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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/10/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 226/2023 r.g.a. promosso
DA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Di Mario, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Appellante-appellato incidentale
NEI CONFRONTI DI
Avv. nato a [...] P.G. il 28.7.1979, c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Calderone, ammesso C.F._2
al patrocinio a spese dello Stato;
Appellato-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.
106/2023 pubblicata in data 7.2.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c..
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Lo svolgimento del processo di primo grado può essere riassunto sulla base di quanto esposto nella sentenza impugnata: “ ha agito nei Parte_1
confronti dell'Avv. per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1
provocati dall'inesatto adempimento degli obblighi gravanti sul professionista
e derivanti dal contratto d'opera intellettuale, avente ad oggetto la proposizione, innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di un'azione risarcitoria nei confronti di ed in Controparte_2 Controparte_3
ragione del sinistro in cui egli – quale terzo trasportato – sarebbe rimasto coinvolto, riportando lesioni. A fondamento della domanda, l'attore ha allegato che il Tribunale adito, a definizione del processo civile iscritto al n.
438/2015 r.g., con sentenza n. 1093/2018 del 20 novembre 2018, ha rigettato la domanda e condannato l'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendo
l'istante agito con colpa grave per aver omesso di depositare le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e di indicare le generalità dei testimoni che avrebbero dovuto riferire sulla dinamica del sinistro. Dichiarata l'estinzione parziale del giudizio con ordinanza del 27 settembre 2022, limitatamente al rapporto processuale tra convenuto e terza chiamata, la causa è stata trattata nella resistenza dell'Avv. Giuseppe Baglione…”.
Il Tribunale di Barcellona P.G. accoglieva parzialmente la domanda, condannando il legale al pagamento in favore dell'attore della somma di €
2.656,20, somma questa che il aveva dovuto corrispondere all'esito Parte_1
del giudizio n. 438/2015 per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Osservava il primo giudice che, da un lato, i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non avrebbero potuto testimoniare ma al più avrebbero potuto essere sentiti in sede di interrogatorio formale, profilo questo che “esula… dalle contestazioni mosse dal cliente al proprio avvocato”, e, dall'altro che l'unica deposizione che avrebbe potuto essere assunta nel giudizio n. 438/2015 era
2 quella di , essendo risultato irreperibile l'altro soggetto Controparte_4
( ) che avrebbe potuto assumere la qualifica di testimone. Persona_1
Sennonché – proseguiva il Tribunale – le dichiarazioni del teste , sentito CP_4
nel giudizio definito con la sentenza oggi impugnata, dovevano considerarsi inattendibili “in quanto lacunose ed in contrasto con quanto risultante dalla documentazione medica in atti, ossia dalla scheda medica di bordo del personale del 118 e dalla scheda di ricovero del pronto soccorso”, nonché con le informazioni acquisite ex art. 213 c.p.c. e rese dal dott. Persona_2
che, subito dopo il sinistro in questione, era intervenuto sul luogo dell'incidente unitamente al personale del 118.
Il primo giudice, quindi, escludeva la responsabilità professionale dell'avv. per la soccombenza del nel giudizio n. 438/2015, fatta CP_1 Parte_1
eccezione per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. di € 2.656,50 in quanto correlata alla omessa formulazione delle richieste istruttorie nel citato giudizio n. 438/2015.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello il Parte_1
Si è costituito l'avv. che, oltre a chiedere il rigetto del gravame, ha CP_1
proposto appello incidentale.
Con ordinanza emessa in data 30.4.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione denuncia l'errore Parte_1
in cui è incorso il primo giudice nell'avere acquisito informazioni presso la
P.A., ex art. 213 c.p.c., e nell'utilizzare a fini decisori tali informazioni fornite dal dott. . Il primo giudice. – secondo l'appellante. – ha Persona_2
violato l'art. 213 c.p.c., poiché il potere di richiedere informazioni alla P.A. non può essere esercitato per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico delle parti. Nella specie, le informazioni rese dal dr.
