità di superficie e nel rispetto del periodo minimo di monticazione non sono oggetto di contestazione »;
- tali « censure » sarebbero state riproposte nella memoria di replica di data 30.7.2021 versata nel giudizio di primo grado, ove sarebbe stato dedotto che « Alla vertenza in esame trova applicazione il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 […] il quale all’art. 1–bis, comma 12 recita “Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell’elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 […], i soggetti iscritti all’anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo 26 aziendale di cui all’articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999”. In sostanza la disciplina in esame promuove e favorisce l’utilizzo di fatto dei terreni marginali di piccole dimensioni delle aree montane, indipendentemente dal titolo di conduzione. Nella disponibilità dei terreni utilizzati dalla ditta GIAU oggetto di contestazione sono oggetto di emissione ed incasso di assegni bancari corrispondenti al corrispettivo del canone di affitto, così come analiticamente richiamati ed allegati nei motivi che precedono. Quanto sopra rappresenta una evidente presa d'atto della complessità e farraginosità del sistema, che va ad inserirsi in un contesto, quello montano degli alpeggi, connotato da frammentazione, consolidamento consuetudinario, assenza di patti scritti, indeterminatezza dei confini catastali delle aree di pascolo, dinamicità dell'attività di pascolo, mancanza di confini recintati. La direttiva appare ora di assoluta semplificazione, permanendo un unico dato rilevante, ossia l'utilizzo concreto ed effettivo del terreno per un'attività agricola che ne favorisca il mantenimento in buone condizioni »;
- non potrebbe ravvisarsi una reiezione implicita della censura;
b) quanto al profilo rescissorio :
- le dichiarazioni non costituirebbero « numerose dichiarazioni » e non proverebbero che « I terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte »;
- le dichiarazioni non proverebbero nemmeno che sia stata espressa formale opposizione alla conduzione.
3.- La ricorrente ha, altresì, avanzato istanza istruttoria volta ad acquisire: a) la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal G.I.P. nel procedimento penale e, in particolare, delle integrazioni di data 28.6.2019 e 27.11.2019 e dei relativi allegati, nelle parti specificatamente riguardanti la società SO MA; b) la sentenza n.94/2020, pronunciata dal GIP del Tribunale di Belluno.
4.- Si è costituita in giudizio, con atto di stile, la Regione Veneto.
5.1.- Si è, altresì, costituita in giudizio PA la quale ha contrastato le pretese di parte ricorrente così articolando, in sintesi, le proprie difese nel senso dell’inammissibilità del ricorso in revocazione:
- all’esito dell’istruttoria di PA anche direttamente nei confronti dei proprietari con richiesta di chiarimenti, sarebbe emerso che le dichiarazioni di questi ultimi avevano confermato che era sempre stata negata la concessione dei terreni alla azienda SO MA;
- sarebbero stati irregolarmente dichiarati a fascicolo (in quanto privi di valido titolo di conduzione), una serie di terreni, ciò che avrebbe comportato la non ammissibilità della domanda;
- sarebbe risultata, per alcuni terreni, la mancanza in assoluto di un titolo di conduzione, per altri l’esistenza di un titolo ma a far data da momento successivo a quello utile ai fini del riconoscimento del contributo: i proprietari avrebbero, infatti, dichiarato di non avere mai prestato il consenso all’utilizzo dei loro terreni che, peraltro, sarebbero risultati o essere incolti da anni o sfalciati dagli stessi proprietari;
- dopo la comunicazione alla ricorrente di avvio del procedimento di decadenza parziale, l’azienda agricola avrebbe tentato di dimostrare l’esistenza di accordi con parte dei proprietari dei terreni contestati attraverso: a) copia di un avviso comunale del Comune di Canale D'Agordo, nel quale veniva pubblicato l'elenco dei terreni privati adibiti a pascolo nella zona di Gares; tale avviso avrebbe avuto carattere meramente ricognitorio della presenza, in ambito comunale, di terreni privati adibiti a pascolo e non avrebbe operato riferimenti all’esistenza di contratti di concessione o all’affidamento dei terreni (affidamento che non avrebbe potuto essere disposto dal Comune, trattandosi di beni di proprietà altrui); b) il verbale n.75 della delibera della Giunta comunale di Canale D’Agordo, con la quale il Comune aveva accettato una donazione della ditta SO MA che peraltro avrebbe dato atto della «oggettiva impossibilità di individuare tutti i proprietari dei terreni condotti a pascolo da parte della predetta azienda, siti prevalentemente nella Valle di Gares, a cui riconoscere una somma simbolica a titolo di affitto»; la deliberazione del Comune avrebbe precisato comunque che la donazione sarebbe avvenuta per mero spirito di liberalità e quindi non avrebbe potuto avere alcun carattere di corrispettivo, e veniva accettata solo in quanto alla stessa si sarebbe riconosciuto il carattere di «spontaneità come assenza di vincoli, in senso lato, all’agire e nel perseguimento di un interesse avente natura essenzialmente non patrimoniale, al fine ultimo di beneficiare la comunità di Canale d’Agordo»; c) un verbale contenente la dichiarazione rilasciata da tale Sig. RO Antonio che, in qualità di allevatore presente in zona con le proprie bestie, aveva dichiarato che la Società SO MA aveva pascolato i propri capi su terreni privati indicati dal Comune, il quale aveva interesse a che fossero tenuti puliti e ordinati senza che, per quanto sapesse, vi fosse stata opposizione da parte dei proprietari.
Ad avviso di PA tale documentazione non avrebbe potuto essere considerata poiché: a) l’avviso comunale dei terreni adibiti a pascolo non avrebbe sotituito un valido titolo di conduzione dei terreni medesimi su disposizione dei legittimi proprietari; b) la corresponsione di una donazione al Comune non avrebbe rilevato ai fini della prova della esistenza di un titolo di conduzione anche in considerazione della natura liberale dell’atto, tra l’altro a favore del Comune e non dei singoli proprietari, e quindi, ancorché accettata, non avrebbe sostituito il titolo di conduzione richiesto; c) l’esistenza di contestazioni da parte dei legittimi proprietari dei terreni, acquisite da PA, non avrebbe potuto essere superata dalla dichiarazione del RO, soggetto terzo rispetto ai titolari dei beni, ed in mancanza di prova, in ogni caso, della stabilità, per singola particella, della conduzione e del conseguente impegno quinquennale senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, come ad esempio previsto dalla misura 214/e;
- i legittimi proprietari dei terreni avrebbero dichiarato di non aver mai concesso ad alcuno l’uso dei terreni;
- in ragione delle circostanze appena dette aveva emesso ordinanza ingiunzione n. 2/2020 per violazione della legge n. 898 del 1986, nei confronti del sig. De TI TI e della coobbligata Società semplice agricola SO MA, la quale sarebbe stata impugnata avanti il Tribunale di Belluno con giudizio definito con sentenza del 6.5.2021 di rigetto del ricorso dell’azienda e che ha ritenuto comprovata l’ assenza di un valido titolo giuridico ai fini della conduzione delle superfici indicate in domanda. Tale decisione sarebbe stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 2290/2022 del 2 dicembre 2022
- sarebbero state introdotte, con il ricorso in revocazione, domande volte a far rivedere, inammissibilmente, i canoni ermeneutici sulla base dei quali la controversia è stata risolta attraverso una propria (di parte ricorrente) interpretazione dell’art. 9 d.m. 1922 del 2015 ed a sostenere il preteso principio di diritto della non necessità di un titolo legittimante la conduzione dei terreni ai fini dell’accesso al contributo, il tutto senza peraltro riproporre neppure tempestivamente le censure assorbite in primo grado:
- PA avrebbe provveduto al ricalcolo dei premi erogati alla ditta e la questione della deliberazione del Comune di Canale d’Agordo sarebbe stata ritenuta irrilevante;
- non avrebbe potuto ipotizzarsi un titolo di conduzione valido per i mappali oggetto di dichiarazioni negative;
- inconferente sarebbe il richiamo che sarebbe stato fatto da controparte, a pag. 11 del ricorso introduttivo, al d.l. n. 91 del 2014 al fine di dimostrare che in quella sede sarebbe stata sollevata la questione della effettività dell’attività, in realtà non riprodotta in specifico ed espresso motivo di gravame tempestivamente riproposto in grado di appello (la norma sarebbe stata « richiamata in appello solo in sede di memoria di replica a seguito del riferimento, per la prima volta, alla sentenza della Cassazione del dicembre 2023 »);
- la sentenza impugnata si sarebbe espressa anche sulla pretesa applicazione della sola occupazione dei terreni ritenendola non idonea a realizzare il presupposto di legge per il riconoscimento del contributo (segnatamente: « nessun favor poteva riconoscersi in caso di abusiva occupazione dei terreni altrui […] come ribadito da Cons. Stato, sez. I, n. 1847/2021, cit., titolare del diritto all'aiuto può essere solo chi possa vantare un legittimo titolo di conduzione delle superfici oggetto della domanda, non essendo sufficiente la sola materiale "coltivazione" sine titulo dei fondi agricoli. Qualora risulti, a seguito di verifiche, come nel caso in esame, l’illegittima acquisizione dei titoli, viene meno il diritto al relativo aiuto comunitario »;
- l’art. 9 d.m. 20 marzo 2015, non avrebbe previsto una deroga ai principi sopra riportati, ma avrebbe semplicemente introdotto una semplificazione nell’accertamento del titolo di detenzione indicato nelle domande, peraltro ribadendo che in ogni caso la mancata opposizione nei termini, qualora si fosse seguita la procedura suggerita, non valeva comunque «al fine della costituzione di diritti di godimento sui terreni oggetto della comunicazione»;
- per accedere ai contributi di cui trattasi il diritto interno avrebbe imposto, ai beneficiari, tra l’altro: a) di dichiarare in domanda la disponibilità dei terreni per cui si chiedeva il contributo; b) di allegare, a prova di tale disponibilità, valido titolo di conduzione, da inserirsi a fascicolo aziendale della ditta;
- la dichiarazione non veritiera comporterebbe che i terreni oggetto della medesima siano considerati non in disponibilità di chi richieda i contributi, con le conseguenze previste dalla normativa comunitaria;
- diversamente da quanto assunto dalla controparte, sarebbe stata accertata la presenza di contestazioni da parte dei legittimi proprietari dei terreni circa la messa a disposizione degli stessi;
- nel fascicolo processuale non esisterebbe documentazione attestante la sussistenza di contratti sottoscritti con la società ricorrente e la documentazione prodotta in tutti i fascicoli, tardivamente in primo grado, sarebbe stata considerata inammissibile dal T.a.r. con statuizione di prime cure passata in giudicato;
5.2.- PA ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza istruttoria.
6.- All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, presenti i procuratori delle parti i quali si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso in revocazione, alla stregua di quanto si dirà, è inammissibile.
8.1.- Nel disegno del codice di procedura civile – al quale, sul tema, l’art. 106 c.p.a. rinvia (artt. 395 e 396 c.p.c.) – la revocazione si configura come rimedio concepito per contrastare una serie, pur circoscritta, di vizi che sono assunti come indici rivelatori della probabile ingiustizia della decisione, giustificando la rimozione della sentenza e la restituzione delle parti nello stato anteriore alla sua pronuncia.
« Con specifico riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 395, numero 4), c.p.c., la ratio dell’impugnazione revocatoria per errore di fatto va identificata nell’esigenza di riaprire il processo in ragione di una falsa percezione della realtà processuale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che ha indotto il giudice ad affermare o soltanto a supporre, purché attraverso un’enunciazione espressa nella motivazione, l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti ovvero l’inesistenza di un fatto, parimenti decisivo, che, sempre ex actis , risulti, invece, positivamente accertato.
La nozione di errore di fatto va, dunque, circoscritta – come affermato da questa Corte, in coerenza con la ricostruzione innanzi richiamata – all’ “errore […] meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa” dell’organo giudicante (sentenza n. 36 del 1991).
[…] La ratio dell’impugnazione revocatoria per errore percettivo riposa sull’assunto che l’accertamento tendenzialmente attendibile e razionalmente controllabile della verità dei fatti identifichi una delle condizioni indefettibili della giustizia del provvedimento giurisdizionale.
