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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 4621/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SEGHINI SANTINA
PARTE RICORRENTE
contro
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...
[...]
[...]
con il patrocinio del funzionario delegato avv. SERAFINO FRANCESCO,
[...] con domicilio eletto in Via Soderini, 24 , presso l'ufficio per la gestione del CP_2
contezioso del lavoro
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio la Parte_1 parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
1) Accertare e dichiarare che la sanzione definitiva di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi uno, comminata alla Dott.ssa
[...]
dal Parte_1 Controparte_3
di il 19.05.2023 (e notificata
[...] CP_2
in pari data alla Dott.ssa è illegittima, per irregolarità del procedimento, Parte_1
per decadenza della procedura, violazione dei principi del contraddittorio e della difesa, imparzialità e trasparenza, dei principi di tassatività delle sanzioni e di tipizzazione degli illeciti, per mancanza di prove, per inammissibilità / inattendibilità dei testi citati nella parte motiva del provvedimento disciplinare definitivo e/o per mancanza / difetto di motivazione dello stesso, il tutto comunque per tutti i motivi illustrati nel presente atto;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare l'inammissibilità / decadenza della procedura e della sanzione irrogata, e pertanto dichiararla nulla / annullarla / revocarla o dichiararla priva di effetti, ovvero con quell'altra o diversa formula che
l'Ill.mo Giudice riterrà opportuno adottare;
NEL MERITO:
2 3) Accertare e dichiarare l'irrilevanza disciplinare delle condotte tenute dalla
Dott.ssa Parte_1
E comunque:
4) Revocare, dichiarare nulla, o annullare, o dichiarare priva di effetti la sanzione definitiva de qua, per difetto dei presupposti, per violazione dei principi di tassatività delle sanzioni e di tipizzazione degli illeciti, violazione del principio di imparzialità e trasparenza;
per mancanza di prove, per inattendibilità dei testi citati nella parte motiva del provvedimento disciplinare definitivo e/o per mancanza/difetto di motivazione dello stesso, ed in ogni caso per tutti i motivi indicati nel presente ricorso;
5) Accertare e dichiarare che la sanzione irrogata alla Dott.ssa è Parte_1
affetta da vizi di inammissibilità e comunque nullità, per violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, nonché del principio di gradualità e, pertanto, revocare/annullare la predetta sanzione;
6) Ordinare al , nella sua qualità di Controparte_1
Datore di lavoro, la restituzione alla Dott.ssa della retribuzione Parte_1
trattenuta per mesi uno in forza della sanzione impugnata (ovvero, per i giorni in cui si accertasse comunque illegittimamente trattenuta), con interessi e rivalutazione monetaria, dall'applicazione della sanzione (dal 17.05.2023) al saldo;
7) Ordinare al Datore di lavoro di attribuire alla Dott.ssa CP_4 [...]
gli aumenti periodici dello stipendio ex art. 497, 1° comma, D.Lgs. n. Parte_1
297/1994, in relazione al successivo anno scolastico;
8) Disporre i provvedimenti consequenziali per rimuovere l'incidenza della sanzione de qua sull'anzianità di servizio della Dott.ssa e/o sulle Parte_1
eventuali progressioni di carriera;
9) Rigettarsi comunque tutte le eventuali deduzioni ed eccezioni avversarie”; con vittoria di spese.
Si costituiva il , unitamente Controparte_1
all Controparte_5
[...
[...]
[...] [
, con il deposito di articolata memoria, con
[...]
cui si contestavano le avverse deduzioni e domande, delle quali si chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare:
- in via principale, nel merito:
1) rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, il ricorso presentato dalla ricorrente.
- In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Esperito tentativo di conciliazione con esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La
Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi e nei seguenti termini.
Nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cassazione Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
4 Con la lettera di contestazione disciplinare del 23 febbraio 2023, parte resistente contestava ad quanto segue: Parte_1
5 6 Ebbene, come si desume dall'oggetto della missiva che precede, alla ricorrente veniva contestato che, nell'ambito di una “accesa discussione fatta di toni aggressivi e di condotte violente”, avrebbe sferrato un Parte_1
pugno ad un collega. Tale affermazione non è comprovata nemmeno dalle dichiarazioni raccolte da parte resistente. Infatti, il dirigente non vedeva CP_6 affatto l'atto asseritamente compiuto dalla ricorrente in danno del collega. Il dirigente riferiva di avere visto segni sul viso di entrambi, non potendosi, quindi, attribuire alla ricorrente la condotta aggressiva, che, al contrario, avrebbe potuto essere di mera difesa rispetto ad un attacco fisico subito dal collega. Anche la ricostruzione dei fatti della docente esclude la conoscenza diretta dei fatti, CP_7
non avendo visto portare il pugno. La circostanza che, solo Parte_1
in un secondo momento, la docente abbia visto i segni sul viso della Parte_1
, non esclude che questi vi fossero fin da prima, anche tenuto conto della
[...] concitazione del momento. L'insegnante sentiva sia la ricorrente che il CP_8
accusarsi reciprocamente di essersi colpiti, restando così indimostrabile Parte_2
se il comportamento della ricorrente si sia concreto solo per difesa. Infine, le parole del docente , che escludeva segni sul viso della ricorrente, non collimano Tes_1 con le dichiarazioni di chi invece riscontrava segni anche sul viso di quest'ultima.
Da quanto precede, si evince che la contestazione disciplinare mossa alla ricorrente non si basa sulle dichiarazioni di persone che non assistevano alla dinamica. Inoltre, i segni sul viso riscontrati da alcuni dei dichiaranti non
7 consentono di ritenere la legittimità di una sanzione disciplinare in danno della ricorrente, considerato che quest'ultima veniva vista a sua volta con segni sul viso.
Con riguardo alle “azioni ritorsive” addebitate ad , Parte_1 deve osservarsi che non integra tale nozione, né costituisce minaccia l'invocare l'intervento degli ispettori.
Infine, la registrazione di conversazioni in funzione della difesa in giudizio è ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza della Cassazione, con la conseguente liceità del comportamento in sé. Sul punto, la Suprema Corte stabiliva, infatti, che
“Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza che giustifica il licenziamento intimato,
a meno che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente "ratione temporis"), la registrazione occulta dei dialoghi non si sia resa necessaria per difendere un diritto in giudizio, a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente occorrente” (Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 31204 del
02/11/2021).
In considerazione di tutto quanto precede, deve essere annullata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi uno, comminata alla ricorrente e oggetto di causa, con conseguente rimozione di ogni effetto di tale sanzione disciplinare con riguardo all'anzianità di servizio e agli aumenti periodici;
parte resistente deve essere pertanto condannata alla restituzione in favore della ricorrente di quanto trattenuto a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17.5.2023, data della trattenuta in questione, al saldo.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa
8 decisione. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., parte resistente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, determinate come da dispositivo. In particolare, le spese di lite sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da ultimo aggiornato. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la complessità della causa stessa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi uno, comminata alla ricorrente e oggetto di causa, con conseguente rimozione di ogni effetto di tale sanzione disciplinare con riguardo all'anzianità di servizio e agli aumenti periodici;
condanna parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente di quanto trattenuto a tale titolo oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17.5.2023, data della trattenuta in questione, al saldo. Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 3.800,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Sentenza esecutiva.
Milano, 25/03/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Eleonora De Carlo
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