3 avrebbero potuto trovare ingresso nel processo mediante l'audizione Per_2
testimoniale del predetto sanitario, sicchè “il documento contenente la dichiarazione del dott. , rivelatasi concretamente dirimente nel Per_2
pervenire alla decisione, è stato irritualmente acquisito d'ufficio, in violazione dell'art. 213 c.p.c. e delle norme sull'onere probatorio gravante sulle parti, ed inammissibilmente utilizzato ai fini della decisione”. A ciò si aggiunge – prosegue il - la scarsa valenza delle informazioni fornite, avendo il Parte_1
dr. dichiarato di non avere alcuna memoria della prestazione eseguita Per_2
in occasione del sinistro.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante denuncia la violazione di legge commessa dal primo giudice nell'avere fondato la sua decisione su un documento rappresentato dalla scheda operativa redatta dal personale del 118 intervenuto sul luogo del sinistro, in quanto prodotto oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
4. Con il terzo motivo il censura la valutazione negativa del primo Parte_1
giudice in ordine alla attendibilità del teste , allegando le circostanze da CP_4
cui desumere l'errore commesso dal Tribunale in detta valutazione.
5. Con il quarto motivo l'appellante denuncia l'errore in cui è incorso il
Tribunale nella valutazione parziale della scheda di ricovero del pronto soccorso dell'Ospedale di Patti ed a ritenerla comunque utilizzabile, facendone discendere l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali.
6. Con il quinto motivo di gravame il deduce che “il Tribunale ha Parte_1
errato a ritenere che la deposizione testimoniale non avrebbe giovato alla causa dell'attore nel giudizio n. 438/2015 r.g.”.
7. Con il sesto motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria per responsabilità professionale dell'avv. posto CP_1
che la domanda avanzata nel giudizio n. 438/2015 avrebbe avuto ragionevoli possibilità di accoglimento, in caso di tempestiva indicazione dei testimoni in 4 quel giudizio. Nella giusta valutazione nell'odierno giudizio delle prove offerte
(deposizione del teste ) e con l'esclusione delle prove illegittimamente CP_4
ammesse (informazioni alla P.A. e il documento prodotto dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.), il primo giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente il nesso di causalità fra l'omessa indicazione dei testimoni nel giudizio presupposto ed il rigetto delle domande in esso formulate.
8. Con il settimo il deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Parte_1
primo giudice, con la tempestiva indicazione del teste egli avrebbe CP_4
dimostrato la responsabilità delle parti convenute nel giudizio n. 438/2015 e di conseguenza non sarebbe stato condannato alla rifusione delle spese in quel giudizio, spese che quindi il primo giudice ben avrebbe dovuto porre a carico dell'avv. CP_1
9. Con l'ottavo l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria avanzata in primo grado per il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto di difesa (art. 24 Costituzione) imputabile alla condotta dell'avvocato nel giudizio n438/2015. CP_1
10. Con il nono motivo il impugna il capo di sentenza con cui sono Parte_1
state compensate le spese del giudizio di primo grado in ragione del “rilevante divario fra petitum e decisum”, dal momento che una tale decisione si pone in contrasto con il principio di soccombenza.
11. Ai fini della soluzione dell'odierna controversia va evidenziato che il cliente che lamenta un danno da inesatto adempimento del mandato conferito all'avvocato deve dimostrare:
1. l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
2. l'inadeguata prestazione professionale;
3. il danno;
4. il nesso di causalità tra la prestazione ed il danno, da accertarsi con giudizio controfattuale, in virtù del criterio del 'più probabile che non', onde appurare se la corretta condotta dell'avvocato avrebbe portato ad un esito
5 diverso del giudizio, con conseguimento del risultato voluto dalla parte (v.
Cassazione 9238/2007 e Cassazione 3566/2021).
Nella fattispecie, sono pacifici il conferimento del mandato difensivo da parte del all'avv. per agire in giudizio al fine di conseguire il Parte_1 CP_1
risarcimento del danno subito a seguito di incidente stradale, l'inadeguata prestazione professionale del legale, che non aveva depositato tempestivamente nel giudizio così promosso la lista dei testimoni e il danno, rappresentato dall'esito negativo della lite e quindi dal mancato conseguimento del risarcimento preteso.
Ciò che è in discussione è il nesso di causalità fra l'inadempimento del legale e il danno subito dal Orbene, al di là delle informazioni fornite Parte_1
dalla P.A. e dell'utilizzazione della scheda operativa redatta dal personale del
118 intervenuto sul luogo del sinistro, seguendo il canone della c.d. ragione più liquida si osserva che gli elementi acquisiti al procedimento non consentono di ritenere, in forza del criterio del “più probabile che non” che in caso di una condotta corretta dell'avvocato l'esito del giudizio sarebbe stato diverso nel senso voluto dall'appellante.
Ed invero, la sentenza n. 1093/2018 (emessa nel procedimento n. 438/2015
Tribunale di Barcellona P.G.) con cui veniva definito il giudizio risarcitorio promosso dal contro e la compagnia Parte_1 Controparte_2 CP_3
evidenziava che “la compagnia assicuratrice ha contestato in maniera
[...]
circostanziata, dunque specifica, la dinamica prospettata dall'attore, sostenendo addirittura che non si sarebbe verificato alcun incidente”.
Nel giudizio risarcitorio ora menzionato, il aveva rappresentato di Parte_1
avere riportato danni a seguito di un incidente stradale avvenuto il 11.9.2011 alle ore 20,30 circa sulla strada provinciale che dal Comune di Basicò conduce al Comune di Montalbano, allorchè l'auto su cui viaggiava quale terzo trasportato, guidata da , entrava in collisione con Controparte_2
6 l'autovettura marca Alfa Romeo condotta da che proveniva Persona_3
dalla direzione opposta. Sennonchè, in relazione a detto incidente la
[...]
sporgeva querela, per il tramite del suo procuratore, alla Controparte_5
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. rappresentando che il perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di visionare i mezzi coinvolti nel sinistro aveva concluso nel senso che i danni riportati dalle due autovetture non erano compatibili con la dinamica dell'incidente descritta nella richiesta di risarcimento avanzata dal in relazione all'incidente in CP_2
questione. Nella stessa querela si legge poi che il nel dichiarare ai CP_2
sanitari del P.S. di Patti la causa delle lesioni riportate aveva escluso la riferibilità dell'incidente a responsabilità altrui.
Va anche aggiunto che nella scheda medica del Servizio di emergenza Sanitaria
118 prodotta dal unitamente alla citazione introduttiva del giudizio Parte_1
di responsabilità promosso contro l'avv. risulta riportata nello spazio CP_1
descrittivo della dinamica dell'incidente la dicitura “incidente autonomo”, dicitura questa che evidentemente è stata apposta sulla base delle informazioni raccolte dai sanitari intervenuti sul luogo dell'incidente.
Stessa dicitura (“incidente autonomo”) è indicata in altro documento del P.O. di Patti (prodotto sempre dal dove è vero che è riportato “dett. Parte_1
problema – aggressione”; è anche vero, però, che il documento non contiene alcun riferimento alla dinamica del sinistro come avvenuto secondo le modalità indicate nella citazione del giudizio risarcitorio promosso dal Parte_1
contro e la . Controparte_2 Controparte_6
In questo quadro, connotato da forti elementi indiziari (a prescindere da qualunque valutazione dei documenti indicati nei primi due motivi di appello principale) che smentiscono la dinamica del sinistro quale indicata nella citazione del giudizio risarcitorio promosso con il patrocinio dell'avv.
la semplice testimonianza del teste che avrebbe CP_1 Controparte_4
7 assistito al sinistro, proprio per la genericità e lacunosità evidenziate dal primo giudice, non appare idonea a far ritenere che con elevata probabilità l'esito del giudizio risarcitorio sarebbe stato favorevole per il ove detto teste Parte_1
fosse stato escusso in quel giudizio.
Il primo giudice ha evidenziato, con motivazione che la Corte condivide, che secondo il teste “l'incidente si sarebbe verificato (a) a causa dello scontro tra due veicoli, di cui uno era quello su cui l'attore si sarebbe trovato in veste di trasportato. Ha inoltre affermato che (b) sul posto non sarebbero intervenute altre persone, al di fuori dei medici del 118, salvo non ricordare se fosse stato lui a chiamare i soccorsi e se il medico che ha prestato soccorso al danneggiato fosse uomo o donna o se sul posto fossero intervenuti i carabinieri o altri agenti di pubblica sicurezza”.
Ora, al di là del contrasto delle dichiarazioni con gli elementi sopra evidenziati
(denuncia della compagnia di assicurazioni e contenuto della scheda medica del Servizio di emergenza Sanitaria 118), resta il fatto che – come rilevato dal primo giudice - “nonostante il lasso di tempo trascorso dall'evento, appare inverosimile che un soggetto che ha assistito ad un incidente di tale gravità, in cui un'automobile, a seguito dello scontro con un altro veicolo, si sarebbe addirittura ribaltata, non ricordi se sia stato egli o un altro soggetto a chiamare i soccorsi e se sul luogo fossero o meno intervenuti i carabinieri o la polizia”.
La lacunosità della deposizione è tale da non potervi attribuire un grado di affidabilità idoneo a far ritenere provata la dinamica del sinistro secondo la ricostruzione prospettata dal nel giudizio risarcitorio promosso Parte_1
contro il e la , e ciò soprattutto a fronte degli elementi indiziari CP_2 CP_3
contrari sopra evidenziati.
I motivi, pertanto, che vanno dal primo al settimo (pur riconoscendosi la valenza del secondo motivo di gravame) non conducono alla riforma della sentenza e vanno rigettati.
8 12. Anche l'ottavo motivo d'impugnazione va respinto.
La lesione del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato, non determina un danno non patrimoniale in re ipsa risarcibile, perché il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova.
13. Anche il nono motivo va respinto. In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
(Cassazione sezioni unite 32061/2022), presupposti tra cui vanno annoverate le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.
77 del 2018. Ritiene la Corte che l'accoglimento in minima parte della domanda del giustifichi la compensazione delle spese disposta dal primo Parte_1
giudice.
14. Con l'appello incidentale l'avv. si duole della condanna subita al CP_1
pagamento della somma di € 2.656,50 in favore di controparte, somma questa corrispondente all'importo per il quale il era stato condannato nel Parte_1
giudizio n. 438/2015 Tribunale di Barcellona P.G., in applicazione dell'art. 96
c.p.c., comma 3.
All'uopo deduce: a) che, anche in caso di tempestiva indicazione dei testi, il sarebbe stato condannato ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
b) la Parte_1
condanna ex art. 96 c.p.c. era errata, poiché la stessa postula una colpa diretta
9 di colui che agisce in giudizio;
c) il ben avrebbe potuto impugnare Parte_1
il capo di decisione concernente la condanna ex art. 96 c.p.c.; d) la motivazione adottata dal primo giudice per giustificare la condanna dell'avv. non CP_1
è adeguata.
Partendo da tale ultimo profilo, la Corte osserva che la sentenza impugnata è esaustivamente motivata sul punto (“la tempestiva indicazione dei nominativi dei testimoni avrebbe certamente evitato all'istante la condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., essendo stata tale pronuncia chiaramente ancorata - cfr. paragrafo 3.1 della motivazione della citata pronuncia - all'omessa formulazione di richieste istruttorie a fondamento della domanda rispetto all'an debeatur”).
È indubitabile che il abbia riportato una condanna ex art. 96 c.pc.. Parte_1
per effetto dell'inadempimento del professionista, condanna che costituisce un danno di diretta e immediata derivazione dalla denunciata inadempienza del professionista. Per la motivazione adottata dalla sentenza che ha definito il giudizio n. 438/2015 e che ha ancorato all'errore del professionista (la mancata tempestiva indicazione dei testi) la condanna ex art. 96 c.p.c., non può affermarsi che anche in caso di tempestiva indicazione dei testi ugualmente il sarebbe stato condannato ex art. 96 c.p.c.. La dedotta possibilità del Parte_1
di impugnare la sentenza emessa nel giudizio n. 438/2015 con Parte_1
specifico riferimento al capo di condanna ex art. 96 c.p.c. introduce, poi, un'eccezione nuova (riconducibile all'art. 1227, comma 2, c.c.) che l'appellante incidentale avrebbe dovuto dedurre tempestivamente in primo grado.
15. Sempre con l'appello incidentale, l'avv. chiede la riforma del capo CP_1
di sentenza relativo alle spese processuali, nella prospettiva dell'accoglimento del superiore motivo di gravame incidentale. Il motivo va respinto, stante il rigetto del motivo di gravame incidentale illustrato al punto 14.
10 Il rigetto dei gravami e l'esito complessivo della lite (connotato dal divario fra petitum e decisum) giustificano la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 106/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti dell'avv. nonché sull'appello incidentale Controparte_1
proposto da quest'ultimo, così decide:
rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese fra le parti del presente grado di giudizio;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte di di un ulteriore Parte_1
importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte dell'avv. di un ulteriore Controparte_1
importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott.ssa V. Randazzo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 226/2023 r.g.a. promosso
DA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Di Mario, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Appellante-appellato incidentale
NEI CONFRONTI DI
Avv. nato a [...] P.G. il 28.7.1979, c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Calderone, ammesso C.F._2
al patrocinio a spese dello Stato;
Appellato-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.
106/2023 pubblicata in data 7.2.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c..
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Lo svolgimento del processo di primo grado può essere riassunto sulla base di quanto esposto nella sentenza impugnata: “ ha agito nei Parte_1
confronti dell'Avv. per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1
provocati dall'inesatto adempimento degli obblighi gravanti sul professionista
e derivanti dal contratto d'opera intellettuale, avente ad oggetto la proposizione, innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di un'azione risarcitoria nei confronti di ed in Controparte_2 Controparte_3
ragione del sinistro in cui egli – quale terzo trasportato – sarebbe rimasto coinvolto, riportando lesioni. A fondamento della domanda, l'attore ha allegato che il Tribunale adito, a definizione del processo civile iscritto al n.
438/2015 r.g., con sentenza n. 1093/2018 del 20 novembre 2018, ha rigettato la domanda e condannato l'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendo
l'istante agito con colpa grave per aver omesso di depositare le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e di indicare le generalità dei testimoni che avrebbero dovuto riferire sulla dinamica del sinistro. Dichiarata l'estinzione parziale del giudizio con ordinanza del 27 settembre 2022, limitatamente al rapporto processuale tra convenuto e terza chiamata, la causa è stata trattata nella resistenza dell'Avv. Giuseppe Baglione…”.
Il Tribunale di Barcellona P.G. accoglieva parzialmente la domanda, condannando il legale al pagamento in favore dell'attore della somma di €
2.656,20, somma questa che il aveva dovuto corrispondere all'esito Parte_1
del giudizio n. 438/2015 per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Osservava il primo giudice che, da un lato, i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non avrebbero potuto testimoniare ma al più avrebbero potuto essere sentiti in sede di interrogatorio formale, profilo questo che “esula… dalle contestazioni mosse dal cliente al proprio avvocato”, e, dall'altro che l'unica deposizione che avrebbe potuto essere assunta nel giudizio n. 438/2015 era
2 quella di , essendo risultato irreperibile l'altro soggetto Controparte_4
( ) che avrebbe potuto assumere la qualifica di testimone. Persona_1
Sennonché – proseguiva il Tribunale – le dichiarazioni del teste , sentito CP_4
nel giudizio definito con la sentenza oggi impugnata, dovevano considerarsi inattendibili “in quanto lacunose ed in contrasto con quanto risultante dalla documentazione medica in atti, ossia dalla scheda medica di bordo del personale del 118 e dalla scheda di ricovero del pronto soccorso”, nonché con le informazioni acquisite ex art. 213 c.p.c. e rese dal dott. Persona_2
che, subito dopo il sinistro in questione, era intervenuto sul luogo dell'incidente unitamente al personale del 118.
Il primo giudice, quindi, escludeva la responsabilità professionale dell'avv. per la soccombenza del nel giudizio n. 438/2015, fatta CP_1 Parte_1
eccezione per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. di € 2.656,50 in quanto correlata alla omessa formulazione delle richieste istruttorie nel citato giudizio n. 438/2015.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello il Parte_1
Si è costituito l'avv. che, oltre a chiedere il rigetto del gravame, ha CP_1
proposto appello incidentale.
Con ordinanza emessa in data 30.4.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione denuncia l'errore Parte_1
in cui è incorso il primo giudice nell'avere acquisito informazioni presso la
P.A., ex art. 213 c.p.c., e nell'utilizzare a fini decisori tali informazioni fornite dal dott. . Il primo giudice. – secondo l'appellante. – ha Persona_2
violato l'art. 213 c.p.c., poiché il potere di richiedere informazioni alla P.A. non può essere esercitato per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico delle parti. Nella specie, le informazioni rese dal dr.
3 avrebbero potuto trovare ingresso nel processo mediante l'audizione Per_2
testimoniale del predetto sanitario, sicchè “il documento contenente la dichiarazione del dott. , rivelatasi concretamente dirimente nel Per_2
pervenire alla decisione, è stato irritualmente acquisito d'ufficio, in violazione dell'art. 213 c.p.c. e delle norme sull'onere probatorio gravante sulle parti, ed inammissibilmente utilizzato ai fini della decisione”. A ciò si aggiunge – prosegue il - la scarsa valenza delle informazioni fornite, avendo il Parte_1
dr. dichiarato di non avere alcuna memoria della prestazione eseguita Per_2
in occasione del sinistro.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante denuncia la violazione di legge commessa dal primo giudice nell'avere fondato la sua decisione su un documento rappresentato dalla scheda operativa redatta dal personale del 118 intervenuto sul luogo del sinistro, in quanto prodotto oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
4. Con il terzo motivo il censura la valutazione negativa del primo Parte_1
giudice in ordine alla attendibilità del teste , allegando le circostanze da CP_4
cui desumere l'errore commesso dal Tribunale in detta valutazione.
5. Con il quarto motivo l'appellante denuncia l'errore in cui è incorso il
Tribunale nella valutazione parziale della scheda di ricovero del pronto soccorso dell'Ospedale di Patti ed a ritenerla comunque utilizzabile, facendone discendere l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali.
6. Con il quinto motivo di gravame il deduce che “il Tribunale ha Parte_1
errato a ritenere che la deposizione testimoniale non avrebbe giovato alla causa dell'attore nel giudizio n. 438/2015 r.g.”.
7. Con il sesto motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria per responsabilità professionale dell'avv. posto CP_1
che la domanda avanzata nel giudizio n. 438/2015 avrebbe avuto ragionevoli possibilità di accoglimento, in caso di tempestiva indicazione dei testimoni in 4 quel giudizio. Nella giusta valutazione nell'odierno giudizio delle prove offerte
(deposizione del teste ) e con l'esclusione delle prove illegittimamente CP_4
ammesse (informazioni alla P.A. e il documento prodotto dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.), il primo giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente il nesso di causalità fra l'omessa indicazione dei testimoni nel giudizio presupposto ed il rigetto delle domande in esso formulate.
8. Con il settimo il deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Parte_1
primo giudice, con la tempestiva indicazione del teste egli avrebbe CP_4
dimostrato la responsabilità delle parti convenute nel giudizio n. 438/2015 e di conseguenza non sarebbe stato condannato alla rifusione delle spese in quel giudizio, spese che quindi il primo giudice ben avrebbe dovuto porre a carico dell'avv. CP_1
9. Con l'ottavo l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria avanzata in primo grado per il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto di difesa (art. 24 Costituzione) imputabile alla condotta dell'avvocato nel giudizio n438/2015. CP_1
10. Con il nono motivo il impugna il capo di sentenza con cui sono Parte_1
state compensate le spese del giudizio di primo grado in ragione del “rilevante divario fra petitum e decisum”, dal momento che una tale decisione si pone in contrasto con il principio di soccombenza.
11. Ai fini della soluzione dell'odierna controversia va evidenziato che il cliente che lamenta un danno da inesatto adempimento del mandato conferito all'avvocato deve dimostrare:
1. l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
2. l'inadeguata prestazione professionale;
3. il danno;
4. il nesso di causalità tra la prestazione ed il danno, da accertarsi con giudizio controfattuale, in virtù del criterio del 'più probabile che non', onde appurare se la corretta condotta dell'avvocato avrebbe portato ad un esito
5 diverso del giudizio, con conseguimento del risultato voluto dalla parte (v.
Cassazione 9238/2007 e Cassazione 3566/2021).
Nella fattispecie, sono pacifici il conferimento del mandato difensivo da parte del all'avv. per agire in giudizio al fine di conseguire il Parte_1 CP_1
risarcimento del danno subito a seguito di incidente stradale, l'inadeguata prestazione professionale del legale, che non aveva depositato tempestivamente nel giudizio così promosso la lista dei testimoni e il danno, rappresentato dall'esito negativo della lite e quindi dal mancato conseguimento del risarcimento preteso.
Ciò che è in discussione è il nesso di causalità fra l'inadempimento del legale e il danno subito dal Orbene, al di là delle informazioni fornite Parte_1
dalla P.A. e dell'utilizzazione della scheda operativa redatta dal personale del
118 intervenuto sul luogo del sinistro, seguendo il canone della c.d. ragione più liquida si osserva che gli elementi acquisiti al procedimento non consentono di ritenere, in forza del criterio del “più probabile che non” che in caso di una condotta corretta dell'avvocato l'esito del giudizio sarebbe stato diverso nel senso voluto dall'appellante.
Ed invero, la sentenza n. 1093/2018 (emessa nel procedimento n. 438/2015
Tribunale di Barcellona P.G.) con cui veniva definito il giudizio risarcitorio promosso dal contro e la compagnia Parte_1 Controparte_2 CP_3
evidenziava che “la compagnia assicuratrice ha contestato in maniera
[...]
circostanziata, dunque specifica, la dinamica prospettata dall'attore, sostenendo addirittura che non si sarebbe verificato alcun incidente”.
Nel giudizio risarcitorio ora menzionato, il aveva rappresentato di Parte_1
avere riportato danni a seguito di un incidente stradale avvenuto il 11.9.2011 alle ore 20,30 circa sulla strada provinciale che dal Comune di Basicò conduce al Comune di Montalbano, allorchè l'auto su cui viaggiava quale terzo trasportato, guidata da , entrava in collisione con Controparte_2
6 l'autovettura marca Alfa Romeo condotta da che proveniva Persona_3
dalla direzione opposta. Sennonchè, in relazione a detto incidente la
[...]
sporgeva querela, per il tramite del suo procuratore, alla Controparte_5
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. rappresentando che il perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di visionare i mezzi coinvolti nel sinistro aveva concluso nel senso che i danni riportati dalle due autovetture non erano compatibili con la dinamica dell'incidente descritta nella richiesta di risarcimento avanzata dal in relazione all'incidente in CP_2
questione. Nella stessa querela si legge poi che il nel dichiarare ai CP_2
sanitari del P.S. di Patti la causa delle lesioni riportate aveva escluso la riferibilità dell'incidente a responsabilità altrui.
Va anche aggiunto che nella scheda medica del Servizio di emergenza Sanitaria
118 prodotta dal unitamente alla citazione introduttiva del giudizio Parte_1
di responsabilità promosso contro l'avv. risulta riportata nello spazio CP_1
descrittivo della dinamica dell'incidente la dicitura “incidente autonomo”, dicitura questa che evidentemente è stata apposta sulla base delle informazioni raccolte dai sanitari intervenuti sul luogo dell'incidente.
Stessa dicitura (“incidente autonomo”) è indicata in altro documento del P.O. di Patti (prodotto sempre dal dove è vero che è riportato “dett. Parte_1
problema – aggressione”; è anche vero, però, che il documento non contiene alcun riferimento alla dinamica del sinistro come avvenuto secondo le modalità indicate nella citazione del giudizio risarcitorio promosso dal Parte_1
contro e la . Controparte_2 Controparte_6
In questo quadro, connotato da forti elementi indiziari (a prescindere da qualunque valutazione dei documenti indicati nei primi due motivi di appello principale) che smentiscono la dinamica del sinistro quale indicata nella citazione del giudizio risarcitorio promosso con il patrocinio dell'avv.
la semplice testimonianza del teste che avrebbe CP_1 Controparte_4
7 assistito al sinistro, proprio per la genericità e lacunosità evidenziate dal primo giudice, non appare idonea a far ritenere che con elevata probabilità l'esito del giudizio risarcitorio sarebbe stato favorevole per il ove detto teste Parte_1
fosse stato escusso in quel giudizio.
Il primo giudice ha evidenziato, con motivazione che la Corte condivide, che secondo il teste “l'incidente si sarebbe verificato (a) a causa dello scontro tra due veicoli, di cui uno era quello su cui l'attore si sarebbe trovato in veste di trasportato. Ha inoltre affermato che (b) sul posto non sarebbero intervenute altre persone, al di fuori dei medici del 118, salvo non ricordare se fosse stato lui a chiamare i soccorsi e se il medico che ha prestato soccorso al danneggiato fosse uomo o donna o se sul posto fossero intervenuti i carabinieri o altri agenti di pubblica sicurezza”.
Ora, al di là del contrasto delle dichiarazioni con gli elementi sopra evidenziati
(denuncia della compagnia di assicurazioni e contenuto della scheda medica del Servizio di emergenza Sanitaria 118), resta il fatto che – come rilevato dal primo giudice - “nonostante il lasso di tempo trascorso dall'evento, appare inverosimile che un soggetto che ha assistito ad un incidente di tale gravità, in cui un'automobile, a seguito dello scontro con un altro veicolo, si sarebbe addirittura ribaltata, non ricordi se sia stato egli o un altro soggetto a chiamare i soccorsi e se sul luogo fossero o meno intervenuti i carabinieri o la polizia”.
La lacunosità della deposizione è tale da non potervi attribuire un grado di affidabilità idoneo a far ritenere provata la dinamica del sinistro secondo la ricostruzione prospettata dal nel giudizio risarcitorio promosso Parte_1
contro il e la , e ciò soprattutto a fronte degli elementi indiziari CP_2 CP_3
contrari sopra evidenziati.
I motivi, pertanto, che vanno dal primo al settimo (pur riconoscendosi la valenza del secondo motivo di gravame) non conducono alla riforma della sentenza e vanno rigettati.
8 12. Anche l'ottavo motivo d'impugnazione va respinto.
La lesione del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato, non determina un danno non patrimoniale in re ipsa risarcibile, perché il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova.
13. Anche il nono motivo va respinto. In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
(Cassazione sezioni unite 32061/2022), presupposti tra cui vanno annoverate le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.
77 del 2018. Ritiene la Corte che l'accoglimento in minima parte della domanda del giustifichi la compensazione delle spese disposta dal primo Parte_1
giudice.
14. Con l'appello incidentale l'avv. si duole della condanna subita al CP_1
pagamento della somma di € 2.656,50 in favore di controparte, somma questa corrispondente all'importo per il quale il era stato condannato nel Parte_1
giudizio n. 438/2015 Tribunale di Barcellona P.G., in applicazione dell'art. 96
c.p.c., comma 3.
All'uopo deduce: a) che, anche in caso di tempestiva indicazione dei testi, il sarebbe stato condannato ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
b) la Parte_1
condanna ex art. 96 c.p.c. era errata, poiché la stessa postula una colpa diretta
9 di colui che agisce in giudizio;
c) il ben avrebbe potuto impugnare Parte_1
il capo di decisione concernente la condanna ex art. 96 c.p.c.; d) la motivazione adottata dal primo giudice per giustificare la condanna dell'avv. non CP_1
è adeguata.
Partendo da tale ultimo profilo, la Corte osserva che la sentenza impugnata è esaustivamente motivata sul punto (“la tempestiva indicazione dei nominativi dei testimoni avrebbe certamente evitato all'istante la condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., essendo stata tale pronuncia chiaramente ancorata - cfr. paragrafo 3.1 della motivazione della citata pronuncia - all'omessa formulazione di richieste istruttorie a fondamento della domanda rispetto all'an debeatur”).
È indubitabile che il abbia riportato una condanna ex art. 96 c.pc.. Parte_1
per effetto dell'inadempimento del professionista, condanna che costituisce un danno di diretta e immediata derivazione dalla denunciata inadempienza del professionista. Per la motivazione adottata dalla sentenza che ha definito il giudizio n. 438/2015 e che ha ancorato all'errore del professionista (la mancata tempestiva indicazione dei testi) la condanna ex art. 96 c.p.c., non può affermarsi che anche in caso di tempestiva indicazione dei testi ugualmente il sarebbe stato condannato ex art. 96 c.p.c.. La dedotta possibilità del Parte_1
di impugnare la sentenza emessa nel giudizio n. 438/2015 con Parte_1
specifico riferimento al capo di condanna ex art. 96 c.p.c. introduce, poi, un'eccezione nuova (riconducibile all'art. 1227, comma 2, c.c.) che l'appellante incidentale avrebbe dovuto dedurre tempestivamente in primo grado.
15. Sempre con l'appello incidentale, l'avv. chiede la riforma del capo CP_1
di sentenza relativo alle spese processuali, nella prospettiva dell'accoglimento del superiore motivo di gravame incidentale. Il motivo va respinto, stante il rigetto del motivo di gravame incidentale illustrato al punto 14.
10 Il rigetto dei gravami e l'esito complessivo della lite (connotato dal divario fra petitum e decisum) giustificano la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 106/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti dell'avv. nonché sull'appello incidentale Controparte_1
proposto da quest'ultimo, così decide:
rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese fra le parti del presente grado di giudizio;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte di di un ulteriore Parte_1
importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte dell'avv. di un ulteriore Controparte_1
importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott.ssa V. Randazzo
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