E poiché l’attendibilità dell’enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale costituisce estrinsecazione del principio costituzionale del giusto processo , la revocazione assurge a strumento di tutela primario tutte le volte che dalla statuizione deviata dall’errore di fatto, così come definito dalla norma censurata, derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano dell’effettivo soddisfacimento di specifici bisogni di tutela » (Corte cost., n. 89 del 2021).
8.2.- L’ipotesi di revocazione per errore di fatto inerisce « ad una circostanza pacifica, che inoppugnabilmente emerga o meno dagli atti processuali » (Corte cost. n. 36 del 1991).
8.3.- La giurisprudenza amministrativa ha chiarito quali sono i presupposti perché possa rinvenirsi l’errore di fatto « revocatorio », distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione ( ex multis , tra le pronunce più recenti, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 406 del 2022; n. 923 del 2021 e, Cons. Stato, sez. VI, n. 6422 del 2023; III, n. 5477 del 2023; VI, n. 3321 del 2021; IV, n. 6621 del 2020; n. 2952 del 2020; n. 2024 del 2019; n. 6914 del 2018; n. 6280 del 2018).
8.4.- In particolare, occorre considerare che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d’altra parte sancito dalla stessa lettera dell’art. 395 non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
8.5.- Pertanto, sono vizi logici e quindi errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione ( ex multis : Cons. Stato, sez. III, n. 3471 del 2021; sez. IV, n. 1644 del 2021; n. 6621 del 2020; n. 2977 del 2020; sez. III, n. 6061 del 2018; sez. IV, n. 5347 del 2018; n. 35 del 2018; sez. V, n. 7599 del 2010).
8.6.- In particolare, l’errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. – deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
8.7.- Infine, il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile anche a fronte di un’omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum ; tale condizione, tuttavia, perché possa ritenersi sussistente la fattispecie, deve conseguire all’esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (cfr., sul punto, Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6221; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020 n. 225).
8.8.- In altri termini, affinché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato possa dar luogo ad un errore di fatto revocatorio, legittimando la parte a proporre la relativa domanda ai sensi del combinato disposto degli artt.106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è necessario che l’errore sia configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non può coinvolgere la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2840 del 2021, che richiama un’ampia giurisprudenza).
9.- Così ricostruito, sul versante processuale, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie parte ricorrente ha sostanzialmente censurato, veicolandola attraverso asseriti elementi « in fatto » ritenuti rilevanti ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., l’erronea valutazione degli elementi volti a dimostrare che la società SO MA in forza di validi titoli di conduzione, disponesse legittimamente dei fondi inseriti nel fascicolo aziendale e, dunque, della superficie necessaria per il riconoscimento degli aiuti incassati (e, per converso, l’erronea mancata considerazione dell’assenza di prova, da offrirsi da parte di PA, dell’inesistenza dei titoli per i terreni oggetto del provvedimento impugnato). Sotto altro profilo ha censurato statuizione di inammissibilità delle doglianze poiché proposte per la prima volta in grado di appello (c.d. « nova »).
9.1.- Siffatti errori dedotti dalla parte privata ricorrente non sussistono.
9.2.- Deve esser ricordato che con l’impugnata sentenza il Consiglio di Stato ha dato atto che PA aveva svolto una compiuta istruttoria proprio in merito alla esistenza o, meglio, non esistenza di atti di assenso dei proprietari, facendo proprie le risultanze delle dichiarazioni già rese da questi ultimi nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria e che: a) « è stato provato che i terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte »; b) « Nel fascicolo di primo grado sono riportate numerose dichiarazioni […] di legittimi proprietari che affermavano di non aver mai concesso in affitto i propri terreni alla odierna appellata »; c) « terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione »; d) non era « necessario che il dissenso venisse espresso formalmente »; e) i formali intestatari delle particelle inserite nella domanda di aiuto avevano deposto, in sede di informativa della Guardia di finanza « nel senso dell’inesistenza dei rapporti di conduzione attestati dall’azienda agricola »; f) la « mancata opposizione dei proprietari, quindi, quand’anche si fosse seguita la procedura formale, non avrebbe determinato la legittima conduzione dei fondi ».
Ora, è del tutto evidente che il Consiglio di Stato ha operato una valutazione globale, complessiva ed esplicita degli elementi documentali che hanno condotto all’esclusione della sussistenza di titoli (e, dunque della relativa prova , a carico dell’appellante) alla legittima conduzione dei terreni di cui trattasi, in modo compiuto e senza omissioni o travisamenti in fatto: una siffatta censura è, pertanto, da ricondursi al merito della decisione e non si colloca nell’alveo delle ipotesi di errore di fatto revocatorio previste dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
D’altronde, parte ricorrente tenta qui di rimettere in discussioni le valutazioni operate dal giudice d’appello (ravvisandosi negli elementi allegati un inammissibile tentativo di una riconsiderazione della loro portata), per un verso, senza prospettare elementi in fatto concretamente idonei a dar conto dell’errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato e, per altro verso, offrendo una lettura giuridica e interpretativa della valutazione del materiale offerto diversa da quella seguita dal giudice d’appello. Ciò che si rivela inammissibile, dovendosi ricordare la distinzione tra errore di fatto « revocatorio » ed errore di diritto e che quest’ultimo non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione ( ex multis , tra le pronunce più recenti, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 406 del 2022; n. 923 del 2021 e, Cons. Stato, sez. VI, n. 6422 del 2023; III, n. 5477 del 2023; VI, n. 3321 del 2021; IV, n. 6621 del 2020; n. 2952 del 2020; n. 2024 del 2019; n. 6914 del 2018; n. 6280 del 2018). Le argomentazioni giuridiche non costituiscono « fatti » ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. civ., sez. trib., 22 marzo 2005, n. 6198).
E’ stato ampiamente ribadito dalla giurisprudenza che la revocazione non può trasformarsi in un mezzo di riesame del convincimento del giudice circa la rilevanza, l’attendibilità o l’interpretazione del materiale probatorio, essendo essa esperibile unicamente in presenza di un errore obiettivamente e immediatamente percepibile, che si risolva nella falsa percezione della realtà processuale, e non nel difetto di apprezzamento di fatti comunque scrutinati nel giudizio. Elementi che, nel caso di specie, non è dato rinvenire, in una complessiva configurazione della vicenda in cui, del resto, nessun ulteriore elemento il fascicolo di merito presentava circa la legittima conduzione dei terreni di cui trattasi.
In altre parole, per un verso va detto che nessuna prova di legittima conduzione dei terreni, in punto di fatto, in atti sussiste, e che il ricorso in revocazione nel caso di specie non può costituire lo strumento di revisione del giudizio di inidoneità del materiale in atti a dimostrare la legittima conduzione dei terreni richiamati in ricorso e nella memoria di parte pubblica. Nel caso di specie, d’altronde, non ci si trova al cospetto del travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, ma, diversamente, al cospetto di una prospettazione della ricorrente volta ad ottenere una nuova verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, ciò che è estraneo al perimetro revocatorio e che volge verso un non previsto terzo grado di giudizio sull’intero compendio documentale.
In tal senso, tutte le considerazioni svolte dalla ricorrente sui singoli documenti attengono al « merito » della vicenda.
10.- Parimenti inammissibile è il secondo motivo proposto in via rescindente con cui i ricorrenti hanno censurato l’affermazione (cfr. § 6.3.4. sentenza impugnata) secondo cui « Del pari non pertinenti appaiono le argomentazioni che fanno leva sull’esercizio effettivo dell’attività, trattandosi di questioni proposte per la prima volta in appello ».
La doglianza di prime cure si limitava, a richiamare la disciplina che « promuove e favorisce l’utilizzo di fatto dei terreni marginali di piccole dimensioni delle aree montane » ma, pur richiamando a tratti la « disponibilità » dei terreni, nessuna specifica e articolata argomentazione su tal utilizzo effettivo contemplava.
11.- Conclusivamente, previo rigetto dell’istanza istruttoria in ragione della completezza del materiale documentale in atti, il ricorso in revocazione va dichiarato inammissibile. Esito, questo, che consente di non indugiare, per evidenti ragioni di economia processuale, sulle ulteriori questioni in rito prospettate da PA.
12.- Le spese della presente fase del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), dichiara inammissibile il ricorso in revocazione in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore di PA e della Regione Veneto, delle spese della presente fase di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO