Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona del giudice dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza di discussione del 05 giugno
2025, udite le parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 18432/2023 – R.G.L. ed avente ad oggetto: computo di trattamento di fine servizio
T R A
- C.F. , nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Napoli, rappresentato e difeso dall' avv.to Ottavio Levita in virtù di procura in atti, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Acerra (Na) alla via Cesare
Battisti n. 51;
Ricorrente
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed elett.te domiciliato come in atti;
Resistente nonchè
Controparte_2
, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., Dott.
[...] Controparte_3
[...]
Pasquale Galassi, elettivamente domiciliato presso la sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/10/2023 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe, dopo avere premesso: di aver lavorato, dal 27.03.2000 al
28.06.2020, alle dipendenze del Controparte_2
, con mansione di operaio qualificato, inquadramento nel
[...]
livello IV/A in applicazione del CCNL Federambiente rapporto di lavoro subordinato, prima a termine e da marzo 2001 a tempo indeterminato;
che il predetto rapporto di lavoro era cessato in data 28.06.2020 per licenziamento poiché il ricorrente veniva assunto da Asia Napoli S.p.A. in data 29.06.2020; che alla cessazione del rapporto, l' non aveva provveduto al pagamento CP_1
del trattamento di fine servizio spettante, pur avendo il già CP_2
trasmesso tutta la documentazione inerente il rapporto intrattenuto con il ricorrente ed il modello TFR1.
In diritto richiamava la disciplina prevista in tema di liquidazione della prestazione richiesta ai dipendenti pubblici delle amministrazioni locali, nonché la disciplina relativa alla natura giuridica del . Deduceva, CP_2
altresì, che tacitamente l' aveva riconosciuto la propria legittimazione CP_1
passiva in ordine all'erogazione del TFR, nulla obiettando a riguardo nella lettera di diniego, nonché l'applicabilità del principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c.
Assumeva di essere creditore, a titolo di TFR dell'importo complessivo di
29.402,15, allegando prospetto. Chiedeva pertanto l'accogliento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 28.06.2020 con i CP_2 Controparte_2
Province d , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
CP_2 CP_2
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del Controparte_2
di e in ogni caso l'inadempimento del al pagamento
[...] Controparte_2 CP_1
della prestazione;
c) per l'effetto condannare (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla P.IVA_1
via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore della sig.r Parte_1
dell'importo a titolo di TFR di euro 29.402,15 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge;
c) con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva il Controparte_2
che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, con
[...]
conseguente condanna dell' al pagamento del TFR/TFS, con CP_1
conseguente estromissione dal giudizio.
Si costituiva, altresì, l' il quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza CP_1
territoriale; nel merito allegava che - con email del 11.05.24 – era stata comunicata al ricorrente la liquidazione dell'importo dovuto, riservandosi di chiedere dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 05 giugno 2025, alla quale sulle conclusioni delle parti il Giudice decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui veniva data lettura.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente all'odierna udienza, in conformità a quanto già dedotto dall' nella memoria di costituzione, ha dichiarato che - con valuta del CP_1
24.06.2024, successivamente al deposito del ricorso - aveva ricevuto la somma netta di euro 20.152,04, comprensiva di interessi per ritardato pagamento e al netto delle imposte erariali nonché di una trattenuta legittimamente operata
(cfr. vebrale).
Trattandosi di pagamento interamente satisfattivo, come dichiarato dalla stessa parte interessata, intervenuto nelle more del giudizio, ciò determina il sopravvenuto venir meno delle parti dell'interesse ad ottenere la pronuncia di una sentenza nel merito sulla pretesa azionata e, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio allorché sia venuto meno, nel corso del giudizio, l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n.
5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in considerazione del fatto che il riconoscimento e pagamento delle somme è avvenuto solo nelle more del giudizio;
pertanto il solo CP_1
individuato quale unico legittimato passivo della pretesa al pagamento del
TFR/TFS (come emerge dalle ulteriori decisioni di merito emesse in fattispecie perfettamente sovrapponibili) deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, compensandosi invece interamente le spese tra parte ricorrente ed il , in vista della posizione processuale dello stesso. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 che si liquidano in complessivi € 1.220,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione c) Compensa le spese per intero nei confronti del Controparte_2
delle Province di in Liquidazione
[...] CP_2 CP_2
Napoli, 05 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino