TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8859 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano –Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. n. 25167 dell'anno 2022 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alessandro Tomassi
- parte attrice - nei confronti di
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Scimè
- parte convenuta -
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 19.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione notificato il 20.06.2022 impugnava la cartella di Parte_1 pagamento n. 06820210053995139000 (notificata in data 17.06.2022 per euro
25.423,42), il preavviso di iscrizione di ipoteca n. 06876202200001342000 (notificato in data 19.05.2022 per la somma complessiva di euro 1.652.203,32 a titolo di omesso pagamento di imposte relative ad annualità comprese tra il 2017 e il 2020) e
1 l'intimazione di pagamento n. 06820229020225200/000 (notificata in data 15.06.2022 per complessivi euro 318.094,35 per cartelle di pagamento notificate negli anni 2018
e 2019), chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva di detti atti e di quelli pre- supposti.
Esponeva che:
- gli atti sopraindicati hanno come presupposto cartelle di pagamento notificate suc- cessivamente al 2016;
- l'anno 2016 “ha rappresentato per la società attrice una chiave di volta assolutamente negativa, un annus horribilis a causa dell'illecito comportamento del Ministero per lo Sviluppo Economico che ha determinato il tracollo finanziario della ; Pt_1
Part
- il MISE ha infatti revocato agevolazioni in precedenza concesse a e ha emesso cartella esattoriale per il recupero delle somme accordate, maggiorate di interessi e sanzioni;
- il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 02.08.2019, ha disapplicato la revo- ca dell'agevolazione e ha accertato il diritto di I&C alla corresponsione del terzo SAL della agevolazione;
- I&C nel 2020 ha instaurato dinanzi al Tribunale di Roma il procedimento n.
35624/2020 al fine di ottenere il risarcimento dei danni, superiori a euro
7.800.000,00, patiti a causa del comportamento del MISE;
- la sentenza del 2019 è intervenuta dopo anni in cui la mancata erogazione delle age- volazioni ha provocato all'attrice danni gravissimi, giacché essa “ha dovuto mantenere
l'impianto oggetto della revoca senza poterlo utilizzare […] e ha dovuto nel contempo pagare tutti i fornitori e professionisti che avevano permesso la realizzazione dell'impianto e per questo ha dovuto interrompere la manutenzione e la conseguente operabilità degli impianti fotovoltaici di cui risulta beneficiaria ed ha subito perdite rilevanti per i bilanci successivi al 2015 rispetto a quelli antecedenti per le conseguenze arrecate dal MISE, dalla mancata erogazione del SAL e svincolo della somma versata da nel conto vincolato a tale progetto di investimento e per le segnalazioni in cen- Pt_1 trale rischi di Banca d'Italia conseguenti”;
- l'avvio di una procedura esecutiva determinerebbe la perdita degli assets dell'attrice,
“individuabili non solo negli immobili di cui è proprietaria ma anche degli impianti con la ulteriore conseguenza che la perdita di valore del patrimonio di sarebbe di alcuni milioni di euro Pt_1
2 proprio in un momento in cui l'approssimarsi dell'esito potenzialmente (e plausibilmente) molto favo- revole della causa n.R.G. 35624/2020 pendente innanzi al Tribunale di Roma”;
- l'esecuzione sul patrimonio dell'attrice, pertanto, “renderebbe la situazione assolutamente ingestibile e irrecuperabile”, provocando la sua “estinzione” con danni anche per l'amministrazione finanziaria “che sino all'anno 2016 aveva usufruito delle entrate per l'erario pagate dall'attrice a titolo di imposte e tasse”;
- la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati consentirebbe di evitare i pregiudizi anzidetti.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e la condanna CP_2 dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dopo diversi rinvii concessi su istanza congiunta delle parti per pendenza di trattati- ve, all'udienza del 19.11.2025 la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in deci- sione.
2. – In ossequio al criterio della ragione più liquida, il Tribunale ritiene che la doman- da debba essere respinta in quanto manifestamente infondata.
Nel proprio atto parte attrice si è limitata a invocare la sospensione degli atti notifica- ti da in ragione del contenzioso in essere con altra amministrazione dello Sta- CP_2 to (il MISE) che l'avrebbe posta in condizione di non poter adempiere alle proprie obbligazioni tributarie e contributive, senza però contestare il merito delle pretese azionate in questa sede né l'esistenza di vizi propri degli atti impugnati.
Le stesse conclusioni rassegnate in citazione non recano, del resto, alcuna domanda di annullamento degli atti in esame ma soltanto la richiesta di sospensione della loro efficacia esecutiva e di quella degli atti presupposti, a conferma del totale difetto di al- legazioni coerenti con il rimedio impiegato.
La domanda va conseguentemente respinta, con assorbimento delle altre eccezioni sollevate dalla convenuta.
3. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta (concretizzatasi nelle fasi di studio e intro-
3 duttiva, nell'assenza di una vera fase istruttoria e/o di trattazione e in una fase deciso- ria semplificata) nonché della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate.
4. – Va altresì disposta la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., avendo l'attrice agito in giudizio sulla base di allegazioni inconsistenti e tenendo così una condotta processuale temeraria, connotata da grave negligenza nella valutazione pre- ventiva della fondatezza delle tesi esposte e delle ragioni fatte valere in giudizio.
L'importo del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata va li- quidato in via equitativa in misura pari a quella delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vin- cenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigra- fe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
;
[...]
b) condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese del presente giudi- zio che liquida in euro 13.174,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nel- la misura del 15% e accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta la somma di euro
13.174,00 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale ag- gravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempienti di competenza.
Milano, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
4