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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2400 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
- c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Parte_1 C.F._1
FR e TO C. DE, giusto mandato in atti,
- opponente –
contro
- c.f. , in proprio e quale esercente la Controparte_1 C.F._2 potestà genitoriale sulla figlia , c.f. , e Persona_1 C.F._3 CP_2
c.f. , con l'avv. Cinzia Filotico già rinunziante al mandato in atti C.F._4
- opposti –
******
OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione a precetto
All'udienza del 8 ottobre 2025 ritenuta la causa matura per la decisione la si rinviava alla udienza odierna a termini dell'art. 281sexies c.p.c. per la definitiva precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
1 Alla udienza del 2 dicembre 2025 è comparso il solo procuratore dell'opponente che ha precisato le conclusioni e discusso la causa dopo di che questa è stata riservata nella Camera di Consiglio per dare all'esito lettura della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con atto di citazione notificato il 27 maggio 2024, ha opposto il precetto Parte_1 notificatogli il 27.3.2024 ad istanza dell'ex coniuge , anche nella Controparte_1 qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia , e dell'altro figlio Persona_1 CP_2
affidandola a due motivi: col primo ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per
[...] omessa notifica del titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2802/2021 pubblicata il 02/12/2021; col secondo ha dedotto l'inesistenza del diritto degli opposti a procedere esecutivamente relativamente alla richiesta della quota delle “spese straordinarie” corrispondenti ad € 6.000,00 in ragione del fatto che l'opportunità e importo di quelle non erano mai state preventivamente convenute dalla con l'opponente. CP_1
Gli opposti risultano costituiti nel solo sub procedimento di inibitoria, il cui accoglimento non risulta neppure reclamato dagli stessi.
La opposizione proposta dal per questo Magistrato, che in re melius perpensa, Per_1 nonostante la allegata natura, per ogni motivo, di opposizione all'an, deve esattamente qualificarsi, invece, in parte qua, come opposizione agli atti esecutivi relativamente al motivo che riguarda la regolarità formale del precetto (art. 617 c.p.c.), poiché al quomodo.
La correttezza della riqualificazione giuridica della opposizione è nel rilievo per cui non è neppure espressamente dedotta la assenza del diritto ad agire esecutivamente ma, in effetti, il solo requisito formale che, pur sanzionato con la nullità del precetto, ove non fosse dedotto, non avrebbe impedito l'esecuzione non essendo rilevabile d'Ufficio.
Orbene l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto, ovvero nel termine di venti giorni dalla notifica del primo atto di esecuzione (pignoramento) se successiva.
Nel caso che occupa la opposizione agli atti esecutivi è stata proposta a distanza di circa due mesi dalla notifica dell'atto di precetto (non constando fosse frattanto stato eseguito un
2 pignoramento) e dunque ben oltre la scadenza del termine decadenziale;
per tale ragione l'opposizione proposta deve riconoscersi e dichiararsi inammissibile.
Poiché la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi costituisce un presupposto processuale della domanda, l'intempestività della notifica della citazione in caso di atti preliminari (o del deposito del ricorso al g.e.) può essere rilevata anche d'Ufficio, tanto che addirittura nel giudizio ex art. 617, comma 2° c.p.c., il rilievo ufficioso può, dunque, avvenire in qualunque momento anche per la prima volta nella fase di merito oppositivo (cfr.
Cass. 26703/2018 sul rilievo Ufficioso della tardività per la prima volta in sede di giudizio di legittimità).
Rilevasi, poi, che gravava sull'opponente la prova del momento dell'intervenuta conoscenza di fatto o della conoscenza legale dell'atto impugnato (cfr. Cassazione civile sez. III,
19/07/2024, n. 19932: «colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione»).
L'opposizione agli atti esecutivi, pertanto, non può essere accolta.
Col medesimo atto, vertendosi in un momento in cui l'esecuzione non era ancora iniziata,
l'opponente ha inteso contestare anche il diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la prole dalla . CP_1
Detta opposizione riguarda evidentemente l'an della pretesa esecutiva, costituendo chiara ipotesi di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L'opposizione all'esecuzione, diversamente all'opposizione agli atti di cui si è innanzi detto,
è risultata fondata in quanto era onere della parte opposta comprovare il contenuto del titolo in tal senso. Detta dimostrazione è stata omessa dalla parte opposta, neppure costituitasi formalmente nel giudizio di merito, per cui, non sussistendo argomenti per presumere iuris tantum ovvero juris et de jure, il preventivo accordo o protocollo per la ripartizione delle peculiari spese straordinarie dedotte nell'atto di precetto, queste non possono riconoscersi siccome dovute in forza di quel titolo, abbisognando di separato riconoscimento in sede giudiziaria (decreto ingiuntivo).
Il precetto, invece, rimane valido ed efficace quanto al rimborso degli assegni di mantenimento dedotti siccome non versati, non avendo formato oggetto di opposizione specifica e quanto alle spese di quell'atto.
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ogni altra domanda deve intendersi rigettata e respinta.
P.T.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella definitivamente decidendo la opposizione proposta da Pt_1
nei confronti di , anche nella qualità di esercente la potestà
[...] Controparte_1 genitoriale sulla figlia e di , così provvede: Persona_1 CP_2
1. Dichiara inammissibile la opposizione agli atti esecutivi proposta da per Parte_1 esservi l'opponente decaduto;
2. Accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 dichiara la nullità parziale dell'atto di precetto opposto per il solo importo di € euro
6.000,00 per spese straordinarie, non riconoscendosi rispetto a quello il diritto degli opposti di procedere esecutivamente, mentre lo si conferma per le ulteriori somme precettate;
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione e del sub procedimento di inibitoria.
Così deciso in Taranto, oggi 3 dicembre 2025.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)
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